Bollettino. Settimanale. Anno XXV - n. 1

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1 Bollettino Settimanale Anno XXV - n. 1 Pubblicato sul sito 26 gennaio 2015

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3 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 I765 - GARE GESTIONI FANGHI IN LOMBARDIA E PIEMONTE Provvedimento n I771 - SERVIZI DI POST-PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI RAI Provvedimento n OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 8 C COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/FARFIN-SOCREFARMA Provvedimento n C11961 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/AL-PHARMA Provvedimento n C FONDO STRATEGICO ITALIANO/ROCCO FORTE & FAMILY Provvedimento n ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 28 AS COMUNE DI RENDE (CS) - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI 28 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 30 PS AIR FRANCE - NO SHOW RULE E ASSICURAZIONE VIAGGIO Provvedimento n PS TELKOM-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n PS TICKETBOOTH-VENDITA BIGLIETTI RUGBY Provvedimento n PS VODAFONE SERVIZI PREMIUM Provvedimento n PS WIND SERVIZI PREMIUM Provvedimento n PS TIM SERVIZI PREMIUM Provvedimento n PS H3G SERVIZI PREMIUM Provvedimento n

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5 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE I765 - GARE GESTIONI FANGHI IN LOMBARDIA E PIEMONTE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 gennaio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il proprio provvedimento dell 11 giugno 2013, con il quale è stata avviata un istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società CRE S.p.A., ALAN S.r.l., SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l., ECOTRASS S.r.l., VAR S.r.l., REDAELLI PIERGIORGIO S.p.A. per accertare l esistenza di violazioni dell articolo 2 della legge n. 287/90; VISTO il proprio provvedimento del 15 gennaio 2014, con il quale è stato esteso il procedimento avviato in data 11 giugno 2013 nei confronti anche delle società EVERGREEN ITALIA S.r.l. e AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l.; VISTI gli atti del procedimento; RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative; DELIBERA di sostituire il Dott. Renato Sicca con la Dott.ssa Anna Manzoni come responsabile del procedimento. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

6 6 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO 2015 I771 - SERVIZI DI POST-PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI RAI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 gennaio 2015; SENTITO il Relatore Presidente Giovani Pitruzzella; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; VISTA la propria delibera adottata in data 10 dicembre 2013, con la quale è stata avviata, ai sensi dell articolo 14 della legge n. 287/90, un istruttoria nei confronti delle società Aesse Video S.r.l., Barbieri Communication S.r.l., CapitalVideo Produzioni S.r.l., D4 S.r.l., Digital Si S.r.l., Diva Cinematografica S.r.l., Euro Group Line Production S.r.l., Euroscena S.r.l., Grande Mela S.r.l., Industria e Immagine S.r.l., MAV Television S.r.l., New Telecinema S.r.l., Obiettivo Immagine S.r.l., On Air Unipersonale S.r.l., Point Films S.r.l., Primopiano Tv S.r.l., Reportage Television Studio S.r.l., Siri Video S.r.l., Soul Movie S.r.l., Studio Immagine S.r.l., Telecinema Production S.r.l., Video Etc S.r.l. e World Video Production S.r.l., per accertare l esistenza di violazioni dell articolo 2 della legge n. 287/90; VISTA la propria delibera adottata in data 12 marzo 2014, con la quale il procedimento avviato in data 10 dicembre 2013 è stato esteso soggettivamente nei confronti dell associazione New Italian Broadcasting Association (NIBA), nonché delle società Etabeta S.p.A., Futura S.r.l., Menager2000 S.r.l. ed Unitelefilm S.r.l. e oggettivamente alle ulteriori condotte di coordinamento poste in essere a partire dal 2011; VISTA la propria delibera del 26 novembre 2014, con cui il termine di chiusura del procedimento è stato prorogato alla data del 31 marzo 2015; VISTA la comunicazione delle Risultanze istruttorie, inviata alle Parti in data 19 dicembre 2014; VISTE le istanze di proroga del termine di conclusione della fase istruttoria, presentate dalle società D4 S.r.l., MAV Television S.r.l. e Studio Immagine S.r.l. motivate dalla necessità di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa a seguito della intervenuta desecretazione di alcuni documenti e del conseguente accesso agli stessi; CONSIDERATA la proroga del termine di conclusione della fase istruttoria di conseguenza concessa, per la quale le Parti del procedimento possono presentare memorie scritte e documenti sino a cinque giorni lavorativi prima del termine di chiusura della fase istruttoria, fissato al 10 febbraio 2015; CONSIDERATO che la proroga sopra indicata rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 31 marzo 2015; DELIBERA di prorogare al 15 aprile 2015 il termine di conclusione del procedimento.

7 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

8 8 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO 2015 OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/FARFIN-SOCREFARMA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 gennaio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO, in particolare, l articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell articolo 16 della medesima legge, l Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all 1% del fatturato dell anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione; VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II; VISTA la comunicazione ed i relativi atti allegati della società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.a r.l., pervenuti in data 30 luglio 2014; VISTO il proprio provvedimento del 24 settembre 2014, con il quale è stato avviato nei confronti della società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.ar.l., relativamente ad un operazione di concentrazione realizzata nel 2010, un procedimento per l eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, prevista per l inottemperanza all obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge; VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata in data 24 ottobre 2014; VISTE le informazioni fornite dalla società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.ar.l., pervenute in data 30 ottobre 2014 e 4 novembre 2014; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c. a r.l. (di seguito C.E.F.) è una cooperativa costituita da 820 soci, tutti titolari di farmacia con partecipazioni minimali. 1 C.E.F. è attiva principalmente nella distribuzione all ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e, in maniera residuale, nella fornitura di servizi accessori all attività di distribuzione. 1 La percentuale massima di partecipazione al capitale sociale è lo 0,77%.

9 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO Negli anni dal 2009 al 2013, in Italia, C.E.F. ha realizzato i fatturati indicati nella tabella n. 1. Tab. n. 1 Fatturato di CEF per vendite in Italia (in milioni di euro) SOCREFARMA S.p.A. (di seguito SOCREFARMA), controllata da FARFIN S.r.l. titolare di una quota del capitale sociale pari al 66,67%, è una società attiva nella distribuzione all ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. SOCREFARMA ha realizzato in Italia, nel 2009, un fatturato pari a circa 62 milioni di euro; il fatturato realizzato dalla controllante FARFIN, nel medesimo periodo, è stato pari a circa 1 milione di euro. II. LA DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE 3. In data 12 maggio 2010, anteriormente alla suddetta comunicazione pervenuta in data 30 luglio 2014, è stata realizzata la fusione per incorporazione in C.E.F. della società FARFIN e della sua controllata SOCREFARMA. Pertanto, ad esito dell operazione, C.E.F. è venuta a detenere l intero capitale sociale di FARFIN e SOCREFARMA. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE a) La natura dell operazione 4. L operazione comunicata, in quanto comportava la fusione di più imprese, costituiva una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 287/90. b) L obbligo di comunicazione 5. L operazione descritta rientrava nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale, per il periodo al quale la fusione si riferisce (2009), dall impresa oggetto di acquisizione era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell operazione (46 milioni di euro). Da tutte le informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge dunque che l operazione di concentrazione è stata perfezionata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione, ovvero al 30 luglio IV.VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA 6. L operazione di cui trattasi non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza soltanto successivamente alla sua realizzazione, a seguito della comunicazione volontaria effettuata da C.E.F. in data 30 luglio 2014.

10 10 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO 2015 V. LE ARGOMENTAZIONI DI C.E.F. 7. Nelle comunicazioni inviate dalla Parte, pervenute in data 30 luglio 2014, 30 ottobre 2014 e 4 novembre 2014, C.E.F. ha richiesto all Autorità di non procedere all irrogazione della sanzione pecuniaria o, in subordine, di applicare una sanzione simbolica in considerazione dei seguenti fattori: i) assenza di dolo; ii) carattere spontaneo della comunicazione; iii) assenza di effetti restrittivi determinati dalla conclusione dell operazione. Le argomentazioni fornite a supporto di tale richiesta vengono sintetizzate qui di seguito. a) L elemento soggettivo dell infrazione 8. In relazione all omissione della comunicazione contestata, la Parte esclude qualsiasi profilo di intenzionalità. La Parte osserva, in primo luogo, che l assenza di una specifica volontà di occultare l operazione sarebbe provata dalla circostanza che tale operazione è stata debitamente pubblicizzata presso il Registro delle Imprese. In secondo luogo, la totale buona fede della Parte sarebbe provata dalla spontaneità della comunicazione, sia pure tardiva. La propria condotta omissiva sarebbe infatti dipesa esclusivamente da un mero disguido amministrativo interno, con ciò escludendo qualsiasi volontà di elusione dolosa del controllo preventivo dell Autorità. b) L elemento oggettivo dell infrazione 9. C.E.F. ha sottolineato i limitati effetti negativi dell omissione della comunicazione, atteso che la conclusione dell operazione non ha comportato significative variazioni dell assetto concorrenziale esistente sui mercati rilevanti. Secondo quanto sostenuto dalla Parte, dalla comunicazione originariamente trasmessa e dalle informazioni fornite, si evince che la fusione sopra descritta non ha comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati rilevanti della società C.E.F. tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sulla base degli indici di cui all art. 6 L. 287/90. In particolare, la quota complessiva che C.E.F è venuta a detenere in ciascun mercato - una volta conclusa l operazione - risulta modesta e notevolmente inferiore alle quote di mercato detenute dai principali operatori concorrenti. VI. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL OMESSA COMUNICAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE 10. Dagli atti del procedimento risulta che l operazione di concentrazione descritta è stata realizzata in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva è stato violato. Relativamente all individuazione del soggetto responsabile ex articolo 16 della legge n. 287/90, si osserva che, incombendo l obbligo di comunicazione preventiva in capo all impresa che

11 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO acquisisce il controllo 2, la responsabilità della mancata comunicazione dell operazione deve essere attribuita alla società C.E.F. a) Sull elemento soggettivo dell infrazione 11. Relativamente all elemento soggettivo dell infrazione, le circostanze accertate portano ad escludere l esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo dell Autorità sulle operazioni di concentrazione. Sebbene si possa rilevare la sussistenza di un errore involontario, non si è tuttavia in presenza di elementi tali da configurare una fattispecie di errore scusabile, poiché quest ultima ipotesi ricorre solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell agente l incolpevole opinione di liceità del suo agire. L omessa comunicazione è invece imputabile ad una manchevolezza da parte di C.E.F., per cui la colpevolezza dell omissione non può essere esclusa. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi applicabile l articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. b) Sull elemento oggettivo dell infrazione 12. C.E.F. ha sottolineato come l operazione di concentrazione tardivamente comunicata non appaia idonea a determinare significativi mutamenti dell assetto concorrenziale dei mercati interessati. Al riguardo, si osserva come qualsiasi considerazione in ordine agli effetti delle operazioni non possa comunque rilevare, né ai fini dell accertamento della violazione dell obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell applicabilità della relativa sanzione, ma solo relativamente alla quantificazione di tale sanzione: infatti, le disposizioni di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione. c) Irrogazione della sanzione e sua determinazione 13. Verificata, alla luce di quanto sopra considerato, la violazione dell articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, e la sua imputabilità in capo alla società C.E.F., si ritiene di procedere all irrogazione della sanzione. A tal fine, l articolo 11 della legge n. 689/81 dispone di fare riferimento, per la determinazione dell ammenda, alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. 14. Ai fini della valutazione della gravità dell infrazione, rilevano innanzitutto gli effetti concorrenziali delle operazioni tardivamente comunicate: sulla base della valutazione svolta più avanti, tali effetti, non risultano pregiudizievoli per la concorrenza nei mercati rilevanti. 15. Da un punto di vista soggettivo occorre, invece, rilevare quanto segue: 2 In proposito, cfr. il Formulario predisposto dall Autorità relativo alle Modalità per la comunicazione di un operazione di concentrazione tra imprese (paragrafo D. 1).

12 12 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO 2015 i) C.E.F., nel porre in essere l omissione in violazione del disposto dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, non ha fornito sufficienti e validi elementi volti a giustificare le suddette omissioni; ii) appare necessario tener conto della circostanza che l operazione è stata comunicata spontaneamente dalla Parte responsabile dell infrazione e che la stessa ha prestato piena collaborazione nel corso del procedimento. 16. Quanto alla durata dell infrazione il ritardo risulta, nel caso di specie, di poco superiore a 4 anni. VII. VALUTAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE a) Il mercato rilevante 17. In considerazione dell attività svolta dalle società interessate, l operazione in esame riguarda la distribuzione all ingrosso di prodotti farmaceutici. Seguendo la definizione adottata dalla Commissione e dall Autorità nei più recenti precedenti 3 il mercato della distribuzione all ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) è individuato nella distribuzione all ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (full-line wholesalers) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (short-line wholesalers) e dalle imprese farmaceutiche, di rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti. Secondo i dati Federfarma del 2013, i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati a livello nazionale. L esistenza di normative diverse tra i vari Stati dell Unione Europea per quanto concerne, ad esempio, le licenze, i margini sui prodotti, i tempi di consegna e l'obbligo di assortimento, induce a ritenere, innanzitutto, che il mercato geografico abbia un'estensione non superiore a quella del territorio nazionale. Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente organizzata, all'interno di ciascun Paese, a livello regionale. Le circostanze descritte hanno portato la Commissione UE e l'autorità a restringere il mercato geografico rilevante ad un livello subnazionale, spesso coincidente con il territorio regionale. In via di prima approssimazione, pertanto, l operazione in esame interessa i mercati regionali delle Regioni Emilia Romagna e Lombardia. VII.b) Effetti dell operazione 18. Sulla base dei dati forniti dalle Parti 4, nella distribuzione intermedia di farmaci a livello nazionale la quota detenuta da C.E.F., nel 2009, è stata pari a circa l [1-5%] 5, mentre quella di 3 Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M Teva/Ratiopharm, i provvedimenti dell Autorità del 30 aprile 2014 n C11945 COMIFAR Distribuzione/Unioneffe in Boll. 19/2014, dell 8 agosto 2012, n , C Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, e n , C Unifarm-Unifarm Sardegna/Ramo di azienda di CO.SA.FA.CA, in Boll. n. 32/12, nonché da ultimo, il provvedimento del 18 giugno 2013, n , C DMWSL 723/DOC GENERICI, in Boll. n. 26/13.] 4 Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health

13 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO SOCREFARMA detenuta in quel periodo è stimabile in circa [inferiore all 1%]. Nel 2013, la quota detenuta da C.E.F. a livello nazionale è pari a circa il [5-10%]. Sul territorio italiano sono attualmente presenti altri importanti e qualificati operatori, quali COMIFAR, con quota di circa il 15-20%, ALLIANCE HEALTHCARE, con una quota pari a circa il 10-15%, e UNICO, con circa il 5-10%. 19. Nel più circoscritto ambito della distribuzione intermedia di farmaci in Emilia Romagna, le quote di mercato detenute da C.E.F. e SOCREFARMA nel 2009 sono state pari, rispettivamente, a circa [inferiore all 1%] e [1-5%]. Quanto alla Lombardia, C.E.F. e SOCREFARMA sono state titolari nel medesimo periodo, rispettivamente, di quote pari a circa [10-15%] e [1-5%]. 20. Alla luce delle evidenze sopra esposte, la concentrazione non appare comportare una modifica della posizione delle Parti sul mercato rilevante, tale da pregiudicare la struttura dell offerta. Ciò sia in ragione della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, sia a causa della ridotta sovrapposizione di quote di mercato nei più circoscritti ambiti geografici regionali di riferimento. CONSIDERATO, pertanto, che l operazione in esame, in quanto ha comportato la fusione di più imprese, costituiva concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1 lettera a), della legge n. 287/90; CONSIDERATO che, nell operazione di cui trattasi, il fatturato realizzato dall impresa oggetto di acquisizione, per il periodo al quale l acquisizione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 vigente al momento della realizzazione dell operazione e che, pertanto, l operazione in esame era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo; CONSIDERATO che l operazione suddetta non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90; RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l irrogazione della sanzione di cui all articolo 19, comma 2, a carico della società C.E.F. nella misura di (cinquemila euro), sanzione che appare congrua a realizzare l obiettivo di assicurare che l attività di controllo delle concentrazioni attribuita all Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall articolo 16 della legge n. 287/90; RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell operazione di concentrazione in esame, che la stessa non è stata suscettibile di determinare, ai sensi dell articolo 6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; ORDINA alla società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.a r.l., di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma complessiva di (cinquemila euro), 5 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

14 14 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO 2015 per la mancata comunicazione dell operazione dell acquisizione del controllo esclusivo di SOCREFARMA. La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento, la società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIAS.c.ar.l., è tenuta a dare immediata comunicazione all'autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

15 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

16 16 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO 2015 C11961 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/AL-PHARMA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 gennaio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO, in particolare, l articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell articolo 16 della medesima legge, l Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all 1% del fatturato dell anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione; VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II; VISTA la comunicazione ed i relativi atti allegati della società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.a r.l., pervenuti in data 30 luglio 2014; VISTO il proprio provvedimento del 24 settembre 2014, con il quale è stato avviato nei confronti della società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.ar.l., relativamente ad un operazione di concentrazione realizzata nel 2010, un procedimento per l eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, prevista per l inottemperanza all obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge; VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata in data 24 ottobre 2014; VISTE le informazioni fornite dalla società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.ar.l., pervenute in data 30 ottobre 2014 e 4 novembre 2014; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c. a r.l. (di seguito C.E.F.) è una cooperativa costituita da 820 soci, tutti titolari di farmacia con partecipazioni minimali. 1 C.E.F. è attiva principalmente nella distribuzione all ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e, in maniera residuale, nella fornitura di servizi accessori all attività di distribuzione. 1 La percentuale massima di partecipazione al capitale sociale è lo 0,77%.

17 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO Negli anni dal 2011 al 2013, in Italia, C.E.F. ha realizzato i fatturati indicati nella tabella n. 1. Tab. n. 1 Fatturato di CEF per vendite in Italia (in milioni di euro) AL-PHARMA S.p.A. (di seguito AL-PHARMA) è una società attiva nel commercio all ingrosso di specialità medicinali ad uso umano e veterinario, prodotti dietetici ed alimentari per l infanzia, nonché nella prestazione di servizi utili alle farmacie per l espletamento della loro attività. AL-PHARMA ha realizzato in Italia, nel 2011, un fatturato pari a circa 83 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE 3. Nel 2012, anteriormente alla suddetta comunicazione pervenuta in data 30 luglio 2014, è stata realizzata l acquisizione, da parte di C.E.F., del controllo esclusivo di AL-PHARMA. In particolare, C.E.F. ha acquisito la totalità del capitale sociale di AL-PHARMA sulla base di una lettera di intenti conclusa dalle Parti in data 27 febbraio 2012, integrata da una scrittura privata stipulata in data 15 marzo III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE a) La natura dell operazione 4. L operazione comunicata, in quanto comportava l acquisizione del controllo esclusivo di un impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90. b) L obbligo di comunicazione 5. L operazione descritta rientrava nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale, per il periodo al quale l acquisizione si riferisce (2011), dall insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell operazione (468 milioni di euro). Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che l operazione di concentrazione è stata perfezionata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione, ovvero al 30 luglio IV. VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA 6. L operazione di cui trattasi non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza solo successivamente alla sua realizzazione, a seguito della comunicazione volontaria effettuata da C.E.F. in data 30 luglio 2014.

18 18 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO 2015 V. LE ARGOMENTAZIONI DI C.E.F. 7. Nelle comunicazioni inviate dalla Parte, pervenute in data 30 luglio 2014, 30 ottobre 2014 e 4 novembre 2014, C.E.F. ha richiesto all Autorità di non procedere all irrogazione della sanzione pecuniaria o, in subordine, di applicare una sanzione simbolica in considerazione dei seguenti fattori: i) assenza di dolo; ii) carattere spontaneo della comunicazione; iii) assenza di effetti restrittivi determinati dalla conclusione dell operazione. Le argomentazioni fornite a supporto di tale richiesta vengono sintetizzate qui di seguito. a) L elemento soggettivo dell infrazione 8. In relazione all omissione della comunicazione contestata, la Parte esclude qualsiasi profilo di intenzionalità. La Parte osserva, in primo luogo, che l assenza di una specifica volontà di occultare l operazione sarebbe provata dalla circostanza che tale operazione è stata debitamente pubblicizzata presso il Registro delle Imprese. In secondo luogo, la totale buona fede della Parte sarebbe provata dalla spontaneità della comunicazione, sia pure tardiva. La propria condotta omissiva sarebbe infatti dipesa esclusivamente da un mero disguido amministrativo interno, con ciò escludendo qualsiasi volontà di elusione dolosa del controllo preventivo dell Autorità. b) L elemento oggettivo dell infrazione 9. C.E.F. ha sottolineato i limitati effetti negativi dell omissione della comunicazione, atteso che la conclusione dell operazione non ha comportato significative variazioni dell assetto concorrenziale esistente sui mercati rilevanti. Secondo quanto sostenuto dalla Parte, dalla comunicazione originariamente trasmessa e dalle informazioni fornite, si evince che la fusione sopra descritta non ha comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati rilevanti della società C.E.F. tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sulla base degli indici di cui all art. 6 L. 287/90. In particolare, la quota complessiva che C.E.F è venuta a detenere in ciascun mercato - una volta conclusa l operazione - risulta modesta e notevolmente inferiore alle quote di mercato detenute dai principali operatori concorrenti. VI. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL OMESSA COMUNICAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE 10. Dagli atti del procedimento risulta che l operazione di concentrazione descritta è stata realizzata in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva è stato violato. Relativamente all individuazione del soggetto responsabile ex articolo 16 della legge n. 287/90, si osserva che, incombendo l obbligo di comunicazione preventiva in capo all impresa che

19 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO acquisisce il controllo 2, la responsabilità della mancata comunicazione dell operazione deve essere attribuita alla società C.E.F.. a) Sull elemento soggettivo dell infrazione 11. Relativamente all elemento soggettivo dell infrazione, le circostanze accertate portano ad escludere l esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo dell Autorità sulle operazioni di concentrazione. Sebbene si possa rilevare la sussistenza di un errore involontario, non si è tuttavia in presenza di elementi tali da configurare una fattispecie di errore scusabile, poiché quest ultima ipotesi ricorre solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell agente l incolpevole opinione di liceità del suo agire. L omessa comunicazione è invece imputabile ad una manchevolezza da parte di C.E.F., per cui la colpevolezza dell omissione non può essere esclusa. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi applicabile l articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. b) Sull elemento oggettivo dell infrazione 12. C.E.F. ha sottolineato come l operazione di concentrazione tardivamente comunicata non appaia idonea a determinare significativi mutamenti dell assetto concorrenziale dei mercati interessati. Al riguardo, si osserva come qualsiasi considerazione in ordine agli effetti delle operazioni non possa comunque rilevare, né ai fini dell accertamento della violazione dell obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell applicabilità della relativa sanzione, ma solo relativamente alla quantificazione di tale sanzione: infatti, le disposizioni di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione. c) Irrogazione della sanzione e sua determinazione 13. Verificata, alla luce di quanto sopra considerato, la violazione dell articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, e la sua imputabilità in capo alla società C.E.F., si ritiene di procedere all irrogazione della sanzione. A tal fine, l articolo 11 della legge n. 689/81 dispone di fare riferimento, per la determinazione dell ammenda, alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. 14. Ai fini della valutazione della gravità dell infrazione, rilevano innanzitutto gli effetti concorrenziali delle operazioni tardivamente comunicate: sulla base della valutazione svolta più avanti, tali effetti, non risultano pregiudizievoli per la concorrenza nei mercati rilevanti. 15. Da un punto di vista soggettivo occorre, invece, rilevare quanto segue: 2 In proposito, cfr. il Formulario predisposto dall Autorità relativo alle Modalità per la comunicazione di un operazione di concentrazione tra imprese (paragrafo D. 1).

20 20 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO 2015 i) C.E.F., nel porre in essere l omissione in violazione del disposto dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, non ha fornito sufficienti e validi elementi volti a giustificare le suddette omissioni; ii) appare necessario tener conto della circostanza che l operazione è stata comunicata spontaneamente dalla Parte responsabile dell infrazione e che la stessa ha prestato piena collaborazione nel corso del procedimento. 16. Quanto alla durata dell infrazione il ritardo risulta, nel caso di specie, di poco superiore ai 2 anni. VII. VALUTAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE a) Il mercato rilevante 17. In considerazione dell attività svolta dalle società interessate, l operazione in esame riguarda la distribuzione all ingrosso di prodotti farmaceutici. Seguendo la definizione adottata dalla Commissione e dall Autorità nei più recenti precedenti 3, il mercato della distribuzione all ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) è individuato nella distribuzione all ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (full-line wholesalers) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (short-line wholesalers) e dalle imprese farmaceutiche, di rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti. Secondo i dati Federfarma del 2013, i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati a livello nazionale. L esistenza di normative diverse tra i vari Stati dell Unione Europea per quanto concerne, ad esempio, le licenze, i margini sui prodotti, i tempi di consegna e l'obbligo di assortimento, induce a ritenere, innanzitutto, che il mercato geografico abbia un'estensione non superiore a quella del territorio nazionale. Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente organizzata, all'interno di ciascun Paese, a livello regionale. Le circostanze descritte hanno portato la Commissione UE e l'autorità a restringere il mercato geografico rilevante ad un livello subnazionale, spesso coincidente con il territorio regionale. In via di prima approssimazione, pertanto, l operazione in esame interessa il mercato regionale della Regione Lombardia. b) Effetti dell operazione 18. La quota detenuta da C.E.F. nella distribuzione intermedia di farmaci nel 2011 a livello nazionale, tenuto conto dei dati forniti dalle Parti 4, è stata pari a circa l [1-5%] 5. Nel medesimo periodo, AL-PHARMA deteneva una quota stimabile in circa [inferiore all 1%]. 3 Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M Teva/Ratiopharm, i provvedimenti dell Autorità del 30 aprile 2014 n C11945 COMIFAR Distribuzione/Unioneffe in Boll. 19/2014, dell 8 agosto 2012, n , C Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, e n , C Unifarm-Unifarm Sardegna/Ramo di azienda di CO.SA.FA.CA, in Boll. n. 32/12, nonché da ultimo, il provvedimento del 18 giugno 2013, n , C DMWSL 723/DOC GENERICI, in Boll. n. 26/13.] 4 Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health.

21 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO Sul territorio italiano sono attualmente presenti altri importanti e qualificati operatori, quali COMIFAR con quota di circa il 15-20%, ALLIANCE HEALTHCARE, con una quota pari a circa il 10-15%, e UNICO, con circa il 5-10%. 19. Nel più circoscritto ambito della distribuzione intermedia di farmaci in Lombardia, CEF e AL- PHARMA detenevano quote nel 2011 stimabili, rispettivamente, in circa il [15-20%] e [1-5%]. 20. Tenuto conto delle evidenze sopra esposte, la concentrazione non appare comportare una modifica della posizione delle Parti sui mercati rilevanti, idonea a pregiudicare la struttura dell offerta. Ciò sia in ragione della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, sia a causa della ridotta sovrapposizione di quote di mercato nel più circoscritto ambito geografico regionale di riferimento. CONSIDERATO, pertanto, che l operazione in esame, in quanto ha comportato l acquisizione del controllo di un impresa, costituiva concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90; CONSIDERATO che, nell operazione di cui trattasi, il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate, per il periodo in relazione al quale l acquisizione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 vigente al momento della realizzazione dell operazione e che, pertanto, l operazione in esame era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo; CONSIDERATO che l operazione suddetta non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90; RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l irrogazione della sanzione di cui all articolo 19, comma 2, a carico della società C.E.F. nella misura di (cinquemila euro), sanzione che appare congrua a realizzare l obiettivo di assicurare che l attività di controllo delle concentrazioni, attribuita all Autorità, si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall articolo 16 della legge n. 287/90; RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell operazione di concentrazione in esame, che la stessa non è stata suscettibile di determinare, ai sensi dell articolo 6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; ORDINA alla società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.a r.l., di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma complessiva di (cinquemila euro), per la mancata comunicazione dell operazione dell acquisizione del controllo esclusivo di AL- PHARMA. 5 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

22 22 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO 2015 La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento, la società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.ar.l., è tenuta a dare immediata comunicazione all'autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

23 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

24 24 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO 2015 C FONDO STRATEGICO ITALIANO/ROCCO FORTE & FAMILY Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 gennaio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Fondo Strategico Italiano S.p.A. e delle persone fisiche Sir Rocco Forte e Olga Polizzi, pervenuto in data 15 dicembre 2014; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Fondo Strategico Italiano S.p.A. (di seguito, FSI) è una holding di partecipazioni creata per legge (D.M. 3 maggio 2011) che ha per oggetto l assunzione in via diretta e indiretta di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di società di capitali che presentino significative prospettive di sviluppo e che: (I) operino nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia, delle assicurazioni e dell intermediazione finanziaria, della ricerca e dell innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei pubblici servizi; (II) benché non operanti nei settori di cui al punto che precede, possiedano i seguenti requisiti cumulati: a) fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro; e b) numero medio di dipendenti nel corso dell ultimo esercizio non inferiore a 250; (III) benché non operanti nei settori di cui al punto che precede e pur avendo un livello di fatturato o un numero di dipendenti inferiori a quelli indicati al punto (ii), ma comunque non inferiori di oltre il 20% dei suddetti valori, svolgano un attività rilevante in termini di indotto e di benefici per il sistema economico-produttivo del Paese, anche in termini di presenza sul territorio di stabilimenti produttivi. FSI è soggetta alla direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), la quale ne possiede l 80% 1 del capitale sociale, cui si affianca, dal 2012, la Banca d Italia con una quota pari al 20%. CDP è una società controllata dal Ministero dell Economia e delle Finanze, che ne detiene oltre l 80,1% delle partecipazioni azionarie, mentre il restante 18,4% è posseduto da un gruppo di fondazioni bancarie e il rimanente 1,5% da azioni proprie. Nel 2013 CDP ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 24,8 miliardi di euro, di cui circa [20-30] 2 miliardi di euro per vendite nell Unione Europea e circa [20-30] miliardi di euro per vendite in Italia. 1 Di cui il 77,7% direttamente e il 2,3% attraverso la controllata Fintecna S.p.A.. 2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

25 BOLLETTINO N. 1 DEL 26 GENNAIO Rocco Forte & Family Limited (di seguito la Società) è una società holding di diritto inglese che svolge attività di gestione di partecipazioni in società che operano nel settore turistico-alberghiero. In particolare, la Società svolge, in via prevalente, attività di gestione di hotel di alta gamma in Belgio, Germania, Italia, Regno Unito e Russia. Il capitale sociale della Società è detenuto da due persone fisiche rispettivamente per il 32,77% e per il 13,56% (di seguito i Soci Principali), e da altre persone fisiche e giuridiche. I Soci Principali controllano congiuntamente la Società, in quanto detengono, direttamente o indirettamente 3, più del 50% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società e gli stessi si sono impegnati a votare all unanimità alle assemblee dei soci della Società. Nel 2013 la Società ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 229,5 milioni di euro, di cui circa [ ] milioni di euro per vendite nell Unione Europea e circa [49-100] milioni di euro per vendite in Italia. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata consiste nell acquisizione da parte di FSI in parte direttamente, in parte (in uguali quote) per il tramite della società soggetta al proprio esclusivo controllo FSI Investimenti S.p.A. (di seguito, FSII, insieme a FSI, l Investitore), del 23% del capitale sociale della Società. Più precisamente, l operazione verrà realizzata attraverso un aumento di capitale che verrà sottoscritto interamente dall Investitore. Le partecipazioni degli attuali soci ne risulteranno dunque proporzionalmente diluite fino a raggiungere la quota complessiva del 77%. Anche a seguito dell operazione i due Soci Principali avranno la possibilità di esercitare un potere deliberativo idoneo a vincolare con il proprio voto la Società, continuando a detenere gli stessi, direttamente e indirettamente, più del 50% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società e sussistendo il menzionato accordo, ai sensi del quale gli stessi si impegnano a votare all unanimità alle assemblee dei soci della Società.. In base all Investment Agreement (di seguito il Contratto) sottoscritto in data 7 novembre 2014, l Investitore gode di diritti di veto sia inerenti alla gestione straordinaria quali modifiche allo Statuto ovvero scissioni, fusioni, cessioni e liquidazione della Società o delle sue controllate che inerenti alla gestione ordinaria e all indirizzo strategico della Società o delle sue controllate, quali il diritto di veto sulla formazione del Business Plan e del Budget. In particolare, secondo il Contratto, fintantoché l Investitore deterrà una partecipazione pari o superiore al 15% del capitale sociale, due dei membri del Consiglio di Amministrazione saranno da esso nominati. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice, tuttavia, la disposizione in esame continua stabilendo che per la validità delle delibere riguardanti alcune materie specificatamente elencate in 3 Alle quote detenute direttamente devono aggiungersi quelle possedute dai Soci Principali attraverso alcuni trust in cui tra i trustee vi sono i Soci Principali o soggetti da essi controllati. Le Parti rilevano che i trust che detengono partecipazioni nella Società sono tutti regolati dal diritto inglese, in base al quale il controllo del trust deve essere ricondotto ai trustee e non ai beneficial owner. Ancora, per la medesima normativa, quando vi siano più trustee, le decisioni sulla gestione del trust devono essere adottate all unanimità. Come conseguenza, si può assumere che ciascuno dei trustee goda di un diritto di veto sul trust in cui riveste la carica e che pertanto ne detenga il controllo congiunto.

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