FORUM permanente. di approfondimento delle tematiche giuslavoristiche con i Professionisti del Lavoro

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "FORUM permanente. di approfondimento delle tematiche giuslavoristiche con i Professionisti del Lavoro"

Transcript

1 FORUM permanente di approfondimento delle tematiche giuslavoristiche con i Professionisti del Lavoro APPALTO,CLAUSOLE SOCIALI, TRASFERIMENTO D AZIENDA, CONTRATTO DI RETE SOMMARIO SEZIONE I... 2 APPALTO, CLAUSOLE SOCIALI, TRASFERIMENTO D'AZIENDA... 2 NORME DI RIFERIMENTO... 2 Art c.c Art c.c Art c.c Art. 29 D. Lgs 276/2003 come modificato dall art. 30 della legge 122/ Art. 9, comma 1, D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (conv. L n. 99)... 6 ART. 2, Comma 34, L N Art. 7, comma 6, l. 604/1966 (come modificato dalla l. 99/2013)... 6 Art. 7, comma 4- bis, D.L. 248/2007 (conv. L. 31/2008) Tutela dei lavoratori impiegati nell appalto e legislazione del lavoro... 8 Art. 7 D. Lgs. 23/2015 Computo dell anzianità di servizio negli appalti... 8 Art. 1 comma 10 L. 11/2016 Clausola sociale cambio d appalto nei call center... 8 Artt. 30, 50, 100, 105 D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti... 9 Artt. 26, commi 4 e 5 D. Lgs. 81/2008 Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro Art. 35 comma 28 D.L. n. 223/06 (conv. L. 248/06) - Decreto Bersani (come novellato dal D.L. n.. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012) Art. 50 D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (Decreto Fare) Art. 28 D. Lgs. 21 novembre 2014 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) Appalto, clausole sociali, trasferimento d'azienda, contratto di rete 1

2 SEZIONE I APPALTO, CLAUSOLE SOCIALI, TRASFERIMENTO D'AZIENDA NORME DI RIFERIMENTO ART c.c. Dell'appalto. Nozione. L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. ART C.C. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. (2) In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente 2

3 autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. (1) Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n (3) (1)Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n Lo stesso articolo 32 ha, inoltre, disposto che restano fermi i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia. Il testo del presente comma in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.». (2) Articolo prima modificato dall'art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, a decorrere dal 1 luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. Il testo in vigore fino a tale data così disponeva: «Trasferimento dell'azienda. In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda». (3) Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 9, D.Lgs, 6 ottobre 2004, n Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 251 del 2004 era il seguente: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676». 3

4 ART C.C. Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente. Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. ART. 29 D. LGS 276/2003 COME MODIFICATO DALL ART. 30 DELLA LEGGE 122/2016 I servizi della Commissione europea (Caso E7U Pilot 7622/15/EMPL) hanno ritenuto che la precedente formulazione dell art. 29 comma 3 D. Lgs. 276/2003 non fosse conforme alla disciplina europea in materia di trasferimento d azienda o di ramo d azienda (direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001). All articolo 8 della Legge Europea (C A), prima della sua approvazione definitiva avvenuta lo scorso 30 giugno, era prevista l abrogazione dell art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 276/2003, proprio per tener conto della procedura EU Pilot (caso 7622/15/EMPL) nei confronti dell Italia. Successivamente, però, il Governo con un emendamento alla legge europea 2015/2016 ha riscritto l articolo 29, comma 3, del D. Lgs 276 nel testo che viene sotto riportato. Art. 29 vecchia formulazione Il contratto d appalto Art.29 nuova formulazione Il contratto d appalto 1.Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2.Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o di servizi, il 1.Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2.Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o di servizi, il 4

5 committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali 3.L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 3- bis.quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'art. 27, comma ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.». committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali 3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuita' che determinano una specifica identita' di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 3- bis.quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'art. 27, comma ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.». 5

6 Art. 9, comma 1, D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (conv. L n. 99) Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi". ART. 2, Comma 34, L N Per il periodo , il contributo di cui al comma 31 [contributo da licenziamento] non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Art. 7, COMMA 6, L. 604/1966 (COME MODIFICATO DALLA L. 99/2013) 6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 6

7 7

8 ART. 7, COMMA 4- BIS, D.L. 248/2007 (CONV. L. 31/2008) TUTELA DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL APPALTO E LEGISLAZIONE DEL LAVORO 4- bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attivita' di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale gia' impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parita' di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. ART. 7 D. LGS. 23/2015 COMPUTO DELL ANZIANITÀ DI SERVIZIO NEGLI APPALTI Ai fini del calcolo delle indennità e dell importo di cui all articolo 3, comma 1, all articolo 4, e all articolo 6, l anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell impresa subentrante nell appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata. ART. 1 COMMA 10 L. 11/2016 CLAUSOLA SOCIALE CAMBIO D APPALTO NEI CALL CENTER 10. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attivita' di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalita' e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 8

9 ARTT. 30, 50, 100, 105 D. Lgs. 50/2016 CODICE DEGLI APPALTI Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l esecuzione di appalti e concessioni) 1. L affidamento e l esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. 2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi. 3. Nell esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell allegato X. 4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l attività oggetto dell appalto o della concessione svolta dall impresa anche in maniera prevalente. 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all articolo 105, impiegato nell esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell articolo I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese. 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. 9

10 Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) 1.Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto. Art (Requisiti per l'esecuzione dell appalto) 1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. 2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. Art (Subappalto) 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub]contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a ,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 10

11 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo) 9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6. 11

12 11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. 16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. 17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende 12

13 eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. 21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori. 22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. Artt. 26, commi 4 e 5 D. Lgs. 81/2008 Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (100) Art. 35 comma 28 D.L. n. 223/06 (conv. L. 248/06) - Decreto Bersani (come novellato dal D.L. n.. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012) 13

14 Art. 35. MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE ( ) 28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. 28- bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste a carico del committente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. 28- ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28- bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. 30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore. 14

15 32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore. 33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al COMMA 32 e' punita con la sanzione amministrativa da euro a euro se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore. 34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. ART. 50 D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69 (DECRETO FARE) MISURE URGENTI PER IMPRESE, INFRASTRUTTURE E IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, FISCALE E DI GIUSTIZIA CIVILE Art. 50 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI Al comma 28, dell articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: e del versamento dell imposta sul valore aggiunto dovuta sono sostituite dalla seguente dovute Art. 28 D. Lgs. 21 novembre 2014 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata). Art. 28 Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari 15

16 1. All'articolo 35 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28- ter sono abrogati. 2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «il committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le seguenti: «e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e». 16

Art. 105 (D.Lgs nr. 50/2016)

Art. 105 (D.Lgs nr. 50/2016) Art. 105 (D.Lgs nr. 50/2016) 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può

Dettagli

Torna indietro: Subappalto. Torna indietro: DURC. Art. 105, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Torna indietro: Subappalto. Torna indietro: DURC. Art. 105, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Torna indietro: Subappalto Torna indietro: DURC Art. 105, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi,

Dettagli

SUBAPPALTO AL 50% Appalti : Sblocca cantieri - DL 32/2019 vigente al art. 105 Dlgs. 50/2016

SUBAPPALTO AL 50% Appalti : Sblocca cantieri - DL 32/2019 vigente al art. 105 Dlgs. 50/2016 SUBAPPALTO AL 50% Appalti : Sblocca cantieri - DL 32/2019 vigente al 19.4.2019 art. 105 Dlgs. 50/2016 A cura di Cinzia Silvestri Anche l art. 105 Dlgs. 50/2016 (vedi commento all art. 216 in questo sito)

Dettagli

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro_art.118.

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro_art.118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro_art.118. Autore: Lazzini Sonia In: L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari

Dettagli

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE Data: 21.04.2016- ore 17,30 N riunione: 3/2016 Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore), Giancarlo Fianchisti, Paolo Del Soldato Argomenti

Dettagli

IL CANTIERE EDILE NEGLI APPALTI privati e pubblici

IL CANTIERE EDILE NEGLI APPALTI privati e pubblici IL CANTIERE EDILE NEGLI APPALTI privati e pubblici Avv. Federico Ventura per FILCA CISL Fiascherino,, giovedì 22 aprile 2010 PECULIARITA DEL SETTORE CANTIERE APPALTO 1 CANTIERE Ciclo produttivo: duraturo

Dettagli

D.Lgs.18/4/2016 n.50 Subappalto e sub-contratti. 8 giugno Alberto Mischi

D.Lgs.18/4/2016 n.50 Subappalto e sub-contratti. 8 giugno Alberto Mischi D.Lgs.18/4/2016 n.50 Subappalto e sub-contratti 8 giugno 2016 Alberto Mischi 1 Subappalto I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori,

Dettagli

I CONTRATTI ASSOCIATIVI NEGLI APPALTI. MATERIALE DIDATTICO Dott. Alberto Barbiero. Il contratto di subappalto

I CONTRATTI ASSOCIATIVI NEGLI APPALTI. MATERIALE DIDATTICO Dott. Alberto Barbiero. Il contratto di subappalto I CONTRATTI ASSOCIATIVI NEGLI APPALTI MATERIALE DIDATTICO Dott. Alberto Barbiero Il contratto di subappalto Bologna, 23 Novembre 2017 Contratti associativi negli appalti IL SUBAPPALTO Dott. Alberto Barbiero

Dettagli

STATO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL 24 GIUGNO 2008 IN MATERIA DI RESPONSABILITA TRA GLI OPERATORI ECONOMICI

STATO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL 24 GIUGNO 2008 IN MATERIA DI RESPONSABILITA TRA GLI OPERATORI ECONOMICI STATO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL 24 GIUGNO 2008 IN MATERIA DI RESPONSABILITA TRA GLI OPERATORI ECONOMICI IMPIEGATI NELL ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO E/O SUB APPALTO DI LAVORI PUBBLICI E PRIVATI

Dettagli

FORUM permanente. di approfondimento delle tematiche giuslavoristiche con i Professionisti del Lavoro

FORUM permanente. di approfondimento delle tematiche giuslavoristiche con i Professionisti del Lavoro FORUM permanente di approfondimento delle tematiche giuslavoristiche con i Professionisti del Lavoro APPALTO,CLAUSOLE SOCIALI, TRASFERIMENTO D AZIENDA, CONTRATTO DI RETE SOMMARIO SEZIONE I... 3 APPALTO,

Dettagli

FORUM permanente. di approfondimento delle tematiche giuslavoristiche con i Professionisti del Lavoro

FORUM permanente. di approfondimento delle tematiche giuslavoristiche con i Professionisti del Lavoro FORUM permanente di approfondimento delle tematiche giuslavoristiche con i Professionisti del Lavoro APPALTO,CLAUSOLE SOCIALI, TRASFERIMENTO D AZIENDA, CONTRATTO DI RETE SOMMARIO SEZIONE I... 3 APPALTO,

Dettagli

Il subappalto di lavori pubblici Gli oneri dell appaltatore Quaderno tecnico

Il subappalto di lavori pubblici Gli oneri dell appaltatore Quaderno tecnico Il subappalto di lavori pubblici Gli oneri dell appaltatore Quaderno tecnico Napoli, 21 settembre 2012 Premessa Il presente documento intende costituire una guida, ancorchè non esaustiva, dei principali

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTANTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE. 01/07/2008 www.studiolaplaca.it

NOVITA IN MATERIA DI RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTANTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE. 01/07/2008 www.studiolaplaca.it NOVITA IN MATERIA DI RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTANTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE A.1 Solidarietà passiva dei debitori attiva dei creditori A.2 Solidarietà passiva debitori soggetti plurimi medesima

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI E SOLIDARIETA'

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI E SOLIDARIETA' CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI E SOLIDARIETA' L A V O R I P R I V A T I DURANTE I LAVORI E ENTRO 1 ANNO DALLA CESSAZIONE DELL'APPALTO Responsabilità solidale tra committente imprenditore

Dettagli

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE (O APPALTANTE) E DELL APPALTATORE

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE (O APPALTANTE) E DELL APPALTATORE RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE (O APPALTANTE) E DELL APPALTATORE A cura dell U. O. Lavoro e Previdenza Settembre 2006 PRIMA PARTE L APPALTO L APPALTO è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione

Dettagli

Roberto Travaglini - Confindustria Vicenza

Roberto Travaglini - Confindustria Vicenza 1 La legge delega 11/2016 Il principio e criterio direttivo specifico concernente il subappalto: rrr) introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto,

Dettagli

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Codice civile Delle obbligazioni in solido Articolo 1292 Nozione della solidarietà L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione,

Dettagli

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI 1. L articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n.276/2003: disciplina vigente ed evoluzione normativa 1.1 La disciplina vigente Il contratto di appalto e servizi

Dettagli

ASPETTI CONNESSI ALLA TUTELA DEL LAVORO, CON RIFERIMENTO AL DURC E LE RITENUTE DI GARANZIA. Torino, 12 aprile 2011 Avv.

ASPETTI CONNESSI ALLA TUTELA DEL LAVORO, CON RIFERIMENTO AL DURC E LE RITENUTE DI GARANZIA. Torino, 12 aprile 2011 Avv. D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici ASPETTI CONNESSI ALLA TUTELA DEL LAVORO, CON RIFERIMENTO AL DURC E LE RITENUTE DI GARANZIA Torino,

Dettagli

Responsabilità solidale dell appaltatore: le modifiche del DL n. 83/2012 (art. 13 ter DL n. 83/2012, Legge n. 134/2012)

Responsabilità solidale dell appaltatore: le modifiche del DL n. 83/2012 (art. 13 ter DL n. 83/2012, Legge n. 134/2012) Responsabilità solidale dell appaltatore: le modifiche del DL n. 83/2012 (art. 13 ter DL n. 83/2012, Legge n. 134/2012) Con il DL n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012 il legislatore ha introdotto

Dettagli

LEGGE 23 maggio 2014, n. 80 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

LEGGE 23 maggio 2014, n. 80 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (CODICE DEGLI APPALTI) ART. 37 Raggruppamenti

Dettagli

Le pillole di APPALTO E SOMMINISTRAZIONE. Area Lavoro. Notizie, commenti, istruzioni ed altro Numero Direttore responsabile: Edi Sommariva

Le pillole di APPALTO E SOMMINISTRAZIONE. Area Lavoro. Notizie, commenti, istruzioni ed altro Numero Direttore responsabile: Edi Sommariva Le pillole di Notizie, commenti, istruzioni ed altro Numero 4-2008 Direttore responsabile: Edi Sommariva APPALTO E SOMMINISTRAZIONE Area Lavoro a cura di Silvio Moretti e Federico Salis L appalto e la

Dettagli

IL TRASFERIMENTO D AZIENDA (OUTSOURCING)

IL TRASFERIMENTO D AZIENDA (OUTSOURCING) IL TRASFERIMENTO D AZIENDA (OUTSOURCING) La materia, disciplinata nel nostro ordinamento dall articolo 2112 c.c., già novellato dal Decreto Legislativo n. 18/01, subisce un ulteriore modifica allo scopo

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 206 17.11.2015 Sgravio triennale: incluse le fusioni per incorporazione L esonero contributivo triennale non si interrompe in

Dettagli

Giornata di Approfondimento per i Lavori in Edilizia. Pisa, 26 maggio 2016

Giornata di Approfondimento per i Lavori in Edilizia. Pisa, 26 maggio 2016 Giornata di Approfondimento per i Lavori in Edilizia Pisa, 26 maggio 2016 L Intervento Sostitutivo Giornata di Approfondimento per i Lavori in Edilizia Pisa, 26 maggio 2016 L Intervento Sostitutivo Il

Dettagli

Appalto, debiti tributari e responsabili solidale

Appalto, debiti tributari e responsabili solidale RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall articolo 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134) Comma 28 e 28-ter, art. 35, D.L.

Dettagli

OPERATIVI I CONTROLLI NEI SUBAPPALTI

OPERATIVI I CONTROLLI NEI SUBAPPALTI OPERATIVI I CONTROLLI NEI SUBAPPALTI A cura Federico Gavioli E stato firmato il decreto del 25 febbraio 2008, n. 74, dal Ministro dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e

Dettagli

APPALTI. Regimi di solidarietà

APPALTI. Regimi di solidarietà APPALTI Regimi di solidarietà Viste le recenti e numerose modifiche che regolano la solidarietà negli appalti, di seguito forniamo un riepilogo delle normative che regolano tale responsabilità del committente

Dettagli

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 13 del IL REGIME DI SOLIDARIETA NEGLI APPALTI

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 13 del IL REGIME DI SOLIDARIETA NEGLI APPALTI Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro N. 13 del 16.10.2013 IL REGIME DI SOLIDARIETA NEGLI APPALTI PREMESSA Il regime di solidarietà negli appalti è stato interessato negli ultimi mesi

Dettagli

FORUM permanente Professionisti del Lavoro promosso dalla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell Università Roma Tre

FORUM permanente Professionisti del Lavoro promosso dalla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell Università Roma Tre DIPARTIMENTO DI ECONOMIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE FORUM permanente Professionisti del Lavoro promosso dalla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro

Dettagli

Periodico informativo n. 95/2013. Responsabilità solidale negli appalti: ambito applicativo

Periodico informativo n. 95/2013. Responsabilità solidale negli appalti: ambito applicativo Periodico informativo n. 95/2013 Responsabilità solidale negli appalti: ambito applicativo Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE FISCALE NEGLI APPALTI

LA RESPONSABILITA SOLIDALE FISCALE NEGLI APPALTI LA RESPONSABILITA SOLIDALE FISCALE NEGLI APPALTI Udine 25 gennaio 2013 A cura di Marcello Orsatti fiscalista di Confindustria Udine SCALETTA DELL INTERVENTO RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI AMBITO SOGGETTIVO

Dettagli

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 19/2017 Giovedì 11 maggio 2017

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 19/2017 Giovedì 11 maggio 2017 Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 19/2017 Giovedì 11 maggio 2017 Modificato il codice degli appalti pubblici Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei

Dettagli

3) Sul piano economico, viene prevista, in via derogatoria, la possibilità di un anticipazione sul compenso previsto per l appalto di lavori.

3) Sul piano economico, viene prevista, in via derogatoria, la possibilità di un anticipazione sul compenso previsto per l appalto di lavori. Nell ambito dell attività di assistenza in tema di contratti pubblici, si segnalano recenti novità normative introdotte dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 (pubblicata in GU in data 20 agosto 2013), di

Dettagli

CLAUSOLA DI CONTRATTO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

CLAUSOLA DI CONTRATTO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ CLAUSOLA DI BANDO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ L'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al

Dettagli

La gestione del subappalto e le problematiche legate ai pagamenti

La gestione del subappalto e le problematiche legate ai pagamenti La gestione del subappalto e le problematiche legate ai pagamenti Giacomo Tassone Responsabile servizio legale Confindustria Cuneo Cuneo, 20 ottobre 2016 Dalle origini ai giorni nostri Legge 2248/1865,

Dettagli

A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi. Reggio Emilia, lì 17 dicembre 2014 CIRCOLARE N. 51/2014

A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi. Reggio Emilia, lì 17 dicembre 2014 CIRCOLARE N. 51/2014 Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Elisabetta Macchioni Dott.ssa Sara Saccani Dott.ssa Monica Pazzini Reggio Emilia, lì 17 dicembre 2014

Dettagli

Il. D.Lgs. 50/2016. Avv. Vittorio Miniero

Il. D.Lgs. 50/2016. Avv. Vittorio Miniero Il. D.Lgs. 50/2016 Se il legislatore amasse il popolo degli appalti pubblici lo dimenticherebbe Subappalto o non subappalto? Il Subappalto 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida

Dettagli

NOVITÀ IN TEMA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA

NOVITÀ IN TEMA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA Treviso, 18.11.2012 Circ. 09/2012fisc. NOVITÀ IN TEMA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA Il panorama legislativo attinente alla responsabilità

Dettagli

Il lavoro nell edilizia La mobilità del personale

Il lavoro nell edilizia La mobilità del personale Il lavoro nell edilizia La mobilità del personale Francesco delli Falconi Roma, 23 febbraio 2011 Data Indice Il Distacco di personale dipendente definizione elementi caratteristici L appalto di servizi

Dettagli

Le novità in materia di vigilanza e di responsabilità solidale negli appalti. Davide Venturi

Le novità in materia di vigilanza e di responsabilità solidale negli appalti. Davide Venturi Davide Venturi RESPONSABILITA SOLIDALE Nel tentativo di costruire processi di reintegrazione del lavoro nei processi produttivi esternalizzati, sono presenti due distinti modelli regolatori: Obbligazione

Dettagli

Lavoro accessorio e responsabilità solidale appalti: le abrogazioni in Gazzetta

Lavoro accessorio e responsabilità solidale appalti: le abrogazioni in Gazzetta CIRCOLARE N. 2 Marzo 2017 La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale. Ai gentili clienti Loro sedi A cura

Dettagli

APPALTO E SOMMINISTRAZIONE

APPALTO E SOMMINISTRAZIONE 11 dicembre 2012 APPALTO E SOMMINISTRAZIONE A cura dell Avv. Mauro Nebiolo Vietti Studio Associato Nebiolo Vietti Negrini e Associati Torino via Brofferio 1 www.studionvn.it 1 ELEMENTI DISTINTIVI DELL

Dettagli

Torino, lì 5 maggio Circolare n. 15/2008

Torino, lì 5 maggio Circolare n. 15/2008 Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Chiara Valente Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 5 maggio 2008 Circolare n. 15/2008 OGGETTO: Contratti di appalto e subappalto

Dettagli

L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa alla luce del Nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni

L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa alla luce del Nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa alla luce del Nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni Le fasi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici - Dispensa Lezione 4 - A cura

Dettagli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL ART.26 D.LGS 81/08

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL ART.26 D.LGS 81/08 INTERFERENTI DI CUI ALL ART.26 D.LGS 81/08 Data.. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ai fini dell applicazione dell articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08 COMMITTENTE Consiglio Nazionale

Dettagli

Approvato con deliberazione n. 24 del 16/01/2019

Approvato con deliberazione n. 24 del 16/01/2019 Approvato con deliberazione n. 24 del 16/01/2019 REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E LA PRESA ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI SUBCONTRATTO PER I LAVORI

Dettagli

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori

Dettagli

APPALTI: LIMITATA LE RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

APPALTI: LIMITATA LE RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE APPALTI: LIMITATA LE RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE a cura Federico Gavioli Il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, modifica nuovamente

Dettagli

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio Supplemento Ordinario n. 107

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio Supplemento Ordinario n. 107 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Dettagli

LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI

LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge EVS - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge PROVINCIA AUTONOMA

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO PIROLI

STUDIO ASSOCIATO PIROLI STUDIO ASSOCIATO PIROLI Commercialisti - Avvocato Mediatori - Revisori Contabili P.za Caduti di Via Fani, 31 03100 FROSINONE Tel. e Fax +39 0775/855781--0775/859337-0775/210264 e-mail info@piroli Partita

Dettagli

Anno 2013 N. RF233. La Nuova Redazione Fiscale RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER I DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

Anno 2013 N. RF233. La Nuova Redazione Fiscale RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER I DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI Anno 2013 N. RF233 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER I DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RIFERIMENTI DL 76/2013 CONV. IN L. 99/2013;

Dettagli

NOVITÀ IN TEMA DI APPALTO E SUBAPPALTO NEL SETTORE EDILE. di Simone Baldan.

NOVITÀ IN TEMA DI APPALTO E SUBAPPALTO NEL SETTORE EDILE. di Simone Baldan. Pianiga - Cazzago (Ve), 30 agosto 2006 NOVITÀ IN TEMA DI APPALTO E SUBAPPALTO NEL SETTORE EDILE di Simone Baldan Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Venezia simone.baldan@cndc.it Introduzione

Dettagli

Tutela del lavoro e regolarità contributiva

Tutela del lavoro e regolarità contributiva Il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici Tutela del lavoro e regolarità contributiva Milano, 27 ottobre 2010 Daniela Degiorgis Assolombarda - Gruppo Terziario Industriale

Dettagli

Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti.

Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti. Bologna, 05/03/2013 Circolare n. 4/2013 Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti. A seguito della circolare n. 2/E dell 1 marzo 2013 dell Agenzia delle Entrate, che ha precisato e risposto ad alcune

Dettagli

La responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali. I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013

La responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali. I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013 La responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013 La norma La normativa previgente: -art. 35, commi 28 e ss. del

Dettagli

LA NUOVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/ Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012)

LA NUOVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/ Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012) LA NUOVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012) Dal 12 agosto 2012, ad opera dell art. 13-ter del D.L. n. 83/12

Dettagli

Articolo 3 legge n. 136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 3 legge n. 136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 3 legge n. 136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari L articolo 3 della legge 13 agosto 20010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati

Dettagli

SOLUZIONI LAVORO. SUBAPPALTO NEGLI APPALTI PUBBLICI:

SOLUZIONI LAVORO.   SUBAPPALTO NEGLI APPALTI PUBBLICI: www.soluzionilavoro.it SOLUZIONI LAVORO OSSERVATORIO PERMANENTE IN MATERIA DI LAVORO, SINDACATO E PREVIDENZA SOCIALE COORDINATO DA MARIA NOVELLA BETTINI DIRETTO DA FLAVIA DURVAL SUBAPPALTO NEGLI APPALTI

Dettagli

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) Segnalazioni Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia agosto 2013 Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) cos è il DURC? Il DURC (Documento Unico di Regolarità

Dettagli

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 35/2016 Giovedì 15 settembre 2016

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 35/2016 Giovedì 15 settembre 2016 Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 35/2016 Giovedì 15 settembre 2016 Le novità per il lavoro nel nuovo codice degli appalti Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91 s.o. n.

Dettagli

RESPONSABILITA E CORRESPONSABILITA TRA COMMITTENTI ED IMPRESE NEGLI APPALTI DI LAVORI CASSA EDILE PISA - AREA DURC ON LINE E APPALTI

RESPONSABILITA E CORRESPONSABILITA TRA COMMITTENTI ED IMPRESE NEGLI APPALTI DI LAVORI CASSA EDILE PISA - AREA DURC ON LINE E APPALTI RESPONSABILITA E CORRESPONSABILITA TRA COMMITTENTI ED IMPRESE NEGLI APPALTI DI LAVORI La responsabilità solidale negli appalti Per responsabilità solidale negli appalti, di natura contributiva e retributiva,

Dettagli

Prot. n 5866/p/cv Roma, 22 agosto A tutte le Casse Edili. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE

Prot. n 5866/p/cv Roma, 22 agosto A tutte le Casse Edili. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Prot. n 5866/p/cv Roma, 22 agosto 2013 A tutte le Casse Edili Lettera circolare n. 21/2013 Oggetto: trasmissione testo legge 98/2013 e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Si

Dettagli

Reg. Imprese di TARANTO n REA n sito web:

Reg. Imprese di TARANTO n REA n sito web: Circolare 8/2012 Sava lì 25 Ottobre 2012 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: RESPONSABILITA SOLIDALE CONTRATTI APPALTO/SUBAPPALTO ART.13-TER DEL D.L. 83/2012 Egregio Cliente, L art.13-ter

Dettagli

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA Allegato n.2 Domanda ammissione da inserire nella busta A Documentazione A.AM.P.S. AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A. VIA DELL ARTIGIANATO 39/B - 57121 LIVORNO TEL.0586/416329 - FAX 0586/406033

Dettagli

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di

Dettagli

GESTIONE ATTIVITÀ IN APPALTO RAAM SRL

GESTIONE ATTIVITÀ IN APPALTO RAAM SRL GESTIONE ATTIVITÀ IN APPALTO 1 I datori di lavoro che affidano l esecuzione di lavori, servizi e forniture ad un impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda sono tenuti

Dettagli

Spett.le Settore Lavori Pubblici e manutenzione del Comune di Poggibonsi(SI) Via Volta n.55 POGGIBONSI (SI)

Spett.le Settore Lavori Pubblici e manutenzione del Comune di Poggibonsi(SI) Via Volta n.55 POGGIBONSI (SI) Spett.le Settore Lavori Pubblici e manutenzione del Comune di Poggibonsi(SI) Via Volta n.55 POGGIBONSI (SI) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO Il/la sottoscritto/a nato/a a, il residente a ( ) in

Dettagli

PTPC ALLEGATO C

PTPC ALLEGATO C PTPC 2017-2018 ALLEGATO C PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (L. 190/2012). DESCRIZIONE DI PROCEDIMENTI/ATTIVITÀ A RISCHIO DI FATTI CORRUTTIVI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE IN TUTTE LE

Dettagli

COMUNE DI MOLITERNO Provincia di Potenza AREA TECNICA SETTORE LL.PP.

COMUNE DI MOLITERNO Provincia di Potenza AREA TECNICA SETTORE LL.PP. COMUNE DI MOLITERNO Provincia di Potenza AREA TECNICA SETTORE LL.PP. Reg. Gen. n. del Determinazione n. 47/2017 del 16/10/2017 OGGETTO: P.O. FERS 2007/2013-ASSE 4-Energia e mobilità urbana- Lavori di ottimizzazione

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI SUBAPPALTI. (ART.105 D.LGS 50/2016 e smi)

REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI SUBAPPALTI. (ART.105 D.LGS 50/2016 e smi) REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI SUBAPPALTI (ART.105 D.LGS 50/2016 e smi) A cura della S.C. Tecnico 28.12.2017 Indice 1. Contratto di subappalto. 2. Distinzione tra subappalto e sub contratto 3. Quota

Dettagli

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 30/11/2009

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 30/11/2009 Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 30/11/2009 REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2009, n. 31 L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

Decreto 25 febbraio 2008, n. 74

Decreto 25 febbraio 2008, n. 74 Decreto 25 febbraio 2008, n. 74 Ministero dell'economia e delle Finanze. Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DE MARIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DE MARIA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4306 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DE MARIA Modifiche all articolo 29

Dettagli

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Ambito Normativo Legge 19 marzo 1990, n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Art. 18 Comma 8 Le

Dettagli

Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali Nuova disciplina Ulteriori chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali Nuova disciplina Ulteriori chiarimenti dell Agenzia delle Entrate rag. MARIO SALVADOR rag. ANTONIO BERGAMO dott. FRANCESCO PADRONE DOCENTE DI ISTITUZIONI DI ECONOMIA PRESSO L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE dott. ANNA MARIA SALVADOR dott. CLAUDIA SALVADOR Portogruaro,

Dettagli

Oggetto: RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTI NUOVI CHIARIMENTI

Oggetto: RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTI NUOVI CHIARIMENTI Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTI NUOVI CHIARIMENTI Con l art.13-ter del D.L. n.83/12, nel corso dello scorso anno sono entrate in vigore le nuove disposizioni dettate

Dettagli

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. PREMESSA Per effetto della nuova disciplina in ambito di

Dettagli

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014), coordinato con la legge di conversione

Dettagli

Il contratto di Subappalto

Il contratto di Subappalto Il contratto di Subappalto Disciplinato agli articoli: Art 118 del D.lgs. 163/2006 Artt. 92 e 107 D.P.R. 207/2010 DEFINIZIONE (cc. 11 e 12 Art. 118) COSA S INTENDE PER SUBAPPALTO COSA NON PUO ESSERE CONSIDERATO

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa 1 La disciplina introdotta dai commi da 28 a 34 dell articolo 35 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha la finalità di coinvolgere

Dettagli

Con la presente circolare proviamo, perciò, a delineare il quadro normativo vigente dopo l entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014.

Con la presente circolare proviamo, perciò, a delineare il quadro normativo vigente dopo l entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014. Circ. 01/P/150110 San Fior, 10/01/2015 Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: Responsabilità del committente e dell appaltatore. C è voluto davvero troppo tempo perché ci si rendesse conto dell effetto

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 febbraio 2008, n. 74 Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

Fiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 22 23.01.2015 Appalti: abrogata la responsabilità solidale Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Con l articolo 28, commi da 1 a 3 del Decreto

Dettagli

SLIDES 27 novembre 2013 Gianluca Spolverato Maurizio Pesenti

SLIDES 27 novembre 2013 Gianluca Spolverato Maurizio Pesenti SLIDES 27 novembre 2013 Gianluca Spolverato Maurizio Pesenti LA GESTIONE DEI FORNITORI DI LAVORO PER RISOLVERE I PROBLEMI DELLA TERZIARIZZAZIONE DI COSA PARLIAMO 1. LA SOLIDARIETA PER IL PAGAMENTO DELL

Dettagli

DECRETO LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

DECRETO LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 DECRETO LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Dettagli

Oggetto: Lavoro Responsabilità negli appalti D.M , n. 74, su G.U. n. 90 del

Oggetto: Lavoro Responsabilità negli appalti D.M , n. 74, su G.U. n. 90 del Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com Roma, 22 aprile 2008

Dettagli

Relazione illustrativa al D.Int. 25 febbraio 2008, n. 74.

Relazione illustrativa al D.Int. 25 febbraio 2008, n. 74. Relazione illustrativa al D.Int. 25 febbraio 2008, n. 74. Autore: relazione In: Normativa 1. La disciplina introdotta dai commi da 28 a 34 dell articolo 35 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito

Dettagli

Circolare n 20 del 11/10/2013

Circolare n 20 del 11/10/2013 Circolare n 20 del 11/10/2013 LA RESPONSABILITÀ FISCALE NEI CONTRATTI DI APPALTO Riferimenti: Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 Art. 35, commi da 28 a 28-ter, DL n. 223/2006 Art. 50, DL n. 69/2013 Art.

Dettagli

Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice

Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti INDICE Art. 1 Campo di applicazione

Dettagli

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE TECNICO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO n. 542 di data 15 ottobre 2014

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE TECNICO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO n. 542 di data 15 ottobre 2014 COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO n. 542 di data 15 ottobre 2014 OGGETTO: Autorizzazione all impresa C3 Costruzioni di Celentano Andrea

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale VISTO l articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante

Dettagli

CIRCOLARE n. 19/2012

CIRCOLARE n. 19/2012 CIRCOLARE n. 19/2012 RESPONSABILITA DEL COMMITENTE E DELL APPALTATORE PER DEBITI FISCALI -LA NUOVA DISCIPLINA- I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (Circ. 08/10/2012 n. 40) 1.PREMESSA 3 2. AMBITO DI

Dettagli

COMUNE DI BOVEZZO. PROVINCIA DI BRESCIA Via V.Veneto 28, CAP Codice Ente : D E T E R M I N A Z I O N E N D E L 2 3 / 1 2 /

COMUNE DI BOVEZZO. PROVINCIA DI BRESCIA Via V.Veneto 28, CAP Codice Ente : D E T E R M I N A Z I O N E N D E L 2 3 / 1 2 / COMUNE DI BOVEZZO PROVINCIA DI BRESCIA Via V.Veneto 28, CAP 25073 Codice Ente : 10275 D E T E R M I N A Z I O N E N 3 9 3 D E L 2 3 / 1 2 / 2 0 1 5 COPIA CONFORME ALL ORIGINALE OGGETTO: CIG ZA516AB6AA

Dettagli

CIRCOLARE N OTTOBRE 2012: NUOVA RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI IVA E OPERAZIONI CON L ESTERO

CIRCOLARE N OTTOBRE 2012: NUOVA RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI IVA E OPERAZIONI CON L ESTERO CIRCOLARE N. 10 - OTTOBRE 2012: NUOVA RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI IVA E OPERAZIONI CON L ESTERO NUOVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI Con l art.13-ter del D.L. n.83/12

Dettagli

La Responsabilità Solidale negli Appalti

La Responsabilità Solidale negli Appalti La Responsabilità Solidale negli Appalti Direzione relazioni industriali Udine, 30 ottobre 2013 Ambito di applicazione» la responsabilità solidale si applica ai contratti di appalto ex art. 1655 c.c. sia

Dettagli