Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo comunale volontari di protezione civile
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1 Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo comunale volontari di protezione civile approvato con atto consiliare n. 66 del 26/06/2000
2 Art. 1. Premessa REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Il Gruppo, in funzione della sua consistenza e specializzazione degli aderenti, potrà articolarsi, per attività, nelle seguenti specialità: studio e prevenzione operativa tecnico-logistica tutela ambientale e artistica socio-assistenziale La responsabilità del Gruppo spetta al Dirigente dell Area Tecnica (Lavori Pubblici e Protezione Civile) sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, autorità locale di Protezione Civile. Art. 2. Composizione del gruppo di volontari di Protezione Civile Del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile possono far parte cittadini maggiorenni di ambo i sessi allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali nell ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione soccorso e ripristino in caso di calamità ed emergenze interessanti la sicurezza e la tutela del territorio in tutte le sue componenti. Art. 3. Ammissione al gruppo di volontari di Protezione Civile L ammissione al Gruppo comunale, con atto del Dirigente dell Area Tecnica (Lavori Pubblici e Protezione Civile) sentito il parere di una commissione costituita dall Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Sindaco del Comune di Piove di Sacco contenente la specialità per le quali il volontario ritiene di essere esperto/disponibile, di un curriculum personale utile a valutare la preparazione del richiedente nonché alla frequenza ed al superamento di apposito corso base (predisposto dal Comune di Piove di Sacco) e del periodo di prova di mesi sei per la formazione dei volontari di Protezione Civile. Con atto motivato del medesimo Dirigente, su parere della suddetta commissione tecnica, potranno essere ammessi al Gruppo, senza frequenza e superamento del corso e del periodo di prova, coloro i quali alla domanda alleghino un curriculum personale attestante il possesso di una elevata e specifica professionalità e attitudine all attività di Protezione Civile. La domanda dovrà altresì contenere l esplicita dichiarazione del 2
3 possesso dei requisiti previsti per i volontari di Protezione Civile, di cui all art.1, comma 2, del DPR 21/9/94 n.613, modificato con L._26/7/96 n I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l appartenenza al Gruppo comunale di Protezione Civile e la qualifica. L Ufficio predisposto presso l Area Tecnica (Lavori Pubblici e Protezione Civile) curerà la predisposizione e l aggiornamento del registro dei volontari di Protezione Civile del Comune di Piove di Sacco. Il reclutamento potrà ripetersi con cadenza periodica in base alle esigenze dell Amministrazione. Art. 4. Regolamento di organizzazione Il Gruppo comunale dovrà dotarsi di apposito regolamento di organizzazione che dovrà contenere: i principi di funzionamento quale organismo strumentale dell area Tecnica (Lavori Pubblici e Protezione Civile) che svolgerà attività di coordinamento e direzione funzionale di indirizzo e di controllo; l adesione ai princìpi e ai contenuti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo; la precisazione che nella domanda di adesione al Gruppo sia indicata l opzione per una o più specialità, vi sia la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalle leggi, sia allegato un curriculum personale utile a valutare la preparazione posseduta, e che dovrà essere presentato un certificato medico attestante l idoneità alle attività di Protezione Civile, da rinnovarsi annualmente; la dichiarazione dell interessato che l ammissione al Gruppo sarà subordinata alla frequenza ed al superamento del corso di formazione e del successivo periodo di prova di sei mesi, relativo alla specialità prescelta, tranne il caso di cui all art. 3, comma 2, del presente regolamento; le procedure di nomina e successiva ratifica del Coordinatore del Gruppo, eletto dall Assemblea dei volontari aderenti, cui spetta la rappresentanza del Gruppo stesso nonché il coordinamento di tutte le sue attività, ordinarie e straordinarie nell ambito delle direttive impartite dall Amministrazione Comunale; la previsione e le procedure di nomina di un Direttivo, anch esso eletto dall Assemblea dei volontari, presieduto dal Coordinatore e del quale dovranno far parte i responsabili delle specialità, a loro 3
4 volta eletti dall Assemblea; il Coordinatore del Gruppo, i responsabili delle specialità e il Direttivo rimarranno in carica tre anni e potranno essere rieletti; i motivi e le procedure di decadenza delle cariche elettive, l organizzazione delle specialità. Art. 5. Approvazione del regolamento di organizzazione Il regolamento di organizzazione del Gruppo dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale su parere del Dirigente preposto al servizio di Protezione Civile. Art. 6. Risorse e attrezzature Al Gruppo comunale sono assegnati locali, mezzi e materiali idonei allo svolgimento delle attività per cui viene costituito. Il Gruppo può ricevere risorse economiche anche ai sensi dell art.5 L. 11/8/91 n Gli appartenenti al Gruppo comunale volontari di Protezione Civile sono addestrati a cura del personale esperto allo scopo incaricato dall Amministrazione anche sulla base di una programmazione congiunta con i volontari. Il Gruppo garantisce il corretto utilizzo e la manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature in suo possesso. I volontari sono responsabili del corretto utilizzo e della custodia della divisa e delle attrezzature personali loro affidate. Art. 7. Copertura assicurativa Per tutti i componenti del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile il Comune provvederà a stipulare idonea copertura assicurativa. Art. 8. Emergenza - Attivazione del Gruppo di volontari In occasione delle emergenze il Gruppo di volontari potrà agire su iniziativa coordinata tra del Coordinatore del Gruppo e/o dei responsabili delle specialità con il coordinamento del responsabile dell Area Tecnica (ex V settore LL.PP) fino all arrivo degli organi istituzionali preposti all intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto, e comunque sino al ricevimento delle direttive da parte del Sindaco e/o dell Assessore alla Protezione Civile. Di tutte le attività svolte dal Gruppo dovrà essere stesa apposita relazione a cura del responsabile dell intervento e controfirmata dal Coordinatore del Gruppo e dal Dirigente dell Area Tecnica (Lavori Pubblici e Protezione Civile). 4
5 Art. 9. Attività di formazione Art. 10. Garanzie Gli appartenenti al Gruppo comunale volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle diverse attività con impegno, lealtà e spirito di collaborazione. Il Gruppo comunale ed i singoli volontari, potranno promuovere o aderire ad iniziative, anche al di fuori dell ambito comunale con il coordinamento del responsabile dell Area Tecnica (Lavori Pubblici e Protezione Civile), intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di volontari operanti nella Protezione Civile. L autorizzazione può comprendere l utilizzo di mezzi e materiali. Agli appartenenti al Gruppo comunale volontari di Protezione Civile sono garantiti, nell ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, i benefici previsti ai sensi dell art.11 del decreto legge 159/84 convertito con legge n. 363/84. 3 Ai fini dell applicazione di tali benefici il Dirigente dell Area Tecnica (Lavori Pubblici e Protezione Civile), provvederà a certificare, con nota alla Prefettura competente per territorio, i nominativi ed i tempi d impiego dei volontari. Art. 11. Regolamenti - Etica I volontari, aderendo al Gruppo comunale, accettano di rispettare il presente Regolamento e quello del Gruppo stesso. Le infrazioni da parte di singoli volontari ai suddetti regolamenti potranno comportare la sospensione temporanea, anche in via precauzionale, fino alla eventuale conseguente esclusione dal gruppo per gravi o reiterati motivi. I provvedimenti sono assunti dal Dirigente Responsabile dell Area Tecnica (Lavori Pubblici e Protezione Civile) su proposta del Coordinatore del Gruppo o, su propria iniziativa. Nei casi più gravi ed urgenti, quando la permanenza in attività del volontario possa comportare il pericolo di danni ai mezzi e/o alle persone od ostacolo all attività del Gruppo, il dirigente od un suo delegato sono autorizzati ad assumere un provvedimento di immediata sospensione. Art. 12. Modalità di attivazione del Gruppo di volontari di Protezione Civile Le modalità di attivazione del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile fanno riferimento alle procedure contenute nei singoli piani di settore di intervento della Protezione Civile e nel 5
6 Piano comunale di Protezione Civile, nonché nella Convenzione per l attivazione del Comprensorio Piovese di protezione Civile Comprensorio 5 della Provincia di Padova. Nelle more dell approvazione dei piani (quando non già predisposti) l Ufficio Area Tecnica provvederà alla definizione delle procedure di attivazione in relazione alle diverse tipologie d emergenza. 6
7 NOTE omissis - All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione civile sentito il Prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità, affidabilità e capacità operativa delle associazioni (2/a) Legge 266/91 - Art Risorse economiche. 1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto. 3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. 4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile L n. 363 ART UNICO L'art. 11 (del D.L. 159/84) è sostituito dal seguente: <<Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati>>. 7
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