MANUALE DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO NELL AMBITO DELL AUDIT DELLE OPERAZIONI
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1 REGIONE PUGLIA MANUALE DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO NELL AMBITO DELL AUDIT DELLE OPERAZIONI REGIONE PUGLIA Gabinetto del Presidente Servizio Relazioni Istituzionali ed Internal Audit Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie AUTORITÀ DI AUDIT PO FESR Puglia PO FSE Puglia MANUALE DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO SVOLTE DALL AUTORITA DI AUDIT DELLA REGIONE PUGLIA NELL AMBITO DELL AUDIT DELLE OPERAZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA AI SENSI DELL ART. 62 DEL REG. (CE) N. 1083/2006 E DELL ART. 16 DEL REG. (CE) N. 1828/2006
2 MANUALE DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO SVOLTE DALL AUTORITA DI AUDIT DELLA REGIONE PUGLIA NELL AMBITO DELL AUDIT DELLE OPERAZIONI A cura di: Versione luglio 2012 Pasquale A.M. Bellomo Autorità di Audit - Dirigente dell Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie Mauro Calogiuri Esperto Coordinatore FESR Marta Signorile Esperto Coordinatore FSE Maria Amendolara Responsabile del Monitoraggio Controlli FESR (Alta Professionalità) Giuseppe Sisto - Responsabile del Monitoraggio Controlli FSE (Alta Professionalità) Annunziata Angiulli Referente per la Comunicazione e Responsabile Sistema Gestione Qualità Regione Puglia Gabinetto del Presidente Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea Servizio Relazioni Istituzionali ed Internal Audit Via Positano 2 e BARI - ITALIA tel , , ; fax ufficioconver.dirigenza@pec.rupar.puglia.it infoaudit@regione.puglia.it ufficio.conver@regione.puglia.it; p.bellomo@regione.puglia.it; m.signorile@regione.puglia.it; mauro.calogiuri@regione.puglia.it; m.amendolara@regione.puglia.it; g.sisto@regione.puglia.it; n.angiulli@regione.puglia.it Pagina 1
3 SOMMARIO 1. Introduzione I riferimenti normativi Obiettivi principali Il controllo delle operazioni L attivita di controllo Conclusione dell attivita di controllo in loco Gli effetti del controllo sulle operazioni Allegati Pagina 2
4 1. Introduzione L Autorità di Audit (di seguito AdA), unica struttura regionale deputata all audit dei diversi programmi operativi regionali per l utilizzazione dei fondi comunitari, assicura lo svolgimento, curandone la puntuale esecuzione, dei compiti richiesti dal Regolamento (CE) n.1083 dell 11 luglio 2006, come integrati dal Regolamento (CE) n.1828 dell 8 dicembre 2006, secondo i contenuti specificati nel punto del P.O. FESR e del P.O. FSE L AdA è deputata, in particolare, allo svolgimento delle seguenti funzioni: accertamento dell efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo e relativa formale espressione di parere; verifica su base campionaria delle spese dichiarate; cura dei rapporti con la Commissione Europea e con le amministrazioni dello Stato; cura dei rapporti con l Autorità di Gestione e con l Autorità di Certificazione; redazione della dichiarazione di chiusura parziale o definitiva del P.O. nel rispetto delle disposizioni dei vigenti regolamenti comunitari. L AdA della Regione Puglia opera mediante le proprie strutture articolate in relazione ai diversi compiti rinvenienti dall attuazione dei diversi programmi operativi regionali e avvalendosi ove necessario di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi. L organizzazione dell Autorità di Audit e le procedure di controllo approvate per il lavoro a essa affidato tengono conto degli standard internazionalmente riconosciuti (art. 62, par. 2, del Reg. (CE) n. 1083/2006). Il presente Manuale ha lo scopo di illustrare gli obiettivi del controllo, le modalità di svolgimento e gli effetti che tali controlli producono in capo al Beneficiario Finale (BF) /Destinatario Ultimo (DU), nell ambito dell audit delle operazioni. 2. I riferimenti normativi I principali riferimenti normativi che regolamentano le attività di verifica che deve svolgere l Autorità di Audit sono i seguenti: Regolamento (CE) n dell 11 luglio 2006 del Consiglio (e successive modifiche) Regolamento (CE) n dell 8 dicembre 2006 della Commissione Europea (e successive modifiche) Art. 62 Art. 16 Pagina 3
5 FUNZIONI DELL AUTORITA DI AUDIT Art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/ L'autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti: a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo; b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate; c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata una strategia unica di audit; d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015: i) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1 luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e); ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti; iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi, le informazioni di cui al punto i) possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi operativi interessati. e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale. 2. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti. 3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria. 4. La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata. Pagina 4
6 Tra le varie funzioni che l AdA deve espletare conformemente all art. 62 del Reg.(CE) n. 1083/2006, si vuole porre l attenzione sui compiti rientranti nell ambito dell audit delle operazioni. In particolare, l art. 16 del Reg. (CE) n. 1828/2006 prevede che: 1. Gli audit di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati ogni dodici mesi a partire dal 1 luglio 2008 su un campione di operazioni selezionate mediante un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità dell'articolo 17 del presente regolamento. 2. Gli audit sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari. Nell'ambito degli audit viene verificato il rispetto delle seguenti condizioni: a) l'operazione rispetta i criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetta, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all'impiego o agli obiettivi da raggiungere; b) la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario; c) la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali; d) il contributo pubblico è stato pagato al beneficiario in conformità dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/ Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistematico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi eventuali audit supplementari per definire l'entità di tali problemi. Le pertinenti autorità prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi. 4. Solo le spese che rientrano nell'ambito dell'audit svolto in conformità del paragrafo 1 sono comprese nell'importo delle spese sottoposte ad audit ai fini dei dati da riportare nelle tabelle di cui al punto 9 dell'allegato VI ed al punto 9 dell'allegato VIII. Pagina 5
7 3. Obiettivi principali Il paragrafo 1 dell art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006 sintetizza gli obiettivi principali dell attività di controllo dell Autorità di Audit. La finalità di tale attività consiste nell individuare l ammontare di spesa irregolare (non ammissibile) contenuta nella domanda di pagamento presentata dall Autorità di Certificazione alla Commissione Europea e dunque riferire, con ragionevole garanzia, il livello di efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma (mission). Al fine di raggiungere tale obiettivo, l AdA definisce una strategia di audit con la quale vengono definite le diverse attività che la stessa Autorità deve svolgere in diverse fasi temporali. 4. Il controllo delle operazioni Il controllo delle operazioni è l attività di controllo, svolta dall Autorità di Audit, che, più di ogni altra attività, comporta una partecipazione attiva da parte del Beneficiario Finale/Destinatario Ultimo. Tale tipologia di controllo ha come punto di partenza la definizione del campione da sottoporre a verifica, per cui l AdA individua, con campionamento statistico annuale (uno per il PO FESR e uno per il PO FSE), le operazioni tra quelle che presentano incremento della spesa dichiarata alla Commissione Europea tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell anno precedente. Ciò secondo quanto previsto dall Articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli Articoli 16 e 17 e l Allegato IV del Regolamento (CE) n 1828/2006. Pertanto, sull ultima domanda di pagamento risultante a fine dicembre dell anno N ed entro i primi giorni del mese di gennaio dell anno N+1 (immediatamente dopo la trasmissione telematica della domanda all UE), sarà effettuato il campionamento delle operazioni. I dati da utilizzare per il campionamento, che fanno riferimento alla domanda di pagamento considerata, saranno estratti dal sistema di contabilità informatizzata dell Autorità di Certificazione del programma operativo, ai sensi dell art. 61, lett. e) del Reg. (CE) n. 1083/2006. Per la definizione del campione, si farà riferimento a quanto previsto nel Reg. (CE) 1828/2006 all Allegato IV, Parametri tecnici relativi al campionamento statistico casuale di cui all articolo 17 (Campionamento) e nella Nota Cocof 08/0021/01-IT Nota Orientativa sui metodi di campionamento per le Autorità di Audit, in cui la Commissione indica i parametri tecnici relativi al campionamento statistico casuale, cioè: la soglia di rilevanza massima del 2% (paragrafo 2 dell Allegato IV); il livello di confidenza per sistemi (che il Reg. fissa al 60% per i sistemi ritenuti più efficaci; al 90% per i sistemi ritenuti meno efficaci). I relativi controlli saranno effettuati nel primo semestre dell anno N+1 e conclusi dall AdA entro il 30/6/N+1, secondo quanto previsto dal Reg. n. 1083/2006, art. 62, 1, lett. d), punto i. Pagina 6
8 5. L attivita di controllo Per svolgere le attività di controllo e, nel caso specifico, per l esecuzione dell audit delle operazioni, l AdA si avvale del personale dell Ufficio Controllo e Verifiche Politiche Comunitarie così come riportato nell organigramma inserito nella strategia di audit, che opera secondo i principi di revisione internazionale ISA, IIA e INTOSAI e ha aderito al Codice Etico dell IIA (Institute of Internal Auditors), il cui scopo è quello di promuovere la cultura etica nell'esercizio della professione di internal auditor, secondo: Comportamento etico, fiducia, integrità e riservatezza dei dati; Presentazione imparziale dei risultati, che devono riflettere accuratamente e fedelmente le risultanze delle verifiche; Adeguata professionalità; Indipendenza, garantita dall assenza di eventuali conflitti di interessi con le operazioni verificate; Evidenza - le risultanze e le attività di audit devono essere opportunamente e correttamente formalizzate. Definito il campione, e pertanto le operazioni da sottoporre a verifica, il controllo si sostanzia fondamentalmente in tre fasi: Controllo desk; Controllo in loco; Follow-up. Il controllo desk è la prima fase del controllo e investe fondamentalmente i vari responsabili regionali. Esso ha come obiettivo la verifica della coerenza dei successivi punti di controllo con i regolamenti comunitari e con il Programma Operativo: 1. Natura e tipologia delle operazioni (regia o titolarità regionale, realizzazione di opere/servizi/forniture, ecc); 2. Procedura di selezione del Beneficiario finale (a bando, procedura negoziata, affidamento in house, ecc); 3. Stato di attuazione e avanzamento finanziario e fisico dell operazione; 4. Attività di verifica svolta dall AdG/OI. Tale attività, svolta presso le strutture regionali e nei casi previsti, presso le sedi degli Organismi Intermedi 1, ha come obiettivo lo svolgimento di una serie di verifiche, mediante l analisi della documentazione amministrativa e contabile, al fine di accertare che la gestione delle risorse finanziarie avvenga nel rispetto delle norme previste dal Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea e dai regolamenti comunitari. Nello specifico i principali punti di controllo riguardano: Il rispetto della normativa e la correttezza, rispetto al PO, delle procedure per l informazione ai potenziali beneficiari mediante la verifica della presenza dei contenuti minimi negli avvisi 11 Gli Organismi Intermedi sono entità delegate dalla Regione allo svolgimento di alcune attività spettanti alla Regione stessa. Tali Organismi fanno parte del Sistema di Gestione e Controllo del Programma che viene approvato dalla Commissione Europea Pagina 7
9 pubblici o negli atti di gara, per la selezione degli stessi beneficiari, delle modalità di pubblicità e dei canali utilizzati; L organizzazione delle modalità di selezione delle domande/offerte in relazione alla costituzione della commissione di valutazione e dell applicazione dei criteri per la formulazione delle graduatorie, in linea con quanto previsto dai bandi; L esistenza di un contratto o di una convenzione sottoscritta tra la Regione/OI e Beneficiario che regolamenti i rapporti tra le parti rispetto alle modalità di utilizzo del contributo, alle condizioni ed alla tempistica per la realizzazione delle opere, ecc; Il rispetto della normativa (nazionale ed europea) di ammissibilità della spesa in fase di realizzazione dell intervento; Il rispetto del principio di sana gestione finanziaria. Terminata la fase desk (controllo presso la sede dell AdG o dell OI di tutta la documentazione relativa al progetto cofinanziato), dalla quale il responsabile del controllo ha ottenuto una conoscenza di massima dell operazione, sarà attivata la seconda fase del controllo, ovvero la fase del controllo in loco. I controlli in loco delle operazioni si svolgono presso la sede amministrativa ed operativa dei Beneficiari e consistono nella verifica della documentazione originale amministrativa e di spesa inerente il progetto, nella verifica dell effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, nel controllo delle spese dichiarate e nell accertamento della loro conformità alle norme e alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Tale fase viene attivata, preliminarmente, mediante contatto telefonico con il BF/DU finalizzato alla definizione della data dell intervento e, successivamente, viene formalizzata con una comunicazione ufficiale, via o posta certificata, ovvero via fax, secondo un apposito standard previsto dall AdA della Regione Puglia (v. da All. 1 a All. 4). La comunicazione ufficiale è accompagnata da un allegato che riepiloga la documentazione principale che il BF/DU dovrà predisporre, differente a seconda del fondo di riferimento e della tipologia di intervento (v. da All.5 a All.13). E opportuno rilevare che tale elenco è indicativo e non esaustivo e che la documentazione differisce a seconda delle singole fattispecie che saranno analizzate pertanto, in loco, l auditor potrà richiedere ulteriori integrazioni. Eventuali cambiamenti di date verranno comunicate dalla Autorità di Audit mediante successiva comunicazione ufficiale (v. All.14 All. 15). Durante la fase di esecuzione del controllo in loco, il referente verificherà in maniera approfondita e puntuale i seguenti aspetti: a) Aspetti amministrativi: conformità alle norme e ai regolamenti (comunitarie, nazionali e regionali). - controllo corrispondenza con i requisiti; - controllo conformità degli adempimenti pubblicitari e amministrativi; - controllo ottemperanza delle prescrizioni; - controllo conformità della realizzazione dell operazione. Pagina 8
10 b) Aspetti finanziari regolarità finanziaria: verifica sulla veridicità ed ammissibilità della spesa dichiarata dal Beneficiario nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale. - effettività: effettivo esborso finanziario; - realtà: sussistenza dei beni e servizi acquisiti; - inerenza: collegamento funzionale e temporale tra le spese e l intervento; - legittimità: esame dei documenti contabili e loro contabilizzazione; - veridicità: corrispondenza tra importo dichiarato e documenti giustificativi. c) Aspetti tecnici e fisici delle operazioni regolarità dell esecuzione: - rispetto dei tempi e delle scadenze; - rispetto della modalità di esecuzione; - rispetto degli output previsti. 6. Conclusione dell attivita di controllo in loco Al termine dell attività di controllo, l auditor effettuerà un breve incontro con il responsabile del BF/DU finalizzato a illustrare in maniera sintetica, preliminare e non definitiva gli esiti dei controlli svolti. Tale fase interlocutoria è finalizzata ad approfondire eventuali situazioni non acclarate durante la verifica. Entro 30 giorni dalla data di verifica in loco, l auditor dovrà inviare al coordinatore di fondo la bozza del verbale e la checklist riepilogativa delle verifiche effettuate e, in base all attività svolta, dovrà esprimere la propria valutazione in merito ai seguenti aspetti: 1. Conformità dell intervento in relazione ai contenuti del P.O.; 2. Realizzazione dell intervento; 3. Conformità delle spese sostenute in relazione alla normativa comunitaria e nazionale; 4. Eleggibilità delle spese sostenute nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Il coordinatore di fondo accerterà la corretta esecuzione delle verifiche e le conseguenti valutazioni proposte dell auditor e, al termine di tale fase, se non emergono irregolarità, l Autorità di Audit, esperita anche l attività di control quality review, potrà rendere definitivo il verbale. Lo stesso sarà inviato all Autorità di Gestione, all Autorità di Certificazione, nonché al Responsabile di Asse e di Gestione per il FSE e Responsabile di Linea e di Azione per il FESR ed al BF/DU, come semplice notifica dell esito positivo della verifica (v. All.16 All.17). Qualora dalle verifiche svolte dall auditor e dal responsabile di fondo emergano delle irregolarità preliminari, entro 50 giorni dalla data della verifica in loco, il verbale preliminare dovrà essere inviato ai medesimi soggetti precedentemente indicati affinché gli stessi possano presentare le proprie controdeduzioni finalizzate a sanare tali irregolarità preliminari (All. 18 All. 19), dando origine alla c.d. fase di follow-up. Pagina 9
11 Tutti i soggetti destinatari del verbale preliminare avranno 30 giorni dalla data di notifica per presentare le proprie controdeduzioni. La notifica del verbale può avvenire via o posta certificata, ovvero fax. Nel caso specifico il BF/DU riceverà un allegato (scheda di contradditorio) che accompagnerà il verbale, nel quale verranno riepilogate le irregolarità per le quali è richiesta la sua controdeduzione. Trascorso tale termine, qualora non pervengano controdeduzioni, le irregolarità preliminari saranno rese definitive; di contro, invece, nel caso in cui si riceveranno delle controdeduzioni, esse dovranno essere analizzate dall AdA entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle stesse. La fase successiva è finalizzata alla redazione e all invio del verbale definitivo, al fine di informare tutti gli attori coinvolti delle risultanze definitive del controllo. I suddetti termini per l emissione del verbale preliminare e del verbale definitivo potranno subire delle modifiche in presenza di situazioni particolari che saranno gestite di volta in volta dall AdA. Inoltre l AdA si riserva la possibilità di ricevere le controdeduzioni anche attraverso incontri con i soggetti coinvolti durante le verifiche. 7. Gli effetti del controllo sulle operazioni L attività di verifica svolta dall AdA, così come precisato nei paragrafi precedenti, produce due risultati; il primo, positivo, nel caso in cui non vengano rilevate irregolarità (o siano state sanate durante il contradditorio) e un secondo, negativo, qualora vengano evidenziate delle irregolarità. Le irregolarità, inoltre, possono essere distinte tra quelle che non hanno impatto finanziario e quelle che hanno impatto finanziario. Dal punto di vista del BF/DU, l irregolarità più rilevante è, ovviamente, quest ultima, in quanto, qualora la spesa sia dichiarata, parzialmente o totalmente, ineleggibile, il BF/DU potrebbe trovarsi nella fattispecie di dover rimborsare quanto già incassato, oltre a subire una sospensione dei pagamenti. In sede di attuazione del P.O. è necessario, infatti, prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell ambito dell attuazione delle operazioni ammesse a contribuzione finanziaria e procedere, in presenza delle irregolarità accertate, al recupero degli importi indebitamenti versati, maggiorati degli interessi nel caso di versamento su conti fruttiferi. Il mancato pieno rispetto delle normative comunitarie, a prescindere dalla sua eventuale rilevanza o non rilevanza penale, costituisce, ai fini dell attuazione del P.O, irregolarità e come tale va considerata ai fini della sua correzione, ove possibile, ovvero del recupero delle somme indebitamente versate. L AdG attraverso la propria struttura cura la registrazione e gestione delle irregolarità nel rispetto delle disposizioni della Sezione 4 del Reg. (CE) n. 1828/2006. Nel caso in cui l AdG ritenga possibile correggere l irregolarità, concorda con il Responsabile di Linea le correzioni da apportare e chiede di interrompere la sospensione dei pagamenti. Qualora l AdG ritenga che non sia possibile correggere l irregolarità o che le informazioni acquisite non siano sufficienti per esprimere il proprio parere in merito, invita il Responsabile di Linea e il Pagina 10
12 Responsabile di Asse ad un incontro al fine di pervenire ad una valutazione congiunta dei provvedimenti da adottare. Il Responsabile di Linea adotta senza indugio i provvedimenti di propria competenza, conformemente a quanto stabilito di concerto con l AdG e il Responsabile di Asse. 8. Allegati Allegato 1: Lettera di comunicazione al BF/DU dell avvio dei controlli in loco Fondo FESR Allegato 2: Lettera di comunicazione al BF/DU dell avvio dei controlli in loco Fondo FSE Allegato 3: Lettera conferma data controllo in loco Fondo FESR Allegato 4: Lettera conferma data controllo in loco Fondo FSE Allegato 5: Elenco documentazione da predisporre Fondo FESR REGIMI DI AIUTO Allegato 6: Elenco documentazione da predisporre Fondo FESR BENI E SERVIZI Allegato 7: Elenco documentazione da predisporre Fondo FESR OPERE PUBBLICHE Allegato 8: Elenco documentazione da predisporre Fondo FSE MIUR Allegato 9: Elenco documentazione da predisporre Fondo FSE DIRITTI A SCUOLA Allegato 10: Elenco documentazione da predisporre Fondo FSE PROGETTI RF3 Allegato 11: Elenco documentazione da predisporre Fondo FSE PROGETTI RF17 Allegato 12: Elenco documentazione da predisporre Fondo FSE PROGETTI RF18 Allegato 13: Elenco documentazione da predisporre Fondo FSE PROGETTI RF19 Allegato 14: Lettera di comunicazione al BF/DU Rettifica data controllo Fondo FESR Allegato 15: Lettera di comunicazione al BF/DU Rettifica data controllo Fondo FSE Allegato 16: Lettera di comunicazione esito attività di controllo Fondo FESR Allegato 17: Lettera di comunicazione esito attività di controllo Fondo FSE Allegato 18: Lettera di comunicazione avvio contradditorio Fondo FESR Allegato 19: Lettera di comunicazione avvio contradditorio Fondo FSE Pagina 11
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