Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, N.231. Finmeccanica Global Services S.p.A.

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1 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, N.231 Finmeccanica Global Services S.p.A. Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2015

2 DEFINIZIONI... 7 PARTE GENERALE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche Sanzioni Delitti tentati e delitti commessi all estero Procedimento di accertamento dell illecito e sindacato di idoneità del giudice Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI FINMECCANICA GLOBAL SERVICES Mission e obiettivi aziendali Struttura Legale e Assetto di Governance Assetto Organizzativo Motivazioni di Finmeccanica Global Services S.p.A. nell adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/ Finalità del Modello Il processo di predisposizione del Modello Struttura del Documento Elementi del Modello Modifiche ed integrazioni del Modello ORGANISMO DI VIGILANZA Identificazione dell Organismo di Vigilanza Requisiti dei componenti dell Organismo di Vigilanza Funzioni e poteri dell Organismo di Vigilanza Informativa dell Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari e del Vertice Aziendale Flussi informativi nei confronti dell Organismo di Vigilanza Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi Obblighi di informativa relativi ad atti e dati ufficiali Operazioni a rischio: individuazione dei Responsabili Interni e Schede di Evidenza60 2

3 4.5.4 Raccolta, conservazione e accesso all archivio dell O.d.V FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL ESTERNO Formazione del personale Informativa a collaboratori esterni e partners SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO Principi generali Sanzioni per i lavoratori dipendenti Impiegati e Quadri Dirigenti Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei componenti dell O.d.V Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni Procedimento di applicazione delle sanzioni Il procedimento disciplinare nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci Il procedimento disciplinare nei confronti dei Dirigenti Il procedimento disciplinare nei confronti dei Dipendenti Il procedimento nei confronti dei Terzi Destinatari del Modello ATTIVITA DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 23, 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge n. 146) A1 I reati presupposto previsti dagli articoli 23, 24, 25, 25-ter lett. S) bis e 25-decies del Decreto, e dall art. 10, comma 9, Legge 16 marzo 2006, n A2 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (artt c.p.) A3 Aree a rischio A4 Destinatari della parte speciale - principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio A5 Protocolli di controllo A6 Istruzioni e verifiche dell Organismo di Vigilanza

4 Parte Speciale B - Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies) B1 Le fattispecie di reati societari richiamate dal D.Lgs. 231/ B2 Le fattispecie degli abusi di mercato richiamate dal D.Lgs. 231/ B3 Aree a rischio B4 Destinatari della parte speciale principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio B5 Protocolli di controllo B6 Istruzioni e verifiche dell Organismo di Vigilanza Parte Speciale C - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico (art. 25-quater), Delitti contro la personalità individuale (art. 25- quinquies), Reato di Impiego di stranieri privi del regolare permesso di soggiorno (art. 25 duodecies) C1 Le fattispecie dei delitti di terrorismo richiamate dal D.Lgs. 231/ C2 Aree a rischio C3 Destinatari della parte speciale principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio C4 Protocolli di controllo C5 Istruzioni e verifiche dell Organismo di Vigilanza Parte Speciale D - Reati associativi (art. 24-ter e art.10 Legge 146/2006) D1 Le fattispecie dei reati associativi richiamate dal D.Lgs. 231/ D2 Aree a rischio D3 Destinatari della parte speciale principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio D4 Protocolli di controllo D5 Istruzioni e verifiche dell Organismo di Vigilanza Parte Speciale E - Reati ed illeciti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)173 E1 Le fattispecie dei reati ed illeciti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro richiamate dal D.Lgs. 231/ E2 Aree a rischio E3 Principi Generali di Comportamento

5 E4 Aree a Rischio E5 Destinatari della parte speciale - principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio E6 Protocolli di controllo E7 Istruzioni e verifiche dell Organismo di Vigilanza Parte Speciale F - Reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies) F1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamate dal D.Lgs. 231/ F2 Aree a rischio F3 Destinatari della parte speciale principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio F4 Protocolli di controllo F5 Istruzioni e verifiche dell Organismo di Vigilanza Parte Speciale G - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis) G1 Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati richiamate dal D.Lgs.231/ G2 Aree a rischio G3 Destinatari della parte speciale principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio G4 Protocolli di controllo G5 Istruzioni e verifiche dell Organismo di Vigilanza Parte Speciale H - Delitti contro l industria ed il commercio (art. 25-bis.1) H1 Le fattispecie di reato contro l industria ed il commercio richiamate dal D.Lgs. 231/ H2 Aree a rischio H3 Destinatari della parte speciale - principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio H4 Protocolli di controllo H5 Istruzioni e verifiche dell Organismo di Vigilanza Parte Speciale I - Reati Ambientali (Art. 25-undecies) I1 La tipologia dei reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

6 I2 Aree a rischio I3 Destinatari della parte speciale - principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio I4 Protocolli di controllo I5 Istruzioni e verifiche dell Organismo di Vigilanza

7 DEFINIZIONI Attività Sensibili Attività strumentali CCNL Consulenti l insieme di attività di particolare rilevanza svolte da FGS S.p.A. nell ambito dei Processi Sensibili. l insieme di attività svolte da FGS S.p.A. che presentano rischi di rilevanza penale solo se, combinate con le Attività Sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone la modalità di attuazione. il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di FGS S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione. Decreto il Decreto Legislativo n. 231 dell 8 giugno Delega Destinatari Gruppo Finmeccanica Modello O.d.V. Processo Sensibile Process Owner l atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell ambito dell organizzazione aziendale. tutti i soggetti cui è rivolto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori di FGS S.p.A. (ivi inclusi i dipendenti distaccati presso altre società) gli agenti e i promotori della Società, i consulenti, i contrattisti, gli appaltatori, i partner nonché i membri dell Organismo di Vigilanza. Finmeccanica S.p.a. e tutte le società da questa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell art c.c.. il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto, adottato da FGS S.p.A.. l Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto. l insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di FGS S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio. il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità. 7

8 Procura Reati Società il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce a soggetti interni o esterni poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. le fattispecie di reato considerate dal Decreto. FGS S.p.A.. 8

9 PARTE GENERALE 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche. Il Decreto Legislativo n. 231 dell 8 giugno 2001, che introduce la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall Italia, ed in particolare: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Decreto ha introdotto nell ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate Enti ), per alcuni reati commessi, nell interesse o a vantaggio degli stessi, da: persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi; persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile. Prima dell entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall art. 27 della Costituzione precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.). 9

10 La responsabilità prevista dal Decreto comprende anche i reati commessi all estero, alle condizioni che saranno di seguito precisate, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato. Si elencano di seguito i reati che, allo stato, sono inclusi nel perimetro di applicazione del Decreto, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco destinato presumibilmente ad ampliarsi nel prossimo futuro: i) reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 23, 24 e 25 1 del Decreto); ii) iii) iv) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto); delitti contro l industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto); reati societari (articolo 25-ter 2 del Decreto); v) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto); vi) vii) viii) ix) delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù (articolo 25-quinquies del Decreto); reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse e conflitto di interessi (articolo 25-sexies del Decreto e, all interno del T.U.F., articolo 187-quinquies Responsabilità dell Ente 3 ); reati transnazionali introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale ; reati contro l incolumità fisica, con particolare riferimento all integrità sessuale femminile (articolo 25-quater.1 del Decreto); x) reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto); xi) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies 4 del Decreto); 1 Art. 25 del Decreto come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 2 Art. 25-ter del Decreto come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Con riferimento alle successive integrazioni dell art. 25-ter ad altre fattispecie di reato ex D.Lgs. 231/01, cfr. pagina seguente punto xviii). In particolare all art. 25-ter, comma 1 del D.Lgs. 231/01 viene aggiunta la lettera s-bis), che richiama il delitto di corruzione tra privati, nei casi di cui al terzo comma dell art codice civile. L art. 25-ter è stato da ultimo modificato dall art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. 3 L articolo 187-quinquies del T.U.F. disciplina la responsabilità dell Ente in relazione ad alcuni illeciti amministrativi previsti nello stesso Capo del T.U.F., secondo criteri analoghi a quelli previsti dal Decreto. 4 Art. 25-octies del Decreto, come modificato dall art. 3, comma 5 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. 10

11 xii) xiii) xiv) xv) xvi) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto); delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto); delitti in materia di violazione del diritto d autore (articolo 25-novies del Decreto); delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all Autorità Giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto); reati ambientali (articolo 25-undecies 5 del Decreto); xvii) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies del Decreto); xviii) reati di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1 del Decreto lettera s-bis 6 ). All esito dell analisi in merito alle attività svolte dalla Società fino all introduzione della Legge 186/2014, si ritiene che - nell ambito dei reati ex D.Lgs. 231/01 sopra richiamati, - possano potenzialmente riguardare Finmeccanica Global Services S.p.A., in linea generale, gli illeciti riportati sub i), iii), iv), v), vii), viii), x), xi), xii), xiii), xv), xvi), xvii), xviii). Per quanto concerne le altre tipologie di reati, sub ii), vi), ix), xiv), la Società ha adottato un complesso di presidi organizzativi e procedurali volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, astrattamente idoneo anche alla prevenzione del rischio di commissione di tali illeciti, richiamandosi, al riguardo, anzitutto i principi espressi nel Codice Etico della Società, oltre a quanto dettagliato nelle procedure aziendali con specifico riferimento alla prevenzione dei reati indicati nelle Parti Speciali del Modello. Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto. In particolare, per le fattispecie di reato sub i), iii), v), x), xi), xiii), xvi), xviii) vengono riportate le relative sanzioni 7 pecuniarie 8 e interdittive previste dal D.Lgs. 231/01. Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), contemplava esclusivamente una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, e precisamente: indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un Ente pubblico (art. 316-ter c.p.); truffa in danno dello Stato o d altro Ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); 5 Art. 25-undecies del Decreto, come modificato dall art. 1, comma 8 della Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. 6 La lettera s-bis dell art. 25-ter, rinviando ai casi previsti dal terzo comma dell art c.c., prevede, in sostanza, che ai sensi del D.Lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d ufficio o di fedeltà. 7 Tali sanzioni vengono riportate in quanto afferenti le fattispecie di reato - sub i), iii), v), x), xi), xiii), xvi), xviii) - che risultano essere quelle a maggior rischio di potenziale commissione, nell interesse e a vantaggio dell Ente, nell ambito delle attività core business della Società. 8 Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su quote in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37. 11

12 truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.); corruzione per l esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.); peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 9. La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione aggiunge all articolo 25 del D.Lgs. 231/01 l articolo 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità e apporta talune modifiche ad altri reati presupposto di cui all art. 25 del D.Lgs. 231/01. La Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio ha apportato numerose modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal codice penale. Si tratta in particolare dei seguenti articoli: art. 318 c.p.: previsto un aumento del massimo della pena edittale, che passa da cinque a sei anni di reclusione. Immutato, invece, il minimo edittale di un anno; art. 319 c.p.: prevista la reclusione da sei a dieci anni (prima da quattro a otto anni); art. 319-ter c.p.: prevista la pena della reclusione da sei a dodici anni (prima da quattro a dieci anni). Inoltre, se dal fatto deriva l ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è ora della reclusione da sei a quattordici anni (prima da cinque a dodici anni). Infine, se deriva l ingiusta 9 Come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 che ha integrato l art. 322-bis con il seguente comma: Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. 12

13 condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all ergastolo, la reclusione è ora da otto a venti anni (prima da sei a venti anni); art. 319-quater c.p.: prevista la pena della reclusione "da sei a dieci anni e sei mesi (prima da tre a otto anni). Oltre all inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati sopra richiamati, l art. 3 della Legge in commento modifica il reato previsto dall art. 317 c.p. includendo tra i soggetti attivi, cioè coloro che possono commettere il reato, oltre che il pubblico ufficiale, anche l incaricato di pubblico servizio. Rimane invece invariata la sanzione prevista per la commissione di tale reato: da sei a dodici anni di reclusione. Per i reati contro la Pubblica Amministrazione sopra riportati, sono previste le seguenti sanzioni: - sanzioni pecuniarie (da 100 a 800 quote); - sanzioni interdittive (da 3 a 24 mesi). L art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante Disposizioni urgenti in vista dell introduzione dell euro, ha inserito nell ambito del Decreto l art. 25-bis, che mira a punire i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha successivamente modificato tale disposizione, introducendo, quali presupposto della responsabilità degli enti, anche i delitti in materia di strumenti o segni di riconoscimento di cui agli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). In seguito, l art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto l art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche in relazione ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002, e precisamente: false comunicazioni sociali (art c.c.); false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art c.c.) 10 ; falso in prospetto (art.173-bis T.U.F.); impedito controllo (art c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art c.c.); 10 L art c.c. è stato successivamente modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio ed ora rubricato false comunicazioni sociali delle società quotate. 13

14 illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art c.c.); formazione fittizia del capitale (art c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art c.c.); illecita influenza sull assemblea (art c.c.); aggiotaggio (art c.c.); ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (introdotto dalla Legge 262/2005). La Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato, inoltre, i reati di false comunicazioni sociali inserendo nell ordinamento l art bis, rubricato Fatti di lieve entità. Inoltre, la suddetta Legge ha sostanzialmente riscritto gli articoli 2621 e 2622 c.c. prevedendo l abbandono del sistema delle soglie di non punibilità. In virtù della Legge 69/2015 è stato modificato anche l art. 25-ter D.Lgs. 231/01 il quale ora prevede: per il delitto di false comunicazioni sociali ex art c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; per il delitto di false comunicazioni sociali ex art bis c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; per il delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate ex art c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Infine, viene abrogata la lettera c) del vecchio testo dell art. 25-ter D.Lgs. 231/01. Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nel riformare l intera materia della revisione legale, ha disposto l abrogazione dell art c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), fattispecie sostituita dall art. 27 del medesimo D.Lgs., modificando nel contempo le disposizioni dell art c.c. (Impedito controllo). La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione aggiunge all art. 25-ter, comma 1 del D.Lgs. 231/01 la lettera s-bis), che richiama il delitto di corruzione tra privati, nei casi di cui al terzo comma dell art codice civile. La lettera s-bis dell art. 25-ter, rinviando ai casi previsti dal terzo comma dell art c.c., prevede, in sostanza, che ai sensi del D.Lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d ufficio o di fedeltà. 14

15 Per i reati di corruzione tra privati, sono previste le seguenti sanzioni: - sanzioni pecuniarie (da 200 a 400 quote). Con Legge 7/2003 è stato introdotto l art. 25-quater, con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche alla commissione di alcuni delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell ordine democratico. Per i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell ordine democratico sono previste le seguenti sanzioni: - sanzioni pecuniarie (da 200 a 1000 quote); - sanzioni interdittive (da 12 a 24 mesi 11 ). Con Legge 11 agosto 2003, n. 228 è stato introdotto l art. 25-quinquies, con il quale la responsabilità degli Enti viene estesa (in coincidenza con la progressiva integrazione del Legislatore di nuove fattispecie) alla commissione dei delitti contro la personalità individuale, in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile, quali: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (600-quater c.p.); pornografia virtuale (600-quater.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); adescamento di minorenni (art. 609-undecies) 12. Le Leggi n. 62 del 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) hanno ulteriormente incrementato il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto. In particolare, la prima ha introdotto nel 11 Se l'ente o una sua Unità Organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione (introdotto con il D.Lgs. 39 del 4 marzo 2014). 15

16 corpo del Decreto l art. 25-sexies che prevede la punibilità dell Ente nel cui interesse o vantaggio siano commessi i c.d. reati di market abuse, e precisamente i reati di: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo Unico della Finanza); manipolazione del mercato (art. 185 Testo Unico della Finanza). La medesima Legge n. 62 del 2005 ha, inoltre, all art. 187-quinquies Testo Unico della Finanza previsto una nuova forma di responsabilità dell Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di: abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Testo Unico della Finanza); manipolazione del mercato (art. 187-ter Testo Unico della Finanza). La Legge n. 262 del 2005, oltre a modificare alcune delle norme previste dall art. 25-ter in tema di reati societari e a raddoppiare l importo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo art. 25-ter, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione al reato di: omessa comunicazione del conflitto di interessi (art bis c.c.). La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha poi introdotto nell art. 25-quater.1 la nuova fattispecie di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) la cui commissione nell interesse o a vantaggio dell Ente può comportare la responsabilità amministrativa dello stesso. La norma evidentemente diretta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere, anche nel nostro Paese, per motivi di carattere culturale o religioso sanziona chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili, o comunque una lesione agli stessi. La Legge n. 146 del 2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ha previsto la responsabilità degli Enti per i reati transnazionali di: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309); traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3bis, 3ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); intralcio alla giustizia, nella forma dell induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-bis e 378 c.p.); 16

17 riciclaggio (artt. 648-bis e ter c.p.). L art.5 della Legge 27 maggio 2015, n. 69, oltre ai cambiamenti menzionati in precedenza, modifica il reato previsto dall art. 416-bis c.p. prevedendo sanzioni più severe per chi commette il reato di associazione di tipo mafioso. È infatti prevista: per coloro che ne fanno parte, la reclusione da dieci a quindici anni (prima da sette a dodici anni); per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l associazione la pena della reclusione da dodici a diciotto anni (prima da nove a quattordici anni); in caso di associazione armata, la reclusione da un minimo di dodici ad un massimo di venti anni di reclusione per chi ne fa parte (prima da nove a quindici anni) mentre per coloro che la promuovono, dirigono o organizzano, da quindici a ventisei anni (prima da dodici a ventiquattro anni). Con riferimento ai reati concernenti il riciclaggio (art. 10, co. 5, Legge 146/2006), l art. 64 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ha abrogato tale previsione introducendo l art 25- octies nel corpus del Decreto. La Legge n. 146 del 2006 considera transnazionale il reato nel quale sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; ovvero, sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato; ovvero, sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero, sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Il reato transnazionale è punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. La Legge 3 agosto 2007 n.123 ha introdotto nel Decreto l art. 25-septies, successivamente riformulato dall art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; il suddetto art. 25-septies stabilisce un ulteriore estensione della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai delitti in tema di salute e sicurezza sul lavoro: omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per i delitti in tema di salute e sicurezza sul lavoro sopra riportati, sono previste le seguenti sanzioni: 17

18 - sanzioni pecuniarie (da 100 a quote); - sanzioni interdittive (da 3 a 12 mesi). Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 della Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, ha recepito la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26ottobre 2005, concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. Terza Direttiva Antiriciclaggio). Successivamente, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore il 1 gennaio 2015 ha: introdotto nell ordinamento il delitto di autoriciclaggio aggiungendo nel Codice Penale l art. 648 ter.1; previsto che il delitto di autoriciclaggio (commesso da un soggetto apicale e non) generi responsabilità amministrativa dell Ente nel cui interesse o a vantaggio del quale sia stato commesso il reato, determinando l aggiornamento dei reati previsti all interno dell art. 25-octies del D.Lgs. 231/01. In virtù delle modifiche apportate dalla Legge n. 186/2014, l art. 25-octies sanziona i delitti di: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.). Per i reati concernenti il riciclaggio e l autoriciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo sopra riportati, sono previste le seguenti sanzioni: - sanzioni pecuniarie (da 200 a quote); - sanzioni interdittive (da 3 a 24 mesi). La Legge 18 Marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel corpus del D.Lgs. 231/01 l art. 24-bis, estendendo così la responsabilità degli Enti anche ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati previsti dai seguenti articoli del Codice Penale (art.491-bis c.p.): accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); documenti informatici (art. 491-bis c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater); 18

19 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art quinquies c.p.); falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (491-bis c.p.); frode informatica del certificatore di firma elettronica (640-quinquies). Con Legge 15 luglio 2009, n. 94, è stato aggiunto al Decreto l art. 24-ter, che sancisce la responsabilità degli Enti anche in relazione ai Delitti di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle fattispecie di: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall art. 416 c.p. (c.d. metodo mafioso); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. n. 309/1990); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5, c.p.p.). 19

20 Per i delitti di criminalità organizzata sopra riportati, sono previste le seguenti sanzioni: - sanzioni pecuniarie (da 300 a quote); - sanzioni interdittive (da 12 a 24 mesi 13 ). La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto (art. 15, co. 7) nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 25-bis.1 sui delitti contro l'industria e il commercio ovvero: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). Per i delitti contro l'industria e il commercio sopra riportati, sono previste le seguenti sanzioni: - sanzioni pecuniarie (da 100 a 800 quote); - sanzioni interdittive (da 3 a 24 mesi). Sempre la Legge n.99/09 del 23 luglio 2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l art. 25- novies sui delitti in materia di violazione del diritto d'autore, ovvero: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 633/1941 comma 1 lettera a) bis); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l onore o la reputazione (art. 171, Legge 633/1941 comma 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non 13 Se l'ente o una sua Unità Organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 20

21 contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 633/1941 comma 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis Legge 633/1941 comma 2); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 633/1941). La Legge 3 agosto 2009, n. 116, ha introdotto il nuovo art. 25-novies che sancisce la responsabilità degli Enti in relazione al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all Autorità Giudiziaria. Il D.Lgs. 121/11 ha modificato l art. 4 della Legge 116/09 prevedendo che: Dopo l'articolo 25-novies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria. Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato, infine, l inserimento nel D.Lgs. 231/01 dell art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli Enti che ricomprende: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali (art. 727-bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all interno di sito protetto (art. 733-bis c.p.); 21

22 scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni autorizzative o altre prescrizioni dell autorità competente (art. 137, comma 3 del D.Lgs.152/06); scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limiti di emissione (art. 137 comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 152/06); scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13 del D.Lgs. 152/06); apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2 del D.Lgs. 152/06); scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limiti per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 (art. 137, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06); inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11 del D.Lgs. 152/06); attività di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi e pericolosi (art. 256, comma 1 lettera a e b del D.Lgs. 152/06); deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 152/06); realizzazione o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi (art. 256, comma 3 del D.Lgs. 152/06); divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5 del D.Lgs. 152/06); inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni e carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/06); omessa bonifica ed omessa comunicazione in caso di evento che cagioni inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiale e acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia (art. 257, comma 1 del D.Lgs. 152/06); omessa bonifica ed omessa comunicazione nel caso in cui l inquinamento è provocato da sostanze pericolose (art. 257, comma 2 del D.Lgs. 152/06); predisposizione o utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti per aziende che non aderiscono al SISTRI (art. 258, comma 4 del D.Lgs. 152/06); traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 del D.Lgs. 152/06); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 del D.Lgs. 152/06); 22

23 attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2 del D.Lgs. 152/06); predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni (art bis, comma 6 del D.Lgs. 152/06); trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione e/o trasporto di rifiuti con certificato di analisi rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. 152/06); trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 152/06); trasporto di rifiuti pericolosi con copia cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06); emissioni in atmosfera oltre i valori limite di emissione e con determinazione del superamento dei valori limite di qualità dell aria (art. 279, comma 5 del D.Lgs. 152/06); importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette (art. 1, comma 1, della Legge 150/1992); importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette commesso da soggetto recidivo o nell esercizio di attività d impresa (art. 1, comma 2, della Legge 150/1992); importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette o riprodotte in cattività (art. 2, comma 1, della Legge 150/1992); importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette o riprodotte in cattività commesso da soggetto recidivo o nell esercizio di attività d impresa (art. 2, comma 2, della Legge 150/1992); detenzione di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l incolumità pubblica (art. 6, comma 4 della Legge 150/1992); falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazioni, dichiarazioni, comunicazioni di informazione (art. 3-bis, comma 1 della Legge 150/1992); violazione delle norme sull impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze nocive per lo stato di ozono (art. 3, comma 6 della Legge n. 549/1993); 23

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