Polizza Furto. Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni

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1 Polizza Furto Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni Mod. 5167/FI FUR - Ed. 12/10 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

2 POLIZZA FURTO Assicurazione Globale NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Società Reale Mutua di Assicurazioni forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi. b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d Appello 11, Torino (Italia). c) Recapito telefonico: fax Sito internet: buongiornoreale@realemutua.it d) Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923,n 966 REA Torino, n Iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 500%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto, a seconda dell accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella tacito rinnovo presente sul modulo di polizza. AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente (se persona fisica) sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro due mesi dalla scadenza del contratto. La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta in caso di sinistro si rimanda all Art. 1.7 delle Condizioni di Assicurazione. AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ( 3. Coperture Assicurative Offerte Limitazioni ed Esclusioni Il prodotto FURTO GLOBALE contiene le garanzie assicurative per tutelare l Assicurato dai danni materiali e diretti che possono subire i beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da furto, incendio o rottura dei cristalli e da altre cause che sono indicate negli articoli Rischio assicurato. Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto, concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Esse sono raccolte in Sezioni. Il Contraente potrà inoltre decidere se acquistare o meno, all interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative (ad esempio chi acquista la Sezione Furto può scegliere la condizione facoltativa che estende il furto per attività di vendita al dettaglio). Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nel modulo di polizza. Sezione Furto Contiene la copertura per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi causati da furto ed i guasti cagionati dai ladri, come indicato nell Art. 2.1 Rischio assicurato. Vi sono delle condizioni operanti solo se esplicitamente richiamate nell intercalare alla scheda di polizza che sono descritte e regolamentate dagli Art. dal 2.4 al 2.16 delle Condizioni di Assicurazione. Esiste la possibilità per il Contraente di scegliere ulteriori estensioni di garanzia che sono facoltative ed operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nell intercalare alla scheda di polizza e sono le seguenti: Art. 3.1 Attività di vendita al dettaglio, all ingrosso,depositi, rappresentanze, laboratori artigiani; Art. 3.2 Attività di laboratori non artigiani, industrie, caseifici e cantine sociali. Mod. 5167/NI FUR Ed. 06/ di 7

3 POLIZZA FURTO Assicurazione Globale Al Contraente viene data la possibilità (solo per alcuni particolari rischi) di poter usufruire di intercalari specifici predisposti per la copertura assicurativa da allegare al contratto e qui di seguito elencati: - Intercalare 5139 FUR Globale Dimora Abituale Si possono assicurare per il furto del mobilio e dell arredamento di un abitazione abituale unito allo scippo ed alla rapina dei beni assicurati regolamentati dalle Definizioni dalle Estensioni di garanzia (sempre operanti) e dalle Condizioni che modificano le Condizioni Contrattuali del Modello 5167 FUR riportate sullo stesso intercalare. - Intercalare 5140 FUR Analitica Dimora Abituale Si possono assicurare per il furto del mobilio e dell arredamento di un abitazione abituale con il dettaglio dei quadri e tappeti compresi e no, dei gioielli e preziosi, del denaro, di raccolte e collezioni, di locali di ripostiglio, dei guasti cagionati dai ladri, degli atti vandalici, unito allo scippo ed alla rapina dei beni assicurati regolamentati dalle Definizioni dalle Estensioni di garanzia (sempre operanti) e dalle Condizioni che modificano le Condizioni Contrattuali del Modello 5167 FUR riportate sull intercalare. - Intercalare 5141 FUR Assicurazione Uffici Si possono assicurare per il furto del mobilio e dell arredamento di uffici con il dettaglio dei tappeti compresi e no, delle macchine da ufficio, del denaro e dei valori, dei guasti cagionati dai ladri e con la possibile estensione alla rapina dei beni assicurati. La copertura è regolamentata dalle Definizioni dalle Estensioni di garanzia (sempre operanti) riportate sullo stesso intercalare. - Intercalare 5142 FUR Assicurazione Negozi Magazzini Laboratori Stabilimenti Si possono assicurare per il furto delle merci e del macchinario di attività commerciali od industriali con la possibilità di assicurare anche il denaro ed i valori e con la possibile estensione alla rapina iniziata dall esterno dei beni assicurati. Il tutto regolamentato dalle Estensioni di garanzia (sempre operanti) e dalle Norme aggiuntive (sempre operanti) riportate sull intercalare. - Intercalare 5143 FUR Assicurazione Portavalori E possibile assicurarsi per il furto occorso alla persona incaricata del trasporto del denaro e dei valori con il dettaglio dei nominativi della stessa e con possibili estensioni alla garanzia. La polizza è regolamentata dalle Definizioni riportate sull intercalare. - Intercalare 5149 FUR Assicurazione Esposizioni Si possono assicurare durante mostre fiere od esposizioni per il furto delle merci del mobilio o dell arredamento e del furto con destrezza dedli stessi beni. Altresì è possibile utilizzare lo stesso intercalare per assicurare i medesimi beni per l incendio, gli eventi socio-politici, eventi atmosferici, l indennità aggiuntiva l acqua condotta ed il fenomeno elettrico. Le condizioni tutte prestate dall intercalare sono regolamentati dalla Definizione e dalle Norme aggiuntive (sempre operanti) riportate sullo stesso. - Intercalare 5150 FUR Assicurazione Depositi Laboratori Stabilimenti Si possono assicurare per il furto delle merci, mobilio ed arredamento di attività commerciali od industriali con la possibilità di assicurare anche il denaro ed i valori. La polizza è regolamentata dalle Estensioni di garanzia (sempre operanti), dalle Norme aggiuntive (sempre operanti) e dalle Condizioni particolari (operanti se richiamate) quali 1) lo scoperto percentuale con importo minimo e massimo non indennizzabile e 2) l Indennità aggiuntiva per danni indiretti riportate e normate sull intercalare. AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati negli Art. 2.1(rischio assicurato), 2.2(esclusioni), e 2.3(sospensione per i locali disabitati od incustoditi), nonché nelle definizioni del Glossario. Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nelle singole condizioni particolari, nelle singole estensioni di garanzia richiamate o negli intercalari utilizzati. Sezione Incendio Contiene le garanzie assicurative per tutelare l Assicurato dai danni materiali e diretti che possono subire i beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da incendio e da altre cause che sono indicate nell Art. 4.1 Rischio assicurato quali ad esempio il fulmine, esplosione e scoppio, l urto di veicoli stradali, il fumo. Vi sono delle condizioni operanti solo se esplicitamente richiamate nell intercalare alla scheda di polizza che sono descritte e regolamentate dagli Articoli 4.4 e 4.5 delle Condizioni di Assicurazione. Esiste la possibilità per il Contraente di scegliere ulteriori estensioni di garanzia che sono facoltative ed operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nell intercalare alla scheda di polizza e sono le seguenti: Art. 5.1 Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro; Art. 5.2 Rischio locativo; Art. 5.3 Ricorso terzi; Art. 5.4 Danni da eventi socio-politici ed atmosferici; Art. 5.5 Indennità aggiuntiva; Art. 5.6 Fumo; Art. 5.7 Urto veicoli; Art. 5.8 Onda sonica; Art. 5.9 Parificazione ai danni da incendio; Art Acqua condotta; Art Colpa grave. AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati negli articoli dal 4.1 al 4.3. Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nelle singole condizioni particolari e nelle singole estensioni di garanzia richiamate. Mod. 5167/NI FUR Ed. 06/ di 7

4 POLIZZA FURTO Assicurazione Globale Sezione Cristalli Offre il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione dovuta a rottura per qualunque causa delle lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche come indicato nell Art. 6.1 Rischio assicurato. L operatività dell assicurazione è regolamentata negli articoli dal 6.2 al 6.4. Vi sono delle condizioni operanti solo se esplicitamente richiamate nell intercalare alla scheda di polizza che sono descritte e regolamentatedall Art. 6.5 delle Condizioni di Assicurazione. Esiste la possibilità per il Contraente di scegliere ulteriori estensioni di garanzia che sono facoltative ed operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nell intercalare alla scheda di polizza e sono le seguenti: Art. 7.1 Insegne; Art. 7.2 Aumento limite di indennizzo per lastra. AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede limiti ed esclusioni che sono indicati nell Art. 6.1(rischio assicurato) nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione prevedono che sia applicato un limite di indennizzo esposto nelle singole condizioni particolari e nelle singole estensioni di garanzia richiamate. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE Per calcolare l indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene. Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo: Esempi A B C Entità del danno Scoperto 20% con il minimo di Limite di indennizzo Esempio A - Il danno indennizzato sarà di 550 (riducendo 750 dello scoperto minimo di 200; non opera il limite di indennizzo). Esempio B - Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo). Esempio C - Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo). ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE) Se in caso di sinistro dalle stime effettuate risulti che la somma assicurata sia inferiore al valore effettivo del bene, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall articolo 1907 del Codice Civile (vedi dettagli nell Art delle Condizioni di Assicurazione). 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e all Art 1.1 delle Condizioni di Assicurazione. Si sottolinea l importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell art del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Esempio di aggravamento del rischio: Un azienda che commercializza carpenteria metallica ed era coperta da un contratto per questa attività, varia la sua attività e si trasforma, senza cambiare ubicazione, in vendita e magazzino di kit per antifurti civili e industriali. Data la maggiore pericolosità del rischio, dovrà sostituire il contratto in corso con nuovo contratto che prenda atto della nuova merce trattata e con la conseguente variazione delle condizioni applicate. Mod. 5167/NI FUR Ed. 06/ di 7

5 POLIZZA FURTO Assicurazione Globale 6. Premi Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile - in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure - a rate costanti per periodi inferiori all anno (semestrali o quadrimestrali). In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio del 2%. Eventuali frazionamenti del premio non rientranti nello standard del prodotto e concordati per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di e- spressa pattuizione. È possibile pagare il premio nei seguenti modi: - denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), - assegno bancario o circolare, - bonifico bancario, - bollettino postale, - bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS). AVVERTENZA - L impresa o l intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda l articolo 1.12 clausola d indicizzazione. 7. Rivalse AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall art del Codice Civile, consiste nella facoltà dell Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati e, solo per la sezione Cristalli, nei confronti dei soggetti elencati nell Art Diritto di recesso La polizza prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro. Il Contraente o Reale Mutua possono recedere dall assicurazione dopo ogni sinistro, entro un termine prefissato, con un preavviso di trenta giorni. Per i dettagli si veda l Art Qualora la durata del contratto sia superiore ad un anno il Contraente ha la facoltà, con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l applicazione della legge italiana. 11. Regime fiscale Si applica l aliquota d imposta del 22,25%. Resta ferma l applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge. Nel caso di rischio ubicato all estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA - Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti agli Art. dal 8.1 al Mod. 5167/NI FUR Ed. 06/ di 7

6 POLIZZA FURTO Assicurazione Globale 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Buongiorno Reale Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'appello Torino, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , buongiornoreale@realemutua.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all ISVAP Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet en.htm chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Informazioni Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio Buongiorno Reale Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'appello Torino, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , buongiornoreale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia. Commissione di Garanzia Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la Commissione di Garanzia dell Assicurato Reale Mutua con sede in Via dell Arcivescovado n Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. 14. Arbitrato AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Mod. 5167/NI FUR Ed. 06/ di 7

7 POLIZZA FURTO Assicurazione Globale Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente GLOSSARIO ASSICURATO - Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE (SOCIO) - Il soggetto che stipula l assicurazione. PARTI - Il Contraente e la Società. POLIZZA - I documenti che provano il contratto di assicurazione. PREMIO - La somma dovuta dal Contraente alla Società. SINISTRO - Il verificarsi del fatto dannoso. SOCIETÀ - La Società Reale Mutua di Assicurazioni. Alle seguenti espressioni si attribuiscono il significato qui di seguito riportato: ATTREZZATURE - Complesso di attrezzi, strumenti, congegni, utensili anche elettrici ed elettronici, relativi accessori e parti di ricambio necessari allo sviluppo di un attività professionale o produttiva, escluso quanto definito alla voce macchinario. BENI - Mobili ed immobili assicurati in polizza. DENARO - Carta moneta e moneta metallica in corso legale. DIMORA ABITUALE - L abitazione nella quale l Assicurato od i suoi familiari dimorano in modo continuativo ed in cui l Assicurato ha stabilito la sua residenza anagrafica. ESPLODENTI - Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: - a contatto con l aria o con l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo Allegato A. ESPLOSIONE - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATO - L intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, esclusa l area e quanto compreso nelle definizioni di macchinario e attrezzature. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. FRANCHIGIA - La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. FURTO - Sottrazione di bene mobile al legittimo detentore. GARANZIA - Gli eventi e le causali per i quali la Società si obbliga, in caso di sinistro, a tenere indenne l Assicurato. INCENDIO - Combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. INCOMBUSTIBILITÀ - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell Interno (Decreto del Ministero dell Interno del 26/6/1984). INDENNIZZO - La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFIAMMABILI - Gas combustibili; - sostanze e prodotti non classificabili esplodenti con punto di infiammabilità inferiore a 55 C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali; - sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre Allegato V. LASTRE - Le lastre di cristallo o vetro nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. LIMITE DI INDENNIZZO - L importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Mod. 5167/NI FUR Ed. 06/ di 7

8 POLIZZA FURTO Assicurazione Globale LIQUIDAZIONE DEL DANNO - Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo che diviene in tal modo esigibile e pagabile. MACCHINARIO - Macchine e relativi impianti compresi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, di pesa, di traino e trasporto non iscritti al PRA; impianti mobili di condizionamento. MERCI - Merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi gli infiammabili. MOBILIO E ARREDAMENTO - Complesso di mobili ed arredi, cancelleria, stampati, indumenti. In caso di arredamento domestico sono compresi pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant altro inerente l abitazione e di uso personale. PREZIOSI - Gioielli, oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO - Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, indennizza i danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza l applicazione della regola proporzionale di cui al punto PRIMO RISCHIO RELATIVO - Forma di assicurazione che prevede un limite di indennizzo (somma assicurata) e la dichiarazione del valore complessivo di esistenza; tale forma è soggetta all applicazione della regola proporzionale di cui al punto RAPINA - Sottrazione di bene mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia. REGOLA PROPORZIONALE - Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l intero valore di un bene, le somme assicurate od il valore complessivo per ciascuna categoria di beni indicata in polizza devono corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Qualora, dalle stime fatte al momento del sinistro, risulti una differenza tra la somma dei valori effettivi dei beni e la somma assicurata, o il valore complessivo dichiarato, l indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. RISCHIO SINGOLO - Il complesso dei beni da assicurare contenuti in uno stesso locale o in più locali comunicanti fra loro. SCIPPO - Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene. SCOPERTO - La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SCOPPIO - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. SOLAIO - Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature. SOMMA ASSICURATA - Valore attribuito dal Contraente ai beni ed in base al quale è stipulata l assicurazione. Nelle forme a primo rischio assoluto ed a primo rischio relativo la somma assicurata rappresenta il limite di massimo indennizzo dovuto dalla Società. STABILE OCCUPATO DA PIÙ FAMIGLIE - Lo stabile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall interno, ma con accesso comune dall esterno dello stabile. TETTO - L insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. VALORE A NUOVO A) per il fabbricato: il costo per l integrale costruzione a nuovo del medesimo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell area; B) per i restanti beni assicurati, escluse le merci: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali. VALORE INTERO - Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo del bene oggetto dell assicurazione e pertanto soggetta all applicazione della regola proporzionale di cui al punto VALORE NOMINALE - La somma indicata sul denaro e sui valori. VALORI - Carte, valori e titoli di credito in genere. Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Società Reale Mutua Assicurazioni Luigi Lana Mod. 5167/NI FUR Ed. 06/ di 7

9 Mod FUR - 10/10 - Rist. 12/10 Polizza Furto Assicurazione Globale Condizioni di assicurazione

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11 INDICE DEFINIZIONI Pag. 5 CONDIZIONI GENERALI Pag. 8 SEZIONE FURTO Oggetto dell assicurazione Pag. 10 Estensioni di Garanzia Pag. 15 SEZIONE INCENDIO Oggetto dell assicurazione Pag. 16 Estensioni di Garanzia Pag. 19 SEZIONE CRISTALLI Oggetto dell assicurazione Pag. 23 Estensioni di Garanzia Pag. 25 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Liquidazione dell indennizzo per le Sezioni Furto, Incendio, Cristalli Pag. 26 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Pag. 31 NORME DI PREVENZIONE FURTO E RAPINA Pag. 32 INTERCALARI PER ESTENSIONE DI GARANZIA Pag di 52

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13 DEFINIZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE (SOCIO) Il soggetto che stipula l assicurazione. PARTI Il Contraente e la Società. POLIZZA I documenti che provano il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso. SOCIETÀ La Società Reale Mutua di Assicurazioni. ATTREZZATURE Complesso di attrezzi, strumenti, congegni, utensili anche elettrici ed elettronici, relativi accessori e parti di ricambio necessari allo sviluppo di un attività professionale o produttiva, escluso quanto definito alla voce macchinario. BENI Mobili ed immobili assicurati in polizza. DENARO Carta moneta e moneta metallica in corso legale. DIMORA ABITUALE L abitazione nella quale l Assicurato od i suoi familiari dimorano in modo continuativo ed in cui l Assicurato ha stabilito la sua residenza anagrafica. ESPLODENTI Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a contatto con l aria o con l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo Allegato A. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATO L intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, esclusa l area e quanto compreso nelle definizioni di macchinario e attrezzature. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. FRANCHIGIA La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. FURTO Sottrazione di bene mobile al legittimo detentore. GARANZIA Gli eventi e le causali per i quali la Società si obbliga, in caso di sinistro, a tenere indenne l Assicurato. INCENDIO Combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. INCOMBUSTIBILITÀ Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell Interno (Decreto del Ministero dell Interno del 26/6/1984). 5 di 52

14 DEFINIZIONI INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFIAMMABILI gas combustibili; sostanze e prodotti non classificabili esplodenti con punto di infiammabilità inferiore a 55 C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali; sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre Allegato V. LASTRE Le lastre di cristallo o vetro nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. LIMITE DI INDENNIZZO L importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. LIQUIDAZIONE DEL DANNO Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo che diviene in tal modo esigibile e pagabile. MACCHINARIO Macchine e relativi impianti compresi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, di pesa, di traino e trasporto non iscritti al PRA; impianti mobili di condizionamento. MERCI Merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi gli infiammabili. MOBILIO E ARREDAMENTO Complesso di mobili ed arredi, cancelleria, stampati, indumenti. In caso di arredamento domestico sono compresi pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant altro inerente l abitazione e di uso personale. PREZIOSI Gioielli, oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, indennizza i danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza l applicazione della regola proporzionale di cui al punto PRIMO RISCHIO RELATIVO Forma di assicurazione che prevede un limite di indennizzo (somma assicurata) e la dichiarazione del valore complessivo di esistenza; tale forma è soggetta all applicazione della regola proporzionale di cui al punto RAPINA Sottrazione di bene mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia. REGOLA PROPORZIONALE Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l intero valore di un bene, le somme assicurate od il valore complessivo per ciascuna categoria di beni indicata in polizza devono corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Qualora, dalle stime fatte al momento del sinistro, risulti una differenza tra la somma dei valori effettivi dei beni e la somma assicurata, o il valore complessivo dichiarato, l indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. RISCHIO SINGOLO Il complesso dei beni da assicurare contenuti in uno stesso locale o in più locali comunicanti fra loro. SCIPPO Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene. 6 di 52

15 DEFINIZIONI SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. SOLAIO Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature. SOMMA ASSICURATA Valore attribuito dal Contraente ai beni ed in base al quale è stipulata l assicurazione. Nelle forme a primo rischio assoluto ed a primo rischio relativo la somma assicurata rappresenta il limite di massimo indennizzo dovuto dalla Società. STABILE OCCUPATO DA PIÙ FAMIGLIE Lo stabile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall interno, ma con accesso comune dall esterno dello stabile. TETTO L insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. VALORE A NUOVO A per il fabbricato: il costo per l integrale costruzione a nuovo del medesimo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell area; B per i restanti beni assicurati, escluse le merci: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali. VALORE INTERO Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo del bene oggetto dell assicurazione e pertanto soggetta all applicazione della regola proporzionale di cui al punto VALORE NOMINALE La somma indicata sul denaro e sui valori. VALORI Carte, valori e titoli di credito in genere. 7 di 52

16 CONDIZIONI GENERALI NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Cod. Civ. ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art del Cod. Civ.). PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Cod. Civ. MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Cod. Civ. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art.1897 del Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso. RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso, fermo quanto indicato al punto 8.10 relativamente alla Sezione Furto. PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così di seguito. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. 8 di 52

17 CONDIZIONI GENERALI NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI La Società ha sempre il diritto di ispezionare i beni assicurati ed il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. CLAUSOLA D INDICIZZAZIONE (operante qualora venga indicato SI nella corrispondente casella della scheda di polizza) Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall I.S.T.A.T. Nell attribuire i seguenti significati convenzionali: 1 al termine INDICE : l indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall I.S.T.A.T.; 2 al termine INDICE BASE : l indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell ultima modifica contrattuale; 3 al termine NUOVO INDICE : l indice relativo al terzo mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio; 4 al termine INDICE DI ACCADIMENTO : l indice relativo al terzo mese che precede la data in cui s è verificato il sinistro, si conviene che: a i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto, in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione tra INDICE DI ACCADIMENTO e INDI- CE BASE ; b il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra NUOVO INDI- CE e INDICE BASE, identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine Coefficiente di adeguamento. Le Parti potranno rinunciare all applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell annualità in corso. 9 di 52

18 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE SEZIONE FURTO NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 2.1 A B C OGGETTO DELL ASSICURAZIONE RISCHIO ASSICURATO La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto dei beni assicurati, a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi: 1 violandone le difese esterne mediante: a rottura, scasso; b uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; 2 per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 3 in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per i beni assicurati sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società indennizza il danno soltanto se l autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopracitati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto 1 a. La Società rimborsa all Assicurato le spese necessarie per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai beni assicurati nell attuazione o nel tentativo del furto. Sono compresi in garanzia i beni di proprietà di terzi. altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; d commessi od agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali il Contraente o l Assicurato deve rispondere; da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; da persone legate a quelle indicate alla lettera c da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro; f indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Sono esclusi dalla garanzia macchinari in leasing già altrimenti assicurati. 2.2 ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed 2.3 SOSPENSIONE DELL ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI Se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, il denaro ed i valori, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno. 10 di 52

19 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE SEZIONE FURTO NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 2.4 CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE ESPLICITAMENTE RICHIAMATE NELL INTERCALARE ALLA SCHEDA DI POLIZZA MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI - CLAUSOLA A L assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l efficacia del contratto, che ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: a serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall interno; b inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorata nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti od inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI - CLAUSOLA B L assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l efficacia del contratto, che ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. PRIMO RISCHIO RELATIVO Agli effetti del punto 8.11 sarà considerato il valore complessivo dichiarato per i beni 11 di 52

20 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE SEZIONE FURTO NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato previsti da ciascuna partita e non la somma assicurata che rappresenta unicamente il limite massimo di indennizzo. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dal punto 8.2 lettere a ed e saranno ripartite tra la Società e l Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO L assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non soggetta all applicazione della regola proporzionale di cui al punto Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dal punto 8.2 lettere a ed e saranno ripartite tra la Società e l Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi. VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL AREA IN USO AL CONTRAENTE OD ALL ASSICURATO Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell area in uso al Contraente od all Assicurato, verrà applicato uno scoperto del 25%. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto. INTRODUZIONE NEI LOCALI FORZANDO I MEZZI DI CHIUSURA DI APERTURE PROTETTE COME PREVISTO AI PUNTI 2.4 E 2.5 IN PRESENZA DI ALTRE APERTURE NON UGUALMENTE PROTETTE Se l introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato ai precitati punti, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI L assicurazione opera per i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione del furto o della rapina consumato o tentato. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e senza l applicazione degli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. ATTI VANDALICI L assicurazione opera per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto. SCIPPO E RAPINA COMMESSI ALL ESTERNO DELL ABITAZIONE CONTENENTE I BENI ASSICURATI L assicurazione è prestata contro la rapina e lo scippo commessi sulla persona dell Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare, con lui residenti. La garanzia opera entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. La garanzia non opera per: a le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi dell evento dannoso, le stesse siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo assicurato, di età superiore a 14 anni; b i preziosi, i valori e il denaro che attengano ad attività professionali esercitate dalla persona derubata per conto proprio o di terzi. 12 di 52

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