D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (così come modificato dal D.Lgs. 106 del 03/08/2009) SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

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1 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (così come modificato dal D.Lgs. 106 del 03/08/2009) SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Docente: dott.ssa Simona Repetto

2 CAMPO DI APPLICAZIONE articolo 3 Tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati, autonomi ed equiparati Tutti i settori d attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio 2

3 DATORE DI LAVORO Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. 3

4 Definizioni (articolo 2) LAVORATORE 4 NUOVO T.U. Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. precedente normativa Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro

5 SOGGETTI EQUIPARATI AL LAVORATORE soci lavoratori di cooperativa; soci di società, anche di fatto, che prestano attività; associati in partecipazione (art e seguenti c.c.); tirocini formativi e di orientamento (legge n. 196/97); soggetti formati per promuovere e realizzare l alternanza studio/lavoro o agevolare le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro; allievi degli istituti di istruzione ed universitari; 5 partecipanti ai corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, compresi i VDT.

6 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell utilizzatore. Il somministratore: informa il lavoratore sui rischi generali dell attività a cui verrà adibito addestra il lavoratore all uso delle attrezzature tipiche dell attività 6 Questi obblighi sono svolti dall utilizzatore se indicato espressamente nel contratto

7 PARTICOLARITA Lavoratori a Progetto Collaboratori Coordinati e Continuativi Le disposizioni del decreto si applicano se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente 7

8 DIRIGENTE E PREPOSTO «DIRIGENTE»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; «PREPOSTO»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 8

9 DELEGA DI FUNZIONI La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 9 Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite L obbligo di cui sopra si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all articolo 30, comma 4.

10 DELEGA DI FUNZIONI: MECCANISMO DI SUB-DELEGA 10 Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La delega di funzioni di cui sopra non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega (sub-delega) non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

11 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento; la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 11

12 LE PRINCIPALI FIGURE INDIVIDUATE DAL T.U. SICUREZZA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GLI ADDETTI ALL EMERGENZA: ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 12 IL MEDICO COMPETENTE, qualora sia previsto l obbligo di sorveglianza sanitaria.

13 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art. 32) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 13

14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) Il Datore di Lavoro può : auto-nominarsi nominare altro soggetto esterno o interno all azienda L AUTO-NOMINA è ammessa nelle Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti 14

15 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; f) a fornire ai lavoratori le informazioni 15

16 RUOLO DEL RSPP I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 16

17 RSPP DIVERSO DdL la formazione obbligatoria IL RSPP esterno (es. consulente) oppure interno ma dipendente della azienda, deve : essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore frequentare specifici corsi di formazione (a seconda del tipo di attività aziendale, da un minimo di 64 a un massimo di 120 ore). 17

18 ADDETTI ALL EMERGENZA ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO L incarico può essere ricoperto dal titolare: sempre, se si è assunto l incarico di RSPP nelle imprese o unità produttive che occupano sino a cinque lavoratori, se l incarico di RSPP è stato affidato a terzi. In alternativa l incarico può essere ricoperto dai lavoratori. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione 18 Gli incaricati devono essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate.

19 ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE compiti Controllare che il materiale antincendio sia sottoposto alle verifiche periodiche e sia sempre accessibile ed in buono stato aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti intervenire in caso di necessità senza mettere a repentaglio la propria sicurezza Chiamare il pronto intervento se opportuno 19

20 ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE - formazione 20 sarà ridefinita con apposito decreto, nel frattempo si applica il DM 10/3/98 il quale prevede un corso per: ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO DURATA 4 ORE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO DURATA 8 ORE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ALTO DURATA 16 ORE

21 ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE - definizione BASSO RISCHIO INCENDIO: tutte le aziende con carico di incendio basso (senza Certificato di Prevenzione Incendi) o quando la valutazione del rischio incendio indica un basso rischio. MEDIO RISCHIO INCENDIO: tutte le aziende con il Certificato di Prevenzione Incendi o quando la valutazione del rischio incendio indica un medio rischio. ALTO RISCHIO INCENDIO: A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio: 21

22 AZIENDE A RISCHIO INCENDIO ALTO industrie e depositi soggette alla legge Seveso ; fabbriche e depositi di esplosivi; centrali termoelettriche; impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a mq attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a mq alberghi con oltre 200 posti letto; ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; uffici con oltre 1000 dipendenti; cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. 22

23 ADDETTO PRIMO SOCCORSO compiti mantenere in efficienza i presidi medico aziendali (cassetta o pacchetto di pronto soccorso) aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti intervenire in caso d infortunio onde evitare che l infortunato venga soccorso in modo non corretto 23

24 ADDETTO PRIMO SOCCORSO Formazione 24 Gruppo A I) attività industriali a rischio di incidente rilevante (legge Seveso), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Gruppo B aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

25 ADDETTO PRIMO SOCCORSO - riassunto n lavoratori o più Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o uguale a quattro Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro C B B C B A 25 Comparto agricoltura C B A (a tempo indent.)

26 Indici di frequenza d'infortunio per gruppo di tariffa INAIL 1100 Lavorazioni mecc.-agricole 10, Mattaz-macellaz Pesca 6, Produzione di alimenti 3, Chimica, plastica e gomma 2, Carta e poligrafia 2, Pelli e cuoi 2, Costruzioni edili 8, Costruzioni idrauliche 9, Strade e ferrovie 7, Linee e condotte urbane 9, Fondazioni speciali 12, Impianti 5, Energia elettrica 2, Comunicazioni 2, Gasdotti e oleodotti 2, Impianti acqua e vapore 4, Prima lavorazione legname 7, Falegnameria e restauro 7, Materiali affini al legno 5, Metallurgia 5, Metalmeccanica 4, Macchine 3, Mezzi di trasporto 3, Strumenti e apparecchi 1, Geologia e mineraria 8, Lavorazione delle rocce 6, Lavorazione del vetro 4, Lavorazioni tessili 2, Confezioni 1, Trasporti 4, Facchinaggio 15, Magazzini 3, Attività commerciali 2, Turismo e ristorazione 2, Sanità e servizi sociali 1, Pulizie e nettezza urbana 5, Cinema e spettacoli 2, Istruzione e ricerca 1, Uffici e altre attività 0,72 26

27 ADDETTO PRIMO SOCCORSO Formazione 27 E svolta da personale medico ed ha cadenza triennale DURATA E TIPOLOGIA DEI CORSI gruppo A Corso di formazione di 16 ore Corso di aggiornamento di 6 ore gruppo B Corso di formazione di 12 ore Corso di aggiornamento di 4 ore gruppo C Corso di formazione di 12 ore Corso di aggiornamento di 4 ore

28 ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO il datore di lavoro deve garantire la presenza di: un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso GRUPPO A: raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario nazionale comunicazione all AUSL competente con raccomandata A/R - cassetta di pronto soccorso GRUPPO B: pacchetto di medicazione 28 presente presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

29 GESTIONE DELLE EMERGENZE 29 il datore di lavoro: organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; designa preventivamente i lavoratori addetti alle emergenze; informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

30 GESTIONE DELLE EMERGENZE Ai fini delle designazioni della squadra di emergenza il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. 30

31 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza direttamente dai lavoratori (quindi anche i soci partecipanti, collaboratori familiari, ecc. ) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. 31 Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

32 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS AZIENDALE: ha diritto alla formazione minima di 32 ore iniziali, con aggiornamento periodico (4/8 ore) L RLS deve essere consultato sulla nomina del RSPP e sulla valutazione dei rischi e l attuazione delle misure preventive. 32 L impresa ha l obbligo di comunicare all INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza all atto della prima elezione o designazione

33 ATTRIBUZIONI DEL RLS 33 accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi; è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; è consultato in merito all'organizzazione della formazione riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

34 ATTRIBUZIONI DEL RLS riceve una formazione adeguata promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; partecipa alla riunione periodica avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare ricorso alle autorità competenti. 34

35 DIRITTI DEL RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. riceve copia del documento di valutazione dei rischi e dei DUVRI, anche su supporto informatico, che può essere consultato solamente in azienda Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto dei principi della privacy e del segreto industriale 35

36 SORVEGLIANZA SANITARIA La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando ricorrono casi di rischio per la salute dei lavoratori la modalità corretta per determinare l obbligo è effettuare la valutazione dei rischi 36

37 La sorveglianza sanitaria NON può essere effettuata: per accertare stati di gravidanza La sorveglianza sanitaria può essere effettuata: in fase preassuntiva, effettuata sia dal Medico Competente che dall AUSL 37

38 Medico competente (MC) può essere: dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali, convenzionata con l imprenditore; libero professionista; dipendente del datore di lavoro. 38 Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l autonomia.

39 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE 39 Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria Istituisce, aggiorna e custodisce, in luogo concordato all atto della nomina, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria Consegna la documentazione sanitaria: - al Datore di Lavoro alla cessazione dell incarico. Lo stesso deve conservare l originale della cartella sanitaria per almeno 10 anni - in copia al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto Collabora con il datore di lavoro a: predisposizione servizio di primo soccorso ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione, informazione e formazione dei lavoratori, Fornisce ai lavoratori le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti.

40 SORVEGLIANZA SANITARIA 1 visita medica PREVENTIVA intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; visita medica PERIODICA per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; 40

41 SORVEGLIANZA SANITARIA 2 visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; visita medica preventiva in fase preassuntiva; visita medica precedente alla ripresa del lavoro, per la verifica dell idoneità alla mansione, in caso di assenza dal lavoro per motivi di salute per più di 60 giorni continuativi. 41

42 SORVEGLIANZA SANITARIA - 3 Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite preventiva, periodica e di cambio mansione sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 42

43 GIUDIZIO MEDICO Il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. d) inidoneità permanente. il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 43

44 PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte. 44

45 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Il DVR Il datore di lavoro deve valutare, in collaborazione con il RSPP ed il Medico Competente, previa consultazione del RLS, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che possono derivare dalla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché dalla sistemazione dei luoghi di lavoro 45

46 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Oggetto della valutazione : 46 relazione sulla valutazione di TUTTI i rischi specificando i criteri adottati, tenendo in considerazione: il sesso, l età e la provenienza dei lavoratori, la tipologia contrattuale e le condizioni di stress lavoro correlato (sulla base delle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva e comunque non oltre 01/08/2010) indicazione delle misure attuate e dei DPI adottati, programma delle misure per il miglioramento nel tempo, individuazione procedure per attuazione della misure e dei ruoli che le devono attuare, nominativi RSPP - RLS - medico competente e relative firme sul documento individuazione mansioni richiedenti specifiche capacità, esperienza, formazione ed addestramento

47 Elenco di valutazioni del rischio specifico Valutazione del rischio della postazione del videoterminalista Valutazione del rischio per la movimentazione manuale dei carichi Valutazione del rischio per l esposizione alla movimentazione ripetuta degli arti superiori Valutazione del rischio per l esposizione alle lavorazioni che producono polveri di legno duro Valutazione del rischio per l esposizione agli agenti chimici Valutazione del rischio per la postazione del minorenne Valutazione del rischio per la postazione della donna in stato di gravidanza e allattamento Valutazione del rischio per la presenza di atmosfere esplosive Valutazione del rischio per l esposizione alle vibrazioni Valutazione del rischio dell esposizione al rumore 47

48 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI novità Il Documento di Valutazione dei Rischi può essere tenuto su supporto informatico, con le modalità definite dall art

49 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI novità la valutazione deve avere data certa e tale certezza può essere attestata anche dalla sottoscrizione del documento da parte del DDL nonché, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, del RLSA o del RLST e del medico competente, se nominato. Allo stesso scopo possono essere utilizzate anche le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all art

50 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Autocertificazione 50 I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi non oltre il 30 giugno I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori dovranno effettuare la valutazione sulla base di procedure standardizzate definite entro 18 mesi da apposito DM. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. L autocertificazione non è possibile per le aziende ad elevato rischio (attività a rischio di incidenti rilevanti, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbricazione e deposito di esplosivi, aziende industriali con oltre 200 dipendenti, strutture di ricovero e cura).

51 DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti è soggetto: Il datore di lavoro committente che affida i lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. 51 Le disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

52 DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti non è soggetto: Il datore di lavoro committente che affida lavori di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori/servizi di durata non superiore a 2 giorni, che non comportino per gli addetti gli l esposizione ai rischi particolari elencati nell Allegato XI, è esonerato dalla redazione del DUVRI per queste lavorazioni 52

53 DUVRI obblighi del datore di lavoro committente : Fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici e misure di prevenzione e di emergenza adottate nell ambiente in cui sono destinati ad operare. Verifica l idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, nei contratti di appalto (1655 c.c.), d opera (2222.c.c.) o somministrazione (1559 c.c.). Le modalità sono demandate ad un DPR che disciplinerà il sistema di qualificazione delle imprese, entro dodici mesi dall entrata in vigore del D.lgs. 81/08 (nel frattempo, certificato di iscrizione alla CCIAA, autocertificazione del possesso di questi requisiti). Promuove il coordinamento e la cooperazione elaborando il DUVRI che indichi le misure adottate per eliminare o, quando ciò non è possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze ed i costi per la sicurezza Il DUVRI va allegato al contratto di appalto o d'opera. 53 Per i contratti d appalto o d opera stipulati prima del 25/8/2007 e ancora in corso alla data del 31/12/2008, il DUVRI deve essere allegato entro il termine perentorio del 31/12/2008.

54 Formazione e informazione dei lavoratori Novità: Accordo Stato/Regioni 21 dicembre 2011 Che sancisce il numero minimo di ore che ciascun lavoratore deve ricevere di formazione e informazione, differenziando i lavoratori che hanno già seguito percorsi formativi in materia ed i nuovi assunti 54

55 Lavoratori Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO ): 4 ore per i settori della classe di rischio basso; 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 12 ore per i settori della classe di rischio alto. 55

56 Lavoratori Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica", ma non "l addestramento", così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto. 56

57 CREDITI FORMATIVI Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore gia' effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte 57

58 AGGIORNAMENTI Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: approfondimenti giuridico-normativi; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzione 58

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