Esportazione. Tecniche degli scambi internazionali ESPORTAZIONE. Le esportazioni si possono distinguere tra:

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1 Tecniche degli scambi internazionali Esportazione ESPORTAZIONE Le esportazioni si possono distinguere tra: 1. esportazioni dirette (art. 8 Comma 1 lettera a - DPR 633/72) 2. cessioni ad esportatori non residenti (art. 8 comma 1 lettera b) - DPR 633/72) 3. operazioni triangolari (art. 8 Comma 1 lettera a - DPR 633/72). 4. operazioni assimilate con non imponibilità IVA art.8 DPR 633/72 e successive modificazioni Per provare l avvenuta esportazione è necessario l esemplare 3 del DAU (* vd. oltre) ed i documenti prescritti comprovanti l osservanza delle norme speciali in particolari materie

2 1. Le Esportazioni Dirette Le Esportazioni Dirette riguardano le esportazioni vere e proprie. Sono definite dalla lettera a) dell art. 8: sono cessioni fuori dalla UE eseguite, mediante trasporto o spedizione di beni all estero, o comunque fuori dal territorio doganale europeo. Si considerano trasportati fuori dalla Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale: per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, l equipaggiamento il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento per l effettuazione dei relativi collegamenti. 1. Le Esportazioni Dirette 1. Le esportazioni dirette possono essere eseguite anche tramite cessionari 2. Si considera esportazione diretta anche la spedizione all estero di un bene su incarico del proprio cliente residente in Italia (triangolazione). La triangolazione opera soltanto nell ambito delle cessioni di beni (non di servizi) 3. I beni destinati all esportazione possono essere sottoposti, per conto del cessionario, a lavorazione, trasformazione, assemblaggio, adattamento ad opera dell esportatore o di terzi. 4. L esportazione può essere curata anche dall impresa trasformatrice e l eventualità che le lavorazioni siano richieste da soggetto diverso dal cessionario non residente non incide sulla non imponibilità delle medesime, purché le operazioni siano state richieste da un commissionario estero 5. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni 6. L addebito al cliente del costo di stampi o attrezzature speciali occorrenti per la produzione del bene esportato rientra nell ambito della non imponibilità a condizione che, a lavoro eseguito, gli stessi vengano inviati al cliente, distrutti o resi comunque inutilizzabili.

3 2. Esportazione: cessione a esportatori non residenti Le cessioni ad esportatori non residenti (art 8 comma 1 lettera b) - DPR 633/72) Costituiscono esportazioni anche le cessioni di beni a cessionari operatori economici non residenti, consegnati in Italia e spediti o trasportati fuori dal territorio UE a cura o per conto del cessionario stesso. La non imponibilità è ammessa solo se l esportazione è eseguita entro 90 giorni dalla consegna dei beni al cessionario non residente. Inoltre i beni devono essere esportati senza subire lavorazioni nel territorio nazionale. L operazione presenta un aspetto sanzionatorio particolare in quanto, qualora il termine di 90 giorni non venga rispettato, la sanzione non si pone a carico del cliente estero bensì del fornitore nazionale, infatti il mancato rispetto di tale termine fa decadere il beneficio della non imponibilità. Sono esclusi da questo tipo di esportazione i beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni e navi da diporto, aeromobili da turismo o altri mezzi di trasporto privati e i beni acquistati da turisti extracomunitari da trasportare nei bagagli personali. 3. Esportazioni Triangolari Le esportazioni triangolari Si considera esportazione diretta anche la cessione eseguita mediante trasporto o spedizione all estero dei beni a cura o a nome del primo cedente nazionale (A), su incarico del cessionario residente (B). In questo caso un impresa residente A (fornitore) cede un bene all impresa residente B (acquirente intermedio), che a sua volta rivende i beni all impresa C non residente UE (acquirente finale). La triangolazione può avvenire anche mediante commissionari di A o di B. Sia la cessione da A a B sia quella da B a C sono non imponibili; la non imponibilità opera anche rispetto agli eventuali commissionari. Nelle operazioni triangolari: * la movimentazione delle merci è unica, da A a C * le operazioni non imponibili sono, invece, due. E essenziale che il trasporto o la spedizione siano effettuati su incarico di B, ma a nome o cura del primo cedente nazionale A.

4 Esportazioni Triangolari La triangolazione è consentita solo nell ambito delle cessioni di beni e non può essere utilizzata per le prestazioni di servizi. Il soggetto intestatario della dichiarazione doganale è il secondo cedente nazionale (B). Anche le operazioni triangolari possono riguardare beni sui quali sono stati effettuati interventi di perfezionamento (lavorazione, trasformazione, montaggio, adattamento ad altri beni, ecc.). In questi casi il perfezionamento non può essere effettuato dall acquirente intermedio (impresa residente B), ma esclusivamente dal suo fornitore (impresa residente A) o da un terzo su incarico dell impresa cedente B. Non si ha triangolazione qualora il trasporto sia effettuato a cura o a nome dell acquirente (impresa residente B). L acquirente che intende esportare il bene può comunque effettuare l acquisto in sospensione dell IVA nei limiti del plafond. Ai fini del calcolo del plafond, il cessionario nazionale B deve porre attenzione al calcolo del plafond, perché si effettua secondo regole particolari. Il primo cedente nazionale A acquisisce invece plafond per l intero ammontare della fornitura. 4. Esportazioni Assimilate Le operazioni assimilate alle esportazioni (Art. 8-bis, DPR 633/1972) L art. 8-bis assimila alle esportazioni, considerandole operazioni non imponibili le cessioni di navi destinate ad attività commerciali, escluse le imbarcazioni da diporto le cessioni di navi ed aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato le cessioni di aeromobili ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali le cessioni di motori, componenti e parti di ricambio degli stessi, di navi e di aeromobili le cessioni di dotazioni di bordo, e forniture destinate a rifornimento e vettovagliamento le prestazioni di servizi relative ai punti precedenti, alla demolizione di navi, a locazioni, noleggi, carenaggi, costruzioni, riparazioni, ecc..

5 Esportazione ESPORTAZIONE DEFINITIVA SEMPLICE Le cessioni all esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA generano il cosiddetto plafond ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i beni in sospensione di imposta, ovvero senza pagamento dell IVA. L operazione di esportazione consiste nel trasporto o nella spedizione dei beni fuori dal territorio UE. Ad esse sono assimilate le operazioni con la Città del Vaticano, con S. Marino e quelle effettuate in base a trattati internazionali (art. 71 e 72 del DPR 633/72). Esportazione cosa è il DAU? Documento Amministrativo Unico (DAU) costituisce la dichiarazione doganale per tutti i regimi doganali e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori. Esso è in uso dal , è stato istituito dal Reg. Cee 2913/92 e la sua applicazione è stata disciplinata dal Reg. Ce 2454/93 (vedi circolare 331/d del 1996).

6 Esportazione cosa è il DAU? Il DAU viene utilizzato per: le merci comunitarie dirette verso paesi terzi le merci provenienti da paesi terzi presentate in dogana per ottenere la loro destinazione le merci sottoposte a vincoli di carattere doganale che circolano nel territorio della Comunità La redazione del DAU avviene su formulari stampati in carta speciale chimica a ricalco, sono stilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Una volta accettato dalla competente autorità doganale diviene atto a cui la normativa riconosce un preciso valore giuridico. Dal DAU si può evincere in linea generale: il regime doganale prescelto la tipologia di merci movimentate i divieti economici e qualsiasi altra misura di politica commerciale adottata o da adottare la forma di garanzia prestata (globale o isolata) o l'eventuale esonero Esportazione Procedura 1. Documento doganale di esportazione emesso dalla dogana di esportazione in cui risiede l esportatore 2. L esemplare 3 del documento Ex, scorta le merci fino all uscita dal territorio doganale comunitario attraverso la dogana di uscita: Dogana competente per il luogo di partenza di un trasporto a destinazione di un paese terzo Negli altri casi l ultima dogana comunitaria prima dell uscita NOTA BENE MERCI IN PROCEDURA DI TRANSITO il visto sull esemplare 3 viene apposto dalla dogana di partenza che lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto un timbro rosso con l indicazione export.

7 ESPORTAZIONE Procedure semplificate Sono Possibilità per gli operatori specializzati (previo autorizzazione Amministrazione doganale) di espletare formalità di import e/o export più agevoli quali: Le Procedure domiciliate (previste dagli artt del Dlg n.374 del e dalla normativa comunitaria in relazione a ciascun regime doganale) ESPORTAZIONE Procedure semplificate Le Procedure Domiciliate Possibilità di prescindere dalla presentazione alla dogana delle merci che devono formare oggetto di operazioni doganali relative ad alcuni regimi doganali: importazione definitiva, temporanea importazione, reimportazione e introduzione in deposito, per le merci provenienti dall estero; esportazione definitiva e temporanea, riesportazione o transito, per le merci destinate all estero. (Disposizione di attuazione Dm 11/12/92 n.548 G:U. n.17 del 22/1/93) Sono procedure riservate alle aziende industriali, commerciali e agricole che effettuano abituali e ricorrenti operazioni di scambio di merci con l estero.

8 ESPORTAZIONE Procedure semplificate ESPORTAZIONE Procedure semplificate Le Procedure Domiciliate Le Procedure Domiciliate Il beneficio delle procedure domiciliate può essere accordato anche alle seguenti categorie di soggetti: 1. imprese di spedizione internazionale per le merci per le quali concludano il contratto di trasporto e compiano le relative operazioni accessorie; 2. magazzini generali per le merci oggetto del deposito; 3. spedizionieri doganali, iscritti da almeno tre anni nell Albo professionale, che esercitano l attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato; Le aziende autorizzate sono tenute a comunicare arrivo o partenza di merci alla dogana. Le dichiarazioni doganali devono essere presentate entro tre giorni dalla fine del periodo stabilito dal Direttore Generale del Dipartimento delle Dogane unitamente a una copia del registro aziendale. All arrivo della merce dall estero (import), l azienda deve: 1. Verificare che non ci siano irregolarità; 2. Ritirare la merce; 3. Prendere in carico la merce mediante l iscrizione del documento di scorta. Per la spedizione di merci destinate all estero (export), l azienda deve: 1. Provvedere al suggellamento dei colli; 2. Compilare la dichiarazione. 4. corrieri aerei internazionali.

9 ESPORTAZIONE Procedure semplificate Semplificazioni alle dichiarazioni Sono previste dalle disposizioni nazionali e comunitarie. Esse consentono di: ottenere il rilascio della merce in importazione e l uscita della merce in esportazione; presentare dichiarazioni doganali globali, riepilogative o periodiche. ESPORTAZIONE PERFEZIONAMENTO PASSIVO O TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO (TPP) temporanea esportazione di merci verso paesi terzi Per essere sottoposte a determinate lavorazioni Possibile per ogni specie di merce: Merce nazionale o nazionalizzata o merce estera temporaneamente importata a condizione che: si possa riconoscere al momento della reimportazione l identità, ovvero l utilizzo di essa sulla base di norme cautelative fissate nella relativa autorizzazione AUTORIZZAZIONE subordinata al rilascio da parte dell autorità doganale competente sulla base della presentazione di una apposita domanda seguendo il facsimile dell allegato 67E alle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario con allegati i documenti relativi all operazione richiesta. L autorizzazione ha un termine di validità per l utilizzo, che può essere prorogato per giustificate circostanze. Possibilità di trasformare il TPP in operazione (esportazione) DEFINITIVA in tutto od in parte con l autorizzazione della competente autorità che ha rilasciato la bolletta di temporanea esportazione. 18

10 ESPORTAZIONE TEMPORANEA ESPORTAZIONE PER IL TRAFFICO INTL Art.214 TULD Concerne nello specifico: il movimento di veicoli, contenitori, recipienti, strumenti, apparecchi, attrezzi, macchine, prodotti, materiali o bestiame, spediti all estero e da reimportare tali e quali: Veicoli, contenitori ecc. Impiegati per il trasporto, condizionamento e contenimento di merci Prodotti di varia natura utilizzati come campioni, per studio, visionatura, per esperimenti, per collaudo, per esecuzione di lavori commissionati, ovvero attrezzature per produzione di beni e servizi, per tentarne la vendita, Prodotti per manifestazioni culturali, fieristiche artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli (esclusi quelli cinematografici, per riproduzione). Esportazione TEMPORANEA ESPORTAZIONE PER IL TRAFFICO INTL In caso di Temporanea Esportazione si deve redigere il DAU (sia in uscita che in entrata ), in base alle disposizioni del caso, e richiedere le relative autorizzazioni alla competente circoscrizione doganale. L IVA non è dovuta se tali operazioni sono state compiute dalla stessa persona fisica o giuridica. Se la merce temporaneamente esportata viene venduta occorrerà provvedere a presentare la dichiarazione di esportazione definitiva, da compilarsi sempre sul formulario DAU a scarico della bolletta di temporanea esportazione, che va prodotta in dogana.

11 TRANSITO COMUNITARIO Va distinto in: TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO Per le merci originarie di paesi terzi che non hanno assolto nel paese comunitario di spedizione i dazi di importazione. Tali merci devono formare oggetto di una dichiarazione T1 INTERNO Per le merci che sono originarie o poste in libera pratica nello stato membro di spedizione, e che sono, pertanto, soggette alla sola ed eventuale imposizione indiretta nello stato membro di destinazione. Tali merci devono formare oggetto di una dichiarazione T2 nei soli casi in cui la regolamentazione comunitaria lo prescrive. Per le suddette dichiarazioni si utilizza un apposito esemplare del formulario DAU abbinato a secondo del caso alle diverse dichiarazioni di spedizione/esportazione. Il regime transitorio si applica obbligatoriamente alla circolazione delle merci non comunitarie tra i paesi della comunità. Nel caso in cui le merci non circolino in regime di transito comunitario, il carattere comunitario delle merci è attestato dal documento T2L per il quale si utilizza l esemplare n.4 del DAU.

12 Il transito: La spedizione da una dogana all altra Applicabile, normalmente alla circolazione di merci non UE: Merci estere che vengono avviate da una dogana di confine ad una dogana interna per eseguirvi una formalità di una successiva destinazione doganale; Merci estere che attraversano il territorio comunitario di un altro Paese Estero; Vendita di merce che si trova in corso di viaggio, o in deposito doganale, o altro regime economico, con consegna della merce ancora allo stato estero al destinatario nella località da questi designata; Per la diversa competenza degli uffici doganali, talune merci devono essere presentate a dogane di categoria superiore per l esecuzione delle operazioni doganali. Il transito: La spedizione da una dogana all altra Il transito si basa sul principio del Diritto Internazionale che riconosce la libertà dell attraversamento del territorio di altri Stati membri senza che per questi sorga il diritto all imposizione tributaria. Convenzioni internazionali relative a: Ferrovia (Ginevra 1954) con modello Tif Transports Internationaux per chemins de fer Strada (Ginevra 1982) con modello Carnet Tir Transport Internationaux par route Tali convenzioni rimangono attualmente utilizzate da e per i paesi terzi o con attraversamento di tali paesi.

13 Reimportazione REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA La reimportazione deve formare oggetto di una dichiarazione sul formulario DAU, con la presentazione in dogana dei prodotti trasformati (prodotti compensatori) e della bolletta di temporanea esportazione. Applicabili comunque i divieti in vigore escluso riparazioni o ricorso al sistema degli scambi standard (ovvero ammessa la reimportazione per equivalenza di prodotti in sostituzione, che siano classificabili nella sottovoce tariffaria ed abbiamo le stesse qualità e caratteristiche tecniche dei prodotti ottenibili dalle merci medesime). Applicabili i diritti doganali del caso (dazi, accise, prelievi, IVA) escludendo i casi in cui le merci erano state inviate per riparazione gratuita per obbligo di garanzia o per difetto di fabbricazione. È prevista una franchigia dai dazi per le merci comunitarie in reintroduzione 1. Entro tre anni dalla data della bolletta per i prodotti industriali. 2. Entro sei mesi per i prodotti che fruiscono di restituzioni previste nel quadro della politica agricola. E prevista una franchigia dai diritti di confine Se effettuata dallo stesso soggetto non IVA art.68 lt d DPR Se in un paese membro diverso da quello esportativo, le merci devono essere scortate da un bollettino di informazione INF 3 rilasciato dalla Dogana che ha curato l esportazione.

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