AMBITO SOCIALE TERRITORIALE

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1 Comune di Brindisi Ambito Br 1 Comune San Vito dei N.nni AMBITO SOCIALE TERRITORIALE BR1 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI POLIVALENTI PER GLI ANZIANI RESIDENTI NELL AMBITO BR1 (BRINDISI-SAN VITO DEI NORMANNI) ART. 1 Principi generali I Centri Sociali Polivalenti per gli anziani sono strutture di servizio territoriale e costituiscono un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo. Veicolo di scambi culturali e sociali fra le diverse fasce d età esistenti nel territorio sono, pertanto, complemento delle altre strutture sociali attive. Le prestazioni dei centri garantiscono il principio della partecipazione ed operano il continuo adeguamento alle esigenze delle persone anziane. ART. 2 Obiettivi e indirizzi di intervento 1. Allo scopo di promuovere relazioni tra le generazioni, i centri sociali per anziani nella loro programmazione e gestione articolano!e loro attività secondo i seguenti indirizzi: a) propulsione e programmazione verso l esterno al fine di promuovere II collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari e culturali del territorio. b) promozione e sviluppo di attività ricreative e culturali anche mediante visite di luoghi o strutture nell'ambito urbano ed extraurbano, con relativa organizzazione del servizio di solo viaggio o di solo ristoro; c) partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici e in genere ad avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi delia città; d) promozione di attività ludico motoria con ['organizzazione di corsi presso il centro e di laboratori; e) promozione di attività artigianali (artigianato occupazionale) e conservative di valori tradizionali e culturali con l'impiego di strumenti di lavoro e di utensili vari, tesaurizzando l'esperienza di artigiani anziani specie se portatori di mestieri in via di estinzione; f) promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, dì prevenzione, ecc.

2 g) promozione e programmazione -di attività ricreative- e dì- informazione come momenti di salvaguardia dei valori culturali, di incontro e di scambio di esperienze culturali, con l'impiego di strumenti idonei {proiettori cinematografici, registratori, impiantì fonici, giochi vari, televisori, giornali quotidiani, ecc); h) promozione di attività dì servizi congiunti con l ASL e l AMB/ BR1 secondo gli accordi di programma e relativi protocolli operativi sottoscritti; i) impiego degli anziani in forme di volontariato sociale e culturale e in attività socialmente utili. Per favorire la socializzazione, i centri sociali possono eccezionalmente essere aperti anche alle persone non anziane, in relazione alla natura delle iniziative. l) Promozione delle altre attività previste nella vigente legislazione Regionale in materia. 2. La ricettività dei centri sociali è subordinata al rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei cittadini. ART. 3 Individuazione strutture I Centri sociali sono localizzati in immobili comunali o posti a disposizione dal Comune a titolo gratuito e da altri Enti Pubblici. La scelta deve ricadere su strutture adeguate al raggiungimento dei fini propri del servizio. Le strutture stesse debbono essere ubicate in modo equilibrato sul territorio e potranno avere più sedi nei Comuni dell'amb/br1. Art.4 Operatori nei Centri Sociali Polivalenti I Centri Sociali Polivalenti dell' AMB/BR1 si avvalgono: 1. delle prestazioni del personale comunale autorizzato che presta servizio presso l AMB/BR1 e/o da personale esterno contrattualizzato, purchè nei limiti e modi consentiti dalla normativa vigente. 2. delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, selezionati a seguito di Procedure di Evidenza Pubblica. Le stesse devono essere regolarmente iscritte negli appositi Albi regionali e devono disporre delle professionalità previste dalle norme Regionali funzionali alle attività e ai progetti da svolgere. Art. 5 Requisiti per l'iscrizione Le iscrizioni ai Centri sono consentite a tutti gli anziani residenti o domiciliati nell AMB/ BR1 autosufficienti e/o autonomi, nonché ad eventuali figli disabili con gli

3 stessi conviventi secondo le risultanze anagrafiche, senza distinzione di sesso, razza e religione. Possono iscriversi al Centro Sociale polivalente per Anziani: a) le donne che abbiano compiuto 55 anni e gli uomini che abbiano compiuto 60 anni di età; b) per trascinamento i coniugi o conviventi degli iscritti purchè presenti sullo stato anagrafico di famiglia al momento dell iscrizione. Spetta all' Ufficio dell AMB/ BR1 la verifica annuale della regolarità delle iscrizioni al Centro. Le iscrizioni devono essere rinnovate ogni anno con le stesse modalità previste per la prima iscrizione. L'iscrizione al Centro Sociale per Anziani comporta il versamento della quota associativa annuale, quale forma di autofinanziamento. L importo annuale è fissato dalla Giunta Comunale del Comune capofila su proposta non vincolante del Comitato di Gestione tenuto conto della tipologia dei vari Centri e degli interventi offerti. La quota annuale non deve essere comprensiva del contributo per la polizza assicurativa di copertura di ciascun socio, per eventuali infortuni durante la frequenza del centro, la stessa è a carico dell iscritto. Sulla quota da versare per il coniuge e/o convivente deve essere prevista una riduzione del 25%. Le iscrizioni avverranno mediante apposito modello indirizzato all AMB/ BR1 che, oltre ai dati anagrafici, conterrà: A) la data di richiesta o di rinnovo dell iscrizione; B) la sottoscrizione dell'interessato; C) Certificato medico attestante la mancanza di malattie contagiose in atto o patologie infettive ostative per la vita in comunità, inoltre deve indicare che l anziano può svolgere attività motoria ma non agonistica. Alla richiesta di iscrizione devono essere allegate n. 2 foto formato tessera; all iscritto sarà consegnato apposito tesserino di riconoscimento. Sarà possibile consentire, di volta in volta, l'accesso al Centro Sociale anche di anziani non residenti nei Comuni dell' AMB/ BR1 nella misura massima del 5% del numero dei soci, previo il versamento di una quota annuale definita sempre dalla Giunta Comunale del Comune Capofila. Art. 6 Diritti e doveri dei soci Ogni socio ha diritto di partecipare alle attività del Centro. I soci devono agire nel rispetto del rapporto associativo, senza arrecare turbative alla vita sociale del Centro, pena le sanzioni disposte dal Comitato di Gestione, con le procedure di cui al successivo comma. In caso di gravi violazioni del presente Regolamento e nel caso si verifichino episodi che non consentono la civile convivenza e la più ampia partecipazione dei soci, il Comitato di Gestione, a maggioranza non inferiore ai due terzi dei componenti presenti, può erogare le seguenti sanzioni commisurate alla gravità dei fatti: a) il richiamo verbale;

4 b) il richiamo scritto; c) la sospensione dalla frequenza del Centro per un periodo che non può essere superiore ai sei mesi; d) l'espulsione. Per le ipotesi di cui al punto b) c) d) deve essere resa contestazione all'interessato per iscritto entro sette giorni dalla decisione del Comitato di Gestione di formalizzare il procedimento. L'interessato può presentare le sue giustificazioni al Comitato di Gestione entro sette giorni dalla comunicazione ricevuta. Valutate le osservazioni, il Comitato assume i conseguenti provvedimenti entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, comunicandoli all'interessato in forma scritta nei successivi tre giorni. La qualità di socio si perde per mancato rinnovo della tessera associativa annuale. Art. 7 Organismi di gestione Sono organismi di gestione dei Centri Sociali per Anziani: a) L'assemblea dei soci residenti nei comuni dell AMB/ BR1; b) Il Comitato di Gestione; Tali organismi garantiscono la più corretta gestione a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e il controllo della efficienza dei servizi. Tutte le cariche sono gratuite. Art.8 Assemblea dei soci - composizione e convocazione L assemblea è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali. E' convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione che dirige le sedute e indica gli argomenti da porre all ordine del giorno. Si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e straordinariamente su richiesta: a) del Presidente; b) della maggioranza dei membri del Comitato di Gestione o di almeno 1/3 dei soci; c) del Sindaco. L'assemblea dei soci deve essere convocata in orari di apertura del Centro ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più 1 degli aventi titolo e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero del presenti. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata tramite comunicazione affissa nei locali del Centro, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento. Art. 9 Assemblea dei soci - competenze Compete all'assemblea: a) Fissare gli indirizzi generali di programmazione dell'attività del Centro; b) approvare il piano programmatico annuale delle attività predisposto dal Comitato di Gestione, nonché il consuntivo tecnico-finanziario, predisposti dal Comune Capofila;

5 c) Eleggere i propri rappresentanti in seno al Comitato di Gestione; Le decisioni dell'assemblea sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. Art. 10 Comitato di Gestione Il Comitato di Gestione che dura in carica 3 anni,garantisce che la gestione del Centro sia funzionale. Esso è composto da 15 membri così individuati: 1. Il Sindaco del Comune Capofila, nonché Presidente del Coordinamento Istituzionale, con funzioni di Presidente del Comitato di Gestione, o suo delegato; in sua assenza svolge le funzioni di Presidente il Sindaco del Comune di San Vito dei Normanni o suo delegato (componente del C.I.); 2. due (2) componenti del Consiglio Comunale, del Comune Capofila, uno (1) di maggioranza ed uno (1) di minoranza, designati dal Presidente del Consiglio Comunale e facenti parte, preferibilmente, della Commissione Consultiva Consiliare ai Servizi Sociali; 3. il Dirigente Responsabile dell Ufficio dì Piano AMB/ BR1 o un suo delegato; 4. tre (3) componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Pensionati maggiormente rappresentative sul territorio dell AMB/ BR1; 5. otto (8) rappresentanti eletti al proprio interno dall'assemblea dei soci, (possibilmente il 50% uomini 50% donne), di cui uno (1) degli eletti assume di diritto il ruolo di Vicepresidente. Le funzioni di segretario sono di norma svolte da un dipendente al ruolo amministrativo del Comune Capofila, individuato dal Dirigente Responsabile dell'ufficio di Piano AMB/ BR1. Art. 11 Competenze e Funzionamento del Comitato di Gestione Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni dall insediamento, predispone il piano programmatico, verifica tutte le attività svolte nei Centri affidate anche a terzi (associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ). Il Comitato nella gestione può adottare ulteriori criteri, non in contrasto col presente Regolamento, che contengano regole specifiche per agevolare il funzionamento del Centro. E comunque fatto divieto di organizzare manifestazioni a scopo di lucro con l utilizzo del nome del Centro Polivalente Anziani, ai trasgressori sarà comminata la sanzione dell allontanamento dal Centro senza possibilità di successivo reintegro. In particolare: Fissa la data dell'assemblea dei soci; Propone con cadenza annuale il programma di funzionamento del centro e ne verifica l applicazione. Formula proposte dì modifica del presente regolamento previa verifica della rispondenza alle esigenze operative. Prende visione del consuntivo tecnico - finanziario dell'amb/ BR1. Verifica il rispetto dell orario di apertura del centro : dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali escluso il sabato e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 nei giorni festivi e prefestivi, salvo diverse programmazioni nelle altre sedi. Dal 20 luglio al 31 agosto il centro resterà chiuso per lo svolgimento delle attività esterne del centro.

6 Il Comitato viene convocato dal presidente almeno ogni tre mesi o a richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti e, in caso dì parità di voto, prevale quello del Presidente. I componenti surrogabili che non si presentino per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dal loro incarico e si provvede alla sostituzione. I componenti consiglieri comunali restano in carica anche dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale fino alla loro sostituzione con ì neoeletti. Art, 12 Elezione dei soci nel Comitato di Gestione I soci dell AMB/ BR1 che intendano candidarsi per il Comitato di Gestione del Centro Sociale devono aver maturato un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi alla data delle elezioni. Non possono candidarsi alla carica, coloro che ricoprono incarichi politici e sindacali. Le candidature vanno proposte per iscritto durante lo svolgimento dell'assemblea all'uopo convocata. Gli elenchi delle candidature dei soci debbono essere affissi presso il Centro e nelle sedi dei Comuni AMB/ BR1 almeno 30 giorni prima delle elezioni. Art, 13 Procedure per l'elezione dei soci nel Comitato di Gestione La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Dirigente Responsabile dell'ufficio di Piano BR1 con propria determinazione, al massimo entro 30 giorni dalla data di scadenza dei soci in carica nel comitato di gestione. Il seggio deve essere costituito presso un Centro. Il Presidente del seggio sarà nominato dai Dirigente Responsabile dell'ufficio di Piano BR1 del Comune Capofila e tre componenti saranno nominati dall'assemblea dei soci. La votazione avviene con voto segreto in due giorni dalle ore 9,00 alle ore 14,00. Le preferenze saranno espresse sulle apposite schede, apponendo il segno della croce a fianco del nome prestampato del candidato; non si potranno esprimere più di due preferenze. Lo spoglio delle schede deve avvenire in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Art. 14 Proclamazione e insediamento del Comitato di gestione il Dirigente Responsabile dell'ufficio di Piano BR1, verificata la regolarità della procedura di cui al precedente articolo ne proclama i risultati. Sono eletti ì candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, a parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Presidente entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento di proclamazione, convoca gli eletti, i membri di diritto e i designati se intervenuta la relativa designazione, provvedendo all'insediamento del nuovo Comitato dì Gestione.

7 Art. 15 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore nel giorno stesso di avvenuta esecutività della deliberazione con la quale viene adottato. Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 01/06/2016 (con i poteri del Consiglio Comunale)

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