CONTRATTO DI RETE D IMPRESE REPUBBLICA ITALIANA
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- Vito Righi
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1 ESEMPIO CONTRATTO DI RETE: Repertorio n.. CONTRATTO DI RETE D IMPRESE REPUBBLICA ITALIANA Raccolta n.. Innanzi a me Dottor xxxxxxxxxxxxxxx, Notaio residente in xxxxxxxxxxx, con studio in via xxxxxxxxxxxxxxxx iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di xxxxxxxx, senza intervento di testimoni per espressa rinunzia fattavi, di comune accordo fra loro e col mio consenso, dai costituiti, i quali hanno tutti i requisiti voluti dalla legge, sono comparsi i Signori: il quale interviene al presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della società "UNO s.r.l., con sede in, iscritta al n. xxxx del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di xxxxx, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di xxxxxxxxxxxxx, al presente atto autorizzato - non rientrando il presente atto tra i poteri ad esso già attribuiti - in virtù e per effetto di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione di detta società in data ; il quale interviene al presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della società "DUE s.r.l., con sede in, iscritta al n. xxxx del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di xxxxx, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di xxxxxxxxxxxxx, al presente atto autorizzato - non rientrando il presente atto tra i poteri ad esso già attribuiti - in virtù e per effetto di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione di detta società in data ; il quale interviene al presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della società "TRE s.r.l.", con sede in, iscritta al n. xxxx del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di xxxxx, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di xxxxxxxxxxxxx, al presente atto autorizzato - non rientrando il presente atto tra i poteri ad esso già attribuiti - in virtù e per effetto di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione di detta società in data ; I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, PREMETTONO a) che la società Uno s.r.l. svolge, l'attività di, b) che la società Due s.r.l. svolge l'attività di ;
2 c) che la società Tre s.r.l. svolge l attività di. e) che, pertanto, le imprese partecipanti, in qualunque forma organizzate, condividono l'esercizio delle rispettive attività nel settore della realizzazione di sistemi, consulenza, progettazione e servizi per migliorare l efficienza dell organizzazione aziendale; f) che dispongono di un network di competenze che si integrano per fornire, anche in outsourcing, servizi al mercato pubblico e privato, nella gestione del rinnovamento tecnologico, ottimizzazione di processi e condivisione delle risorse, soluzione di problemi, nell area della gestione organizzativa, del claim management, del cloud computing. In sintesi le aziende intendono: coordinare le modalità di accesso a nuovi mercati, promuovendo il marchio e integrando l offerta delle singole imprese; esercitare in comune un attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese, condividendo la strumentazione tecnica o altre strutture operative, ovvero la gestione di crediti ricevuti da enti pubblici e privati per lo sviluppo di attività comuni; g) che gli stessi ritengono altresì che tale obiettivo possa essere realizzato mediante la reciproca collaborazione per lo studio, la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di prodotti e servizi presso aziende ed enti pubblici h) che a tal fine, gli stessi sono venuti alla determinazione di stipulare un contratto di rete, ai sensi degli artt. 4 ter e seguenti del D.L. l0 febbraio 2009 n. 5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n. 33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n. 99 e con Legge 30 luglio 2010 numero 122, che ha convertito il D.L. 78/2010; TUTTO CIÒ PREMESSO convengono e stipulano quanto segue Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO Le società UNO s.r.l., DUE s.r.l. e TRE s.r.l., come sopra rappresentate convengono di stipulare un contratto di rete, e pertanto si obbligano a svolgere l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di servizi nell ambito della gestione dei processi organizzativi per organizzazioni pubbliche e private nonché a commercializzare detti servizi con il marchio " XYZ", il tutto in conformità a specifici disciplinari e regolamenti predefiniti. Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita potrà essere presentata e identificata con il nome e il logo "XYZ". Art. 2) OBIETTIVI STRATEGICI Le parti convengono e mi dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione delle imprese partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale. XYZ nasce per fornire servizi integrati nell area del miglioramento dei processi organizzativi delle aziende private e pubbliche. L obiettivo della rete è individuare, attraverso una forte partnership con le aziende sul livello delle scelte strategiche relative all innovazione tecnologica, le aree di valore presenti nei sistemi di
3 gestione e accompagnare le aziende clienti, attraverso anche servizi in outsourcing, nel management e nell ottimizzazione di questi processi gestionali, creando un elevato livello di efficienza nell organizzazione aziendale. I progetti del network presentano sempre una fase di coaching tecnologico nella quale identifichiamo con il cliente il miglior rapporto tra valore e scelta tecnologica per i processi identificati, ed una fase di erogazione di servizi di supporto che comprende sia la gestione della tecnologia che il personale operativo. Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all'art. l dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto. Art. 3) PROGRAMMA DI RETE Il programma di rete consiste: nella predisposizione di soluzioni organizzative che, grazie all integrazione delle competenze specifiche maturate da ogni impresa appartenente alla rete, permettano di proporre e realizzare nel mercato l erogazione di servizi ad alto valore funzionale. nella partecipazione a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità delle imprese partecipanti; nella definizione di linee comuni di marketing per i servizi di rete; nell'organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento su temi attinenti le attività ed i servizi erogati; nella registrazione di un marchio comune, e nell'esercizio di ogni azione di tutela, promozione ed utilizzo dello stesso. Art. 4) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI Le imprese sono obbligate: ad uniformarsi alle decisioni adottate dal comitato di gestione; ad attenersi alle decisioni del comitato di gestione ai fini dell'utilizzo del marchio; a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti. Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete. Art. 5) COMITATO DI GESTIONE L'attuazione del programma di rete è affidata ad un comitato di gestione costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad un massimo di cinque. Qualora i partecipanti alla rete divengano più di cinque, il comitato di gestione sarà composto da cinque componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla rete. La durata del mandato è decisa all'atto della nomina. Art. 6) ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE. Il comitato di gestione nomina al suo interno un presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art primo comma c.c., nonché un vice presidente, che potrà agire in caso di assenza,
4 impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente, con le medesime funzioni. Copia della decisione di nomina del presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti. Il comitato di gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno 4 volte all anno, nell'ambito del territorio nazionale. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Al di fuori delle riunioni periodiche, le decisioni del comitato di gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del comitato di gestione, e poi trasmesso, al presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione. Il comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente. Le decisioni del comitato di gestione, comprese la nomina del presidente e del vicepresidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal presidente o dal vicepresidente. Art. 7) COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE. Al comitato di gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese o dei singoli partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art. 4 ter, lett. e), della Legge citata in premessa, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto. Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) ruolo di indirizzo e supervisione delle azioni commerciali della rete di imprese e monitoraggio dei risultati conseguiti; b) decisioni di partecipazioni a gare e definizione del ruolo/impegno delle singole imprese c) impostazione dei parametri di offerte commerciali, decisione relativa alla scelta della capo commessa ed alle attività attribuite alle singole imprese e relative quote di fatturazione; d) controllo direzionale (su dati di sintesi) sul flusso riferito alla gestione delle commesse in essere, verifica con i singoli responsabili designati dalle imprese delle eventuali problematiche di realizzazione delle attività operative, decisioni conseguenti; e) decisioni su investimenti comuni ritenuti strategici; f) accertamenti sull'uso corretto del marchio da parte delle imprese partecipanti; g) stipula di contratti di qualsiasi natura Art. 8) RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE CONTRAENTI
5 A coloro che sono nominati presidente e vice presidente è conferito il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti, sia individualmente sia collettivamente intese, nei limiti previsti dal presente contratto, per il compimento degli atti decisi dal comitato di gestione. Qualora il rappresentante agisca in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al contratto dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per "Network Competenze", valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete. Art. 9) ORGANI DI COORDINAMENTO Per garantire il corretto funzionamento e il coordinamento delle attività di commercializzazione e branding, valutazione preventiva delle opportunità e di azioni di marketing operativo da intraprendere, mantenimento dei contatti tra i vari soggetti di rete, gestione dei dati commerciali utili per lo sviluppo dei servizi della rete si ritiene utile attivare una figura con il ruolo di: referente (interno ed esterno) della RETE XYZ per l avvio delle azioni commerciali interfaccia del Comitato di gestione per le attività comprese nel Piano di sviluppo soggetto aggregatore tra le imprese o i singoli aderenti alla rete XYZ Art. 10) MATERIE RISERVATE ALLA DECISIONE DEI PARTECIPANTI. I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi: - in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, e presentato dal comitato di gestione per il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente; - in ordine all'approvazione di un Piano di sviluppo, che dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno solare successivo; - in ordine alla nomina dei componenti del comitato di gestione. Art. 11) MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI Possono chiedere di aderire al contratto le imprese o i liberi professionisti che svolgono attività sinergiche e complementari a quelle della rete e dell oggetto del presente contratto. Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi dell'art del Codice Civile, al comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente: a) la denominazione e la sede legale dell'impresa; b) l'oggetto sociale; c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata; d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto. Per le società deve essere inoltre presentato:
6 f) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete; g) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente. Sulla domanda di ammissione delibera il comitato di gestione, che potrà a suo insindacabile giudizio, accettare o rifiutare la domanda e valutare l eventuale onerosità dell adesione. Art. 12) RECESSO Ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire in forma scritta al presidente del comitato di gestione entro 90 giorni dalla data prevista per il recesso, fermo restando l obbligo da parte dell impresa di garantire le attività e gli impegni assunti sui progetti comuni, fino al termine contrattualizzato, fatto salvo che il Comitato di gestione non individui linee d azione alternative per la sostituzione della parte che recede e la liberi dagli oneri assunti. Art. 13) CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO In caso di inadempimento agli obblighi previsti nell articolo 4, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici. L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre. Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento. Art. 14) DURATA DEL CONTRATTO Il contratto di rete cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 2030.
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