Titolo II: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE Capo I: DISPOSIZIONI COMUNI

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1 Codice di Procedura Civile Titolo II: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE Capo I: DISPOSIZIONI COMUNI Art. 311 (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale) Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili. Articolo cosi' sostituito dall'art. 22, L. 21 novembre 1991, n Art. 312 (Poteri istruttori del giudice) Il pretore o il giudice di pace puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'. Articolo cosi' sostituito dall'art. 23, L. 21 novembre 1991, n Art. 313 (Querela di falso) Se e' proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma. Articolo cosi' sostituito dall'art. 24, L. 21 novembre 1991, n Capo II: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE Art. 314 (Decisione a seguito di trattazione scritta) Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Articolo cosi' sostituito dall'art. 38, L. 26 novembre 1990, n Art. 315 (Conservazione di documenti) I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio. Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n Capo III: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Art. 316 (Forma della domanda) Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa. Articolo sostituito dall'art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 25, comma 2, L. 21 novembre 1991, n Art. 317 (Rappresentanza davanti al giudice di pace) Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare. Articolo sostituito dall'art. 41, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 26, L.

2 21 novembre 1991, n Art. 318 (Contenuto della domanda) La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto (1). Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla meta'. Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva. Articolo sostituito dall'art. 42, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 27, L. 21 novembre 1991, n (1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 110, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione. Art. 319 (Costituzione delle parti) Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione. Articolo sostituito dall'art. 43, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 28, L. 21 novembre 1991, n Art. 320 (Trattazione della causa) Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attivita' svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio. Articolo sostituito dall'art. 44, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 29, L. 21 novembre 1991, n Art. 321 (Decisione) Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindi giorni dalla discussione. Articolo sostituito dall'art. 45, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 30, L. 21 novembre 1991, n Art. 322 (Conciliazione in sede non contenziosa) L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio. Articolo sostituito dall'art. 46, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 31, L. 21 novembre 1991, n Titolo III: DELLE IMPUGNAZIONI Capo I: DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE Art. 323 (Mezzi di impugnazione) I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo. Art. 324 (Cosa giudicata formale) Si intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' a regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo

3 395. Art. 325 (Termini per le impugnazioni) Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello (1). Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta. (1) Comma sostituito dall'art. 47, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 32, L. 21 novembre 1991, n Art. 326 (Decorrenza dei termini) I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. Nel caso previsto nell'art. 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti. Art. 327 Decadenza dall'impugnazione) Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di cui all'art Art. 328 (Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta) Se, durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il termine stesso e' interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e' rinnovata. Tale rinnovazione puo' essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il termine di cui all'articolo precedente e' prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1986, n. 41, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso. Art. 329 (Acquiescenza totale o parziale) Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita'. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate. Art. 330 (Luogo di notificazione dell'impugnazione) Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Art. 331 (Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili) Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione e' dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato. Art. 332 (Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili)

4 Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e' stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non e' preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma. Art. 333 (Impugnazioni incidentali) Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. Art. 334 (Impugnazioni incidentali tardive) Le parti, contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. Art. 335 (Riunione delle impugnazioni separate) Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo. Art. 336 (Effetti della riforma o della cassazione) La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (1). (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 48, L. 26 novembre 1990, n Art. 337 (Sospensione dell'esecuzione e dei processi) L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 (1). Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata. (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 49, L. 26 novembre 1990, n Art. 338 (Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione) L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto. Capo II: DELL'APPELLO Art. 339 (Appellabilita' delle sentenze) Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma. E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'articolo 114. Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita' (1). Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 33, L. 21 novembre 1991, n Art. 340 (Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive) Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente appello. Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n Art. 341 (Giudice dell'appello)

5 L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (1). Articolo cosi' sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n (1) Comma aggiunto dall'art. 34, L. 21 novembre 1991, n Art. 342 (Forma dell'appello) L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonche' le indicazioni prescritte nell'articolo 163. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis. Articolo cosi' sostituito dall'art. 50, L. 26 novembre 1990, n Art. 343 (Modo e termine dell'appello incidentale) L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166 (1). Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa. (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 51, L. 26 novembre 1990, n Art. 344 (Intervento in appello) Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404. Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove) Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento decisorio. Articolo cosi' sostituito dall'art. 52, L. 26 novembre 1990, n Art. 346 (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte) Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Art. 347 (Forme e termini della costituzione in appello) La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale (1). L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado. (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 53, L. 26 novembre 1990, n Art. 348 (Improcedibilita' dell'appello) L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche' si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio. Articolo cosi' sostituito dall'art. 54, L. 26 novembre 1990, n Art. 349 N.B.: Articolo abrogato dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n Art. 350 (Trattazione) La trattazione dell'appello e' collegiale. Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello. Nella stessa udienza il collegio dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

6 Articolo cosi' sostituito dall'art. 55, L. 26 novembre 1990, n Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza. La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, puo' chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione. Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. Articolo cosi' sostituito dall'art. 56, L. 26 novembre 1990, n Art. 352 (Decisione) Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351, il collegio, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190; la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della Corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa altresi' il relatore. La discussione e' preceduta dalla relazione della causa; la sentenza e' deposita in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. Articolo cosi' sostituito dall'art. 57, L. 26 novembre 1990, n Art. 353 (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza) Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto. La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo (1). (1) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n Art. 354 (Rimessione al primo giudice per altri motivi) Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non puo' rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullita' della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma. Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308. Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353. Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356. Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n Art. 355 (Provvedimenti sulla querela di falso) Se nel giudizio d'appello e' proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale. Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove) Ferma l'applicabilita' della norma di cui al numero 4), del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti (1). Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata

7 ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione. Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 58, L. 26 novembre 1990, n Art. 357 (Reclamo contro ordinanze) Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'articolo 350 secondo comma, la inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma, alcuna delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perche' il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che e' comunicato alle parti a cura del cancelliere. La decisione e' pronunciata con sentenza se e' respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma; negli altri casi e' pronunciata con ordinanza non impugnabile. Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n Art. 358 (Non riproponibilita' d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile) L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge. Art. 359 (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale) Nei procedimenti d'appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo. Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d'appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili (1). (1) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n Capo III: DEL RICORSO PER CASSAZIONE Sezione I: DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E DEI RICORSI Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso) Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullita' della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (1). Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n (1) L'alinea del primo comma e' stato cosi' modificato dall'art. 59, L. 26 novembre 1990, n Art. 361 (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive) Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4) del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa (1). Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente ricorso. Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 60, L. 26 novembre 1990, n Art. 362 (Altri casi di ricorso) Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma,

8 le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari; 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario. Art. 363 (Ricorso nell'interesse della legge) Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge. In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza. Art. 364 Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n Art. 365 (Sottoscrizione del ricorso) Il ricorso e' diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilita', da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale. Art. 366 (Contenuto del ricorso) Il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilita': 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto (1). Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Nel caso previsto nell'art. 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso. (1) Numero cosi' sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n Art. 367 (Sospensione del processo di merito) Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza (1). Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza. Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 61, L. 26 novembre 1990, n Art. 368 (Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto) Nel caso previsto nell'art. 41, secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione e' fatta dal prefetto con decreto motivato. Il decreto e' notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo o davanti a un pretore, oppure al procuratore generale presso la Corte di appello, se pende davanti alla Corte. Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e' notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta. La Corte di cassazione e' investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu' diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. Art. 369 (Deposito del ricorso) Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilita': 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio (1); 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e' avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; 3) la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato;

9 4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta e' restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso. (1) Numero cosi' sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n Art. 370 (Controricorso) La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non puo' presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto e' possibile. Il controricorso e' depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato. Art. 371 (Ricorso incidentale) La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza. La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale. Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 (1). Per resistere al ricorso incidentale puo' essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente. (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n Art. 371 bis (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio) Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato. Articolo aggiunto dall'art. 62, L. 26 novembre 1990, n Art. 372 (Produzione di altri documenti) Non e' ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullita' della sentenza impugnata e l'ammissibilita' del ricorso e del controricorso. Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilita' puo' avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti. Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione) Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d'innanzi a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione (1). Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 63, L. 26 novembre 1990, n Sezione II: DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI Art. 374 (Pronuncia a sezioni unite) La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Inoltre il primo presidente puo' disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice. Art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio)

10 Oltre che per il caso di regolamento di competenza, la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia (1). La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia la causa alla pubblica udienza (1). Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378. (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 64, L. 26 novembre 1990, n Art. 376 (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni) I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo' proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso. All'udienza della sezione semplice, la rimessione puo' essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale. Art. 377 (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio) Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione. Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima. Articolo cosi' sostituito dall'art. 65, L. 26 novembre 1990, n Art. 378 (Deposito di memorie di parte) Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima della udienza. Art. 379 (Discussione) All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi e' discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate. Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero. Art. 380 (Deliberazione della sentenza) La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio (1). Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276. (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n Art. 381 Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n Art. 382 (Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza) La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente. Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa. Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito. Art. 383 (Cassazione con rinvio) La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso previsto dall'articolo 360 secondo comma, la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato. La Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo. Art. 384 (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito) La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il

11 principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Articolo cosi' sostituito dall'art. 66, L. 26 novembre 1990, n Art. 385 (Provvedimenti sulle spese) La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio. Art. 386 (Effetti della decisione sulla giurisdizione) La decisione sulla giurisdizione e' determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita' della domanda. Art. 387 (Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile) Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non puo' essere riproposto, anche se non e' scaduto il termine fissato dalla legge. Art. 388 (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito) Copia del dispositivo della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultimo. Art. 389 (Domande conseguenti alla cassazione) Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Art. 390 (Rinuncia) La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione all'udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'art La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto. Art. 391 (Pronuncia sulla rinuncia) Sulla rinuncia la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza. L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese (1). L'ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo. La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n Art. 391 bis (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione) Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'articolo 375. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e' sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo. Articolo aggiunto dall'art. 67, L. 26 novembre 1990, n Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile 1996, n. 119, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione. Sezione III: DEL GIUDIZIO DI RINVIO

12 Art. 392 (Riassunzione della causa) La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Art. 393 (Estinzione del processo) Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda. Art. 394 (Procedimento in sede di rinvio) In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata. Nel giudizio di rinvio puo' deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessita' delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. Capo IV: DELLA REVOCAZIONE Art. 395 (Casi di revocazione) Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (1); 2) se si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza. 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 4) se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e' questo errore quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 5) se la sentenza e' contraria ad altra precedente avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche' non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17, ha dichiarato l'illegittimita' di questo articolo nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sull'art. 360, n. 4, del codice di procedura civile ed affette dall'errore di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.. Con successiva sentenza n. 558 del 20 dicembre 1989 la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 395, prima parte, e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto e licenza per finita locazione e di convalida di sfratto per morosita' emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1995, n. 51, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del numero 1) del presente articolo nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Art. 396 (Revocazione delle sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello) Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purche' la scoperta del dolo o della falsita' o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso. Art. 397 (Revocazione proponibile dal pubblico ministero) Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero: 1) quando la sentenza e' stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; 2) quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

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