PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI. Sanzione amm.va da 500,00 a 2.000,00 Pagamento oltre 60 gg ,00

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1 IPOTESI DI INFRAZIONE ART Comma 9 Superamento del limite di velocità di oltre 40 Km/h e fino a 60 Km/h SANZIONI PREVISTE Sanzione amm.va da 500,00 a 2.000,00 Pagamento oltre 60 gg ,00 PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI DECURTAZIONE PUNTI 500,00 (*) 6 Art. 142 SANZIONI ACCESSORIE Sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi Violazione commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07 - Sanzione 666,67 (pagamento oltre 60 giorni 1.333,33) Contestazione Alla guida del predetto veicolo percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione (oppure alla guida del veicolo per il quale era imposto il limite di velocità per categoria di km/h ) ad una velocità di km/h, detratta la tolleranza di km/h, pari al 5% della velocità accertata e comunque non inferiore a 5 km/h, superando così il limite consentito di km/h. L infrazione è stata accertata a mezzo di (indicare lo strumento di rilevamento della velocità). La patente di guida viene ritirata e sarà inviata alla Prefettura di per il provvedimento di sospensione. Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo fino a. Riferimenti operativi (*)Pagamento immediato se il conducente è titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, nell esercizio dell attività di autotrasporto di cose o persone. 1. Vedi le note riportate alla violazione di cui al comma 8, dell art. 142 CdS. 2. L infrazione va segnalata alla Prefettura e all ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri per l eventuale sanzione accessoria aumentata ai sensi del comma 12, dell art. 142 CdS. 3. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria prevista è la sospensione della patente da 8 a 18 mesi. 4. La convalida delle immagini prodotte dall apparecchiatura e la sottoscrizione di verbali di accertamento devono essere sempre effetuate dagli organi di polizia stradale e così pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dei predetti atti. Possono, invece, essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di polizia sradale le attività puramente manuali e complementari quali, a titolo esemplificativo, la rimozione e sostituzione dei rullini, lo sviluppo degli stessi e la stampa dei fotogrammi, la masterizzazione dei dati relativi, ovvero la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica. Durante le operazioni di rilevamento, è possibile avvalersi di tecnici specializzati purchè a questi ultimi non siano LIMITI DI VELOCITÀ 1

2 Art. 142 Codice della Strada LIMITI DI VELOCITÀ affidati compiti di accertamento e controllo, di specifica competenza degli operatori di polizia stradale (vedi circolare Ministero dell Interno n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009). 5. Per rendere visibili le postazioni di controllo della velocità il Ministero dell Interno ha disposto quanto segue: a) le postazioni fisse possono essere rese ben visibili attraverso un opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute, ovvero attraverso la colorazione su di esse di un segnale di indicazione dell organo operante conforme a quello riprodotto dall art. 125 Reg. Esec. CdS; b) le postazioni mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali, ovvero quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile. 6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, dell art. 202 CdS, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1, dell art. 202 CdS. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, dell art. 202 CdS è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, dell art. 202 CdS è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis CdS (custode-acquirente). 7. L entità della cauzione che deve essere versata dai conducenti dei veicoli immatricolati in Italia che, ricorrendo le condizioni indicate dall art. 202 comma 2-bis, non intendono provvedere al pagamento immediato sulla strada, è pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione commessa (vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/2288/12/101/3/3/9 del 26 marzo 2012). 8. La somma versata a titolo di cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria, purchè sia acquisita formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinuncia a proporre ricorso. Qualora la dichiarazione in tal senso non sia sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto, si avrà cura di autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell articolo 38 del DPR n. 445/2000, cioè sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/5633/11/101/3/3/9 del 24 giugno 2011). 2

3 ART. 148 Sorpasso Regolamento: art. 347 Art. 148 IPOTESI DI INFRAZIONE ART Commi 2 e 15 Inosservanza delle condizioni generali per il sorpasso SANZIONI PREVISTE Sanzione amm.va da 76,00 a 306,00 Pagamento oltre 60 gg. 153,00 PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI DECURTAZIONE PUNTI SANZIONI ACCESSORIE 76,00 (*) 3 Nessuna Contestazione Alla guida del predetto veicolo effettuava la manovra di sorpasso di altro veicolo nonostante (indicare le condizioni che non lo consentono di eseguire tale manovra). Riferimenti operativi (*)Pagamento immediato se il conducente è titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, nell esercizio dell attività di autotrasporto di cose o persone. 1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione. 2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio; b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra; c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso; d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell utente da sorpassare nonché della presenza di utenti che sopraggiungano dalla direzione contraria o che precedano l utente da sorpassare. 3. Nella circolazione per file parallele, consentita nelle condizioni di cui all art. 144 CdS, il superamento senza cambio di corsia, non costituisce sorpasso (vedi Cassazione Penale, Sez. IV, ). 4. Se durante la manovra di sorpasso viene superata la striscia longitudinale continua di mezzeria, concorre la violazione di SORPASSO 3

4 Art. 148 Codice della Strada SORPASSO cui all art. 146, comma 2, CdS in relazione all art. 40, comma 8, CdS. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, dell art. 202 CdS, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1, dell art. 202 CdS. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, dell art. 202 CdS è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, dell art. 202 CdS è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis CdS (custode-acquirente). 6. L entità della cauzione che deve essere versata dai conducenti dei veicoli immatricolati in Italia che, ricorrendo le condizioni indicate dall art. 202 comma 2-bis, non intendono provvedere al pagamento immediato sulla strada, è pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione commessa (vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/2288/12/101/3/3/9 del 26 marzo 2012). 7. La somma versata a titolo di cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria, purchè sia acquisita formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinuncia a proporre ricorso. Qualora la dichiarazione in tal senso non sia sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto, si avrà cura di autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell articolo 38 del DPR n. 445/2000, cioè sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/5633/11/101/3/3/9 del 24 giugno 2011). 8. Ai sensi dell art. 219-bis CdS le sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 216 (ritiro patente di guida), 218 (sospensione patente di guida) e 219 (revoca patente di guida) CdS, nonchè le disposizioni di cui all art. 126-bis CdS relative alla decurtazione dei punti, si applicano anche al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIGC). 4

5 IPOTESI DI INFRAZIONE ART Comma 2 Eccedenza di peso per veicoli di peso complessivo superiore a 10 tonnellate ART. 167 Trasporto di cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici Regolamento: art. 363 SANZIONI PREVISTE Sanzione amm.va da 39,00 a 159,00 Pagamento oltre 60 gg. 79,50 PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI 39,00 (*) (**) DECURTAZIONE PUNTI 1 Art. 167 SANZIONI ACCESSORIE Eccedenza di peso fino a 1 tonnellata Contestazione Circolava alla guida del predetto veicolo trasportando un carico di per un peso complessivo pari a kg che detratta la tolleranza del 5% concessa sul peso complessivo riportato sulla carta di circolazione, eccedeva di kg il peso massimo consentito. Peso accertato (indicare il documento o la pesa che ha permesso l accertamento). La prosecuzione del viaggio è subordinato alla riduzione del carico entro i limiti consentiti (se l eccedenza è superiore al 10% della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) ed in caso di inottemperanza il conducente verrà denunciato ai sensi dell art. 650 C.P.. Riferimenti operativi (*) Da 80,00 a 318,00 se l'eccedenza non supera 2 t - Pagamento in misura ridotta 80,00 - Punti decurtati 2 - Pagamento oltre 60 gg. 159,00 (*) Da 159,00 a 639,00 se l'eccedenza non supera 3 t - Pagamento in misura ridotta 159,00 - Punti decurtati 3 - Pagamento oltre 60 gg. 319,50 (*) Da 398,00 a 1.596,00 se l'eccedenza supera 3 t - Pagamento in misura ridotta 398,00 - Punti decurtati 4 - Pagamento oltre 60 gg. 798,00 (**)Pagamento immediato se il conducente è titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, nell esercizio dell attività di autotrasporto di cose o persone (solo se l eccedenza è superiore al 10% del peso complessivo). TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE, SUI RIMORCHI E SULLE MACCHINE OPERATRICI 1

6 Art. 167 Codice della Strada TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE, SUI RIMORCHI E SULLE MACCHINE OPERATRICI 1. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai 100 chilogrammi superiori. 2. Ad ogni trasporto di merce (tranne quelle pericolose in regime ADR) deve essere concessa la tolleranza del 5% riferita al peso complessivo massimo riportato sulla carta di circolazione. Se il veicolo è ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5% della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. 3. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo (se in un unica persona confluiscono più figure giuridiche, ad esempio il conducente è anche proprietario del veicolo, si applica una sola sanzione). 4. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 10% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione della diffida a ripristinare il carico è pari al valore minimo fra il 20% e 10% più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione (l inosservanza all intimazione comporta l applicazione della violazione di cui all art. 650 C.P.). 5. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di Polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. 6. Le spese per l accertamento sono a carico del conducente, del proprietario e del committente in solido. 7. Le sanzioni previste nel presente articolo sono applicate anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti dall art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5% alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell art. 62 CdS. 8. Tale ipotesi non si applica ai veicoli destinati al trasporto di persone per i quali la violazione è riconducibile all art. 169 CdS. 9. Per le eccedenze di carico relative alle merci pericolose vedi l art. 168 CdS. 10. Per le eccedenze di carico relative ai mezzi d opera vedi l art. 10 CdS. 11. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purchè in regola con le prescritte verifiche di legge. 12. Per l accertamento della responsabilità concorsuale (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce) vedi la procedura prescritta dal D. Lgs. n. 286/05; inoltre i trasporti di merci per conto terzi devono essere accompagnati dalla scheda di trasporto introdotta dall art. 7-bis del D. Lgs. n. 286/05 e dal DM 30 giugno 2009, n. 554RD. 13. Ai sensi del D. Lgs. 286/05 un diverso contenuto presenta la responsabilità del caricatore per violazione degli artt. 61, 62, 164 e 167 CdS; infatti, qualunque sia la forma del contratto di trasporto, egli è sempre responsabile, in concorso con il conducente, laddove vengano accertate tali violazioni. Si tratta di una responsabilità che esula dall accertamento della 2

7 Art. 167 presenza all interno del contratto di disposizioni incompatibili e dalla verifica del contributo causale del caricatore alla commissione dell illecito (vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006). 14. Nel caso in cui la movimentazione delle merci all interno del magazzino sia affidata a terzi e costituisca oggetto di un contratto scritto, ai fini della individuazione della figura del caricatore nei documenti relativi al trasporto, si dovrà valutare se tale contratto preveda espressamente l obbligo, per chi effettua la movimentazione, di consegna della merce al vettore e la sua sistemazione o meno a bordo del veicolo. Nel primo caso, quindi il conratto dovrebbe prevedere anche l obbligo per il committente di comunicare al caricatore la massa del veicolo, ovvero di dare mandato al caricatore di acquisire il dato direttamente dal vettore, nonchè il percorso lungo il quale eseguire la prestazione ed ogni elemento utile ai fini della sistemazione del carico a bordo del veicolo. Nel caso in cui la movimentazione delle merci all interno del magazzino sia affidata a terzi e costituisca oggetto di un contratto non scritto, la ripartizione della responsabilità tra caricatore, committente e/o proprietario della merce e vettore seguirà gli ordinari principi civilistici relativi all onere probatorio. Nel caso, infine, in cui sia stipulato un contratto che abbia ad oggetto un attività di logistica integrata, il soggetto che svolge tale attività assume il ruolo di caricatore (vedi nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n / del 19 luglio 2011). 15. In deroga a quanto previsto dal comma 2, dell art. 202 CdS, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1, dell art. 202 CdS. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, dell art. 202 CdS è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, dell art. 202 CdS è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis CdS (custode-acquirente). 16. L entità della cauzione che deve essere versata dai conducenti dei veicoli immatricolati in Italia che, ricorrendo le condizioni indicate dall art. 202 comma 2-bis, non intendono provvedere al pagamento immediato sulla strada, è pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione commessa (vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/2288/12/101/3/3/9 del 26 marzo 2012). 17. La somma versata a titolo di cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria, purchè sia acquisita formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinuncia a proporre ricorso. Qualora la dichiarazione in tal senso non sia sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto, si avrà cura di autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell articolo 38 del DPR n. 445/2000, cioè sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/5633/11/101/3/3/9 del 24 giugno 2011). TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE, SUI RIMORCHI E SULLE MACCHINE OPERATRICI 3

8 Art. 167 Codice della Strada TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE, SUI RIMORCHI E SULLE MACCHINE OPERATRICI IPOTESI DI INFRAZIONE ART Comma 3 Eccedenza di peso per veicoli di peso complessivo non superiore a 10 tonnellate SANZIONI PREVISTE Sanzione amm.va da 39,00 a 159,00 Pagamento oltre 60 gg. 79,50 PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI 39,00 (*) (**) DECURTAZIONE PUNTI 1 SANZIONI ACCESSORIE Eccedenza fino al 10% del peso complessivo del veicolo Contestazione Circolava alla guida del predetto veicolo trasportando un carico di per un peso complessivo pari a kg che detratta la tolleranza del 5% concessa sul peso complessivo riportato sulla carta di circolazione, eccedeva di kg il peso massimo consentito, corrispondente al % del peso massimo consentito. Peso accertato (indicare il documento o la pesa che ha permesso l accertamento). La prosecuzione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti (se l eccedenza è superiore al 10% della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) ed in caso di inottemperanza il conducente verrà denunciato ai sensi dell art. 650 C.P.. Riferimenti operativi (*)Da 80,00 a 318,00 se l'eccedenza non supera il 20% del peso complessivo del veicolo - Pagamento in misura ridotta 80,00 - Punti decurtati 2 - Pagamento oltre 60 gg. 159,00 (*)Da 159,00 a 639,00 se l'eccedenza non supera il 30% del peso complessivo del veicolo - Pagamento in misura ridotta 159,00 - Punti decurtati 3 - Pagamento oltre 60 gg. 319,50 (*)Da 398,00 a 1.596,00 se l'eccedenza supera il 30% del peso complessivo del veicolo - Pagamento in misura ridotta 398,00 - Punti decurtati 4 - Pagamento oltre 60 gg. 798,00 (**)Pagamento immediato se il conducente è titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, nell esercizio dell attività di autotrasporto di cose o persone (solo se l eccedenza è superiore al 10% del peso complessivo). 1. Vedi note riportate nella prima ipotesi di violazione. 2. I veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione. 4

9 IPOTESI DI INFRAZIONE ART Commi 2 e 5 Eccedenza di peso per complessi di veicoli SANZIONI PREVISTE Sanzione amm.va da 39,00 a 159,00 Pagamento oltre 60 gg. 79,50 PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI 39,00 (*) (**) DECURTAZIONE PUNTI 1 Art. 167 SANZIONI ACCESSORIE Eccedenza fino a 1 tonnellata Contestazione Circolava alla guida del predetto autotreno (o autoarticolato) trasportando un carico di per un peso complessivo pari a kg che detratta la tolleranza del 5% concessa sul peso complessivo riportato sulla carta di circolazione, eccedeva di kg il peso massimo consentito. Peso accertato (indicare il documento o la pesa che ha permesso l accertamento). La prosecuzione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti (se l eccedenza è superiore al 10% della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) ed in caso di inottemperanza il conducente verrà denunciato ai sensi dell art. 650 C.P.. Riferimenti operativi (*) Da 80,00 a 318,00 se l'eccedenza non supera 2 t - Pagamento in misura ridotta 80,00 - Punti decurtati 2 - Pagamento oltre 60 gg. 159,00 (*) Da 159,00 a 639,00 se l'eccedenza non supera 3 t - Pagamento in misura ridotta 159,00 - Punti decurtati 3 - Pagamento oltre 60 gg. 319,50 (*) Da 398,00 a 1.596,00 se l'eccedenza supera le 3 t - Pagamento in misura ridotta 398,00 - Punti decurtati 4 - Pagamento oltre 60 gg. 798,00 (**)Pagamento immediato se il conducente è titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, nell esercizio dell attività di autotrasporto di cose o persone (solo se l eccedenza è superiore al 10% del peso complessivo). 1. Vedi note riportate nella prima ipotesi di violazione. 2. Si applica una sola sanzione amministrativa commisurata all eccedenza sia che questa venga accertata su un veicolo del convoglio, sia sul complesso. 3. Se l'eccedenza comporta il superamento dei limiti di cui all'art. 62 CdS (maggiorati della tolleranza del 5%), si contesta anche l'art. 63, commi 4 e 5, CdS per violazione delle disposizioni relative alla massa limite rimorchiabile. TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE, SUI RIMORCHI E SULLE MACCHINE OPERATRICI 5

10 Art. 167 Codice della Strada TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE, SUI RIMORCHI E SULLE MACCHINE OPERATRICI 4. La sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando la tolleranza del 15%, purché tale eccedenza non superi il limite del 5% della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata per il veicolo trattore e il 5% per il veicolo rimorchiato. 6

11 ART. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI Art. 174 SANZIONI ACCESSORIE ART Comma 4 Sanzione amm.va Ritiro temporaneo Inosservanza del periodo di guida da 38,00 a 152,00 della patente di giornaliero fino al 10% Pagamento oltre 60 gg. 38,00 guida e della carta 76,00 di circolazione Violazione commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07 - Sanzione 50,67 (pagamento oltre 60 giorni 101,33) Contestazione Quale conducente del predetto veicolo non osservava i periodi massimi di guida previsti dal Regolamento CE n. 561/06; infatti dal controllo emergeva che lo stesso aveva guidato il giorno per ore eccedendo di minuti il limite massimo consentito fino al 10%. Infrazione emersa dall esame del (indicare il tipo di documento controllato). Il foglio di registrazione (o il tabulato) del cronotachigrafo viene ritirato e allegato al presente verbale. Al conducente viene intimato di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato il prescritto riposo. Il veicolo dovrà sostare in e il viaggio potrà riprendere non prima delle ore del. La patente di guida e la carta di circolazione vengono ritirate e saranno restituite al conducente solo al termine di quanto intimato, presso il Comando di che potrà essere raggiunto percorrendo (indicare l itinerario). Riferimenti operativi 1. Con il termine periodo di guida giornaliero si intende: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale. 2. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore; può essere esteso fino a 10 ore non più di due volte nell arco della settimana. DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE 7

12 Art. 174 Codice della Strada DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE 3. Tenuto conto che i commi 5, 6 e 7, dell art. 174 CdS, sanzionano rispettivamente il superamento del 10% e del 20% relativo ai periodi massimi di guida previsti dal regolamento CE n. 561/06, si evince che la violazione si applica per le eccedenze conteggiate fino al 10% del periodo massimo di guida esaminato. 4. L eccedenza fino al 10% dovrà essere così determinata: - un periodo di guida giornaliero di 9 ore avrà una eccedenza fino a 9 ore e 54 minuti; - un periodo di guida giornaliero di 10 ore avrà una eccedenza fino a 11 ore. 5. A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle prescrizioni relative ai tempi di guida e di riposo, nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente, però deve indicare a mano sul foglio di registrazione dell apparecchio di controllo, nel tabulato dell apparecchio di controllo o del registro di servizio, il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato (vedi art. 12, Regolamento CE n. 561/2006). 6. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Il Ministero dell Interno con circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 ha precisato che i documenti potranno essere ritirati, anche da soggetto delegato, negli orari di apertura al pubblico degli uffici, secondo le modalità dagli stessi stabiliti. 7. Si precisa che per procedere al ritiro temporaneo dei documenti di guida e interrompere il trasporto, la violazione deve coincidere con il giorno in cui viene effettuato l accertamento. 8. Le assenze dei conducenti dovranno essere documentate attraverso l utilizzo del modulo prescritto dal D. Lgs. n. 144/ Se la violazione viene accertata su un cronotachigrafo digitale, si ritiene che il verbale di contestazione deve riportare l ora UTC alla quale fa riferimento il dispositivo di registrazione. 10. Le infrazioni vanno segnalate all Ufficio Provinciale del Lavoro, all ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri (per il trasporto di cose) e all Ente che ha rilasciato le licenze (per il trasporto di persone). 11. Quando la violazione dell art. 174 CdS è commessa alla guida di un veicolo adibito al trasporto di merci per conto terzi, (vedi anche autotrasporto di cose ) si applica la procedura prevista dal D. Lgs. n. 286/05 ove sono riportate le ipotesi di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce. 12. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l impresa che effettua il trasporto di persone ovvero o di cose in conto proprio ai sensi dell art. 83 CdS incorre nella sospensione, per un periodo da 1 a 3 mesi, del titolo abilitativo o dell autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se a seguito 8

13 Art. 174 di diffida rivoltale dall autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. 13. Qualora l impresa, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni anche nell eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. 14. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 dell art. 174 CdS sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6, dell art. 5, del D. Lgs. n. 395/ Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12 CdS, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia. 16. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. 17. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, si applicano anche agli altri membri dell equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal Regolamento CE n. 561/ In deroga a quanto previsto dal comma 2, dell art. 202 CdS, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1, dell art. 202 CdS. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, dell art. 202 CdS è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, dell art. 202 CdS è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis CdS (custode-acquirente). 19. L entità della cauzione che deve essere versata dai conducenti dei veicoli immatricolati in Italia che, ricorrendo le condizioni indicate dall art. 202 comma 2-bis, non intendono provvedere al pagamento immediato sulla strada, è pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione commessa (vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/2288/12/101/3/3/9 del 26 marzo 2012). 20. La somma versata a titolo di cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria, purchè sia DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE 9

14 Art. 174 Codice della Strada DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE acquisita formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinuncia a proporre ricorso. Qualora la dichiarazione in tal senso non sia sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto, si avrà cura di autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell articolo 38 del DPR n. 445/2000, cioè sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/5633/11/101/3/3/9 del 24 giugno 2011). 21. Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2), del Reg. (CE) n. 561/2006 stabiliscono che i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. L approccio raccomandato al solo scopo di calcolare il periodo di guida giornaliero nel caso in cui il conducente non abbia preso i periodi di riposo completi di cui al Regolamento CE n. 561/2006, è il seguente: il calcolo del tempo di guida giornaliero finisce all inizio di un periodo di riposo ininterrotto di almeno 7 ore. Il calcolo del tempo di guida giornaliero seguente inizia di conseguenza al termine del suddetto periodo di riposo di almeno 7 ore (vedi Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 7 giugno 2011). Secondo le richiamate disposizioni, un riposo avente durata inferiore a quello regolamentare si considera come non effettuato e quindi i periodi di guida che lo precedono e che lo seguono, non essendo intervallati da un riposo, si considerano facenti parte di un unico periodo di guida, con il possibile superamento del limite consentito e la conseguente sanzione di cui all'art. 174 C.d.S, commi 4, 5 o 6 che, naturalmente, concorre con quella sopra richiamata per la durata inferiore del riposo giornaliero. 22. I dispositivi di controllo digitali di cui all'allegato IB del Reg. n. 3821/85 CEE, registrano attività di guida brevissime, anche di pochi secondi, come se avessero la durata di 1 minuto. Allo scopo di evitare che tali registrazioni incidano negativamente sulla durata massima dell'attività di guida del conducente, nel caso di frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico con veicoli dotati di dispositivo digitale, la Commissione Europea, con la nota di orientamento n. 4 concede una tolleranza nel calcolo, a favore del conducente. La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza. Si precisa che la stessa può essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Reg. CE n. 561/2006 e sempre che si abbia la prova delle frequenti soste effettuate. Con la modifica della voce 042 dell'allegato IB del Reg. n. 3821/85 CEE, prevista dal Reg. CE n. 1266/2009 in vigore dall' , l'intero minuto sarà considerato come l'attività di maggiore durata verificatasi entro quel minuto e pertanto la predetta tolleranza non troverà più applicazione per i tachigrafi omologati dopo detta data. 23. Nel computo dei periodi di guida dei conducenti non devono essere ricompresi anche le altre mansioni svolte dal conducente che, viceversa, devono essere comprese nel computo generale dell'orario di lavoro per la verifica del rispetto dell'orario di lavoro e delle interruzioni di cui alla Direttiva 2002/15/CE, recepita con il D.Lgs. n. 234/ La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all'ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 561/2006. Perciò, ad esempio, l'attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette disposizioni all'interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell'attività di guida giornaliera. Tuttavia, poiché questa attività impegna il conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio tempo, la stessa non può comunque essere considerata come riposo giornaliero o settimanale. Ciò induce a ritenere che l'attività stessa debba essere comunque registrata. Tale registrazione, per i veicoli dotati di cronotachigrafo analogico, può avvenire attraverso 10

15 Art. 174 annotazioni manuali sul foglio di registrazione in cui sia registrata l'attività come permanenza sul lavoro. Per i veicoli dotati di tachigrafo digitale, invece, l'attività di cui trattasi può essere registrata selezionando sull'apparecchio di controllo l'opzione out of scope o equivalente. 25. Nella determinazione del periodo di guida di quattro ore e mezza al termine del quale deve essere osservata l'interruzione di almeno 45 minuti o nell'ambito del quale devono essere intercalate le due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti, deve essere presa in esame la sola attività di guida del veicolo e non anche le altre mansioni che rientrano nella definizione di orario di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 234/ Ai veicoli provenienti da Paesi esteri recanti sul foglio di registrazione differenti orari in relazione ai fusi, non dovrà essere impedito l ingresso in Italia per la mancata commutazione dell orario (vedi circolare Ministero dell Interno n. 300/A/1/54862/111/44 del 20 settembre 2002). 27. Non è possibile rimettere agli agenti accertatori delle violazioni la valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste dall art. 198 CdS. L organo di polizia stradale deve contestare le singole violazioni commesse dal trasgressore, indicando per ciascuna infrazione la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta. 28. Non può essere sanzionato, ai sensi dell art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727, il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell attività svolta, ancorchè l organo di controllo non sia in grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita (vedi circolare Ministero Interno n.300/a/3302/11/111/20/3 dell 8 aprile 2011). 29. I soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di uno degli autocarri di loro proprietà provochi un incidente con esito mortale determinato dalla stanchezza, qualora non siano rispettati i tempi massimi di guida dei conducenti loro sottoposti (vedi Cassazione Penale, Sez. V, , n ). DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE 11

16 ART. 178 Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo Regolamento: artt. 375 IPOTESI DI INFRAZIONE ART Comma 4 Inosservanza del periodo di guida giornaliero fino al 10% SANZIONI PREVISTE Sanzione amm.va da 38,00 a 152,00 Pagamento oltre 60 gg. 76,00 PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI 38,00 Art. 178 SANZIONI ACCESSORIE Ritiro temporaneo della patente di guida e della carta di circolazione Violazione commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07 - Sanzione 50,67 (pagamento oltre 60 giorni 101,34) Contestazione Quale conducente del predetto veicolo non osservava i periodi massimi di guida previsti dall accordo AETR; infatti dal controllo emergeva che lo stesso aveva guidato il giorno per ore eccedendo di minuti il limite massimo consentito fino al 10%. Infrazione emersa dall esame del (indicare il tipo di documento controllato). Al conducente viene intimato di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato il prescritto riposo. Il veicolo dovrà sostare in e il viaggio potrà riprendere non prima delle ore del. La patente di guida e la carta di circolazione vengono ritirate e saranno restituite al conducente solo al termine di quanto intimato, presso il Comando di che potrà essere raggiunto percorrendo (indicare l itinerario). Riferimenti operativi 1. Vedi le note dell articolo 174, comma 4, CdS Inosservanza del periodo di guida giornaliero. 2. Si precisa che per procedere al ritiro temporaneo dei documenti di guida e interrompere il trasporto, la violazione deve coincidere con il giorno in cui viene effettuato l accertamento. DOCUMENTI DI VIAGGIO PER TRASPORTI PROFESSIONALI CON VEICOLI NON MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO 1

17 Art. 178 Codice della Strada DOCUMENTI DI VIAGGIO PER TRASPORTI PROFESSIONALI CON VEICOLI NON MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO 3. Tali prescrizioni si applicano ai veicoli che possono non essere dotati di cronotachigrafo analogico o digitale (es. i veicoli adibiti a servizio di linea) come indicato nell art. 16 del Regolamento CE n. 561/ I documenti dai quali può essere effettuato l accertamento sono l estratto del registro di servizio o la copia dell orario di servizio. 5. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 CdS è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada AETR, concluso a Ginevra il 1 luglio 1970, reso esecutivo dalla Legge 6 marzo 1976, n Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo La Commissione europea ha conformato le stesse prescrizioni richiamate nel Regolamento CE n. 561/06 all accordo AETR con decorrenza 20 settembre I Paesi aderenti all AETR sono: Albania; Andorra; Armenia; Austria; Azerbaigian; Biellorussia; Belgio; Bosnia e Erzegovina; Bulgaria; Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Kazakstan; Lettonia; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malta; Moldova; Monaco; Montenegro; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Romania; Russia; San Marino; Serbia; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Turchia; Turkmenistan; Ucraina; Ungheria; Uzbekistan. 8. Tali prescrizioni sono applicabili ai veicoli che possono non essere dotati di cronotachigrafo analogico o digitale (es. i veicoli adibiti a servizio di linea) come indica l art. 16 del Regolamento CE n. 561/ Nel caso di servizio pubblico l intimazione a non proseguire il viaggio dovrà tener conto delle esigenze dei trasportati che sicuramente non potranno essere bloccati. 10.Le violazioni di cui all art. 178 CdS vanno segnalate all ufficio provinciale del lavoro, all ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri e all ente che ha rilasciato la licenza. 11.Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Può tuttavia essere esteso a 10 ore, non più di due volte alla settimana. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore. 12.Si definisce periodo di riposo giornaliero regolare ogni tempo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzioni e il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. Si definisce periodo di riposo giornaliero ridotto ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore. 13.Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a 2

18 Art. 178 recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dalla normativa vigente. Il Ministero dell Interno con circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 ha precisato che i documenti potrano essere ritirati, anche da soggetto delegato, negli orari di apertura al pubblico degli uffici, secondo le modalità dagli stessi stabiliti. 14.In deroga a quanto previsto dal comma 2, dell art. 202 CdS, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1, dell art. 202 CdS. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, dell art. 202 CdS è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, dell art. 202 CdS è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis CdS (custode-acquirente). 15.L entità della cauzione che deve essere versata dai conducenti dei veicoli immatricolati in Italia che, ricorrendo le condizioni indicate dall art. 202 comma 2-bis, non intendono provvedere al pagamento immediato sulla strada, è pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione commessa (vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/2288/12/101/3/3/9 del 26 marzo 2012). 16. La somma versata a titolo di cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria, purchè sia acquisita formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinuncia a proporre ricorso. Qualora la dichiarazione in tal senso non sia sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto, si avrà cura di autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell articolo 38 del DPR n. 445/2000, cioè sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/5633/11/101/3/3/9 del 24 giugno 2011). DOCUMENTI DI VIAGGIO PER TRASPORTI PROFESSIONALI CON VEICOLI NON MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO 3

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