I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

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1 I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA N. 248 del 2 dicembre 2004 OGGETTO : Pagamento interessi legali e rivalsa sulle Amministrazioni e sugli Enti iscritti per ritardata erogazione dei trattamenti pensionistici. IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA VISTO il D.L.vo 30 giugno 1994 n. 479 di istituzione dell'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'amministrazione Pubblica; VISTO il D.P.R. 24 settembre 1997, n.368 di emanazione del Regolamento concernente l organizzazione ed il funzionamento dell Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica; VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n.165 concernente norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTI i D.P.C.M. del 24 ottobre, 27 novembre, 19 dicembre 2003 e 27 gennaio 2004 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; VISTO che nella seduta del 2 dicembre 2003 è stato insediato il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e che nella stessa data è stato eletto il Presidente nella persona di Guido Abbadessa; VISTO il Regolamento generale del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza approvato con delibera n.230 del 25 marzo 2004; SOTTO la Presidenza di Guido Abbadessa ed alla presenza dei Consiglieri: Mario Assogna Donatello Bertozzi Salvatore Bosco 1

2 Sebastiano Forte Walter Alberto Giuseppe Saverio Corrado Patrizia Paola Michele Franco Enrico Matteo Lorenzo Daniela Alessandro Emiliano Alessandra Susanna Concetta Callipo Clo.. assente De Candiziis.. assente Ferrari Frisone Lolaico Mannucci Mattioli.. assente Panerai Soncini Penta. assente Perasso assente Ponti Rixi Ruffino.. assente Ruggini Tremolada Vernier Zeller Zezza assente VISTO che, ai sensi dell art. 3, comma 4, del D.L.vo n. 479/94, così come modificato dall art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997 n. 127, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza definisce i programmi, individua le linee di indirizzo dell Ente e determina gli obiettivi strategici pluriennali; VISTO il D.M. Tesoro 1/9/98, n.352 che ha disciplinato i criteri e le modalità di corresponsione automatica degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria nelle ipotesi, tra l altro, di tardivo pagamento delle pensioni; VISTA la legge n.140/97 che ha fissato in 30 giorni, decorrenti dalla data di cessazione dal servizio, il termine di adozione del provvedimento pensionistico; VISTA la le legge n.449/97 che ha previsto, per l accesso al pensionamento anticipato, puntuali date in connessione alla data di maturazione dei requisiti contributivi e/o anagrafici prescritti per il diritto a pensione, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio; VISTA la circolare dell INPDAP n.31 del 17/5/99 e la successiva informativa n.1376m del 14/7/99, con riferimento all attivazione dal 1/1/99 della procedura di liquidazione automatica degli interessi ed alla riserva di esperimento dell eventuale azione di rivalsa verso l Ente o Amministrazione che abbia concorso, col ritardo nella trasmissione della documentazione di rito, al maggiore onere; VISTA l informativa n.13 del 5/3/2003 con la quale l Istituto, nel disporre l esercizio della predetta rivalsa limitatamente alle pensioni relative agli iscritti alle ex Casse Pensioni, ha confermato la riserva nei confronti delle Amministrazioni statali; VISTA la circolare n.33 del 27/5/2004 che nel collegare la problematica degli interessi e della rivalsa al sistema di liquidazione della pensione in modalità definitiva esteso dal 1/6/2004 ai predetti iscritti ha peraltro riconfermato la riserva circa la rivalsa stessa nei confronti delle Amministrazioni statali; 2

3 CONSTATATO che le dimensioni del fenomeno si riflettono negativamente sia sul bilancio dell INPDAP che su quello degli Enti oggetto di rivalsa; RITENUTO opportuno sensibilizzare ulteriormente le Amministrazioni e gli Enti iscritti affinché, nel loro esclusivo interesse ed al fine di prevenire l azione di rivalsa, provvedano ad inoltrare all INPDAP la documentazione di rito nel termine dei 30 giorni perentori di cui alla legge n.140/97; CONSIDERATO, in particolare, che tale prevenzione debba riguardare, quale caso più ricorrente, la riliquidazione del provvedimento pensionistico causata dal rinnovo contrattuale di comparto; CONSIDERATO, altresì, che il contenimento del fenomeno entro limiti ragionevoli presuppone, come reiteratamente ribadito dal C.I.V in materia di azzeramento delle giacenze, la sostanziale correntezza delle prestazioni pensionistiche erogate; VISTE le delibere nn.211 e 236 in data, rispettivamente, 15/4/2003 e 15/6/2004 con le quali il C.I.V., nell ambito delle linee di indirizzo e , ha previsto che l azzeramento dell arretrato si realizzi mediante la predisposizione di un progetto pluriennale; CONSIDERATO che l avvio del nuovo sistema amministrativo contabile contemplato dal DPR n.97/2003 potrà determinare, purché sorretto da un efficiente sistema informativo, le condizioni per il varo, in sede di CIE 2005, del predetto progetto; VISTA l allegata relazione del della Commissione Prestazioni, Credito, Attività Sociali ed Entrate Contributive; ALL UNANIMITA dei Consiglieri presenti DELIBERA di approvare la seguente direttiva nei confronti dell Organo di gestione : Allo scopo di prevenire l azione di rivalsa nei riguardi delle Amministrazioni e degli Enti iscritti che hanno concorso nella tardiva erogazione dei trattamenti pensionistici, determinando maggiori oneri per interessi legali e/o rivalutazione monetaria, é necessario sensibilizzare ulteriormente gli Enti stessi onde provvedano ad inoltrare tempestivamente alle Sedi provinciali e territoriali dell INPDAP la documentazione di rito nel termine perentorio dei 30 giorni di cui alla legge n.140/97. In particolare, nel caso più ricorrente della riliquidazione del provvedimento pensionistico imputabile al rinnovo contrattuale di comparto, é opportuno sottolineare l esigenza che l Ente ovvero l Amministrazione applichi tempestivamente i miglioramenti e trasmetta il relativo provvedimento alla sede INPDAP competente : entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del CCNL nella Gazzetta Ufficiale, per il personale cessato dal servizio a tale data; entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della pensione, qualora trattasi di personale cessato dopo la predetta pubblicazione. 3

4 Allo stesso tempo, al fine di contenere il fenomeno entro limiti ragionevoli e di conseguire una sostanziale correntezza nell erogazione delle prestazioni pensionistiche, si raccomanda che, con l avvio del nuovo sistema amministrativo contabile previsto dal DPR n.97/2003, venga predisposto in sede di CIE 2005 il progetto pluriennale di azzeramento dell arretrato, già indicato dal C.I.V. nell ambito delle linee di indirizzo e ribadito in quelle del Il Segretario Il Presidente (Cristina Deidda) (Guido Abbadessa) F.to Cristina Deidda F.to Guido Abbadessa 4

5 I.N.P.D.A.P. CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA COMMISSIONE PRESTAZIONI, CREDITO ED ATTIVITA SOCIALI ENTRATE CONTRIBUTIVE Seduta del 26 novembre 2004 Oggetto : Pagamento interessi legali e rivalsa sulle Amministrazioni e sugli Enti iscritti per ritardata erogazione dei trattamenti pensionistici. Con circolari nn.34 e 10 in data, rispettivamente, 17/12/2003 e 10/2/2004, l INPDAP ha esteso, con effetto dal 1/6/2004, agli enti iscritti alle ex Casse Pensioni gestite dagli ex II.PP. la procedura di liquidazione e pagamento della pensione già utilizzata per il comparto Scuola e per le Amministrazioni statali cui l Istituto è subentrato. Tale procedura, che risponde alla superiore esigenza di garantire in tempi certi l erogazione della più importante prestazione istituzionale e che concretizza in pratica il progetto della pensione subito, consente il conferimento del trattamento pensionistico in modalità definitiva e, conseguentemente, il superamento della fase provvisoria. Il pagamento degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria va quindi correlato al nuovo sistema procedurale secondo quanto riportato, in particolare, dalla circolare n.33 diramata il 27/5/2004. Quadro normativo Il D.M. Tesoro 1/9/98, n.352 in conformità al principio dell osservanza di perentori tempi tecnici nell adozione del provvedimento pensionistico introdotto dalla legge 241/90 ha disciplinato i criteri e le modalità di corresponsione automatica degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria nelle ipotesi di

6 tardivo pagamento, salvo verifica del decorso della prescrizione quinquennale del diritto. La legge n.140/97 ha fissato in 30 giorni, decorrenti dalla data di cessazione dal servizio, il termine di adozione del provvedimento. Peraltro, la legge n.449/97 (Riforma Prodi) ha successivamente previsto, per l accesso al pensionamento anticipato, puntuali date (cosiddette finestre) in connessione alla data di maturazione dei requisiti contributivi e/o anagrafici prescritti per il diritto a pensione, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio. Data di inizio (dies a quo) per il computo degli interessi e/o della rivalutazione monetaria. Pensione di vecchiaia : dal 31 giorno successivo alla cessazione dal servizio ovvero dal 31 giorno successivo alla data di presentazione della domanda se posteriore alla data di decorrenza. Pensione anticipata : dal 31 giorno successivo alla data di Pensione ai superstiti decorrenza della pensione ovvero dal 31 (indiretta o di riversibilità) giorno successivo alla data di presentazione Pensione di inabilità della domanda se posteriore alla data di (infermità non dipendente decorrenza. da causa di servizio) Pensione di inabilità : 31 giorno successivo alla cessazione dal art.2-c.12-legge 335/95 servizio se iter avviato in costanza di lavoro ovvero dal 31 giorno successivo alla data di decorrenza della pensione se iter avviato dopo il collocamento a riposo. Pensione privilegiata : dal 31 giorno successivo alla data di (infermità dipendente da presentazione della domanda. causa di servizio) Riliquidazioni : dal 31 giorno successivo alla maturazione del diritto. 6

7 Data finale (dies a quem) per il computo. Avvenuto pagamento del credito principale. In particolare, per le riliquidazioni, si assumono a base per il calcolo i valori monetari differenziali tra la prima liquidazione e la riliquidazione. Rivalsa La problematica della rivalsa verso l Ente o Amministrazione già datore di lavoro del pensionato che abbia concorso al ritardo nella trasmissione della documentazione cartacea, era stata posta dall INPDAP sin dall 1/1/99, data di inizio della procedura di liquidazione automatica degli interessi legali. Difatti, i connessi provvedimenti pensionistici sono stati conferiti da quella data senza richiedere direttamente agli Enti, nei cui confronti doveva essere esperita l azione di rivalsa, la quota parte di interessi legali e/o rivalutazione monetaria erogata per conto di essi. Tale procedura è stata confermata fino al 5/3/2003, data di emanazione dell informativa n.13 con la quale l INPDAP ha disposto l attivazione della predetta azione di rivalsa, motivandola con l esigenza di pervenire ad una esatta quantificazione della spesa pensionistica, depurata di somme aggiuntive improprie, quali quelle a titolo risarcitorio. Peraltro, tale, informativa ha precisato che la rivalsa, da esercitarsi direttamente a cura delle Sedi provinciali e territoriali, deve essere limitata alle pensioni relative agli iscritti alle ex Casse Pensioni degli ex II.PP., nei confronti degli enti /amministrazioni per conto dei quali sono state erogate, in tutto o in parte, somme a titolo di interessi legali e/o rivalutazione monetaria. Per quanto concerne le amministrazioni statali, é stata espressa riserva di successive disposizioni. Con la ripetuta circolare n.33 del 27/5/2004, l Istituto ha, tra l altro, confermato le predette istruzioni nonché la riserva relativa alla rivalsa sulle amministrazioni statali. 7

8 Conclusioni La constatazione delle dimensioni del fenomeno che si riflette negativamente sia sul bilancio dell Istituto che su quello degli Enti oggetto di rivalsa, suscita fondate preoccupazioni. Al riguardo seppure ampiamente rappresentato con le surriferite circolari ed informative é opportuno sensibilizzare ulteriormente le Amministrazioni e gli Enti iscritti affinché, nel loro esclusivo interesse ed al fine di prevenire l azione di rivalsa, provvedano ad inoltrare all INPDAP la documentazione di rito nel termine dei 30 giorni perentori di cui alla legge n.140/97. In particolare, nel caso più ricorrente di riliquidazione del provvedimento pensionistico causato dal rinnovo contrattuale di comparto, è importante sottolineare l esigenza che l Ente ovvero l Amministrazione applichi tempestivamente i miglioramenti e trasmetta il relativo provvedimento alla sede INPDAP competente : entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del CCNL nella Gazzetta ufficiale, per il personale già cessato dal servizio a tale data; entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della pensione, qualora trattasi di personale cessato dopo la predetta pubblicazione. Allo stesso tempo, il contenimento del fenomeno entro limiti ragionevoli presuppone che l Istituto pervenga ad una sostanziale correntezza delle prestazioni pensionistiche, come reiteratamente ribadito dal C.I.V. in materia di azzeramento delle giacenze. In proposito, l avvio del nuovo sistema amministrativo contabile previsto dal DPR n.97/2003 potrà determinare, purché sorretto da un efficiente sistema informativo, le condizioni per la predisposizione, in sede del CIE 2005, del progetto pluriennale di azzeramento dell arretrato già indicato dal C.I.V. nell ambito delle linee di indirizzo (delibera n.211 del ) e confermato in quelle del (delibera n.236 del 15/6/2004). IL DIRIGENTE IL COORDINATORE F.to dr. Luigi Volpi F.to dr. Donatello Bertozzi L ESPERTO F.to rag. Duilio Caia 8

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