Attività Produttive. Attività di vendita Saldi - Liquidazioni - Vendite Promozionali - Vendite sottocosto. Descrizione

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1 Attività Produttive Attività di vendita Saldi - Liquidazioni - Vendite Promozionali - Vendite sottocosto Descrizione VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) Le vendite di fine stagione (o saldi) sono quelle vendite aventi ad oggetto prodotti non alimentari di carattere stagionale o di moda (suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un breve periodo di tempo o entro una data stagione), effettuate dal negoziante al fine di esaurire le proprie merci nel più breve tempo possibile. D.Lgs.31 marzo 1998 n. 114, art. 15 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 D.G.R. n. 9/ 785 del 17 novembre 2010 VENDITA DI LIQUIDAZIONE Sono considerate vendite di liquidazione quelle vendite effettuate dal negoziante al fine di eliminare, in breve tempo, tutte le proprie merci, a seguito di: a) cessazione dell'attività commerciale; b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda; c) trasferimento dell'azienda in altro locale; d) trasformazione o rinnovo dei locali. Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno (tranne quelle per rinnovo locali) e per un lasso di tempo che varia a seconda della circostanza per la quale tale forma straordinaria di vendita viene richiesta. D.Lgs.31 marzo 1998 n. 114, art. 15

2 L.R. 3 aprile 2000 n.22 e successive integrazioni VENDITA PROMOZIONALE Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita. D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, art. 15 L.R. 3 aprile 2000 n.22 e successive modificazioni VENDITA SOTTOCOSTO Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili a prodotto medesimo, purché documentati. DPR n. 218 del 06/04/2001 Circolare 3528/C del 24/10/2001 Art. 15, comma 8 del D.Lgs. del 31/ n. 114 Requisiti Prerequisiti per vendite di fine stagione: Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni ciascuno, determinati dalla Giunta Regionale, sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei Commercianti maggiormente rappresentative e le Associazioni dei Consumatori. Prerequisiti per vendite di liquidazione:

3 Il negoziante può avvalersi di tale forma straordinaria di vendita solamente in presenza di una delle seguenti circostanze e per il periodo massimo a fianco indicato: cessazione dell'attività (cioè chiusura definitiva del negozio): massimo 13 settimane cessione dell'azienda (a seguito di vendita, affitto, successione ecc.): massimo 13 settimane trasferimento dell'esercizio in altri locali: massimo 13 settimane trasformazione o rinnovo locali: massimo 6 settimane e per una sola volta in ciascun anno solare Prerequisiti per vendite promozionali: In generale tale tipo di vendita è possibile in qualsiasi periodo (salvo l eccezione di cui al punto seguente). Con esclusione dei generi alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona (che non comprendono profumi e cosmetici) e per l'igiene della casa, non possono essere effettuate vendite promozionali durante il periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti, nonché in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre. Relativamente all individuazione del periodo dei saldi, la Giunta Regionale, prima con la delibera n VII/13313 del 13 giugno 2003 e, successivamente, con le delibere n VIII/ del 5 dicembre 2006 e n VIII/5892 del 21 novembre 2007, ha fissato: i saldi invernali: dal primo sabato del mese di gennaio i saldi estivi: dal primo sabato del mese di luglio. Prerequisiti per vendita sottocosto: E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. a) Casi in cui è ammessa la vendita sottocosto La vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno e deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio, almeno dieci giorni prima dell'inizio; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. È consentito effettuare la vendita sottocosto: - dei prodotti alimentari freschi e deperibili; - dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 109;

4 - dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione; - dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione; - dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita. b) E' altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di: - ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; - apertura di un nuovo esercizio commerciale; - avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; - modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa. Le vendite sottocosto, ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni riportate all'art.3 comma 1 del D.p.r. 6 aprile 2001 n La disciplina delle vendite sottocosto non si applica: 1. agli esercenti la vendita all'ingrosso 2. alle vendite effettuate negli spacci interni 3. alle vendite effettuate su aree pubbliche 4. alle vendite di prodotti mediante apparecchi automatici, per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, nonché presso il domicilio dei consumatori 5. alle vendite promozionali non effettuate sottocosto ed alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare Adempimenti Cosa occorre per vendite di fine stagione (saldi): Per l'esercizio di tale forma di vendita straordinaria non deve essere effettuata alcuna comunicazione al Comune.

5 Istruzioni Per l'esercizio di tale forma di vendita straordinaria non deve essere effettuata alcuna comunicazione al Comune. Note In tutte le vendite straordinarie è fatto obbligo indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso in percentuale; è data facoltà indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso. E' vietato indicare prezzi di natura diversa di quella espressamente prevista dalla norma. Cosa occorre per vendite di liquidazione: Per poter effettuare una vendita di liquidazione occorre inoltrare al Comune apposita comunicazione, esente da bollo, esclusivamente sul modello Comunicazione di vendita di liquidazione. Tale comunicazione, con gli eventuali allegati necessari, deve pervenire al suddetto Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione. Istruzioni Compilare completamente la pagina 1 del modello, indicando i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi richiesti (diversi, a seconda che si tratti di ditta individuale o società). A pag. 2 barrare il quadratino (a, b, c, d) corrispondente al motivo in base al quale è possibile effettuare la vendita di liquidazione. Dovranno anche essere indicate nell'apposito spazio (linee) la/e voce/i merceologica/che e la quantità di prodotti posti in vendita di liquidazione. Nel caso in cui tali spazi non siano sufficienti, occorre continuare l'elenco accludendo idoneo allegato. Allegare obbligatoriamente: la documentazione indicata nel modello (diversa, a seconda della motivazione per cui si effettua la vendita di liquidazione); copia fotostatica di un documento d'identità, quando la sottoscrizione della comunicazione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della stessa. Note In tutte le vendite straordinarie è fatto obbligo indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso in percentuale; è data facoltà indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso. E' vietato indicare prezzi di natura diversa di quella espressamente prevista dalla norma. Cosa occorre per vendita promozionale: Per effettuare una vendita promozionale occorre presentare apposita comunicazione al

6 Powered by TCPDF ( Comune, su modello Comunicazione vendita promozionale. Note In tutte le vendite straordinarie è fatto obbligo indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso in percentuale; è data facoltà indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso. E' vietato indicare prezzi di natura diversa di quella espressamente prevista dalla norma Cosa occorre per vendita sottocosto: Almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita, va effettuata una comunicazione al Comune in cui è ubicato l'esercizio. La comunicazione deve essere presentata utilizzando l'apposito modello ministeriale "Comunicazione vendite sottocosto", scaricabile e compilabile nella sezione "modulistica". Nella comunicazione vanno indicati la data di inizio, la durata, il numero delle referenze oggetto della vendita, quante volte è stata effettuata la vendita sottocosto nel corso dell'anno.

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