Rental Italia SpA con sede legale in Roma (Rm) via Guidi 33 codice fiscale e partita IVA
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- Mario Corti
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1 Concordato Preventivo Rental Italia SpA Curatore Dr Ernesto Conforti via Cavour, 22 - CP Gorgonzola - Mi tel fax Spett.le Comune Alghero - Ufficio legale / tributi via Sant'Anna Alghero SS Inviata tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it Gorgonzola, 01/03/2015 Concordato con riserva Rental Italia SpA - Num/Anno: 53/2013 Giudice Delegato Dott. Alberto Crivelli PEC: cp monza@pecfallimenti.it Con decreto del 13 gennaio 2015 depositato in data 21 gennaio 2015, il Tribunale di Monza ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e seguenti L.F., della Rental Italia SpA con sede legale in Roma (Rm) via Guidi 33 codice fiscale e partita IVA nominando Giudice Delegato il Dr. Alberto Crivelli e commissario giudiziale lo scrivente Dr. Ernesto Conforti (si veda il decreto di apertura della presente procedura di concordato preventivo trasmesso in allegato alla presente sub 4). I creditori non muniti di privilegio, pegno od ipoteca o che rinuncino in tutto od in parte al diritto di prelazione, hanno diritto di esprimere il loro voto in merito alla proposta della debitrice ai sensi degli artt. 174 e seguenti L.F., precisando l'importo e la natura del relativo credito. Il voto potrà essere espresso nel corso dell'adunanza che si terrà il giorno 14 APRILE 2015 ad ore 11,00 presso la stanza del Giudice Delegato sita nel Palazzo di Giustizia di Monza in Via Vittorio Emanuele II n. 5. I creditori che non avranno esercitato il voto in sede di adunanza possono far pervenire il proprio dissenso, ai sensi dell'art. 178 quarto comma L.F., per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica o depositandolo personalmente presso la Cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Monza (nel qual caso dovranno essere identificati con un valido documento di riconoscimento) esclusivamente dal 14 aprile 2015 e fino ai 20 giorni successivi alla chiusura del verbale, utilizzando il modello A allegato 1. La proposta concordataria, di tipo liquidatorio, in sintesi prevede: il realizzo dell'attivo costituito dalla cessione delle azioni sociali nonchè da crediti e disponibilità liquide, per totali euro ,00 il pagamento integrale delle spese di giustizia e delle altre spese prededucibili; il pagamento integrale dei creditori privilegiati; la suddivisione dei creditori chirografari in due classi, con percentuali di soddisfazione differenziate e stimate per ciascuna classe, formate secondo i seguenti criteri: Classe 1: creditori chirografari, la percentuale concordataria offerta è pari al 35%; Classe 2: altri creditori chirografari, la percentuale concordataria offerta è pari al 16,45%; (vedasi per il dettaglio, la proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo trasmessa in allegato alla presente sub 5-6). A norma dell'art. 172 L.F., almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori, gli scriventi depositeranno in Cancelleria, a disposizione dei creditori, una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Nello stesso termine comunicheranno tale relazione agli aventi diritto a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma L.F.. A norma dell'art. 177 L.F., la proposta concordataria è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove, come nel caso in esame, siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica
2 inoltre nel maggior numero di classi. Gli scriventi evidenziano come, a seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal D.L. 22/6/12 n. 83 convertito con Legge n. 134 del 7/8/12, i creditori che non avranno espresso il loro voto saranno considerati consenzienti e come tali considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Ai fini dell'espressione del voto, i creditori potranno avvalersi (in via alternativa) degli allegati modelli: - MODELLO A (vedi allegato 1) - per esprimere il voto per posta, da utilizzarsi esclusivamente dal 14 aprile 2015 (data dell'adunanza dei creditori) fino ai 20 giorni successivi alla chiusura del verbale di adunanza dei creditori; - per l'eventuale delega ad un terzo per rappresentarli nell'adunanza dei creditori del 14 aprile In tal caso sarà necessario che il delegato si presenti con la delega, il proprio documento di identità e copia del documento di identità del delegante. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 177 secondo comma L.F., "I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato". Posto che il Commissario Giudiziale, nell'ambito delle sue incombenze, deve procedere anche alla verifica dell'elenco dei creditori prediposto dal debitore apportandovi eventuali rettifiche, gli scriventi invitano i signori creditori, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, a comunicare per iscritto L'AMMONTARE DEL LORO CREDITO ALLA DATA DEL 28 MAGGIO 2013 (data di deposito della domanda di concordato), E DEL 21 GENNAIO 2015 (data di ammissione alla procedura) compilando l'estratto conto, riassunto nell'allegato - MODELLO B (vedi allegato 2), distinguendo il rispettivo credito tra quota capitale e quota interessi se ed in quanto dovuti. In tale modello dovrete cortesemente specificare l'eventuale privilegio, pegno, ipoteca, attribuibile al Vostro credito (indicando il riferimento all'articolo del codice civile), nonchè la relativa classe di appartenenza rispetto a quanto indicato in proposta allegando i documenti giustificativi dell'eventuale privilegio come da elenco documenti (vedi allegato 3). In conformità alle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal D.L. n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012 sulle comunicazioni telematiche degli atti delle procedure concorsuali, Vi comunico che l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), al quale rivolgervi in futuro è il seguente: cp monza@pecconcordati.it A tal fine siete invitati a comunicare allo scrivente, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (che potrà essere eventualmente intestato anche ad un soggetto di Vostra fiducia) al quale intendete ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente Procedura di Concordato Preventivo. Qualora non abbiate provveduto ad effettuare la predetta comunicazione nei termini su indicati e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni avverrano esclusivamente mediante deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Monza. Ai sensi della Legge 221/2012, con la presente: Vi comunico che l indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgervi in futuro, è il seguente: cp monza@pecfallimenti.it ; Vi invito a comunicare all indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura; Vi avverto di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Informazione ulteriore: È stato predisposto un sistema informativo che permetterà ai creditori di acquisire notizie sulla procedura mediante internet. Per ottenere ciò è necessario che ogni creditore che lo desideri si registri nell'area riservata ai creditori del sito o utilizzando il seguente codice creditore assegnato: CODICE DI ACCESSO: d9u74x attenzione: i caratteri sono tutti minuscoli Connettendosi al sito si otterranno le informazioni che lo scrivente riterrà opportuno pubblicare. Si precisa che questa metodologia ha natura di "strumento informativo", ma non sostituisce le funzioni della cancelleria fallimentare presso il Tribunale. Con i migliori saluti. Allegati: 1) modello A - dichiarazione di voto e delega;
3 2) modello B - comunicazione sull'ammontare del credito e dell'eventuale prelazione; 3) elenco documentazione da produrre; 4) decreto di ammissione; 5) ultima proposta piu' asseverazione ex art 161 L.F. del 06/08/14; 6) ultima integrazione asseverazione ex art 160 co 2 L.F. il Commissario Giudiziale Dr Ernesto Conforti
4 Si rammenta che ai sensi del punto 4 dell art. 178 L.F. si ritengono consenzienti i creditori che non hanno esercitato il voto o il proprio dissenso DICHIARAZIONE DI VOTO Il sottoscritto nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta esprime il proprio voto: CONTRARIO FAVOREVOLE all approvazione della proposta di Concordato Preventivo formulata da Rental Italia S.p.A. Data Timbro e Firma * * * * * (In alternativa alla dichiarazione di voto è possibile delegare un sostituto per la partecipazione all'udienza del 14 aprile 2015 utilizzando il facsimile in calce) * * * * * DELEGA All'Ill.mo Signor Giudice Delegato della procedura n. 53/13 di concordato preventivo della società Rental Italia S.p.A., con sede legale in Roma ai sensi dell'art. 174 L.F. deleghiamo il Sig. nato a il e residente in via C.F a rappresentarci quale mandatario speciale nell'adunanza dei creditori per l'udienza del 14 aprile 2015 ore 11,00 e successive, occorrendo, presso il Tribunale di Monza, avanti la S.V., in ordine alla discussione e alla espressione di voto sulla proposta di Concordato Preventivo. lì
5 Da riportare su carta intestata luogo e data Spett.le Conc. Prev. Rental Italia S.p.A. c/o Commissario Dr. Conforti via Cavour 22 - Gorgonzola pec: cp monza@pecfallimenti.it Oggetto: Concordato Preventivo n 53/13 della società Rental Italia S.p.A. con sede legale in Roma via Guidi, 33 - CF e PIva DICHIARAZIONE DI CREDITO 1 Il / la sottoscritto / a in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta / società con sede legale in via dichiara che il proprio credito verso la società Rental Italia S.p.A. in concordato preventivo è di natura 2 e risulta: alla data del 28/05/13 pari ad euro 3 in lettere ( ). alla data del 21/01/15 pari ad euro 3 in lettere ( ). Allega documentazione 4 comprovante la somma e la natura del credito richiesto. In fede 1 tale dichiarazione deve essere trasmettere a mezzo pec all indirizzo: cp monza@pecfallimenti.it 2 indicare se trattasi di credito di natura privilegiato o chirografaria 3 indicare l ammortare del credito al 28/05/13 e 21/01/15 4 allegare documentazione relativa al credito alla data del 28/05/13 ed alla data del 21/01/15 nonché copia della scheda contabile relativa ai due periodi
6 Spese di Giustizia: - verbale di pignoramento mobiliare. Prestatori di lavoro subordinato: DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE - cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate; - calcolo TFR, con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31/12/2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria; - quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla stessa data; - si rammenta che gli importi richiesti devono essere al lordo delle ritenute fiscali ed al netto dei contributi previdenziali. Prestatori opera Intellettuale: - nota spese e competenze per l ammontare del credito con l indicazione degli acconti in precedenza ricevuti; - lettera d incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione; - dettagliata relazione dell attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere. Rapporti di agenzia: - certificato di iscrizione C.C.I.A.eA. da cui risulti la qualifica di agente; - copia del contratto di agenzia con data certa ex art c.c. e 45 L.F.; - copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite; - estratto conto delle singole voci creditorie. Artigiani: - certificato rilasciato dalla C.C.I.A.eA. di iscrizione all albo delle imprese artigiane; - copia modello Unico (compreso quadro relativo al volume d affari I.v.a.) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito; - dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all epoca in cui sono sorte le ragioni del credito; - copia del libro matricola. Ente o cooperative di produzione: - certificato della C.C.I.A.eA. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro; - copia integrale dell atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell insorgere del credito, con l elenco dei soci dipendenti della cooperativa; - copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito; - copia libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci; - copia del modello Unico relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito. Fornitori: - copia delle fatture di vendita e delle bolle di consegna; - copia delle fatture delle prestazioni effettuate; - documenti di trasporto delle merci; - estratto conto delle operazioni intervenute. Società di Leasing concedenti: - contratto di leasing; - copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing; - estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della data di ammissione alla procedura di concordato preventivo; - documenti attestanti l eventuale risoluzione con data certa anteriore alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Istituti di credito: - copia de contratto di conto corrente; - copia degli estratti conto delle operazioni compiute nell anno precedente alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Creditori pignoratizi: - copia del contratto o dell atto di pegno; - prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.
7 TRIBUNALE DI MONZA Sezione III Fallimentare N R.G.E. RENTAL ITALIA SPA Il Tribunale di Monza, riunito in camera di consiglio, con l' intervento dei Magistrati Dr. Alida Paluchowski Dr. Mirko Buratti Dr. Alberto Crivelli ha emesso il seguente letto il ricorso depositato Presidente Giudice Giudice est. DECRETO in data dalla società RENTAL ITALIA p.a. (CF: ), con sede legale in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Federico Pasqualino, con avv. Stefano Zamponi, Filippo Carimati e Federico Zamponi, ai sensi dell art.161, 6 co., l.f. ; visto il provvedimento con cui il tribunale concedeva il termine ivi previsto e successivamente, con decreto , prorogava il medesimo di sessanta giorni, pertanto fino al ; vista la proposta ed il piano concordatario depositati dalla ricorrente in data , nonché le successive integrazioni, da ultimo del ; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero reso in data ; visto il parere reso dal commissario in data ; rilevato che la società risulta trovarsi, sulla base di quanto si evince dalla documentazione al riguardo acquisita, nelle condizioni stabilite dal primo comma dell' art. 160 L.F.; rilevato che la domanda è stata approvata e sottoscritta nelle forme di cui all art.152 L.F.; ritenuto che la proposta di concordato (con cessione di beni) appare rispondere alle condizioni prescritte dalla disposizione del secondo comma del citato art. 160 L.F.; rilevato in particolare come la domanda sia stata presentata dall organo statutariamente competente, cioè il consiglio di amministrazione, a mezzo di delibera a rogito Ebner; Firmato Da: DONATO GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ad720 - Firmato Da: CRIVELLI ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 23f - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92b6
8 rilevato inoltre come la società soddisfi i parametri di fallibilità come si evince dai bilanci depositati dai quali emerge che al momento della proposizione dell istanza ex art.161, 6 co, l attivo patrimoniale era pari ad ,00 ed i debiti erano pari ad ,00; rilevato che il piano di natura liquidatoria - consiste essenzialmente: 1) nella cessione delle azioni da parte dei soci al prezzo simbolico di 100,00; indi l assuntore, coincidente con la società acquirente delle azioni, apporterà di finanza, importo che è garantito da un impegno a rilascio di fideiussione da parte di Lombard Merchant Bank s.p.a. subordinatamente all omologa del concordato, e che verrà versato per il 50 % il primo anno e per il residuo 50 % il secondo anno;2) nella realizzazione di ,00 da crediti commerciali;3) nella realizzazione di 7.300,00 da crediti diversi;4) nell importo di ,00 da saldo di conto corrente soggetto a pignoramento;5) nell importo di ,00 da crediti tributari; il tutto da realizzarsi entro ventiquattro mesi (diciotto per il privilegio); rilevato che viene prospettato il pagamento nelli 100,00 % dei creditori con privilegio consistenti in debiti tributari ,00); verso dipendenti (per ,00); istituti previdenziali (per ,00), artigiani (per 7.648,00); professionisti ( ,00); diversi ,00; fondo rischi ,00; in totale ,00); 35 % prima classe chirografaria (fornitori chirografari per ,00; trattasi essenzialmente degli aeroporti con i quali l assuntore Rental Fleet Management s.r.l. continuerà l attività); 16,45 % altri creditori chirografari (istituti di credito 6.061,00; debiti finanziari ,00; fornitori commerciali ,00; crediti negativi 1.011; debiti diversi ,00 (per il relativo dettaglio cfr.pag. 10 della relazione integrativa); erario e previdenziale chirografario ); rilevato che vengono previste spese di procedura per ,00 incluse spese per professionisti( oltre ,00 per gestione); rilevato inoltre come il mancato appostamento di un fondo per dipendenti Easy Car e per la controversia con Centostazioni appare sufficientemente controbilanciato dal fondo rischi, come indicato dal commissario; mentre con riferimento alle altre criticità a suo tempo rilevate, l appostamento tra i crediti prededucibili dei canoni per ,00 risulta eliminato con relativo accollo in capo all assuntore; rilevato inoltre che con relazione integrativa la società ha dato atto di non disporre beni dalla cui vendita possano derivare attività per la procedura, per cui non vi sono beni su cui i creditori potrebbero far valere il privilegio per rivalsa i.v.a.; pertanto i relativi crediti sono trattati come quelli chirografari, in base alla classe di appartenenza; rilevato infine come la permanente subordinazione del rilascio della garanzia fideiussoria bancaria a tutela dell erogazione della finanza esterna all omologa, attenga ad un aspetto soggetto alla valutazione di convenienza lasciata al ceto creditorio; Firmato Da: DONATO GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ad720 - Firmato Da: CRIVELLI ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 23f - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92b6
9 ritenuto pertanto che la formulata proposta di concordato preventivo sia ammissibile ai sensi dell art.163 L.F.; P.Q.M. Visti gli artt L.F. DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società RENTAL ITALIA p.a.; delega il giudice Dr. Alberto Crivelli a tale procedura ; ordina la convocazione dei creditori per il giorno h. 11,00 nella stanza del giudice sita nel Tribunale, sede di via Vittorio Emanuele, piano secondo e dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori entro il giorno 20 febbraio 2014; si avverte che le comunicazioni a questi ultimi devono essere eseguite ai sensi della L. n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012; nomina anche per questa fase Commissario Giudiziale il dottor Ernesto Conforti, con studio in Gorgonzola, v. Cavour 22 (CF CNFRST67C31Z112K); Stabilisce il termine di giorni quindici dalla comunicazione per il deposito, da parte della ricorrente, sul conto corrente da bancario da aprire presso la banca convenzionata intestato alla procedura, della somma di ,00, il tutto facendo consegna della ricevuta a mani nel cancelliere. Ordina la pubblicazione del presente decreto nelle forme previste dall art.166 L.F., sul sito internet del Tribunale e sul quotidiano Il Corriere o La Repubblica nonché la sua registrazione nei Pubblici Registri Immobiliari A norma degli articoli 171, 172, 173 e 182 L.F., come modificati dalla L. n. 221/12, il commissario giudiziale, entro 10 giorni dalla nomina, deve comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) che, per ragioni organizzative, potrà essere individuato anche in un indirizzo P.E.C. specificamente dedicato alle procedure concorsuali ovvero a ciascuna singola procedura. Quindi, il commissario dovrà comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori, se risultante dal registro delle imprese o dall'istituendo indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dai professionisti, o altrimenti a mezzo lettera raccomandata o telefax, un avviso contenente il suo indirizzo Firmato Da: DONATO GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ad720 - Firmato Da: CRIVELLI ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 23f - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92b6
10 P.E.C., la data di convocazione dei creditori, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, l'invito ai creditori a comunicare entro 15 giorni gli indirizzi P.E.C. ai quali intendono ricevere le successive comunicazioni, con l'avvertimento che, nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria, senza ulteriori avvisi. Tutte le successive comunicazioni del commissario giudiziale ai creditori saranno effettuate all'indirizzo P.E.C. da essi indicato e, in caso di mancata indicazione o d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario, esclusivamente mediante deposito in cancelleria. In pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura della stessa, il commissario è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.. Inoltre, il commissario giudiziale provvederà a depositare in Cancelleria la sua relazione ex articolo 172 L.F., entro il termine di 10 giorni prima dell'adunanza, a comunicarla ai creditori agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati, con le suddette modalità, ed a pubblicarla sul sito internet del Tribunale di Monza, nell apposita area. Il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico. Lo stesso avvertirà altresì con opportuno rilievo che la mancata espressione di voto da parte del creditore sarà considerata come adesione alla proposta concordataria. Così deciso in Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Monza in data 13 gennaio Monza, 21/01/2015 Il Giudice delegato Dott. Alberto Crivelli Firmato Da: DONATO GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ad720 - Firmato Da: CRIVELLI ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 23f - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92b6
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