Comuni di Gonzaga, Suzzara, San Benedetto Po, Pegognaga, Motteggiana, Moglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco ed eventuali altri Comuni
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- Brigida Spinelli
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1 Comuni di Gonzaga, Suzzara, San Benedetto Po, Pegognaga, Motteggiana, Moglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco ed eventuali altri Comuni RINNOVO CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELLE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI GONZAGA, SUZZARA, SAN BENEDETTO PO, PEGOGNAGA, MOTTEGGIANA, MOGLIA, PIEVE DI CORIANO, POGGIO RUSCO ED EVENTUALI ALTRI COMUNI L anno duemilasedici, addì ( ), del mese di ( ), in Gonzaga nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i Comuni di: 1) Gonzaga rappresentato in questo atto dal Sindaco Terzi Claudio, nato a il domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Gonzaga, P.zza Castello n.1, il quale agisce in nome e per conto dell Ente che rappresenta ed in esecuzione dell atto deliberativo di C.C. n. del, esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti C.F...; 2) Suzzara rappresentato in questo atto dal Sindaco. nato a ( ) il / / domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Suzzara, n.., il quale agisce in nome e per conto dell Ente che rappresenta ed in esecuzione dell atto deliberativo di C.C. n. del, esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti C.F...; 3) San Benedetto Po rappresentato in questo atto dal Sindaco. nato a il domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di San Benedetto Po 4) Pegognaga rappresentato in questo atto dal Sindaco. nato a il domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Pegognaga.. n.., il quale agisce in nome e per conto dell Ente che rappresenta ed in esecuzione dell atto deliberativo di C.C. n. del, esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti C.F. ; 5) Motteggiana rappresentato in questo atto dal Sindaco. nata a il 6) Moglia rappresentato in questo atto dal Sindaco. nata a il domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Motteggiana.. n.., il quale agisce in nome e per conto dell Ente che rappresenta ed in esecuzione dell atto deliberativo di C.C. n. del, esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti C.F. ; 7) Pieve di Coriano rappresentato in questo atto dal Sindaco. nata a il
2 8) Poggio Rusco rappresentato in questo atto dal Sindaco. nata a il 9) e ss.).. rappresentato in questo atto dal Sindaco. nata a il PREMESSO - che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di miglioramento dell attività complessiva dell ente e che, a tal fine, può essere utile un lavoro congiunto per una razionalizzazione delle modalità operative in materia di gestione del personale delle singole Amministrazioni, nel quadro complessivo delle azioni volte a far convergere norme, criteri e regolamenti all'interno dell'associazione con il fine ultimo di accrescere economicità, efficienza ed efficacia dell attività amministrativa sulla base delle scelte programmatiche; CONSIDERATO che: - l art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall art. 21 del D.Lgs. 183/2010, prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano "al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; - in data 4 marzo 2011 è stata emanata la Direttiva contenente Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183), a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione e del Ministro per le pari Opportunità; - la suddetta Direttiva al punto prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni di piccole dimensioni di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse; - che nel corso del 2011 i Comuni di Gonzaga, Suzzara, San Benedetto Po, Pegognaga e Motteggiana, hanno deciso di convenzionarsi e di costituire un unico CUG Intercomunale, ritenendo che tale forma costituisca quella più opportuna nell ottica del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa; - che successivamente i Comuni di Moglia, Pieve di Coriano e Poggio Rusco hanno manifestato la volontà di aderire alla convenzione di cui al punto precedente riscontrando il parere positivo dei Sindaci.
3 TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art.1 - OGGETTO. E costituito tra i Comuni di Gonzaga, Suzzara, San Benedetto Po, Pegognaga, Motteggiana, Moglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco ed eventuali altri Comuni un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (d ora innanzi denominato CUG) unico a livello intercomunale, composto, in forma paritetica, da 16 membri effettivi, di cui: - n. 1 componente in rappresentanza del personale appartenente alle Amministrazioni; - n. 1 componente in rappresentanza delle OO.SS,. rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001, nonché da altrettanti componenti supplenti. Deve essere assicurata nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Art. 2 - NOMINA I componenti del CUG in rappresentanza dell Amministrazione sono nominati con atto del Segretario Generale di ciascuno dei Comuni aderenti alla Convenzione, mentre i componenti in rappresentanza delle OO.SS. saranno designati da queste ultime, a seguito di richiesta inoltrata dal Comune Capofila. I componenti, effettivi e supplenti, sia in rappresentanza delle Amministrazioni che delle Organizzazioni Sindacali, saranno complessivamente individuati con unico atto ricognitivo adottato dal Comune Capofila. I componenti del CUG devono essere in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza con specifica attinenza alle materie di competenza del CUG, anche maturati in organismi analoghi nonché di adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. Art. 3 - COMPITI. Il CUG promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo; esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate che, ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del d.lgs. 165/2001 (così come introdotto dall'articolo 21 della legge 183/2010), sono quelle che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni in precedenza demandavano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing oltre a quelle indicate nella norma citata. Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo degli Enti ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che le Amministrazioni, tramite l Associazione, metteranno a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. Le amministrazioni forniscono ai CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività. Le modalità di consultazione saranno predeterminate dal vertice dell'amministrazione, sentito il CUG. I Comuni aderenti alla convenzione provvederanno a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata. Art. 4 RELAZIONI Il CUG con cadenza annuale relaziona sulla situazione del personale nelle amministrazioni pubbliche di riferimento, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e
4 psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi: - dall'amministrazione e dal datore di lavoro ai sensi del D. lgs. 81/2009; -dalla relazione redatta dall'amministrazione ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche. Art. 5 COMUNE CAPOFILA. Il Comune capofila è individuato come soggetto delegato rispetto alle funzioni di cui alla presente convenzione. Art. 6 DURATA IN CARICA. Il CUG rimane in carica per 4 anni decorrenti dalla data della nomina, gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. ART. 7 REGOLAMENTO INTERNO. Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per disciplinare le modalità del suo funzionamento. ART. 8 - COSTI. Il CUG viene costituito senza nuovi o maggiori oneri per l Amministrazione. Art. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE. 1. La presente convenzione scadrà al 31/12/ La presente convenzione potrà essere sciolta per mutuo consenso, con conforme deliberazione degli Enti convenzionati. Rimane, inoltre ferma ed impregiudicata la facoltà di ogni singolo Comune associato di recedere dalla convenzione prima della scadenza, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo. In questa ultima ipotesi, il Comune recedente dovrà comunicare tale volontà al Comune Capofila con almeno 3 (tre) mesi di anticipo, con raccomandata A/R. In caso di mancato rispetto di detto termine, il recesso avrà efficacia a partire del 1 gennaio del secondo anno successivo. ART RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni aderenti alla presente convenzione a causa della stessa saranno rimesse alla Conferenza dei Sindaci. ART. 11 NORME FINALI E TRANSITORIE 1. Le parti danno atto che eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione potranno essere concordemente disposte in ogni momento dai Consigli Comunali degli Enti aderenti. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla Direttiva in data 4 marzo 2011 contenente Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183), a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione e del Ministro per le pari Opportunità. ART. 12 DISPOSIZIONI FISCALI Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall imposta di bollo a termini dell art. 16 tabella all. B D.P.R , n Atto letto, approvato e sottoscritto.
5 COMUNE di GONZAGA Il Sindaco (Terzi Caludio) COMUNE di SUZZARA Il Sindaco (.) COMUNE di SAN BENEDETTO PO COMUNE di PEGOGNAGA COMUNE di MOTTEGGIANA COMUNE di MOGLIA COMUNE di PIEVE DI CORIANO COMUNE di POGGIO RUSCO COMUNE di..
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