C ALLIANCE MEDICAL/NEWIMA-STUDIO RADIOLOGICO CENTO CANNONI Provvedimento n

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "C ALLIANCE MEDICAL/NEWIMA-STUDIO RADIOLOGICO CENTO CANNONI Provvedimento n"

Transcript

1 C ALLIANCE MEDICAL/NEWIMA-STUDIO RADIOLOGICO CENTO CANNONI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 marzo 2008; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO, in particolare, l articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell articolo 16 della medesima legge, l Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all 1% del fatturato dell anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione; VISTA la comunicazione della società Alliance Medical S.r.l., pervenuta in data 22 novembre 2007; VISTA la propria delibera del 13 dicembre 2007, notificata il 4 gennaio 2008, con la quale è stato disposto l avvio del procedimento nei confronti della società Alliance Medical S.r.l. per l eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 per la mancata ottemperanza all obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge; VISTA la memoria difensiva della società Alliance Medical S.r.l., pervenuta il 4 febbraio 2008, nel rispetto dei termini di cui all articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81; VISTI gli altri atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Alliance Medical S.r.l. (di seguito Alliance Medical) è una società attiva in Italia nella fornitura di prestazioni a carattere sanitario a favore di ospedali pubblici e privati, cliniche e pazienti. In particolare, Alliance Medical gestisce, sia direttamente sia attraverso società controllate, centri diagnostici ed offre servizi di diagnostica per immagini in outsorcing, sia attraverso unità mobili sia mediante postazioni fisse. Alliance Medical S.r.l. è soggetta al controllo di Alliance Medical Limited, società di diritto inglese che fa parte del gruppo Alliance Medical Holdings Ltd, controllata a sua volta da Brigepoint Group Limited, quale soggetto al vertice della catena di controllo. Nel 2006, il gruppo Bridgepoint ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa [4-5] 1 miliardi di euro, di cui circa [ ] milioni di euro in Italia. Newima S.r.l. (di seguito Newima) è una società attiva esclusivamente nel settore dei servizi diagnostici, anche in regime accreditato col Servizio Sanitario Nazionale, attraverso il proprio centro situato in Piemonte, presso Acqui Terme (AL). In particolare, Newima offre servizi di diagnostica medica per immagini, mediante l utilizzo di apparecchiature fisse e mobili, quali la tomografia assiale computerizzata, la risonanza magnetica, la mammografia, il cateterismo cardiaco e la medicina nucleare. Il capitale sociale di Newima, alla data dell accordo, era detenuto per il 98% da tre persone fisiche che individuano tre nuclei familiari e per la parte restante da due persone fisiche. Nel 2006, Newima ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 2,9 milioni di euro. Studio Radiologico Cento Cannoni S.r.l. (di seguito Cento Cannoni) è una società attiva nel settore dei servizi diagnostici, anche in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale, attraverso uno studio situato in Piemonte, presso Alessandria. In particolare, Cento Cannoni offre servizi di diagnostica medica per immagini, mediante l utilizzo di apparecchiature fisse e mobili, quali la tomografia assiale computerizzata, la risonanza magnetica, la mammografia, il cateterismo cardiaco e la medicina nucleare. 1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

2 Il capitale sociale di Cento Cannoni, alla data dell accordo, era detenuto per il 98% da cinque persone fisiche appartenenti ai medesimi tre nuclei familiari che detenevano il controllo di Newima e per la parte restante dalle stesse due persone fisiche. Nel 2006, Cento Cannoni ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 8,7 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione consiste nell acquisizione del controllo esclusivo delle società Newima e Cento Cannoni da parte di Alliance Medical, attraverso l acquisto, dai medesimi venditori, della totalità del capitale sociale di ciascuna di esse, avvenuto, contestualmente alla sottoscrizione dell accordo per l acquisto, in data 13 luglio Ai sensi di quanto previsto dal patto di non concorrenza contenuto nel Contratto di compravendita delle due società, per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento dello stesso, i Venditori (ad eccezione dei due soci di minoranza) si impegnano a non svolgere, né direttamente né indirettamente, alcuna attività nel settore della radiodiagnostica ovvero attività comunque in concorrenza con quelle oggetto di cessione, nelle regioni Piemonte, Liguria e Lombardia, ad eccezione delle attività di volta in volta concordate con Alliance Medical. Inoltre, i venditori, i due soci di minoranza ed un altro socio si impegnano, per un periodo di tre anni, a non svolgere attività di consulenza, collaborazione o lavoro dipendente in aziende che svolgono attività nel settore della radiodiagnostica ovvero attività comunque in concorrenza con quelle oggetto di cessione, operanti nei territori delle regioni Piemonte, Liguria e Lombardia. Sono poi allegati al Contratto di compravendita delle due società alcuni contratti di collaborazione che tali ultimi soci venditori hanno stipulato con Newima e Cento Cannoni, i quali contengono un patto di non concorrenza del tutto analogo a quello precedentemente descritto quanto alla portata materiale, alla durata e all ambito geografico di applicazione, un obbligo di non sollecitazione nei confronti dei dipendenti ed un obbligo di non sottrazione di clienti e fornitori. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame, in quanto comportava l acquisizione del controllo esclusivo di più imprese, costituiva una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientrava nell ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dell articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale, realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate dall operazione era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell operazione stessa (440 milioni di euro). Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che l operazione di concentrazione é stata perfezionata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione. Si osserva, inoltre, che il patto di non concorrenza, contenuto nel Contratto di compravendita delle due società e descritto in precedenza, così come gli obblighi posti a carico di alcuni dei venditori a non svolgere attività di consulenza, collaborazione o lavoro dipendente in aziende che svolgono attività nel settore della radiodiagnostica ovvero attività comunque in concorrenza con quelle oggetto di cessione, costituiscono restrizioni accessorie all operazione, in quanto strettamente funzionali alla salvaguardia del valore dell azienda acquisita, a condizione che il campo di applicazione geografico sia circoscritto alla regione Piemonte ed abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione, rilevando, nel caso di specie, come entrambe le parti, svolgendo la medesima attività, siano a conoscenza del relativo know-how 2. A quest ultimo riguardo occorre osservare che una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni risulterebbe eccedere l esigenza dell acquirente di preservare l effettivo valore dell azienda acquisita. Analogamente, il patto di non concorrenza, l obbligo di non sollecitazione nei confronti dei dipendenti e l obbligo di non sottrazione di clienti e fornitori contenuti nei contratti di collaborazione, allegati al Contratto di compravendita delle due società, che tali ultimi soci venditori hanno stipulato con Newima e Cento Cannoni, costituiscono restrizioni accessorie all operazione, a condizione che il campo di applicazione geografico sia circoscritto alla regione Piemonte ed abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione. 2 [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni accessorie direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2000, punti 22 e 20. ] 2

3 IV. LA POSIZIONE DELLE PARTI Si riportano qui di seguito le principali argomentazioni addotte dalla parte in merito all omessa comunicazione preventiva dell operazione in esame, contenute nella memoria difensiva del 4 febbraio Sull elemento soggettivo dell infrazione La parte esclude qualsiasi profilo di intenzionalità in relazione all omissione contestata. A riprova di ciò viene invocata la spontaneità della comunicazione, che seppur intervenuta ad operazione oramai realizzata, è stata effettuata non appena ci si è accorti dell errore e, comunque, prima che l Autorità ne avesse conoscenza. Tutto ciò proverebbe l assoluta buona fede di parte e sarebbe indice del fatto che la condotta omissiva dell agente non è dipesa dalla volontà di sottrarsi al controllo preventivo dell Autorità ma, piuttosto, da un errore involontario, del tutto scusabile, imputabile, nel caso di specie, al mancato computo del fatturato realizzato in Italia dalla società Limoni Holdings S.p.A. (parte del medesimo gruppo di appartenenza di Alliance Medical), della cui acquisizione non era stata data comunicazione ad Alliance Medical. Inoltre, gli avvocati esterni, nominati da Alliance Medical per condurre la due diligence dell operazione in esame, non avrebbero reso noto al cliente l obbligo di notificare l acquisizione. Sul trattamento sanzionatorio In subordine al punto di cui sopra, viene sollevata la questione dell eventuale applicazione di una sanzione. La parte sostiene che l infrazione commessa non possa ritenersi grave e, di conseguenza, meritevole dell applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 15 della legge n. 287/90. Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui si dovesse procedere all irrogazione di una sanzione, questa dovrebbe essere di natura meramente simbolica. Sul punto, oltre agli argomenti esposti in precedenza, rileva, ad avviso di parte, il fatto che la comunicazione viene effettuata a distanza di pochi mesi dalla realizzazione dell operazione, avvenuta il 13 luglio 2007, e la circostanza per cui l operazione non desta alcuna preoccupazione dal punto di vista del suo impatto concorrenziale. V. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL OMESSA COMUNICAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE Dagli atti del procedimento risulta che l operazione di concentrazione è stata realizzata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva risulta violato. Tale obbligo grava sul soggetto che direttamente acquisisce il controllo dell impresa interessata dall operazione concentrativa e, solo in via sussidiaria, sui soggetti controllanti la stessa, pertanto, la responsabilità della mancata notifica dell'operazione in esame deve essere attribuita, in primis, alla società Alliance Medical. Sull elemento soggettivo dell infrazione Con riguardo all elemento soggettivo dell infrazione, le circostanze accertate portano ad escludere l esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo dell Autorità sulle operazioni di concentrazione. Tuttavia il richiamo all errore scusabile fatto dalla parte non è accoglibile nel caso di specie. Tale ipotesi ricorre infatti solo in caso di inevitabilità dell errore, dovuto alla impossibilità materiale di conoscere la fonte normativa, o di scusabilità dello stesso, dovuta, ad esempio, alla presenza di un elemento positivo, estraneo all autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell agente l incolpevole opinione di liceità del suo agire. Nel caso di specie, l omessa comunicazione è imputabile ad una erronea applicazione della norma da parte di Alliance Medical, per cui la colpevolezza dell omissione non può essere esclusa. Infatti, quanto sostenuto dalla parte, secondo cui gli avvocati esterni, nominati dalla società per la due diligence dell operazione, non avrebbero reso noto al cliente l obbligo di notificare l acquisizione all Autorità, non si configura come errore scusabile. In primo luogo, gravando su Alliance Medical l obbligo di notifica preventiva dell operazione di concentrazione in esame, grava sulla società il compito di acquisire tutte le informazioni necessarie ad assolvere a tale obbligo (fondamentali in tal senso le informazioni sugli eventuali mutamenti degli assetti societari del gruppo di appartenenza all interno del territorio italiano). In secondo luogo, appare ragionevole ritenere che gli avvocati, comunque scelti e nominati da Alliance Medical ed in quanto tali non configurabili come soggetti esterni ad essa, non potessero essere a conoscenza di informazioni che avrebbero dovuto essere preliminarmente nella disponibilità di Alliance Medical. Alla luce di queste considerazione deve ritenersi applicabile l articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 3

4 Sull elemento oggettivo dell infrazione Quanto alla gravità, la parte ha sottolineato come l operazione di concentrazione tardivamente notificata non appaia idonea a comportare effetti pregiudizievoli sulla concorrenza. Tale considerazione non può comunque rilevare ai fini né dell accertamento della violazione dell obbligo di notifica preventiva, né dell applicabilità della sanzione per l omessa notifica, ma solo ai fini della quantificazione di tale sanzione: infatti, le disposizioni dell articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell Autorità per il controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive, che risultano irrimediabilmente eluse in caso di omessa notifica. Irrogazione della sanzione e sua determinazione Pertanto, accertata la violazione dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità alla società Alliance Medical, si ritiene di procedere all irrogazione della sanzione come previsto dall articolo 19, comma 2, della medesima legge. A tal fine, secondo l articolo 11 ( Criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ) della legge n. 689/1981 ( Modifiche al sistema penale ), occorre fare riferimento alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di una vasta gamma di fattori, tra i quali, in particolare, gli effetti concorrenziali dell'operazione tardivamente notificata che, nel caso di specie, non appaiono essere restrittivi, secondo la valutazione dell'operazione qui di seguito svolta. In merito all azione riparatrice svolta dall agente, vale qui richiamare la circostanza della spontaneità della comunicazione operata dalla parte. Quanto, infine, alla durata della violazione si osserva che l operazione è stata realizzata il 13 luglio 2007 ed è stata comunicata il 22 novembre 2007, dopo circa quattro mesi. VI. VALUTAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE I mercati del prodotto Newima e Cento Cannoni gestiscono due centri poliambulatoriali che forniscono servizi di diagnostica, anche in convenzione con il SSN, in Piemonte, nella provincia di Alessandria. Alliance Medical gestisce alcuni centri diagnostici in varie regioni italiane che forniscono principalmente servizi di diagnostica d immagine. Si tratta di cliniche private accreditate presso il SSN, che offrono, in misura limitata, anche prestazioni a pazienti privati al di fuori del regime di convenzione. In particolare, Alliance Medical gestisce due centri diagnostici in Lombardia, quattro in Toscana, uno nel Lazio 3 ed uno in Campania 4. Inoltre, Alliance Medical offre anche servizi di diagnostica per immagini a ospedali e ambulatori medici che decidono di ricorrere all outsorcing 5. La prestazione di servizi di diagnostica per immagini in outsourcing consiste, tipicamente, nella fornitura delle apparecchiature tecniche per la diagnostica (utilizzate principalmente nel campo della tomografia assiale computerizzata - TAC, della risonanza magnetica - RSM, della tomografia ad emissione di positroni - PET, del catarismo cardiaco, della mammografia e della radioterapie), del personale amministrativo (per la gestione delle liste d attesa e la lettura dei referti) e del personale tecnico (per la conduzione degli impianti). Il servizio viene offerto sia a strutture pubbliche sia a strutture private, attraverso postazioni fisse ( servizio fisso ) o attraverso il noleggio di unità mobili dotate di tutte le apparecchiature necessarie, collocate in prossimità dei rispettivi ospedali o ambulatori medici, per servizi prestati su base giornaliera, settimanale o periodica ( servizio mobile ). In ragione delle attività svolte da Newima e Cento Cannoni, la presente operazione riguarda, dunque, il mercato delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero. 3 [Acquisiti a seguito dell acquisizione della società Linea Medica S.r.l..] 4 [Acquisito a seguito dell acquisizione della società Centro Medico Sette Re S.r.l..] 5 [Ospedali ed ambulatori medici si avvalgono di società specializzate nella fornitura di servizi di diagnostica di immagine quando: i) non pensano di coprire interamente i costi per l acquisto delle relative apparecchiature con le prestazioni offerte se non nel lungo termine, col rischio che esse siano ormai obsolete; ii) hanno la necessità di ulteriori apparecchiature per rispondere ad una domanda di servizi in eccesso e/o quando devono temporaneamente sostituire alcune apparecchiature che sono oggetto di interventi di riparazione/manutenzione.] 4

5 Le prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero costituiscono un mercato distinto da quello delle prestazioni sanitarie a carattere ambulatoriale, e ciò in considerazione delle diverse caratteristiche e delle differenti modalità di erogazione dei due servizi 6. Il mercato delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero si caratterizza per l esistenza di significative barriere all entrata, sia di natura tecnica che normativa. All interno di tale mercato è, inoltre, possibile individuare due mercati distinti, in base alla natura giuridica del soggetto erogatore della prestazione: un mercato pubblico ed un mercato privato 7. Nel mercato pubblico, a seguito della riforma sanitaria introdotta con il Decreto Legislativo n. 502/92 come modificato dal Decreto Legislativo n. 517/93 e sue successive modificazioni, alle aziende sanitarie locali è consentita l erogazione di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché di prestazioni ospedaliere, avvalendosi indifferentemente dei propri presidi, delle istituzioni sanitarie pubbliche o private e dei professionisti privati. Nel mercato privato, le prestazioni sanitarie sono fornite, previa autorizzazione pubblica, in regime di convenzione con il SSN, o al di fuori di detto regime di convenzione. Poiché i soggetti convenzionati possono fornire le proprie prestazioni anche al di fuori di tale regime, il mercato privato delle prestazioni sanitarie ospedaliere comprende le prestazioni sanitarie erogate da tutti gli operatori privati, sia quelli convenzionati con il SSN che quelli al di fuori di tale regime. Dal lato della domanda, i pazienti che si rivolgono ad un ospedale pubblico o ad un centro privato accreditato pagano un ticket (il cui costo varia in base al trattamento, alla situazione economica del paziente e alla regione), mentre il rimanente costo della prestazione sanitaria viene coperto dalle Aziende Sanitarie Locali. Diversamente, i soggetti che si rivolgono a strutture private non accreditate si fanno interamente carico dei costi dei servizi, rimanendo totalmente liberi di scegliere la struttura presso la quale acquisire il servizi. In ragione del diverso costo e della diversa libertà di scelta per il paziente, le due modalità di acquisizione delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero (attraverso il SSN o privatamente) individuano mercati separati. I mercati geografici Dal punto di vista geografico i mercati pubblico e privato delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero hanno una dimensione locale, tendenzialmente coincidente con il territorio regionale, in considerazione della necessità del paziente di garantirsi una ragionevole prossimità con la casa di cura. Effetti dell operazione L operazione in esame non comporta modifiche sostanziali negli attuali assetti concorrenziali dei mercati pubblico e privato delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero in Piemonte: essa, infatti, non determina significative sovrapposizioni di natura orizzontale o verticale tra le attività delle parti, in ragione dei diversi ambiti geografici di operatività delle stesse. Anche alla luce del fatto che l intero settore risulta caratterizzato da un elevato grado di frammentazione dell offerta e da una domanda crescente, si ritiene che l operazione di concentrazione oggetto di valutazione non sia idonea a modificare le condizioni concorrenziali dei mercati interessati. CONSIDERATO, pertanto, che l operazione in esame, in quanto comportava l acquisizione del controllo esclusivo di più imprese, costituiva una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b, della legge n. 287/90; CONSIDERATO che il fatturato realizzato dall insieme delle imprese interessate, per il periodo al quale l operazione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l operazione sopra individuata era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo; CONSIDERATO che l operazione suddetta, realizzata il 13 luglio 2007, non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell articolo 16, comma della legge n. 287/90; CONSIDERATO che l'operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per l'operazione tardivamente comunicata, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione; 6 [Cfr. provvedimento AGCM n , del 3 agosto 2007, caso C8692 Humanitas - Istituto Radiologico Valdostano/ISAV.] 7 [Cfr. provvedimento AGCM n , del 10 ottobre 2007, caso C8819 Humanitas/Istituto Clinico Casa di cura privata Mater Domini.] 5

6 CONSIDERATO, in ordine all individuazione del soggetto responsabile dell infrazione contestata, che l operazione di concentrazione è consistita nell acquisizione del controllo esclusivo delle società Newima S.r.l. e Studio Radiologico Cento Cannoni S.r.l. da parte della società Alliance Medical S.r.l.; RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della suindicata società Alliance Medical S.r.l. all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90; CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi: - l'assenza di dolo da parte dell'agente; - la spontaneità della comunicazione, seppur tardiva; - la modesta incidenza concorrenziale dell'operazione in esame; - il lasso di tempo intercorso prima della comunicazione all Autorità dell avvenuta operazione (pari a circa quattro mesi); RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società Alliance Medical S.r.l. nella misura di euro (cinquemila), per l'operazione non notificata, sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90; RITENUTO, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell'operazione di concentrazione in esame, che la stessa non è stata suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, infine, che i patti sopra descritti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre il tempo e l oggetto ivi indicati; ORDINA alla società Alliance Medical S.r.l., di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo esclusivo sulle società Newima S.r.l. e Studio Radiologico Cento Cannoni S.r.l.. La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento delle stesse, la società Alliance Medical S.r.l. è tenuta a dare immediata comunicazione all'autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati. DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 6

7 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 7

C ALLIANCE MEDICAL/CENTRO MEDICO SETTE RE Provvedimento n

C ALLIANCE MEDICAL/CENTRO MEDICO SETTE RE Provvedimento n C8979 - ALLIANCE MEDICAL/CENTRO MEDICO SETTE RE Provvedimento n. 18122 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 marzo 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA

Dettagli

C TT HOLDING/T&M CAR Provvedimento n

C TT HOLDING/T&M CAR Provvedimento n C10267 - TT HOLDING/T&M CAR Provvedimento n. 20655 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 gennaio 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10

Dettagli

C BLACK OILS/EUROPETROL Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C BLACK OILS/EUROPETROL Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO C7404 - BLACK OILS/EUROPETROL Provvedimento n. 15208 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 febbraio 2006; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge

Dettagli

C MONDI PACKAGING PAPER/PAPER FACTORY STAMBOLIJSKI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C MONDI PACKAGING PAPER/PAPER FACTORY STAMBOLIJSKI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO C8017 - MONDI PACKAGING PAPER/PAPER FACTORY STAMBOLIJSKI Provvedimento n. 16200 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2006; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito www.agcm.it 18 novembre 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013 Provvedimento n.

Dettagli

C NEW MOTORS/RAMO DI AZIENDA DI CANELLA AUTO Provvedimento n

C NEW MOTORS/RAMO DI AZIENDA DI CANELLA AUTO Provvedimento n C10266 - NEW MOTORS/RAMO DI AZIENDA DI CANELLA AUTO Provvedimento n. 20654 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 gennaio 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n. 26547 5 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele

Dettagli

C EUROSPIN PUGLIA/NOVE RAMI DI AZIENDA DI PIRAMIDE COMMERCIALE ITALIANA Provvedimento n

C EUROSPIN PUGLIA/NOVE RAMI DI AZIENDA DI PIRAMIDE COMMERCIALE ITALIANA Provvedimento n C10230 - EUROSPIN PUGLIA/NOVE RAMI DI AZIENDA DI PIRAMIDE COMMERCIALE ITALIANA Provvedimento n. 20420 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 ottobre 2009; SENTITO

Dettagli

SP109 - TRAMBUS/ATTIVITÀ AUTOBUS DI LINEA GT Provvedimento n

SP109 - TRAMBUS/ATTIVITÀ AUTOBUS DI LINEA GT Provvedimento n SP109 - TRAMBUS/ATTIVITÀ AUTOBUS DI LINEA GT Provvedimento n. 19627 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2009; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA

Dettagli

Provvedimento n ( C3655C ) MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n ( C3655C ) MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 7981 ( C3655C ) MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 febbraio 2000; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2017 41/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA,

Dettagli

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 28 dicembre

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

C PETROLIFERA ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI ESSO ITALIANA Provvedimento n

C PETROLIFERA ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI ESSO ITALIANA Provvedimento n C12078 - PETROLIFERA ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI ESSO ITALIANA Provvedimento n. 26332 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 11 gennaio 2017; SENTITO il Relatore Dottoressa

Dettagli

C6945 - GRANMILANO/DEBORA SURGELATI Provvedimento n. 14395 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C6945 - GRANMILANO/DEBORA SURGELATI Provvedimento n. 14395 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO C6945 - GRANMILANO/DEBORA SURGELATI Provvedimento n. 14395 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 giugno 2005 SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge

Dettagli

DELIBERA N. 115/13/CSP

DELIBERA N. 115/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELETUTTO ) PER LA VIOLAZIONE DELL

Dettagli

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 118/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017 638/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MONDO TV S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 61/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19555 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Retelit S.p.A. per violazioni dell art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme attuative LA COMMISSIONE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CARAVEL S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 43/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TORO EDIZIONI S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 32/15/SBC)

Dettagli

DELIBERA N. 134/13/CSP

DELIBERA N. 134/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2013 441/2013/S/EEL IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013 157/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROC.

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 605/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016 296/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ COMMERCIALE E DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL

Dettagli

C LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n

C LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n C11920 - LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n. 24532 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 settembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 9/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio

Dettagli

DELIBERA N. 321/13/CONS

DELIBERA N. 321/13/CONS DELIBERA N. 321/13/CONS ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDIZIONI PANORAMA DELLA SANITA - SOCIETA COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI POSTALI ITALIANI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO

Dettagli

C NUOVA MAA ASSICURAZIONI/MEDIOLANUM ASSICURAZIONI Provvedimento n

C NUOVA MAA ASSICURAZIONI/MEDIOLANUM ASSICURAZIONI Provvedimento n C5588 - NUOVA MAA ASSICURAZIONI/MEDIOLANUM ASSICURAZIONI Provvedimento n. 11775 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2003; SENTITO il Relatore Professor Carlo

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA DI.ESSE.CI. TRASPORTI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ.

Dettagli

C BCC ROMA-BANCA PADOVANA CC Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C BCC ROMA-BANCA PADOVANA CC Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO C12031 - BCC ROMA-BANCA PADOVANA CC Provvedimento n. 26044 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 maggio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA

Dettagli

SP119 - AGSM VERONA Provvedimento n

SP119 - AGSM VERONA Provvedimento n SP119 - AGSM VERONA Provvedimento n. 20670 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 gennaio 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19713 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Capstone Equities Manager LLC per violazioni dell art. 103, comma 4, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 58/1998, nonché

Dettagli

L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 dicembre 2012;

L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 dicembre 2012; DELIBERA N. 290/12/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA CANALE ITALIA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE CANALE ITALIA 84) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ART. 5 TER, COMMI

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL B.V. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 36/15/SBC)

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19439 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei sig.ri Enrico Filippo Francesco Cervellera, Vincenzo Ciruzzi e Andrea Vasapolli, componenti pro tempore del collegio

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19315 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per violazioni degli artt. 114 e 115-bis del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO

Dettagli

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Delibera n. 19317 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Arca SGR S.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

DELIBERA N. 96/13/CSP

DELIBERA N. 96/13/CSP DELIBERA N. 96/13/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA 6C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE DIRETTA TV ) PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Dettagli

SP123 - COMUNE DI MILANO-ATM/ATM SERVIZI Provvedimento n. 21965

SP123 - COMUNE DI MILANO-ATM/ATM SERVIZI Provvedimento n. 21965 SP123 - COMUNE DI MILANO-ATM/ATM SERVIZI Provvedimento n. 21965 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2010; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015 604/2015/S/EEL AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SISTEMA INDENNITARIO PER L ESERCENTE LA VENDITA USCENTE IN CASO DI MOROSITÀ DEL CLIENTE FINALE. EVENTUALE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19481 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Elio Cosimo Catania ai sensi degli artt. 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19711 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Baker Tilly Revisa s.p.a. per violazioni delle disposizioni contenute nelle delibere Consob n. 17836/2011 e n. 18802/2014,

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 158/2015/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE. EVENTUALE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016 45/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA TELEINFORMAZIONE MODENESE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXV - n. 1

Bollettino. Settimanale. Anno XXV - n. 1 Bollettino Settimanale Anno XXV - n. 1 Pubblicato sul sito www.agcm.it 26 gennaio 2015 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 I765 - GARE GESTIONI FANGHI IN LOMBARDIA E PIEMONTE Provvedimento

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 248/17/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA MEDIA VIDEO SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO

Dettagli

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n PS10582 - AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n. 26502 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 169/17/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 65 / 06.10.2003 Articolo 1 Oggetto del regolamento

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2016 36/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON

Dettagli

DELIBERA N. 99/13/CSP

DELIBERA N. 99/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA CANALE ITALIA 2 SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE CANALE ITALIA 2 ) PER LA VIOLAZIONE DELL

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2015 56/2015/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE.

Dettagli

Ufficio provinciale di Modena. Fabbricati rurali e D.L. 201/2011. Pasquale Carafa. Modena, 14 novembre 2012

Ufficio provinciale di Modena. Fabbricati rurali e D.L. 201/2011. Pasquale Carafa. Modena, 14 novembre 2012 Ufficio provinciale di Modena Fabbricati rurali e D.L. 201/2011 Modena, 14 novembre 2012 Pasquale Carafa Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Modena Tema della presentazione La struttura della

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA FREEDOM LOGISTIC [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 165 del 14-10-2011 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE ARTICOLO

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19512 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. (già RSM Italy Audit & Assurance S.r.l.) LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEONEWS S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE IN AMBITO LOCALE AREZZO TV ) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 24 APRILE 2013 177/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE L AUTORITÀ PER L

Dettagli

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 275/14/CONS AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELL INTERO CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ RTB S.R.L. (GIÀ DENOMINATA NUOVA FRANCIACORTA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N.96/14/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELERAMA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELERAMA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 435/16//CONS ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GOEXPRESS S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 14 BIS DEL D.LGS. 22 LUGLIO 1999, N.

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI (CALL CENTER)

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI (CALL CENTER) DELIBERAZIONE 26 GENNAIO 2017 27/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI (CALL CENTER) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa

L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7 M.5 L'ANTIRICICLAGGIO: Le sanzioni a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 2 di 7 INDICE DOCUMENTO 1.

Dettagli

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo

Dettagli

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile

Dettagli

DELIBERA N.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

DELIBERA N.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELENORBA SPA ESERCENTE L EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELENORBA 7 PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL ARTICOLO 37, COMMA 4, D.LGS. 177/05

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 288/16/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL ART. 8 DEL REGOLAMENTO

Dettagli

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n BOLLETTINO N. 33-34 DEL 2 SETTEMBRE 2013 99 PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24473 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ITALIA MEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE AIR TV (LCN

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016 96/2016/S/EEL IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2016 6/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA

Dettagli

DELIBERA N. 1/14/CSP

DELIBERA N. 1/14/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ GET S.R.L. (ESERCENTE L EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE PIU BLU LOMBARDIA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 34,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 125/14/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE CANALE ITALIA 83) PER LA VIOLAZIONE

Dettagli

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011

Dettagli

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Comune di Avigliana. Provincia di Torino Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 126/16/CONS AUTORIZZAZIONE ALL AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA SUL MERCATO ELETTRONICO MEDIANTE RICHIESTA D OFFERTA (RDO) PER L ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI HOSTING DEL SITO WEB DELL AUTORITÀ

Dettagli

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Delibera n. 19376 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti aziendali di Giampaolo Abbondio Associati Sim s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, per violazioni degli artt.

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 settembre 2011;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 settembre 2011; C11103 - ESSELUNGA/BARBARA CONNELLA-EGISTA MARIA TOGNOTTI- DUECI (LUCCA) C11104 - ESSELUNGA/PAGNI VINI (LA SPEZIA) C11105 - ESSELUNGA-TALVERA-QUADRILATERO/8 PUNTI VENDITA (LIVORNO) Provvedimento n. 22765

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 2/16/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SUPER TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE SUPER TV

Dettagli

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

Dettagli

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/ Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dei Responsabili di Servizio con contenuto precettivo. Approvato con deliberazione

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 4 NOVEMBRE 2016 622/2016/S/COM AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2015 565/2015/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE DI AUTOLETTURA RELATIVA AL SERVIZIO

Dettagli

C BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n

C BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n C9498 - BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n. 18786 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 agosto 2008; SENTITO il Relatore Giorgio

Dettagli