C ALLIANCE MEDICAL/CENTRO MEDICO SETTE RE Provvedimento n

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "C ALLIANCE MEDICAL/CENTRO MEDICO SETTE RE Provvedimento n"

Transcript

1 C ALLIANCE MEDICAL/CENTRO MEDICO SETTE RE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 marzo 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO, in particolare, l articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell articolo 16 della medesima legge, l Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all 1% del fatturato dell anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione; VISTA la comunicazione della società Alliance Medical S.r.l., pervenuta in data 22 novembre 2007; VISTA la propria delibera del 13 dicembre 2007, notificata il 4 gennaio 2008, con la quale è stato disposto l avvio del procedimento nei confronti della società Alliance Medical S.r.l. per l eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 per la mancata ottemperanza all obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge; VISTA la memoria difensiva della società Alliance Medical S.r.l., pervenuta il 5 febbraio 2008, nel rispetto dei termini di cui all articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81; VISTI gli altri atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Alliance Medical S.r.l. (di seguito Alliance Medical) è una società attiva in Italia nella fornitura di prestazioni a carattere sanitario a favore di ospedali pubblici e privati, cliniche e pazienti. In particolare, Alliance Medical gestisce, sia direttamente sia attraverso società controllate, centri diagnostici ed offre servizi di diagnostica per immagini in outsorcing, sia attraverso unità mobili sia mediante postazioni fisse. Alliance Medical S.r.l. è soggetta al controllo di Alliance Medical Limited, società di diritto inglese che fa parte del gruppo Alliance Medical Holdings Ltd, controllata a sua volta da Brigepoint Group Limited, quale soggetto al vertice della catena di controllo. Nel 2006, il gruppo Bridgepoint ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa [4-5] 1 miliardi di euro, di cui circa [ ] milioni di euro in Italia. Centro Medico Sette Re S.r.l. (di seguito Sette Re) è una società che svolge attività di studio medico e poliambulatorio specialistico, anche in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nei due propri centri siti in Campania, entrambi presso Arzano (NA). Sette Re effettua principalmente servizi diagnostici, radio-diagnostici, di laboratorio clinico e di fisioterapia. Il capitale sociale di Sette Re, alla data dell accordo, era detenuto da cinque persone fisiche. Nel 2006, Sette Re ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 1,56 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione consiste nell acquisizione del controllo esclusivo della società Sette Re da parte di Alliance Medical attraverso l acquisto l 85% del capitale sociale della stessa, avvenuto, contestualmente alla sottoscrizione dell accordo per l acquisto, in data 27 luglio Il restante 15% del capitale sociale della società Sette Re (ripartito tra tre persone fisiche) verrà acquistato da Alliance Medical entro il 28 luglio Ai sensi di quanto previsto dal patto di non concorrenza contenuto nel Contratto di compravendita, per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento dello stesso, i Venditori si impegnano a non svolgere, né 1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

2 direttamente né indirettamente, alcuna attività nel settore dei servizi radiologici e diagnostici, nel territorio della ASL Napoli 3, ad eccezione delle attività medico professionali svolte presso strutture sanitarie interamente pubbliche, di quelle già svolte dai Venditori o da alcuni di essi nonché di quelle di volta in volta concordate con Alliance Medical. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame, in quanto comportava l acquisizione del controllo esclusivo di un impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientrava nell ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dell articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale, realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate dall operazione era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell operazione stessa (440 milioni di euro). Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che l operazione di concentrazione é stata perfezionata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione. Si osserva, inoltre, che il patto di non concorrenza, contenuto nel Contratto di compravendita descritto in precedenza, costituisce una restrizione accessoria all operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell azienda acquisita, a condizione che abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione, rilevando, nel caso di specie, come entrambe le parti, svolgendo la medesima attività, siano a conoscenza del relativo know-how 2. A quest ultimo riguardo occorre osservare che una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni risulterebbe eccedere l esigenza dell acquirente di preservare l effettivo valore dell azienda acquisita. IV. LA POSIZIONE DELLE PARTI Si riportano qui di seguito le principali argomentazioni addotte dalla parte in merito all omessa comunicazione preventiva dell operazione in esame contenute nella memoria difensiva del 5 febbraio Sull elemento soggettivo dell infrazione La parte esclude qualsiasi profilo di intenzionalità in relazione all omissione contestata. A riprova di ciò viene invocata la spontaneità della comunicazione, che seppur intervenuta ad operazione oramai realizzata, è stata effettuata non appena ci si è accorti dell errore e, comunque, prima che l Autorità ne avesse conoscenza. Tutto ciò proverebbe l assoluta buona fede di parte e sarebbe indice del fatto che la condotta omissiva dell agente non è dipesa dalla volontà di sottrarsi al controllo preventivo dell Autorità ma, piuttosto, da un errore involontario, del tutto scusabile, imputabile, nel caso di specie, al mancato computo del fatturato realizzato in Italia dalla società Limoni Holdings S.p.A. (parte del medesimo gruppo di appartenenza di Alliance Medical), della cui acquisizione non era stata data comunicazione ad Alliance Medical. Inoltre, gli avvocati esterni, nominati da Alliance Medical per condurre la due diligence dell operazione in esame, non avrebbero reso noto al cliente l obbligo di notificare l acquisizione. Sul trattamento sanzionatorio In subordine al punto di cui sopra, viene sollevata la questione dell eventuale applicazione di una sanzione a carico della parte. La parte sostiene che l infrazione commessa non possa ritenersi grave e, di conseguenza, meritevole dell applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 15 della legge n. 287/90. Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui si dovesse procedere all irrogazione di una sanzione, questa dovrebbe essere di natura meramente simbolica. Sul punto, oltre agli argomenti esposti in precedenza, rileva, ad avviso di parte, il fatto che la comunicazione viene effettuata a distanza di pochi mesi dalla realizzazione dell operazione, avvenuta il 27 luglio 2007, e la circostanza per cui l operazione non desta alcuna preoccupazione dal punto di vista del suo impatto concorrenziale. 2 [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni accessorie direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2000, punti 22 e 20. ] 2

3 V. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL OMESSA COMUNICAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE Dagli atti del procedimento risulta che l operazione di concentrazione è stata realizzata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva risulta violato. Tale obbligo grava sul soggetto che direttamente acquisisce il controllo dell impresa interessata dall operazione concentrativa e, solo in via sussidiaria, sui soggetti controllanti la stessa, pertanto, la responsabilità della mancata notifica dell'operazione in esame deve essere attribuita, in primis, alla società Alliance Medical. Sull elemento soggettivo dell infrazione Con riguardo all elemento soggettivo dell infrazione, le circostanze accertate portano ad escludere l esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo dell Autorità sulle operazioni di concentrazione. Tuttavia il richiamo all errore scusabile fatto dalla parte non è accoglibile nel caso di specie. Tale circostanza ricorre infatti solo in caso di inevitabilità dell errore, dovuto alla impossibilità materiale di conoscere la fonte normativa, o di scusabilità dello stesso, dovuta, ad esempio, alla presenza di un elemento positivo, estraneo all autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell agente l incolpevole opinione di liceità del suo agire. Nel caso di specie, l omessa comunicazione è imputabile ad una erronea applicazione della norma da parte di Alliance Medical, per cui la colpevolezza dell omissione non può essere esclusa. Infatti, quanto sostenuto dalla parte, secondo cui gli avvocati esterni, nominati dalla società per la due diligence dell operazione, non avrebbero reso noto al cliente l obbligo di notificare l acquisizione all Autorità, non si configura come errore scusabile. In primo luogo, gravando su Alliance Medical l obbligo di notifica preventiva dell operazione di concentrazione in esame, grava sulla società il compito di acquisire tutte le informazioni necessarie ad assolvere a tale obbligo (fondamentali in tal senso le informazioni sugli eventuali mutamenti degli assetti societari del gruppo di appartenenza all interno del territorio italiano). In secondo luogo, appare ragionevole ritenere che gli avvocati, comunque scelti e nominati da Alliance Medical ed in quanto tali non configurabili come soggetti esterni ad essa, non potessero essere a conoscenza di informazioni che avrebbero dovuto essere nella disponibilità di Alliance Medical. Alla luce di queste considerazione deve ritenersi applicabile l articolo 3, della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Sull elemento oggettivo dell infrazione Quanto alla gravità, la parte ha sottolineato come l operazione di concentrazione tardivamente notificata non appaia idonea a comportare effetti pregiudizievoli sulla concorrenza. Tale considerazione non può comunque rilevare ai fini né dell accertamento della violazione dell obbligo di notifica preventiva, né dell applicabilità della sanzione per l omessa notifica, ma solo ai fini della quantificazione di tale sanzione: infatti, le disposizioni dell articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell Autorità per il controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive, che risultano irrimediabilmente eluse in caso di omessa notifica. Irrogazione della sanzione e sua determinazione Pertanto, accertata la violazione dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità alla società Alliance Medical, si ritiene di procedere all irrogazione della sanzione come previsto dall articolo 19, comma 2, della medesima legge. A tal fine, secondo l articolo 11 ( Criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ) della legge n. 689/1981 ( Modifiche al sistema penale ), occorre fare riferimento alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di una vasta gamma di fattori, tra i quali, in particolare, gli effetti concorrenziali dell'operazione tardivamente notificata che, nel caso di specie, non appaiono essere restrittivi, secondo la valutazione dell'operazione qui di seguito svolta. In merito all azione riparatrice svolta dall agente, vale qui richiamare la circostanza della spontaneità della comunicazione operata dalla parte. Quanto, infine, alla durata della violazione si osserva che l operazione è stata realizzata il 27 luglio 2007 ed è stata comunicata il 22 novembre 2007, dopo circa quattro mesi. 3

4 VI. VALUTAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE I mercati del prodotto Sette Re gestisce uno studio medio ed un poliambulatorio specialistico che forniscono servizi di diagnostica in convenzione con il SSN, siti in Campania, entrambi presso Arzano in provincia di Napoli. Alliance Medical gestisce alcuni centri diagnostici in varie regioni italiane che forniscono principalmente servizi di diagnostica d immagine. Si tratta di cliniche private accreditate presso il SSN, che offrono, in misura limitata, anche prestazioni a pazienti privati al di fuori del regime di convenzione. In particolare, Alliance Medical gestisce due centri diagnostici in Piemonte 3, due in Lombardia, quattro in Toscana e uno nel Lazio 4. Inoltre, Alliance Medical offre anche servizi di diagnostica per immagini a ospedali e ambulatori medici che decidono di ricorrere all outsorcing 5. La prestazione di servizi di diagnostica per immagini in outsourcing consiste, tipicamente, nella fornitura delle apparecchiature tecniche per la diagnostica (utilizzate principalmente nel campo della tomografia assiale computerizzata - TAC, della risonanza magnetica - RSM, della tomografia ad emissione di positroni - PET, del catarismo cardiaco, della mammografia e della radioterapie), del personale amministrativo (per la gestione delle liste d attesa e la lettura dei referti) e del personale tecnico (per la conduzione degli impianti). Il servizio viene offerto sia a strutture pubbliche sia a strutture private, attraverso postazioni fisse ( servizio fisso ) o attraverso il noleggio di unità mobili dotate di tutte le apparecchiature necessarie, collocate in prossimità dei rispettivi ospedali o ambulatori medici, per servizi prestati su base giornaliera, settimanale o periodica ( servizio mobile ). In ragione delle attività svolte da Sette Re, la presente operazione riguarda, dunque, il mercato delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero. Le prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero costituiscono un mercato distinto da quello delle prestazioni sanitarie a carattere ambulatoriale, e ciò in considerazione delle diverse caratteristiche e delle differenti modalità di erogazione dei due servizi 6. Il mercato delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero si caratterizza per l esistenza di significative barriere all entrata, sia di natura tecnica che normativa. All interno di tale mercato è, inoltre, possibile individuare due mercati distinti, in base alla natura giuridica del soggetto erogatore della prestazione: un mercato pubblico ed un mercato privato 7. Nel mercato pubblico, a seguito della riforma sanitaria introdotta con il Decreto Legislativo n. 502/92 come modificato dal Decreto Legislativo n. 517/93 e sue successive modificazioni, alle aziende sanitarie locali è consentita l erogazione di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché di prestazioni ospedaliere, avvalendosi indifferentemente dei propri presidi, delle istituzioni sanitarie pubbliche o private e dei professionisti privati. Nel mercato privato, le prestazioni sanitarie sono fornite, previa autorizzazione pubblica, in regime di convenzione con il SSN, o al di fuori di detto regime di convenzione. Poiché i soggetti convenzionati possono fornire le proprie prestazioni anche al di fuori di tale regime, il mercato privato delle prestazioni sanitarie ospedaliere comprende le prestazioni sanitarie erogate da tutti gli operatori privati, sia quelli convenzionati con il SSN che quelli al di fuori di tale regime. Dal lato della domanda, i pazienti che si rivolgono ad un ospedale pubblico o ad un centro privato accreditato pagano un ticket (il cui costo varia in base al trattamento, alla situazione economica del paziente e alla regione), mentre il rimanente costo della prestazione sanitaria viene coperto dalle Aziende Sanitarie Locali. Diversamente, i soggetti che si rivolgono a strutture private non accreditate si fanno interamente carico dei costi dei servizi, rimanendo totalmente liberi di scegliere la struttura presso la quale acquisire il servizi. In ragione del diverso costo e della diversa libertà di scelta per il paziente, le due modalità di acquisizione delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero (attraverso il SSN o privatamente) individuano mercati separati. 3 [Acquisiti a seguito dell acquisizione della società Linea Medica S.r.l..] 4 [Acquisiti a seguito dell acquisizione delle società Newima S.r.l. e Studio Radiologico Cento Cannoni S.r.l..] 5 [Ospedali ed ambulatori medici si avvalgono di società specializzate nella fornitura di servizi di diagnostica di immagine quando: i) non pensano di coprire interamente i costi per l acquisto delle relative apparecchiature con le prestazioni offerte se non nel lungo termine, col rischio che esse siano ormai obsolete; ii) hanno la necessità di ulteriori apparecchiature per rispondere ad una domanda di servizi in eccesso e/o quando devono temporaneamente sostituire alcune apparecchiature che sono oggetto di interventi di riparazione/manutenzione.] 6 [Cfr. provvedimento AGCM n , del 3 agosto 2007, caso C8692 Humanitas - Istituto Radiologico Valdostano/ISAV.] 7 [Cfr. provvedimento AGCM n , del 10 ottobre 2007, caso C8819 Humanitas/Istituto Clinico Casa di cura privata Mater Domini.] 4

5 I mercati geografici Dal punto di vista geografico i mercati pubblico e privato delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero hanno una dimensione locale, tendenzialmente coincidente con il territorio regionale, in considerazione della necessità del paziente di garantirsi una ragionevole prossimità con la casa di cura. Effetti dell operazione L operazione in esame non comporta modifiche sostanziali negli attuali assetti concorrenziali dei mercati pubblico e privato delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero in Campania: essa, infatti, non determina significative sovrapposizioni di natura orizzontale o verticale tra le attività delle parti, in ragione dei diversi ambiti geografici di operatività delle stesse. Anche alla luce del fatto che l intero settore risulta caratterizzato da un elevato grado di frammentazione dell offerta e da una domanda crescente, si ritiene che l operazione di concentrazione oggetto di valutazione non sia idonea a modificare le condizioni concorrenziali dei mercati interessati. CONSIDERATO, pertanto, che l operazione in esame, in quanto comportava l acquisizione del controllo esclusivo di più imprese, costituiva una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b, della legge n. 287/90; CONSIDERATO che il fatturato realizzato dall insieme delle imprese interessate, per il periodo al quale l operazione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l operazione sopra individuata era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo; CONSIDERATO che l operazione suddetta, realizzata il 27 luglio 2007, non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell articolo 16, comma della legge n. 287/90; CONSIDERATO che l'operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per l'operazione tardivamente comunicata, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione; CONSIDERATO, in ordine all individuazione del soggetto responsabile dell infrazione contestata, che l operazione di concentrazione è consistita nell acquisizione del controllo esclusivo della società Centro Medico Sette Re S.r.l. da parte della società Alliance Medical S.r.l.; RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della suindicata società Alliance Medical S.r.l. all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90; CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi: - l'assenza di dolo da parte dell'agente; - la spontaneità della comunicazione, seppur tardiva; - la modesta incidenza concorrenziale dell'operazione in esame; - il lasso di tempo intercorso prima della comunicazione all Autorità dell avvenuta operazione (pari a circa quattro mesi); RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società Alliance Medical S.r.l. nella misura di euro (cinquemila), per l'operazione non notificata, sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90; RITENUTO, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell'operazione di concentrazione in esame, che la stessa non è stata suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, infine, che i patti sopra descritti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre il tempo ivi indicato; 5

6 ORDINA alla società Alliance Medical S.r.l., di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo esclusivo sulla società Centro Medico Sette Re S.r.l.. La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento delle stesse, la società Alliance Medical S.r.l. è tenuta a dare immediata comunicazione all'autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati. DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 6

C ALLIANCE MEDICAL/NEWIMA-STUDIO RADIOLOGICO CENTO CANNONI Provvedimento n

C ALLIANCE MEDICAL/NEWIMA-STUDIO RADIOLOGICO CENTO CANNONI Provvedimento n C8978 - ALLIANCE MEDICAL/NEWIMA-STUDIO RADIOLOGICO CENTO CANNONI Provvedimento n. 18121 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 marzo 2008; SENTITO il Relatore Dottor

Dettagli

C MONDI PACKAGING PAPER/PAPER FACTORY STAMBOLIJSKI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C MONDI PACKAGING PAPER/PAPER FACTORY STAMBOLIJSKI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO C8017 - MONDI PACKAGING PAPER/PAPER FACTORY STAMBOLIJSKI Provvedimento n. 16200 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2006; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito www.agcm.it 18 novembre 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013 Provvedimento n.

Dettagli

C NEW MOTORS/RAMO DI AZIENDA DI CANELLA AUTO Provvedimento n

C NEW MOTORS/RAMO DI AZIENDA DI CANELLA AUTO Provvedimento n C10266 - NEW MOTORS/RAMO DI AZIENDA DI CANELLA AUTO Provvedimento n. 20654 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 gennaio 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

C EUROSPIN PUGLIA/NOVE RAMI DI AZIENDA DI PIRAMIDE COMMERCIALE ITALIANA Provvedimento n

C EUROSPIN PUGLIA/NOVE RAMI DI AZIENDA DI PIRAMIDE COMMERCIALE ITALIANA Provvedimento n C10230 - EUROSPIN PUGLIA/NOVE RAMI DI AZIENDA DI PIRAMIDE COMMERCIALE ITALIANA Provvedimento n. 20420 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 ottobre 2009; SENTITO

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CARAVEL S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 43/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

Provvedimento n ( C3655C ) MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n ( C3655C ) MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 7981 ( C3655C ) MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 febbraio 2000; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

Dettagli

DELIBERA N. 115/13/CSP

DELIBERA N. 115/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELETUTTO ) PER LA VIOLAZIONE DELL

Dettagli

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 118/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS

Dettagli

SP109 - TRAMBUS/ATTIVITÀ AUTOBUS DI LINEA GT Provvedimento n

SP109 - TRAMBUS/ATTIVITÀ AUTOBUS DI LINEA GT Provvedimento n SP109 - TRAMBUS/ATTIVITÀ AUTOBUS DI LINEA GT Provvedimento n. 19627 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2009; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA

Dettagli

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 28 dicembre

Dettagli

C6945 - GRANMILANO/DEBORA SURGELATI Provvedimento n. 14395 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C6945 - GRANMILANO/DEBORA SURGELATI Provvedimento n. 14395 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO C6945 - GRANMILANO/DEBORA SURGELATI Provvedimento n. 14395 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 giugno 2005 SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2017 41/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA,

Dettagli

DELIBERA N. 321/13/CONS

DELIBERA N. 321/13/CONS DELIBERA N. 321/13/CONS ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDIZIONI PANORAMA DELLA SANITA - SOCIETA COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19555 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Retelit S.p.A. per violazioni dell art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme attuative LA COMMISSIONE

Dettagli

DELIBERA N. 134/13/CSP

DELIBERA N. 134/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 605/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013 157/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione

Dettagli

C LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n

C LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n C11920 - LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n. 24532 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 settembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19713 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Capstone Equities Manager LLC per violazioni dell art. 103, comma 4, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 58/1998, nonché

Dettagli

C BCC ROMA-BANCA PADOVANA CC Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C BCC ROMA-BANCA PADOVANA CC Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO C12031 - BCC ROMA-BANCA PADOVANA CC Provvedimento n. 26044 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 maggio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015 604/2015/S/EEL AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SISTEMA INDENNITARIO PER L ESERCENTE LA VENDITA USCENTE IN CASO DI MOROSITÀ DEL CLIENTE FINALE. EVENTUALE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 158/2015/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE. EVENTUALE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19439 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei sig.ri Enrico Filippo Francesco Cervellera, Vincenzo Ciruzzi e Andrea Vasapolli, componenti pro tempore del collegio

Dettagli

C NUOVA MAA ASSICURAZIONI/MEDIOLANUM ASSICURAZIONI Provvedimento n

C NUOVA MAA ASSICURAZIONI/MEDIOLANUM ASSICURAZIONI Provvedimento n C5588 - NUOVA MAA ASSICURAZIONI/MEDIOLANUM ASSICURAZIONI Provvedimento n. 11775 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2003; SENTITO il Relatore Professor Carlo

Dettagli

SP123 - COMUNE DI MILANO-ATM/ATM SERVIZI Provvedimento n. 21965

SP123 - COMUNE DI MILANO-ATM/ATM SERVIZI Provvedimento n. 21965 SP123 - COMUNE DI MILANO-ATM/ATM SERVIZI Provvedimento n. 21965 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2010; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19481 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Elio Cosimo Catania ai sensi degli artt. 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

Ufficio provinciale di Modena. Fabbricati rurali e D.L. 201/2011. Pasquale Carafa. Modena, 14 novembre 2012

Ufficio provinciale di Modena. Fabbricati rurali e D.L. 201/2011. Pasquale Carafa. Modena, 14 novembre 2012 Ufficio provinciale di Modena Fabbricati rurali e D.L. 201/2011 Modena, 14 novembre 2012 Pasquale Carafa Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Modena Tema della presentazione La struttura della

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016 45/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

SP119 - AGSM VERONA Provvedimento n

SP119 - AGSM VERONA Provvedimento n SP119 - AGSM VERONA Provvedimento n. 20670 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 gennaio 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2015 56/2015/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE.

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19315 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per violazioni degli artt. 114 e 115-bis del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

Dettagli

DELIBERA N. 254/14/CONS

DELIBERA N. 254/14/CONS DELIBERA N. VERIFICA AI SENSI DELL ARTICOLO 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE CONCERNENTE L ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ ELEMEDIA S.P.A.

Dettagli

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo

Dettagli

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.

Dettagli

L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa

L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7 M.5 L'ANTIRICICLAGGIO: Le sanzioni a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 2 di 7 INDICE DOCUMENTO 1.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 165 del 14-10-2011 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE ARTICOLO

Dettagli

DELIBERA N. 99/13/CSP

DELIBERA N. 99/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA CANALE ITALIA 2 SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE CANALE ITALIA 2 ) PER LA VIOLAZIONE DELL

Dettagli

DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 3, COMMI 1, 5 LETT. B) E 8 LETT. D), D.

Dettagli

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Delibera n. 19317 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Arca SGR S.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA FREEDOM LOGISTIC [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N.96/14/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELERAMA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELERAMA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19711 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Baker Tilly Revisa s.p.a. per violazioni delle disposizioni contenute nelle delibere Consob n. 17836/2011 e n. 18802/2014,

Dettagli

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA

Dettagli

C BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n

C BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n C9498 - BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n. 18786 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 agosto 2008; SENTITO il Relatore Giorgio

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DETERMINA N. 5/15/DIS VERIFICA AI SENSI DELL ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL OPERAZIONE DI CESSIONE DI RAMO D AZIENDA CONSISTENTE NEL MARCHIO SPLIT TV DALLA SOCIETÀ

Dettagli

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/ Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dei Responsabili di Servizio con contenuto precettivo. Approvato con deliberazione

Dettagli

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile

Dettagli

RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.

RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62. RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo su atti e documenti relativi

Dettagli

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 1 29/2012 MAGGIO/4/2012 (*) 15 Maggio 2012 LA CIRCOLARE N. 2/2012 DEL

Dettagli

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 24 APRILE 2013 177/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE L AUTORITÀ PER L

Dettagli

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ATTUAZIONE DELL ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 PER L ANNO 2007 IL CONSIGLIO VISTO l art. 1,

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI (CALL CENTER)

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI (CALL CENTER) DELIBERAZIONE 26 GENNAIO 2017 27/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI (CALL CENTER) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 288/16/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL ART. 8 DEL REGOLAMENTO

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXV - n. 1

Bollettino. Settimanale. Anno XXV - n. 1 Bollettino Settimanale Anno XXV - n. 1 Pubblicato sul sito www.agcm.it 26 gennaio 2015 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 I765 - GARE GESTIONI FANGHI IN LOMBARDIA E PIEMONTE Provvedimento

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEONEWS S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE IN AMBITO LOCALE AREZZO TV ) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE

Dettagli

Circolare N.102 del 5 Luglio 2012

Circolare N.102 del 5 Luglio 2012 Circolare N.102 del 5 Luglio 2012 Autotrasportatori indigenti: concessa la rateizzazione delle sanzioni amministrative del codice della strada Autotrasportatori indigenti: concessa la rateazione delle

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2015 565/2015/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE DI AUTOLETTURA RELATIVA AL SERVIZIO

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 settembre 2011;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 settembre 2011; C11103 - ESSELUNGA/BARBARA CONNELLA-EGISTA MARIA TOGNOTTI- DUECI (LUCCA) C11104 - ESSELUNGA/PAGNI VINI (LA SPEZIA) C11105 - ESSELUNGA-TALVERA-QUADRILATERO/8 PUNTI VENDITA (LIVORNO) Provvedimento n. 22765

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19512 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. (già RSM Italy Audit & Assurance S.r.l.) LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 381/16/CONS RIUNIONE, AI SENSI DELL ARTICOLO 8 BIS DELLA DELIBERA N. 131/08/CONS, DEI PROCEDIMENTI DI IMPEGNI SULLE CONTESTAZIONI N. 1/15/DRS E N. 2/15/DRS NEI CONFRONTI DI TELECOM ITALIA S.P.A.

Dettagli

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n BOLLETTINO N. 33-34 DEL 2 SETTEMBRE 2013 99 PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24473 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 126/16/CONS AUTORIZZAZIONE ALL AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA SUL MERCATO ELETTRONICO MEDIANTE RICHIESTA D OFFERTA (RDO) PER L ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI HOSTING DEL SITO WEB DELL AUTORITÀ

Dettagli

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali COMUNE DI CIS PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ONE SAT S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE NEW ONE - CH. 917 ) PER LA VIOLAZIONE

Dettagli

Comune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE

Comune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE Comune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE ATTO DIRIGENZIALE N 139 DEL08/02/2016 OGGETTO: PRE-RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSSE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A LEGGI DELLO STATO,DELLA REGIONE

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione Comunicato del del 17 febbraio 2016 Indicazioni sull applicazione dell art. 37, d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. In ragione di sollecitazioni pervenute da soggetti

Dettagli

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. Prot. n. 2010/30900 Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

DELIBERA N. 1/14/CSP

DELIBERA N. 1/14/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ GET S.R.L. (ESERCENTE L EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE PIU BLU LOMBARDIA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 34,

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Dettagli

DELIBERA N. 158/10/CSP

DELIBERA N. 158/10/CSP DELIBERA N. 158/10/CSP Procedimento nei confronti dell Azienda Sanitaria 3 Genovese per la violazione dell articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 L AUTORITÁ 2010; NELLA riunione della Commissione

Dettagli

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Delibera n. 19376 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti aziendali di Giampaolo Abbondio Associati Sim s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, per violazioni degli artt.

Dettagli

Allegato A. Deliberazione di Consiglio n. 15/13 del

Allegato A. Deliberazione di Consiglio n. 15/13 del Allegato A Deliberazione di Consiglio n. 15/13 del 16.12.2013 Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie IL SEGRETARIO GENERALE (Catia Baroncelli)

Dettagli

COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - APPLICAZIONE

Dettagli

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ATTUAZIONE DELL ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 PER L ANNO 2008 VISTO l art. 1, comma 67, della

Dettagli

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con D.C.C. n. 17 del 30.09.2003-1 - Articolo

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL 13 LUGLIO 2009 SULL IMMISSIONE SUL MERCATO E SULL USO DEI

Dettagli

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Comune di Avigliana. Provincia di Torino Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 16 APRILE 2015 168/2015/S/IDR AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA

Dettagli

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 22 dicembre 2015 Entita' e modalita' di versamento del contributo a favore dell'autorita' nazionale anticorruzione, per l'anno 2016. (Delibera n. 163/2015).

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi RISOLUZIONE N. 77/E Roma 16/09/2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI TICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTU NITA 26 giugno 2015, n.499

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI TICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTU NITA 26 giugno 2015, n.499 30138 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 16 07 2015 a) sarà pubblicato per estratto all Albo degli Atti dirigenziali del Servizio; b) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Dettagli

Decreto del Ministro Gentiloni per i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi

Decreto del Ministro Gentiloni per i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi Decreto del Ministro Gentiloni per i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi VISTO l articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell attività di governo e ordinamento

Dettagli

Provincia Regionale di Trapani

Provincia Regionale di Trapani Provincia Regionale di Trapani - SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE, RISERVE NATURALI E PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE DI COMPETENZA PROVINCIALE

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 165 08.09.2016 Depenalizzazione & lavoro: il limite ante e post-modifica Il MLPS chiarisce il limite massimo della sanzione amministrativa

Dettagli

C CREDITO EMILIANO/RAMO D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n

C CREDITO EMILIANO/RAMO D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n C9567 - CREDITO EMILIANO/RAMO D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n. 18892 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 settembre 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

Dettagli

dicembre 2004 n. 310, e, pertanto, applicabile al periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2004, prevede che "Le attività e le passività in valuta, ad

dicembre 2004 n. 310, e, pertanto, applicabile al periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2004, prevede che Le attività e le passività in valuta, ad Oggetto: Articolo 110 del TUIR - Corretto trattamento civilistico e fiscale dei debiti a medio-lungo termine in valuta estera, relativamente al periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2004. Alcune Direzioni

Dettagli

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 23 marzo 2016 Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento per l'anno 2016. (Delibera n. 25945). (16A02996) (GU n.90 del 18 4 2016)

Dettagli