REGOLAMENTO PER L ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DELLE PERSONE ANZIANE PRESSO LE CASE ALBERGO DELL AMBITO TERRITORIALE NAPOLI TRENTATRE
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- Giacinta Spada
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1 REGOLAMENTO PER L ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DELLE PERSONE ANZIANE PRESSO LE CASE ALBERGO DELL AMBITO TERRITORIALE NAPOLI TRENTATRE Introduzione.2 Art. 1 Premessa. 4 Art. 2 Finalità del regolamento. 4 Art. 3 Destinatari Art. 4 Ammissione, requisiti d accesso e graduatoria Art. 5 Durata del servizio...6 Art. 6 Funzioni e compiti delle Case Albergo Art. 7 Compartecipazione economica del utente....7 Art. 8 Norme finali
2 INTRODUZIONE Gli andamenti demografici danno ragione della grande attenzione oggi data al fenomeno dell invecchiamento della popolazione e dell evolversi sia quantitativo sia qualitativo della domanda dei servizi. Infatti negli ultimi decenni una molteplicità di fattori ha prodotto profondi cambiamenti demografici primo tra tutti il progressivo e rapido allungamento della vita media. Si tratta di un dato sì positivo ma che, a sua volta, ha una serie di conseguenze sull assetto complessivo della società per quanto concerne la produzione e la distribuzione di risorse e servizi. L allungamento della vita media si traduce, in primo luogo, con la presenza di un numero elevato di anziani che, accompagnato da una diminuzione del tasso di natalità, influenza le scelte degli interventi da adottare sia nel campo sanitario che in quello assistenziale e, più in generale, sulle politiche di welfare. In secondo luogo, bisogna prendere in considerazione il fondamentale diritto della popolazione anziana alla domiciliarità definito, nel dizionario di servizio sociale da Mariena Scasellati Galetti, come il contesto dotato di senso per la persona, ovvero lo spazio significativo che comprende la globalità della persona stessa e ciò che lo circonda ; esso rappresenta una sorta di nicchia ecologica dove la persona sta bene e dove desidera continuare ad abitare anche quando, con l anzianità, si sono ridotte le condizioni di autonomia. Essa comprende la casa e tutte le cose care che legano al passato, al presente e al futuro. Tuttavia, il concetto non è unicamente legato alla casa, esso comprende anche le relazioni sociali, la natura, il paesaggio, la cultura e la storia del proprio territorio e della propria comunità locale. La domiciliarità è, dunque, l interno e l intorno della persona. Per poter riconoscere il diritto alla domiciliarità occorre sostenere l anziano e la propria famiglia affinché ci siano risorse applicative, in sostituzione di quelle venute a mancare per la sopraggiunta minore abilità. Da ultimo, l invecchiamento della popolazione ha portato negli ultimi anni ad una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei problemi degli anziani e dei bisogni di cui essi sono portatori. Lo Stato e gli enti locali hanno progressivamente ampliato i loro interventi mettendo a punto una politica in favore di tale categoria sociale in grado di dare adeguate risposte sia ai bisogni vecchi che a quelli più recenti collegati tanto a caratteristiche oggettive (quali effettivo stato di salute) quanto a caratteristiche soggettive (percezione della propria condizione marginale). Si tratta di una ampia gamma di azioni, differenziate per caratteristiche, finalità e modalità di realizzazione, ma tutte accomunate dal medesimo obiettivo, quello di promuovere una migliore qualità della vita. All ormai noto fenomeno dell allungamento della vita media, si associa quello della ridotta capacità dei care giver, ove presenti, di rispondere alle crescenti necessità della popolazione 2
3 anziana. Pertanto, in ottemperanza di quanto sancito all art. 433 del codice civile 1, il Comune si impegna al pagamento della retta per il mantenimento del cittadino nella struttura (o all integrazione della stessa) nel caso in cui, da parte dei Servizi Sociali, venga appurata l assenza di parenti in grado di provvedere alla copertura di spesa della Casa Albergo di cui all art. 433 del codice civile di cui sopra e/o intrapresa ogni azione utile affinché gli stessi provvedano agli adempimenti posti loro in capo dal codice civile. Ai sensi: - della Legge n. 328 dell 8 Novembre 2000 rubricata Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che assicura alle persone e alle famiglie, attraverso i Piani Sociali di Zona, interventi e servizi sociali integrati per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e previene, elimina o riduce le condizioni di emarginazione, disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione ; - dell art. 6 comma 2 lettera c) della succitata Legge quadro 328/00, la quale stabilisce che ai Comuni spetta l esercizio delle seguenti attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c) ; - della Legge Regionale n.11 del 23 Ottobre 2007 Legge Regionale sulla dignità e la cittadinanza sociale, di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 che all art. 31 valorizza il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all interno delle famiglie e della società e promuove un sistema di interventi e servizi tesi a privilegiare la domiciliarità e la vita di relazione nella comunità locale; - del Regolamento n.4 del 7 Aprile 2014 Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 che disciplina i requisiti e la procedura per il rilascio dell autorizzazione 1 Art. 433 Codice Civile Persone obbligate. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge [ 129 bis, 156 comma 3]; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori [ 279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 3
4 e l accreditamento per l esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, nonché le funzioni di vigilanza e controllo; - del Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.11 del 23 Ottobre 2007 che, alla sezione A Servizi residenziali e semiresidenziali- definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali delle Case Albergo ; - dei Piani Sociali di Zona che individuano, tra l altro, le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità; il presente Regolamento disciplina le procedure e le condizioni per l inserimento delle persone anziane in Case Albergo, oltre che le funzioni ed i compiti dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti in tali interventi, in coerenza con gli indirizzi e la normativa di settore nazionale e regionale. ART. 1 PREMESSA La presente Convenzione ha per oggetto l accoglienza presso le Case Albergo dell Ambito Territoriale Napoli Trentatré dei cittadini anziani in situazione di disagio socio economico e/o in stato di abbandono, nonché la definizione dei rapporti fra l Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio (da ora in avanti denominato U.S.S.), l Ufficio di Piano di Zona, il Comune Associato e le Case Albergo territoriali, con i principi e le modalità d accesso previste dal Regolamento Generale d Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali del Piano Sociale di Zona. ART. 2 FINALITA DEL REGOLAMENTO La finalità dell inserimento nelle Case Albergo dell Ambito Territoriale Napoli Trentatré è di garantire alla persona anziana un contesto di protezione e di cura, mantenendo, ove possibile, relazioni significative con la rete familiare e sociale di riferimento. Il presente Regolamento è finalizzato, altresì, al perseguimento delle seguenti finalità: 1. assolvere ai compiti di tutela e di cura che la normativa vigente riconosce in capo agli enti locali associati nei Piani Sociali di Zona, nei riguardi dei cittadini 4
5 appartenenti alle fasce deboli della popolazione locale allo scopo di evitare il rischio della cd. deportazione sociale ; 2. favorire l integrazione sociale, il recupero delle capacità della persona prevenendo e rimuovendo situazioni di emarginazione e di isolamento socio-affettivo; 3. promuovere l azione delle Case Albergo nel loro compito di assistenza ed accoglienza attivando opportune reti sociali e stimolando le risorse locali di solidarietà, nel pieno rispetto sia del principio di sussidiarietà verticale sia di quella orizzontale che si concretizza proprio attraverso la sinergia tra l Ufficio di Piano di Zona, gli U.S.S. e le Case Albergo dell Ambito Territoriale. ART. 3 DESTINATARI Destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento sono le persone residenti, al momento del collocamento in struttura, nei Comuni dell Ambito Territoriale Napoli Trentatré che siano, a norma del Regolamento 7 aprile 2014, n.4 e ss.mm.ii., persone ultrasessantacinquenni autonome e semiautonome, le quali versano in condizioni di disagio socio economico e/o che versano in condizioni di particolare emarginazione sociale e che sono prive di un idonea rete familiare e sociale che possa garantire loro adeguata assistenza. ART. 4 AMMISSIONE, REQUISITI D ACCESSO E GRADUATORIA 4.1 AMMISSIONE E REQUISITI DI ACCESSO Per accedere al Servizio occorre presentare, personalmente o tramite un componete della famiglia o della rete di aiuto formale od informale, apposita domanda d accesso presso l U.S.S. dell Ambito Territoriale Napoli Trentatré competente per territorio, nel rispetto dei termini e delle modalità previste da apposito Avviso pubblico. Possono essere ammessi al Servizio esclusivamente le persone in possesso dei seguenti requisiti, in ordine di priorità: - persone già collocate in una Casa Albergo presso il Comune di ultima residenza prima del collocamento presso la stessa; - persone da collocare c/o Case Albergo, con precedenza per quelle situate sul territorio di residenza degli stessi; 5
6 - persone da collocare c/o Case Albergo, situate sul territorio di altri Comuni dell Ambito Territoriale. Il Comune si impegna al pagamento della retta per il mantenimento del cittadino nella struttura (o all integrazione della stessa) solo nel caso in cui, da parte dei Servizi Sociali, venga appurata l assenza di parenti ex art. 433 del codice civile, in grado di provvedere alla copertura di spesa della Casa Albergo di cui sopra e/o intrapresa ogni azione utile affinché gli stessi provvedano agli adempimenti posti loro in capo dal codice civile. 4.2 GRADUATORIA Le persone che presentano la domanda d accesso al Servizio vengono inserite in un apposita graduatoria elaborata dal Responsabile Ufficio Servizi Sociali. Il numero massimo degli anziani ammessi al Servizio sarà determinato sulla base della verifica della effettiva disponibilità finanziaria nell ambito del Fondo Unico d Ambito (F.U.A.). La graduatoria sarà formulata in seguito alla pubblicazione del bando d accesso al Servizio, in cui saranno indicati i termini entro i quali presentare le domande di cui all art Gli utenti possono comunque presentare, anche successivamente, le istanze di partecipazione al Servizio; pertanto, la graduatoria degli aventi diritto è da intendersi come graduatoria aperta. La graduatoria aperta è soggetta: a scorrimento : cioè all ingresso in graduatoria del primo richiedente avente diritto, che ha prodotto istanza successivamente alla formazione delle graduatoria stessa; ad aggiornamento : sulla base dei requisiti stabiliti, di cui all art Stante la disponibilità finanziaria nell ambito del Fondo Unico d Ambito (F.U.A.). ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO L erogazione del Servizio, stante la disponibilità finanziaria nell ambito del Fondo Unico d Ambito (F.U.A.), ha durata fino alla dimissione dalla Casa Albergo del cittadino/utente. ART. 6 FUNZIONI E COMPITI DELLE CASE ALBERGO Le Case Albergo dell Ambito Territoriale Napoli Trentatré sono tenute allo svolgimento delle seguenti funzioni: 6
7 a) rispettare tutti gli standard previsti dalla normativa vigente, in particolare i requisiti strutturali di cui alla Sezione A del Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 ; b) redigere per gli ospiti della struttura, accolti ai sensi del presente Regolamento, apposita cartella personale contenente, oltre al P.I.A., ogni utile informazione di carattere sociosanitario, rendendola disponibile per la sua consultazione, al Responsabile dell U.S.S. del Piano Sociale di Zona competente per territorio; c) comunicare tempestivamente all U.S.S. del Piano Sociale di Zona competente per territorio qualsiasi evento di rilievo che riguardi la condizione di vita e di salute dell anziano, nonché eventuali decessi degli ospiti accolti; d) concordare con l U.S.S. del Piano Sociale di Zona competente per territorio le eventuali dimissioni dei cittadini accolti. ART. 7 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL UTENTE Gli utenti del Servizio partecipano al costo dello stesso sulla base di quanto prescritto dal Regolamento sulla compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi art.10, comma 2 lett. e) punto 2) L. R. 11/07-. La quota d integrazione della retta a carico del Comune è calcolata sulla base del costo della succitata retta così come definito dalla normativa vigente. La quota della retta mensile che dal P.I.A. risulta essere a carico del cittadino/utente deve essere versata dallo stesso direttamente alla Casa Albergo presso cui è ospitato. ART. 8 NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia, le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali ed il vigente Regolamento per l Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali. Il presente regolamento verrà applicato integralmente, dal momento della sua entrata in vigore. 7
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