Il Fondo di Garanzia per le PMI. Roberto Olivieri Mediocredito Italiano RTI Gestore del Fondo di Garanzia Team di Assistenza alla Clientela

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1 Il Fondo di Garanzia per le PMI Roberto Olivieri Mediocredito Italiano RTI Gestore del Fondo di Garanzia Team di Assistenza alla Clientela Camera di Commercio di Udine, 12 Maggio 2016

2 Il Fondo di garanzia per le PMI Storia e caratteristiche del Fondo 2

3 Il Fondo di garanzia per le PMI Il Fondo di Garanzia è uno strumento di mitigazione del rischio di credito, operativo presso il Ministero dello sviluppo economico, a sostegno delle PMI. Il Fondo sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane riconoscendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche L impresa che si rivolge al Fondo di Garanzia non ha un contributo in denaro, ma la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo. 3

4 Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese Raggruppamento Temporaneo Impresa Mandataria BdM-MCC Mandanti Artigiancassa MPS Capital Services Mediocredito Italiano Istituto Centrale Banche Popolari Convenzione per la gestione del Fondo Fondo di garanzia per le PMI Garanzia di ultima istanza dello Stato Attenuazione del rischio di credito, con riduzione dell assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota garantita/ controgarantita 4

5 Gli attori del sistema Consiglio di gestione 16 società di leasing e factoring 131 confidi e altri fondi di garanzia 4 SGR 350 banche 8 società di leasing e factoring 5 Soggetti operanti con la garanzia diretta In relazione alle operazioni accolte nel banche Soggetti operanti con la controgaranzia

6 La Governance L amministrazione del Fondo è affidata ad un Consiglio di gestione composto da rappresentanti delle Amministrazioni Centrali e Locali. Il gestore del Fondo, che si occupa dell istruttoria delle pratiche, è attualmente un Raggruppamento Temporaneo di Imprese in cui Mediocredito Centrale agisce in qualità di mandataria. IL CONSIGLIO DI GESTIONE IL GESTORE E composto da 7 membri in rappresentanza di: MISE (2) tra cui il Presidente del Fondo 1 esperto del Fondo nominato dal MISE MEF (2) tra cui il Vice Presidente del Fondo 1 esperto del Fondo nominato dal MEF Regioni (1) E composto da 5 istituti bancari che si sono aggiudicati la gara (bando pubblicato in G.U.R.I. 5^ serie speciale n. 107 del 15 settembre 2010): Mediocredito Centrale Spa (Capogruppo mandataria) Artigiancassa S.p.a. (mandante) MPS Capital Service Banca per le imprese spa (mandante) Mediocredito Italiano spa (mandante) Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane spa (mandante) 6

7 Le caratteristiche (1/3) Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all attività di impresa può accedere all intervento del Fondo (liquidità, pagamento fornitori, acquisto scorte, investimenti, ecc.) Intersettorialità Ponderazione zero Il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l autotrasporto merci su strada, le imprese artigiane e i professionisti. L intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up. L intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che comporta l attenuazione del rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita. Escutibilità a prima richiesta La garanzia, secondo i dettami dell accordo Basilea II, è concessa a prima richiesta a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile. Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche E possibile cumulare l intervento della garanzia del Fondo con altre agevolazioni pubbliche nel limite dell intensità agevolativa massima fissata dall Unione Europea. 7 Procedure snelle Per accedere al Fondo è necessario presentare le domande on line con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.

8 Le caratteristiche (2/3) Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero. La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate. La garanzia di ultima istanza dello stato Essa agisce: nel caso di garanzia diretta; nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta sul patrimonio del garante. Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su fondo rischi da Confidi o altro Fondo di Garanzia. 8

9 Le caratteristiche (3/3) Garanzia diretta Controgaranzia E concessa direttamente alle Banche, agli Intermediari Finanziari (art.107 DL 385/93), alle Imprese di Assicurazione, alle SFIS (escluso Operazioni di sottoscrizione di Minibond), Gestori (comprese SGR e SGA), agli Operatori di Microcredito (solo per le operazioni di microcredito). Essa è «a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate sul territorio nazionale, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana, e per le operazioni pari o inferiori a 100 mila euro in Abruzzo, e a 150 mila euro nelle Marche. E concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt DL 385/93). Essa può essere a prima richiesta, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero sussidiaria, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo. 9 Le vigenti Disposizioni Operative prevedono una terza modalità di garanzia prestata dal Fondo, la Cogaranzia che viene prestata congiuntamente ai soggetti finanziatori e ai Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt DL 385/93) sulla base di specifiche Convenzioni sottoscritte con il Gestore. Tuttavia, tale modalità, non essendo pienamente normata dalle disposizioni operative, attualmente non viene utilizzata dai soggetti richiedenti

10 Il Fondo di garanzia per le PMI I risultati del Fondo 10

11 I risultati del Fondo di Garanzia per le PMI ,0 Dinamica delle operazioni accolte (n.) Dinamica dei finanziamenti accolti (mld ) 15,1 12,9 Nel 2009, l operatività del Fondo ha sperimentato una crescita significativa (+76,5% in termini di operazioni accolte), che si è rafforzata nel 2010 (+103,6%) La dinamica positiva è proseguita nel 2011 (+10,3%) e nel 2012 (+11,2%), fino a raggiungere nel 2013 le oltre 77 mila domande, con un incremento del +25,8% di domande accolte e del +32,6% dei finanziamenti accolti (oltre 10 mld nel 2013 contro gli oltre 8 mld nel 2012) Nel 2015, rispetto al 2014 si registra un ulteriore crescita: 12,0 6,0 4,9 9,1 8,4 8,2 10,8 +19,0% di domande accolte (oltre 102 mila nel 2015 contro le oltre 86 mila del 2014); 11 0,0 1,6 2,3 2, ,1% di finanziamenti accolti ( 15,1 mld nel 2015 contro i 12,9 mld nel 2014)

12 L operatività del Fondo nel 2015 (1/2) Al 31 dicembre 2015, il finanziamento medio delle operazioni accolte risulta in diminuzione rispetto al A fronte di un dato medio nel 2014 pari a 149,2 mila, nel 2015 risulta pari a 146,8 mila, per una riduzione dell 1,6%. Distribuzione operazioni accolte a livello territoriale, settoriale e per tipologia di intervento, gennaio - dicembre 2015 Soprattutto imprese del Nord (47,6%) hanno avuto accesso alla garanzia del Fondo. La maggior parte delle operazioni si riferiscono a imprese che operano nel settore industriale (45,4%) Gli interventi di garanzia diretta rappresentano la quota prevalente (55,2%), evidenziando una crescita pari al 33,7% rispetto al

13 L operatività del Fondo nel 2015 (2/2) Importo garantito medio per tipologia di intervento, I semestre 2014 vs I semestre 2015 ( 000) +2,9% L importo garantito medio è passato da 96,8 mila nel 2014 a 99,6 mila nel 2015 (+2,9%) L importo garantito medio si è ridotto dello 0,8% per le operazioni di garanzia diretta e del 12,4% per le operazioni di controgaranzia -12,4% -0,8% 13

14 Il Fondo di garanzia per le PMI Le misure volte al potenziamento del Fondo 14

15 La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità Dal 14 gennaio 2014 è attiva la Sezione Speciale alimentata dai contributi versati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, e finalizzata agli interventi a favore delle imprese femminili. Con la costituzione della Sezione Speciale le imprese femminili in parallelo con le normali modalità di richiesta, possono richiedere direttamente la garanzia del Fondo attraverso la prenotazione ( temporanea sospensione dal ). Con circolare n. 15/2015 del 6 Luglio 2015 è stato esteso l accesso agli interventi della Sezione Speciale anche alle professioniste iscritte agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14/01/2013 n. 4 e in possesso dell attestazione rilasciata i sensi della citata legge. Pertanto è prevista anche per le professioniste la possibilità di prenotare la garanzia secondo la procedura prevista dai paragrafi L. parte II e III delle Disposizioni Operative. Sulla base di quanto previsto dall Atto di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, il MiSE e il MEF, le risorse della Sezione Speciale, pari a 10 mln, sono impiegate per interventi di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia del Fondo mediante compartecipazione alla copertura del rischio. In favore delle imprese start up femminili è riservata una quota pari al 50% della dotazione della Sezione Speciale 15

16 La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità In considerazione del totale impegno delle risorse della Sezione Speciale stanziate a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile non start up, è momentaneamente sospesa, a partire dal , la presentazione delle richieste di prenotazione della garanzia per le suddette imprese. Le richieste presentate saranno deliberate quando si renderanno disponibili nuove risorse. Continua, invece, la possibilità di presentare richieste di prenotazioni nei seguenti casi: imprese start up a prevalente partecipazione femminile; imprese a prevalente partecipazione femminile, anche non start-up, ubicate nelle regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e ammissibili alle Riserve PON e POIN Energia. Nel periodo di sospensione delle richieste di prenotazione, è comunque fatta salva la facoltà di richiedere l intervento del Fondo per il tramite di banche e confidi. Le domande di ammissione presentate da banche e confidi a favore delle imprese femminili verranno infatti regolarmente deliberate potendo utilizzare le risorse ordinarie del Fondo. 16

17 Le novità normative L intervento del Fondo in combinazione con la Nuova Sabatini Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, del 27 novembre 2013, recante la disciplina del Plafond Beni Strumentali. Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, del 29 settembre La disciplina prevede: la copertura del Fondo nella misura massima dell 80% del finanziamento; la priorità di istruttoria e delibera delle operazioni relative a finanziamenti PBS. Le richieste di garanzia del Fondo sono valutate in via prioritaria rispetto alle altre operazioni e, comunque, entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta sono presentate al Consiglio di Gestione per la relativa deliberazione, nella prima riunione utile; Il riconoscimento della copertura all 80% del finanziamento anche per le operazioni di durata compresa tra i 24 ed i 36 mesi. Per le operazioni di durata inferiore ai 36 mesi l importo massimo garantito è pari ad 1,5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni). 17

18 Interventi in favore dei Professionisti Decreto del Fare con integrazione Decreto Mise Il Decreto del fare, con l integrazione di un apposito decreto del Mise di concerto con il Mef, ha esteso gli interventi del Fondo ai Professionisti (con un limite di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5%) Le nuove Disposizioni Operative definiscono Professionisti gli iscritti agli ordini professionali, gli Studi Associati e gli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo Economico e in possesso dell attestazione rilasciata ai sensi della L. 4/2013 I modelli di scoring per i professionisti sono quelli previsti per la contabilità semplificata Non sono sottoposti a specifici criteri di valutazione Possibilità di prenotazione della garanzia per le donne professioniste a valere sulla Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità 18

19 Interventi in favore di start-up innovative e incubatori certificati Il Decreto del 26 aprile L intervento del Fondo a favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori di impresa è concesso: a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi; senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell impresa o dell incubatore, a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all importo dell operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria; per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 2,5 mln; nel caso di garanzia diretta, nella misura dell 80% dell ammontare del finanziamento; nel caso di controgaranzia, nella misura massima dell 80% dell importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell 80%. Ai fini dell applicazione delle predette misure, i soggetti richiedenti devono preventivamente acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell allegato 4 alle vigenti Disposizioni operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell impresa o dell incubatore ne attesta l iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese. Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie reali, assicurative o bancarie e/o in mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le richieste di garanzia sono valutate e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti Disposizioni operative, fermo restando l intervento gratuito del Fondo

20 Le novità normative D.M. 5 giugno 2014 («Mini Bond») 20 Possono richiedere la garanzia diretta del Fondo, le banche, gli intermediari finanziari e i gestori: a) a fronte di singole operazioni di sottoscrizione di mini bond, ovvero b) su portafogli di mini bond. Le Operazioni di sottoscrizione di mini bond devono avere le seguenti caratteristiche: essere finalizzate al finanziamento dell attività d impresa; non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale; le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Comitato di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo; avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi; non essere assistite da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del Fondo; non devono prevedere l obbligo di conversione. La Garanzia può essere concessa secondo il regime de minimis. L importo massimo garantito è pari a euro La garanzia diretta può essere concessa a fronte della singola operazione di sottoscrizione di mini bond: fino al 50% del valore nominale del mini bond sottoscritto nel caso in cui la stessa preveda un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento (amortising mini bond); fino al 30% del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza (bullet mini bond). La garanzia ha effetto dalla data di sottoscrizione dei mini bond, ed è inefficace 1) nel caso non sia comunicata l avvenuta delibera di sottoscrizione del mini bond entro 3 mesi dalla data di delibera del Comitato, 2) nel caso in cui il mini bond non sia sottoscritto (versamento al beneficiario) entro 6 mesi dalla data di delibera del Comitato, 3) qualora non sia data comunicazione della sottoscrizione al Gestore - MCC entro 3 mesi dalla data di versamento.

21 Le novità normative Avvio operatività FdG su operazioni di microcredito L intervento del Fondo sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di favorire la microimprenditorialità nell accesso alle fonti finanziarie, mediante la concessione di una garanzia pubblica per sostenere l avvio e lo sviluppo delle microimprese (organizzate in forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa) e dei professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni iscritte nell apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le operazioni di microcredito sono caratterizzate essenzialmente dall erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio da parte dell intermediario finanziario. L intervento sulle operazioni di microcredito è incastonato nell operatività generale del Fondo. Si applicano, pertanto, le previsioni generali del Fondo in materia di tipologie di soggetti beneficiari (professionisti ed imprese), attività ammissibili e regime di agevolazione (autorizzato ovvero de minimis). 21

22 La garanzia sulle operazioni di microcredito Principi Generali Decreti e Circolari Decreto MEF del 17/10/2014 n.176; Decreto MiSE del 24/12/2014; Decreto del 18/03/2015; Circolare ABI del 13/05/2015 n.1168; MCC del 26/05/2015 n.8/2015 Sulle operazioni di microcredito non viene effettuata alcuna valutazione di merito di credito da parte del gestore del Fondo. MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO: Garanzia Diretta (non disponibile in Toscana, Marche ed Abruzzo), concessa direttamente ai soggetti finanziatori; Controgaranzia concessa ai soggetti garanti. COPERTURA DELLA GARANZIA DIRETTA: Fino all 80% dell operazione finanziaria. COPERTURA DELLA CONTROGARANZIA: Fino all 80% dell importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia a condizione che lo stesso non abbia garantito più dell 80% dell operazione finanziaria. GRATUITÀ: L intervento del Fondo sulle operazioni di microcredito è completamente gratuito. 22 BENEFICIARI: Professionisti e imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni; Professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti; Società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità; Imprese con attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a euro; Imprese con ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a euro; Imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento fino a euro. Non rientrano tra i soggetti beneficiari le persone fisiche

23 La garanzia sulle operazioni di microcredito Le caratteristiche dei finanziamenti I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro , qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. L'intermediario finanziatore può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di euro o, nei casi previsti, di euro. 23

24 La garanzia sulle operazioni di microcredito Le finalità dei finanziamenti microcredito (1/2) acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario; retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del professionista, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci. 24

25 Operazioni finanziarie ammissibili Settore Autotrasporto (3/3) Con l entrata in vigore delle integrazioni alle nuove Disposizioni Operative in merito ai nuovi settori ammissibili e l adeguamento al Regolamento (UE) 651/2014, TUTTE le imprese di trasporto sono ammissibili per finanziamenti sia in de minimis che secondo il Regolamento (UE) 651/2014. L esclusione in merito all ammissibilità del settore Autotrasporto merci c/terzi è stata temporanea per il periodo intercorso tra la sospensione della Sezione Speciale Autotrasporto (22/09/2015) e l entrata in vigore delle integrazioni alle D.O. (14/12/2015) relativamente ai nuovi settori ammissibili (compreso tutto il settore Autotrasporti) e del regolamento (UE) 651/2014. A seguito del rifinanziamento della Sezione Speciale Autotrasporto, a far data dal 7 gennaio 2016 la stessa è nuovamente operativa, e sono di nuovo in vigore le modalità operative previste dalla Sezione ed in particolare: la valutazione effettuata sulla base dei modelli di scoring dedicati al Settore Autotrasporto; la concessione della Garanzia diretta fino alla misura massima dell 80% dell ammontare delle operazioni finanziarie. Con l entrata in vigore delle nuove Disposizioni Operative, le Imprese di autotrasporto sono ammissibili all intervento del Fondo indipendentemente dall operatività della Sezione speciale. Esclusivamente per il Trasporto merci c/terzi (codice ATECO 60.24) non è ammissibile l acquisto del mezzo di trasporto in de minimis ma solo tramite il regolamento 651/2014, mentre con tutti gli altri codici ATECO del settore Trasporti (a seguito integrazione settori ammissibili), è ammissibile l acquisto del mezzo di trasporto anche in de minimis. 25 Per le imprese del settore Autotrasporto l intervento del fondo è gratuito.

26 Le modalità operative Soggetti richiedenti e soggetti beneficiari 26

27 Soggetti richiedenti e soggetti beneficiari Soggetti richiedenti le Banche, anche in qualità di capofila di pool di banche; gli Intermediari vigilati; le SFIS, con esclusione delle operazioni sottoscrizione di minibond; I Gestori comprese le SGR e le Società di gestione armonizzate; Gli Operatori di Microcredito, per le solo operazioni di microcredito; Le Imprese di Assicurazione; Confidi, pool di confidi, altri Fondi di Garanzia. Per presentare operazioni a valere sul Fondo, i soggetti richiedenti devono essere accreditati mediante richiesta scritta al Gestore per l utilizzo del Portale FdG, secondo la procedura prevista dalle vigenti Disposizioni Operative. di Soggetti beneficiari Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al Decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in GU n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché i professionisti come definiti in precedenza: valutate economicamente e finanziariamente sane; appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione di alcuni settori tradizionalmente esclusi dalla UE specificati nelle Disposizioni Operative situate sul territorio nazionale. Non sono ammesse le operazioni a favore di soggetti beneficiari finali per i quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di prolungamento relativa ad altre operazioni già garantite. 27

28 Soggetti beneficiari finali attività economiche escluse Sono ammissibili alla Garanzia Diretta i soggetti beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività economica (in caso di PMI e Consorzi, devono essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente per territorio - in caso di professionisti, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell elenco tenuto dal MiSE), ad eccezione di quelle rientranti nelle sezioni di seguito riportate: 28 ATECO 2002 A Agricoltura, caccia e silvicoltura; (1) B Pesca, piscicoltura e servizi connessi; J Attività finanziarie; L Amministrazione Pubblica; P - Attività svolte da famiglie e convivenze Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. (1) In deroga all esclusione della sezione A, sono ammissibili le seguenti attività, solo se, sulla base del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, le stesse sono esercitate a titolo prevalente: A (Attività dei servizi connessi all agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione e manutenzione dei giardini, aiuole e spazi verdi); A (Caccia e cattura di animali per allevamento, ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi); A.02. (Silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali e servizi connessi). ATECO 2007 A Agricoltura, silvicoltura e pesca (1); K Attività finanziarie e assicurative; O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. (1) In deroga all esclusione della sezione A, sono ammissibili le seguenti attività, solo se, sulla base del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, le stesse sono esercitate a titolo prevalente: A (Attività di supporto all agricoltura e attività successive alla raccolta) A (Caccia, cattura di animali e servizi connessi) A.02. (Silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali)

29 Operazioni finanziarie ammissibili Sulla base delle Disposizioni operative le operazioni ammissibili sono classificate in: a) Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi; b) Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. senza cessione degli stessi; c) Operazioni sul capitale di rischio; d) Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; e) Operazioni a favore delle piccole imprese dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni; f) Altre Operazioni finanziarie; g) Operazioni di sottoscrizione di mini bond; h) Operazioni di Microcredito; i) Investimenti in quasi-equity. La Garanzia Diretta è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero secondo il regime de minimis, sulla base di quanto disposto nella Parte XI (Regolamento UE 651/2014 Definizioni e disciplina nell ambito del Fondo di Garanzia) In caso di rinnovo dell operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente. Sono escluse dalla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni a revoca sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa desumibile dalla delibera di concessione. 29

30 Percentuali di copertura e importo massimo garantito Garanzia diretta OPERAZIONI IMPRESE Imprese Mezzogiorno Femminili Area di crisi Autotrasporto Riserve PON e Poin Altre imprese PMI innovative Start up innovative e incubatori di impresa Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario Operazioni sul capitale di rischio Investimenty in quasi-equity Quota di copertura / Importo massimo garantito 80% 2,5 mln non ammissibile 80% 2,5 mln 80% 2,5 mln 80% 2,5 mln 80% 2,5 mln 80% 2,5 mln 80% 2,5 mln 30% 1,5 mln non ammissibile 30% 1,5 mln 80% 2,5 mln 50% 2,5 mln non ammissibile 50% 2,5 mln 80% 2,5 mln Altra operazione finanziaria 80% 1,5 mln 80% 2,5 mln 60% 1,5 mln 80% 2,5 mln Operazioni a favore di piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni Operazioni di sottoscrizione di minibond senza piano di ammortamento Operazioni di sottoscrizione di minibond con piano piano di ammortamento 80% 1,5 mln 80% 2,5 mln 80% 1,5 mln 80% 2,5 mln 30% 1,5 mln 30% 1,5 mln 30% 1,5 mln 80% 2,5 mln 50% 1,5 mln 50% 1,5 mln 50% 1,5 mln 80% 2,5 mln Microcredito 80% 80% 80% 80% 30

31 Percentuali di copertura e importo massimo garantito Controgaranzia OPERAZIONI Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario Operazioni sul capitale di rischio Investimenty in quasi-equity IMPRESE Imprese Mezzogiorno Femminili Area di crisi Autotrasporto Riserve PON e Poin Quota di copertura / Importo massimo garantito Altre imprese PMI innovative Start up innovative e incubatori di impresa 80% di 80% 2,5 mln non ammissibile 80% di 80% 2,5 mln 80% di 80% 2,5 mln 80% di 80% 2,5 mln 80% di 80% 2,5 mln 80% di 80% 2,5 mln 80% di 80% 2,5 mln 60% di 60% 1,5 mln non ammissibile 60% di 60% 1,5 mln 80% di 80% 2,5 mln 80% di 60% 2,5 mln non ammissibile 80% di 60% 2,5 mln 80% di 80% 2,5 mln Altra operazione finanziaria 80% di 80% 1,5 mln 80% di 80% 2,5 mln 80% di 80% 1,5 mln 80% di 80% 2,5 mln Operazioni a favore di piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni 80% di 80% 1,5 mln non ammissibile 80% di 80% 1,5 mln 80% di 80% 2,5 mln Microcredito 80% di 80% 80% di 80% 80% di 80% 80% di 80% 31

32 Il pagamento delle commissioni (ove dovute) La commissione non è dovuta per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., per le Operazioni riferite a Start-up innovative e/o Incubatori certificati e/o PMI innovative e per le Operazioni di Microcredito. La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata, dalle Operazioni sul capitale di rischio, dalle Operazioni di sottoscrizione di Mini bond e dagli Investimenti in quasi-equity riferite a: soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa nelle regioni del Mezzogiorno; imprese femminili (escluso professioniste); piccole imprese dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria; micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete; imprese sociali; imprese di autotrasporto. Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo entro 3 mesi dalla delibera positiva di concessione, a pena di inefficacia, una commissione una tantum calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo. A pena di inefficacia, il versamento delle commissioni deve essere comunicato dai soggetti richiedenti al Gestore MCC, mediante il Portale FdG, entro 15 giorni dalla relativa data di pagamento. 32 Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario Operazioni su capitale di rischio e investimenti in quasi-equity: anno di ammissione anni successivi: fino al 5 successivo al 5 Operazioni di sottoscrizione di Minibond con o senza piano di ammortamento Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 4, Parte V delle Disposizioni Operative del Fondo Micro im presa Restanti territori Piccola im presa 3% 1% 0,25% 0,50% Media im presa Regioni del M ezzogiorno Piccola im presa Micro im presa 1% 1% Media im presa 0,25% 0,5% 1,0% \ \ \ 3% 1% 0,25% 0,50%

33 Il Fondo di garanzia per le PMI La trasparenza del Fondo 33

34 Disposizioni in tema di trasparenza Tenuto conto che il Fondo è uno strumento agevolativo pubblico, in ragione del riconoscimento della garanzia di ultima istanza dello Stato a valere sugli interventi di Garanzia Diretta, occorre assicurare la massima trasparenza alle PMI con l obiettivo di garantire l effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle imprese beneficiarie dell intervento. A tal fine sono stati introdotti nuovi e più stringenti obblighi per i soggetti richiedenti la garanzia che, in fase di richiesta di ammissione, devono indicare le differenti condizioni praticate al soggetto beneficiario finale in caso di ammissione o non ammissione all intervento del Fondo, esplicitando il vantaggio riconosciuto in termini di: minore tasso di interesse applicato; maggiore volume di credito concesso; minori importo delle eventuali altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste all impresa; minori commissioni applicate dal confidi. 34

35 Le modalità operative Criteri di valutazione economicofinanziaria delle imprese 35

36 I criteri di valutazione (2/3) Per l ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI vengono valutate mediante alcuni modelli di scoring (distinti per procedura, per settore economico di appartenenza ed in funzione del regime di contabilità ordinaria o semplificata a cui è sottoposta l impresa). Ogni modello presenta da 2 a 4 indicatori di bilancio, a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio in rapporto a un determinato valore di riferimento. A ogni indicatore è assegnato un punteggio da 0-3. In funzione del punteggio dell impresa variabile tra un minimo di 0 e un massimo di 12 punti - è attribuito il livello: LIVELLO A: punteggio impresa 9 LIVELLO A: punteggio impresa 5 LIVELLO B: punteggio impresa = 7 o 8 LIVELLO B: punteggio impresa = 4 o 3 LIVELLO C: punteggio impresa < 7 LIVELLO C: punteggio impresa < 3 La valutazione degli ultimi due bilanci comporta l assegnazione di due livelli che combinati tra loro producono la fascia di valutazione: Proposta positiva al Comitato > > > > > Da valutare caso per caso > > > > > > > > Non ammesse > > > > > > > > > > > > > > > ANNO 1 ANNO 2 VALUTAZIONE A A FASCIA 1 B A A B B B C B FASCIA 2 C A A C B C FASCIA 3 C C 36 Rientrano nella fascia 3 di valutazione, le imprese in contabilità ordinaria che presentano un rapporto Mezzi Propri/Totale Passivo, riferito agli ultimi due bilanci approvati, inferiore al 5% (4% per l Autotrasporto e imprese Agricole), e le imprese in contabilità semplificata o forfettaria, non valutabili sulla base di dati di bilancio, che non presentano un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi. Le nuove imprese vengono valutate sulla base di un business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale e di una dettagliata relazione tecnica.

37 I criteri di valutazione (3/3) Criteri di valutazione dei soggetti beneficiari finali Contabilità ordinaria Contabilità semplificata Settore industria Settore commercio e servizi Settore autotrasporto Settore agricoltura Settore autotrasporto Settore agricoltura Settori diversi da autotrasporto e agricoltura 37

38 La certificazione del merito di credito Il soggetto richiedente può certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie Operazioni semplificate Operazioni di importo ridotto Confidi o altri Fondi di Garanzia autorizzati 38

39 Le operazioni semplificate e di importo ridotto Criteri generali di ammissione Ai fini dell ammissione attraverso le procedure Semplificata, Importo ridotto e la procedura per l ammissione senza valutazione dei dati contabili, i soggetti finanziatori devono attestare che, alla data di presentazione della richiesta, i soggetti beneficiari finali: a) sulla base della documentazione comprovante la verifica presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, non registrino eventi pregiudizievoli (quali protesti e pignoramenti) a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori; b) sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso, non presentino crediti scaduti da più di 180 giorni né siano classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza. Le operazioni a favore di imprese che si trovano nelle condizioni descritte nei punti a) o b) sono ammissibili esclusivamente attraverso la procedura Ordinaria. 39

40 Le operazioni semplificate e di importo ridotto (Industria, Commercio e Servizi) Operazioni semplificate L impresa rientra nella fascia 1 del corrispondente modello di valutazione; Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative; L importo dell operazione, sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 40% del fatturato dell impresa (30% nel caso di operazioni fino a 36 mesi); L eventuale diminuzione del fatturato dell ultimo esercizio rispetto all esercizio precedente non sia superiore al 40%; L eventuale perdita presente nell ultimo bilancio non sia superiore al 5% del fatturato Nell ultimo bilancio approvato valore indice Mezzi propri/totale del passivo non inferiore 5% (solo imprese in contabilità ordinaria) 40 Importo ridotto Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative; L impresa presenti un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati; L eventuale perdita registrata nell ultimo bilancio non superi il 10% fatturato. L importo base dell operazione (< 20 mila) è elevabile fino a 100 mila sulla base dei seguenti elementi: anzianità dell impresa; n. addetti dell impresa ; nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili; crescita del fatturato almeno del 3% o del 5% nell ultimo esercizio; immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento.

41 Valutazione delle nuove imprese e imprese sociali Procedura per nuove imprese Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati : sono ammissibili solo se l operazione è a fronte di un programma di investimento; rientrano tutte nella fascia 2 e sono sottoposte alla valutazione del Comitato sulla base del business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale. L operazione non è ammissibile nei casi in cui i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento, sono inferiori al 25% dell importo del programma di investimento. Contestualmente alla comunicazione dell erogazione del finanziamento i soggetti richiedenti devono inviare al Gestore MCC idonea documentazione comprovante l avvenuto versamento dei mezzi propri. 41 Procedura senza valutazione dei dati di bilancio La garanzia è concessa senza valutazione dei dati di bilancio dell impresa nel caso di: 1) Operazioni di microcredito ; 2) Start-up Innovative e Incubatori certificati a condizione che: il soggetto finanziatore non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria; il soggetto richiedente acquisisca DSAN che ne attesti l iscrizione nell apposita sezione speciale del Registro delle imprese; 3) Imprese sociali a condizione che: il soggetto finanziatore non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria; l importo dell operazione finanziaria, sommato a quelli delle altre operazioni già ammesse alla garanzia, non sia superiore a

42 Il Fondo di garanzia per le PMI Per contattare il Team Assistenza alla Clientela: Artigiancassa SpA Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SpA Mediocredito Italiano S.p.A. MPS Capital Services SpA Silvia Lorenzini Telefono Cellulare Marzia Ferri Telefono Cellulare Michele Farella Telefono Cellulare Luca Bonifazi Telefono Cellulare Rossana Cassetta Telefono Cellulare Sabrina Fausta Aloise Telefono Cellulare Roberto Olivieri Telefono Cellulare Massimo Generali Telefono Cellulare Alessandra Risa Telefono Cellulare Davide Politano Telefono Cellulare Giuseppe Di Fazio Telefono Cellulare Andrea Perfumo Telefono Cellulare

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