REGOLAMENTO DELLA CARDEA CASSA MUTUA
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- Maria Teresa Bartolini
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1 REGOLAMENTO DELLA CARDEA CASSA MUTUA ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento, in attuazione dello statuto, disciplina l organizzazione e l attività della Cassa con particolare riguardo ai rapporti tra essa ed i suoi Enti iscritti. L Attività della CARDEA è regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l anno solare. ARTICOLO 2 MODALITÀ DI ADESIONE L adesione alla Cassa avviene tramite la sottoscrizione di un apposita domanda di adesione e/o accordo Convenzione, previo versamento della quota associativa annuale nonché qualora si intenda aderire anche ad uno dei Sussidi messi a disposizione della CARDEA, provvedere al versamento del contributo associativo annuale. L adesione è in ogni caso subordinata all approvazione della CARDEA mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata accettazione della domanda di adesione, la decisione dovrà essere motivata per iscritto al richiedente a mezzo raccomandata A/R, , PEC. La richiesta di adesione presuppone e comporta la conoscenza e l accettazione da parte del socio delle norme dello Statuto e del Regolamento di CARDEA. Non saranno in ogni caso ammesse le domande di adesione che siano: 1. prive di Autorizzazione al Trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003; 2. prive di sottoscrizione dell Associando in tutte le sue parti; 3. prive di tutti i dati identificativi dell Associato precisati quali obbligatori nell apposita domanda di adesione. ARTICOLO 3 QUOTA ASSOCIATIVA Il Consiglio di Amministrazione determina, annualmente, la misura della quota di adesione che dovrà essere versata dal Socio di CARDEA annualmente ad ogni scadenza annuale. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la non applicabilità della suddetta quota. ARTICOLO 4 CATEGORIE DEI SOCI I soci della CARDEA si articolano nelle diverse categorie di seguito elencate, a cui corrispondono diversi diritti nonché obblighi. Socio Ordinario; Socio Promotore Mutualistico; Socio Coordinatore; Socio Aderente (persona fisica e giuridica). ARTICOLO 5 ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO ORDINARIO Possono aderire alla CARDEA in qualità di Socio ordinario tutte le persone fisiche residente in Italia e più generalmente nell Unione Europea, al momento dell adesione che volontariamente richiedano l adesione mediante: La sottoscrizione della relativa domanda di adesione in tutte le sue parti;
2 Versando la quota associativa annuale determinata dal Consiglio di Amministrazione nella misura di 25,00 da versarsi in un unica soluzione. All interno della domanda di adesione l Associando dovrà indicare: Il Sussidio prescelto, versando contestualmente il relativo contributo aggiuntivo; I nominativi degli eventuali famigliari beneficiari dei Sussidi Sanitari; Indirizzo di riferimento per tutte le eventuali comunicazione inerenti il rapporto associativo. ARTICOLO 6 ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO ADERENTE 6.1. Ammissione e quota associativa Socio Aderente persona giuridica Possono richiedere l ammissione a CARDEA quali Soci Aderenti persone giuridiche, tutte le società, enti, associazioni che abbiano aderito a specifici Accordi o Convenzioni deliberate da CARDEA, ed aventi ad oggetto la messa a disposizione di sussidi sanitari in favore di tutte le persone fisiche dipendenti, associati, iscritti e clienti: Sottoscrivendo la domanda di adesione e/o apposito Accordo/Convenzione; Versando la quota associativa annuale fissata da CARDEA variabile a seconda del numero di soggetto da assistere (da pagare alal sottoscrizione della domanda di adesione a Socio e successivamente alla scadenza annuale della stessa in base alla data di decorrenza stabilita dal Consiglio di Amministrazione) e così individuate: Da 0 a 5 Iscritti: 50,00; Da 6 a 15 Iscritti: 100,00; Da 16 a 30 Iscritti: 150,00; Da 31 a 40 Iscritti: 250,00; Da 41 a 50 iscritti: 300,00; Oltre 50 Iscritti: 350,00. Le quote su indicate potranno essere modificate di anno in anno con delibera del Consiglio di Amministrazione, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi dei Soci. 6.2.Ammissione e quota associativa Socio Aderente persona fisica Possono diventare Soci Aderenti persone fisiche tutti i dipendenti/associati/iscritti del Socio aderente persona giuridica di cui al precedente art che ne facciano richiesta volontariamente per sé stessi e/o per il proprio nucleo famigliare per il quale il CDA abbia già deliberato la qualifica di Socio aderente ed abbia formalizzato apposito Accordo e/o Convenzione. Al fine di procedere all ammissione a Socio Aderente persona fisica, gli Associandi dovranno procedere: Alla sottoscrizione della domanda di adesione in tutte le sue parti; Versare in un unica soluzione al momento della sottoscrizione di cui sopra, la quota associativa annuale da Socio Aderente persona fisica e quantificata in 15,00.
3 ARTICOLO 7 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI Il pagamento dei contributi può essere effettuato solo attraverso le modalità di seguito indicate o diversamente pattuito con apposite deliberazioni, Convenzioni o Sussidi Sanitari aggiuntivi: a) Pagamento con ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestata a Società Generale di Mutuo Soccorso CARDEA CASSA MUTUA; b) Accredito su c/c bancario della Società Generale di Mutuo Soccorso CARDEA CASSA MUTUA; c) Mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del Socio aderente, lavoratore dipendente di un azienda che abbia sottoscritto con CARDEA uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi; d) Altri mezzi predisposti da CARDEA comunque confacenti al riconoscimento per le detrazioni fiscali del contributo associativo versato. In caso di ritardo nel pagamento dei contributi, CARDEA non è tenuta ad avvisare i soci della scadenza del pagamento dei contributi. Eventuali solleciti al pagamento inviati al socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del socio ed al fine di agevolare il funzionamento amministrativo di CARDEA. Per ogni versamento della quota associativa, a mezzo RID bancario, non andato a buon fine, CARDEA si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di 2,60 comprensivo di 1,70 per lo storno RID ed 0,90 per la richiesta di nuovo addebito. In ogni caso, sarà sempre data evidenza delle modalità di pagamento, sia nei moduli di adesione, che nelle eventuali Convenzioni. ARTICOLO 8 PRESTAZIONI L erogazione delle prestazioni è subordinata alla sottoscrizione di un Sussidio Sanitario fra quelli messi a disposizione e deliberati da CARDEA nonché al versamento del relativo contributo previsto. Tali prestazioni sono specificate negli specifici Regolamenti dei Sussidi Sanitari i quali integrano il presente Regolamento. Tutti i contributi saranno definiti e deliberati di volta in volta dal consiglio di Amministrazione di CARDEA e potranno essere soggetti a revisione annuale in base agli andamenti tecnici di CARDEA e a suo insindacabile giudizio. ARTICOLO 9 LIMITI DI ETÀ Tutte le prestazioni e i servizi oggetto del Sussidio Sanitario di CARDEA, saranno erogati sino al termine dell anno contributivo in cui il Socio compirà il 70 (settantesimo)anno di età, con uscita obbligatoria al compimento dell 80 anno di vita, in concomitanza con al scadenza annuale del Sussidio Sanitario aggiuntivo sottoscritto, salvo i casi in cui non sia espressamente derogato nel singolo Sussidio Sanitario o nella specifica Convenzione o delibera di CARDEA. ARTICOLO 10 INTERVENTI STRAORDINARI Su delibera del Consiglio di Amministrazione, CARDEA si riserva la facoltà di effettuare nei confronti degli iscritti compatibilmente con le proprie disponibilità interventi straordinari a fronte di specifiche richieste, purché eccezionali e documentate.
4 ARTICOLO 11 DECORRENZA SUSSIDI SANITARI I Sussidi Sanitari prescelti dai Soci si intenderanno in decorrenza dal giorno della relativa delibera del CDA. Dalla data di decorrenza di cui sopra, si presume quindi la piena e consapevole conoscenza delle norme relative alle prestazioni sanitarie relative al Sussidio Sanitario prescelto, che saranno comunque sempre a disposizione dell iscritto nella sede stessa della Cassa. I sussidi sanitari ed i relativi contributi hanno validità annuale. L adesione ai singoli Sussidi Sanitari si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non intervenga disdetta per iscritto da parte del Socio, così come determinato dal successivo art. 12. Eventuali eccezioni al tacito rinnovo verranno regolamentati dalla Cassa nei Regolamenti dei singoli Sussidi Sanitari, nelle Convenzioni o con apposita deliberazione della CARDEA. ARTICOLO 12 RECESSO L iscritto titolare del Sussidio ha il diritto di recesso dal Sussidio stesso che deve essere esercitato a mezzo raccomandata A/R inviata alal sede della CARDEA Cassa Mutua almeno 60 gg prima la scadenza annuale prevista per il proprio Sussidio Sanitario scelto, decorrenti dalla data di delibera del CDA. ARTICOLO 13 DECESSO DEL SOCIO In caso di morte del Socio titolare di uno o più Sussidi Sanitari, CARDEA provvederà a liquidare i contributi spettanti per tale evenienza agli eredi legittimi nelle forme e nelle misure previste dal Codice Civile, previa richiesta scritta degli stessi e fermo restando il versamento delle quote e/o contributi residui. ARTICOLO 14 NUCLEO FAMIGLIARE Per componenti del Nucleo famigliare si intendono: Il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il Socio, purché sia il Socio che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato. Di tale stato deve essere data tempestiva comunicazione alla CARDEA a mezzo lettera raccomandata, PEC producendo dichiarazione congiunta pro veritate di more uxorio e allegando un certificato di residenza di entrambi. Altresì, qualora la convivenza more uxorio abbia avuto decorrenza successiva alla sottoscrizione del Sussidio in formula nucleo, il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente more uxorio decorre 180 giorni dopo la comunicazione di cui sopra. In tal senso fa fede la data di avvenuta ricezione della comunicazione. I figli, se affidati al Socio con provvedimento all autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di durata dell ufficio, e i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del diciottesimo anno; I figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del ventiseiesimo anno se studenti a carico, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito;
5 Per i componenti del nucleo famigliare di cui sopra, il diritto alle prestazioni di cui ai Sussidi Sanitari prescelti decade a tutti gli effetti con il decesso del socio titolare, con il suo recesso ovvero con la sua esclusione. Fermo restando quanto sopra, qualora gli aventi diritto del Socio presentino entro il termine di trenta giorni il decesso del Socio titolare domanda di adesione alla CARDEA, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all evento sino a che non maturino essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di Socio, attraverso il versamento del relativo contributo. Nel caso in cui vengano meno i componenti del nucleo famigliare di cui sopra, i sussidi sottoscritti nella Formula Nucleo si riterranno automaticamente stipulati nella Formula Single. ARTICOLO 15 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO Al Socio in ritardo con i pagamenti dei contributi associativi, non spettano: Le prestazioni ed i conseguenti rimborsi specificatamente indicati nei Sussidi per eventi che siano occorsi dal primo giorno di morosità; Le prestazioni ed i conseguenti rimborsi indicati nei singoli Sussidi maturati per eventi che si siano verificati antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data richiesti, non ancora versati dalla CARDEA, ad esclusione degli importi non ancora versati dal Socio moroso e che saranno trattenuti dalla CARDEA medesima. In ogni caso, qualora il Socio sani interamente la predetta morosità entro e non oltre 180 giorni dalla avvenuta scadenza, avrà diritto a: Le prestazioni ed i conseguenti rimborsi maturati per eventi occorsi dopo la sanatoria; Le prestazioni ed i conseguenti rimborsi maturati per eventi occorsi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data richiesti, non ancora versati dalla CARDEA. Altresì, in caso di decesso del socio occorso nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo associativo, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal socio in vita. ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la sottoscrizione del modulo di adesione, il Socio, preso atto dell informativa fornita dalla CARDEA ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa. ART. 17 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ CARDEA è da ritenersi esclusa da ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, per eventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie) erogate presso Strutture o da professionisti convenzionati con CARDEA o con società incaricata a erogare servizi di network sanitario e servizi di gestione delle pratiche di rimborso sia in forma diretta che indiretta.
6 ART. 18 ADESIONE A Più CLASSI DI PRESTAZIONI In caso di sottoscrizione da parte del Socio di più Sussidi, comprensivi di una o più prestazioni aggiuntive per il medesimo evento, CARDEA riconosce al Socio un solo sussidio nella prestazioni economicamente più vantaggiosa per quest ultimo. Il principio di cui sopra, ovvero del riconoscimento del rimborso per la garanzia economicamente più favorevole per il Socio, vale anche all interno dello stesso sussidio. ART. 19 CLAUSOLA FINALE Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme statutarie ed in genere alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie, degli enti non commerciali e delle associazioni in genere.
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