Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per l Artigiano Nuova Arte & Mestiere SASA Mod. SA1987/C - Ed. 12/2010

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1 Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per l Artigiano Nuova Arte & Mestiere SASA Mod. SA1987/C - Ed. 12/2010 INDICE Definizioni Pag. 4 Norme che regolano l assicurazione in generale Pag. 9 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori Art. 3 Decorrenza dell assicurazione - Pagamento del premio Art. 4 Modifiche dell assicurazione Art. 5 Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 6 Recesso in caso di sinistro Art. 7 Tacito rinnovo Art. 8 Oneri fiscali Art. 9 Foro competente Art. 10 Rinvio alle norme di legge Norme che regolano l assicurazione Pag. 11 Sezione A Incendio ed altri danni ai beni Pag. 11 Art. 11 Oggetto dell assicurazione Art. 12 Danni da acqua Art. 13 Lastre e cristalli Art. 14 Ricorso terzi Art. 15 Merci in refrigerazione Art. 16 Rischi esclusi Art. 17 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Condizioni particolari (valide se richiamate in polizza) Pag. 18 A Ricorso terzi B Rischio locativo C Spese di demolizione e sgombero D Veicoli di terzi E Indennità aggiuntiva in forma percentuale Sezione B Elettronica Pag. 19 Art. 18 Oggetto dell assicurazione Art. 19 Operatività della copertura Art. 20 Conduttori esterni 1 di 57

2 Art. 21 Ricostruzione dati e programmi in licenza d uso Art. 22 Maggiori costi Art. 23 Rischi esclusi Art. 24 Mezzi di chiusura Sezione C Furto e rapina Pag. 22 Art. 25 Oggetto dell assicurazione Art. 26 Mezzi di chiusura Art. 27 Sospensione dell assicurazione per i locali incustoditi Art. 28 Rischi esclusi Art. 29 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Art. 30 Scoperti e/o franchigie Art. 31 Furto e rapina presso terzi Art. 32 Mezzi ricoverati o parcheggiati nell area in uso all assicurato Art. 33 Spese mediche a seguito di rapina Art. 34 Scoperto per categorie merceologiche di classe A Art. 35 Delimitazione degli scoperti Condizioni particolari (valide se richiamate in polizza) Pag. 27 F Portavalori G Impianto d allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi H Mezzi di chiusura rafforzati I Veicoli di terzi Norme comuni alle Sezioni A, B e C Pag. 29 Art. 36 Operatività delle garanzie Art. 37 Dolo o colpa grave Art. 38 Selling price Art. 39 Beni in leasing Art. 40 Spese per onorari dei periti Art. 41 Coesistenza di merci Sezione D Responsabilità civile Pag. 30 Art. 42 Oggetto dell assicurazione Art. 43 Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento Art. 44 Buona fede I.N.A.I.L. Art. 45 Rivalsa I.N.P.S. Art. 46 Estensione territoriale Art. 47 Persone non considerate terzi Art. 48 Rischi esclusi Art. 49 Massimale assicurato Art. 50 Valutazione del rischio Condizioni particolari (valide se richiamate in polizza) Pag. 36 J Postuma specifica per autoriparatori e gommisti (Legge n. 122/92) K Postuma per installatori (Legge 46/90) 2 di 57

3 L Postuma per attività diverse M Franchigia N Lavori in subappalto nella misura massima del 25% del fatturato O Lavori in subappalto nella misura massima del 50% del fatturato P Esclusione della garanzia R.C.O. Q Cose in consegna e custodia R Cose sollevate, caricate e scaricate SEZIONE E Assistenza Pag. 39 Definizioni specifiche Norme che regolano l Assicurazione Assistenza Pag. 40 Art. 51 Oggetto dell assicurazione Art. 52 Estensione territoriale Art. 53 Garanzie prestate Art. 54 Esclusioni Art. 55 Delimitazioni delle garanzie Norme che regolano la liquidazione sinistri Pag. 45 Sezione A, B e C Pag. 45 Art. 56 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 57 Obblighi in caso di sinistro Art. 58 Esagerazione dolosa del danno Art. 59 Procedura per la valutazione del danno Art. 60 Mandato dei Periti Art. 61 Determinazione dei danni indennizzabili Art. 62 Limiti del valore a nuovo Art. 63 Reintegro delle somme assicurate in seguito a sinistro Furto o Rapina Art. 64 Recupero delle cose rubate o rapinate Art. 65 Assicurazione parziale e regola proporzionale Art. 66 Assicurazione a primo rischio assoluto Art. 67 Anticipo dell indennizzo Art. 68 Limite massimo dell indennizzo Art. 69 Pagamento dell indennizzo Art. 70 Rinuncia alla rivalsa Sezione D Pag. 50 Art. 71 Denuncia sinistro ed obblighi relativi Art. 72 Pluralità di assicurati Art. 73 Gestione delle vertenze di danno Sezione E Pag. 51 Art. 74 Modalità per l erogazione dell assistenza Art. 75 Obblighi dell Assicurato Art. 76 Centrale Operativa Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l Assicurato Pag di 57

4 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende per: Apparecchiature elettroniche Macchine ed apparecchiature azionate da correnti deboli quali, ad esempio, sistemi per l elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, terminali P.O.S., registratori di cassa, bilance elettroniche, macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, modem, scanner, plotter. Armadio corazzato Mobile ad uno o due battenti, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, avente pareti esterne e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con caratteristiche di resistenza al trapano purché di peso complessivo non inferiore a 200 kg. Arredamento Mobilio, cancelleria e macchine per ufficio non rientranti nella definizione di Apparecchiature elettroniche. Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza. Attività artigianale L attività economica dichiarata ed identificata nella scheda di polizza, organizzata per la produzione, trasformazione, manutenzione, messa in opera e vendita di merci o prodotti, con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all attività stessa. Beni strumentali I beni posti sottotetto i fabbricati/locali indicati in polizza, adibiti all attività dichiarata, così intesi: Arredamento così come definito alla specifica definizione compreso moquette, parati, rivestimenti in genere, soppalchi, serramenti, insegne, tendoni, antenne radiotelevisive, aggiunti dall Assicurato se i locali sono in affitto. S intendono compresi effetti d uso personale dei prestatori di lavoro. Macchinari e attrezzature così come definito alla specifica definizione. Cose particolari archivi, documenti, registri, disegni, libri e pubblicazioni, microfilm, fotocolor, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre, cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Oggetti d arte tappeti, arazzi, quadri, statue, raccolte e/o collezioni in genere non prodotti e/o lavorati dall assicurato; sono esclusi i preziosi. Valori denaro, titoli di credito, valori bollati, tickets, fustelle, buoni premio; sono esclusi i preziosi. 4 di 57

5 Cassaforte Mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere: Murata purché munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete; Non murata purché di peso complessivo non inferiore a 200 kg. Contraente Il soggetto che stipula la polizza. Cristalli Tutte le lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all interno che all esterno dei locali assicurati. Dati Informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili e memorizzati dall Assicurato. Sono esclusi i dati su supporti fissi, su memorie operative delle unità centrali nonché di qualsiasi altro dato non modificabile dall Assicurato. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa. Fabbricato L insieme dei locali adibiti all esercizio dell attività assicurata incluse le minori dipendenze poste nell ambito di 40 metri dall ubicazione dell attività stessa. Sono compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate; impianti fissi al servizio del fabbricato (idrici, igienici, illuminazione, riscaldamento, condizionamento d aria, allarme, comunicazione, segnalazione) ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, opere di abbellimento che non abbiano valore artistico, tinteggiature e controsoffittature, tappezzerie e rivestimenti in genere. Sono comprese la quota delle parti di immobile costituenti proprietà comune nonché le migliorie edili e/o impiantistiche apportate dal proprietario del fabbricato e quant altro per natura, destinazione ed uso non rientra nella definizione di Beni strumentali. Franchigia La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Furto Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto. Impianto di aspirazione Impianto collegato alle macchine per il trasporto continuo dei cascami di lavorazione in appositi contenitori adatti alla raccolta. 5 di 57

6 Implosione Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto a quella esterna. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili Sostanze che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo La somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro. Infiammabili Merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55 C compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con l acqua o l aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre Allegato V. Lastre antisfondamento Quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelle costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Macchinari e attrezzature Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), scale mobili, apparecchiature di segnalazione, comunicazione ed altri impianti di pertinenza dell attività dichiarata; macchinari ed attrezzature della centrale termica e quanto costituisce arredamento ed attrezzatura dell attività assicurata e delle relative dipendenze, anche se separate, nonché enti all aperto nell ambito dell area pertinente l esercizio stesso ed apparecchiature elettroniche. Macchine mordenti il legno Macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW. Massimale La massima esposizione della Società per ogni sinistro a disposizione per danni a Terzi. Merci e prodotti Merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imbal- 6 di 57

7 laggi, cose e veicoli di terzi in conto lavorazione o consegna e custodia, infiammabili e merci speciali purché rientranti nei cicli di lavorazione dell attività dichiarata in polizza. Sono inoltre comprese le merci poste all aperto, nell ambito dell area pertinente l esercizio, e quelle custodite sottotetto dell adiacente abi tazione dell Assicurato. Sono assicurati i veicoli di proprietà di terzi in lavorazione, consegna e custodia solo se l'attività assicurata è quella di autofficina, autocarrozzeria, autolavaggio ed elettrauto. Merci speciali Si denominano con tale definizione: la celluloide, l espansite di sughero, la gomma spugna e microporosa, le materie plastiche espanse ed alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggi combustibili, ad eccezione di quelli racchiusi nella confezione delle merci. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. Parti Il Contraente, l Assicurato, e la Società. Polizza Il contratto d assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche (compresi i titolari e soci prestatori d opera) di cui l As sicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del c.c. Si intendono esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d opera e/o con contratto di appalto). Preziosi Oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura. Primo rischio assoluto Forma d assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del c.c.. Rapina Sottrazione di cosa mobile altrui a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o altre persone. Risarcimento La somma corrisposta dalla Società al Terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro. 7 di 57

8 Scasso Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura e/o protezione dei locali contenenti le cose assicurate. Scippo Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. Scoperto Percentuale dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza. Società Milano Assicurazioni S.p.A. - Divisione SASA. Solaio Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani dell edificio, escluse pavimentazioni e soffittature. Tetto L insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Valore a nuovo Per il fabbricato: la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell area. Per i beni strumentali: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con un altro nuovo uguale od equivalente per rendimento e prestazioni economiche. Valore commerciale Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione valore nuovo dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. Valore intero Forma d assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valore di preesistenza al momento del sinistro superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall art del c.c. 8 di 57

9 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE AVVERTENZA: ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influi scono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all inden nizzo, nonché la cessazione dell assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 c.c.. ART. 2 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicu rato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previsto dall art c.c., esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. ART. 3 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di pre mio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall Art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società all incasso dei premi scaduti, ai sensi dell art c.c.. ART. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documenti sot toscritti tra le Parti. ART. 5 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve comunicare, per iscritto, alla Società ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti del rischio, non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione ai sensi dell art c.c.. Mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno decadenza dal diritto d indennizzo o riduzione dello stesso, 9 di 57

10 sempreché tali omissioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave. Resta inteso che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzio nale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. ART. 7 TACITO RINNOVO In mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annua della polizza, la stessa s intende prorogata per un ulteriore annualità. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo d assicurazione, questo s intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. ART. 8 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 9 FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti. ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 10 di 57

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE SEZIONE A INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI ART. 11 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a) Incendio; b) Fulmine; c) Urto di veicoli di terzi in transito sulla pubblica via e/o aree di proprietà e/o in uso all Assicurato e natanti di terzi in navigazione, bang sonico, caduta d aeromobili, loro parti o cose da essi traspor tate, caduta di satelliti o di corpi celesti; d) Esplosione, implosione, scoppio anche esterni purché non rientranti nella tipologia di evento di cui all art. 11 lett. g). Sono esclusi i danni: causati da ordigni esplosivi; agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l implosione per usura, corro sione o difetto di materiale. e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; f) Fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 17. Sono esclusi i danni: causati da usura o carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o re visione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all Assicurato o al Contraente all atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; a lampade elettriche. g) Eventi socio politici e dolosi a seguito di: incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi; atti di scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabo taggio organizzato. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 17. Sono esclusi i danni: da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; 11 di 57

12 i danni alle cose poste all esterno dei locali dell attività assicurata. h) Eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati o non. La garanzia è prestata con i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 17. Sono esclusi i danni derivanti da: mareggiate e penetrazioni d acqua marina; fuoriuscita di corsi d acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali; cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria e simili manifestazioni; bagnamenti che si verificassero all interno dei fabbricati ed al loro contenuto, salvo che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia. Sono altresì esclusi i danni subiti da: tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, non per effetto della grandine; merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana; serre, dipendenze in legno, plastica o vetro e quanto in esse contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere sempreché non derivanti da rottura di pareti esterne o tetto; enti posti all aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione, dei macchinari e/o attrezzature e/o merci che si intendono pertanto in garanzia con i limiti di cui all art. 17. i) Sovraccarico da neve che provochi il cedimento o sfondamento del tetto. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 17. La Società non risarcisce i danni causati da: valanghe o slavine; da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni, salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto. j) Guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate. k) Gelo, con conseguente rottura d impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere, installate nei locali assicurati ed al servizio dell azienda. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 17. Sono esclusi i danni a locali senza impianto di riscaldamento. l) Rovina d ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti mecca niche dell impianto. 12 di 57

13 La Società indennizza e/o rimborsa altresì: m) I danni materiali consequenziali prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anormale funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici verificatisi in conseguenza d incendio o altro evento ga rantito dalla presente polizza che abbia colpito i beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi. n) Le spese sostenute e comprovate dall Assicurato resesi necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, esclusi comunque quelli ra dioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all art. 17. o) Oneri d urbanizzazione che, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la ricostruzione dei fabbricati assicurati e delle loro strutture, nonché l uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e non comportino sostanziali modifiche strutturali e volumetriche. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all art. 17. p) Le spese sostenute e comprovate dall Assicurato per rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato per inagibilità dei locali ad uso dell attività esercitata, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all art. 17. q) I danni materiali e diretti subiti dai beni strumentali e/o dalle merci per conseguenza di qualsiasi evento garantito dalla presente polizza, quando queste siano temporaneamente depositate presso fornitori, terzisti in conto lavorazione o prestito d uso, clienti o presso fiere e/o esposizioni. Tali danni vengono indennizzati fino alla concorrenza di quanto stabilito all art. 17. r) Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l assicurato avrà scelto e nominato per l attività di riprogettazione resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Dette spese verranno rimborsate nel limite di quanto stabilito all art. 17, fermo quanto disposto dall art. 68. ART. 12 DANNI DA ACQUA La Società indennizza i danni derivanti agli enti assicurati a seguito di: I. fuoriuscita d acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto d impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento e/o riscaldamento posti all interno del fabbricato; II. fuoriuscita d acqua in conseguenza d occlusione e/o traboccamento d impianti idrici, igienici tecnici di condizionamento posti all interno del fabbricato; III. fuoriuscita d acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto di macchine, ad uso dell attività esercitata, collegate a condutture d acqua o dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici; IV. infiltrazione d acqua piovana nel fabbricato a seguito d ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico; 13 di 57

14 V. bagnamento a seguito di rottura delle tubazioni, interne al fabbricato, provocata dal gelo. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 17. Sono esclusi i danni: conseguenti a terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareg giate; provocati da umidità o stillicidio; alle merci la cui base d impilamento è posta ad un altezza inferiore a cm. 12 dal suolo, ad ec cezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposizione; alle merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana; derivanti da infiltrazioni d acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture fatte nel tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione; provocati da gelo per rotture di condutture installate all esterno del fabbricato anche se interrate; rigurgito o rottura delle fognature. La Società assicura inoltre, se conseguenti agli eventi sopraindicati di cui al punto I) e II), le spese per la ricerca dei guasti e le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi che hanno dato origine allo spargimento d acqua, comprese le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato necessaria mente sostenute a questo scopo. Per tali spese la garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 17. ART. 13 LASTRE E CRISTALLI La Società indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti da rottura delle lastre e dei cristalli, pertinenti il fabbricato assicurato dovuti a qualunque causa non espressamente esclusa. La Società inoltre indennizza e/o rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla relativa partita di polizza: a) le spese di trasporto e d installazione necessarie per la sostituzione delle lastre e dei cristalli rotti; b) le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina discarica auto rizzata. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 17. Fatte salve le esclusioni di cui all art. 16, sono altresì esclusi dalla presente garanzia i danni: a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni e cornici; b) ai bordi delle lastre scorrevoli, ai lucernari; c) all apparecchiatura elettrica delle insegne luminose; d) alle insegne non facenti parte del fabbricato assicurato con la presente Sezione di polizza; e) lucernari e lastre in vetro o cristallo aventi valore artistico; f) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione o mancata manutenzione. 14 di 57

15 ART RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza di (centocinquan tamila) per sinistro e per anno assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per ca pitale interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo di beni nonché d attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell acqua dell aria del suolo e sottosuolo. Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente; i dipendenti dell Assicurato in occasione dell espletamento delle loro attività; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsa bilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse con tro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giu diziali si applica l art c.c.. Detto massimale è prestato in aumento alle somme assicurate in polizza. ART. 15 MERCI IN REFRIGERAZIONE La Società indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; b) fuoriuscita del liquido frigorigeno conseguente a: eventi compresi in garanzia; accidentale verificarsi di guasti o rotture dell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di con trollo e sicurezza, nonché nei sistemi d adduzione dell acqua e di produzione o distribuzione dell energia elettrica direttamente pertinenti all impianto stesso. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 17. Sono esclusi: i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o d installazione; i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti; i danni alle merci poste su automezzi. Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, l Assicurato si impegna a darne avviso alla Società con telegramma urgente e col mezzo 15 di 57

16 più rapido e sicuro dispo nibile, dal momento in cui ne viene a conoscenza, fermo quanto stabilito dall art. 57. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore. ART RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di guerra, d insurrezione, d occupazione militare, d invasione; b) verificatisi in occasione d esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmu tazione del nucleo dell atomo o radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) da furto, rapina, estorsione, smarrimento avvenuti in occasione d eventi per i quali è prestata l assicurazione; d) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto, franamenti e smot tamenti del terreno; e) causati con dolo dell Assicurato e/o del Contraente; f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. ART. 17 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti: Garanzia prestata o bene assicurato Franchigia Limite di indennizzo Fenomeni elettrici (art. 11 lett. f) Eventi socio politici e dolosi (art. 11 lett. g) 250 Eventi atmosferici (art. 11 lett. h) per i danni subiti da: installazioni esterne quali cancelli, pannelli solari, muri di cinta e recinzioni, nonché serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; tende frangisole esterne installate su strutture fisse, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati; lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine. Sovraccarico da neve (art. 11 lett. i) % delle somme assicurate alle partite danneggiate Gelo (art. 11 lett. k) Spese demolizione e sgombero (art. 11 lett. n) 10% dell indennizzo con il massimo di di 57

17 Garanzia prestata o bene assicurato Oneri di urbanizzazione (art. 11 lett. o) Franchigia Limite di indennizzo 10% dell indennizzo con il massimo di Spese di rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento (art. 11 lett. p) Merci presso terzi (art. 11 lett. q) 20% della somma assicurata alla partita BENI STRUMENTALI E/O MERCI E PRODOTTI Spese per onorari dei tecnici, ingegneri 10% dell indennizzo con il e architetti (art. 11 lett. r) massimo di Danni da acqua (art. 12) per gli eventi indicati ai punti II, III, IV e V Danni da acqua Spese di ricerca e ripristino (art. 12, ultimo comma) Lastre e Cristalli (art. 13) Merci in refrigerazione (art. 15) Cose particolari (Definizioni) 10% della somma assicurata alla partita BENI STRUMENTALI E/O MERCI E PRODOTTI Macchinari, e/o attrezzature all aperto 15% della somma assicurata alla (Definizioni) partita BENI STRUMENTALI E/O MERCI E PRODOTTI Merci all aperto (Definizioni) 10% della somma assicurata alla partita BENI STRUMENTALI E/O MERCI E PRODOTTI Valori (Definizioni) 10% della somma assicurata alla partita BENI STRUMENTALI E/O MERCI E PRODOTTI con il massimo di di 57

18 CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se richiamate in polizza) A) RICORSO TERZI In aumento a quanto previsto all art. 14 e fino all ulteriore concorrenza della somma indicata nella rela tiva partita, la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per danni a terzi, così come previsto dal predetto articolo. B) RISCHIO LOCATIVO La Società, nei casi di responsabilità dell Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c. risponde, secondo le condizioni d assicurazione con le norme di liquidazione da essa prevista, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati da grave colpa dell Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall Assicurato, ferma l applicazione del disposto dell art c.c. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza. C) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO In aumento a quanto previsto all art. 11 lett. n) e fino all ulteriore concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società si obbliga a rimborsare le spese sostenute e comprovate dall Assicurato resesi necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. D) VEICOLI DI TERZI La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata nella relativa partita e nella forma a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà di terzi in lavorazione, consegna e custodia, a seguito di eventi garantiti dalla presente Sezione di polizza. Qualora detti veicoli risultassero coperti da polizza CVT (Corpi Veicoli Terrestri) che garantisca i medesimi rischi, la presente polizza opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato. La presente garanzia opera con uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 500 (cin quecento) e con un limite di indennizzo di (diecimila) per singolo veicolo. E) INDENNITÀ AGGIUNTIVA IN FORMA PERCENTUALE A parziale deroga dell art. 16 lett. f), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza che interessi le partite FABBRICATO, BENI STRUMENTALI e MERCI E PRODOTTI, l inden nizzo spettante all Assicurato verrà maggiorato nella misura del 20%. Tale indennità aggiuntiva verrà calcolata, partita per partita, applicando all importo dell indennizzo tale percentuale e comunque fino alla concorrenza della somma assicurata nella relativa partita. 18 di 57

19 SEZIONE B - ELETTRONICA ART. 18 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche e relativi impianti di collegamento, anche se di proprietà di terzi, installate nell esercizio ed impiegate per lo svolgimento dell attività assicurata, a seguito di qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Il pagamento dell indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari a 150 (centocinquanta). Sono inoltre rimborsate le spese sostenute e comprovate dall Assicurato rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro ed il ricollocamento delle apparecchiature elettroniche, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Dette spese verranno rimborsate con il limite del 10% del l indennizzo e comunque nei limiti previsti dall art. 68. ART. 19 OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA I danni imputabili a variazioni di tensioni nella rete elettrica d alimentazione sono indennizzabili se le apparecchiature assicurate sono protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore. ART. 20 CONDUTTORI ESTERNI La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati ai conduttori esterni collegati alle appa recchiature assicurate e di esclusiva pertinenza delle stesse, ad eccezione delle sole parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni colpiti da sinistro indennizzabile. L indennizzo verrà corrisposto, per questa specifica garanzia, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita APPARECCHIATURE ELETTRONICHE con il limite massimo di (tremila) per anno assicurativo e previa applicazione di una franchigia fissa di 200 (duecento) per sinistro. ART. 21 RICOSTRUZIONE DATI E PROGRAMMI IN LICENZA D USO La Società risponde, fino alla concorrenza di (cinquemila) per sinistro, dei danni materiali causati a nastri, dischi magnetici, programmi in licenza d uso o altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente Sezione di polizza. In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti o danneggiati, nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti costituiti da informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell Assicurato o del Contraente a mezzo di programmi e per la ricostituzione di quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso a uso memoria di massa. Sono esclusi i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti, nonché da cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. 19 di 57

20 L assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto ed opera con una franchigia di 500 (cinquecento) per sinistro. ART. 22 MAGGIORI COSTI In caso di sinistro indennizzabile che provochi l interruzione parziale o totale di funzionamento delle Apparecchiature elettroniche assicurate, a parziale deroga dell art. 23 lettera o), la Società rimborsa i maggiori costi, sostenuti dall Assicurato o dal Contraente rispetto a quelli normali, necessari alla pro secuzione delle funzioni svolte dall apparecchiatura danneggiata o distrutta, dovuti a: uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; applicazione di metodi di lavoro alternativi; prestazione di servizi da parte di terzi. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a: limitazioni dell attività esercitata e difficoltà nella rimessa in efficienza dell impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti del Governo o di altra Autorità; eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell Assicurato o del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell impianto o dell apparecchio distrutto o danneggiato; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell impianto o dell apparecchio distrutto o danneggiato; danni ai supporti dati; ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati; L assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto fino alla concorrenza di (cinquemila) per sinistro. Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione dell apparecchio o impianto danneggiato e comunque non supera la durata massima di 45 giorni lavorativi consecutivi. Per ogni sinistro resta a carico dell Assicurato una franchigia pari ad 200 (duecento). ART. 23 RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni causati da: a) eventi previsti alle Sezioni A e C se operanti, salvo l eventuale eccedenza di danno non indenniz zata dalle predette sezioni di polizza e ferma l applicazione delle singole condizioni contrattuali; b) dolo dell Assicurato o del Contraente; c) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; d) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio o provocati da ordigni esplosivi; e) terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe; f) esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell ato mo, da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. 20 di 57

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