IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

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1 Anno 6 Numero novembre 2008 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ DIRETTA DA ORESTE CAGNASSO E MAURIZIO IRRERA COORDINATA DA GILBERTO GELOSA In questo numero:! Esclusione del socio! Clausole compromissorie! La nuova disciplina dell acquisto di azioni proprie! Patti di famiglia ItaliaOggi CLASSprofessionale

2 DIREZIONE SCIENTIFICA Oreste Cagnasso Maurizio Irrera COORDINAMENTO SCIENTIFICO Gilberto Gelosa RESPONSABILI AREA DI DIRITTO COMMERCIALE Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera RESPONSABILE AREA DI DIRITTO TRIBUTARIO Gilberto Gelosa REDAZIONE Maria Di Sarli (coordinatore) Alessandra Bonfante, Maurizio Bottoni, Mario Carena, Marco Sergio Catalano, Fabio Colombo, Alessandra Del Sole, Massimiliano Desalvi, Elena Fregonara, Sebastiano Garufi, Stefano Graidi, Alessandro Monteverde, Cristina Saracino, Marina Spiotta HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO Marco Sergio Catalano, Elena Fregonara, Dario Poto, Lucia Starola

3 INDICE STUDI E OPINIONI L esclusione del socio nelle società di persone di Oreste Cagnasso I limiti soggettivi e oggettivi della clausola compromissoria statutaria di Maurizio Irrera e Marco Sergio Catalano L area di applicazione del procedimento di liquidazione delle azioni e delle quote di Elena Fregonara PANORAMA LEGISLATIVO Acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria di Lucia Starola RELAZIONI A CONVEGNI Vizi del consenso, patologia ed impugnativa dei patti di famiglia. cenni sulla conciliazione obbligatoria di Dario Poto Pag SEGNALAZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE 84 SEGNALAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO 87 3

4 SOMMARIO STUDI E OPINIONI L esclusione del socio nelle società di persone Nell ambito della disciplina della società semplice sono contenute le norme che regolano le due fattispecie dell esclusione di diritto e dell esclusione facoltativa, sia sotto il profilo, con riferimento a quest ultima, dei presupposti, sia sotto quello del procedimento. di Oreste Cagnasso I limiti soggettivi e oggettivi della clausola compromissoria statutaria Viene di seguito pubblicata la seconda parte dello studio riguardante i limiti applicativi della clausola compromissoria per arbitrato societario ex artt. 34 ss. d. lgs. n. 5/2003. Seconda parte I limiti oggettivi. di Maurizio Irrera e Marco Sergio Catalano L area di applicazione del procedimento di liquidazione delle azioni e delle quote Colmando un vuoto legislativo la riforma delle società di capitali ha introdotto un meccanismo di liquidazione delle partecipazioni sociali che accostando, in successione, altri istituti del diritto societario, tutela l integrità del capitale sociale allontanando l eventualità di un depauperamento della società: il complesso sistema di uscita architettato dal legislatore e collocato nell ambito del diritto di recesso, sia per le società per azioni sia per quelle a responsabilità limitata, pare andare oltre la propria applicazione tipica. di Elena Fregonara PANORAMA LEGISLATIVO Acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria L Autrice si sofferma su alcune disposizoni del recente decreto legislativo che modifica la Direttiva 2006/68/Ce, analizzando in particolare la disciplina dell acquisto delle azioni proprie. di Lucia Starola 4

5 SOMMARIO RELAZIONI A CONVEGNI Vizi del consenso, patologia ed impugnativa dei patti di famiglia. cenni sulla conciliazione obbligatoria Il lavoro prende in esame l istituto del patto di famiglia, introdotto con la legge 14 febbraio 2006, n. 55, nel codice civile, in cui è disciplinato da sette nuovi articoli (dall art. 768 bis all art. 768 octies). Lo studio analizza più specificamente i profili di impugnazione del patto di famiglia; vengono quindi trattati alcuni dei più rilevanti aspetti in cui ciascuno dei vizi del consenso, o della volontà, potrebbe configurarsi nel particolare contesto proprio dell atto pubblico, con il quale deve essere stipulato, a pena di nullità, il contratto denominato patto di famiglia. Lo studio si sofferma, quindi, sul termine dell anno per l esercizio dell azione, evidenziandone fra l altro le analogie con l identico termine stabilito dall art. 184, comma 2 cod. civ., per l azione di annullamento degli atti compiuti senza il consenso dell altro coniuge, nella comunione legale dei beni. Si passa poi all esame dell impugnazione prevista dall art. 768 sexies da parte dei legittimari sopravvenuti dopo la conclusione del patto di famiglia. Si conclude infine con cenni sul tentativo di conciliazione stabilito dall art. 768 octies, con riferimento alle possibilità che tale tentativo di conciliazione possa costituire un efficace strumento di deflazione del contenzioso sul patto di famiglia. di Dario Poto SEGNALAZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE SEGNALAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO 5

6 L ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLE SOCIETA DI PERSONE Nell ambito della disciplina della società semplice sono contenute le norme che regolano le due fattispecie dell esclusione di diritto e dell esclusione facoltativa, sia sotto il profilo, con riferimento a quest ultima, dei presupposti, sia sotto quello del procedimento. di ORESTE CAGNASSO 1. L esclusione di diritto Ai sensi dell art c.c., è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota. La prima regola si colloca all interno della disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti pendenti. Tali effetti, come è noto, sono riconducibili o alla sostituzione facoltativa del curatore, o a quella automatica o allo scioglimento del rapporto. Nell ipotesi di rapporto sociale derivante dalla costituzione di una società semplice la dichiarazione di fallimento determina lo scioglimento del vincolo. O meglio: determina lo scioglimento del vincolo limitativamente al socio dichiarato fallito. Nel sistema previgente si applicava l opposta regola, per cui il fallimento determinava lo scioglimento della società civile o della società in nome collettivo o in accomandita semplice. La regola era, però, derogabile, e quindi i soci potevano impedire tale effetto, limitando lo scioglimento al vincolo particolare del socio dichiarato fallito. Il legislatore del 1942, coerentemente con le scelte di fondo operate in relazione a tutte le vicende relative al vincolo che lega il socio alla società, ha, per contro, collegato al fallimento del socio lo scioglimento parziale automatico del rapporto sociale. Il fondamento di tale regola è stato individuato nel carattere personale della partecipazione sociale, accentuando i vari interpreti ora il profilo di tutela accordata alla società, ora quello sanzionatorio a carico del socio. Quanto all esclusione del socio, la cui quota sia stata liquidata a favore del creditore particolare, occorre osservare come la stessa si verifichi nel momento dell effettiva liquidazione. Quest ultima risulta, peraltro, impedita sia nel caso in cui venga pagato il debito verso il creditore particolare del socio, sia nell ipotesi in cui non esista un valore positivo della quota, sia, infine, nell ipotesi in cui venga deliberato lo scioglimento della 6

7 L ESCLUSIONE DEL SOCIO società. Invero la norma in esame deve essere raccordata con il disposto contenuto nell art. 2270, secondo comma, c.c.. In conformità ad esso, se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore: la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda. La liquidazione della quota determina lo scioglimento automatico del rapporto sociale limitatamente al socio. Tuttavia - così si chiude la norma in esame - è fatto salvo il caso in cui sia deliberato lo scioglimento della società. Quest ultimo, quindi, paralizza il diritto attuale del creditore particolare del socio, che, per contro, parteciperà dei risultati della liquidazione della società. 2. L esclusione facoltativa Il legislatore, nell art c.c., individua le cause di esclusione del socio, mentre, nell art c.c., delinea il procedimento di esclusione. L esclusione del socio può avere luogo, innanzi tutto, per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Si tratta, pertanto, del presupposto proprio della risoluzione del contratto per inadempimento. La peculiarità della norma consiste nella determinazione della soglia dell inadempimento rilevante: secondo i principi comuni viene in considerazione, ai fini della risoluzione del contratto, l inadempimento di non scarsa importanza; nella norma in esame il legislatore, per contro, si riferisce all inadempimento grave. Ma si tratta di una peculiarità presente in varie norme inserite nella disciplina dei singoli contratti. Può essere sufficiente, al proposito, il richiamo alla risoluzione nell ambito del contratto si somministrazione, ove il presupposto è costituito dall inadempimento grave e tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti. La giurisprudenza ha avuto occasione di esaminare i criteri che debbono essere adottati nel giudizio di gravità dell inadempimento. Quest ultimo deve essere qualificato grave quando sia tale da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale; deve altresì essere qualificato grave anche quando abbia inciso negativamente sulla situazione della società, rendendo per essa meno agevole il perseguimento dei propri fini. Coerentemente con la collocazione del contratto di società all interno dei contratti con comunione di scopo, la gravità dell inadempimento deve quindi essere valutata tenendo conto degli effetti del medesimo in ordine al raggiungimento dello scopo sociale. Al fine di individuare il presupposto dell esclusione costituito dalle gravi inadempienze occorre altresì determinare quali siano gli obblighi che la legge e l atto costitutivo impongono al socio. In particolare in dottrina si è osservato che, al di là dei singoli obblighi specificatamente individuati, esiste un generico e fondamentale dovere 7

8 L ESCLUSIONE DEL SOCIO del socio, strumentale al conseguimento dello scopo sociale, che è quello di collaborazione. Altra dottrina, per contro, ritiene che occorra far riferimento, al fine di stabilire quali siano i doveri spettanti al socio, al principio dell esecuzione del contratto secondo buona fede. Un secondo gruppo di cause di esclusione è costituito da vicende relative alla persona del socio e precisamente dalla: - interdizione; - inabilitazione; - condanna ad una pena ce comporti l interdizione, anche temporaneamente, dei pubblici uffici. Un terzo gruppo di cause di scioglimento attiene, infine, all impossibilità, per il socio, di adempiere all obbligazione di conferimento. In particolare il legislatore delinea tre ipotesi: una relativa al conferimento d opera, un altra al conferimento di beni in natura in godimento, l ultima al conferimento di beni in natura in proprietà. Nel caso di conferimento d opera, il socio può essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l opera conferita. Tale situazione presuppone la presenza di cause oggettive che precludano in via definitiva la prestazione dell opera personale del socio e prescinde dalla colposità dell inadempimento. Nel caso di conferimento di un bene in natura in semplice godimento, l esclusione del socio può essere decisa per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Infine, nel caso di conferimento in proprietà di un bene, il socio può essere escluso, se la cosa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società. Come risulta immediato dall esame delle cause di esclusione descritte nell art c.c., la prima ipotesi (salva la differente determinazione del grado dell inadempimento rilevante) è riconducibile ai presupposti della risoluzione del contratto per inadempimento. Il terzo gruppo di cause di esclusione è pure facilmente riconducibile ai presupposti della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Tuttavia, mentre l esclusione per inadempimento si riferisce genericamente ad ogni obbligazione sorta per effetto del contratto sociale, sia essa derivante dal contenuto legale del contratto, sia essa derivante dal contenuto pattizio del medesimo, l esclusione per impossibilità sopravvenuta è collegata ad alcune ipotesi di impossibilità della sola obbligazione di conferire. Da ciò un primo problema interpretativo concernente l ammissibilità di una ricostruzione del dettato normativo idonea a ricomprendere tutte le ipotesi di impossibilità relative alle prestazioni proprie di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sociale. Tale lettura permetterebbe di individuare una nozione di impossibilità della prestazione, quale causa di esclusione del socio, avente la stessa latitudine della nozione di inadempimento costruita dal legislatore stesso. 8

9 L ESCLUSIONE DEL SOCIO Occorre aggiungere che le cause di esclusione appartenenti al secondo gruppo sono di incerta collocazione e può essere dubbia la loro riconduzione alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta (in particolare dell obbligazione di collaborazione). Alla luce del quadro normativo offerto dal legislatore - caratterizzato da una certa frammentarietà e da una certa eterogeneità la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate in ordine alla possibilità di ricondurre l esclusione del socio all interno degli schemi generali propri della risoluzione del contratto per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Accogliendo tale fondamento, le norme relative all esclusione del socio vengono a costituire applicazioni speciali di tali istituti. Nell ambito della disciplina della società semplice (delle società di persone) secondo tale prospettiva la risoluzione per inadempimento nelle società con più di due soci può essere fatta valere dai soci stessi (mentre è il socio escluso che dovrà agire in giudizio qualora intenda opporsi all esclusione). A sua volta la risoluzione per impossibilità sopravvenuta non opera di diritto, ma presuppone in ogni caso una decisione in tal senso da parte dei soci. La giurisprudenza ritiene, poi, che non vi sia spazio per il ricorso alle regole comuni in tema di risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La norma contenuta nell art c.c. delinea il procedimento di esclusione. Al proposito occorre distinguere l ipotesi di società con più di due soci dall ipotesi di società formata da due soci. Nel primo caso l esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci. Si tratta di maggioranza computata per capi (e non in relazione alla parte attribuita a ciascun socio nella partecipazione agli utili). Ciò è fatto palese dalla stessa lettera dell art. 2287, primo comma, c.c., ove si legge: l esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere. La maggioranza deve essere computata senza tener conto, quindi, del socio da escludere. Il legislatore usa impropriamente la formula deliberazione: infatti nella società semplice non vale il principio di collegialità in ordine alla decisione dei soci. Da ciò consegue la non necessità della preventiva audizione del socio escludendo e della contestazione degli addebiti nei suoi confronti, anche se da una lettura coordinata con le nuove norme in tema di società a responsabilità limitata, che prevedono in ogni caso la consultazione di tutti i soci, tale soluzione potrebbe non risultare più coerente con il sistema societario. In ogni caso la decisione dei soci deve contenere l indicazione dei motivi per cui il socio è escluso: invero, secondo la giurisprudenza, la decisione di esclusione del socio deve ritenersi invalida qualora mancasse totalmente di motivazione. La decisione può anche mancare di una formale e rigorosa enunciazione degli addebiti, purché in concreto sia idonea a consentire all interessato di individuare gli addebiti medesimi, così da poter articolare le sue difese. 9

10 L ESCLUSIONE DEL SOCIO La decisione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso: dal momento della ricezione di tale comunicazione decorre il termine di trenta giorni rilevante sotto un duplice profilo: - fino alla scadenza di tale termine l esclusione non opera e quindi il socio escluso conserva la sua posizione di socio; - fino alla scadenza del termine il socio escluso può proporre opposizione all esclusione stessa, promuovendo un azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente. L opposizione invero instaura un processo ordinario di cognizione. La sentenza che accoglie l opposizione annulla la decisione di esclusione, reintegrando il socio con effetto retroattivo: si tratta quindi di una sentenza avente natura costitutiva. Il legislatore stabilisce quali siano gli effetti dell opposizione in ordine alla decisione di esclusione: la prima non sospende l esecuzione della seconda. Tuttavia il legislatore stesso ha previsto un provvedimento cautelare tipico, consistente appunto nella sospensione dell esecuzione della decisione di esclusione. Se la società si compone di due soci. l esclusione può essere solo l effetto di una sentenza: infatti, in tal caso, l esclusione di uno dei due soci è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell altro. 10

11 I LIMITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA Viene di seguito pubblicata la seconda parte dello studio riguardante i limiti applicativi della clausola compromissoria per arbitrato societario ex artt. 34 ss. d. lgs. n. 5/2003 di MAURIZIO IRRERA e MARCO SERGIO CATALANO Seconda parte I limiti oggettivi 1. Premessa Le disposizioni riguardanti i limiti oggettivi nell arbitrato societario sono contenute nel 1, nel 4 comma dell art. 34 e nell art. 35, 5 comma d. lgs. n. 5/ L art. 34, comma 1, stabilisce come limite generale che l arbitrato possa riguardare solo controversie su diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La medesima norma, inoltre, insieme alle altre sopra menzionate, indica le categorie di controversie assoggettabili alla clausola compromissoria: le liti fra soci e fra soci e la società (art. 34, 1 comma); le liti con gli organi sociali (art. 34, 4 comma); le impugnative di delibere assembleari (art. 35, 5 comma). Tale distinzione fra criteri generali di compromettibilità delle liti societarie e categorie di controversie in concreto arbitrabili verrà seguita anche nell analizzare l ambito oggettivo di operatività della clausola. Pertanto, i primi paragrafi saranno dedicati all esame dei requisiti necessari per deferire una controversia in arbitrato societario. Successivamente, si cercherà di delineare un quadro delle attuali linee di tendenza in merito alla compromettibilità delle singole categorie di liti individuate dalla disciplina processuale societaria. Il presente scritto verrà pubblicato, con il titolo I limiti soggettivi ed oggettivi di operatività della clausola compromissoria statutaria, in AA. VV., L arbitrato, a cura di Alpa e Vigoriti, in corso di stampa. 1 Al fine di rendere più scorrevole la lettura, da questo punto gli articoli del d.lg. n. 5/2003 saranno richiamati senza l indicazione del decreto di appartenenza, salvi i casi in cui ciò sia necessario per chiarezza espositiva. 11

12 I LIMITI DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA 2. Il limite della disponibilità dei diritti in contesa Pur essendo stato autorizzato, in sede di delega, a prevedere l arbitrato su materie indisponibili 2, il legislatore processuale societario ha stabilito di assoggettare alla nuova disciplina arbitrale le controversie, relative al rapporto sociale, che abbiano ad oggetto diritti disponibili (art. 34, comma 1), concedendo agli arbitri la sola cognizione incidentale delle questioni non compromettibili, subordinandola peraltro alla decisione secondo diritto (art. 35, comma 3). L insieme di disposizioni viene completato dall art. 34, comma 5, a norma del quale non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l intervento obbligatorio del pubblico ministero 3, che è previsto, in materia di società per azioni, dall art c.c. per la denuncia al tribunale di gravi irregolarità della gestione, solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (in ogni caso escluse dall ambito di applicazione della nuova normativa); dagli artt. 2436, comma 4 e 2446, comma 4 c.c., che regolano i procedimenti giudiziali per l iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di modificazione dello statuto e quello per la riduzione del capitale sociale per perdite; dall art. 2487, ultimo comma, nelle cause di revoca per giusta causa dei liquidatori 4 ; ed infine, da leggi speciali. Il primo e il quinto comma dell art. 34 presentano una mancanza di coordinamento, che ha causato una serie di problemi interpretativi. Secondo parte della dottrina, il combinato disposto dei due commi andrebbe interpretato nel senso di circoscrivere l area della non compromettibilità unicamente ai casi in cui sia previsto l intervento obbligatorio del pubblico ministero, considerando per converso arbitrabili tutte le altre controversie, anche se su diritti indisponibili 5. In senso opposto, pur partendo dal medesimo presupposto ovvero che la presenza necessaria del pubblico 2 Disposizione, questa, che non mancò di suscitare critiche in dottrina. Cfr. FAZZALARI, L arbitrato nella riforma del diritto societario, in Riv. arb., 2002, PUNZI, Disegno sistematico dell arbitrato, Padova, 2000, I, 224 s., ove si possono reperire alcuni precedenti storici alla disposizione dell art. 34, comma 5 (ad es., l art del Codice per il Regno delle Due Sicilie, che stabiliva il divieto di compromettere «sulle controversie nelle quali deve intervenire il pubblico ministero»). 4 Secondo ZUCCONI GALLI FONSECA, Arbitrato societario, in Arbitrati speciali, a cura di Carpi, Bologna 2008., 73 s. solo il procedimento di revoca per giusta causa dei liquidatori avrebbe ad oggetto diritti, mentre negli altri casi verrebbero in gioco solo interessi; probabilmente per questo motivo SANTONI, Le clausole compromissorie nella riforma del diritto societario, in Studium Juris, 2005, 45, limita il divieto di compromettibilità dell art. 34, comma 5 all art c.c. 5 FAZZALARI, L arbitrato nella riforma, cit. 444; FIECCONI, Il nuovo procedimento arbitrale societario, in Corr. giur., 2003,

13 I LIMITI DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA ministero nel processo sia sicuro indice dell indisponibilità del diritto in lite 6 è stato sostenuto che l art. 34, comma 5 avrebbe un mero valore esemplificativo e non costituirebbe l unico limite alla compromettibilità delle controversie, che va individuato nella indisponibilità del diritto controverso 7. Così opinando, tuttavia, la norma in questione verrebbe svuotata di significato, riducendosi ad una mera superfetazione di quanto già enunciato nell art. 34, comma 1 8. È però possibile pervenire a diversa e maggiormente condivisibile soluzione, qualora si ritenga che non sempre alla previsione legale dell intervento obbligatorio del pubblico ministero corrisponda per le parti la privazione del potere di disporre del diritto in lite. In questo modo si attribuisce al quinto comma dell art. 34 valenza esplicativa rispetto al limite generale della disponibilità del diritto controverso, nel senso di vietare la compromettibilità delle controversie societarie per le quali sia previsto l intervento obbligatorio del p.m., anche nel caso in cui riguardino materie di per sé disponibili 9. D altra parte, anche la lettura dell art. 34, comma 1 ha suscitato qualche interrogativo. In questo, infatti, si prevede testualmente la possibilità di deferire in arbitrato societario «le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi all oggetto sociale». Per la compromissione delle liti in arbitrato societario, dunque, la norma richiede tre requisiti: a) che la controversia abbia ad oggetto diritti ; b) che tali diritti siano disponibili ; c) che i diritti in contesa siano relativi all oggetto sociale. 6 Per l indisponibilità delle liti in cui sia prevista la partecipazione necessaria del P.M. cfr. PUNZI, Disegno, cit., I, 225; LA CHINA, L arbitrato. Il sistema e l esperienza, 3ª ed., Milano, 2007, 43; SCHIZZEROTTO, Dell arbitrato, 3ª ed., Milano 1988, 74; ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub art. 806 c.p.c., in Arbitrato, a cura di Carpi, 2ª ed., Bologna 2008, 43 ss.; RUBINO- SAMMARTANO, Diritto dell arbitrato, 5ª ed., Padova, 2006, 264; LUISO, Sub art. 34, in Il nuovo processo societario, a cura di Luiso, Torino 2006, Fra gli altri: BOVE, L arbitrato nelle controversie societarie, in Giust. civ., 2003, II, 477; CARPI, Profili dell arbitrato in materia di società, in Riv. arb., 2003, 420; AULETTA F., Sub art. 34, in La riforma delle società. Il processo, a cura di Sassani, Torino 2003, 336; GHIRGA, Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nel quadro della riforma del diritto societario, in , 5. 8 Ed è questa la tesi sostenuta da ZUCCONI GALLI FONSECA, Arbitrato societario, cit., RUFFINI, La riforma dell arbitrato societario, in Corr. giur., 2003, 1532; ID., Il nuovo arbitrato per le controversie societarie, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, 505; ARIETA, DE SANTIS, Diritto processuale societario, Padova 2004, 615; NELA, Sub art. 34, in Il nuovo processo societario, diretto da Ciarloni, Bologna 2004, 956; se non erriamo, SANZO, Sub art. 34, in Il nuovo diritto societario, a cura di Cottino e Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna 2004, III, 2982; e, prima della riforma: VELLANI, Il pubblico ministero nel processo, II, Bologna, 1970, 622 ss.; LEVONI, La pregiudizialità nel processo arbitrale, Torino, 1975,

14 I LIMITI DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA Nel presente paragrafo ci occuperemo dei primi due, riservando al prossimo il tema dell inerenza al rapporto sociale del diritto in contesa. I primi due presupposti per l arbitrabilità delle liti societarie sono identici a quelli richiesti dall art. 806 c.p.c. per la compromettibilità delle liti in arbitrato di diritto comune. Ed infatti, l art comma, richiede in primo luogo che le liti in materia societaria abbiano ad oggetto diritti : non potranno, quindi, essere deferite in arbitrato le controversie in cui entrino in gioco posizioni giuridiche diverse dai diritti, quali ad esempio gli interessi semplici. I diritti oggetto d arbitrato, poi, dovranno essere disponibili, il che significa che non debbano rientrare fra quei diritti (indisponibili) sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti a protezione di interessi di carattere superindividuale, inscindibilmente connessi con le finalità proprie dell ordinamento giuridico 10. I confini delle categorie dei diritti disponibili ed indisponibili, tuttavia, risultano poco chiari, essendovi comprese una congerie di posizioni soggettive storicamente mutevoli e impossibili da qualificare in maniera unitaria. Una delle vittime di questa incertezza classificatoria è stato l arbitrato societario, i cui spazi di operatività sono stati fortemente compressi da una giurisprudenza ante-riforma particolarmente restrittiva, che, pur esprimendo un opinione favorevole, «in linea di principio» all ammissibilità del deferimento agli arbitri di controversie in materia societaria 11, ha ammesso solo la deferibilità in arbitrato di liti aventi ad oggetto interessi individuali dei soci, negando costantemente la compromettibilità delle controversie coinvolgenti interessi della società o inerenti alla violazione di norme inderogabili poste a tutela dell interesse collettivo dei soci, dei creditori o dei terzi 12 nonché, come si è visto, delle controversie in cui l intervento del pubblico ministero sia espressamente previsto come obbligatorio dalla legge Sulla disponibilità dei diritti, vedi, prima della riforma dell art. 806 c.p.c. operata dal d.lg. n. 40/2006, BERLINGUER, La compromettibilità per arbitri, Torino 1999, I, 17 ss.; PUNZI, Disegno, cit., I, 218 ss.; SCHIZZEROTTO, Dell arbitrato, cit., 62 ss.; IRTI, Compromesso e clausola compromissoria nella nuova legge sull arbitrato, in Riv. arb., 1994, 651 ss.; BERNARDINI PIE., Il diritto dell arbitrato, Bari, 1998, 43 ss.; FAZZALARI, L arbitrato, Torino, 1997, 36 ss.; VERDE, La convenzione di arbitrato, in Diritto dell arbitrato rituale, a cura di Verde, 3ª ed., Torino, 2005, 90 ss. Per la nozione di «diritto disponibile» a seguito della riforma dell arbitrato di diritto comune, cfr. tra gli altri NELA, Sub art. 806 c.p.c., in Le recenti riforme del processo civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 2007, 1585 ss., ove ulteriori riferimenti e citazioni; ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub art. 806 c.p.c., cit., 22 ss.; RICCI G.F., La convenzione di arbitrato e le materie arbitrabili nella riforma, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2007, 759 ss. 11 JAEGER P.G., Appunti sull arbitrato e le società commerciali, in Giur. comm., 1990, I, Ex pluris: Cass., 10 ottobre 1962, n. 2910, in Giust. civ., 1963, I, 29 ss.; Cass., 24 maggio 1965, n. 999, in Giust. civ., 1965, I, 1575 ss., con nota di GIANNATTASIO, Sulla natura dell atto 14

15 I LIMITI DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA Tale orientamento giurisprudenziale è stato criticato duramente dalla dottrina, in entrambi i suoi aspetti principali. Da un lato, infatti, si è rilevato come sia fragile il criterio per il quale sono arbitrabili solo le controversie aventi ad oggetto diritti individuali dei singoli soci, in considerazione del fatto che ogni lite può, in astratto, coinvolgere interessi di terzi, tanto più in materia societaria, dove risulta impossibile tracciare una linea di demarcazione fra gli interessi del socio e quelli della società. In particolare, è stata contestata anche la sussistenza di un interesse della società indipendente ed autonomo rispetto a quelli dei singoli soci; al contrario, l interesse sociale è costituito dalla somma degli interessi dei singoli soci al conseguimento dell oggetto sociale e alla percezione degli utili corrispondenti 14. In ogni caso, anche qualora venissero riconosciuti interessi di natura di conferimento e sui limiti della deferibilità ad arbitri delle impugnazioni di deliberazioni sociali; Cass., 18 febbraio 1988, n. 1739, in Foro it., 1988, I, 3349 ss.; Cass., 30 marzo 1998, n. 3322, in Foro it. Mass., 1998, 351; Cass., 6 luglio 2000, n. 9022, in Foro pad., 2000, I, 313 ss.; Cass., 19 settembre 2000, n , in Giust. civ. 2001, 405 ss., con nota di VIDIRI, Compromesso (e clausola compromissoria) e controversie in materia societaria; Cass., 21 dicembre 2000, n , in Giust. civ. mass., 2001, 22; Cass., 23 febbraio 2005, n. 3772, in Società, 2006, 637 ss., con nota di SOLDATI, Arbitrato societario ed impugnazione di delibera assembleare consortile; in Riv. arb., 2006, 297 ss., con nota di GROPPOLI, L incidenza dell interesse «sociale» sull arbitrabilità. V. anche, fra le più recenti pronunce di merito e lodi arbitrali: Trib. Ravenna, 3 febbraio 2006, in Giur. it., 2006, 1875 ss., con nota di CERRATO, Scioglimento delle società e arbitrato: nihil sub sole novi?; in Società, 2007, 607 s.., con nota di MORELLINI, Le controversie deferibili agli arbitri e la decisiva volontà delle parti; Trib. Milano, 4 ottobre 2005 e Trib. Milano 27 settembre 2005, in Giur. comm., 2006, II, 1128 ss., con nota di CERRATO, Tre problemi in materia di arbitrato endosocietario; Trib. Lucca, 11 gennaio 2005, in , con commento critico di MERONE, La compromettibilità in arbitri delle impugnative di delibere assembleari; Trib. Verona, 15 marzo 2005, inedita; Trib. Napoli, 2 maggio 2003, in Giur. merito, 2004, 249 ss., con nota di ROCCHIO, Due problemi in tema di società consortili: i limiti della clausola compromissoria e le ipotesi «atipiche» di esclusione dei soci; Trib. Napoli, 29 marzo 2003, in Società., 2003, 1251 ss., con nota di SOLDATI, Limiti alla deferibilità al giudizio arbitrale delle controversie tra soci e tra soci e società; Lodo Arbitrale, 15 aprile 2002, in Riv. arb., 2002, 557 ss., con nota di AMADEI, In favore della compromettibilità in arbitri della controversia sulla esclusione reciproca dei soci in una società di due persone; App. Firenze, 31 gennaio 2001, ibidem, 315 ss., con nota di FUSILLO, Disponibilità del diritto ed ammissibilità della clausola compromissoria nelle controversie in materia societaria. Rescindente e rescissorio nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo. 13 Trib. Roma, 10 luglio 1962, in Temi romana, 1964, 375 ss.; Trib. Roma, 23 luglio 1984, in Società, 1985, 492 ss., con commento di RORDORF, Deferibilità ad arbitri di controversie relative a deliberazioni assembleari. 14 V. per tutti JAEGER P.G., Appunti sull arbitrato, cit.,

16 I LIMITI DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA pubblicistica in capo alle società, tali interessi non potrebbero precludere il ricorso all arbitrato, il cui oggetto può essere dichiarato indisponibile solo per espressa previsione di legge che ne renda nulla la disposizione 15, o per contrasto con l ordine pubblico 16. Sotto altro profilo, peraltro, i terzi non sono sprovvisti di tutela nei confronti del lodo che incida la loro sfera patrimoniale, potendo proporre l opposizione di terzo, stante il combinato disposto degli artt. 404 e 831, comma 3, c.p.c. 17 ed essendo concessa loro, per quanto attiene al procedimento arbitrale societario, la facoltà di intervenire volontariamente in giudizio o, se soci, di esservi chiamati da una delle parti o dal collegio arbitrale. Dall altro lato, la disponibilità di un diritto non può essere negata nemmeno nell ipotesi in cui l interesse di cui si controverte sia protetto da norme imperative o inderogabili, sia se esse fissino la competenza funzionale dell autorità giudiziaria, sia se sanciscano la nullità di determinati atti di disposizione di diritti. Nel primo caso, infatti, tali norme sono destinate ad operare solo all interno della giurisdizione statale, e non nel caso in cui siano arbitri a decidere 18. Per quanto riguarda la seconda ipotesi, invece, è comune opinione che all inderogabilità di una norma non corrisponda l indisponibilità del diritto da essa tutelato, bensì l obbligo per gli arbitri di rispettare tale norma nel corso del procedimento arbitrale 19. La disposizione dell art. 34, comma 1, che potrebbe essere considerata pleonastica, in quanto, se non ci fosse stata, i limiti oggettivi alla compromettibilità delle controversie sarebbero comunque stati desunti dall art. 806 c.p.c. 20, assume quindi il significato di ricondurre il tema della deferibilità in arbitrato delle controversie 15 NELA, Sub art. 34, cit., 950; TETI, L arbitrato nelle società, in Riv. arb., 1993, 302 s.; BERLINGUER, La compromettibilità per arbitri, cit., II, LUISO, Sub art. 34, cit., 563 s.. 17 SANGIOVANNI, Le clausole compromissorie statutarie nel nuovo diritto societario italiano, in , NELA, op. cit., BOVE, L arbitrato, 475; AULETTA F., Sub art. 34, cit., 331 il quale rileva che «altro, invero, è il limite alla transigibilità, altro il limite al giudizio sopra diritti transigibili, dal momento che l inderogabilità di una norma non immuta il diritto bensì l eventuale giudizio sopra di esso»; NELA, op. cit.., 952 il quale conclude che l inderogabilità delle norme non costituisce di per sé un ostacolo alla facoltà di devolvere le relative liti in arbitrato. Solo se tramite quest ultimo si realizzerà una forma indiretta di disposizione di diritti indisponibili sanciti da norme imperative, scatterà l impossibilità di compromettere, come conseguenza dell indisponibilità del diritto. 20 Peraltro, per una diversa ricostruzione della nozione di disponibilità del diritto in materia societaria, v. ZOPPINI, I «diritti disponibili relativi al rapporto sociale» nel nuovo arbitrato societario, in , 4, secondo cui la «disponibilità», cui si riferisce l art. 34, comma 1, dovrebbe essere intesa come se dicesse che è arbitrabile tutto ciò che è socialmente decidibile, senza ulteriori restrizioni. 16

17 I LIMITI DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA societarie entro l alveo della disponibilità dei diritti, in accoglimento delle obiezioni mosse dalla dottrina contro le restrizioni imposte surrettiziamente in materia dalla giurisprudenza. La formulazione piuttosto ambigua della norma, tuttavia, ha suscitato qualche dubbio sulla sua effettiva portata. Per alcuni commentatori, infatti, il legislatore delegato avrebbe fatto pieno uso delle facoltà concessegli dal delegante, permettendo all arbitrato un «vistoso ingresso nel campo delle controversie in materia non disponibile» 21. Siffatta interpretazione fa leva sul tenore letterale della norma, la quale prevede espressamente che le controversie fra soci e società debbano vertere su diritti disponibili, ma non ripete tale limite per le altre categorie di liti societarie nominate nell impianto normativo, ovvero le liti coinvolgenti gli organi sociali (art. 34, comma 4) e le impugnative di delibere assembleari (art. 35, comma 5 e 36, comma 1), le quali pertanto sarebbero sempre arbitrabili, a prescindere dalla loro disponibilità 22 ; non molto diversa è la tesi, di cui abbiamo già trattato, secondo la quale l unico limite alla compromettibilità sarebbe dato dalla previsione legislativa dell intervento obbligatorio del P.M. Ma, a nostro sommesso avviso, sembra preferibile l opinione maggioritaria, secondo cui il criterio della disponibilità dei diritti varrebbe come limite generale alla deferibilità in arbitrato di tutte le liti societarie, essendo incluse nelle liti «tra i soci ovvero tra i soci e la società» tutte le tipologie di liti societarie. Anche se, com è stato osservato, tale tesi potrebbe risultare poco funzionale rispetto all obiettivo di incrementare il ricorso alla giustizia arbitrale, soprattutto nell ipotesi in cui la giurisprudenza non muti gli orientamenti restrittivi sinora seguiti La necessaria inerenza della controversia al rapporto sociale. Il secondo requisito che la legge indica, per delimitare l ambito applicativo dell arbitrato societario, è costituito dalla necessaria inerenza della controversia al rapporto sociale. Per precisare il significato dell espressione legislativa «diritti [ ] relativi al rapporto sociale», gli interpreti si sono riferiti all esperienza del processo del lavoro, il cui ambito di operatività è delimitato dall art. 409 c.p.c., ai sensi del quale tale rito si applica alle controversie relative ai rapporti di lavoro elencati nell articolo medesimo. 21 RICCI E., Il nuovo arbitrato societario, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, RICCI E., op. loc. cit.; MICCOLIS, Arbitrato e conciliazione nella riforma del processo societario, in , 5. In giurisprudenza, Trib. Como, 29 settembre 2006, in Società, 2007, 1277 ss., con nota critica di FANTI, Impugnazione di bilancio e compromettibilità in arbitri della relativa controversia. 23 SANGIOVANNI, Le clausole compromissorie statutarie, cit., 5. 17

18 I LIMITI DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA Su questa base si è giunti ad affermare che si può definire relativa ad un rapporto, tanto la controversia che abbia direttamente ad oggetto il rapporto in questione, quanto quella che abbia ad oggetto un diritto che trovi la propria causa petendi nell esistenza/inesistenza o nel modo d essere del rapporto. Quindi, potranno sicuramente essere oggetto di clausola compromissoria sia le controversie relative all esistenza/inesistenza, qualificazione e disciplina del rapporto sociale, sia quelle relative a diritti che trovano la loro fattispecie costitutiva nel rapporto sociale, anche se di essi sono titolari non soci 24. Per converso, saranno certamente escluse: le liti che abbiano ad oggetto o comunque riguardino esclusivamente rapporti tra i soci in contesa, senza coinvolgere la vita societaria 25 ; le controversie involgenti gli organi sociali, qualora non siano espressamente menzionate nel patto compromissorio (stante il disposto dell art. 34, comma 4), nonché, più in generale, tutte quelle che non siano contemplate dalla clausola compromissoria, nel caso di devoluzione parziale in arbitrato delle liti societarie. È invece dubbio se siano da considerare relative al rapporto sociale, e quindi assoggettate alla disciplina dell arbitrato societario, le controversie: a) riguardanti patti parasociali e negozi di trasferimenti di quote; b) in materia di lavoro e previdenziali; c) in cui il socio agisca uti tertius nei confronti della società. Per quanto concerne l ipotesi sub lett. a), coloro che non ritengono applicabile la disciplina dell arbitrato societario alle liti riguardanti patti parasociali e negozi di trasferimento di quote societarie muovono dall assunto che tali liti siano estranee alla vita endosocietaria. Esse, infatti, non riguarderebbero direttamente l intero gruppo vincolato dalla clausola compromissoria statutaria, ma solo la parte dei soci e gli eventuali terzi che abbiano stipulato il patto o il negozio; pertanto le relative controversie potrebbero dar luogo ad un arbitrato di diritto comune e non a quello speciale per clausola statutaria LUISO, op. cit., 568, che pone l esempio di chi sia subentrato in un diritto o in un obbligo di cui era originariamente titolare il socio, senza tuttavia acquisirne lo status. 25 CORSINI, L arbitrato nella riforma del diritto societario, in Giur. it., 2003, cit., 1290; CHIARLONI, Appunti sulle controversie deducibili per arbitrato societario e sulla natura del lodo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, 134; DE NOVA, Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto comune?, in Contratti, 2004, CHIARLONI, op. loc. cit.; CARPI, Profili dell arbitrato, cit., 416; DE NOVA, op. loc. cit.; MORELLINI, Artt. 34 ss. del d.lgs. n. 5: ambito di applicazione e nullità della clausola compromissoria, in Società, 2004, 1000 s.; RICCI E., Il nuovo arbitrato societario, cit., 523; RUFFINI, La riforma, cit., 1528; SANGIOVANNI, Le clausole compromissorie, cit., 2.2; SOLDATI, La nuova clausola compromissoria statutaria, in , 1; MICCOLIS, Arbitrato e conciliazione, cit., 6; AULETTA F., Sub art. 34, cit., 340; BISIGNANI, Sub art. 34, in Processo, arbitrato e conciliazione nelle controversie societarie, bancarie e del mercato finanziario. Commento al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, a cura di Alpa e Galletto, 18

19 I LIMITI DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA A questa interpretazione restrittiva dell area dei diritti relativi al rapporto sociale sono state mosse alcune fondate obiezioni. Innanzitutto, per quanto riguarda i patti parasociali, è stato contestato il concetto di estraneità al rapporto sociale, poiché si sostiene il legislatore delegato, avendo introdotto, fra le norme del codice civile che regolano la società, una disciplina sostanziale di tali accordi con gli artt bis ss. c.c. 27, ha dimostrato di volerli considerare parte integrante della vita societaria, ferma restando la loro efficacia obbligatoria, perlomeno nelle società non quotate 28. Con riferimento, invece, ai trasferimenti di partecipazioni sociali, si è affermato che, per quanto concretamente non riguardino tutti i soci, in relazione alla dimensione contenutistica ed oggettiva possano dare luogo a controversie riferibili all oggetto sociale e come tali rientranti nella sfera di applicazione della norma 29. In aggiunta, si è osservato, da un lato, che l art. 1 d. lgs. 5/2003, nel definire l ambito di applicazione delle norme speciali di procedura, ha stabilito esplicitamente l applicazione di tali disposizioni anche «in tutte le controversie [ ] relative a [ ] b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall art bis codice civile» 30. Dall altro lato, si è altresì rilevato che l art. 12, comma 1 della legge delega aveva concesso al legislatore delegato di riformare la disciplina della clausola compromissoria statutaria per tutte o alcune delle controversie di diritto societario, comprese quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali; pertanto l esclusione di tali categorie di Milano, 2004, 229 s. Parzialmente difforme, SANTONASTASO, L arbitrato nelle società, in Cons. Stato, II, 2004, 709 ss., invece favorevole in astratto all arbitrabilità delle controversie relative ad alcuni strumenti partecipativi non societari, quali il patrimonio costituito per uno specifico affare di cui all art bis c.c.; con riferimento alla cessione di azioni o quote, NOBILI, Arbitrato e controversie societarie, in Conciliazione e arbitrato nelle controversie societarie, a cura dell A.I.A., Roma, 2003, 64; contrario all applicabilità delle norme sull arbitrato societario ai patti parasociali, ma favorevole all estensione per il trasferimento di partecipazioni societarie, DANOVI F., L arbitrato nella riforma del diritto processuale societario, in , Sulla disciplina dei patti parasociali dopo la riforma del diritto societario, cfr. MAZZAMUTO, I patti parasociali: una prima tipizzazione legislativa, in Contr. e impr., 2004, 1086 ss.; RIOLFO, I patti parasociali, Padova, 2003; PAVONE LA ROSA, I patti parasociali nella nuova disciplina della società per azioni, in Giur. comm., 2004, 5 ss. 28 ZUCCONI GALLI FONSECA, Arbitrato societario, cit., 5; ARIETA, DE SANTIS, Diritto processuale societario, cit., DANOVI F., op. loc. cit., il quale dubita dell applicabilità della norma nei casi in cui il trasferimento della partecipazione non si sia perfezionato, ma abbia costituito oggetto unicamente di un obbligo successivamente inadempiuto. 30 Contra, LA CHINA, L arbitrato, cit., 290, il quale ritiene che l arbitrato societario possa trovare la propria fonte unicamente nell art. 34, comma 1. 19

20 I LIMITI DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA controversie sarebbe dovuta avvenire sulla base di un esplicita previsione del legislatore delegato. Ne consegue che le liti concernenti patti parasociali e trasferimenti di partecipazioni rientrano fra quelle relative al rapporto sociale, e possono essere deferite in arbitrato societario fondato su clausola compromissoria statutaria 31. Con una limitazione. Infatti, qualora nei patti parasociali o nei negozi di trasferimento di quote sia contenuta una clausola compromissoria specifica, distinta ed autonoma rispetto a quella eventualmente contenuta nell atto costitutivo, ad essa non potrà essere applicata direttamente la disciplina dell arbitrato societario, il cui ambito di operatività è circoscritto ai soli patti compromissori statutari 32. Gli accordi compromissori contenuti nei patti parasociali e nei negozi di trasferimento delle quote sociali, pertanto, continueranno ad essere disciplinati dalle norme di diritto comune 33. Le norme speciali, tuttavia, potranno essere recepite convenzionalmente dai litiganti. Queste, infatti, pur essendo sicuramente inapplicabili in via diretta o in via analogica, potranno essere richiamate, in virtù dell art. 816 bis c.p.c., che concede alle parti di determinare le regole che gli arbitri devono seguire nel procedimento 34. Per quanto concerne, invece, le controversie in materia di lavoro e previdenziale, la risposta all interrogativo sull applicabilità della disciplina arbitrale societaria deve essere differenziata, a seconda che si tratti di cooperative o di altri tipi societari. 31 Nello stesso senso, pare, Trib. Bari, 7 dicembre 2004, cit.; d altra parte, prima della riforma la compromettibilità delle questioni su patti parasociali non suscitava particolari problemi. Cfr., infatti, App. Bologna, 11 giugno 1994, in Notariato, 1995, 27 ss. 32 Contra, SALI, Arbitrato e riforma societaria: la nuova clausola arbitrale, in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, 118 ss., il quale però, in ID., L arbitrato per le nuove società.dodici (piccoli) nodi applicativi e qualche proposta, in , 9 pare tornare sui suoi passi, e ritenere prematura l applicabilità delle norme del decreto processuale alle controversie in materia di patti parasociali e trasferimento di quote sociali; BRIGUGLIO, Conciliazione e arbitrato nelle controversie societarie, in Conciliazione e arbitrato nelle controversie societarie, a cura dell A.I.A., Roma, 2003, 28 s.; BOVE, L arbitrato, cit., ARIETA, DE SANTIS, Diritto processuale societario, cit., 608; AULETTA F., Sub art. 34, cit., 337, nota Nello stesso senso, CORSINI, L arbitrato, cit., 1290; NELA, Sub art. 34, cit., 957, per il quale le parti non possono richiamare solo le norme in astratto applicabili, ma tutta la disciplina del nuovo arbitrato societario, fermo restando che l arbitrato su patti parasociali non potrà definirsi endosocietario ; nello stesso senso, MICCOLIS, Arbitrato e conciliazione, cit., 4. 20

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