Strategie, strumenti e tecniche per prevenire le. irregolarità e le frodi al bilancio dell U.E.

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1 Strategie, strumenti e tecniche per prevenire le irregolarità e le frodi al bilancio dell U.E. Ten. Col. Ugo Liberatore Roma, 7 Luglio 2016

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5 Analisi statistica (?) 4

6 APPLICAZIONE (UNIFORME?) DELL ART. 325, DEL TFUE (TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA) COMUNICAZIONE (UNIFORME?) DELLE IRREGOLARITÀ E DELLE FRODI RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI IN CASO DI MANCATO RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI 5

7 Applicazione (uniforme?) dell Art. 325, del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea) il principio di assimilazione, che impone agli Stati Membri di adottare, per la lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell Unione europea, le stesse misure di cui normalmente si avvalgono per combattere le frodi che ledono i propri interessi finanziari nazionali; il coordinamento dell'azione antifrode tra l Unione europea e le Autorità nazionali; la necessità che il Parlamento europeo e il Consiglio assumano ogni pertinente iniziativa in quest area vitale per l Unione europea, per assicurare una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. 6

8 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: AFCOS MINISTERI ed AGENZIE: Ministero Economia e Finanze, Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Infrastrutture, Lavoro, Interno, Sviluppo economico, Istruzione, Università e ricerca, Affari esteri, Agenzia per la Coesione territoriale, Dogane, etc. Autorità di Gestione Regioni Autorità di Certificazione Autorità di Audit Polizia Giudiziaria 7

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11 PACA (primary administrative or judicial finding) 10

12 CHIUSURA DEI «DOSSIER» APERTI 11

13 A higher number of cases reported does not necessarily mean that more irregularities are committed or that a Member State is more vulnerable for irregularities. A more developed audit strategy, tailor made audits, higher number of performed audits, better trained or instructed auditors and so forth will normally lead to a higher number of detected irregularities. In other words, it is possible that Member States with a higher irregularity rate perform far better than Member States with a lower irregularity rate 12

14 Attività della Guardia di Finanza per la tutela degli interessi finanziari dell Unione Europea 13

15 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI La Guardia di Finanza, nell attività di contrasto alle frodi comunitarie, si avvale di una serie di penetranti poteri rinvenibili nella legislazione nazionale e comunitaria. Alcuni di questi sono stati riconosciuti in via esclusiva per effetto di alcune peculiarità che connotano il Corpo rispetto ad altre forze di polizia, e che non hanno eguali nell Unione Europea. Tali poteri attengono essenzialmente ad una molteplicità di funzioni assegnate alla Guardia di Finanza, tra le quali si caratterizzano, per il contesto specifico d interesse, quelle di polizia economico-finanziaria: funzioni di polizia giudiziaria (artt. 55 e 57 del codice di procedura penale); funzioni di polizia economico-finanziaria (art. 1 della Legge 23 aprile 1959, n. 189; art. 30 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526; artt. 1 e 2 del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68); funzioni di polizia tributaria (artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre n. 600; artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); funzioni di polizia erariale (art. 16 della Legge 12 luglio 1991, n. 203; artt. 2 e 5 della Legge 14 gennaio 1994, n. 19); funzioni di polizia valutaria (art. 25 della Legge 7 agosto 2012, n. 134). 14

16 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) Art. 55 (Funzioni della Polizia Giudiziaria) «La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant altro possa servire per l applicazione della legge penale». Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) «Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza,» (comma 1) «Sono agenti di polizia giudiziaria: b) i Carabinieri, le Guardie di Finanza,» (comma 2). Per espressa previsione normativa, non sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria gli Ufficiali Generali del Corpo. 15

17 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA Legge Comunitaria (Legge 21 dicembre 1999, n. 526) Art. 30 (Tutela degli interessi finanziari comunitari) «Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di Finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'unione Europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di Finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi». 16

18 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA (Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68) Il Decreto Legislativo n. 68/2001 (recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell art. 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78») è la legge fondamentale per il Corpo in relazione alle funzioni di polizia economico-finanziaria ad esso assegnate in via principale dal legislatore nazionale (con «competenza generale», recita testualmente l art. 1, comma 1). Con riferimento al segmento della spesa pubblica, e più specificamente all attività di contrasto alle frodi comunitarie, l art. 2, ai commi 1 e 2, assegna alla Guardia di Finanza una funzione primaria e generale di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico statale, delle Regioni, degli enti locali e dell Unione Europea, con il conferimento di poteri tipici della polizia tributaria, non riconosciuti ad altri organi di polizia vediamo nel dettaglio 17

19 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA (Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68) Art. 1 (Natura e dipendenza) «Il Corpo della Guardia di Finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge» (comma 1). 18

20 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA (Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68) Art. 2 (Tutela del bilancio) «Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'unione Europea» (comma 1). «A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'unione Europea; e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa; f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'unione Europea» (comma 2). 19

21 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA (Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68) Art. 2 (Tutela del bilancio) «Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 600, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni» (comma 4). 20

22 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA TRIBUTARIA (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Accertamento delle imposte sui redditi) (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Disciplina dell imposta sul valore aggiunto) Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (Poteri degli uffici) «Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) (rapporti bancari e finanziari - ndr); 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.» 21

23 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA TRIBUTARIA (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (Poteri degli uffici) «6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante Regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. 7) richiedere, previa autorizzazione per il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante Regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.» 22

24 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA TRIBUTARIA (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (Poteri degli uffici) «8) richiedere ai soggetti indicati nell art. 13 (soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili n.d.r.) dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo; 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi». 23

25 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA TRIBUTARIA (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) Art. 33 D.P.R. n. 600/1973 (Accessi, ispezioni e verifiche) «Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633» (comma 1). Art. 52 D.P.R. n. 633/1972 (Accessi, ispezioni e verifiche) «Gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso d'impiegati dell'amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio d'attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato» (comma 1). 24

26 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA ERARIALE (Legge 12 luglio 1991, n. 203; Legge 14 gennaio 1994, n. 19) La Guardia di Finanza, nell azione di contrasto alle frodi comunitarie, opera anche in veste di polizia erariale soprattutto nell ambito di deleghe istruttorie conferite dai Procuratori Regionali delle Corti dei Conti, al fine eseguire le opportune indagini contabili finalizzate ad instaurare il relativo procedimento amministrativo per il recupero di contributi indebitamente percepiti. Nello svolgimento di tale importante attività di servizio, la Guardia di Finanza è interlocutore privilegiato delle Procure Regionali delle Corti dei Conti. Anche in questo caso, le preminenti funzioni di polizia erariale assegnate al Corpo emergono da alcune disposizioni normative di riferimento (art. 16, comma 3, del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203; art. 5, comma 6, del Decreto Legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, n. 19), mediante le quali i Procuratori Regionali presso le Corti dei Conti possono conferire alla Guardia di Finanza penetranti poteri ispettivi. Si ricorda, inoltre, che il Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria del Capoluogo di Regione costituisce il referente a livello regionale per la Guardia di Finanza del Procuratore Regionale della Corte dei Conti (Circolare n. 204 del 26 aprile 2013 del Comando Generale). 25

27 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA ERARIALE (Legge 14 gennaio 1994, n. 19) Art. 16 «La Corte dei Conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può disporre, anche a mezzo della Guardia di Finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata» (comma 3) 26

28 I COMPITI ED I POTERI ESERCITABILI FUNZIONI DI POLIZIA ERARIALE (Legge 12 luglio 1991, n. 203) Art. 2 (Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti) «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei Conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» Art. 5 (Giudizi di responsabilità) «Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il Procuratore Regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre: a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici; b) il sequestro dei documenti; c) audizioni personali; d) perizie e consulenze» (comma 6). 27

29 LE ANALISI DI RISCHIO L attività consente di estrarre liste di soggetti beneficiari di erogazioni pubbliche a potenziale rischio di irregolarità. Viene condotta attraverso: parametri e indici generici (il soggetto viene analizzato utilizzando generici parametri riscontrando la presenza di particolari indici di anomalia); analisi di contesto e specifiche (prende in considerazione peculiari casistiche di rischio elaborate tenendo conto del contesto di operatività del soggetto beneficiario; esperienza operativa maturata nel settore (es. Casistiche ricorrenti di irregolarità). 28

30 LE ANALISI DI RISCHIO Indici di anomalia Esistenza di precedenti e pendenze in campo fiscale a carico dei beneficiari sospettati di frode, specialmente quando già implicati in reati di emissione e/o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; presenza, tra i soggetti cointeressati alla gestione o al controllo delle aziende beneficiarie, di pregiudicati per reati particolarmente gravi, quali l associazione per delinquere semplice o di stampo mafioso, il riciclaggio, la truffa, i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio e contro la fede pubblica o in materia di bancarotta. 29

31 LE ANALISI DI RISCHIO Indici di anomalia Collegamento delle aziende beneficiarie con consulenti e professionisti esterni che si sono affermati come veri e propri specialisti nell acquisizione di erogazioni pubbliche, che spesso sfruttano contatti, metodi e tecniche d intervento finalizzati a porre in essere attività illecite; impiego, come titolari o amministratori, di sospetti prestanome e teste di legno (per l età avanzata o le patologiche condizioni mentali, ovvero per essersi prestati a fungere da schermo in precedenti operazioni illecite); presentazione di polizze fideiussorie che non provengono da primarie aziende del settore o da società finanziarie localmente conosciute per serietà ed affidabilità; 30

32 LE ANALISI DI RISCHIO Indici di anomalia entità dei finanziamenti in relazione alle potenzialità economiche e patrimoniali dei richiedenti, considerato che le linee di aiuto prevedono spesso l intervento di un mix di risorse che includono anche la quota di finanziamento a carico dell impresa beneficiaria; sede (solo formalmente) operativa di società avente il centro dei propri interessi in altra regione, quando viene richiesto il requisito della territorialità nel soggetto economico beneficiario; soggetti beneficiari appartenenti al c.d. terzo settore, enti sia privati sia pubblici che, dietro una veste giuridica non profit svolgono attività di natura commerciale ovvero nessuna concreta attività. (Significativi il D.L. 185/08 e il D.L. 16/2012). 31

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34 LE ANALISI DI RISCHIO ANALISI DI CONTESTO GENERALE Sistemi di frode più utilizzati Omessa realizzazione degli investimenti per i quali erano stati richiesti ed ottenuti i finanziamenti pubblici; presentazione all Ente erogante di fatture false a giustificazione delle spese che l azienda beneficiaria del finanziamento di fatto non aveva sostenuto e/o facendo risultare maggiori costi rispetto a quelli reali (sovrafatturazione); di difficile dimostrabilità la consuntivazione dei costi mediante fittizie prestazioni di servizio, in quanto generalmente supportate da relazioni tecniche non contestabili dagli investigatori; destinazione delle strutture e dei macchinari, acquistati con il concorso delle risorse pubbliche, a finalità diverse da quelle imposte dalla normativa. 33

35 LE ANALISI DI RISCHIO ANALISI DI CONTESTO GENERALE Sistemi di frode più utilizzati Falsificazione di documenti attestanti la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia di edifici industriali o commerciali ovvero di rinnovamento di linee di produzione di stabilimenti industriali, in modo da farle apparire iniziate successivamente alla pubblicazione del Bando; ricorso a fornitori (fittizi) aventi sede all estero, in quanto il ricorso ad accertamenti incrociati tra le forniture effettuate ed i pagamenti risulta alquanto laborioso. Spesso si tratta di beni utilizzati nel ciclo produttivo. Tali società spesso fanno capo, anche per il tramite di prestanome, allo stesso soggetto titolare del finanziamento; in tali casi i pagamenti vengono regolarmente effettuati con bonifici bancari, ma successivamente le stesse somme rientrano nelle disponibilità del medesimo soggetto su altri conti bancari accesi all estero. 34

36 LE ANALISI DI RISCHIO ANALISI DI CONTESTO GENERALE Sistemi di frode più utilizzati Presentazione di false o irregolari polizze fideiussorie a garanzia delle opere finanziate con i contributi pubblici; utilizzo di false lettere di referenze bancarie che vengono presentate dal soggetto agevolato alla banca concessionaria, nelle quali viene certificato il possesso dei mezzi finanziari e patrimoniali idonei a far fronte agli apporti dei mezzi propri per la copertura degli investimenti finanziati. 35

37 LE ANALISI DI RISCHIO ANALISI DI CONTESTO GENERALE Sistemi di frode più utilizzati Acquisto di macchinari non nuovi di fabbrica. Spesso, gli impianti acquistati, seppur presenti e rinvenuti nell opificio all atto della ispezione, nella realtà non sono nuovi di fabbrica, requisito essenziale per l ottenimento del finanziamento. In realtà, le linee di produzione finanziate vengono opportunamente pulite, sgrassate, riverniciate e reetichettate (modello, matricola e anno di costruzione) affinché, ad una sommaria ricognizione esterna, possano effettivamente risultare come nuove. In questo caso, è fondamentale effettuare riscontri a sorpresa direttamente presso il produttore degli impianti che (ove non correo o compiacente) dovrebbe essere in grado di fornire dati certi e inconfutabili sui modelli. 36

38 LE ANALISI DI RISCHIO ANALISI DI CONTESTO GENERALE Sistemi di frode più utilizzati (Regione Marche) Cessioni di rami aziendali tra società (eventualmente legate da rapporti di collegamento e/o controllo), spesso con sedi in Regioni diverse, riconducibili ad uno stesso soggetto, mediante le quali l investimento finanziato viene traslato e non più realizzato. Tale metodologia è attuata con lo scopo di rendere difficoltoso l accertamento della frode da parte degli organi investigativi, dovendo ricostruire tutti i passaggi societari (ciò implica un maggiore dispiego di risorse e soprattutto di tempo per la scoperta della frode); acquisizione fittizia di rami aziendali (mediante cessione di singoli beni, di modesto valore, non comprensiva di risorse umane ed attrezzature) al fine di comprovare la sussistenza di requisiti prescritti dal Bando. 37

39 LE ANALISI DI RISCHIO ANALISI DI CONTESTO GENERALE Sistemi di frode più utilizzati (Regione Marche) Presentazione di progetti di ricerca o di sperimentazione finanziati dall Unione Europea non aventi il carattere della novità (si tratta di opere mutuate da altri Enti di ricerca diffusi solo a livello di ricerca scientifica presentati come opere originate dall autonoma attività di ricerca del soggetto beneficiario); presentazione di nuovi progetti di ricerca o di sperimentazione finanziati dall Unione Europea a condizione che entro termini perentori abbiano concreta applicazione mediante innovativi sistemi di produzione e/o trasformazione industriale, talvolta da attuare mediante nuove imprese. La fase attuativa (vero scopo del finanziamento) del progetto non è stata realizzata; i beneficiari concepiscono il contributo come finanziamento all attività di ricerca sperimentale. 38

40 LE ANALISI DI RISCHIO ANALISI DI CONTESTO GENERALE Sistemi di frode più utilizzati (Regione Marche) Presentazione di false o irregolari polizze fideiussorie a garanzia delle opere finanziate anche con i contributi pubblici. 39

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