Procedimento di riconoscimento tramite iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato
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- Arnoldo Brescia
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1 Procedimento di riconoscimento tramite iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato 1. Domanda di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, redatta sullo schema mod. 1 Riconoscimento, è sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. L'istanza è presentata in bollo (E 16,00), fatte salve le esenzioni previste per: a) istituzioni iscritte nell'anagrafe Unica delle Onlus, (art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), b) associazioni iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, (legge 11 agosto 1991, n. 266 e leggi regionali 28 maggio 1992, n. 15 e 3 novembre 2009, n. 47), c) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289). 2. Documentazione da allegare alla domanda Alla Domanda di riconoscimento della personalità giuridica devono essere allegati: per le Associazioni : copia autentica notarile, in bollo, dell atto costitutivo e dello statuto relazione sull attività svolta e su quella che si intende svolgere relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da : bilancio di esercizio degli ultimi due anni (per associazioni già operative senza riconoscimento); certificazioni bancarie, stima asseverata e altra documentazione attestante la dotazione patrimoniale complessiva e il fondo di gestione come da disposizioni contenute nell Allegato 1 alla DGR 802 /2014 che si allega; elenco dei beni immobili di proprietà con indicazione del relativo utilizzo; piano triennale di attività con indicazione dei relativi mezzi finanziari per la sua realizzazione (business plan) e del volume di indebitamento previsto ( mutui, debiti per fornitori, debiti da lavoro o consulenze, debiti per prestatori di servizi, debiti tributari, ecc ); indicazione dell entità dei contributi che si prevede di ricevere attestata da dichiarazione scritta di impegno da parte del soggetto erogatore; Scheda informativa generale sottoscritta dal legale rappresentante, come da modello approvato con DGR 802/2014; Copia autentica in carta libera della deliberazione dell assemblea generale concernente la volontà di presentare istanza di riconoscimento (per associazioni già operative senza riconoscimento)
2 Copia autentica in carta libera della deliberazione dell assemblea generale di elezione o nomina dei componenti dell organo di amministrazione Copia autentica in carta libera del verbale di insediamento e assegnazione delle cariche dell organo di amministrazione Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 redatta su modello n. 5, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta in originale da ciascun componente dell organo amministrativo, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento personale in corso di validità; Per le Fondazioni: copia autentica notarile, in bollo, dell atto costitutivo e dello statuto relazione sull attività svolta e su quella che si intende svolgere relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da : certificazioni bancarie, stima asseverata e altra documentazione attestante la dotazione patrimoniale complessiva e il fondo di gestione come da disposizioni contenute nell Allegato 1 alla DGR 802 /2014 che si allega; elenco dei beni immobili di proprietà con indicazione del relativo utilizzo; piano triennale di attività con indicazione dei relativi mezzi finanziari per la sua realizzazione (business plan) e del volume di indebitamento previsto ( mutui, debiti per fornitori, debiti da lavoro o consulenze, debiti per prestatori di servizi, debiti tributari, ecc ); indicazione dell entità dei contributi che si prevede di ricevere attestata da dichiarazione scritta di impegno da parte del soggetto erogatore; Scheda informativa generale sottoscritta dal legale rappresentante, come da modello approvato con DGR 802/2014; Copie fotostatiche in carta libera degli atti di nomina o designazione dei componenti dell organo di amministrazione da parte dei soggetti competenti alla nomina/designazione come previsto da statuto Copia autentica in carta libera del verbale di insediamento e assegnazione delle cariche dell organo di amministrazione Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 redatta su modello n. 5, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta in originale da ciascun componente dell organo amministrativo, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento personale in corso di validità. 3. Modalità di trasmissione della domanda La domanda può essere inviata alla Regione tramite il servizio postale, per posta elettronica certificata (PEC regionale: protocollo@pec.regione.liguria.it) oppure può essere
3 consegnata a mano agli uffici preposti. In questo ultimo caso il funzionario responsabile rilascia apposita ricevuta, in calce alla copia dell'istanza. La ricevuta non sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento. 4. Comunicazione di avvio del procedimento e termine del procedimento Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento all'ente, nella persona del legale rappresentante, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella comunicazione sono indicati la struttura competente, il dipendente responsabile del procedimento e la data entro la quale deve concludersi lo stesso. 1l termine del procedimento di riconoscimento è di 90 giorni dalla data di assunzione della domanda al sistema di Protocollo Generale. 5. Richiesta di parere alla struttura competente per materia Il responsabile del procedimento richiede il parere della struttura regionale competente per la materia, per avere cognizione della tipologia di attività che l'ente intende svolgere e, quindi, degli scopi che si prefigge, verificando se i medesimi abbiano attinenza con le attività svolte dalla Regione. La struttura regionale competente per materia rende il parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in mancanza il parere s'intende favorevolmente espresso. 6. Istruttoria Il riconoscimento di una persona giuridica è subordinato all'accertamento della presenza dei requisiti di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente. In particolare, l'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti per atto pubblico in conformità alla vigente normativa in materia di persone giuridiche (artt Codice civile) e prevedere strumenti idonei per il buon funzionamento e la corretta gestione amministrativa dell' ente. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere altresì le norme sull'ordinamento e sull' amministrazione dell'ente. In relazione alle attività nelle quali l'ente opera per il perseguimento dei propri fini istituzionali è necessario che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione allo scopo medesimo (articolo 1 del d.p.r. 361/2000). Nel corso dell'istruttoria, il termine del procedimento può essere interrotto per l'acquisizione di atti, pareri o documenti e la sospensione del termine è comunicata all'interessato contestualmente alla relativa richiesta. Il termine riprende a decorrere dalla data di assunzione al sistema di Protocollo Generale dell'integrazione documentale richiesta. 7. Comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza Qualora sussistano motivi che impediscono l'accoglimento dell'istanza di riconoscimento il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo,
4 comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine concesso. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di rigetto dell'istanza, debitamente notificato agli istanti. 8. Decreto dirigenziale di riconoscimento della personalità giuridica Accertata la presenza dei requisiti di legge o di regolamento per il riconoscimento, la Regione, con decreto del dirigente: - approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'istituzione, - riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'ente mediante l'iscrizione nel Registro regionale, - iscrive l'ente nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, - dispone la pubblicazione del provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 9. Iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato La struttura regionale competente provvede all'iscrizione dell'ente nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato. Ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 361/2000 nel Registro si riporta: nella parte generale: a) numero d'ordine progressivo; b) denominazione dell'ente; c) data d'iscrizione; d) nome del richiedente (legale rappresentante); e) dati di archiviazione nella parte analitica: a) provvedimento di riconoscimento; b) enunciato statutario dello scopo e del patrimonio; c) natura giuridica e durata dell'ente; d) l'atto costitutivo e lo statuto comprese le loro modificazioni; e) sedi principale e secondarie; f) cognome, nome e codice fiscale degli amministratori in carica con menzione di quelli a cui è attribuita la rappresentanza legale. Il responsabile del procedimento comunica al legale rappresentante l'avvenuta iscrizione dell'ente nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e il numero d'ordine
5 progressivo attribuito. Alla comunicazione dell'esito finale del procedimento si unisce copia informale del decreto.
6 Procedimento per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto 1. Domanda per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto La domanda per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto, redatta sullo schema mod. 2 Approvazione modifiche, è sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. L'istanza è presentata in bollo ( 16,00), fatte salve le esenzioni previste per: a) istituzioni iscritte nell'anagrafe Unica delle Onlus, (art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), b) associazioni iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, (legge 11 agosto 1991, n. 266 e leggi regionali 28 maggio 1992, n. 15 e 3 novembre 2009, n. 47), c) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289). 2. Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto devono essere allegati: Associazioni copia autentica notarile del verbale dell'assemblea straordinaria di modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente contenente le motivazioni delle modifiche apportate, con l'indicazione dei punti o degli articoli dell'atto costitutivo e/o dello statuto modificati; relazione sull'attività svolta e su quella che l'associazione intende svolgere relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da idonea documentazione Fondazioni copia autentica del verbale dell'organo amministrativo competente per statuto per le modifiche statutarie relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente contenente le motivazioni delle modifiche apportate, con l'indicazione dei punti o degli articoli dello statuto modificati; relazione sull'attività che la fondazione intende svolgere con l'indicazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle rendite relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata dall'inventario dei beni
7 3. Modalità di trasmissione della domanda La domanda può essere inviata alla Regione tramite il servizio postale, per posta elettronica certificata (PEC regionale: oppure può essere consegnata a mano agli uffici preposti. In questo ultimo caso il funzionario responsabile rilascia apposita ricevuta, in calce alla copia dell'istanza. La ricevuta non sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento. 4. Comunicazione di avvio del procedimento e termine del procedimento Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento all'ente, nella persona del legale rappresentante, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella comunicazione sono indicati la struttura competente, il dipendente responsabile del procedimento e la data entro la quale deve concludersi lo stesso. Il termine del procedimento per l'approvazione delle modifiche all'atto costitutivo e/o allo statuto è di 90 giorni dalla data di assunzione della domanda al sistema di Protocollo Generale. 5. Istruttoria L'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto è subordinato all'accertamento della conformità alla normativa del Codice civile e della presenza dei requisiti di legge o di regolamento per la conservazione del diritto all'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato. Nel corso dell'istruttoria, il termine del procedimento può essere interrotto per l'acquisizione di atti, pareri o documenti e la sospensione del termine è comunicata all'interessato contestualmente alla relativa richiesta. Il termine riprende a decorrere dalla data di assunzione al sistema di Protocollo Generale dell'integrazione documentale richiesta. 6. Comunicazioni dei motivi che ostano l'accoglimento dell'istanza Qualora sussistano motivi che impediscono l'accoglimento dell'istanza di modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine concesso. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di rigetto dell'istanza, debitamente notificato agli istanti. 7. Decreto dirigenziale di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto e conclusione del procedimento Con decreto del dirigente sono approvate le modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'istituzione e ne è disposta l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche. Le modifiche o i nuovi atti costitutivi e/o statuti sono iscritti nel Registro garantendo, tuttavia, la memoria e la conservazione dematerializzata e cronologica degli atti antecedenti. Il responsabile del procedimento comunica al legale rappresentante l'avvenuta iscrizione delle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'istituzione nel Registro regionale delle
8 persone giuridiche di diritto privato. Alla comunicazione dell'esito finale del procedimento si unisce copia informale del decreto.
9 Procedimento per dichiarazione di estinzione e cancellazione della persona giuridica dal Registro La Regione accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 c.c. (articolo 6 del d.p.r. 361/2000 e articolo 8, comma 1 della l.r. 3/2011). Procedimento di estinzione su istanza di parte 1. Domanda per la dichiarazione di estinzione della persona giuridica La domanda per la dichiarazione di estinzione della persona giuridica, redatta sullo schema mod. 3 Estinzione / Cancellazione, é sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. L istanza è presentata in bollo ( 16,00), fatte salve le esenzioni previste per: a) istituzioni iscritte nell'anagrafe Unica delle Onlus, (art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), b) associazioni iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, (legge 11 agosto 1991, n. 266 e leggi regionali 28 maggio 1992, n. 15 e 3 novembre 2009, n. 47), n. 289). c) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, 2. Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda per la dichiarazione di estinzione della persona giuridica sono allegati: Associazioni Fondazioni copia autentica notarile del verbale di copia autentica notarile del verbale dell'organo scioglimento deliberato dall'assemblea amministrativo contenente le cause di estinzione straordinaria contenente le eventuali della persona giuridica e le eventuali disposizioni in merito alla devoluzione del disposizioni in merito alla devoluzione del patrimonio e alla nomina di uno o più patrimonio e alla nomina di uno o più Commissari liquidatori Commissari liquidatori relazione sottoscritta dall'istante contenente le relazione sottoscritta dall'istante contenente le motivazioni e le cause convenzionali e/o legali motivazioni e le cause convenzionali e/o legali che determinano l'estinzione che determinano l'estinzione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal Commissario Liquidatore (o liquidatori) Commissario Liquidatore (o liquidatori) corredata dalla fotocopia del documento di corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del riconoscimento in corso di validità del medesimo(i) se nominato(i) medesimo(i) se nominato(i)
10 lo 3. Modalità di trasmissione della domanda La domanda può essere inviata alla Regione tramite il servizio postale, per posta elettronica certificata (PEC regionale: oppure può essere consegnata a mano agli uffici preposti. In questo ultimo caso il funzionario responsabile rilascia apposita ricevuta, in calce alla copia dell'istanza. La ricevuta non sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento. 4. Comunicazione di avvio del procedimento e termine del procedimento Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento all'ente, nella persona del legale rappresentante, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella comunicazione sono indicati la struttura competente, il dipendente responsabile del procedimento e la data entro la quale deve concludersi lo stesso. 1l termine del procedimento per la dichiarazione di estinzione della persona giuridica è di 90 giorni dalla data di assunzione della domanda al sistema di Protocollo Generale. 5. Istruttoria Gli uffici regionali accertano l'esistenza delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 c.c. quali, oltre che alle cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, il raggiungimento dello scopo o l'impossibilità di perseguirlo. Le associazioni, inoltre, si estinguono quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Per le fondazioni si configura l'alternativa, in deroga al principio di immutabilità dell'atto di fondazione, fra l'estinzione e la trasformazione dell'istituzione allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. 6. Comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza Qualora sussistano motivi che impediscono l'accoglimento dell'istanza di estinzione il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine concesso. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di rigetto dell'istanza, debitamente notificato agli istanti. 7. Delibera della Giunta regionale di estinzione della persona giuridica Accertata la presenza dei requisiti di legge o di regolamento per la dichiarazione di estinzione, la Giunta regionale con propria deliberazione: - dichiara estinta la persona giuridica e dispone l'iscrizione, nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, della deliberazione di scioglimento, del provvedimento di
11 estinzione e, se nominati, il cognome e il nome dei commissari liquidatori, - dispone la notifica del provvedimento di estinzione agli amministratori dell'istituzione, al Presidente del Tribunale, nonché ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, - dispone la pubblicazione del provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il responsabile del procedimento comunica l'estinzione della persona giuridica al legale rappresentante, agli amministratori dell'istituzione e al Presidente del Tribunale. Alla comunicazione dell'esito finale del procedimento si unisce copia informale del provvedimento. Procedimento di estinzione d'ufficio 1. Accertamento d'ufficio di estinzione della persona giuridica La Regione accerta d'ufficio la presenza di una causa di estinzione della persona giuridica (ex art. 27 c. c.). 2. Comunicazione di avvio del procedimento Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento all'ente, nella persona del legale rappresentante, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella comunicazione sono indicati la struttura competente, il dipendente responsabile del procedimento e la data entro la quale deve concludersi lo stesso..11 termine del procedimento per la dichiarazione di estinzione della persona giuridica è di 90 giorni dalla data in cui la Regione ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo a provvedere, ovvero dal compimento del primo atto d'impulso. 3. Delibera della Giunta regionale di estinzione della persona giuridica d'ufficio Accertata la presenza dei requisiti di legge o di regolamento per la dichiarazione di estinzione dell'ente, la Giunta regionale con propria deliberazione: - accerta d'ufficio l'estinzione della persona giuridica; - dispone l'iscrizione del provvedimento di estinzione nel Registro regionale delle persone giuridiche private di diritto privato; - dispone la notifica del provvedimento di estinzione agli amministratori dell'istituzione, al Presidente del Tribunale, nonché ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; - dispone la pubblicazione del provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il responsabile del procedimento comunica l'estinzione della persona giuridica al legale rappresentante, agli amministratori dell'istituzione e al Presidente del Tribunale. Alla comunicazione dell esito finale del procedimento si unisce copia informale del provvedimento.
12 Devoluzione del patrimonio e cancellazione della persona giuridica dal Registro 1. Liquidazione del patrimonio Si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del Codice Civile. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale (articolo 12, disp. att. c. c.). 17 Tribunale competente è quello del capoluogo della provincia in cui è registrata la persona giuridica (articolo 21, disp. att. c.c.). Per il Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Liguria è competente il Presidente del Tribunale di Genova. Il Presidente del Tribunale provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori, salvo che il verbale di assemblea o l'atto costitutivo o lo statuto non prevedano una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento di estinzione. I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, devono richiederne l'annotazione nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato (articolo 13, disp. att. c. c.) In assenza di specifiche disposizioni statutarie, nei casi previsti dagli articoli 31 e 32 c.c., la Regione dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo in favore di altre persone giuridiche che hanno fini analoghi. Chiusa la procedura di liquidazione, il Presidente del Tribunale, con proprio decreto, ordina alla Regione, ai sensi dell'articolo 20 disp. att. c.c., la cancellazione della persona giuridica dal Registro regionale. 2. Decreto dirigenziale di cancellazione della persona giuridica dal Registro regionale e conclusione del procedimento La Regione provvede con decreto del dirigente alla cancellazione dell'ente dal Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato entro venti giorni dalla data di assunzione al sistema di Protocollo Generale della comunicazione del Presidente del Tribunale. Il responsabile del procedimento comunica al legale rappresentante, agli amministratori dell'istituzione e al Presidente del Tribunale l'avvenuta cancellazione dell'ente nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato. Alla comunicazione dell'esito finale del procedimento si unisce copia informale del decreto.
13 Procedimenti relativi al trasferimento delle persone giuridiche private Le persone giuridiche iscritte nel Registro regionale, nel corso della loro esistenza, possono decidere di modificare alcuni aspetti della loro struttura o attività al fine di perseguire i propri scopi istituzionali nel modo ritenuto più adeguato o utile. A tal fine è anche possibile che venga manifestata la volontà di mutare il proprio ambito di operatività territoriale estendendo le finalità al di fuori del territorio della Regione Liguria o trasferendo l'attività in altre Regioni. Nel primo caso gli enti dovranno richiedere l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato della Prefettura competente; nel secondo l'ente dovrà essere iscritto nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione di destinazione. Nella maggior parte dei casi tali mutamenti richiederanno una modifica dello Statuto che dovrà essere sottoposta alla Regione Liguria ai fini dell'a9vio del complesso procedimento condotto in parallelo con la Regione in cui si chiede il trasferimento o con la Prefettura competente. Regione Liguria dichiarerà la propria incompetenza all'approvazione delle modifiche statutarie che spostano al di fuori dell'ambito regionale le finalità dell'ente e assegnerà un termine per la presentazione dell'istanza per l'iscrizione nel Registro della Regione di destinazione o della Prefettura competente. In pendenza del suddetto termine e nelle more dello svolgimento del procedimento per il riconoscimento, l'iscrizione nel Registro della Regione Liguria è transitoriamente mantenuta. Con la comunicazione del provvedimento di iscrizione nel Registro della Regione di trasferimento o della Prefettura competente, la Regione Liguria procede alla cancellazione dell'ente dal Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato. 1. Avvio del procedimento per il trasferimento dell'istituzione La domanda di avvio del procedimento per il trasferimento della persona giuridica, redatta sullo schema mod. 4 Trasferimento, è sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. L'istanza è presentata in bollo ( 16,00), fatte salve le esenzioni previste per: a) istituzioni iscritte nell'anagrafe Unica delle Onlus, (art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460); b) associazioni iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, (legge 11 agosto 1991, n. 266 e leggi regionali 28 maggio 1992, n. 15 e 3 novembre 2009, n. 47); c) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
14 2. Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda per il trasferimento della persona giuridica devono essere allegati: Associazioni Fondazioni copia autentica notarile del verbale copia autentica notarile del verbale dell'organo dell'assemblea straordinaria di modifica amministrativo competente per statuto per le dell'atto costitutivo e/o dello statuto se adottate modifiche statutarie se adottate ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 6, comma 2 1.r. 3/2011 o della 6, comma 2 1.r. 3/2011 o della deliberazione del deliberazione dell'assemblea straordinaria che Consiglio di amministrazione che manifesti la manifesti la volontà del trasferimento volontà del trasferimento relazione sull'attività svolta e su quella che relazione sull'attività svolta e su quella che la l'associazione intende svolgere fondazione intende svolgere relazione sullo stato patrimoniale e finanziario relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da idonea documentazione corredata da idonea documentazione 3. Modalità di trasmissione della domanda La domanda può essere inviata alla Regione tramite il servizio postale, per posta elettronica certificata (PEC regionale: protocollo@pec.regione.liguria.it oppure può essere consegnata a mano agli uffici preposti. In questo ultimo caso il funzionario responsabile rilascia apposita ricevuta, in calce alla copia dell'istanza. La ricevuta non sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento. 4. Comunicazione di avvio del procedimento Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento all'ente, nella persona del legale rappresentante, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella comunicazione sono indicati la struttura competente, il dipendente responsabile del procedimento. 5. Comunicazioni dei motivi che ostano l'accoglimento dell'istanza Qualora sussistano motivi che impediscono l'accoglimento dell'istanza di trasferimento il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di rigetto dell'istanza, debitamente notificato agli istanti. 6. Decreto dirigenziale di presa atto del trasferimento e cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche private
15 15 - Accertata la presenza dei requisiti di legge o di regolamento per il trasferimento dell'ente con decreto del dirigente è dato atto del definitivo trasferimento mediante iscrizione dell'ente nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione di trasferimento o della Prefettura competente ed è disposta la cancellazione dell'istituzione dal Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Liguria. I provvedimenti di trasformazione, di trasferimento e di cancellazione sono iscritti nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato. Il responsabile del procedimento comunica al legale rappresentante l'esito finale del procedimento. Alla comunicazione dell'esito finale del procedimento si unisce copia informale del decreto.
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