Provincia di Napoli 1

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1 Provincia di Napoli 1

2 Procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo E stata pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2012, avente ad oggetto la procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo introdotta dall art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012. In particolare, il Ministero fornisce chiarimenti operativi in ordine al campo di applicazione della normativa, alle motivazioni del licenziamento, alle modalità per l apertura e lo svolgimento della procedura, nonché agli esiti del tentativo di conciliazione. Campo di applicazione Con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali trova applicazione il nuovo art. 7 della L. n. 604/1996, la circolare precisa che sono tenuti al rispetto della norma tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. La disposizione trova applicazione anche nei confronti del datore, imprenditore o non imprenditore, che nello stesso ambito comunale occupi più di 15 lavoratori, pur se ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, in ogni caso, a chi occupa più di 60 dipendenti su scala nazionale. La circolare chiarisce che il calcolo del numero dei lavori occupati deve essere effettuato non già dal momento in cui avviene il licenziamento, ma avendo quale parametro di riferimento la c.d. normale occupazione nel periodo antecedente (ultimi 6 mesi), senza tener conto di temporanee contrazioni di personale. La circolare richiama, altresì, la non computabilità di alcune tipologie contrattuali per effetto di specifiche disposizioni legislative, ovvero gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento, gli assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, L. 223/1991, gli assunti già impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità ex art. 7, comma 7, del D.lgs. 81/2000 e i lavoratori somministrati che non rientrano nell organico dell utilizzatore. Vanno invece ricompresi i lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro che hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato, i lavoratori a domicilio, i lavoratori sportivi professionisti. Ai fini del calcolo, i lavoratori a tempo parziale indeterminato sono calcolati pro quota in relazione all orario pieno contrattuale, mentre non si computano il coniuge ed i parenti entro il secondo grado, sia in linea diretta che collaterale. Il computo parziale nell organico riguarda anche gli intermittenti e i lavoratori in lavoro ripartito (Job sharing). Motivazioni del licenziamento Quanto alle motivazioni del licenziamento, il Ministero chiarisce, richiamando una recente sentenza della Corte di Cassazione e offrendo anche esemplificazioni, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti l attività produttiva è una scelta riservata alla sola 2

3 valutazione del datore di lavoro e, quindi, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità. Alle ragioni inerenti l attività produttiva, prosegue la circolare, vanno aggiunte altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che includono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l inidoneità fisica, la impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni, anche professionalmente non equivalenti a quelle contrattuali o ad altra unità produttiva anche all interno del gruppo d imprese, il licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato per chiusura di un cantiere nell edilizia, i provvedimenti di natura amministrativa che incidono sul rapporto (es. ritiro della patente di guida o ritiro del porto d armi per la guardia giurata), le misure detentive. E stato poi definitivamente chiarito quanto già anticipato nei mesi scorsi per le vie brevi: non rientra nelle ipotesi di giustificato motivo oggettivo il licenziamento avvenuto per il superamento del periodo di comporto ai sensi dell art c.c. Viene ricordato, inoltre, che la procedura obbligatoria di conciliazione è necessaria quando il datore intenda effettuare più licenziamenti individuali nell arco temporale di 120 giorni, anche per i medesimi motivi, senza raggiungere la soglia dei 5 (art. 24, L. 223/1990). Modalità per l apertura e lo svolgimento della procedura di conciliazione Con riferimento agli adempimenti per l apertura della procedura, il datore di lavoro che intenda procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è obbligato ad inviare,per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta certificata, una comunicazione scritta alla Direzione del lavoro competente per ambito territoriale (in base al luogo di svolgimento dell attività del dipendente). Tale comunicazione deve essere trasmessa per conoscenza anche al lavoratore al domicilio indicato nel contratto, oppure a mano. Quanto al contenuto della comunicazione, la circolare chiarisce che la stessa deve far riferimento all intenzione di procedere ad un licenziamento per motivo oggettivo e deve indicarne, in modo preciso e puntuale, le motivazioni, le eventuali misure di assistenza finalizzate ad una ricollocazione e, laddove esistente, l indirizzo di posta elettronica certificata. Una volta ricevuta la comunicazione, la procedura si intende avviata e la Direzione del lavoro procede alla convocazione delle parti avanti alla commissione provinciale di conciliazione entro 7 giorni dalla ricezione dell istanza. La circolare evidenzia la necessità che le parti siano convocate entro termini ravvicinati, poiché Fissare la convocazione delle parti, pur rispettando il termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, ma entro un limite temporale che va oltre i 20 giorni dalla convocazione, significa vanificare la procedura conciliativa. La circolare ricorda che le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui siano iscritte o abbiano conferito mandato, da un componente dell RSA/RSU, da un avvocato o da un consulente del lavoro iscritti al relativo albo. Viene evidenziata poi l opportunità che, nonostante le parti abbiano la facoltà di delegare un soggetto terzo, i soggetti interessati siano tutti presenti e, in particolar modo, il lavoratore, posto che nel corso della discussione possano emergere soluzioni alternative al licenziamento. La procedura di conciliazione si conclude entro 20 giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l incontro. Al riguardo, la circolare ricorda che il termine di 20 giorni può essere superato, anche su richiesta della commissione, se le parti lo reputano necessario per il raggiungimento di un accordo. Viene evidenziato anche che la procedura di conciliazione possa essere sospesa temporaneamente in presenza di un legittimo e documentato impedimento del lavoratore (anche autocertificabile) a presenziare alla riunione fissata per il tentativo di conciliazione, per un massimo di 15 giorni. Esiti del tentativo di conciliazione Quanto alle conseguenze legate ad un fallimento del tentativo di conciliazione, il Ministero chiarisce che ciò può avvenire sia perché le parti non hanno trovato un accordo, sia perché si è verificata l assenza o l abbandono da parte di una di essa. In tali casi, il datore di lavoro può procedere al licenziamento del lavoratore interessato. In alternativa, se per una qualsiasi ragione non è stata effettuata la convocazione per il tentativo di conciliazione richiesto, trascorsi 7 giorni 3

4 dalla ricezione della propria richiesta di incontro, il datore può procedere con proprio atto di recesso unilaterale. Il licenziamento adottato al termine della procedura conciliativa ha effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato, ossia dal giorno di ricezione da parte dell Ufficio, della comunicazione datoriale relativa al preavviso di licenziamento, salvo l eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. La circolare sottolinea, inoltre, che gli effetti del licenziamento rimangono sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro e che il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato, con corrispondente riduzione della relativa indennità in ragione della retribuzione corrisposta nello stesso periodo. Ai fini delle comunicazioni obbligatorie, viene ribadito quanto indicato nella lettera circolare del 12 ottobre 2012 (si veda nota n. 61/2012 del Settore). Il tentativo di conciliazione, prosegue la circolare, può concludersi positivamente e le soluzioni possono essere anche alternative alla risoluzione del rapporto. Se invece si arriva ad una risoluzione consensuale del rapporto, la circolare ricorda che è riconosciuto al lavoratore il diritto al godimento dell ASPI e che non sarà necessario procedere alla convalida della stessa. Infine, la circolare chiarisce che in sede di accordo si possa addivenire anche alla composizione di altre questioni economiche afferenti il rapporto di lavoro (es. differenze retributive, ore di lavoro straordinario, TFR) purché ci sia la piena consapevolezza del lavoratore circa la definitività della questione e la sua conseguente inoppugnabilità. Redditometro Chiarimenti Comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate del 20 gennaio Come noto, con il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012, recante Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito, è stata data attuazione al nuovo redditometro che entrerà in funzione da quest anno e verrà utilizzato per verificare i redditi contenuti nelle dichiarazioni presentate dal 2010 (periodo d imposta 2009). Ora, con il Comunicato stampa del 20 gennaio 2013, l Agenzia delle Entrate, a seguito di alcune notizie pubblicate sugli organi di stampa, ha fornito in merito alcuni chiarimenti. In particolare, l Amministrazione finanziaria ha precisato che i pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro, che è uno strumento che verrà utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l evasione spudorata, ossia quella ritenuta maggiormente deplorevole dal comune sentire. 4

5 Nell ambito del nuovo redditometro dovranno, pertanto, finire solo i casi più eclatanti di scostamento tra dichiarazione dei redditi e tenore di vita, ricostruito attraverso i consumi. Al riguardo, si legge nel Comunicato stampa, Si tratta dei casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto. Infine, l Amministrazione finanziaria ha ribadito quanto già affermato in precedenti occasioni, ossia che: - già in fase di selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a euro non saranno prese in considerazione; - in base alla convenzione annuale con il Ministero dell Economia e delle Finanze, l Agenzia delle Entrate dovrà effettuare ogni anno controlli utilizzando il nuovo redditometro. Tale azione sarà efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso. Violazioni in materia di apprendistato circolare Ministero del Lavoro E stata pubblicata la circolare n. 5/2013, contenente le indicazioni operative per il personale ispettivo per il caso di violazioni in materia di apprendistato. Violazioni e sanzioni degli obblighi formativi L art. 7, co. 1, d.lgs. 167/2011 sanziona l inadempimento nell erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste per le single tipologie di apprendistato. Il Ministero individua l ambito della responsabilità datoriale, distinguendo in base alla tipologia di apprendistato: - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: viste le ampie competenze regionali in materia, la responsabilità datoriale si configura nel caso in cui questi non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all azienda e/o non effettui la eventuale formazione interna prevista. E evidente, infatti, che nel caso di mancata previsione/attivazione dell attività formativa da parte delle regioni, nulla può essere imputato al datore; - Apprendistato professionalizzante: occorre distinguere tra formazione di base (di competenza regionale) e formazione professionalizzante (svolta sotto la responsabilità dell impresa). Nel primo caso, ove non regolata, non attivata ovvero prevista come facoltativa, nulla può essere imputato al datore; nel secondo caso, la eventuale responsabilità 5

6 del datore va valutata in base alla corrispondenza della formazione impartita con le previsioni del CCNL e del PFI in termini di quantità, contenuti e modalità. - Apprendistato di alta formazione e ricerca: se stipulato in base alla disciplina regionale, la responsabilità datoriale si configura nel caso in cui questi non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all azienda e/o non effettui la eventuale formazione interna prevista; solo se stipulato in base alle apposite convenzioni tra datori ed istituzioni formative, vi potrà essere anche una valutazione della corrispondenza della formazione impartita con le previsioni della convenzione in termini di quantità, contenuti e modalità. L inadempimento formativo sanzionabile è, ad opinione del Ministero, quello avente ad oggetto la formazione formale1[1]. Questa opinione, tuttavia, suscita perplessità in quanto contrasta evidentemente con l intento perseguito dal d.lgs. n. 167/2011, e sostenuto da Confcommercio, di favorire la formazione in azienda. Tale inadempimento formativo così individuato, qualora recuperabile, dovrà essere oggetto di disposizione. In caso contrario verrà applicata la sanzione prevista dalla legge, che consiste nel versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Verranno inoltre adottate le consuete sanzioni amministrative legate al disconoscimento del rapporto di apprendistato. Al fine di uniformare il comportamento del personale ispettivo, il Ministero fornisce una tabella, alla cui lettura si rinvia, che indica le ipotesi in cui la disposizione potrà ovvero non potrà essere emanata nel caso di contratto di durata di 3 e di 5 anni. Violazioni e sanzioni in riferimento al tutor/referente Quanto alla disciplina del tutor/referente, viene ribadito che la disciplina è demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva e si ritiene pertanto abrogato il d.m. 28 febbraio L eventuale assenza di tale figura nel contratto individuale ovvero l assenza in capo al soggetto individuato come referente dei requisiti richiesti dal CCNL sarà sanzionabile esclusivamente ai sensi dell art. 7, comma 2, d.lgs. n. 167/2011, e cioè con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 diffidabile ai sensi dell art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 (in caso di recidiva la sanzione varia da 300 a 1.500). Violazioni e sanzioni in riferimento ai limiti numerici Viene riconfermata la prassi già diffusa in vigenza della precedente regolamentazione, in base alla quale i limiti numerici vengono calcolati con riguardo ai lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l apprendista. La circolare chiarisce ulteriormente chi occorre considerare quali maestranze specializzate e qualificate, ricomprendendovi i soci o i coadiuvanti familiari che prestano attività lavorativa con carattere di continuità e abitualità, sempreché siano in possesso di adeguate competenze. Al fine di accertare il possesso di tali competenze viene fatto riferimento a due criteri, previsti in via alternativa: - sussistenza dei requisiti richiesti per rivestire la qualità di tutor o referente aziendale; - possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato in applicazione di un contratto collettivo. In caso di violazione dei limiti numerici, le assunzioni effettuate in violazione degli stessi limiti verranno ricondotte a normali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cui seguiranno azioni di recupero contributivo (senza applicazione della sanzione di cui all art. 7, comma 1, d.lgs. n. 167/2011 ricollegabile esclusivamente ad un inadempimento sul piano formativo), l impossibilità di usufruire della particolare disciplina del recesso tipica dell apprendistato e l applicazione delle consuete sanzioni di carattere amministrativo. 6

7 Apprendistato e pregresse esperienze lavorative Con riferimento ai requisiti del lavoratore apprendista, la circolare evidenzia che la qualificazione dell apprendista non deve essere già posseduta all atto dell instaurazione del rapporto. In tal caso, infatti, il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso. Il Ministero, tuttavia, chiarisce che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. Sul punto, la Circolare richiama i principi già espressi con risposta ad interpello n. 8/2007, ritenendo non ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. Tale conclusione, per il Ministero, è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull instaurando rapporto di apprendistato. Disconoscimento del rapporto e benefici normativi La circolare ricorda che, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga disconosciuto, il lavoratore è considerato un normale lavoratore subordinato a tempo indeterminato e decadono i benefici di carattere normativo già concessi in relazione al rapporto tra i quali, oltre al non computo del lavoratore nell organico aziendale (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 167/2011), anche il sottoinquadramento dello stesso o la percentualizzazione della retribuzione. Il personale ispettivo pertanto adotterà il provvedimento di diffida accertativa in relazione al differenziale retributivo. Apprendistato e somministrazione La circolare evidenzia che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n In sostanza, le agenzie di somministrazione potranno fornire lavoratori assunti con contratto di apprendistato solo in forza di una somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing). Onere di stabilizzazione Il nuovo art. 2, comma 3 bis, d.lgs. n. 167/2011, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, prevede che l assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Per i primi 36 mesi dall entrata in vigore della L. n. 92/2012, tuttavia, tale percentuale è fissata al 30%. Ciò comporta che a far data dal 18 luglio 2012 e in relazione alle nuove assunzioni di apprendisti occorre verificare se il numero dei rapporti trasformati nel corso dei 36 mesi precedenti tale assunzione sia almeno pari al 30% dei rapporti avviati nello stesso periodo. Il Ministero richiama l attenzione, altresì, sul fatto che quella del 30% è una percentuale minima che tuttavia, a partire dal 2015, non sarà più sufficiente per rispettare gli oneri di stabilizzazione. Come già chiarito con circ. n. 18/2012, infatti, a decorrere dal 18 luglio 2015 la percentuale di stabilizzazioni da rispettare sarà del 50% e andrà, anche in tal caso, verificata in relazione ai periodi formativi venuti a scadenza nei 36 mesi precedenti. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova; dimissioni; licenziamento per giusta causa. In ogni caso, qualora non siano rispettate dette percentuali, è consentita l assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Il Ministero chiarisce poi che, nel caso di discordanza delle previsioni dei contratti collettivi rispetto alle percentuali introdotte dalla legge, per i datori con meno di 10 dipendenti andrà rispettata esclusivamente la clausola di stabilizzazione prevista dal CCNL, mentre per i datori di lavoro con 7

8 almeno 10 dipendenti andrà invece rispettata esclusivamente la clausola di stabilizzazione legale. Aggiunge, poi, con una affermazione priva di coerenza col dettato normativo, che in tutti i casi il superamento dei limiti comporterà la trasformazione del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione (senza tuttavia applicazione della sanzione di cui all art. 7, comma 1, d.lgs. n. 167/2011 ricollegabile esclusivamente ad un inadempimento sul piano formativo). In ogni caso, è consentita l assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Infine, la circolare evidenzia che il datore di lavoro che non abbia stabilizzato alcun lavoratore o perché privo di personale apprendista o perché, nel periodo considerato, non sia venuto a scadenza nessun apprendistato, non è evidentemente soggetto a particolari limitazioni in ordine a nuove assunzioni, ferme restando quelle di carattere numerico. Erogazione incremento indennità funzione quadri Si ricorda che, secondo quanto previsto dal rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi del 26/2/2011, a partire dal 1 gennaio 2013 l indennità di funzione dei quadri è incrementata di euro 10,00 per 14 mensilità. Appare, inoltre, opportuno precisare che in sede di rinnovo contrattuale le parti hanno concordato la non assorbibilità di tale incremento ed a tal fine è stata omessa la specificazione delle regole in merito all assorbibilità stessa. 8

9 Fondo occupazione giovanile nella green economy, domande fino al Pubblicata in Gazzetta Ufficiale circolare attuativa Ministero Ambiente Si ritiene utile informare che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2013, la Circolare attuativa (n del 18 dicembre 2013) dell articolo 57 del decreto legge 83/2012. La Circolare rende operativo il Fondo Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy. Il nuovo Fondo del Ministero dell Ambiente utilizza le risorse residuate dal Fondo Kyoto per concedere finanziamenti agevolati a imprese ed ESCO che realizzano progetti in uno o più dei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di "seconda e terza generazione"; ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel "solare termico", "solare a concentrazione", "solare termo-dinamico", "solare fotovoltaico", biomasse, biogas e geotermia; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing; processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita. I progetti presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di almeno 3 giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti deve essere riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Nell erogazione dei finanziamenti agevolati, si applica un tasso di interesse pari allo 0,50%. Le principali caratteristiche del finanziamento sono il tasso fisso, la durata non superiore a 72 mesi e la rata costante calcolata con metodo francese. Particolari tipologie di beneficiari, come ESCo e Srl semplificate, possono avere ulteriori vantaggi: tra questi, l applicazione di un tasso di interesse dello 0,25% (anziché dello 0,50%) e una durata massima di 120 mesi (anziché di 72 mesi). Il Fondo dispone di complessivi 460 milioni di euro. Le domande, corredate di firma digitale, vanno trasmesse, nelle modalità previste dalla Circolare, via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo fondokyoto@pec.minambiente.it, entro il 26 aprile

10 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22/01/2013 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l indice dei prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2012, necessario per l aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. La variazione annuale dicembre 2011 dicembre 2012 è pari a più 2,4 ( 75%= 1,800 ). La variazione biennale dicembre 2010 dicembre 2012 è pari a più 5,7 ( 75%= 4,275 ). Programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a partire dal periodo di imposta 2013 e modifica della composizione degli Osservatori Regionali per gli studi di settore Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 gennaio Come noto, l art. 10-bis, comma 1, della L. 8 maggio 1998, n. 146, dispone che gli studi di settore, previsti dall art. 62-bis del D.L. n. 331 del 1993, siano soggetti a revisione, al massimo, ogni 3 anni dalla data di entrata in vigore degli stessi o dalla loro ultima revisione, sentito il parere della Commissione degli esperti. Ciò, al fine di mantenere, nel medio periodo, la loro rappresentatività rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. Ora, con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2013, sono stati individuati gli studi di settore, ed i relativi codici di attività, che saranno sottoposti a revisione e che potranno essere applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2013, a seguito dell approvazione con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. In particolare, dei 69 studi di settore da sottoporre a revisione nel 2013: 21 sono relativi al settore delle manifatture; 21 sono relativi al settore dei servizi; 6 sono relativi al settore delle attività professionali; 21 sono relativi al settore del commercio. 10

11 Al riguardo, si precisa che, ai 68 studi di settore già sottoposti a revisione triennale nel 2010, è stato aggiunto lo studio VG37U (attività di gelaterie e pasticcerie, Bar ), che è, quindi, oggetto di revisione anticipata. Tra gli studi di settore oggetto di revisione si segnalano: lo studio UM80U ( Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione ); lo studio UM85U [ Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)]; lo studio UM86U ( Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici ); lo studio VG37U ( Gelaterie e pasticcerie, Bar e altri esercizi simili senza cucina ); lo studio VG39U ( Attività di mediazione immobiliare ); lo studio VG44U ( Alberghi, eccetera); lo studio VM01U ( Supermercati, Discount di alimentari, eccetera); lo studio VM05U ( Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, Commercio al dettaglio di calzature e accessori, eccetera). Inoltre, il Provvedimento in esame modifica anche il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate dell 8 ottobre 2007, relativo all istituzione degli Osservatori regionali per l adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali. In pratica, ora, viene prevista la possibilità di nominare membri supplenti anche dei dirigenti o funzionari delle Direzioni Provinciali, in modo da rafforzare ulteriormente la partecipazione dell Agenzia delle Entrate agli Osservatori. Contribuzioni INPS Aggiornamenti anno 2013 Evidenziamo, di seguito, le variazioni intervenute, per l anno 2013, in materia di contribuzione previdenziale nonché di misure a sostegno dell occupazione, sulla scorta delle istruzioni operative emanate dall INPS. Al fine di fornire un utile strumento di consultazione, trasmettiamo, inoltre, in allegato le tabelle aggiornate delle aliquote contributive in vigore per i nostri settori dal 1 gennaio 2013, per la lettura delle quali è, comunque, indispensabile tener conto anche delle relative note esplicative. Aliquote Lavoratori dipendenti Com è noto, a decorrere dall , l aliquota contributiva a carico della generalità dei lavoratori dipendenti ha subito un incremento di 0,30 punti percentuali ed è, pertanto, passata dall 8,89 al 9,19%. Poiché non sono intervenute ulteriori variazioni, l aliquota complessiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (IVS) resta attualmente pari al 33%. Per quanto riguarda l aumento biennale dello 0,50% introdotto dalla legge 30/1997 per i datori di lavoro che, alla data dell , non avevano potuto operare il trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell aliquota complessiva di 4,43 punti percentuali prelevata dalle gestioni TBC, MATERNITA E CUAF, si sottolinea che la variazione, per l anno 2013, interviene per i soli settori che non hanno ancora operato l intero trasferimento della predetta aliquota. 11

12 Organizzazioni sindacali Per tali datori di lavoro, esonerati dalla contribuzione CUAF, l aliquota IVS ha subito nell anno 2011 l incremento parziale dello 0,22%. In tal modo, è stata già raggiunta l aliquota complessiva del 33% (di cui il 9,19% a carico del lavoratore) e non saranno necessari ulteriori adeguamenti. Dall , per i soli dipendenti con qualifica di dirigente scatta un ulteriore parziale adeguamento dello 0,29% a carico del datore di lavoro, per il raggiungimento dell aliquota definitiva del 33%. Contribuzione cigs e mobilità La legge di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) ha disposto, dal 1 gennaio 2013, la messa a regime dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali e per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Di conseguenza, le aziende interessate dovranno versare in via ordinaria la relativa contribuzione (per la cigs 0,90% complessive di cui 0,30% a carico lavoratore; per la mobilità 0,30% solo a carico datore). Al riguardo, si ricorda che, ai fini della verifica del requisito occupazionale, l Istituto, già dal 2010, opera sulla base dei criteri ministeriali (media semestrale e computo del personale con qualifica di apprendista), anche con riguardo alle imprese commerciali con più di duecento dipendenti. Compensazioni TFR Com è noto, fra le misure compensative a favore dei datori di lavoro che trasferiscono il TFR maturando alle forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di tesoreria Inps (aziende con più di 49 addetti), è previsto l esonero dal versamento di quote di contribuzione dovute alla Gestione prestazioni temporanee. Nel precisare che l aliquota di esonero aggiuntiva, per l anno 2013 e per ciascun lavoratore, è pari allo 0,27%, sottolineiamo che nulla è innovato riguardo ai criteri operativi relativi a tale agevolazione. Mancata proroga iscrizione liste mobilità lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti La possibilità di iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte di aziende che occupino anche meno di 15 dipendenti non è stata prorogata per l anno Pertanto, per il predetto periodo, non sarà possibile usufruire delle relative agevolazioni contributive, secondo l Istituto, neanche per iscrizioni nelle predette liste già avvenute a partire dall Per quanto riguarda le agevolazioni afferenti iscrizioni nelle liste di mobilità per tali fattispecie avvenute nel 2012, facciamo riserva di tornare successivamente sull argomento in quanto abbiamo aperto un confronto, attraverso Rete Imprese Italia, con il Ministero del Lavoro per pervenire ad una salvaguardia di tali situazioni. Resta, comunque, ferma la possibilità di iscrizione nelle predette liste con le relative agevolazioni contributive per i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo. Incentivi per l assunzione di over 50 e donne La legge 92/2012 ha introdotto, dal 1 gennaio 2013, un nuovo incentivo per l assunzione di soggetti ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi e di donne di qualsiasi età che si trovino in particolari condizioni. L incentivo è comunque subordinato alle disposizioni attuative che dovranno essere emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Contributo di solidarietà a carico degli iscritti agli ex Fondi confluiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps Anche per l anno 2013 e fino al 2017, continua a trovare applicazione il contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle seguenti gestioni previdenziali a squilibrio finanziario confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps: Ex Fondo trasporti Ex Fondo elettrici Ex Fondo telefonici 12

13 Ex Inpdai. La predetta contribuzione è determinata, per i pensionati, con riferimento al periodo di iscrizione antecedente l armonizzazione di cui alla legge 335/95 ed alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto a quelli previsti nell assicurazione generale obbligatoria, mentre, per gli iscritti con anzianità contributiva pari o superiore a 5 anni al , sarà pari allo 0,50% della retribuzione imponibile. Interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere La legge di stabilità 2013, oltre ad implementare lo stanziamento per gli ammortizzatori sociali in deroga ha altresì previsto, per l anno in corso, la possibilità di applicazione dei seguenti interventi in materia di ammortizzatori sociali: - proroga della disposizione di aumento dal 60% all 80% dei contratti di solidarietà difensivi di cui alla legge 863/1984 (stanziamento 60 milioni di euro); - proroga della possibilità di utilizzo, per i datori di lavoro non rientranti nella cigs, dei contratti di solidarietà difensivi di cui alla legge 236/93 (stanziamento 35 milioni di euro); - proroghe a 24 mesi della cigs per cessazione di attività di cui alla legge 291/2004. Sgravio contributivo sulle contrattazioni di secondo livello Com è noto, la legge 92/2012 ha reso permanente la possibilità di usufruire di uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, con una dotazione delle risorse, per il 2013, pari a 500 milioni di euro. Tale disposizione sarà resa operativa, secondo la prassi usuale, dopo l emanazione del previsto decreto ministeriale. Attività di commercio su arre pubbliche di cooperativa sociale ONLUS Con risoluzione 6580 del 15 gennaio 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico interviene sulla possibilità che una società cooperativa sociale ONLUS diventi titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche e, quindi conseguentemente, possa subentrare nella voltura di una autorizzazione o della corrispondente concessione di posteggio in mercato settimanale. La Direzione per il Mercato e la Concorrenza del MISE sostiene che, sotto il profilo della disciplina del commercio, nulla osta a che la società cooperativa possa svolgere attività di commercio su aree pubbliche: semmai, la questione va affrontata in riferimento alle caratteristiche della cooperativa e in relazione alle sue tipologie previste dal Codice Civile e cioè le società cooperative a mutualità prevalente (con precisi vincoli statutari e parametri relativi al volume di attività) e cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (che non possono beneficiare di alcuna agevolazione fiscale e che non hanno l'obbligo di rispettare i parametri di attività svolta a favore dei soci). Sulla base di 13

14 queste considerazioni la D.G. Mercato e Concorrenza ritiene che la cooperativa ONTJTJS non deve perseguire la finalità di lucro se non quella finalizzata al mero equilibrio di bilancio. In conclusione, il Ministero ritiene che i predetti vincoli di legge possano essere rispettati anche svolgendo una attività commerciale secondo il disposto di cui all'articolo i comma 1 lettera b) della Legge 381/91 che individua come cooperative sociali quelle che svolgono attività commerciale "finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Tuttavia, anche per chiarire ulteriori aspetti interpretativi e considerata la particolare delicatezza della questione, la D.G. Mercato e Concorrenza ha chiesto alla competente Direzione Generale del Ministero di far conoscere il suo avviso in merito. CONTRATTI DI SUBINGRESSO Con risoluzione n dell'11 gennaio u.s. il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto nuovamente sulla validità dei contratti di trasferimento delle aziende o dei rami di azienda nel commercio su aree pubbliche, ribadendo un orientamento consolidato e sul quale la scrivente Federazione ha finora, a sempre insistito, sconsigliando Associazioni e operatori dal perseguire scorciatoie non sempre rispondenti alla necessità di certificare con la firma notarile il deposito dei relativi contratti. In risposta a un quesito di un Comune, infatti, il Ministero ha riproposto il parere del Ministero della Giustizia sulla funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità applicabile anche alle piccole imprese di cui all'articolo 2556 del Codice Civile in materia di deposito del contratto di trasferimento presso il Registro delle Imprese da sottoscriversi "in forma pubblica" o "per scrittura privata autenticata" ai sensi dell'articolo 6 della legge In sostanza, ritiene il Ministero, che l'obbligo di rispettare le formalità previste dall'articolo 2556 C.C. sia pienamente soddisfatto soltanto con la registrazione dei contratti a cura del notaio.rogante o autenticante. 14

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