COMUNE DI OLCENENGO. Provincia di Vercelli. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1 del 14/01/2016

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1 COMUNE DI OLCENENGO Provincia di Vercelli DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1 del 14/01/2016 COPIA OGGETTO: Locazione di locale di proprietà comunale ad uso farmacia. Approvazione dello schema di contratto di locazione aggiuntivo. L anno 2015 addì QUATTORDICI del mese di GENNAIO alle ore 11 nella Sala delle adunanze, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Giunta comunale è riunita in seduta. All appello risultano: Presenti Assenti RANGHINO ANNA MARIA SINDACO X PIERIN LUIGINO ASSESSORE X CAMPIONE GIUSEPPE ASSESSORE X TOTALI 2 1 Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Carè, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Anna Maria Ranghino, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull argomento di cui all oggetto sopra indicato. Visto il D.Lgs , n. 267; PREMESSO CHE sulla proposta della presente deliberazione: IL Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del citato D.l,gs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. PREMESSO CHE il Comune di Olcenengo è proprietario dell immobile sito in Piazza Gramsci n. 4 in parte adibito a farmacia comunale, giusto contratto di locazione in data 12/07/2011 registrato a Vercelli in data 26/07/2011 al n, 2462, con scadenza.anno 2017, al cui interno è stato ricavato un vano da destinare all ampliamento della farmacia comunale meglio identificato nella planimetria che, allegata sotto la lettera A, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; PRESO ATTO della richiesta formulata dal dott. Natale Di Gregorio che richiede la disponibilità dell Amministrazione Comunale a concederle in locazione la parte di locale confinante da

2 destinare all ampliamento della farmacia, secondo le modalità definite nello schema di contratto di locazione che, allegato sotto la lettera B, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; RITENUTA tale richiesta meritevole di accoglimento, in considerazione dell opportunità di garantire lo svolgimento di un importante servizio sociale di primaria importanza per la salute dei cittadini, ed in modo particolare, per la popolazione anziana e per gli ospiti della casa di Riposo che ne usufruiscono quotidianamente, oltre a ritenere meritevole ed economicamente vantaggiosa per l Amministrazione comunale la disponibilità del farmacista di sollevare l Amministrazione comunale da tutte le spese per i necessari interventi di ristrutturazione al fine di rendere idonei i locali all uso richiesto.; RITENUTO pertanto di addivenire alla risoluzione del contratto in essere e alla stipula del nuovo contratto di locazione dei locali destinati a farmacia comunale situati, rispettivamente, in Piazza Gramsci n. 4, meglio identificati nelle planimetrie, allegate sotto le lettere A e B ; RITENUTO inoltre di dover fissare la durata del contratto in anni 6 a decorrere dal 14 gennaio 2016 e fino al 13 dicembre 2022; ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell articolo 49, comma 1, del D. Lgs , n ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile del servizio economico finanziario,, ai sensi dell articolo 49, comma 1, del D. Lgs , n ATTESA la propria competenza a provvedere in merito al presente provvedimento. VISTO il D. Lgs , n VISTO lo Statuto Comunale. CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; per le motivazioni di cui alle premesse : DELIBERA 1. Di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, lo schema di contratto di locazione aggiuntivo di locale di proprietà comunale ad uso farmacia comunale che, allegato sotto la lettera B, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 2. Di autorizzare il responsabile del servizio competente alla risoluzione del contratto in essere e a stipulare un contratto di locazione della durata di anni 6, con decorrenza dal 14 gennaio Di stabilire che il canone di locazione è convenuto in. 75,00 ( settantacinque/00 euro) mensili, pari ad. 900,00 (novecento/00 euro) annuali e che la cifra suddetta, oltre a tener conto di tutti gli interventi di carattere ristrutturativo dei locali al fine di renderli agibili all uso. 5. Di demandare al competente Ufficio di Segreteria gli atti conseguenti, necessari a dare attuazione alla presente deliberazione e alla stipula del contratto.

3 Inoltre, stante l urgenza di provvedere con sollecitudine, in considerazione della necessità di garantire l erogazione di un importante servizio destinato alla salute dei cittadini, che possano agevolmente fungere da punto di riferimento per tutti i residenti, L A G I U N T A C O M U N A L E RAVVISATA la necessità di consentire la celere predisposizione degli atti necessari; RITENUTO, quindi, di dichiarare l immediata eseguibilità del presente provvedimento; CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese, D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4 OGGETTO: Locazione di locale di proprietà comunale ad uso farmacia. Approvazione dello schema di contratto di locazione aggiuntivo. PARERI EX ART.49 D.Lgs N.267 PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica. Data: 14/01/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Ing. Buscaglia Paolo PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile/finanziaria. Data: 14/01/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rag. Imarisio Elena

5 Letto approvato e sottoscritto a norma di legge. IL PRESIDENTE F.to Dott.ssa Anna Maria Ranghino IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.Giuseppe Carè ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art. 124, comma I del D. Lgs. 267/2000 e contemporaneamente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell art. 125, comma I del D. Lgs.267/2000 Olcenengo, 14/01/2016 IL MESSO COMUNALE F.to Michele Massa IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Giuseppe Carè COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Olcenengo, 14/01/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Carè CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile in data 14/01/2016 diverrà esecutiva trascorso il termine di cui all art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000. Olcenengo,14/01/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Giuseppe Carè

6 CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE (art. 27 della legge n.392 del 27 luglio 1978) 1) Contraenti: Anna Maria Ranghino sindaco pro-tempore del COMUNE DI OLCENENGO piazza Gramsci 2, OLCENENGO codice fiscale : (Locatore); CONCEDE IN LOCAZIONE al Sig. Di Gregorio Natale nato a Vetralla il 25/12/1957 e residente a Santhià (VC) in Corso Santo Ignazio n. 18, C.F. DRG NTL 57T25 L814S P.IVA: , (Conduttore), domiciliato ai fini del presente contratto nei locali oggetto della locazione, quanto indicato al successivo punto n. 2. 2) Oggetto della locazione: è l immobile urbano a destinazione negozio sito in Olcenengo, Piazza Gramsci n. 2 al piano terreno costituito da due locali oltre a servizio igienico. Individuato al N.C.F. al Foglio 8 particella 76 Sub. 15 cat. C1. APE CLASSE ENERGETICA A1 Niente altro è dato in locazione esclusiva al conduttore e le parti comuni dell edificio in cui l immobile locato si trova, potranno essere godute sotto l osservanza del regolamento interno vigente che il conduttore dichiara di accettare. 3) Durata: la durata della locazione è convenuta ed accettata in anni sei e più precisamente dal 14 gennaio 2016 al 13 dicembre Alla scadenza del presente contratto esso non s'intende rinnovato se non con nuovo atto deliberativo dell Amministrazione Comunale, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 392/78. Il conduttore ha/non ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, settimo comma della legge 392/1978, salvo accordo fra le parti. 4) Corrispettivo: Il canone annuo della locazione è convenuto ed accettato in Euro 900,00 (novecento/00 euro) pari, da pagarsi in rate mensili anticipate, pari a Euro 75,00 (settantacinque/00 euro) a mani e domicilio del locatore, scadenti il giorno 5 di ogni mese, puntualmente e comunque con tolleranza massima di gg. 20 di ritardo. E esclusa ogni differente modalità di pagamento (trasmissione per posta o deposito presso qualunque terzo) e unica prova dello stesso è riconosciuta essere la ricevuta rilasciata dal percepente. Il conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver

7 eseguito il pagamento delle rate scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato nemmeno parzialmente. 5) Aggiornamento del canone: Ai sensi dell'art. 32 della legge 392/1978 le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, dietro richiesta scritta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 6) Destinazione dei locali e subaffitto: I locali si concedono in locazione per il solo uso di esercizio di farmacia con divieto assoluto di sublocazione o cessione, anche se parziale, ed a qualunque titolo, anche se gratuito o per breve tempo, a persone diverse da quella del conduttore. E' fatto assoluto divieto di mutamento di destinazione d'uso. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 34, 35, 37 e seguenti della legge 392/1978, il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta/non comporta contatti diretti con il pubblico. 7) Diniego delle autorizzazioni: ai fini di quanto previsto dall'art. 27, ottavo comma, della legge 392/78, si dichiara che motivo di recesso del conduttore potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento della sua attività. 8) Situazione urbanistica: il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità. 9) Stato dell immobile: il conduttore dichiara che l immobile con tutti i suoi componenti è in perfetto stato di manutenzione ed agibilità, adatto al proprio uso ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a restituirlo tale, salvo il normale deperimento connesso con l uso diligente. Il conduttore non potrà apportare assolutamente modifiche e addizionali, ne opere in genere se non dopo aver ottenuto il consenso scritto preventivo del locatore il quale comunque al termine della locazione e a sua discrezione potrà chiedere ed ottenere il ripristino o ritenere, senza alcun indennizzo, quanto realizzato dal conduttore. Restano a carico del conduttore le riparazioni di manutenzione ordinaria, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce, sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle marmette e piastrelle di

8 pavimentazione e di rivestimento. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore, prelevandone la spesa dal deposito cauzionale. Se il locatore intendesse o dovesse eseguire sull immobile o sull edificio riparazioni, modifiche, addizioni o impianti, il conduttore dovrà senza eccezioni consentirgliele con rinunzia sin d ora ad eventuali indennizzi fra i quali quello previsto dall'art Cod. Civ.. A discrezionale richiesta del locatore, al termine della locazione, il conduttore dovrà ridipingere pareti e soffitti con materiali di qualità e colori analoghi a quelli ora in atto. Il locatore ha facoltà di ispezionare o far ispezionare l immobile purché dia un preavviso di ore ) Esonero dalle responsabilità: Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivagli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi. Il conduttore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente causabili, oltre che all'immobile locato, anche a cose, persone, animali dovuti ad incendi, scoppi, esalazioni di gas, tumulti, atti di vandalismo, sommosse verificabili durante lo svolgimento dell'attività occupante i locali concessi in locazione. 11) Interruzione dei servizi: il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi pubblici per cause indipendenti dalla sua volontà. 12) Oneri accessori: le forniture dei servizi pubblici quali energia elettrica, utenza telefonica, gas, ritiro immondizie ecc. oltre alle spese per il riscaldamento, sono assunte a carico diretto del conduttore. 13) Risoluzione del contratto: ai sensi e per gli effetti dell'art Codice Civile il locatore ha facoltà, ogni eccezione fin da ora abbandonata e rimossa, di risolvere la locazione quando: il conduttore o chi per esso non osservi il regolamento interno di condominio e dopo che l inosservanza gli sia stata contestata almeno due volte; non paghi il canone puntualmente e con le modalità previste; rifiuti o renda inattuabile l ispezione ai locali ed all immobile; violi il divieto di cui al punto n. 6 circa il subaffitto e la concessione in godimento ad altri a qualunque altro titolo, oppure adibisca l immobile all esercizio di attività contrastante con la destinazione dell'immobile per il quale è stato locato; esegua

9 opere di qualunque genere senza avere ottenuto il permesso scritto del locatore (punto n. 9). 14) Imposte: sono a carico del conduttore l'imposta di bollo sul contratto e le quietanze, l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi. La registrazione del contratto verrà fatta a cura del locatore/conduttore. 15) Deroga delle leggi speciali: le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili., lì IL LOCATORE Il Sindaco Dott.ssa Ranghino Anna Maria IL CONDUTTORE Dott. Di Gregorio Natale Ai sensi e per gli effetti degli artt Cod. Civ. le parti dichiarano di aver ben ponderato, discusso ed accettato specificatamente tutte le clausole ed in particolare: gli artt.3 (durata) e 4 (corrispettivo) nella loro totalità, l'art. 5 (aggiornamento del canone), l'art. 6 (destinazione dei locali e subaffitto), l'art. 7 (diniego delle autorizzazioni), l'art. 9 (stato dell'immobile), l'art. 10 (esonero dalle responsabilità), l'art. 11 (regolamento condominiale), l'art. 12 (interruzione dei servizi), l'art. 13 (oneri accessori), l'art. 14 (risoluzione del contratto ex art del Cod.Civ.), l'art. 15 (imposte). IL LOCATORE Il Sindaco Dott.ssa Ranghino Anna Maria IL CONDUTTORE Dott. Di Gregorio Natale

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