ALLIANZ SUBALPINA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C.A. EDIZIONE

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1 ALLIANZ SUBALPINA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C.A.

2 Definizioni Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto. Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte. Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza. Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall assicurato. Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione. Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'impresa per il funzionamento delle garanzie d assistenza. Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto. Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione. Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo. Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento. Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo. Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose. Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione. Disdetta: atto con cui il contraente o l Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto. Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto. Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative. Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica. Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto. Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A. Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Indennizzo/indennità: somma dovuta dall Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro. Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

3 Massimale: limite economico massimo entro il quale l Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza. Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte. Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall Impresa. Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data. Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto. R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri. Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso. Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale. Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone. Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge. Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni. Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d onda. Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Sinistro: verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Surrogazione: principio per il quale l'impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili. Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche. Valore commerciale/valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

4 SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti stabiliti, le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato anche in luoghi privati. Riguardo alle autovetture, la Società copre anche la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato, per i danni dagli stessi involontariamente causati a terzi non trasportati durante la circolazione del veicolo e non compresi nelle coperture previste dall assicurazione obbligatoria. Non sono assicurati: - i rischi della responsabilità per i danni causati all interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell Autorità competente; nel caso tale autorizzazione sia presente ed il massimale per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli sia superiore a ,00, la garanzia, all interno di tali aree, si intenderà comunque prestata entro tale importo; - i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare della gara. Articolo 2 - ESCLUSIONI E RIVALSE L'assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; - nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla normativa in vigore; - nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avviene senza il rispetto delle disposizioni in vigore che ne regolano l'utilizzo; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, che sia stata sanzionata in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; - nel caso di trasporto di sostanze radioattive, di rifiuti e di residui di lavorazione industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, determinati da qualunque causa. - nel caso di macchine su cingoli o ruote non gommate, per i danni provocati alla pavimentazione stradale. - per i trasportati, nel caso di veicoli facenti parte del settore v, qualora la carta di circolazione non consenta il trasporto di altre persone oltre il conducente. Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, la Società potrà rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni contrattuali previste dalla citata norma. Articolo 3 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Il premio è calcolato in base a fattori di rischio resi noti dal Contraente; quindi le dichiarazioni inesatte o reticenti dello stesso, relative a circostanze che condizionano la valutazione del rischio o che ne causano il successivo aggravamento, possono determinare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento del danno in proporzione alle differenze tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato (artt e 1898 Codice Civile). Nei suddetti casi, la Società potrà rivalersi ai sensi dell'art. 18 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni contrattuali. Articolo 4 - VALIDITA' TERRITORIALE L assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell Unione Europea, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, nonché per tutti gli Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano in esse barrate. La garanzia è valida secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive a condizione che, al momento del sinistro, il rischio non sia coperto da altro Assicuratore. Se la polizza, per la quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità o viene sospesa durante il periodo di assicurazione, il Contraente deve restituirla immediatamente alla Società. La Società potrà rivalersi per le somme pagate ai terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli art. 2 e 3 della presente Sezione.

5 Articolo 5 - RINNOVO DEL CONTRATTO 5.a Senza adeguamento del premio Nel caso in cui la Società intenda rinnovare il contratto ferme restando sia le condizioni di polizza sia di premio, ad esclusione della variazione di premio derivante dall'evoluzione delle classi di merito, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 gg prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno e così successivamente. In tal caso verrà applicato a favore dell'assicurato il termine di tolleranza di 15 gg previsto dall'art. 1901, 2 comma del Codice Civile. 5.b Con adeguamento del premio Nel caso la Società intenda rinnovare il contratto ferme restando le condizioni di polizza ma con variazione di premio in aumento rispetto a quanto in precedenza convenuto, ad esclusione della variazione di premio derivante dall'evoluzione delle classi di merito, il Contraente, recatosi in Agenzia e presa visione del nuovo premio, potrà decidere di accettare o rifiutare il rinnovo e, in quest'ultima eventualità, senza l'obbligo di inoltrare disdetta alla Società. Il nuovo premio proposto dalla Società si intenderà accettato a fronte del pagamento del medesimo da parte del Contraente, contro il rilascio di quietanza e del relativo certificato-contrassegno. Qualora il Contraente rifiuti invece l'aumento di premio proposto o non si presenti in Agenzia per il rinnovo, semprechè non abbia inoltrato disdetta, La Società manterrà operanti le garanzie prestate con il contratto in essere fino alla data di effetto della nuova polizza stipulata presso altra Compagnia e comunque non oltre il 15 giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Articolo 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E OPERATIVITA' DELLA GARANZIA La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza e la garanzia ha effetto dalla data e dall ora indicate nel certificato. Le rate successive devono essere pagate alle relative scadenze e la garanzia ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso frazionamento. In caso di frazionamento del premio può essere prevista un addizionale, nella misura indicata nel contratto. Il pagamento deve essere effettuato alla Società o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, che è autorizzata al rilascio del certificato e contrassegno previsti dal Codice delle Assicurazioni. Articolo 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA' Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell annotazione nell attestato di rischio dei sinistri provocati viene considerato come segue: - 1 periodo: inizia il giorno di decorrenza della polizza e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa; - periodi successivi: decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi. Articolo 8 - RILASCIO DEI DUPLICATI DEL CERTIFICATO E CONTRASSEGNO La Società rilascia il duplicato dei documenti assicurativi, in conformità a quanto previsto dall art. 127 comma 4 del C.d.A., nelle seguenti ipotesi: smarrimento o sottrazione: il Contraente deve presentare un autocertifcazione di quanto accaduto; altri casi: il Contraente deve restituire i documenti precedentemente ricevuti e non più utilizzabili. Articolo 9 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO - CESSIONE DEL CONTRATTO La vendita del veicolo assicurato comporta la cessione del contratto di assicurazione (art. 171 del C.d.A.), salvo quanto indicato nell'articolo successivo. Il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, che, previa restituzione dei documenti assicurativi, prenderà atto della cessione mediante emissione dei documenti al nuovo proprietario. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi scaduti fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo l acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvederà ad annullarlo, restituendo la parte di premio pagata e non goduta, al netto della imposta, a partire dalla data della restituzione del certificato del contrassegno e della eventuale Carta Verde, se successiva a quella relativa alla vendita. Qualora la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, e il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società procederà al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, al netto dell imposta, a partire dalla data rilevabile dalla documentazione della consegna in conto vendita, sempreché a tale data risultino restituiti il certificato, il contrassegno e la eventuale Carta Verde. Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data della cessione. Articolo 10 - TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA In caso di vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, e su esplicita richiesta del Contraente, è possibile trasferire la copertura assicurativa su altro veicolo anche di diverso settore tariffario - fatta

6 eccezione per quelli del settore V, che non potranno né sostituire né essere sostituiti da veicoli di altro settore - purché di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A., di un suo familiare convivente o del locatario nel caso di contratti in leasing. In mancanza di idonea documentazione, farà fede una sua dichiarazione, resa agli effetti degli artt e 1893 Codice Civile, attestante l'avvenuta alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva, del veicolo assicurato. Lo stesso si assumerà l impegno di trasmettere la relativa documentazione nei tre mesi successivi. Fermo quanto disposto nei paragrafi precedenti, il trasferimento della copertura assicurativa può altresì essere effettuato anche nell eventualità in cui l intestatario al P.R.A. vari, per le società di persone, da socio a società e viceversa, per le società di capitale e nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa. Articolo 11 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO In caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato la Società, a richiesta di tutti gli eredi (che dovranno fornire prova documentale di tale loro qualità) e previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, emetterà un contratto a favore del nuovo intestatario al P.R.A rilascerà i relativi documenti, conservando la classe di merito, applicando la tariffa ed i criteri di personalizzazione in vigore al momento dell emissione. La Società, rimborserà agli eredi la parte di premio pagata e non goduta, al netto dell'imposta, annullando il precedente contratto. Articolo 12 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO La sospensione dell'assicurazione è consentita alle seguenti condizioni: a) al momento della richiesta della sospensione il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio non deve essere inferiore a 90 giorni, se inferiore, il premio deve essere integrato fino a raggiungere i richiesti 90 giorni, con rinuncia da parte della Società alle successive rate di premio; b) il Contraente deve restituire il certificato, il contrassegno, la Carta Verde e la sospensione decorre dalla data di restituzione di detti documenti; c) il periodo di sospensione non può essere superiore ad un anno; decorso tale termine il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società, compresa l'eventuale integrazione di cui alla lettera a). Tuttavia ai sensi della Legge 40/2007, in caso di mancata riattivazione entro l'anno, la validità dell'attestazione dello stato del rischio, relativa all'ultimo periodo di osservazione completato, viene fissata in 5 anni dal suo rilascio; d) la riattivazione del contratto può avvenire, fermo il proprietario del veicolo: - per veicoli dello stesso settore tariffario, mantenendo inalterata la forma tariffaria in corso, - per veicoli di diverso settore tariffario, con esclusione di quelli del settore V, prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (salvo che il periodo di sospensione sia inferiore a 90 giorni); sul premio dovuto a seguito della proroga del contratto si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, compresa l'eventuale integrazione prevista dalla lettera a); e) nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio non goduto; la Società rimborserà invece l'eventuale integrazione di cui alla lettera a), al netto dell'imposta; f) nella ipotesi di cui alle lettere d) ed e), qualora la riattivazione comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio sulla base della tariffa in vigore al momento della sospensione. Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono l'applicazione del "Pejus" il periodo di osservazione rimane sospeso per la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, salvo il caso di sospensione inferiore a 90 giorni. In occasione della prima scadenza annuale, successiva alla riattivazione, la Società rilascerà l attestato di rischio in conformità al contenuto dell articolo 14 delle presenti C.G.A. ed in attuazione di quanto disposto dall art. 4, comma 3 del Regolamento ISVAP nr.4/2006. Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore ad un anno, per quelli amministrati a libro matricola e per i ciclomotori di cui al Settore V. Non è altresì consentita la sospensione del contratto a seguito di furto totale del veicolo. In caso di vendita del veicolo (esclusi i ciclomotori) successiva alla sospensione del contratto, la Società rimborserà il premio pagato e non goduto dalla data della sospensione del contratto. Articolo 13 - CESSAZIONE DI RISCHIO CAUSA DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE In caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Al Contraente verrà restituita la parte di premio pagata e non goduta (per i ciclomotori il rimborso è consentito solo in caso di demolizione) dalla data di cessazione del rischio, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde. Per i contratti di durata temporanea non si procederà alla restituzione della maggiorazione richiesta al perfezionamento del contratto. In caso di cessazione per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, il rimborso del premio avverrà dalla data della sospensione. Articolo 14 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO La Società trasmetterà l attestato di rischio al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all art. 2 del Regolamento ISVAP nr. 4 del 9/8/2006. Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all estero, consegna in conto vendita,

7 demolizione, cessazione definitiva della circolazione, mancato rinnovo a seguito di inutilizzo del veicolo, ed il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invierà al contraente la relativa attestazione. La medesima procedura verrà seguita nei casi di vendita del veicolo qualora l alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all art comma 1, lettera a) del C.d.A. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, e comunque non inferiore ai dodici mesi, la Società, su richiesta dell'utilizzatore del veicolo e previa consegna di una dichiarazione rilasciata dal Contraente nella quale è confermato l'effettivo utilizzo del veicolo da parte dello stesso, potrà rilasciare duplicato dell'ultima attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo in uso. Detta attestazione potrà essere utilizzata per assicurare il medesimo veicolo, se riscattato, o altro purchè di proprietà del richiedente. La Società provvederà al rilascio di un duplicato dell'attestato di rischio in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP 04/06 in caso di smarrimento, deterioramento o mancato pervenimento al Contraente. Ai sensi della Legge 40/2007 la durata dell'attestazione dello stato del rischio, viene fissata in 5 anni dal suo rilascio. Articolo 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO In caso di furto del veicolo, l Assicurato è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente. L assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all Autorità competente. La Società rinuncia alle successive rate di premio. Articolo 16 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico Pronto Gruppo Ras al numero verde ; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L operatore di Pronto Gruppo Ras avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti. In alternativa, il Contraente o l Assicurato può dare avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l ora e le modalità dell evento, l entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. Ai sensi dell art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul Modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto Modulo Blu ) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell ipotesi in cui l Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all Assicurato all atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all art. 149 del C.d.A. b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto. Al momento della denuncia, l Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento. Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall operatore di Pronto Gruppo Ras o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l invio della richiesta di risarcimento in via telematica. Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del CdA) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all Assicurato, solo nell ipotesi in cui l Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge. Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all atto della stipula. Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota. Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l esibizione del certificato di stato di famiglia. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria. Articolo 17 - GESTIONE DELLE VERTENZE Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, nominando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì la facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei terzi danneggiati.

8 La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e tecnici che non siano da essa nominati e non risponde di multe od ammende nè delle spese giudiziali penali. Articolo 18 - COMPETENZA TERRITORIALE Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o sede legale del Contraente. Articolo 19 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme legislative sono a carico del Contraente. Articolo 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.

9 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Valide solo se espressamente richiamate) 51) AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi: - l'esaminatore; - l'allievo conducente, anche quando è alla guida, eccetto che durante l effettuazione dell'esame; - l'istruttore, soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. 52) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI (autotassametri - autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico - autobus). La Società assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario o del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. Rimangono comunque esclusi: denaro, preziosi, titoli; bauli, valigie, colli e loro contenuto; danni derivanti da incendio, furto o smarrimento. 53) RIMORCHI - RISCHIO STATICO La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia della polizza stipulata per il veicolo trainante. Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. 54) PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'art del Codice Civile, nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza, che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi. L'assicurazione è operante quando: il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza; la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante. 55) RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO Il presente contratto, non soggetto a proroga, cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione delle regole evolutive previste dalle relative condizioni speciali. Non sono ammesse variazioni di rischio, ad eccezione dei casi di variazione della provincia di residenza (sede legale) dell'intestatario al P.R.A. o del locatario. Qualora la variazione comporti un aumento di premio, si procede al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione, non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. Nel caso di cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. 56) CONTRATTO SENZA TACITA PROROGA A deroga dell'art. 5 - RINNOVO DEL CONTRATTO - la presente polizza non è soggetta a proroga e cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione dei 15 giorni di tolleranza di cui all'art del Codice Civile. 58) MACCHINA AGRICOLA UTILIZZATA COME SGOMBRANEVE Si prende atto che la macchina agricola indicata in polizza viene utilizzata temporaneamente per lo sgombero della neve. Il Contraente dichiara di essere in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità. Il periodo di copertura non può essere inferiore a 60 giorni. 59) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON PIU' DI 9 POSTI Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici. 60) RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia al diritto di rivalsa in tutti i casi in cui compete, ad eccezione delle seguenti ipotesi: - dichiarazioni e comunicazioni del Contraente inesatte o reticenti (art. 3 delle C.G.A.); - qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardato pagamento del premio; - qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;

10 - qualora il conducente non abbia mai conseguito la patente idonea alla guida del mezzo; tuttavia, la Società rinuncia all azione di rivalsa nel caso in cui si rilevi, al momento del sinistro, che il conducente sia una persona che non abbia ancora raggiunto, in base alla legislazione vigente, l età per la conduzione del veicolo coinvolto nel sinistro stesso; - per i danni subiti dai terzi trasportati, nel caso di veicoli facenti parte del Settore V, qualora dalla carta di circolazione non sia consentito il trasporto di altre persone oltre il conducente o qualora, limitatamente al solo trasporto, questo avvenga non in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di trasporto di sostanze radioattive e di rifiuti industriali inquinanti, nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo. 61) AUTOVETTURE CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione dell'autovettura assicurata è estesa al traino di rimorchio identificato con targa propria. 62) TRASPORTO DI COSE - ESCLUSIONI (SETTORE IV) Qualora il veicolo assicurato sia adibito al trasporto di cose, la garanzia è esclusa per il trasporto di: liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili), gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro etc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.) (Legge 10/07/1970, n. 579); rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati ai solidi urbani (Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e 8/11/1997 n. 389); rifiuti speciali (Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e 8/11/1997 n. 389). 63) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE (SETTORE IV) A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva 62), la garanzia è estesa al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili). Resta ferma l'esclusione prevista all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso di inquinamento graduale. 64) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI GAS TOSSICI E MATERIE ESPLOSIVE (SETTORE IV) A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva 62) la garanzia è estesa al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili), nonché al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro etc.) di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite etc.) Resta ferma l'esclusione prevista all'art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione per il caso di inquinamento graduale. 65) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI SOLIDI URBANI (SETTORE IV) (Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e 8/11/1997 n. 389) A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva 62), la garanzia è estesa al trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati ai solidi urbani. Resta ferma l'esclusione prevista all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso di inquinamento graduale. 66) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI RIFIUTI SPECIALI (SETTORE IV) (Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e 8/11/1997 n. 389). A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva 62) la garanzia è estesa al trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati ai solidi urbani, nonché al trasporto di rifiuti speciali. Resta ferma l'esclusione prevista all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso di inquinamento graduale. 67) CARICO E SCARICO La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni. 68) ASSICURAZIONE SU TELAIO Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare su suolo pubblico pur in assenza di targa di immatricolazione.

11 CONDIZIONI PARTICOLARI SCONTO GRUPPI FAMILIARI VALIDO PER AUTOVETTURE, CAMPER E MOTOCICLI, USO PRIVATO (valida solo se espressamente richiamata in polizza) La Società assegna ad ogni polizza un codice identificativo del nucleo familiare del cliente per individuare tutti i contratti relativi a veicoli della stessa famiglia. Se sono assicurati, all interno del nucleo stesso, almeno due veicoli identificati dal medesimo codice famiglia, ogni polizza potrà godere, cumulativamente, dei seguenti vantaggi: Sconto Quantità All assunzione di ogni nuovo veicolo, se sono in vita altre polizze identificate dal medesimo codice famiglia, e se l ultimo periodo di osservazione è indenne da sinistri, al contratto verrà attribuita una riduzione di premio nella misura indicata dalla tariffa vigente; in presenza di sinistro lo sconto sarà attribuito l anno successivo. Lo stesso sconto verrà attribuito, alla prima scadenza utile, anche agli altri veicoli identificati dal medesimo codice famiglia. Sconto Qualità Alla scadenza di ognuna delle polizze del nucleo familiare, si esamina un periodo di 12 mesi avente termine 60 giorni prima della scadenza della polizza. Se in tale periodo non risultano sinistri a carico di alcuno dei veicoli riferibili al nucleo familiare, verrà attribuita alla singola polizza in scadenza una riduzione di premio nella misura indicata dalla tariffa vigente. Ai fini dell applicazione delle sopra descritte riduzioni tariffarie, vengono prese in considerazione i sinistri pagati anche a titolo parziale sia con attribuzione di responsabilità principale, sia con attribuzione di responsabilità paritaria, indicati in attestazione nel periodo sopra indicato. CONDIZIONE SPECIALE GUIDA ESCLUSIVA (valida solo se espressamente richiamata in polizza) La polizza è stipulata nella forma a guida esclusiva : alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato al momento della stipulazione del contratto. Tale conducente può essere il proprietario stesso o, sempreché il proprietario abbia una età non inferiore a 26 anni compiuti, un suo familiare convivente. Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante. PROTEZIONE BONUS (valida solo se espressamente richiamata in polizza) Fermo tutto quanto previsto dalla Condizione Speciale V, la presente Condizione Speciale consente di evitare l applicazione delle regole evolutive nel caso in cui si verifichi un unico sinistro nel periodo di osservazione. Sempre in presenza di un unico sinistro nel periodo di osservazione, si applica, a condizione che sussistano i necessari presupposti, lo Sconto Qualità di cui alla Condizione Speciale S. Qualora nel periodo di osservazione si verifichino due o più sinistri, valgono le normali regole evolutive. Tuttavia il Contraente potrà evitare l applicazione delle regole evolutive, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti i sinistri ad eccezione di uno. GUIDA ESPERTA (valida solo se espressamente richiamata in polizza) La polizza è stipulata nella forma a guida esperta : la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla guida del veicolo vi sia un conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti. Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, fino ad un massimo di Euro Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

12 CONDIZIONI SPECIALI (Valide solo se espressamente richiamate) SETTORE I E II - TARIFFA "BONUS/MALUS" 1. La forma Bonus/Malus prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nei periodi di osservazione definiti nell'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Si articola in classi di durata annuale, ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1. TABELLA 1 classi di merito interne 1L 1K 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B coefficienti di determinazione del premio 0,37 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,44 0,46 classi di merito interne 1A coefficienti di determinazione del premio 0,48 0,50 0,52 0,55 0,59 0,63 0,67 0,71 0,75 0,79 classi di merito interne coefficienti di determinazione del premio 0,84 0,89 0,95 1,02 1,10 1,35 1,65 2,05 2,50 2. Per l'attribuzione della classe di merito interna si applicano i criteri che seguono a fronte della consegna della carta di circolazione del veicolo ed del relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In difetto, la polizza è assegnata alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. a) Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta al P.R.A. Se l'immatricolazione è avvenuta da meno di 30 giorni: classe 14, con applicazione dello sconto previsto dalla tariffa vigente se le prime tre annualità assicurative risultano indenni da sinistri e se il veicolo assicurato rimane lo stesso; il proprietario (persona fisica escluse ditte società e simili) di veicolo già assicurato può usufruire dell ultimo attestato di rischio conseguito a fronte di quest ultimo per conservare la classe di merito su altro veicolo di sua proprietà (legge 40/2007). In questo caso: - classe del primo veicolo, se già assicurato con Allianz Subalpina; - classe determinata dalla Tabella n. 3, colonna altri casi, se già assicurato con altra Compagnia. Se l'immatricolazione è avvenuta da oltre 30 giorni: classe 18. b) Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. Se la voltura è avvenuta da meno di 30 giorni: classe 14. il proprietario (persona fisica escluse ditte società e simili) di veicolo già assicurato può usufruire dell ultimo attestato di rischio conseguito a fronte di quest ultimo per conservare la classe di merito su altro veicolo di sua proprietà (legge 40/2007). In questo caso: - classe del primo veicolo, se già assicurato con Allianz Subalpina; - classe determinata dalla Tabella n. 3, colonna altri casi, se già assicurato con altra Compagnia. Per i casi sopra descritti e se l autovettura è intestata al P.R.A. a persona fisica, verrà applicato al premio, per la prima annualità assicurativa, un aumento nella misura indicata dalla tariffa vigente. Se la voltura è avvenuta da oltre 30 giorni: classe Veicolo precedentemente assicurato In funzione dei dati contenuti nell attestazione rilasciata dal precedente assicuratore e da consegnare alla stipula del contratto, l assegnazione alla classe di merito è disciplinata nel seguente modo: per veicolo precedentemente assicurato in forma diversa dalla Bonus/Malus la polizza è assegnata alla classe interna indicata dalla Tabella n. 2; Classe di assegnazione TABELLA 2 classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni anni indenni da sinistri sinistri verificatisi nell anno corrente ultimi 5 anni ultimi 4 anni ultimi 3 anni Ultimi 2 anni Ultimo anno Anno corrente o più

13 per veicolo precedentemente assicurato in forma Bonus/Malus si applicano di criteri di cui alla Tabella n. 3. TABELLA 3 Classe di assegnazione CU indenne ultimi 6 anni indenne ultimi 5 anni CLASSE DI INSERIMENTO 1 sinistro 2 sinistri ultimi 5 anni ultimi 5 anni altri casi 1 1B 1A A Avvertenze a) nel numero degli anni e nel conteggio dei sinistri va considerato anche l anno in corso; b) per l assegnazione della classe di merito sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro indicate sull attestazione; c) le annualità che riportano la sigla N.A. o N.D. non sono considerate annualità indenni; d) nei sottoriportati casi, la classe di merito prevista dalla precedente Tabella n. 3 è modificata nel seguente modo: 1 sinistro avvenuto nell annualità in corso, o nell annualità precedente comporta l aumento di 1 classe (classe della Tabella n. 3 più una classe); 2 o più sinistri avvenuti nell annualità in corso, o nella precedente determinano l aumento di 2 classi ( classe della Tabella n. 3 più due classi); se la CU dell attestazione è inferiore alla 7, ma il documento (attestazione) ha una sinistrosità pregressa complessiva inferiore ai 6 anni, vale a dire non riporta in tutte le annualità indicazioni riguardo ai sinistri verificatisi e in alcune espone la sigla N.A., o N.D., ciò equivale ad un aumento di 2 classi (classe della Tabella n. 3 più due classi); in funzione dell età dell assicurando, la classe interna minima di assegnazione del contratto, indipendentemente da quanto previsto dalla precedente Tabella n. 3, non può essere inferiore a quella indicata dal prospetto che segue: età classe minima età classe minima 18 anni anni 7 19 anni 9 23 anni 6 20 anni 8 24 anni 5 21 anni 8 25 anni 5 4. Conservazione della classe di merito Nel caso di vendita, consegna in conto vendita definitiva esportazione all estero, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, sospensione con mancata riattivazione, mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo originariamente assicurato e stipula di un nuovo contratto per altro veicolo di proprietà dell assicurato, l assegnazione della classe di merito è regolamentata nel seguente modo: se il veicolo originario era assicurato presso altra Impresa applicazione delle previsioni della precedente Tabella n. 3; se il veicolo originario era assicurato presso Allianz Subalpina assegnazione alla classe interna dell attestato di rischio. 5. Mancata vendita del veicolo o ritrovamento dopo il furto se il veicolo era assicurato presso altra Impresa applicazione dei criteri di cui alla precedente Tabella n. 3 colonna altri casi ; se il veicolo era assicurato presso Allianz Subalpina, il contratto è assegnato alla classe di merito dell attestato di rischio relativo all ultimo periodo di osservazione completato.

14 Se la legge 40/2007 non può essere applicata, o l Assicurato non se ne avvale si applica la classe Mancata consegna dell attestazione La polizza è assegnata alla classe di merito 18. Tuttavia, se l attestato è consegnato entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell eventuale differenza di premio. La classe 18 non si applica se la polizza precedente è stata stipulata per una durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale è stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In questo caso, alla polizza si applica la classe di pertinenza sulla base delle dichiarazioni del Contraente. 7. Attestazione scaduta Si applica la classe 18, salvo dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo alla scadenza della precedente polizza. Con tale dichiarazione, la nuova polizza è assegnata alla classe individuata applicando la precedente Tabella n. 3, ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione avvenga, o entro 5 anni dalla scadenza della polizza per la quale è stata rilasciata l'attestazione, o successivamente. 8. Precedente assicurazione di durata inferiore all anno La classe interna è assegnata nel seguente modo: provenienza da altra impresa: classe corrispondente alla CU applicata alla precedente polizza temporanea; provenienza Allianz Subalpina: alla medesima classe del precedente contratto temporaneo Se il precedente contratto temporaneo non riporta la classe CU, oppure trattasi di polizza diversa dalla Bonus/Malus la nuova polizza sarà rispettivamente assegnata alla classe interna 14 (compresa anche la classe CU), oppure classe interna Assicurazione all estero La polizza è assegnata alla classe CU 14, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore che consenta l assegnazione ad una classe diversa in funzione della sinistrosità pregressa. La validità della dichiarazione della Compagnia Estera è uniformata a quella dell'attestato di rischio (Legge 40/2007). 10. Riscatto del sinistro Il Contraente può evitare la maggiorazione di premio offrendo alla scadenza del contratto, indipendentemente dal suo rinnovo, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. 11. Sostituzione del contratto Il cambio del veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto solo nei casi di vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato. In ogni altro caso si deve stipulare una nuova polizza. La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza del contratto sostituito, purchè non cambi il proprietario Assicurato, o il locatario nel caso di contratti in leasing, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 12. Regole Evolutive Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seguito dei sinistri verificatisi nell ultimo periodo di osservazione (Tabella n. 4). TABELLA 4 - Regole evolutive CLASSE DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI Classe di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri 1L 1L 1B K 1L 1A H 1K G 1H F 1G E 1F D 1E C 1D B 1C A 1B A

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16 SETTORE III - FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

17 BONUS MALUS AUTOCARRI FINO A 60 QUINTALI 1. DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA La forma Bonus Malus Autocarri fino 60 quintali è riservata a veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore o uguale a 60 quintali e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. 2. CLASSI DI MERITO INTERNE Si articola in classi di merito a cui corrispondono livelli di premio come da tabella che segue (Tabella n. 1): TABELLA 1 Classi di merito interne 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1 2 Coefficienti di determinazione del premio 0,86 0,87 0,89 0,90 0,92 0,95 0,98 1,01 1,05 1,10 Classi di merito interne Coefficienti di determinazione del premio 1,16 1,22 1,29 1,37 1,46 1,57 1,68 1,82 1,95 2,05 Classi di merito interne Coefficienti di determinazione del premio 2,20 2,33 2,46 2,60 2,72 2,89 3,04 3,20 3,38 3,59 Classi di merito interne Coefficienti di determinazione del premio 3,81 4,07 4,35 4,66 5,02 5,42 5,88 6,40 6,99 7,67 3. CLASSE DI MERITO DI INGRESSO INTERNA La classe è attribuita secondo i criteri esposti ai successivi punti da A ad I; non rispettare tali criteri, o non esibire la documentazione richiesta per ogni specifica casistica determina l assegnazione alla classe 32. Se l assegnazione alla classe 32 è stata causata dalla mancanza di attestato ed il Contraente lo consegna entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto, la Società provvede alla corretta assegnazione e al rimborso della differenza di premio. A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA Se l immatricolazione è avvenuta da meno di 30 giorni e l Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà: Classe 8; Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 40/2007). B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO Se la voltura è avvenuta da meno di 30 giorni e l Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l appendice di cessione del contratto: Classe 10, se dalla data di prima immatricolazione del veicolo non sono trascorsi 2 anni; Classe 12, se dalla data di prima immatricolazione del veicolo sono trascorsi più di 2 anni; Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 40/2007). C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO Classe 10, se sul contratto non è indicata alcuna maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus; Classe 16, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 15%; Classe 21, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 25%; Il Contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo e sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo. D. VEICOLO GIA ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA Classe 8; Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 40/2007). E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA La classe di merito dipende dai dati presenti nell attestato di rischio che il Contraente deve consegnare ed è attribuita secondo i criteri della tabella che segue (Tabella n. 2). L acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato se: consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo da cui l acquirente risulta essere stato l effettivo utilizzatore del veicolo;

18 l acquirente del veicolo ed il Contraente del nuovo contratto coincidono. TABELLA 2 Classe Bonus Malus di assegnazione A) DETERMINAZIONE CLASSE BONUS MALUS DI PARTENZA determinare una classe bonus malus di partenza sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad ecce pertanto, dell anno corrente), senza sinistri pagati anche a titolo parziale con responsabile principale. NB: non sono senza sinistri gli anni con le sigle n.a. (veicolo non assicurato) o n.d. (dato non disponibile). Classe Universale Anni indenni da sinistri 5 anni 4 anni 3 anni 2 anni 1 anno nessuno B) Maggiorazione della classe di merito e individuazione classe definitiva. determinata la classe, per ogni sinistro, si applica la seguente maggiorazione: si considerano tutti i sinistri pagati an titolo parziale con responsabile principale dell ultimo quinquennio compreso l anno corrente, a partire, in ordine di te dall annualità più recente (ultima annualità assicurativa) alla meno recente (prima annualità assicurativa). Aggiungere 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell anno corrente 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell ultima annualità assicurativa 4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa 3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa 2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa 1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa nessuna classe nel caso di assenza totale di sinistri nell attestato di rischio F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL ESTERO Classe 8, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore. In questo caso, si tiene conto della sinistrosità degli ultimi 5 anni indicata nella predetta dichiarazione applicando i criteri della Tabella n. 2. Detta dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato del rischio (Legge 40/2007). G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO PER PIU' DI UN ANNO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Il contratto è assegnato: alla classe prevista dalla Tabella n. 2 se non sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui l attestato si riferisce; alla classe 8 se sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui l attestato si riferisce. Il Contraente deve consegnare l attestato dell'ultima annualità assicurativa completata e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo. H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA Se non sono trascorsi più di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione o dalla data di voltura: il contratto è assegnato alla classe determinata dalla Tabella n. 2. L Assicurato deve consegnare copia del precedente contratto, della denuncia di furto e l attestazione dell ultima annualità completata. Se è trascorso più di 1 anno dalla scadenza della polizza indicata nell attestazione, il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione per attestare di non avere circolato dalla scadenza del precedente contratto. classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 40/2007). Classe 8 se la Legge 40/2007 non può essere applicata, o l Assicurato non se ne avvale;

19 se l attestato di rischio del veicolo oggetto di furto è già stato utilizzato per trasferire la classe maturata su altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di assegnazione di quest ultimo non potrà essere inferiore a quella dell attestato (Legge 40/2007). Classe 8 se la Legge 40/2007 non può essere applicata, o l Assicurato non se ne avvale. I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI DOCUMENTATE VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA E DEFINITIVA ESPORTAZIONE ALL'ESTERO, DEMOLIZIONE E CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE DI ALTRO VEICOLO In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari: consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l attestato dell ultima annualità completata; coincidenza di persona fra: a) il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e del veicolo da assicurare; b) il contraente del presente contratto e quello del veicolo originario; immatricolazione o voltura del veicolo da assicurare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. La classe di merito è attribuita applicando i criteri che seguono: a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario Salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore, il contratto è assegnato alla classe di merito: Classe 8, per il caso di prima immatricolazione; Classe 11, per la voltura se dalla data di prima immatricolazione del veicolo non sono trascorsi 2 anni; Classe 13, per la voltura se dalla data di prima immatricolazione del veicolo sono trascorsi più di 2 anni. Qualora sia trascorso oltre 1 anno dalla data di scadenza dell ultima polizza assicurativa, indicata nell attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo. b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario Il contratto è assegnato alla classe determinata applicando i criteri di cui al precedente punto 3. 4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO INTERNE A. REGOLE EVOLUTIVE A ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seguito dei sinistri verificatisi nell ultimo periodo di osservazione (Tabella n. 3). TABELLA 3 Classe di assegnazione interna in base al numero di sinistri osservati Classe di merito Nessun sinistro 1 sinistri 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri 1H 1H 1B G 1H 1A F 1G E 1F D 1E C 1D B 1D A 1C B A

20 Per l applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva: primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa; periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente. B. FACOLTA DI RIMBORSO Il Contraente può evitare la maggiorazione di premio offrendo alla scadenza del contratto, indipendentemente dal suo rinnovo, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. 5) VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della classe di merito interna sono i seguenti: a) Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario Le forme tariffarie Bonus Malus Autocarri fino a 60 q. e Bonus Malus Autocarri oltre 60 q., sono da intendersi forme tariffarie diverse. Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito interna del contratto sostituito. Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, esclusivamente se a scadenza annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito interna determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2. b) Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario Nel caso di veicolo assicurato appartenente a diverso settore tariffario, il contratto è assegnato alla classe di merito interna determinata applicando i criteri di cui al precedente punto 3. 6) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso. La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto. La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l interruzione del periodo di osservazione. 7) VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI DOCUMENTATO FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALLIANZ SUBALPINA S.P.A. NELLA FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS Il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo, della stessa tipologia, della classe di merito interna indicata nell attestato di rischio relativo all ultimo periodo di osservazione completato per il veicolo precedente, a condizione che: il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del rilascio dell'attestazione dello stato del rischio; il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano; il nuovo veicolo rientri nella stessa forma tariffaria del veicolo rubato ovvero abbia un peso complessivo a pieno carico inferiore a 60q Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito interna 8, a meno che non ricorrano gli estremi e l Assicurato intenda avvalersene per l applicazione di quanto disposto dalla Legge 40/2007 all Art. 5 comma 4 bis, nel qual caso al contratto relativo al veicolo ritrovato non potrà essere assegnata una classe più sfavorevole rispetto a quella prevista per altro veicolo della medesima tipologia già assicurato e circolante. 8) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

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