Fu proprio il diritto privato ad essere elaborato dai giureconsulti romani. 4. Elaborazione scientifica del diritto privato romano

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1 PREMESSE 1. Istituzioni Istituzioni Istitutiones Istituere = insegnare Manuali introduttivi allo studio di una disciplina in cui la materia è esposta in modo ordinato e sintetico Istitutiones di retorica, teologia... Istitutiones di diritto II III d.c. da giureconsulti 533 da Giustiniano (corpus iuris civilis) 2. Oggetto di studio Diritto romano che fa capo all'antica Roma sviluppatosi da 754 a.c. a 565 d.c. (morte Giustiniano) Soprattutto diritto privato Prodotto storico: espresso da un contesto e fattore determinante di esso Fu proprio il diritto privato ad essere elaborato dai giureconsulti romani 4. Elaborazione scientifica del diritto privato romano Diritto romano (privato) è l'unico tra quelli antichi ad essere elaborato scientificamente: Grazie all'elaborazione il sistema viene adottato da altre società: seconda vita in epoca medievale e moderna, e matrice dei codici civili nei paesi di civil law inizialmente ricavano i principi ispiratori dalle soluzioni dei casi concreti poi si elaborano concetti, categorie giuridiche (obbligazioni, servitù...) e classificazioni vocabolario tecnico si costruiscono istituiti e sistemi 6. Periodi della storia del diritto romano. L'età arcaica Distinzione periodi della storia del diritto romano: età arcaica età preclassica età classica età postclassica (o giustinianea) 745 a.c. metà III a.c. Dal 264 a.c. (guerre puniche) Dal 27 a.c. (avvento del principato) Dal 312 d.c. (ascesa al trono di Costantino, dopo l'abdicazione di Diocleziano del 305)

2 Regime costituzionale dell'età arcaica: 1. Monarchico: rex, senato, assemblea popolare (comitia curiata) 2. Repubblicano (dalla fine VI a.c.): magistrature, senato, assemblee popolari Caratteristiche del diritto romano arcaico Poco evoluto fondato sui mores (dal V a.c. anche XII tavole) pontefici monopolio del diritto no elaborazioni scientifiche Povertà di strutture Sono pochi i: comportamenti volontari leciti (negozi giuridici) e illeciti (delicta) i diritti soggettivi pochi strumenti giudiziari (actiones) Formalismo Per produrre effetti giuridici bisognava compiere dei riti: pronunciare certa verba compiere gesti solenni Sfera del sacro (fas) e del giuridico (ius) erano stretti Ruralità Pastori e agricoltori Carattere assoluto della proprietà privata Famiglia patriarcale Durezza vs debitori insolventi Poche esigenze giuridiche Personalità Il diritto era tutto ius civile, solo cives, i peregrini erano eslcusi Ricostruzione del diritto arcaico si basa su fonti poche spesso non tecniche spesso di età posteriore Ampio spazio a congetture 7. L'età preclassica Sono gli anni: dell'apogeo (egemonia su tutto Mediterraneo, traffici commerciali, influsso civiltà greca) e della crisi della repubblica (conflitti sociali e guerre civili) Caratteristiche del diritto dell'età preclassica Evoluzione del diritto sviluppo della giurisprudenza laica elaborazione scientifica alle fonti dello ius civile: i mores e le leges (emanate dalle assemblee popolari) si affianca l'editto, strumento dell'attività pretoria Nuove strutture tutelate nuove posizioni giuridiche soggettive repressi altri illeciti riconosciuti nuovi negozi giuridici già in uso nella prassi nuovi strumenti giudiziari, grazie al processo per formulas Processo per formulas si affianca a quello delle legis actiones. Si dà rilievo alla bona fides e alla volontà comunque manifestata Esigenze del commercio soddisfatte dai nuovi negozi No personalità Nuovi negozi fruibili anche dai non cittadini (ius gentium) Il pretore nella sua funzione giurisdizionale della iuris dictio ha ruolo importante nello sviluppo del diritto, formando il diritto onorario. Il diritto è più noto rispetto a quello dell'età precedente ma vi sono ancora gravi lacune, risolvibili: con opere dei giuristi successivi con fonti non tecniche, tra le quali l'opera di Cicerone

3 8. L'età classica Regime costituzionale ibrido: Organi repubblicani si estingue l'attività legislativa del popolo il pretore perde il ruolo di innovatore del ius Princeps e i suoi funzionari nuove fonti: senatoconsulti, costituzioni imperiali... Aumentano i giureconsluti e il livello scientifico raggiunge il più alto grado Il sistema può essere ricostruito per intero, grazie ai numerosi scritti pervenutici con il Corpus iuris civilis. 9. L'età postclassica Attività giurisprudenziale si inaridisce nella prima metà del III d.c. (anarchia militare) Ma si parla di età classica fino a Diocleziano: le sue costituzioni esprimono ancora la cultura dei giuristi precedenti Si consolida il governo assoluto L'impero è diviso in 2 parti: pars Occidentis Deposizione di Romolo Augustolo 467 pars Orientis Giustiniano salito nel 527, riconquista l'italia Diritto privato e scienza giuridica è decadenza: imperatore unica fonte viva del diritto, ma le costituzioni sono di basso livello Lo studio del diritto sopravvive: 438: Teodosio II compilazione di costituzioni imperiali da Costantino in poi 533: Giustiniano compilazione di giurisprudenza classica e costituzioni imperiali La ricostruzione del diritto postclassico grazie a ricchezza di fonti non dà problemi quanto alla completezza.

4 IUS 11. Diritto Cosa si intende per diritto? Attuali correnti di pensiero sul concetto di diritto: Concezione normativa Diritto = complesso organico di norme, cioè regole di condotta Concezione istituzionale Diritto = ordinamento giuridico, cioè organizzazione sociale Caratteristiche delle norme giuridiche: generalità e astrattezza coattività (alcuni aggiungono altri requisiti) 12. Diritto oggettivo e diritti soggettivi Diritto Diritto oggettivo = norma agendi Diritto soggettivo = facultas agendi Pretesa di un soggetto tutelata dal diritto oggettivo Dottrina moderna ha ulteriormente individuato: Potestà Posizione giuridica attiva per cui il titolare esercita un potere su altri soggetti indipendentemente dalla loro volontà Facoltà Possibilità garantite al soggetto implicate dalla titolarità di un diritto soggettivo Corrispondente passiva: dovere giuridico Soggezione Situazione in cui uno deve sottostare all'altrui volontà Obbligo Dovere di fare o non fare in relazione al diritto soggettivo altrui Da ricordare anche: Onere = sacrificio prescritto dal diritto oggettivo ad un soggetto per conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio

5 13. Ius Deriva dal latino medievale directum, part. perfetto di dirigere Per diritto si usava ius. Nei sensi di: Nella letteratura latina antica non c'è una vera definizione. Solo significati soprattutto sul piano etico: il diritto è la tecnica di ciò che è buono e giusto (ius est ars boni et aequi) Celso (II d.c.) Diritto oggettivo es: ius publicum Diritto soggettivo es: usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi (usufrutto è il diritto di usare e percepire i frutti delle cose altrui) Potestà es. alieni iuris o sui iuris (persona soggetta o meno ad altrui potestà) Situazione giuridica soggettiva, attiva e passiva, di un rapporto giuridico. Es: succedere in ius (posizione giuridica fatta di diritti e doveri trasmissibili che da un defunto venivano trasmessi all'erede) Ancora diversi: luogo di giudizio (es. in iure), o giurisprudenza classica (iura, in età postclassica in contrapp. a leges, costituzioni imperiali) 14. Ius Quiritium Diritto dei Quiriti : una delle prime collettività cittadine romane è il nucleo più antico del diritto romano di formazione consuetudinaria riconosciute posizioni giuridiche assolute Negozi e actiones attinenti: mancipatio, legis actio sacramenti... Potere su cose, animali e schiavi: dominum ex iure Quiritium. + tardi: proprietà Potestà su persone: patria potestas, manus e mancipium 15. Ius civile Durante l'età arcaica il ius Quiritium si arricchisce Ius civile le obbligazioni, così come le altre situazioni giuridiche soggettive (servitù prediali e usufrutto) erano riconosciute dallo ius civile e tutelate in sede giudiziaria da azioni civili non erano qualificate ex iure Quiritium La necessità giuridica del debitore di tenere il comportamento è espressa col verbo oportere comprende anche nuove posizioni giuridiche a carattere relativo (inizialmente quelle dipendenti da sponsio), delle quali più avanti si parlerà di obbligazioni vincolo giuridico per cui il debitore è tenuto ad un certo comportamento verso il creditore, che tale comportamento può pretendere.

6 Di ius civile si parlò in 2 diverse accezioni in base al punto di vista: può indicare tutto il diritto romano (es: Corpus iuris civilis) o il diritto privato (es. i moderni codici civili) Fruibilità: diritto riservato ai cives al ius civile cui si contrappone il ius gentium (diritto esteso ai peregrini) Distinzioni anche in base alle fonti tra ius civile e ius honorarium Effetti: diritto nel cui ambito diritti e doveri erano qualificati con ex iure Quiritium, ius, oportere; ed erano tutelati mediante azioni civili al ius civile (che in questo caso comprende anche il ius gentium) si contrappone il diritto onorario, (i cui diritti e doveri erano tutelati da azioni pretorie) mores, leges, giurisprudenza editti del pretore e di altri magistrati con ius edicendi 16. Il ius civile e il riconoscimento dei iudicia bonae fidei. Il ius genitum In età preclassica: tutela giudiziaria a nuovi negozi costitutivi di obbligazioni (compravendita, locazione, società, mandato...) subito fruibili anche da peregrini. a cui necessità di adempiere da parte del debitore fu espressa con oportere (con l'aggiunta ex fide bona) crediti corrispondenti furono tutelati da azioni civili Rientrano così nello ius civile Iudicia bonae fidei: riconosciuto da pretore nell'ambito del processo formulare non prima del III a.c. Il giudice valuta seconda buona fede i doveri del debitore convenuto, cioè secondo i comuni criteri di correttezza nella vita di relazione (buona fede oggettiva) Buona fede soggettiva: la buona fede considerata nell'usucapione I giudici nella forma si sostituiscono al legislatore, ma nella sostanza seguono i punti di vista della giurisprudenza. La dottrina faceva le veci del legislatore. I negozi tutelati da azioni di buona fede, e riconosciuti anche ai peregrini, furono detti appartenere allo ius gentium. Iuris gentium quanto alla fruibilità (accessibili ai non cittadini) Iuris civilis quanto agli effetti (diritti e doveri riconosciuti dal ius civile) Aumentano gli istituti Spiegazione dei giuristi: sono negozi presenti anche presso altri popoli Alcuni negozi dello ius civile antico si fanno rientrare nello ius gentium estendendone la fruibilità ai peregrini

7 17. Il ius honorarium Diritto che inizia col processo formulare, dalla metà del III a.c., ed è risultante dall'attività di alcuni organi giurisdizionali eletti dal popolo con carica annuale: Pretore urbano Magistrato cum imperio con compiti di dicere ius Il suo editto è la fonte prevalente Pretore peregrino Compito di dicere ius tra cittadini e stranieri o tra stranieri, con pari imperium del pretore urbano Edile curule Magistrato sine imperio, a cui spettava la cura annonae, vigilanza e giurisdizione sui mercati Potere supremo dei maggiori magistrati repubblicani: la iuris dictio inizialmente spettava solo ai magistrati cum imperium. Governatori delle province All'inizio del mandato emanava un editto di durata annuale, contenente: Il nuovo pretore confermava la parte dell'editto precedente che aveva avuto buon esito Edictum tralaticium: nucleo edittale che si trasmetteva inalterato 130 ca. Adriano incarica Salvio Giuliano a redigere l'editto perpetuo elenco degli strumenti giudiziari (actiones) del ius civile che avrebbe concesso NON ERA DIRITTO PRETORIO elenco degli strumenti giudiziari che non erano dello ius civile DIRITTO PRETORIO x agevolare l'applicazione, colmare le lacune, correggere il ius civile x attuare l'equità se l'applicazione dello ius civile era iniqua concessione di strumenti x paralizzarne l'attuazione Ius edicendi dei pretori perse significato sostanziale Con la fine dell'età classica vengono meno il pretore giusdicente e il processo formulare Fusione (anche se mai proclamata) tra ius civile e ius honorarium Nel diritto giustinianeo la distinzione è molto ridotta 18. Ius publicum e ius privatum IN RELAZIONE ALLA FONTE Distinzione espressa da Ulpiano i. publicum = assetto dello Stato i. privatum = utilità dei singoli Diritto risultante da leges publicae Situazione giuridica costituita con lex privata (manifestazioni private di volontà)

8 19. Ius commune e ius singulare Distinzione tra i. commune = istituti di applicazione generale i. singulare = regimi giuridici eccezionali Non può essere oggetto di estensione analogica 20. Ius civile, ius genitum e ius naturale Distinzione tra Ius civile: ius proprium dei cives Romani Ius gentium: patrimonio giuridico comune a tutti i popoli fondato sulla naturalis ratio talvolta confuso con Ius naturale: diritto comune a tutti gli esseri viventi (Ulpiano) Es: schiavitù è del ius gentium perché comune a tutti i popoli, ma non del ius naturale perché tutti gli uomini nascono liberi IL PROCESSO 28. Processo privato e diritto sostanziale Processo privato: complesso delle attività volte all'accertamento e realizzazione di posizioni giuridiche attive (diritti soggettivi): a darvi impulso è il soggetto privato, e vi interviene un organo pubblico, l'organo giudiziario. Diritto sostanziale: norme che regolano direttamente i rapporti tra gli uomini Rapporto tra diritto sostanziale e processo Diritto romano L'azione presuppone il diritto soggettivo Si parla di actiones (pl.), che erano tipiche: elenco di azioni, ognuna a difesa di una diversa posizione giuridica soggettiva attiva, e (nei processi legis actiones e formulare) con propria struttura. Diritto attuale Il diritto soggettivo presuppone l'azione Il titolare di un diritto soggettivo ha il potere di azione, cioè di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni. Una ragione era tutelabile solo con un'apposita actio: nel diritto onorario le posizioni giuridiche soggettive avevano rilievo se l'editto prevedeva uno strumento giudiziario per tutelarle. Ad ogni diritto soggettivo corrisponde l'azione. L'ampiezza del diritto e le facoltà che vi rientravano dipendevano dalla struttura dell'azione (es. il mutuo non consentiva al creditore di richiedere interessi a causa dell'azione condictio, che prevedeva la restituzione solo dell'importo mutuato). Ci si poneva spesso più dal punto di vista del processo che da quello del diritto sostanziale (es. anziché Tizio è creditore, si preferiva Tizio può esercitare un'azione in personam )

9 29. Le legis actiones. Principi e caratteri comuni Più tipi di processo nel corso dell'evoluzione giuridica romana: legis actiones (unico processo privato nell'età arcaica) processo formulare cognitiones extra ordinem (età classica) processo postclassico processo giustinianeo. Ordo iudiciorum privatorum: la controversia era decisa da un giudice privato. Legis actiones comprendono 5 diversi riti processuali, caratterizzati da Le actiones erano tipiche, ma suscettibili di più applicazioni. Es. legis actio sacramenti: x far valere la pretesa di chi affermava che gli apparteneva una cosa o che gli spettava l'eredità; con il processo formulare diventeranno azioni tipiche diverse: rei vindicatio e vindicatio hereditatis. Formalismo: parole determinate (certa verba) e talvolta anche compiere gesti stabiliti Oralità Accessibili solo ai cives (essendo istituzioni del ius civile arcaico) pena la nullità poche le pretese azionabili, solo quelle contemplate dall'antico ius civile (no per tutela dei rapporti di buona fede né di diritto pretorio) Tranne un'eccezione era richiesta la presenza dell'actor, del reus e di un magistrato con iuris dictio. Era sua cura assicurare la presenza del reus In ius vocatio: atto con cui una parte ingiungeva l'altra di seguirla dinanzi al magistrato, altrimenti era autorizzato ad usare la forza. Nelle legis actiones si manifestava con l'utilizzo di un verbo tra do, dico e addico Con essi il pretore autorizzava la prosecuzione del giudizio, determinando il principio di diritto per il caso concreto. Il procedimento delle legis actiones dichiarative era diviso in 2 fasi: 1. In iure: dinanzi al magistrato a) si fissano i termini giuridici della lite, b) eventuale rinvio il convenuto, tramite dei garanti ( vades) assicurava di ripresentarsi c) il pretore nominava un giudice d) litis contestatio: i contendenti invocavano i testimoni per accertare il rito compiuto con essa si vieta la ripetizione della lite 2. Apud iudicem: dinanzi al giudice organi collegiali pubblici: nelle liti di libertà decemviri e in quelle ereditarie centumviri No formalismo No necessaria la presenza di ambedue le parti in assenza di una, avrebbe avuto ragione l'altra un privato cittadino: arbiter se erano richieste particolari competenze tecniche, altrimenti iudex,

10 30. Legis actiones dichiarative e legis actiones esecutive Le legis actiones sono 5: dichiarative azioni volte all'accertamento di situazioni giuridiche incerte o controverse Sacramenti Per iudicis arbitrive postulationem Per condictionem + antiche esecutive Per manus iniectionem azioni volte Per pignoris capionem alla realizzazione di situazioni giuridiche certe 31. Legis actio sacramenti In rem In personam Actio generalis: esperibile per ogni pretesa riconosciuta dallo ius civile arcaico per cui non fosse prescritta un'altra legis actio Legis actio sacramenti in rem = riconoscimento e tutela di posizioni giuridiche soggettive assolute (quelle per cui più tardi si agirà con vindicationes): con essa una persona persegue la cosa/l'eredità che afferma appartenergli. Applicazione per perseguire una cosa (più tardi rei vindicatio): In iure: 1. Davanti al magistrato si presentano le parti con la cosa controversa 2. Vindicatio: l'actor dice che la cosa gli appartiene toccandola con una festuca ( meum esse ) 3. Contravindicatio: il convenuto ripete la stessa formula 4. Sacramentum: i litiganti si sfidano, dapprima in un giuramento, poi in una somma da pagare all'erario 5. Il pretore assegna il possesso provvisorio della cosa alla parte che ha i garanti (praedes) più idonei 6. Datio iudicis e litis contestatio Apud iudicem: 7. Davanti al giudice ogni parte ha l'onere della prova 8. Il giudice dichiara quale dei due sacramenta è iustum 9. Il soccombente paga all'erario l'importo del sacramentum 10. Se a vincere non è colui che ha aveva il possesso interinale, in caso di mancata restituzione, può agire vs i praedes.

11 Legis actio sacramenti in personam = tutela di posizioni giuridiche soggettive relative: si perseguono crediti In iure: 1. Creditore insoddisfatto afferma che il convenuto è tenuto a dargli X. 2. Se il convenuto riconosce il debito (confessio in iure): Interruzione del rito 2. Se il debitore negava: Sacramentum Il resto è simile a quella in rem 3. In caso di inadempimento dopo 30 gg dalla sentenza il creditore può usare la legis actio per manus iniectionem. 32. La legis actio per manus iniectionem Può essere esperita dal creditore in caso di inadempimento del debitore: Dopo un iudicatum o una confessio Manus iniectio iudicati In assenza di iudicatum e di confessio in situazioni riconosciute a priori come certe Manus iniectio pro iudicato (x lo sponsor che ha prestato garanzia e il debitore garantito non lo rimborsa entro 6 mesi) Una lex generalizza il regime della manus iniectio pura, mentre il vindex resta necessario solo vs iudicatus o debitore principale nei confronti dello sponsor Manus iniectio pura (Il convenuto può evitare la manus inectio senza vindex, negando il debito ma rischiando di pagare il doppio) Procedimento 1. Davanti al magistrato il (presunto) creditore pronuncia un formulario, indicando la causa del credito e l'importo; e dichiara di manum inicere, afferrando il (presunto) debitore. 2. Il debitore indica un vindex, che lo sottrae dalla manus iniectio. 3. Il vindex può negare il debito dando luogo ad un'altra legis actio, nella quale, se soccombente, viene condannato al doppio. 2. Il debitore non indica un vindex o questo non si presenta. Il pretore pronuncia l'addictio in favore del creditore: può tenere l'addictus presso di sé per 60 giorni, deve portarlo in 3 mercati affinché qualcuno possa riscattarlo. 3. Se nessuno si presenta il creditore può (uccidere il debitore o) venderlo come schiavo fuori Roma. Regola della litiscrescenza: obbligo di pagare il doppio se la contestazione è infondata. Lis infitiando crescit in duplum

12 33. Le altre legis actiones Legis actio per pignoris capionem (esecutiva) = Il creditore pronuncia certa verba e prende possesso di cose del debitore e le teneva in pegno Applicazioni per crediti di natura pubblica o sacrale. Alcuni giuristi hanno sostenuto con non è una legis actio, perché: Non richiede la presenza né del magistrato né dell'avversario Può svolgersi anche nei dies nefasti Legis actio per iudicis arbitrive postulationem (dichiarativa) Esperibile per: crediti nascenti stipulatio divisione di eredità o singoli beni comuni La prima parte del rito è simile alla sacramenti in personam, ma il iudex o l'arbitrer nominato dal pretore non giudica sul sacramentum ma si pronuncia direttamente sul merito della lite. Legis actio per condicionem (dichiarativa) Esperibile per crediti di una somma determinata di denaro, e più tardi anche per crediti di cose diverse. In iure 1. L'attore afferma il credito (senza precisare la fonte) e la necessità di adempiere è espressa in termini di oportere ( vincolo riconosciuto da ius civile). 2. Se il convenuto nega, l'attore lo invita a ritornare davanti al pretore 30 gg dopo per la nomina del giudice che si pronuncerà sul merito della lite e per la litis contestatio. 2. Se il convenuto ammette o tace (viene trattato come indefensus) l'attore procede con la per manus iniectionem. Se il convenuto è giudicato debitore e non paga 3. Il creditore procede con la per manus iniectionem

13 34. L'agere in rem per sponsionem = espediente processuale per rendere più snello il procedimento per le vindicationes, azioni per le quali è possibile procedere con sacramenti in rem. 1. In iure il convenuto fa 2 sponsio: Sponsio praeiudicialis: promette all'attore una somma di denaro simbolica nell'ipotesi in cui la cosa risultasse appartenere all'attore Sponsio pro praede litis et vindiciarum: promette all'attore che, se riconosciuto debitore, restituirà la cosa con i frutti del periodo processuale. 2. L'attore propone l'azione nascente dalla sponsio praeiudicialis, e il giudice condanna il convenuto al relativo importo, accertando preliminarmente che la cosa è dell'attore (pronunciandosi quindi direttamente sul debito e indirettamente sull'appartenenza della cosa) 3. Se l'accertamento è positivo la summa sponsionis non viene esatta e il convenuto restituisce cosa e frutti. 4. Se il convenuto non restituisce, l'attore esercita l'azione nascente dall'altra spnsio. Vantaggi rispetto alla sacramenti in rem: in iure è richiesta solo la presenza delle parti, non della cosa; il pretore non assegna il possesso provvisorio della cosa, che resta al convenuto; il rischio dell'attore in caso di soccombenza è limitato al sacramentum di minor importo, perché il valore della lite è considerato quello della summa sponsionis; l'onere della prova grava solo sull'attore Il convenuto non deve provare che la cosa gli appartiene e il giudice decide soltanto sulla questione se la cosa appartiene o meno all'attore. 35. Graduale albolizione delle legis actiones. Il processo formulare. Genesi, caratteri, chiamata in giudizio Sviluppo relazioni commerciali e società romana reclama riconoscimento di strutture processuali diverse Un solo pretore non basta, istituito il praetor peregrinus Il pretore consente sia a cives sia a peregrini di litigare per formulas. inizialmente si realizza solo in forza dei poteri del pretore e al di fuori dello ius civile. Nasce il processo formulare, utilizzato in presenza di peregrini o per tutelare rapporti non previsti dal ius civile (es. situazioni tutelate da iudicia bonae fidei) Le legis actioes si rivelano sempre più inadeguate: gradatamente soppresse, Augusto nel 17 a.c. abolisce le restanti (eccetto per le liti su cui decidono i centumviri). Al processo formulare vengono attribuiti effetti anche per il ius civile.

14 Uso della scrittura. Il processo formulare Ruolo del magistrato è più attivo. Consta di un solo procedimento, impiegabile per le varie actiones. Le actiones (per ognuna delle quali c'è una formula) sono tipiche, ma essendo molto numerose consentono la tutela di diverse pretese. Il procedimento era diviso in 2 fasi (in iure e apud iure) con funzioni analoghe a quelle delle legis actiones. Per assicurare la presenza in iure dell'avversario, l'attore usa anche nel processo formulare la in ius vocatio Che rimane un atto privato senza la presenza di un organo pubblico, ma: No solennità orale Attore deve dire al convenuto l'azione che intende promuovere Attore non può ricorrere alla forza La in ius vocatio viene affiancata e poi sostituita dal vadimonium Il convenuto, con stipulatio, promette all'attore di comparire davanti al magistrato nel giorno concordato: non è obbligato a seguirlo subito 36. La fase in iure del processo formualre. La litis contestatio In iure vengono fissati i termini giuridici della lite è necessaria la presenza di entrambe le parti il magistrato è uno con iuris dictio Il magistrato, approvato il testo della formula (nomina del giudice e riassunto dei termini giuridici della controversia) concordato tra le parti, con la datio actionis concede l'azione richiesta. 1. Dinanzi al pretore l'attore indica la formula dell'azione che intende promuovere facendo riferimento all'albo pretorio riproduce l'editto, al cui interno sono riportati i modelli delle diverse formule, ad ognuna delle quali corrisponde un'azione 2. Postulatio actionis: l'attore chiede al pretore di procedere con l'azione indicata 3. L'attore illustra le proprie pretese, se il convenuto non le ammette dibattito informale Denegatio actionis: il pretore denega l'azione se la pretesa dell'attore è palesemente infondata o in relazione alle circostanze è iniqua. La pretesa attrice resta impregiudicata (non si tratta di una sentenza e non è ancora stata fatta la litis contestatio) Datio actionis: il pretore dà l'azione se è d'accordo con il testo della formula deciso dalle parti. (o iudicium) documento con i termini della controversia e l'indicazione del giudice nominato, il quale era invitato ad assolvere o condannare a seconda che riscontrasse vere o meno le circostanze indicate dalla formula.

15 Con la datio actionis: il pretore dà la formula: iudicium dabat l'attore recita il contenuto: iudicium dictabat il convenuto accetta: iudicium accipiebat Litis contestatio Non c'è l'invocazione ai testimoni perché l'impostazione giuridica risulta dalla formula Senza la sua defensio il giudizio non ha luogo Se il convenuto in iure ha atteggiamento passivo (indefensio) il pretore minaccia sanzioni Atto istitutivo del giudizio: si chiude la fase in iure e i termini giuridici della lite sono fissati definitivamente Senza litis contestatio non è possibile la sentenza Effetto preclusivo: divieto di ripetere l'azione o fare un'altra azione in ordine allo stesso rapporto Effetto conservativo: nessun evento successivo può pregiudicare la pretesa dell'attore 37. La fase apud iudicem del processo formulare La iudicato (decisione in merito alla lite) non spetta ad un magistrato, ma al giudice (un privato cittadino in cui le parti hanno fiducia). Persona singola Organo collegiale x giudizi di libertà e alcuni delitti gravi Il giudice è vincolato ai termini della formula: deve condannare solo se verifica l'esistenza degli elementi che nella formula sono condizioni di condanna. Il procedimento apud iudicem non richiede formalità. Ciascuna parte espone liberamente le proprie ragioni, l'attore deve provare la propria pretesa, il convenuto le eventuali eccezioni. di condanna o assoluzione del convenuto (mai dell'attore). si conclude con una sentenza è definitiva, non c'è l'appello, il giudice è come un arbitro privato, senza superiori gerarchici. La sentenza di condanna è sempre in denaro e dà luogo all'obligatio iudicati eventuale procedimento esecutivo presuppone un debito di una somma determinata di denaro l'attore vittorioso può procedere contro l'avversario insolvente con l'actio iudicati

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