Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare
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- Marta Mazzoni
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1 Reg. (CE) 183/2005 indicazioni operative e database per la registrazione degli operatori GRUPPO DI LAVORO REGIONALE Dott. Michele Brichese Dott. Paolo Camerotto Sig.ra Luciana Cappelletto Dott.ssa Chiara Fabris Dott. Stefano Gatti Dott. Marcello Malacarne Dott. Denis Marchesan Dott. Aldo Montagna Dott. Andrea Ristori Venezia, 05 maggio
2 Linee guida per la registrazione degli operatori La domanda di registrazione dell operatore del settore dei mangimi che intende registrarsi ai sensi del Reg. (CE) 183/2005: é l Allegato A3 della DGR 3905/2005, compilato e con la marca da bollo ad uso corrente ( 14,62) applicata Le imprese che avevano presentato domanda di registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99 a cui non è stato dato seguito per incompletezza d istruttoria, dovranno ripresentare tutta la domanda ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, complete delle marche da bollo. 2
3 Linee guida per la registrazione degli operatori Tipologia di registrazione: Gli operatori che non utilizzano additivi o premiscele con additivi come tali ma che utilizzano mangimi complementari nei quali l additivo è già presente: devono soddisfare i requisiti previsti nell Allegato I. Gli operatori che svolgono operazioni a livello di produzione primaria di mangimi tra cui operazioni correlate e miscelazione di mangimi con mangimi complementari per il proprio fabbisogno: devono soddisfare i requisiti previsti nell Allegato I. Gli operatori della filiera dei mangimi che operano dalla fase di miscelazione in poi non per il proprio fabbisogno: devono soddisfare i requisiti previsti nell Allegato II. 3
4 OPERATORI CHE FANNO DOMANDE PER I PREMI COMUNITARI (PAC): rientrano nella banca dati di AVEPA anche come registrati ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 non sarà quindi più necessario che i Servizi Veterinari inseriscano nel database fornito dalla Regione Veneto le imprese del settore dei mangimi che nell Allegato A3 per la domanda di registrazione hanno dichiarato di svolgere esclusivamente le operazioni di: coltivazione somministrazione coltivazione e somministrazione 4
5 Linee guida per la registrazione degli operatori Registrazione del soccidante e/o soccidario: in linea generale l obbligo di registrazione é a carico del soccidario. Qualora nel rapporto di soccida sia contemplata la fornitura di materia prima e alimento da parte del soccidante, l obbligo di registrazione si estende anche al soccidante. Se la sede legale del soccidante che fornisce i mangimi è fuori Regione, comunque viene registrata solo la sede 5 legale.
6 Linee guida per la registrazione degli operatori Registrazione dei trasportatori l attività di trasporto di mangimi e foraggi deve essere registrata anche nel caso di trasporto per conto terzi qualora si tratti di prodotti sfusi o qualora l imballaggio possa essere manomesso o rompersi. non sarà obbligatoria la richiesta di registrazione nel caso in cui gli alimenti per gli animali siano trasportati in imballaggi non manomessibili (come ad esempio containers, scatole solide, scatolette, recipienti, palletts con doppio imballaggio etc.) sulla base della valutazione del rischio 6
7 Linee guida per la registrazione degli operatori Produttori di imballaggi non é necessaria la registrazione delle imprese che producono sacchi ed altri imballaggi per il confezionamento di mangimi. Nel piano di autocontrollo delle imprese che effettuano le operazioni di condizionamento dovrà comunque essere menzionata la provenienza dei materiali di confezionamento e l indicazione della ditta produttrice. 7
8 Linee guida per la registrazione degli operatori Additivi L operatore che mette in commercio materie prime come additivi ad uso zootecnico, deve essere registrato ai sensi dell Allegato II del Reg. (CE) 183/2005 dai Servizi Veterinari, o, a seconda del prodotto commercializzato, riconosciuto dall Autorità Competente (Regione o Ministero) 8
9 Linee guida per la registrazione degli operatori Possibilità che la registrazione ai sensi degli altri regolamenti del pacchetto igiene valga anche per il 183 tutte le imprese del settore dei mangimi si devono registrare ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, ivi comprese le industrie agroalimentari (già registrate ai sensi del Reg. 852/2004) che cedono sottoprodotti all industria mangimistica. Sono escluse le imprese riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 1774/2002 in quanto sono produttori di materia prima per alimenti zootecnici già in possesso di un sistema di autocontrollo che definisce il rischio. 9
10 Manuale degli operatori del settore dei mangimi Nel registro dei somministratori devono essere segnati tutti i fornitori dai quali si riforniscono Un fornitore potrebbe non essere registrato ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 (ad esempio per: assenza dal campo di applicazione, sede in Paese Terzo, etc ), in tal caso chi si rifornisce dei suoi prodotti ha la responsabilità di riportare nel proprio manuale di qualità le motivazioni per cui si può rifornire da alcuni anche se questi possono non essere registrati ai sensi del Reg. (CE) 183/2005. Non deve quindi trattarsi di un silenzio/assenso ma deve essere dichiarato in maniera scritta 10
11 Manuale degli operatori del settore dei mangimi La stessa procedura dovrà essere seguita dagli altri operatori della catena dei mangimi, ad esempio: 1) chi occasionalmente acquista piccole quantità da produttori che non hanno l obbligo di registrarsi, di farne specifica menzione nel proprio manuale della qualità chiarendo le motivazioni con le quali la stessa azienda garantisce che il prodotto introdotto da questo produttore risulta essere conforme ai requisiti fissati dal Reg.183/05. 2) chi utilizza trasportatori che possono non essere registrati perché trasportano alimenti contenuti in imballaggi non manomessibili. 3) chi si rifornisce da un impianto 1774/02 (cat. 3) deve inserire nel proprio manuale di qualità l indicazione che non viene richiesta a tale impianto la registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/05, perché questo produce materiale che soddisfa gli stessi requisiti. 11
12 Linee guida per la registrazione degli operatori Per la Registrazione delle Farmacie - Farmacie che commercializzano additivi e premiscele con additivi destinati agli animali da reddito con additivi diversi da quelli indicati nell Allegato IV del Reg.183/05: dovranno soddisfare i requisiti dell Allegato II. - Farmacie che commercializzano additivi e premiscele con additivi destinati agli animali non da reddito che commercializzano prodotti non direttamente al consumatore finale: dovranno soddisfare i requisiti dell Allegato II. 12
13 Linee guida per la registrazione degli operatori Farmacie Non necessitano di registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005: - Le farmacie che commercializzano mangimi senza additivi e senza premiscele con additivi destinati agli animali non da reddito; - Le farmacie che commercializzano additivi e premiscele con additivi destinati agli animali non da reddito che commercializzano prodotti direttamente al consumatore finale. Devono essere riconosciute ai sensi del Reg. 183/2005 dalla Regione Veneto o dal Ministero: Le farmacie che commercializzano additivi e premiscele con additivi destinati agli animali da reddito di cui all Allegato IV del Reg. 183/
14 DIMOSTRAZIONE DELLA PROPRIA REGISTRAZIONE PRESENZA NELL ELENCO UFFICIALE DEI REGISTRATI DELLA REGIONE VENETO gli operatori della filiera per dimostrare di essere registrati ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, devono rientrare nel database dei Servizi Veterinari (o in quello di AVEPA o in BDR) e possono attestare in autocertificazione la propria presenza nell elenco regionale dei registrati. Gli operatori che vengono registrati dai Servizi Veterinari dell Azienda ULSS di competenza possono certificare la loro registrazione altresì esibendo copia dell Allegato A3, vistato dal Servizio Veterinario che ha accolto la domanda. 14
15 DATABASE per la registrazione degli operatori da parte dei Servizi Veterinari Dare precedenza alla registrazione degli operatori che devono ottemperare ai requisiti previsti dall Allegato II, in quanto la gran parte dei produttori primari e dei somministratori (allevatori) sono già presenti rispettivamente nei database di AVEPA e della Banca Dati Regionale - anagrafe zootecnica. 15
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19 Reg. (CE) 183/2005: Formazione in Regione Veneto dei Medici Veterinari delle Aziende ULSS deve comporsi di due percorsi: una giornata di formazione ai tutti i referenti PNAA (diapositive divise in diverse sezioni da lasciare a disposizione) un incontro in ogni Az. ULSS organizzato dal referente PNAA di tale AULSS per la formazione dei colleghi per il quale potrà chiedere la collaborazione ai componenti del gruppo di lavoro 19
20 Reg. (CE) 183/2005: Formazione in Regione Veneto degli Operatori organizzata a livello di una o più Aziende ULSS E necessario coinvolgere le diverse associazioni di categoria (in particolare del settore primario) nell assolvere le esigenze formative, soprattutto riguardo: i principali punti di differenza tra Allegato I e II del regolamento a cui le diverse figure devono ottemperare l obbligo di tutti gli operatori di richiedere la registrazione ai sensi del Reg. 183 da parte dell operatore che lo precede come anello nella catena dei mangimi.coinvolgendo le diverse Associazioni di Categoria 20
21 RELAZIONARE, TRA CIRCA 6 MESI, ALL UDP SULL ATTIVITÀ SVOLTA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA, INERENTE ALLA FORMAZIONE ED AL NUMERO DI OPERATORI GIÀ REGISTRATI 21
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