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1 Le novità fiscali contenute nell articolo 19 del cd. Decreto Monti (D.L. 201/2011) come integrato e modificato dal cd. Decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012) Ordine Dottori Commercialisti Catania 18 luglio 2012 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 85/L del 28 aprile GPAV Dottori Commercialisti Associati

2 Le novità fiscali contenute nell articolo 19 del cd. Decreto Monti (D.L. 201/2011) come integrato e modificato dal cd. Decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012) Ordine Dottori Commercialisti Catania 18 luglio 2012 Decreto 24 maggio pubblicato in Gazzetta Uff. n. 127 del 1 giugno 2012 Serie Generale modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari. Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 Disposizione di attuazione dei commi da 6 a 22 dell articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con le modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall art. 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, della legge 26 aprile 2012, n.44 Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 oggetto - IVIE e IVAFE; Circolare n. 29/E del 5 luglio 2012 oggetto Imposta speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione e imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività (art. 19, commi da 6 a 12 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 GPAV Dottori Commercialisti Associati

3 Premessa Le principali novità di carattere tributario introdotte dall articolo 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito anche il Decreto Monti ), come convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, integrato e modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 (di seguito anche il Decreto sulle semplificazioni fiscali ), come convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, sono le seguenti: Art. 19 Disposizioni in materia d imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori scudati e su attività finanziarie e immobili detenuti all estero Prodotti finanziari imposta di bollo Scudo fiscale imposta di bollo speciale e imposta straordinaria Immobili all estero tassazione Attività finanziarie detenute all estero tassazione 3

4 Prodotti finanziari imposta di bollo (art. 19, commi 1-5) Con l art. 19 del Decreto Monti in commento, come modificato dal Decreto Legge n. 16 del 2012, è stata rivisitata la tariffa dell imposta di bollo (c.d. bollo ordinario ) inerente: i) gli estratti conto e i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali; ii) le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, ad esclusione delle comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. 4

5 Prodotti finanziari imposta di bollo (art. 19, commi 1-5) A. Estratti conto (art 13, comma 2-bis, della Tariffa allegata al DPR 642/1973) Per gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, per ogni esemplare, con periodicità annuale, si applica l imposta di bollo in misura fissa pari a: 34,20 euro, se il cliente è persona fisica e nel caso in cui il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti sia superiore a euro; 100,00 euro, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. Il periodo di riferimento per il calcolo dell imposta è l anno solare con una base minima di calcolo mensile (cfr Decreto 24 maggio 2012). Il disposto normativo in commento introduce una presunzione di legge, specificando che: «l estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta l anno nel corso dell anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o redazione». Inoltre, nel caso un cui gli estratti conto o i rendiconti siano inviati periodicamente nel corso dell anno, l imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato. Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall art. 12, comma 6, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è prevista, a determinate condizioni, l esenzione dall imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese. 5

6 Prodotti finanziari imposta di bollo (art. 19, commi 1-5) B. Comunicazioni relative ai prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (art 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al DPR 642/1973) Per le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, ad esclusione delle comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari, per ogni esemplare, è prevista l applicazione dell imposta di bollo in misura proporzionale con le seguenti aliquote: 0,10% annuo per il 2012; 0,15% a decorrere dal L applicazione dell imposta di bollo alle comunicazioni in parola è dovuta anche nei casi in cui non vi sia obbligo di invio o redazione delle comunicazioni ed è dovuta comunque una volta l anno o alla chiusura del rapporto. Nel caso in cui le comunicazioni siano inviate periodicamente nel corso dell anno, l imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Il valore dei prodotti finanziari da assumere quale base imponibile per l applicazione dell imposta di bollo è quello di mercato o, in mancanza, il valore nominale o di rimborso calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno di rendicontazione. In assenza dei predetti valori si assume il costo di acquisto desumibile dalle evidenze dell ente gestore (cfr. bozza del Decreto del MEF in tema di imposta di bollo). Come precisato nella Circolare 40/E del 4 agosto 2011 dell Agenzia delle Entrate nel caso in cui il titolo abbia sia un valore nominale che di rimborso e tali valori differiscano tra loro, il valore complessivo deve essere determinato in considerazione del valore nominale. 6

7 Prodotti finanziari imposta di bollo (art. 19, commi 1-5) Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 58/1998 (c.d. TUF) i prodotti finanziari, a titolo esemplificativo, sono così individuati. Riferimento normativo Fattispecie Prodotti finanziari Art. 1, comma 1, lett. u) e w-bis) D.Lgs. n. 58/1998 Si intendono per "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. Si intendono per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n Strumenti finanziari Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (stralcio) Per "strumenti finanziari" si intendono: a) valori mobiliari (azioni, obbligazioni, titoli, certificati di deposito); b) strumenti del mercato monetario (buoni del tesoro, carte commerciali); c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (c.d. OICR ); d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, idem connessi a merci; f) e g) contratti di opzione, il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti a termine, eccetera 7

8 Prodotti finanziari imposta di bollo (art. 19, commi 1-5) L imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all anno 2012, nella misura massima di euro Inoltre, come precisato nella nota 3-ter all art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata allegata al DPR 642/1973, sono esenti dall imposta in argomento i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro. Si ricorda che la Legge di conversione del Decreto Legge n. 16 del 2012 ha previsto che per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1 gennaio 2009, la richiamata esenzione non trova applicazione e l imposta di bollo proporzionale è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81. Per espressa previsione normativa è inoltre previsto che: l'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso. Con le modifiche introdotte dall art. 8 comma 16, del Decreto Legge n. 16 del 2012 (c.d. Decreto sulle semplificazioni fiscali ) è stata prevista a determinate condizioni, anche la possibilità di disinvestimento da parte dell intermediario in caso di mancata provvista. La norma prevede infatti che, per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti. Per espressa previsione normativa le disposizioni in commento, si applicano a decorrere dal 1 gennaio

9 Scudo fiscale - imposta di bollo speciale e imposta straordinaria (art. 19, commi 6-12) A. IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE Oggetto dell imposta Le attività finanziarie oggetto di emersione in seguito al c.d. scudo fiscale (di cui all art. 13-bis Decreto Legge n. 78/2009 e successive modifiche ed integrazioni e artt. 12 e 15 del Decreto Legge n. 350/2001 e successive modifiche ed integrazioni). Determinazione dell imposta Le attività finanziarie di cui sopra sono soggette a una imposta di bollo speciale annuale dello 0,4%. Per gli anni 2012 e 2013 l aliquota dell imposta di bollo speciale è stabilita, rispettivamente, nella misura del: 1% e 1,35%. Il valore da assumere a base per la determinazione dell imposta di bollo speciale in parola è quello delle attività segretate al 31 dicembre di ogni anno. Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 ha stabilito che l imposta è calcolata sull ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività. 9

10 Scudo fiscale - imposta di bollo speciale e imposta straordinaria (art. 19, commi 6-12) L imposta di bollo speciale è determinata i) al netto dell eventuale imposta di bollo (pagata) sui prodotti finanziari di cui al comma 2-ter dell art. 13 della tariffa allegata al DPR 642/1972 e, per effetto della disposizione normativa introdotta dall articolo 8 del Decreto Legge n. 16/2012, ii) in taluni casi, anche al netto dell imposta di bollo sugli estratti conto delle medesime attività segretate di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 13 della tariffa allegata al DPR 642/72. NB: si confronti anche la Relazione Ministeriale al Decreto Legge n. 16/

11 Scudo fiscale - imposta di bollo speciale e imposta straordinaria (art. 19, commi 6-12) Per il solo versamento della detta imposta di bollo speciale da effettuarsi nel 2012 (di competenza del 2011) il valore delle attività segretate è quello in essere al 6 dicembre Occorre fare attenzione al caso in cui il contribuente abbia chiuso il conto segretato tra il 7 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2011 e non abbia fornito all intermediario la provvista per il versamento dell imposta dovuta. Soggetti obbligati e scadenza Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 16 del 2012, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, il versamento dell imposta di bollo speciale è eseguito entro il 16 luglio di ciascun anno (già 16 febbraio), dagli intermediari finanziari di cui all art. 11, comma 1, lett. b), del Decreto Legge n. 350/2001, che provvedono a trattenere l imposta dal soggetto che ha effettuato l emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. Inoltre, ai sensi delle modifiche introdotte con la Legge di conversione del Decreto Legge n. 16 del 2012, è ora previsto che, nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Per il primo anno (2012) il versamento dell imposta può essere effettuato entro il 16 luglio Si rileva un mancato coordinamento normativo al riguardo del termine del 16 maggio 2012 ancora contenuto nel Decreto Legge n. 16 del 2012 (nella versione convertita in Legge) per il quale si attendono chiarimenti. 11

12 Scudo fiscale - imposta di bollo speciale e imposta straordinaria (art. 19, commi 6-12) Riscossione dell imposta Per l accertamento e la riscossione dell imposta di bollo speciale annuale nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi. Gli intermediari sopra richiamati segnalano all Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l imposta di bollo speciale (con prima segnalazione mediante compilazione di apposito quadro nel Modello 770 inerente l anno 2012). Nei confronti di detti contribuenti l imposta medesima è riscossa tramite iscrizione a ruolo. In caso di omesso versamento si applica una sanzione pari all importo non versato. 12

13 Scudo fiscale - imposta di bollo speciale e imposta straordinaria (art. 19, commi 6-12) B. IMPOSTA STRAORDINARIA Oggetto dell imposta Ai sensi di quanto disposto dall art. 19, comma 12 del Decreto Legge n. 201 del 2011 (c.d. Decreto Monti ), come integrato e modificato dall art. 8, comma 16-ter del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 2012, sono soggette a una imposta straordinaria le attività finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1 gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse. Determinazione dell imposta Le attività finanziarie di cui sopra sono soggette, per il solo anno 2012, a una imposta straordinaria nella misura dell 1%. Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 specifica che l imposta si applica sulle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso. 13

14 Scudo fiscale - imposta di bollo speciale e imposta straordinaria (art. 19, commi 6-12) Soggetti obbligati e scadenza - Riscossione dell imposta Per l imposta straordinaria in argomento valgono le medesime disposizioni, sopra indicate per l imposta di bollo speciale, con riferimento i) al versamento - che deve essere effettuato entro il 16 luglio , nonché ii) alle segnalazioni da parte degli intermediari, iii) alle sanzioni e iv) all accertamento e la riscossione. Inoltre con le modificazioni introdotte dalla Legge di conversione del Decreto Legge n. 16 del 2012 è ora previsto che l'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. 14

15 Scudo fiscale - imposta di bollo speciale e imposta straordinaria (art. 19, commi 6-12) Provvedimenti attuativi Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, del 5 giugno 2012, sono state stabilite le disposizioni di attuazione dell imposta di bollo speciale e dell imposta straordinaria. Il detto Provvedimento, oltre quanto già, indicato ha tra l altro: - precisato il presupposto dell imposta di bollo annuale speciale..sulle attività oggetto di operazioni di emersione di attività finanziarie detenute all estero che usufruiscono del regime della riservatezza e dell imposta straordinaria. per le attività finanziarie immesse in conti segretati che, alla data del 6 dicembre 2011, siano state in tutto o in parte prelevate ; - definito che l imposta di bollo speciale è determinata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell anno precedente (6 dicembre per il primo anno di applicazione); N.B. si ricorda che il Decreto Legge 16 del 2012 ha introdotto il cd. pro rata temporis con riferimento all imposta di bollo speciale; - definito l elenco degli intermediari che provvedono a trattenere l imposta di bollo speciale e l imposta straordinaria dal conto del soggetto che ha effettuato l emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente ; (continua) 15

16 Scudo fiscale - imposta di bollo speciale e imposta straordinaria (art. 19, commi 6-12) (segue) - compreso, nel detto elenco degli intermediari, anche le imprese di assicurazione ove le attività rimpatriate siano state utilizzate (anche in parte) per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza; - definito la modalità di applicazione delle imposte in caso di i) detenzione di un conto segretato presso lo stesso intermediario con il quale è stata effettuata la procedura di rimpatrio; ii) detenzione di un conto segretato presso un intermediario diverso da quello iniziale mantenendo il regime di riservatezza; iii) trasferimento del conto segretato presso altro intermediario senza mantenere il regime di riservatezza; iv) trasferimento di parte delle attività detenute nel conto segretato presso altro intermediario in un conto non segretato; N.B. Si ricorda che il Decreto Legge n. 16 del 2012 ha introdotto la possibilità da precisare se con riferimento alla sola imposta straordinaria per gli intermediari presso il quale il prelievo è stato effettuato, di trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto interessato o ricevere la provvista dallo stesso, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. - definito i termini della segnalazione del contribuente nei confronti del quale le imposte non sono state applicate e versate e sancito che in ogni caso il contribuente può evitare la segnalazione all Amministrazione Finanziaria fornendo la provvista all intermediario per il pagamento delle imposte. 16

17 Scudo fiscale - imposta di bollo speciale e imposta straordinaria (art. 19, commi 6-12) Prassi Con la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 14/E, del 9 febbraio 2012, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell imposta di bollo speciale e dell imposta straordinaria. Con la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate, n. 23/E dell 8 marzo 2012, sono state fornite alcune precisazioni in merito al tema del mantenimento della segretazione in caso di modifica dell intestazione fiduciaria di un conto segretato. Dottrina Si segnala la Nota di Assofiduciaria, del 15 febbraio 2012, per alcune (prime) interpretazioni in merito. Imposte indirette novità del Decreto Legge n. 16 del 2012 Si evidenzia che il Decreto sulle semplificazioni fiscali è intervenuto aggiungendo, all art. 19 del Decreto Legge n. 201 del 2011, il comma 23-bis il quale prevede che, alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. 17

18 Immobili all estero - tassazione (art. 19, commi 13-17) A decorrere dal 2011 viene istituita un imposta sul valore degli immobili situati all estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, detenuti dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, nella misura dello 0,76% del valore degli immobili stessi. Soggetto passivo dell imposta è il proprietario dell immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il valore è costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. Il Decreto Legge n. 16/2012 come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 2012 ha stabilito inoltre che, laddove possibile, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello appena sopra indicato. Ai sensi delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto sulle semplificazioni fiscali la nuova imposta patrimoniale dello 0,76% non è dovuta se di importo non superiore a euro

19 Immobili all estero - tassazione (art. 19, commi 13-17) Viene inoltre previsto che, per i soggetti che prestano lavoro all estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l attività lavorativa è svolta all estero. In tal caso spetta anche la detrazione di 200 euro rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa tra i soggetti che utilizzano l abitazione principale e la detrazione di 50 euro (per gli anni 2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale (l importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400 euro). Dall imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell articolo 165 del TUIR (rubricato Credito di imposta per i redditi prodotti all estero ). 19

20 Immobili all estero - tassazione (art. 19, commi 13-17) Per il versamento, la liquidazione, l accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l imposta sul reddito delle persone fisiche. Quindi, l imposta si assolve secondo il c.d. regime della dichiarazione. Il contribuente deve compilare, per l imposta in parola, il quadro RM di Unico PF. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta

21 Attività finanziarie detenute all estero - tassazione (art. 19, commi 18-22) A decorrere dal 2011 è istituita un imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione ed è stabilita nella misura del 0,10% per il 2011 e il ,15% a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie, in analogia con l imposta di bollo ordinario (NB la decorrenza del bollo ordinario è però 2012). Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. 21

22 Attività finanziarie detenute all estero - tassazione (art. 19, commi 18-22) Il Decreto Legge n. 16/2012 è intervenuto equiparando i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti nella UE/Spazio Economico Europeo ai conti correnti/libretti di risparmio detenuti in Italia con riferimento alla misura dell imposta. In particolare è stabilito che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta in argomento è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 (c.d. bollo ordinario). Dall imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Per il versamento, la liquidazione, l accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l imposta sul reddito delle persone fisiche. Quindi, l imposta si assolve secondo il c.d. regime della dichiarazione. Il contribuente deve compilare, per l imposta in parola, il quadro RM di Unico PF. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta

23 Monitoraggio fiscale Modulo RW - esonero Come noto, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che detengono investimenti all estero e attività estere di natura finanziaria sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui all art. 4 del Decreto Legge 28 giugno 1990, n Tale obbligo è adempiuto attraverso la compilazione del Modulo RW della Dichiarazione dei Redditi, Modello Unico PF. Per quanto di interesse, si evidenzia che la Legge 44/2012 di conversione (con modifiche) del Decreto Legge 16/2012, è intervenuta, modificandolo, sull art. 4, comma 4, del D.L. 167/1990, che disciplina le condizioni di esonero dagli adempimenti sopra richiamati in tema di cd «monitoraggio fiscale». In base alla nuova formulazione normativa del citato art. 4, comma 4, DL 167/1990 recita Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 (ndr obblighi di compilazione del Modulo RW) non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. 23

24 Prospetti di sintesi (art. 19) La seguente tabella riassume, «per competenza», l incidenza delle nuove imposte negli anni : dal 2013 Bollo Ordinario / 0,10% 0,15% Bollo Speciale (attività emerse e segr.) 1% 1,35% 0,40% Imposta Straordinaria 1 % / / Patrimoniale su Attività Finanz. Estere 0,10% 0,10% 0,15% Patrimoniale su Immobili Esteri 0,76% 0,76% 0,76% 24

25 Prospetti di sintesi (art. 19) Rispetto alle Attività Finanziarie oggetto di emersione (Scudo Fiscale) si può ipotizzare la seguente situazione: Attività Emerse in Italia, segretate (i) all Estero, segretate (ii) Non Segretate Bollo Speciale (1%-1,35%-0,40%) SI versata da intermediario SI versata da intermediario NO Imposta Straordinaria NO NO SI versata da intermediario Bollo Ordinario (0,10%-0,15%) SI (iii) NO (?) SI se in Italia Patrimoniale Attività Estere (0,10%-0,15%) NO NO (?) SI se all estero Modulo RW NO NO SI se detenute all estero (i) c.d. rimpatrio (ii) c.d. rimpatrio giuridico (iii) l imposta di bollo speciale annuale è determinata al netto dell eventuale imposta di bollo ordinaria pagata 25

26 Prospetti di sintesi (art. 19) Si può evidenziare che chi ha aderito allo Scudo Fiscale pagherà sul passato l importo dell 1%; per il futuro, chi volesse mantenere il regime di segretazione dovrà sostenere anche un maggior onere, rispetto agli altri contribuenti, pari: - alla differenza tra l imposta di bollo speciale e l imposta di bollo ordinaria per le attività in Italia; - alla differenza tra l imposta di bollo speciale e l imposta patrimoniale estera per le attività all estero (se prevale la lettura dell alternatività delle stesse) : 2012 (*) dal 2013 (*) Attività non scudate 0,10% 0,15% Attività scudate segretate 1,35% 0,40% Costo segretazione 1,25% 0,25% (*) per competenza Nota bene: qualora l imposta speciale e l imposta patrimoniale estera si rivelassero concorrenti, il maggior onere del contribuente che ha aderito allo Scudo Fiscale ammonterà all intero importo dovuto a titolo di imposta di bollo speciale. 26

27 Entrata in vigore Il Decreto Monti è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 6 dicembre La relativa Legge di conversione è entrata in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 28 dicembre Il Decreto sulle semplificazioni fiscali è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 2 marzo La relativa Legge di conversione è entrata in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 29 aprile

28 Modalità di compilazione modello RW Il modello RW deve essere compilato dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia per indicare gli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31 dicembre 2011 nonché l ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell anno di importo complessivo a Euro Nel modello devono essere indicati: Gli investimenti: gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all estero indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d imposta. Dette attività vanno indicate nella Sezione II del modello in quanto potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. A titolo semplificativo, devono essere indicati gli (i) immobili situati all estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio comproprietà o multiproprietà), (ii) le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia, Qualora sul bene sussistano più diritti reali, es. nuda proprietà e usufrutto, sono tenute all effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera. 28

29 Modalità di compilazione modello RW (continua) Le attività estere di natura finanziaria: le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Dette attività vanno sempre indicate nella Sezione II del presente modulo in quanto potenzialmente produttive di reddito di fonte estera imponibili in Italia. A titolo semplificativo nel modello RW devono essere indicate: - Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti es. finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli; - Contratti derivanti e altri rapporti di finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; - Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società e enti di diritto estero; - Le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; - Le attività finanziarie detenute all estero anche se in cassette di sicurezza quali ad esempio i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia o le quote di S.r.l. 29

30 Modalità di compilazione modello RW Valorizzazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria Scudo fiscale trasferimenti Valorizzazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria: con riferimento alla consistenza delle attività e degli investimenti da indicare nella Sezione II, si precisa che il contribuente deve riportare il costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti costo storico- maggiorato degli eventuali oneri accessori. Scudo fiscale: per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico l esonero dal modello RW è definitivo a condizione che le medesime attività siano rispettivamente detenute in Italia o di deposito, amministrazione o gestione presso un intermediario residente; I trasferimenti: l obbligo di compilazione del modello RW riguarda anche i trasferimenti che nel corso del periodo d imposta hanno interessato gli investimenti e le attività, semprechè l ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, calcolato tenendo conto anche dei disinvestimenti sia stato superiore ai euro. 30

31 Modalità di compilazione modello RW Ambito Soggettivo Il modello deve essere compilato sai seguenti soggetti: - Persone fisiche, anche titolari di reddito d impresa/lavoro autonomo; - Enti non commerciali; - Società Semplici; - Associazioni professionali. Il modello RW deve essere presentato con riferimento all intero anno solare. Tale criterio vale in tutte le ipotesi di frazionamento dell esercizio sociale, liquidazione e trasformazione di società semplici ed equiparate. L obbligo di compilare il modello RW, inoltre, riguarda anche coloro che sono esonerati dalla compilazione del modello Unico (ad esempio i soggetti che hanno utilizzato il modello 730), che devono presentare il quadro RW rispettando le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi 2012 e procedendo alla sola compilazione del frontespizio del modello Unico. 31

32 Modalità di compilazione modello RW Ambito oggettivo Attività finanziarie: - Azioni e strumenti finanziari assimilati (quotati e non quotati); - Quote di società, ancorché non rappresentate da titoli; - Titoli obbligazionari; - Certificati di massa; - Quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio; - Polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria; - Finanziamenti a soggetti esteri; - Metalli preziosi; - Finanziamenti infruttiferi. Attività patrimoniali: - Immobili e diritti reali immobiliari; - Oggetti preziosi; - Opere d arte; - Yacht 32

33 Modello RW Regime sanzionatorio Il procedimento di irrogazione delle sanzioni sul modulo RW è quello stabilito dagli artt. 16 e 20 del D.Lgs. n. 472/1997 ed il termine di contestazione è quello previsto ordinariamente per l accertamento. La normativa sul monitoraggio fiscale è finalizzata a mantenere concrete modalità di controllo sui redditi di fonte estera. L omessa compilazione della sezione I del quadro RW è soggetta ad una sanzione che va dal 5% al 25% dell ammontare degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di corrispondente valore. L omessa compilazione delle Sezioni II e III scontano una sanzione dal 10% al 50% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di corrispondente valore. 33

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