Corso di tecnica assicurativa

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1 Corso di tecnica assicurativa L ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (Tempo di lettura: 4 ore) a cura di Salvatore Infantino Documento non divulgabile

2 Indice 1. La figura del mediatore 3 2. La figura dell agente 4 3. L Accordo nazionale imprese agenti del A) Forma del contratto 7 B) La provvigione 8 C) La cauzione 9 D) Il diritto di esclusiva 10 E) Le cause di scioglimento 10 F) Preavviso 12 G) Riduzione di incasso per cessazione di esercizio, cessione di portafoglio nonché per riduzione del portafoglio di agenzia 12 H) Successione di familiari dell'agente nel contratto di agenzia. Certificato di gestione. Riconsegna all'impresa 13 I) La rivalsa 14 L) La gestione interinale 15 M) Cessione e successione nell'agenzia 15 N) Contratto di gestione del portafoglio 16 O) Convenzione di liberalizzazione del portafoglio 16 P) Il subagente 16 Q) La coagenzia La disciplina dell intermediazione del Codice delle Assicurazioni Il Registro Unico degli Intermediari (RUI) e le diverse figure di intermediario assicurativo A) Disciplina del registro 18 B) L aggiornamento professionale e la responsabilità delle imprese e degli intermediari 27 C) Le regole di presentazione e di comportamento nei confronti della clientela 28 D) La regole di trasparenza nei confronti della clientela Le novità del regolamento ISVAP n. 35/ Le sanzioni a carico degli intermediari Le nuove opportunità per agenti e broker offerte dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo Bis in materia di intermediazione 49 Normativa di riferimento 51 2

3 Prima di affrontare la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa prevista dal Codice delle Assicurazioni e dalla relativa normativa di attuazione, descriviamo la disciplina prevista dal Codice Civile per due figure tipiche della distribuzione assicurativa: il mediatore e l agente. 1. La figura del mediatore Il contratto di mediazione è disciplinato dagli artt del Codice Civile. L art dà la definizione della figura del mediatore e non già del contratto di mediazione. Questi è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentazione. Elementi essenziali della mediazione sono pertanto: 1. la messa in relazione tra le parti per la conclusione di un affare. Il mediatore non deve quindi mettere in relazione le parti, ma la sua attività deve anche essere idonea alla conclusione dell'affare. Per questo motivo non è possibile configurare l'ipotesi di mediazione involontaria o inconsapevole. Non sarà necessario che il mediatore si adoperi dall'inizio alla fine delle trattative, questi potrà anche limitarsi ad intervenire in quella fase della trattative che costituiscono un ostacolo; secondo la giurisprudenza, infatti, può rinvenirsi interposizione mediatoria anche nella semplice indicazione e nel ritrovamento delle persone dei contraenti, sempre che tali attività si rivelino pi efficaci alla conclusione dell affare; 2. l indipendenza dalle parti. L attività del mediatore deve essere autonoma ed imparziale. Il mediatore potrà infatti essere incaricato da una delle parti a rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto soltanto ad affare concluso. Il Codice Civile non prescrive una forma determinata per la stipula del contratto di mediazione. Questo contratto inoltre si configura come un contratto accessorio rispetto al principale, in quanto la conclusione contratto principale sarà condizione essenziale per far sorgere il diritto alla provvigione. Rimane comunque un contratto autonomo e indipendente. Il Codice Civile prevede determinati obblighi a carico al mediatore. Egli dovrà: 1. comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e non dovrà compiere atti in contrasto con l'incarico ricevuto. Si applicano anche al mediatore, in quanto figura professionale, le norme previste dagli artt e 1176 del Codice Civile relative alla correttezza del comportamento e alla diligenza nell esercizio di un attività professionale; 2. informare le parti. Il mediatore ha l obbligo di comunicare le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possano influire sulla conclusione di esso. Quest obbligo non coincide però con quello di indagare sulle condizioni economiche delle parti; 3. rispondere l'autenticità della sottoscrizione degli atti delle parti che trasmette; 4. rispondere dell'esecuzione se non manifesta ad un contraente il nome dell'altro; 5. potrà prestare fideiussione per garantire l adempimento degli obblighi di una delle parti. Se l'affare si concluderà per effetto dell opera del mediatore, questi avrà diritto alla provvigione. Affinché maturi il diritto alla provvigione, sarà necessaria quindi la conclusione dell affare e il nesso di 3

4 causalità tra l opera del mediatore e la conclusione dell affare, altrimenti al mediatore spetterà soltanto il diritto al rimborso delle spese dalla parte che gli ha conferito l'incarico e soltanto di quelle autorizzate o necessarie alla conclusione. Nell ipotesi in cui l attività del mediatore porti alla conclusione di un contratto sottoposto a condizione, il diritto alla provvigione: sorge nel momento in cui si verifica la condizione, se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva; non viene meno con il verificarsi della condizione, se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti mediate viene decisa dalle parti stesse. In mancanza di questi si fa riferimento alle tariffe professionali, agli usi o all equità del giudice. Il diritto al pagamento della provvigione matura anche in caso di sostituzione di una delle parti e si prescrive in 1 anno a decorrere dalla data di conclusione dell affare (in 10 anni invece si prescrive il diritto al pagamento delle spese). Le azioni spettanti alle parti mediate nei confronti del mediatore si prescrivono invece nel termine ordinario di 10 anni. Infine l estinzione della mediazione avviene per le stesse cause previste per le obbligazioni: conclusione dell affare, morte del mediatore, impossibilità sopravvenuta da parte del mediatore a prestare la sua opera. 2. La figura dell agente Gli artt del Codice Civile disciplinano anche un altra figura tipica del mercato assicurativo che è quella dell agente. L art specifica che la disciplina del Codice Civile relativa al contratto di agenzia potrà essere applicata anche al contratto di agenzia di assicurazione, se non è derogata da accordi economici collettivi o dagli usi e se compatibile con la natura dell attività assicurativa. Questo articolo inverte quindi la consueta gerarchia delle fonti, attribuendo alle norme del Codice Civile carattere di disposività e cioè di derogabilità. Le parti saranno quindi libere di regolare tutti gli aspetti del contratto di agenzia assicurativa in deroga alle disposizioni del Codice Civile, come vedremo anche più avanti quando analizzeremo l Accordo Nazionale Agenti 2003, che rappresenta il contratto collettivo nazionale della categoria tuttora in essere. L art non dà la definizione della figura dell agente ma del contratto di agenzia, che è quello con cui una parte (appunto l agente) assume l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente verso una retribuzione. Dalla definizione del contratto di agenzia si possono desumere i caratteri distintivi dell agente: - la professionalità dell attività e la stabilità dell'incarico. L agente svolge la sua attività con un incarico generale e continuativo (non occasionale o temporaneo); - l obbligo promozionale teso alla conclusione di contratti per conto del preponente; - l autonomia. L agente è un libero professionista e non un dipendente del preponente, che non può quindi impartirgli degli ordini; - la retribuzione a provvigione; - la gestione a proprio rischio e a proprie spese. L agente non ha infatti diritto al rimborso delle spese di agenzia e quindi la sua remunerazione dipenderà dalla provvigione che è legata all andamento della sua 4

5 attività; - il rapporto diretto con la direzione dell'impresa preponente; - la delimitazione territoriale; - l incarico in forma scritta a fini probatori. Altro carattere distintivo di questa figura è il diritto di esclusiva che consiste nel fatto che il preponente non può avvalersi di più agenti nella stessa zona, né l'agente può assumere incarico da più imprese in concorrenza tra di loro (art del Codice Civile). A questa norma le parti possono derogare, infatti l Accordo Nazionale Agenti 2003 prevede 4 regimi di esclusiva. Va però precisato che con la legge n. 248/2006 è stato vietato il regime di esclusiva per gli agenti di assicurazione nel settore della responsabilità civile auto e con la legge n. 40/2007 questo divieto si è poi esteso a tutto il ramo danni. Gli agenti assicurativi possono dunque essere plurimandatari per il ramo danni, in quanto le Compagnie assicurative non potranno più prevedere delle clausole di distribuzione esclusiva delle loro polizze. Per quanto riguarda i poteri che possono essere attribuiti all agente, l impresa preponente può abilitarlo soltanto a condurre le trattative oppure può anche conferirgli il potere di rappresentanza in ordine alla conclusione dei contratti (art del Codice Civile), l agente potrà in questo caso agire in nome e per conto all impresa preponente e gli atti da lui compiuti si produrranno direttamente in capo a quest ultima. Anche se l impresa preponete non conferisce procura e piena rappresentanza all agente, questi in base all art avrà pur sempre un limitato potere rappresentativo che consiste nella possibilità: di ricevere le dichiarazioni che riguardano l esecuzione del contratto concluso per il suo tramite; di proporre reclami per inadempienze contrattuali e per la conservazione dei diritti del preponente; di chiedere provvedimenti cautelari nell interesse di quest ultimo. Agli agenti di assicurazione autorizzati a concludere contratti l art del Codice Civile attribuisce anche poteri di rappresentanza negoziale e processuale attiva e passiva, potendo questi compiere tutti gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti e promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato. Poiché, di regola, il contratto di agenzia non implica l attribuzione all agente del potere di rappresentanza è a carico del terzo provare che, nel caso concreto all agente sia stata conferita la rappresentanza. Anche per ovviare ai problemi giuridici di prova la procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura provata autenticata e depositata in originale se scrittura privata, in copia autenticata se atto pubblico, presso il registro delle imprese. Dovranno essere depositate anche le sue eventuali modifiche. Elemento fondamentale infine dell attività dell agente è, così come per il mediatore, la retribuzione a provvigione. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto per effetto del suo intervento l'agente ha diritto alla provvigione. Le parti possono decidere quando queste spettano. Nel silenzio il momento è individuato in quello dell esecuzione dell'obbligazione contrattuale da parte del preponente. Poiché la prestazione del preponente è la garanzia assicurativa e questa la sua operatività scatta con il pagamento del premio, la provvigione spetterà dal momento del pagamento del premio. La provvigione spetta inoltre: 5

6 per gli affari indiretti, cioè quelli conclusi direttamente dal preponente con terzi che l agente aveva in precedenza acquisito come clienti e quelli conclusi nella zona o con la categoria o gruppo di clienti riservata all agente; per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto, se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente, gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; per gli affari non conclusi, se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto. L'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. Come già anticipato, l'agente non ha invece diritto al rimborso delle spese di agenzia. In caso di cessazione del rapporto, il preponente deve corrispondere all'agente un'indennità annua aggiuntiva calcolata sulla base della media delle provvigioni riscosse negli ultimi 5 anni, purché ricorrano le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; l indennità sia fissata in modo equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, soprattutto delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta quando: il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente; in forza di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia. L'agente decade dal diritto all'indennità se, nel termine di 1 anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Queste disposizioni relative alla cessazione del rapporto e alla relativa indennità sono inderogabili a svantaggio dell'agente. 3. L Accordo nazionale imprese agenti del 2003 La figura dell'agente assicurativo non è definita dal Codice Civile essa è, pero, delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra imprese ed agenti di assicurazione il 23 dicembre L'accordo 6

7 è stato concluso tra l'ania, il Sindacato Nazionale Agenti (SNA) e l'unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (Unapass) e si applica a tutti gli agenti di assicurazione, anche quelli non aderenti al sindacato. Cosi recita l'art. 2 di tale accordo: E agente di assicurazione colui che, iscritto all'albo nazionale degli ti di assicurazione (oggi, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, Registro Unico degli Intermediari, RUI), mettendo a disposizione del pubblico la sua competenza tecnica, svolge stabilmente, in forma professionale ed autonoma, l'incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un'agenzia. Quanto detto va però riferito al solo agente in gestione libera, cioè colui che svolge la propria attività in autonomia e senza vincolo di subordinazione. Ne restano esclusi gli agenti in economia, cioè coloro che, pur svolgendo attività analoga, operano all'interno dell'impresa con vincolo di subordinazione nei confronti dell'imprenditore; essi costituiscono, in realtà, dei dipendenti dell impresa di assicurazione. A) Forma del contratto L art. 2 del contratto collettivo nazionale impone l'impiego della forma scritta per il contratto di agenzia assicurativa come requisito di validità dello stesso (ad substantiam) e ne stabilisce i requisiti minimi. Questo articolo stabilisce infatti che: l'incarico agenziale e le sue condizioni di esercizio devono risultare per iscritto dal contratto di agenzia, dal quale deve risultare: se si tratti di agente il cui contratto di agenzia è stipulato con l'impresa per il tramite della direzione oppure di "agente di città"; la data di decorrenza dell'incarico a tempo indeterminato; la zona agenziale; la determinazione dei compiti dell'agente; la previsione che le quotazioni di uno stesso affare non risentano, a parità di ogni altra condizione, di criteri sostanzialmente diversi per il fatto che a presentate l'affare siano differenti agenzie; il trattamento provvigionale e gli eventuali ulteriori compensi non temporanei; l'ammontare della cauzione, sue condizioni e forma ed eventuali criteri di adeguamento; il regime di esclusiva o di non esclusiva nel quale viene svolto l'incarico; la disciplina delle utenze; il richiamo al presente accordo nazionale agenti. Tutte le norme che regoleranno più in dettaglio il rapporto d agenzia verranno inoltre contenute in un documento detto capitolato d'agenzia, predisposto unilateralmente dall'impresa assicuratrice. B) La provvigione L'agente di assicurazione viene retribuito a provvigione. S'intende per provvigione un compenso in denaro commisurato al volume degli affari conclusi. Generalmente essa è costituita da una percentuale del valore del contratto stipulato, ma può anche essere fissa, in tutto o in parte. Spesso all'agente sono erogati anche i cosiddetti rappels, cioè maggiorazioni della provvigione che scattano al superamento di un certo livello di produzione. 7

8 La prassi assicurativa conosce tre tipi di provvigioni: provvigione di acquisto, relativa all'acquisizione di nuovi clienti; provvigione d'incasso, per l'esazione dei premi; provvigione di rinnovo, per il rinnovo dei contratti scaduti. Secondo l'art. 10 dell'accordo, la provvigione d'incasso spetta all'agente anche quando il premio sia stato incassato dall'impresa. Se premio è stato recuperato dai servizi legali dell'impresa, il contratto di agenzia può prevedere che all'agente spetti la metà della provvigione, oppure che l'agente abbia diritto all'intera provvigione, detratte, però, le spese sostenute dall'impresa. Se poi l'agente accetta il pagamento del premio in cambiali, sempre che sia stato a ciò autorizzato dall'impresa, il diritto alla provvigione matura solo all'integrale incasso delle cambiali. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, è possibile distinguere: provvigione precontata: che viene corrisposta in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto, anche se si tratti di un contratto pluriennale; provvigione ricorrente: che viene corrisposta in base alle annualità di premio effettivamente pagate; provvigione unificata: quando, per un contratto annuale, si corrisponde un'unica provvigione per l'acquisto e l'incasso. Per quanto riguardo il regolamento degli storni provvisionali, l'impresa ha diritto alla rifusione della provvigione d'acquisto (o della metà della provvigione d'acquisto e incasso unificata) per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita per anticipata risoluzione o riduzione del premio o della durata. Tale diritto non sussiste nei seguenti casi: a) scioglimento di polizza "Infortuni" e/o "Rimborso indennità spese di cura o ricovero da malattia e/o infortunio" e/o "Malattia" e polizza "Responsabilità civile professionale" per morte dell'assicurato; b) scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni legislative e provvedimenti amministrativi ivi compreso il caso di liquidazione coatta amministrativa dell impresa; c) scioglimento o riduzione a seguito di guerra o guerra civile o di pubblica calamità non coperta da assicurazione, ovvero demolizione di stabili per attuazione di piani regolatori; d) scioglimento a seguito di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, dichiarati dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio. Si precisa che la non applicabilità della rifusione della provvigione dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio, deve intendersi riferita anche alla polizza originaria e non solo alle successive polizze emesse in sostituzione per lo stesso contraente e per il medesimo rischio. Pertanto, nel caso di sostituzione del contratto con altro comportante maggior premio e/o maggiore durata, se lo scioglimento avviene prima che siano state pagate due annualità di premio, la rifusione della provvigione è dovuta dall'agente soltanto sulla parte afferente il maggior premio e/o la maggior durata; e) scioglimento o riduzione per cui sia stata incassata una penale specificamente prevista dalle condizioni di polizza. Si precisa che la provvigione sugli sconti di durata rimborsati dall'assicurato in ogni caso di anticipata risoluzione del contratto, verrà interamente detratta dalla parte di provvigione che l'agente è tenuto a rifondere. Si precisa altresì che, qualora si addivenga tra impresa e contraente all'anticipata 8

9 risoluzione consensuale di una polizza, la provvigione che l'agente è tenuto a rifondere sarà limitata all'importo eventualmente eccedente la somma incassata per la risoluzione (somma sulla quale non sarà computata alcuna provvigione attiva); f) scioglimento o riduzione potestativamente disposti dall'impresa, salvo le seguenti ipotesi: 1. scioglimento o riduzione disposti a seguito di inesatte o manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio, ovvero conseguenti ad insolvenza del contraente, nelle quali ipotesi sussiste il diritto dell'impresa alla rifusione provvigionale. Nel caso di dissenso sulla insolvenza, e sempre che al recupero dei premi arretrati provveda l'impresa, l'agente - salvo diversa disciplina aziendale - può chiedere che la rifusione provvigionale sia subordinata all'esito negativo dell'esperimento dell'azione legale. In tal caso l'agente è tenuto a rimborsare all'impresa le spese legali effettivamente sostenute e non recuperate, nei limiti del doppio della provvigione d'incasso annua; 2. scioglimento o riduzione disposti a seguito di sinistro, ma con facoltà dell'agente di riprendere il contratto alle condizioni delle tariffe aziendali vigenti. Nel caso di mancata ripresa, l'importo della provvigione da rifondere è ridotto alla metà se sulla polizza siano già state pagate tre annualità di premio. Nel caso di ripresa, invece, si procede al conguaglio provvigionale tra la vecchia e la nuova polizza. C) La cauzione L'art. 4 dell'accordo attribuisce all'impresa il diritto di chiedere all agente di prestare una cauzione a garanzia degli obblighi assunti. L'agente può prestare la cauzione in contanti o titoli o in forma fideiussoria bancaria o assicurativa oppure attraverso un apposito fondo o deposito, aziendale o nazionale. L entità della cauzione e la sua forma (contanti, titoli o fideiussioni) è concordata dalle parti. L agente può chiedere che la cauzione venga depositata presso una banca gradita anche all'impresa, a proprio nome ma con vincolo di garanzia. I frutti della cauzione spettano all'agente. La cauzione non è compensabile con gli importi dovuti dall'agente all'impresa prima del rendiconto finale. La cauzione va restituita all'agente o ai suoi eredi entro 12 mesi dallo scioglimento del contratto, sempreché l'agente non abbia pendenze con l'impresa. Questa disciplina è derogabile a favore dell'agente. D) Il diritto di esclusiva Per quanto riguarda il regime di esclusiva, l'accordo distingue 4 regimi di esclusiva: agente in esclusiva bilaterale assoluta (regime 1). Era il regime un tempo più diffuso, ma adesso molto raro. In questo caso l'agente non può operare per altre imprese e allo stesso tempo l'impresa non può conferire altri incarichi (nella zona assegnata all'agente e per gli stessi rami) né operare con agenzie in economia. Nella zona assegnata all agente potranno essere conferiti incarichi da parte di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario dell impresa preponente, ma che opera in rami diversi dove quest ultima non opera, o si potranno utilizzare produttori dipendenti. In questo caso dovrà essere corrisposta all agente una interessenza non inferiore a 1/10 delle provvigioni previste dal contratto di agenzia e per gli anni successivi gli affari conclusi dai produttori faranno parte del portafoglio di agenzia 9

10 a tutti gli effetti; agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie (regime 2). L agente non può svolgere l'attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo autorizzazione scritta. A sua volta l'impresa, nella zona e per i rami assegnati all'agente, non può affidare incarichi ad altri agenti o costituire agenzie in economia, ma può operare direttamente senza obblighi nei confronti dell'agente ad es. attraverso dei propri produttori assicurativi; agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio (regime 3). L agente non può svolgere attività di intermediazione per conto di più imprese, mentre l'impresa preponente può operare senza alcun obbligo nei confronti dell'agente: può, ad esempio, costituire agenzie in economia o conferire altri incarichi; agente senza esclusiva di marchio né di territorio (regime 4). L agente è libero di svolgere la sua attività per conto di più imprese e l'impresa preponente può, a sua volta, operare liberamente nella zona assegnata all'agente. Il regime 4 e 3 sono attualmente quelli più diffusi. Questa distinzione, riportata nell'accordo collettivo nazionale, va rivista alla luce degli importanti cambiamenti apportati dalla L 40/2007 di conversione del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 (cd. decreto Bersanibis) in materia di liberalizzazioni del settore assicurativo. In particolare, come ricordato, l'art. 5 del decreto legge contempla nell'ambito del rapporto di agenzia l'estensione a tutti i rami danni del divieto di clausole di distribuzione in esclusiva che vincolano l agente di assicurazione a promuovere i prodotti di una sola Compagnia. Questo opera solo per quest ultima, mentre il plurimandato per l agente è una facoltà e non un obbligo. L introduzione della figura dell'agente plurimandatario è finalizzata a tutelare gli interessi del cliente, che dispone in tal modo di una più ampia possibilità di scelta in ordine alle offerte più convenienti presenti sul mercato. E) Le cause di scioglimento Le cause di scioglimento del contratto di agenzia sono diverse. L accordo prevede in questo caso un indennità di risoluzione. La disciplina dell indennità di risoluzione è contenuta negli artt dell accordo che stabiliscono che l'indennità venga calcolata secondo tre diversi criteri: incremento del monte premi (art. 25): consiste nella differenza tra il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente lo scioglimento del contratto (monte premi finale) ed il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avvenne la nomina (monte premi iniziale) ; ammontare complessivo dei premi incassati (art. 26): si calcola su tutti gli anni gestione, tranne la frazione dell'ultimo, al netto di tasse ed imposte; media delle provvigioni (art. 27): si calcola sugli ultimi 3 esercizi, anche per i rami credito e cauzione. L indennità data dalla somma di queste 3 componenti varia a seconda dell'anzianità dell'agente. Allo scioglimento del contratto l'agente è tenuto a restituire all'impresa tutto quanto di sua pertinenza. Sino all'adempimento di tale obbligo di riconsegna, l'impresa non è tenuta al pagamento dell'indennità di 10

11 risoluzione. L indennità varia poi anche a seconda delle cause di scioglimento come indicato di seguito: cancellazione dal registro dell agente. Spetteranno le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo; morte o invalidità totale dell agente. Spetteranno le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo più una somma ulteriore se l agente non abbia superato i 68 anni calcolata percentualmente a scaglione sulle provvigioni incassate nell esercizio precedente; raggiungimento dei limiti di età da parte dell agente. Spetteranno le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo più una somma aggiuntiva calcolata percentualmente a scaglione sulle provvigioni incassate nell esercizio precedente, che decresce dal 65 al 68 anno di età (70% - 40% - 20%). Va precisato che superato il limite d età l'agente può continuare ad esercitare, ma la Compagnia può chiedere lo scioglimento del contratto di agenzia in qualunque momento (l'accordo dice infatti che il contratto "può" sciogliersi); recesso per giusta causa. Se recedente è l impresa, all agente spetterà un indennità di risoluzione limitata e in particolare quella prevista dagli artt dell accordo (non verrà corrisposta l indennità sull incremento del monte premi e quella sull ammontare dei premi incassati). In questo caso l agente ha facoltà di ricorrere al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione e Arbitrato, che esperito un tentativo di conciliazione, dovrà decidere in ordine alla fondatezza o meno della giusta causa invocata dall impresa. Se questo decide che la giusta causa era infondata, l impresa è tenuta a corrispondere le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo più una somma aggiuntiva calcolata in base allo schema dell art. 12 A maggiorata del 100%. Le spese dell arbitrato sono a carico della parte soccombente; recesso dell'impresa con indicazione dei motivi. Spetteranno le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo. In questo caso l agente ha facoltà di ricorrere ad un Collegio Arbitrale per impugnare il recesso e questo stabilirà in relazione ai motivi addotti una somma aggiuntiva che va da un minimo di zero ad un massimo pari alla somma aggiuntiva calcolata in base allo schema dell art. 12 A che dovrà poi essere maggiorata del 15%. Le spese del Collegio Arbitrale saranno ripartite al 50%. E facoltà dell impresa di interrompere la procedura arbitrale, mettendo a disposizione dell agente la somma aggiuntiva calcolata in base allo schema dell art. 12 A pari al 15%; recesso dell'impresa senza indicazione dei motivi. Spetteranno le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo nonché una somma aggiuntiva calcolata in base allo schema dell art. 12 A pari al 50% elevata al 100% qualora l agente sottoscriva, entro 15 giorni alla risoluzione del rapporto, un impegno con durata massima di 24 mesi a non trasferire ad imprese concorrenti le polizze appartenenti al portafoglio dell agenzia; recesso dell'impresa senza indicazione dei motivi (art. 12 ter ANA 1994). Agli agenti che, nella vigenza del precedente accordo collettivo, hanno optato per la fattispecie prevista dall art. 12 ter del precedente accordo, spetteranno in questo caso le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo nonché una somma aggiuntiva calcolata in base allo schema dell art. 12 A pari al 60% elevata al 100% qualora l agente sottoscriva, entro 15 giorni alla risoluzione del rapporto, un impegno con durata massima di 24 mesi a non trasferire ad imprese concorrenti le polizze appartenenti al 11

12 portafoglio dell agenzia; recesso dell'agente. Spetteranno le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo. F) Preavviso L art. 13 dell'accordo collettivo prevede un obbligo di preavviso a carico della parte che recede, obbligo che deve essere rispettato entro termini prefissati differenti a seconda del particolare caso di scioglimento del contratto. Se lo scioglimento avviene per invalidità totale dell'agente (art. 16) o per raggiunti limiti di età (art. 17) è dovuto un mese di preavviso. In tali casi, l'agente (o l'impresa) che receda dal contratto senza preavviso deve corrispondere all impresa (o all'agente) un'indennità sostitutiva del preavviso pari a 1/19 delle provvigioni liquidate nell'esercizio precedente a quello dello scioglimento. Nessun preavviso è, invece, richiesto in caso di scioglimento del contratto per cancellazione dell'agente dal Registro (art. 14), per morte dell'agente (art. 15), per giusta causa (art. 18). Ulteriori obblighi di preavviso sono previsti, sempre all'art. 13, anche quando il contratto si scioglie per recesso dell'impresa o dell agente, al di fuori dei casi contemplati. In tali situazioni l'agente deve dare all'impresa un preavviso di un mese o altrimenti corrispondere la stessa indennità sostitutiva menzionata in precedenza; se è l'impresa, invece, a voler recedere dal contratto il termine di preavviso da rispettare è di un mese per il primo anno di gestione ed aumenta, in misura corrispondente al crescere degli anni di gestione (2 anno - due mesi, 3 anno - tre mesi ecc.), fino al sesto anno oltre il quale per tutti gli anni successivi il termine di preavviso resta di 6 mesi. Anche l'impresa ha facoltà di sostituire il preavviso con un'indennità calcolata in base agli incassi effettuati dall'agente nel periodo precedente, all anzianità di gestione ed al preavviso dovuto. G) Riduzione di incasso per cessazione di esercizio, cessione di portafoglio nonché per riduzione del portafoglio di agenzia Nell'ipotesi che l'impresa cessi dall'esercizio di uno o più rami di assicurazione o ceda ad altre imprese parte dei portafoglio agenziale o decida una riduzione dei portafoglio di agenzia anche a seguito di riduzione dei territorio, spetta all'agente - sempre che l'avvenimento non riguardi solo qualche singola polizza - una indennità (da pagarsi entro 3 mesi dalla data dell'avvenimento) calcolata ai sensi dell'art. 25 sull'incremento dei monte premi attribuibile al portafoglio perduto, maggiorata del 100%; dei premi incassati anteriormente all'avvenimento, relativi a detto portafoglio, si tiene conto al momento dello scioglimento dei contratto di agenzia nel calcolo dell'indennità di cui all'art. 26 in quanto dovuto. In luogo dell'indennità sopra prevista, l'agente - nella sola ipotesi di riduzione del territorio che interessi almeno il 35% del portafoglio agenziale - può ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di risoluzione prevista dagli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti. Il provvedimento di riduzione di portafoglio agenziale deve inoltre essere preceduto da comunicazione all'agente almeno 2 mesi prima della data di attuazione del provvedimento stesso. Qualora l'agente non sia d'accordo su detto provvedimento, egli ha la facoltà di recedere dal contratto, con diritto al trattamento di cui all'art. 13, III comma e successivi e agli artt. da 25 a 33, nonché alla somma prevista al IV o VI comma dell'art

13 Al fine della determinazione dei 35% di cui al precedente primo capoverso, si sommano le singole percentuali di riduzione di portafoglio eventualmente intervenute nel corso di un quadriennio. E' vietato all'impresa (salva l'ipotesi di trasferimento di qualche singola polizza) disporre unilateralmente riduzioni del portafoglio agenziale che non siano in connessione con riduzioni del territorio dell'agenzia. Tale norma non si applica agli "agenti di città". H) Successione di familiari dell'agente nel contratto di agenzia. Certificato di gestione. Riconsegna all'impresa. Nel caso di agente al quale subentri un proprio familiare, le modalità della successione possono essere concordate tra gli interessati (agente uscente, agente subentrante e impresa) anche al di fuori delle norme dell Accordo. L'agente uscente ha diritto al rilascio, da parte dell'impresa, di un certificato attestante la durata della gestione, la zona dell'agenzia ed i rami trattati. Allo scioglimento del contratto di agenzia, l'agente o i suoi eredi consegneranno all'impresa, e per essa al suo incaricato munito di autorizzazione scritta rilasciata dall'impresa, tutto quanto sia di pertinenza dell'impresa stessa o sia inerente allo svolgimento dell'incarico agenziale. In particolare deve essere immediatamente versato il saldo di chiusura di cassa e deve essere consegnato tutto quanto, comunque costituito, riguardi il portafoglio, la contabilità e l'attività agenziale (a titolo meramente esemplificativo: archivio dei contratti, compresi quelli annullati, schedari, elenchi, scadenzari, corrispondenza, atti, registri, polizze, appendici, quietanze, certificati, contrassegni, ecc.). Qualora i contratti di assicurazione o i dati relativi alla loro gestione siano in tutto o in parte contenuti in supporti informatici, l'agente deve fornire contestualmente i codici necessari per la lettura e l'utilizzazione dei dati. Salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti e quanto previsto al comma successivo, l'agente o i suoi eredi tratterranno i mobili, le macchine, gli impianti e simili non di proprietà dell'impresa. Sempre salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti, i locali dell'agenzia restano nella disponibilità dell'agente, con i relativi carichi e pesi, soltanto quando il contratto di locazione sia stato stipulato dall'agente, in suo nome e per proprio conto, ed esclusa comunque l'ipotesi che si tratti di locali di proprietà dell'impresa, da quest'ultima messi a disposizione in qualsiasi forma per lo svolgimento dell'incarico agenziale. Eventuali impianti, programmi di utilizzo e apparecchiature per la elaborazione elettronica dei dati, a condizione che siano stati installati con l'autorizzazione scritta dell'impresa, saranno da questa acquistati o ne sarà trasferito il relativo canone di noleggio, il tutto in base al piano di ammortamento e agli impegni che le parti avranno di comune accordo definito per iscritto al momento dell'installazione, piano di ammortamento che comprenderà le spese sostenute per l'avvio delle procedure ("software"). Qualora esista un impegno che le parti abbiano stabilito per iscritto al momento della loro installazione, le attrezzature e le pertinenze strettamente inerenti alla gestione agenziale e di proprietà dell'agente, saranno rilevate dall'impresa corrispondendo all'agente medesimo il valore residuo del piano di ammortamento convenuto. All'agente, anche al fine di tutelarne l'immagine, dovrà essere consentita la presenza nella agenzia ai fini delle operazioni di riconsegna in contraddittorio e della definizione da parte dell'agente stesso dei suoi rapporti personali con terzi; dovrà inoltre essere consentita all'agente la possibilità di recuperare, alla 13

14 presenza di un incaricato dell'impresa, la documentazione fiscale relativa all'attività agenziale ivi compresa copia dei fogli o giornali cassa ancora rilevanti ai fini fiscali. L'impresa inoltre dovrà assumersi le responsabilità derivanti dalla custodia della documentazione esistente, compatibilmente con la presenza in agenzia dell'ex agente e con il ritiro della documentazione di sua spettanza. Le operazioni di riconsegna devono risultare da apposito verbale redatto in duplice copia contenente anche l'elenco delle provvigioni maturande di spettanza dell'agente o dei suoi eredi. Copia di tale elenco va consegnata al o ai subentranti. Detto verbale, da redigersi non oltre 60 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia, deve essere sottoscritto dall'agente o dai suoi eredi e dall'incaricato dell'impresa alla chiusura delle operazioni di riconsegna. I termini sono raddoppiati per le agenzie che abbiano un portafoglio superiore ad euro ,00. Le eventuali contestazioni, che non esonerano l'agente od i suoi eredi dagli adempimenti previsti, devono risultare dal predetto verbale di riconsegna con le ragioni e/o le riserve delle parti. L'agente od i suoi eredi non possono invocare compensazioni dei saldi di spettanza dell'impresa con loro crediti nei confronti di quest'ultima o con la cauzione. In mancanza di sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte dell'agente o dei suoi eredi, l'impresa deve provvedere entro 30 giorni all'invio del verbale a mezzo raccomandata A.R. od alla sua notifica per il tramite di ufficiale giudiziario. Il verbale di riconsegna produce tutti i propri effetti dalla data di sottoscrizione o, in mancanza, 30 giorni dopo l'invio a mezzo posta o la notifica. Entro 30 giorni dalla richiesta dell'agente o dei suoi eredi, l'impresa è tenuta a mettere a disposizione tutti i dati e la relativa documentazione concernenti la liquidazione del rapporto, presso le proprie sedi o quella dell'agenzia, secondo il luogo dove detti dati e documenti vengono custoditi. L agente o i suoi eredi possono, in ogni caso, farsi assistere e/o rappresentare. I) La rivalsa L art. 37 dell'accordo collettivo prevede il diritto di rivalsa. In base ad esso l impresa che abbia pagato all'agente un'indennità di risoluzione, di riduzione d'incasso (art. 8) o per riduzione del portafoglio d'agenzia (art. 8 bis) può rivalersi per esse nei confronti di un eventuale agente che subentri al precedente. Non si ha invece diritto di rivalsa per l'indennità di prepensionamento. Se il contratto di agenzia viene sciolto, l'agente o i suoi eredi sono esonerati dal pagamento delle rate di rivalsa non ancora scadute che graveranno pertanto sull'agente subentrante. L) La gestione interinale Quando il rapporto con un agente cessa ed il suo successore non è nominato immediatamente (es. decesso improvviso dell agente), il portafoglio gestito dall'agente cessato deve venire provvisoriamente gestito dall'impresa stessa. Tale gestione interinale viene effettuata da un funzionario dell'impresa il quale svolge, in sostanza, gli stessi compiti dell'agente senza però assumerne la qualità. La gestione interinale può durare sino a 18 mesi, decorsi i quali l'impresa deve cedere il portafoglio ad un altro agente o creare un'agenzia in economia. Ricordiamo inoltre che in base all art. 44 bis del regolamento ISVAP n. 5 / 2006 nel caso in cui l incarico di 14

15 intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del RUI si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell impresa preponente, l impresa, in attesa del conferimento dell incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell attività a condizione che: a) entro 60 giorni dalla data in cui è stato sciolto l incarico di intermediazione o l impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all IVASS entro i successivi 10 giorni; b) l impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l attività per l intermediario il cui rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l operato di tali soggetti fino all iscrizione nella sezione E del registro da parte del nuovo intermediario al quale è stato conferito l incarico, dei soggetti di cui quest ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell attività di intermediazione al di fuori dei propri locali. Nel corso della gestione diretta i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l impresa continui ad avvalersi, rimangono iscritti nel registro. M) Cessione e successione nell'agenzia L'agenzia di assicurazione costituisce un'azienda che può essere oggetto di cessione; la cessione comporta, secondo la disciplina generale dettata dal Codice Civile (artt ss.), che l'acquirente subentra in tutti i contratti non aventi carattere personale stipulati dall'imprenditore cedente, mentre i terzi contraenti possono recedere dai rispettivi contratti entro 3 mesi se sussiste una giusta causa. Il cedente sarà soggetto al divieto di concorrenza per un periodo di 5 anni (art. 57), mentre il cessionario si accollerà i debiti dell'azienda che risultino le scritture contabili obbligatorie (art. 2560). L acquirente il quale sia, a sua volta, un agente iscritto nell'apposita Sezione del Registro degli intermediari, succederà anche nel contratto di agenzia; poiché, però, tale contratto è tra quelli a rilevanza personale, l'impresa dovrà dare suo gradimento alla successione altrimenti il contratto si risolverà. In tal caso l indennità di risoluzione spetterà al cessionario. I rapporti di lavoro relativi all'agenzia ceduta continueranno in capo al cessionario (art. 2112). Non si ha, invece, cessione dell'azienda nel caso in cui un nuovo agente succede nel rapporto di agenzia dopo lo scioglimento del precedente contratto, come affermato la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 378 del e n. 970 del ); in tal caso i rapporti di lavoro dipendente rimangono in capo all agente cessato (cfr. Cass. n del ). N) Contratto di gestione del portafoglio Con tale contratto l'impresa concede all'agente la facoltà di continuare a gestire i contratti già acquisiti anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia; l'agente continuerà, quindi, a svolgere tutte le attività inerenti alla gestione delle polizze, ma non potrà acquisire nuovi contratti. Si tratta di un contratto atipico che, in genere, viene utilizzato quando un'impresa vuole ritirarsi da una certa piazza. 15

16 O) Convenzione di liberalizzazione del portafoglio Con la tale convenzione l'impresa di assicurazione, dopo la cessazione del rapporto di agenzia, autorizza l'agente cessato a trasferire i contratti che ha in gestione ad altra impresa con la quale l'agente stesso è in rapporto. Si tratta, in sostanza, di una cessione del contratto di assicurazione che, ex art c.c., richiede il consenso dell'assicurato, quale contraente ceduto. Si tratta di un contratto atipico che è, in genere, utilizzato dalle imprese che non vogliono più operare in una determinata zona. La convenzione può essere autonomamente stipulata all'atto del rapporto, oppure può essere già prevista nel contratto di agenzia; in tal caso, è in genere pattuito che l'agente, all'atto dello scioglimento del rapporto, possa optare tra l'indennità di risoluzione e la liberalizzazione del portafoglio. P) Il subagente Subagente è colui che, su incarico di un agente assicurativo, s'impegna a promuovere per conto di quest'ultimo e dietro corrispettivo la conclusione di contratti nella zona assegnata all'agente. Questi può anche suddividere la propria zona tra più subagenti. Il subagente, in sostanza, svolge le stesse funzioni dell'agente, ma è in rapporto con lui e non direttamente con l'impresa. Si tratta, quindi, di un subcontratto nel quale l'agente reimpiega, per così dire, la propria posizione contrattuale a favore del subagente, rimanendo però titolare del rapporto originario con l'impresa preponente senza operare una cessione del contratto. L'accordo collettivo non si applica ai subagenti (art. 1), i quali sono soggetti all ordinaria disciplina in tema di contratto d'agenzia (artt ss. del Codice Civile). Q) La coagenzia L'accordo collettivo prevede (art. 2, co. 4) che il contratto di agenzia possa essere stipulato anche con più agenti, nel qual caso l'incarico si considera conferito congiuntamente e solidalmente, anche se i coagenti possono agire separatamente. Se non è altrimenti precisato, le quote di interessenza si presumono uguali. Se il contratto di agenzia si scioglie nei confronti di uno dei coagenti, l'impresa ha facoltà di nominare i sostituti; gli agenti rimasti in carica non possono opporsi a tali nomine, ma possono chiedere la risoluzione del contratto se non sono d'accordo con le nomine stesse (art. 35). L impresa non può decidere di affiancare dei coagenti all agente in carica senza il consenso dello stesso o degli stessi coagenti in carica. Qualora l'agente o i co agenti in carica acconsentano all'affiancamento, conserveranno la loro anzianità. Essi peraltro potranno ottenerel'immediata corresponsione dell'indennità di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato anche nei loro confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti (art. 36). 4. La disciplina dell intermediazione del Codice delle Assicurazioni Il Codice delle Assicurazioni ha fortemente innovato la disciplina previgente (la legge n. 48/1979 e n. 792/1984), che regolamentava soltanto la figura dell agente e del broker riservando queste attività soltanto agli iscritti nei rispettivi albi nazionali tenuti dall ISVAP. Le altre figure professionali, es. i produttori o i 16

17 subagenti non erano regolamentate, ma potevano ugualmente svolgere attività di intermediazione assicurativa. Il Codice delle Assicurazioni ha recepito la direttiva 2002/92/CE sull intermediazione assicurativa che è stata emanata dal legislatore comunitario con l intento di: - creare un mercato unico dell'intermediazione; - garantire il libero esercizio dell attività nell Unione Europea; - tutelare i consumatori, imponendo alle imprese e agli intermediari di assicurazione obblighi di comportamento, informazione e trasparenza soprattutto in fase precontrattuale. In linea con queste finalità il Codice delle Assicurazioni ha introdotto numerose novità in materia di intermediazione, che andiamo di seguito ad analizzare. Definizione onnicomprensiva dell attività di intermediazione assicurativa. L art. 106 la definisce come quell attività che consiste nella presentazione o nella promozione di contratti assicurativi, nonché nella prestazione di assistenza e consulenza dirette alla conclusione di contratti assicurativi. Inoltre, se l intermediario ha ricevuto un incarico in tal senso dall assicurato o dall assicuratore, rientra nell attività di intermediazione assicurativa anche la gestione e l esecuzione, soprattutto in caso di sinistri, dei contratti conclusi. E considerata inoltre attività di intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati (per contratto collettivo si intende il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati). Il contraente si configura in questo caso come intermediario se il pagamento del premio è sostenuto, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dagli stessi assicurati e se il contraente (che stipula il contratto o la convenzione) riceve un compenso a qualsiasi titolo. Restano escluse le seguenti attività: - Le attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa esercitate direttamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dai loro dipendenti. - Le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un altra attività professionale, sempre che l obiettivo dell attività di informazione non sia quello di assistere l assicurato nella conclusione o nell esecuzione di un contratto di assicurazione. - Le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: - il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita; - non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile; - l attività di intermediazione non è svolta come attività professionale principale; - la copertura assicurativa è accessoria ad un prodotto o servizio e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti, anche se derivanti da incendio, furto o rapina oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio, ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile o altri rischi connessi al viaggio stesso; - l importo del premio annuale non eccede 500 euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a 5 anni. 17

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