CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA
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- Michele Carboni
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1 CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA Con la presente scrittura, redatta in triplice copia fra: L Azienda Ospedaliera Ospedale Sant Anna, con sede legale in Como - via Napoleona 60, Partita IVA , (d'ora in poi detta anche "AO.COMO"), nella persona del Dr. Marco Onofri Direttore Generale e Legale Rappresentante, L Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI) - via Pandina 1, Partita IVA , (d'ora in poi detta anche "AO.MELEGNANO"), nella persona del Dr. Paolo Moroni Direttore Generale e Legale Rappresentante, e la Società GDS Communication S.r.L., con sede legale in Senna Comasco (Como) - Via Roma 6/8, con n di Codice Fiscale e Partita IVA, (d'ora in poi detta anche Partner tecnologico ), nella persona di Salvatore Bellocco con la qualifica di Legale Rappresentante, ("AO.COMO" e AO.MELEGNANO ed il Partner tecnologico d'ora in poi saranno definiti congiuntamente anche Parti ). PREMESSO - che "AO.COMO" e AO.MELEGNANO intendono sviluppare nell ambito della propria attività di Provider ECM accreditati presso il sistema ECM/CPD lombardo anche attività di formazione a distanza per le quali è necessario disporre di competenze editoriali, tecniche e delle opportune tecnologie di erogazione, specificamente richieste ai Provider FAD e che possono essere possedute o direttamente o tramite accordo / convenzione con soggetto pubblico / privato che ne abbia documentata capacità in rapporto di partnerariato; - che "AO.COMO" ha gestito e accreditato stabilmente negli ultimi cinque anni importanti volumi di attività in FAD con il supporto di Partner tecnologico esterno e che nel corso dell anno 2011 ha sviluppato specifiche attività in FAD condivise con l utenza della AO.MELEGNANO : - che la positiva esperienza di occasionale collaborazione ha fatto emergere i vantaggi reciproci dello sviluppo di una attività di collaborazione stabilmente strutturata attraverso la condivisione di una medesima piattaforma tecnologica di erogazione delle FAD la cui ricaduta positiva si concretizza nella ottimizzazione di esperienza, utilizzo di risorse economiche ed umane, possibilità di estendere l utenza di attività didattiche di comune interesse alla popolazione dei dipendenti delle due Aziende ospedaliere; 1
2 - che la acquisizione in forma consorziata di un unico servizio consente comunque una gestione autonoma e confacente alle specifiche esigenze delle Aziende senza necessità di obbligate interferenze; - che il Partner tecnologico dichiara di svolgere attività nell ambito dell editoria e della comunicazione multimediale nel settore sanitario da oltre trenta anni e di possedere i requisiti richiesti dai criteri di accreditamento ECM (regionale / nazionale) per l attività didattica a distanza ivi comprese quelli di avere stabile organizzazione in Italia ed essere residente nei Paesi UE e Possedere e mantenere la certificazione di qualità per le procedure delle sue attività formative ; - che il Partner tecnologico ha inoltre provveduto con propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla presente scrittura privata ad autocertificare il possesso dei precitati requisiti tecnici e strutturali ivi compresa la certificazione di qualità; - che le Parti sono interessate a promuovere e gestire in maniera sinergica le reciproche competenze, attrezzature e sedi dedicate all ambito formativo per le attività di cui sono organizzatori o coorganizzatori, le Aziende Ospedaliere provvedendo alla parte di validazione tecnico scientifica dei contenuti, dei progetti didattici e delle eventuali valutazioni di esito anche tramite il proprio Comitato Tecnico Scientifico, il Partner tecnologico provvedendo alla gestione delle attività connesse alle proprie competenze tecnico editoriali nell ambito dell editoria e della comunicazione multimediale; - che le Parti si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire, ciascuno per i propri ambiti di competenza organizzativa o didattica, la completa integrità e autonomia scientifica dei contenuti didattici erogati tramite i corsi, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi; Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI, CORRISPETTIVI Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti assumono l impegno a collaborare per l organizzazione ed accreditamento di eventi formativi con il Sistema Lombardo ECM Sviluppo Professionale Continuo (CPD) e/o presso il sistema ECM nazionale per la realizzazione dei reciproci servizi necessari alla gestione delle connesse attività didattiche residenziali e a distanza sulla base delle seguenti procedure e condizioni: 2
3 2.1 - Il Partner tecnologico : a) si impegna a fornire e gestire adeguato supporto software in ambiente web residente su server accessibile tramite la rete internet idoneo alla gestione delle attività didattiche di formazione a distanza, ivi compresa un sistema di videoconferenza sincrona bidirezionale integrato alla piattaforma FAD e fruibile tra utenti abilitati dalle Aziende contraenti, garantendo la tracciabilità della frequenza, dei test cognitivi e di gradimento nonché di ogni altra attività di manutenzione dei dati legati agli utenti iscritti ed ai materiali didattici caricati; b) si impegna a fornire supporto ed assistenza al personale dell Azienda abilitato alla gestione dei corsi e degli utenti caricati sulla piattaforma per la corretta esecuzione delle attività necessarie di caricamento ed estrazione dei dati, verifica e correzione di malfunzionamenti, e di ogni altra attività necessaria al buon funzionamento del sistema; c) garantisce la piena operatività della piattaforma sulle 24 ore ivi comprese le giornate festive impegnandosi a fornire con tempestività ogni informazione utile a prevenire malfunzionamenti del sistema in particolare comunicando con 48 ore di anticipo eventuali fermi programmati e/o eventuali variazioni di indirizzo web; d) in caso di malfunzionamento o interruzione del servizio si impegna al ripristino necessario per la fruibilità dei corsi entro 2 giornate lavorative dalla segnalazione che potrà avvenire tramite mail o fax; e) garantisce lo sviluppo e l implementazione degli adeguamenti tecnologici eventualmente intervenuti nel corso della validità del contratto per esigenze migliorative del contratto stesso o normative, senza oneri aggiuntivi a carico dei contraenti; f) si impegna a garantire la completa applicazione della normativa a tutela della privacy riferita ai dati personali caricati e residenti sui server di cui il contraente gestisce l amministrazione; g) si impegna a garantire l esclusiva disponibilità di tutti i dati di competenza delle aziende contraenti, ivi compresi quelli non specificamente tutelati dalla normativa sulla privacy, residenti sui server di cui il Partner tecnologico gestisce l amministrazione; h) si impegna al rispetto di tutte le normative riferite alla tutela della privacy ed alla corretta gestione dei dati personali presenti sui server l amministrazione; di cui il Partner tecnologico gestisce i) si impegna a garantire un periodico e completo sistema di back-up dei dati archiviati sui server in modo da garantirne il completo ripristino in caso di perdita degli stessi. 3
4 2.2 "AO.COMO" e AO.MELEGNANO : a) provvederanno autonomamente e ciascuno per la parte di propria competenza alla realizzazione dei contenuti didattici da erogarsi in FAD trami la piattaforma web, al caricamento dei corrispondenti files ed a ogni altra incombenza necessaria per l iscrizione e il monitoraggio di frequenza degli utenti, al caricamento ed alla manutenzione dei dati personali necessari alla identificazione degli utenti; b) si impegnano a condividere gli elenchi anagrafici degli iscritti per le attività didattiche ed i corsi che eventualmente decideranno di gestire in comune in modi e forme definiti con opportuni accordi separati; c) mantengono l autonoma competenza all accreditamento ECM dei corsi da erogarsi ai propri dipendenti impegnandosi comunque alla erogazione di crediti reciprocamente efficace per i rispettivi dipendenti quali concordino di volta in volta per l attivazione di unica procedura di accreditamento cui accedere congiuntamente; d) concordano la reciproca disponibilità a collaborare per la individuazione e produzione di progetti didattici di comune interesse la cui realizzazione e ripartizione di oneri sarà definita in specifici accordi separati Tipologie di attività previste e corrispettivi al netto dell IVA a) La disponibilità della piattaforma web per la gestione di corsi di formazione a distanza con portale di accesso personalizzato per l Azienda Ospedaliera Sant Anna e l Azienda Ospedaliera di Melegnano fornite dal Partner Tecnologico con le specifiche di cui sopra per un canone annuo di 7.500,00 di cui 3.750,00 a carico di "AO.COMO" e 3.750,00 a carico di "AO.MELEGNANO" ; b) Gli importi verranno fatturati separatamente dal Partner Tecnologico alle Aziende Ospedaliere contraenti entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura e della cui liquidazione saranno disgiuntamente responsabili. Art. 3 - DURATA Il presente contratto è valido per un anno dalla data della sua sottoscrizione. Art. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI 4
5 4.1. Le Parti sono responsabili ciascuno per la propria competenza della corretta fruibilità dei materiali didattici pubblicati, della corretta conservazione dei dati archiviati sul server che ospita la piattaforma compresa la ragionevole intrusione di estranei non abilitati all accesso mediante adeguati sistemi di protezione Le Parti si impegnano a dichiarare, qualora previsto, ogni forma di supporto finanziario o di risorse messe a disposizione da eventuali Sponsor, attestando comunque in modo inequivocabile che tale supporto non è in alcun modo condizionante sui contenuti e programmi del Corso nonché sulla qualità didattica e individuazione di relatori e corpo docente. Art. 5 GARANZIA GENERALE 5.1 Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto delle norme vigenti ivi incluse quelle descritte nelle Linee Guida e normative emanate dal Ministero della salute in tema di conflitto di interessi nell ambito della formazione accreditata ECM e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. 5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto dovranno esser idonei all uso per il quale sono destinati. 5.3 Fermo quanto previsto ai commi precedenti, le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare che i corsi si svolgano nel pieno rispetto di tutte le disposizioni in materia di Educazione Continua in Medicina. 5.4 Il Contraente, a cui carico sono le attività di organizzazione e gestione diretta delle attività d aula, riconosce sin d ora che l Azienda non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia genere di evento pregiudizievole che si verifichi a chicchessia in esecuzione delle attività didattiche previste dal presente contratto. Per evento pregiudizievole si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, tutti gli eventi che possono recare pregiudizio a cose, persone, enti e/o a strutture che prendano o meno parte al predetto progetto. Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto, di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. Violazioni a carico di una delle Parti per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi e di non 5
6 ingerenza da parte di eventuali Sponsor o soggetti commerciali terzi sui contenuti scientifici dei Corsi e sulla attività didattica dei relatori legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell Azienda a richiedere la corresponsione delle spese già effettivamente sostenute per l accreditamento dei Corsi in conformità con il presente contratto, previa presentazione dei relativi giustificativi. Art. 7 CAUSE DI FORZA MAGGIORE Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività di realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili ovvero le attività formative previste non fossero realizzabili o completabili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l evento sarà stato comunicato per iscritto (anche a mezzo telefax) alla parte interessata. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell altra in conseguenza dell anticipata cessazione del rapporto. Art. 8 CONFIDENZIALITA Le Parti stabiliscono di comune accordo che l intero contenuto del presente contratto, ivi compresi i termini finanziari e la durata, è strettamente confidenziale e non dovrà essere divulgato a qualsiasi terza parte, senza previa autorizzazione scritta dell altro contraente eccezion fatta per quanto previsto negli articoli precedenti del presente contratto e per le informazioni che dovranno essere comunicate al Ministero della Salute Commissione ECM per le eventuali pratiche di accreditamento ECM. Le Parti si impegnano inoltre, assumendosene la responsabilità per quanto di competenza diretta di ciascuna, al rispetto della normative vigenti su trattamento dei dati personali acquisti da parte dei partecipanti ai Corsi in ragione delle procedure di accreditamento e concessione dei crediti formativi. Art. 9 ONERI FISCALI Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d uso, a tassa fissa, ai sensi dell Art. 5 DPR e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ad imposta di bollo, ai sensi dell art. 2 del DPR n. 642 e successive modificazioni e integrazioni, a carico di ciascuna delle Parti. Art. 10 FORO COMPETENTE 10.1 Per espresso accordo delle Parti, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Como Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice civile in materia di appalto. 6
7 Letto, approvato e sottoscritto. Data Azienda Ospedaliera S. Anna di Como Dott. Marco Onofri Data GDS Communication SrL Il Legale Rappresentante, Sig. Salvatore Bellocco Data Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano Dott. Paolo Moroni Le Parti dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II comma, Codice civile: Premesse (tutte), Articolo 2 (Oggetto del contratto e competenze delle parti), Articolo 5 (Garanzia generale), Art. 6 (Inadempienze e risoluzione del contratto), Art. 7 (Cause di forza maggiore), Art. 10 (Foro competente). Letto, approvato e sottoscritto. Data Data Azienda Ospedaliera S. Anna di Como Dott. Marco Onofri GDS Communication SrL Il Legale Rappresentante, (Sig. Salvatore Bellocco) Data Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano Dott. Paolo Moroni 7
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