Associazione per i Sistemi di Qualità Superiore per la Zootecnia Bovina da Carne

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1 (Marca da Bollo assolta sull originale) Raccomandata a mano Roma 5 novembre 2012 Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ufficio SAQ VII Via XX settembre ROMA Oggetto: Richiesta di riconoscimento del DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VITELLO AL LATTE E CEREALI ai sensi dell Art. 5 del D.M. n del 4 marzo 2011 Lo scrivente Associazione chiede con la presente il riconoscimento del Disciplinare di produzione in oggetto. A tal proposito, come previsto dalle Linee guida per la redazione dei Disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al Sistema di Qualità nazionale Zootecnia allega alla presente istanza la seguente documentazione: - SCHEDA 1 CONTATTI - SCHEDA 2 RAPPRESENTATIVITA DEL SOGGETTO PROPONENTE - SCHEDA 3 NOME DEL PRODOTTO DA RICONOSCERE NELL SQN ZOOTECNIA - SCHEDA 4 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI CHE DETERMINANO LA QUALITA SUPERIORE - SCHEDA 5 RELAZIONE SUGLI SBOCCHI DI MERCATO ATTUALI O PREVEDIBILI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO - SCHEDA 6 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione od integrazione di documentazione richiesta, nell attesa di riscontro, con l occasione s inviano le più vive cordialità. Il Presidente - Fabiano Barbisan ALLEGATE N. 6 SCHEDE Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 1

2 DECRETO MINISTERIALE N del 4 marzo 2011 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PER I PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI AL SISTEMA DI QUALITA NAZIONALE ZOOTECNIA ALLEGATO ALL ISTANZA RICONOSCIMENTO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VITELLO AL LATTE E CEREALI Nome dell associazione o organizzazione: SCHEDA 1 - CONTATTI ASSOCIAZIONE PER I SISTEMI DI QUALITA SUPERIONE PER LA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE Legale rappresentante: Fabiano Barbisan Indirizzo: Piazza di Spagna, 35 - ROMA Telefono: Fax: Indirizzo di posta elettronica generale: fbarbisan@italiazootecnica.it Soggetti referenti per le comunicazioni: François Tomei Cell Mail: direzione@assocarni.it Marchesin Giuliano Cell Mail: gmarchesin@italiazootecnica.it Si DICHIARA che la presente istanza è presentata da più soggetti riuniti in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36, 37, 38 del codice civile. Il Presidente Fabiano Barbisan Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 1

3 DECRETO MINISTERIALE N del 4 marzo 2011 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PER I PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI AL SISTEMA DI QUALITA NAZIONALE ZOOTECNIA ALLEGATO ALL ISTANZA RICONOSCIMENTO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VITELLO AL LATTE E CEREALI SCHEDA 2 RAPPRESENTATIVITA DEL SOGGETTO PROPONENTE MODALITA DI CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA. IPOTESI DI PRODOTTO ESISTENTE E COMMERCIALIZZATO, DEL QUALE ESISTONO DATI PRODUTTIVI: Per la tipologia di prodotto che si propone di ottenere con il Disciplinare del Vitello al latte e cereali i soggetti proponenti ritengono di poter rappresentare oltre il 50% della produzione del Vitello al latte e cerali sulla base dei dati sotto riportati: SOGGETTI PROPONENTI ADERENTI AL CONSORZIO L ITALIA ZOOTECNICA Organizzazione Produttori Carne Piemonte ASPROCARNE - Carmagnola (TO) Associazione Produttori Zootecnici del Friuli Venezia Giulia A.PRO.ZOO Vi- Udine BOVINMARCHE Allevatori Marchigiani Soc. Coop. Consortile Agr. - Ancona Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto UNICARVE - Legnaro (PD) Consorzio Carni di Sicilia - Via Annunziata Università degli Studi - Messina Consorzio Carne Bovina Documentata - Mantova Consorzio Qualità Carne Bovina - Milano Consorzio Carni Bovine Scelte - Bresciane Associazione Produttori Bovini da Carne - Bergamo SOGGETTI PROPONENTI ADERENTI A PRIMO VALORE Organizzazione Produttori UNIPEG. Reggio Emilia Assocarni Il totale dei vitelli a carne bianca macellati in Italia nel 2011 è stato di n Il totale dei vitelli a carne bianca prodotti dagli associati dei soggetti soprariportati nel 2011 e macellati sono stati: Consorzio L Italia Zootecnica n Primo Valore n Totale n Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 1

4 Pertanto, con riferimento ai dati sopra riportati, come previsto nel DECRETO 4 marzo 2011 Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione. (11A03625) all Art. 5 (Proposta di riconoscimento dei disciplinari di produzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia) Comma 1. Sono legittimati a presentare al Ministero la proposta di riconoscimento per un disciplinare di produzione del SQN le organizzazioni dei produttori, le associazioni, le cooperative e i consorzi purché' dimostrino di essere rappresentativi di almeno il 50% della produzione nazionale relativa alla tipologia di prodotto calcolata, essendo la scrivente Associazione rappresentativa del 55,71% % della produzione del Vitello al latte e cereali, chiede il riconoscimento del relativo Disciplinare di produzione allegato alla domanda con la scheda n. 6. Il Presidente - Fabiano Barbisan - Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 2

5 DECRETO MINISTERIALE N del 4 marzo 2011 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PER I PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI AL SISTEMA DI QUALITA NAZIONALE ZOOTECNIA ALLEGATO ALL ISTANZA RICONOSCIMENTO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VITELLO AL LATTE E CEREALI SCHEDA 3 NOME DEL PRODOTTO DA RICONOSCERE NELL SQN ZOOTECNIA Si propone il seguente nome: VITELLO AL LATTE E CEREALI CON L OCCASIONE, SI PROPONE AL MIPAAF DI REGISTRARE IL MARCHIO COLLETTIVO COME PREVISTO ALL ART. 12 DEL DM 4337 DEL 4/3/2011: SIGILLO ITALIANO UTILIZZABILE PER LA PROMOZIONE DI TUTTI I PRODOTTI DEL SISTEMA DI QUALITA NAZIONALE ZOOTECNIA Il Presidente Fabiano Barbisan Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 1

6 DECRETO MINISTERIALE N del 4 marzo 2011 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PER I PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI AL SISTEMA DI QUALITA NAZIONALE ZOOTECNIA ALLEGATO ALL ISTANZA RICONOSCIMENTO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VITELLO AL LATTE E CEREALI SCHEDA 4 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI CHE DETERMINANO LA QUALITA SUPERIORE utilizzo di bovini maschi e femmine appartenenti a razze da latte o da carne o a duplice attitudine o risultanti da incroci, macellati ad un età inferiore a 8 mesi, allevati in allevamento protetto e alimentati a base di latte e derivati e cereali. I bovini devono essere allevati a stabulazione libera in box multipli, garantendo adeguato movimento fisico in ogni fase di allevamento. Il periodo di accrescimento dei bovini presso l azienda di allevamento aderente, fino alla macellazione, non può essere inferiore a 135 giorni consecutivi Alla macellazione i bovini devono avere una età non superiore a 8 mesi e devono essere di categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi. Esclusione dei bovini sottoposti a trattamenti con corticosteroidi, durante il periodo di applicazione del Disciplinare. La razione alimentare (liquida o solida) deve essere somministrata assicurando l accesso agli alimenti a tutti i capi contemporaneamente, a meno che non siano presenti sistemi di distribuzione automatica con riconoscimento individuale dell animale. La razione alimentare deve avere le seguenti caratteristiche (quantità per capo e riferite ad un periodo di allevamento pari a 135 giorni; per periodi di allevamento superiori i parametri di cui al primo e secondo trattino devono essere aumentate proporzionalmente): - quota di latte e derivati non inferiore a 250 kg in sostanza secca. - quota di alimenti solidi fibrosi non inferiore a 50 kg sulla razione tal quale; - quota di cereali e foraggi da cereali della frazione solida non inferiore al 60% sulla razione tal quale; - quota di fibra strutturata, rappresentata da foraggi, non inferiore al 5% della porzione di alimenti solidi fibrosi forniti in tutto il ciclo di allevamento. Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 1

7 - il mangime complementare utilizzato nell alimentazione deve contenere, quale ingrediente principale (1 voce nel cartellino mangime), polvere di latte magro e/o suoi derivati. Utilizzo esclusivo degli alimenti contenuti nella lista positiva di seguito elencata: latte e derivati; cereali e derivati; leguminose; oleaginose; bietole e derivati; foraggi freschi (cereali da foraggio, erba medica, trifoglio, erba da prati naturali e artificiali); foraggi essiccati; insilati di piante intere (cereali e insilati d erba); grassi vegetali ed animali; mangimi completi e complementari, costituiti dalle materie prime sopra elencate. Acqua di abbeverata idonea all utilizzo zootecnico.. Il tasso di emoglobina (HGB) deve essere superiore a 4,5 mmol/litro, equivalenti a 7,3 g/dl (Emoglobina: 1g/dl = 0.62 mmol/l. I controlli su questo requisito devono essere effettuati con la seguente frequenza: 2 volte su tutti i capi per ciclo di allevamento più una volta aggiuntiva sul 20% dei capi. Presenza e aggiornamento dei seguenti registri: Tracciabilità degli alimenti Piano di razionamento Documentazione relativa all alimentazione Manuale buone pratiche di allevamento Il Presidente Fabiano Barbisan Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 2

8 DECRETO MINISTERIALE N del 4 marzo 2011 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PER I PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI AL SISTEMA DI QUALITA NAZIONALE ZOOTECNIA ALLEGATO ALL ISTANZA RICONOSCIMENTO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VITELLO AL LATTE E CEREALI SCHEDA 5 RELAZIONE SUGLI SBOCCHI DI MERCATO ATTUALI O PREVEDIBILI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO Premesso che l Italia è un Paese importatore netto di carne di vitello (oltre il 50% della carne commercializzata arriva dall estero e soprattutto dall Olanda) i punti di forza per valorizzare un prodotto di qualità quale il Vitello al Latte e Cereali, sono numerosi ed in maniera sintetica li elenchiamo: l adozione di un Disciplinare di Qualità consentirà di ottenere per il tipo di prodotto Vitello al Latte e Cerali, una carne distinguibile per tenerezza, succosità, colore. l adozione di un Disciplinare di Qualità consentirà di ottenere per il tipo di prodotto Vitello al Latte e Cereali, livelli di qualità e sicurezza alimentare più elevati e di poterli quindi comunicare al consumatore. la possibilità di inserire in etichetta la dicitura: Prodotto Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi del D; 4337/2011 con la bandiera italiana ed il Sigillo della Repubblica, darà la possibilità al consumatore di distinguere la carne, quale prodotto italiano, e di preferirla ad altra carne anonima di provenienza estera. la possibilità di aggiungere il Marchio Registrato dal Mipaaf (che auspichiamo possa essere) SIGILLO ITALIANO sarà un ulteriore forte elemento di distinzione e darà grandi possibilità commerciali alla carne di bovini allevati secondo le regole del Disciplinare di Qualità del Vitello al Latte e Cereali. la gratificazione economica che riceveranno gli allevatori che hanno scelto di produrre bovini allevati secondo le regole del Disciplinare di Qualità del Vitello al Latte e Cereali eviteranno la chiusura di allevamenti e, di conseguenza, eviteranno l indebolimento della filiera zootecnica (mangimifici, allevamenti, macelli, sezionamenti, trasporti, commercializzazione). Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 1

9 poter distinguere sui banchi di vendita il prodotto ottenuto secondo le regole del Disciplinare di Qualità del Vitello al Latte e Cereali, se ben sostenuto da campagne di informazione e promozione (privati e Mipaaf), lo renderà difficilmente sostituibile da altri prodotti senza marchio di provenienza anonima. il potenziale produttivo annuo del Vitello al Latte e cereali può essere quantificato in oltre n capi bovini, dato rilevato dalla ricognizione effettuata in base agli allevamenti aderenti alle due entità proponenti il disciplinare, Consorzio L Italia Zootecnica e Primo Valore. Tutto ciò premesso si può quindi affermare che il prodotto Vitello al latte e cereali avrà sicuramente degli sbocchi positivi nel mercato della carne bovina. Il Presidente Fabiano Barbisan Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 2

10 DECRETO MINISTERIALE N del 4 marzo 2011 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PER I PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI AL SISTEMA DI QUALITA NAZIONALE ZOOTECNIA ALLEGATO ALL ISTANZA RICONOSCIMENTO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VITELLO AL LATTE E CEREALI SCHEDA 6 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLO AL LATTE E CEREALI 1. Descrizione degli aspetti tecnici legati al metodo di ottenimento del prodotto oggetto del presente Disciplinare La specificità della carne del vitello al latte e cereali è data dall utilizzo di bovini maschi e femmine appartenenti a razze da latte o da carne o a duplice attitudine o risultanti da incroci, macellati ad un età inferiore a 8 mesi, allevati tradizionalmente in allevamento protetto e alimentati a base di latte e derivati e cereali. La razione alimentare (liquida o solida) deve essere somministrata assicurando l accesso agli alimenti a tutti i capi contemporaneamente, a meno che non siano presenti sistemi di distribuzione automatica con riconoscimento individuale dell animale. La parte solida della razione è costituita da una quantità minima di cereali e foraggi di cereali finalizzata a sviluppare naturalmente l apparato digerente, da monogastrico a poligastrico, dei giovani bovini. Gli alimenti fibrosi presenti nella razione assicurano gli apporti in ferro sufficienti ad evitare l insorgenza di anemie, pur mantenendo il caratteristico colore chiaro delle carni di vitello. 2. Requisiti specifici Le aziende di allevamento che aderiscono al presente disciplinare devono essere registrate presso le Aziende UU.SS.LL. (art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004). La macellazione dei bovini allevati in conformità al presente disciplinare e la lavorazione delle carni ottenute devono avvenire presso macelli e stabilimenti di sezionamento riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004. Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 1

11 3. Modalità di adesione dei produttori al disciplinare L adesione al Disciplinare di produzione del Vitello al latte e cereali è volontaria ed è aperta a tutti gli allevatori dell Unione Europea. Può avvenire direttamente o tramite un organizzazione di produttori, un associazione di produttori, una cooperativa, o consorzio, purché dotati di personalità giuridica. Nel caso di adesione diretta, l allevatore dovrà nominare un Organismo di Controllo Terzo come previsto all Art. 6 del DM 4337 del 4/3/2011 che dovrà verificare i requisiti dell operatore, comunicarli al Ministero delle Politiche Agricole per l iscrizione all elenco degli operatori che rispettano il presente Disciplinare di produzione, come previsto all Art. 7 del DM 4337 del 4/3/2011 ed effettuare tutti i controlli previsti dal presente disciplinare. Nel caso l allevatore aderisca al Disciplinare per tramite di un organizzazione di produttori, un associazione di produttori, una cooperativa, o consorzio, dotati di personalità giuridica, l Organismo di Controllo Terzo sarà nominato direttamente da tali organismi che avrà il compito di effettuare i controlli previsti dal presente disciplinare ed inviare l elenco degli operatori aderenti al Ministero delle Politiche Agricole. 4. Campo di applicazione Il presente disciplinare si applica durante il periodo di accrescimento di bovini maschi e femmine allevati per la produzione di carne di vitello, fino alla macellazione. Include, inoltre, alcuni requisiti e specifiche riguardanti fasi di produzione ed attività svolte da altri operatori della filiera (macellazione, lavorazione delle carni ed etichettatura). 4a. Tipologie e tecniche di conduzione d allevamento 4a.1. Gli animali non possono essere rinchiusi in recinti individuali a partire dall ottava settimana di età. Dopo tale periodo nessun vitello potrà essere rinchiuso in un recinto individuale a meno che un veterinario non abbia certificato tale necessità per motivi diagnostico-terapeutici. 4a.2. Il periodo di accrescimento dei bovini presso l azienda di allevamento aderente, fino alla macellazione, non può essere inferiore a 135 giorni consecutivi. 4a.3. Alla macellazione i bovini devono avere una età non superiore a 8 mesi. 4a.4. II bovini sottoposti a trattamenti con corticosteroidi, durante il periodo di accrescimento-finissaggio che rientra nel campo di applicazione del presente disciplinare, sono esclusi dal circuito del Sistema di Qualità Superiore Nazionale Zootecnia e non potranno fregiarsi del marchio previsto dall Art. 12 del DM n del 4/3/2011. Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 2

12 4a.5. Il tasso di emoglobina (HGB) deve essere superiore a 4,5 mmol/litro, equivalenti a 7,3 g/dl (Emoglobina: 1g/dl = 0.62 mmol/l. I controlli su questo requisito devono essere effettuati con la seguente frequenza: 2 volte su tutti i capi per ciclo di allevamento più una volta aggiuntiva sul 20% dei capi. Tasso di emoglobina (HGB) non inferiore a 4,5 mmol/litro (equivalenti a 7,3 g/dl) 2 volte su tutti i capi/ciclo + 1 aggiuntivo sul 20% capi/ciclo 4b. Tecniche di alimentazione 4b.1. L azienda di allevamento deve predisporre e tenere aggiornati i piani di razionamento alimentare. 4b.2. Tali piani devono tenere conto delle esigenze nutrizionali dei bovini nelle diverse fasi di sviluppo. 4b.3. La razione alimentare deve avere le seguenti caratteristiche (quantità per capo e riferite ad un periodo di allevamento pari a 150 giorni; per periodi di allevamento superiori i parametri di cui al primo e secondo trattino devono essere aumentate proporzionalmente): - quota di latte e derivati non inferiore a 250 kg in sostanza secca. - quota di alimenti solidi fibrosi non inferiore a 50 kg sulla razione tal quale; - quota di cereali e foraggi da cereali della frazione solida non inferiore al 60% sulla razione tal quale; - quota di fibra strutturata, rappresentata da foraggi, non inferiore al 5% della porzione di alimenti solidi fibrosi forniti in tutto il ciclo di allevamento. - il mangime complementare utilizzato nell alimentazione deve contenere, quale ingrediente principale (1 voce nel cartellino mangime), polvere di latte magro e/o suoi derivati. 4b.4. La razione alimentare deve essere costituita esclusivamente dai seguenti alimenti zootecnici: - latte e derivati; - cereali e derivati; - leguminose; - oleaginose; - bietole e derivati; - foraggi freschi (cereali da foraggio, erba medica, trifoglio, erba da prati naturali e artificiali); - foraggi essiccati; - insilati di piante intere (cereali e insilati d erba); - grassi vegetali e animali; Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 3

13 - mangimi completi e complementari, costituiti dalle materie prime sopra elencate. 4b.5. E consentito l uso di integratori vitaminico-minerali e di additivi autorizzati per l alimentazione animale. 4b.6. Gli alimenti zootecnici devono essere sani, leali e mercantili e privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l alimentazione animale. 4b.7. I fornitori di alimenti zootecnici devono consegnare all azienda di allevamento la dichiarazione di conformità degli alimenti ai requisiti di qualità, composizione ed assenza di contaminazioni, descritti nel presente paragrafo. 4b.8. L acqua di abbeverata deve essere idonea per uso zootecnico. 4c. La scelta degli animali 4c.1. I bovini ammessi al presente disciplinare devono appartenere a razze da latte o da carne o a duplice attitudine o risultare da incroci. Le carcasse ammesse dal disciplinare devono avere le seguenti caratteristiche: Categoria V Bovini di età non superiore a otto mesi 4d. Strutture e impianti 4d.1. Le strutture di stabulazione devono essere costruite con materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze della specie allevata e devono assicurare condizioni ambientali di temperatura, circolazione dell aria, umidità relativa dell aria e concentrazione di gas e polveri tali da non nuocere agli animali. 4d.2. La razione alimentare (liquida o solida) deve essere somministrata assicurando l accesso agli alimenti a tutti i capi contemporaneamente, a meno che non siano presenti sistemi di distribuzione automatica con riconoscimento individuale dell animale. 4e. Individuazione e separazione degli animali 4e.1. L azienda di allevamento deve applicare le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli animali, assicurando in ogni fase di allevamento l identificazione dei bovini ammessi al disciplinare. 4f. aspetti inerenti tracciabilità e registrazioni 4f.1. L azienda di allevamento deve assicurare la tracciabilità delle materie prime acquistate ed utilizzate per l alimentazione degli animali mediante la conservazione ordinata dei documenti di acquisto (DDT, cartellini mangimi, fatture, ecc.) o la tenuta di un registro che riporti almeno le seguenti informazioni: Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 4

14 - nome e/o codice del prodotto; - azienda produttrice; - lotto di produzione o riferimenti ai documenti di acquisto; - quantità acquistata; - data di inizio somministrazione; - data di fine somministrazione; - partita o gruppo di animali cui il prodotto è stato somministrato. 4f.2. L azienda di allevamento deve registrare le seguenti informazioni riguardanti gli alimenti zootecnici autoprodotti: - trattamenti fitosanitari; - superficie coltivata; - quantità e periodo di raccolta; - eventuali trattamenti post-raccolta e luogo di svolgimento. 4f.3. L azienda di allevamento deve applicare un manuale di buone pratiche di allevamento che comprenda almeno i seguenti aspetti: - anagrafe e rintracciabilità degli animali; - gestione degli approvvigionamenti e alimentazione; - gestione sanitaria dell azienda; - benessere animale; - gestione effluenti zootecnici; - pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; - formazione del personale. 4f.4. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea. 4f.5. Tutta la documentazione (DDT, cartellini mangimi, fatture, ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono essere conservate per un periodo minimo di un anno dopo l avvenuta macellazione del bovino fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge. 4g. Autocontrollo 4g.1. L aderente al disciplinare (singola azienda di allevamento o, come previsto dall art. 3, un organizzazione di produttori, un associazione di produttori, una cooperativa, o consorzio) deve predisporre, in accordo con l Organismo di Controllo Terzo, un piano di autocontrollo ed effettuare periodicamente delle attività di controllo interno, compresa l esecuzione di controlli analitici a campione (ad esempio: acqua di abbeverata, alimenti, ecc.) per verificare il rispetto dei requisiti indicati nel presente disciplinare. Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 5

15 4h. Etichettatura del prodotto 4h.1. indicazioni obbligatorie L etichetta del prodotto, oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, deve riportare la denominazione prevista dal disciplinare di produzione; 4h.2. indicazioni facoltative: a. nome del produttore e/o dell associazione di produttori b. marchio commerciale detenuto dall organizzazione o associazione c. indicazione della Regione di origine o di allevamento, purché sia garantita la rintracciabilità dello stesso e la permanenza nel territorio indicato per un periodo significativo in rapporto alla durata del ciclo produttivo d. si può prevedere che il nome del produttore e/o associazione di produttori sia elemento obbligatorio da inserire in etichetta e. eventuali certificazioni volontarie di prodotto, a condizione di riportare chiaramente gli estremi della certificazione f. marchio collettivo unico che il Ministero istituisce con apposito provvedimento. Nel caso di utilizzo lo stesso deve sempre essere associato alla denominazione obbligatoria prevista dal disciplinare di produzione ed è subordinato al rigoroso rispetto delle previsione di cui al regolamento d uso g. in affiancamento al marchio di cui al punto f. è possibile inserire in etichetta un eventuale marchio di sistema di qualità regionale, nel caso in cui una regione abbia istituito un sistema qualità regionale zootecnica in conformità alle normative comunitarie. 4h.3. Le informazioni di cui al punto 2 devono essere gestite mediante l adesione ad una organizzazione etichettante e l applicazione di un disciplinare di etichettatura facoltativa delle carni bovine, riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000 e del Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 30 agosto Separazione e visibilità del prodotto Con regolamento a parte, saranno definite le regole per la commercializzazione della carne bovina ottenuta dall applicazione del presente disciplinare. In particolare, le aziende di macellazione, sezionamento, confezionamento ed i punti vendita che intendono commercializzare la carne bovina identificata dalla denominazione Vitello al latte e cereali e dal marchio istituito ai sensi dell Art. 12 del DM 4337 del 4/3/2011, dovranno comunicare al Ministero delle Politiche Agricole, ovvero, all eventuale Consorzio di tutela del marchio del Vitello al latte e cereali, all uopo istituito, l impegno a rispettare i regolamenti di gestione dei marchi riferiti al Sistema di Qualità Superiore Nazionale Zootecnia in base al DM 4337 del 3/4/2011. Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 6

16 La carne bovina, ottenuta come previsto dal presente Disciplinare dovrà essere sempre facilmente ed inequivocabilmente identificabile attraverso il sistema di tracciabilità lungo tutta la filiera. Ai fini dell esposizione nel punto vendita, i prodotti a marchio preventivamente confezionati devono rispettare le norme previste dal regolamento d uso del marchio stesso. I prodotti non confezionati devono essere esposti nei punti vendita, in spazi dedicati, in modo tale da individuare inequivocabilmente l appartenenza della carne bovina al disciplinare, esponendo in modo visibile i certificati relativi (etichettatura facoltativa e qualità della carne) unitamente ad appositi segnali, meglio specificati nel regolamento d uso del marchio. 6. Allegati 1 - Piano di autocontrollo 2 - Regolamento d uso del marchio Vitello al latte e cerali Il Presidente Fabiano Barbisan Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 7

17 ALLEGATO 1 PIANO DI AUTOCONTROLLO (Bozza sintetica, non corretta, da verificare con Organismo terzo) Requisito Frequenza Tipo di controllo Allevamento in ambiente protetto, di tipo Annuale Visivo stallino, a stabulazione libera in box multipli. Periodo allevamento minimo 135 giorni Annuale Da passaporto/registro di stalla Non è ammesso l utilizzo di farmaci cortisonici. I vitelli che richiedono a scopo terapeutico trattamenti con prodotti cortisonici sono esclusi dal disciplinare. Tenore di ferro ematico: 2 controlli su tutti i capi per ogni ciclo di produzione più 1 aggiuntivo sul 20% degli animali. Almeno 250 Kg in sostanza secca di sostitutivi del latte e almeno 50 Kg in tal quale di alimento solido fibroso di cui almeno il 60% deve derivare da cereali e foraggi da cereali. Il mangime complementare utilizzato nell alimentazione deve contenere, quale ingrediente principale (1 voce nel cartellino mangime), polvere di latte magro e/o suoi derivati. Alimentazione individuale della frazione liquida della razione con allattatrice automatica o comunque con alimentazione individuale. Acqua di abbeverata idonea per uso zootecnico Presenza e aggiornamento registro tracciabilità alimenti Presenza e aggiornamento piano di razionamento Conservazione documentazione relativa all alimentazione Presenza manuale buone pratiche di allevamento Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Da registro dei trattamenti sanitari. Da rapporti di prova dei laboratori d analisi Da piano di razionamento Visivo Controllo analitico nel caso di utilizzo di acqua di pozzo. Visivo Visivo Visivo Visivo Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 8

18 ALLEGATO 2 REGOLAMENTO PER L USO DEL MARCHIO VITELLO AL LATTE E CEREALI (da predisporre) Sede in Piazza di Spagna, 35 Roma Pag. 9

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