Daniela Biavaschi AVVOCATO, STUDIO LEGALE AMATI, BIAVASCHI E ASSOCIATI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Daniela Biavaschi AVVOCATO, STUDIO LEGALE AMATI, BIAVASCHI E ASSOCIATI"

Transcript

1 I contratti di distribuzione: genesi, evoluzione e aspetti operativi La concessione di vendita costituisce uno dei modelli negoziali più diffusi nella prassi commerciale tra addetti operanti a differenti livelli della catena produttiva. LA QUESTIONE Daniela Biavaschi AVVOCATO, STUDIO LEGALE AMATI, BIAVASCHI E ASSOCIATI Da tempo utilizzato nella prassi quale strumento per la distribuzione indiretta dei prodotti, il contratto di concessione di vendita non ha ancora ricevuto una propria autonoma definizione e disciplina giuridica. Quali sono gli elementi caratterizzanti della fattispecie negoziale atipica in esame? Quale qualificazione ha avuto in dottrina e giurisprudenza? Detti accordi sono soggetti ad una disciplina antitrust? La trattazione Il processo di globalizzazione dell industria e dei mercati, da tempo in atto, ha necessariamente portato le imprese produttrici ad avvalersi dell opera di terzi nella fase di commercializzazione e assistenza post-vendita mediante l adozione di formule contrattuali e commerciali diverse ed eterogenee. L utilizzo di detti accordi nella prassi del commercio ha contribuito a diffondere il fenomeno della c.d. integrazione verticale tra addetti operanti, a differenti livelli, nella catena produttiva. La particolare dinamicità del mercato globale ha però evidenziato l inadeguatezza dei contratti disciplinati dal nostro ordinamento a regolare efficacemente i neo costituiti rapporti tra produttori e distributori integrati. Rilevata, infatti, l inefficacia degli strumenti contrattuali tipici, la prassi commerciale ha conseguentemente e necessariamente sviluppato figure negoziali nuove, variamente denominate, che nel tempo hanno dato corpo alla categoria dei c.d. contratti della distribuzione commerciale. Nell ambito di detta categoria contrattuale ha trovato e trova tuttora particolare riscontro e diffusione il contratto di concessione di vendita, in quanto rivelatosi lo strumento negoziale più adatto a recepire le repentine e mutevoli esigenze del mercato.

2 Natura del contratto di concessione di vendita Il contratto di concessione di vendita, pur essendo utilizzato quale fondamentale strumento contrattuale per la distribuzione indiretta di prodotti industriali e agricoli, ad oggi, non ha tuttavia ancora ricevuto una sua disciplina normativa. Benché in dottrina e in giurisprudenza non esista un univoco orientamento relativamente alla sua qualificazione giuridica, la prassi negoziale sviluppatasi in maniera crescente negli ultimi anni consente, comunque, di enucleare le principali caratteristiche della fattispecie contrattuale in esame. Per concessione di vendita, è d uso intendere il contratto tramite il quale un imprenditore, produttore o rivenditore all ingrosso concede ad un altro soggetto, esercente attività d impresa, il La particolare dinamicità del mercato globale ha evidenziato l inadeguatezza dei contratti disciplinati dal nostro ordinamento a regolare efficacemente i neo costituiti rapporti tra produttori e distributori integrati. diritto, in esclusiva o non in esclusiva, di rivendere i propri prodotti in maniera stabile e continuativa. In tale ambito, il concedente si obbliga a somministrare, nelle modalità concordate, al rivenditore-concessionario le merci da quest ultimo ordinate; e il rivenditore-concessionario, organizzando il sistema più idoneo ed efficace di rivendita del prodotto, a sua volta, si impegna a rivenderle in una determinata zona, assumendosi il relativo rischio di impresa. In altri termini, in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita, il concessionario assume stabilmente l incarico di curare, in nome e per conto proprio, la commercializzazione in una determinata zona dei prodotti dell impresa concedente. La fattispecie in questione è caratterizzata dalla natura imprenditoriale di entrambe le parti contraenti. Il concedente e il concessionario sono infatti due imprenditori che, attraverso un autonoma organizzazione di mezzi e risorse, operano solitamente su due diversi livelli del medesimo mercato: quello della produzione e quello della distribuzione all ingrosso o al dettaglio. Mediante la formalizzazione di svariati contratti di concessione di vendita il concedente, per il tramite dell attività svolta dai concessionari appartenenti alla propria rete di vendita, si assicura una diffusa presenza sul mercato, un certo quantitativo minimo di acquisti, nonché un incisiva promozione nel territorio del proprio marchio, dei propri prodotti e servizi. Il concessionario, di converso, rispetto ad ogni altro distributore dei medesimi prodotti o servizi estraneo alla rete di vendita del concedente, attraverso il contratto di concessione di vendita acquisisce una sua posizione di privilegio, che si estrinseca in direzioni e con modalità differenti in relazione ai diversi mercati e ambiti merceologici di riferimento. A favore del concessionario è talvolta prevista una clausola di esclusiva (territoriale o di prodotto) che obbliga l impresa concedente a non fornire gli stessi prodotti a rivenditori della zona geografica individuata, tale da garantire al concessionario una sorta di unicità all interno della zona di esclusiva. L impresa concedente, a sua volta, può riservarsi la facoltà di suggerire il prezzo di vendita dei prodotti, di controllare l efficienza organizzativa del sistema di vendita del concessionario e l andamento delle vendite. In altri casi, il vantaggio del concessionario deriva dalla possibilità di acquistare i prodotti a condizioni più favorevoli dal produttore o dal grossista; ovvero, in talune ipotesi, anche dalla semplice appartenenza alla rete di vendita del produttore, che, in ragione di detta appartenenza, consente al concessionario di beneficiare della notorietà e diffusione di un determinato marchio. Nella prassi negoziale i predetti elementi di vantaggio sono frequentemente tra loro variamente combinati, senza che, peraltro, l assenza di uno o più di essi risulti determinante ai fini della riconducibilità della fattispecie al contratto tipo di concessione di vendita. Tuttavia, ai vantaggi derivanti dalla stipulazione di un contratto di concessione di vendita si contrappongono plurime obbligazioni alle quali il concedente e il concessionario sono reciprocamente tenuti.

3 Obbligazioni a carico del concessionario concedente In particolare, le obbligazioni che sono solitamente poste a carico del concessionario si differenziano rispetto a quelle invece previste in capo al mandatario, al commissionario o all agente, in quanto più articolate e complesse. Il concessionario, che anche nel rispetto dell immagine del concedente è tenuto a un obbligo generale di diligenza e buona fede nella esecuzione della propria attività di impresa, infatti: l non deve distribuire prodotti in concorrenza diretta con quelli oggetti del contratto; l deve approvvigionarsi esclusivamente o prevalentemente dal produttore/concedente; l deve rispettare i propri limiti territoriali, ovvero non può promuovere la vendita di prodotti al di fuori della zona contrattualmente assegnatagli; l ha obblighi di acquisto minimo di prodotti secondo schemi di approvvigionamento contrattualmente previsti; l deve rispettare la presentazione dei prodotti stabilita dal concedente e identificarli con i marchi e con i nomi commerciali imposti dal concedente; l deve inoltre adoperarsi per promuovere le vendite in maniera efficace. Anche le obbligazioni del concedente risultano alquanto più articolate di quelle del puro e semplice somministratore o del committente. Più in particolare, il concedente è solitamente tenuto: l a fornire i prodotti al distributore nelle quantità e con le modalità contrattualmente concordate; l a garantire il rispetto dell esclusiva territoriale e di prodotto del concessionario; l a garantire la qualità dei prodotti, assumendosi la responsabilità per danni derivanti dai prodotti difettosi; l ad assistere, infine, il distributore nella sua attività di promozione. Dottrina e giurisprudenza Un originario tradizionale orientamento giurisprudenziale riconduceva il contratto di concessione di vendita alla fattispecie del contratto tipico di somministrazione. Detta qualificazione è stata però fortemente criticata dalla dottrina che denunciava le sostanziali e inconciliabili differenze (infra indicate) tra le due fattispecie contrattuali. La posizione della dottrina, unitamente all inadeguatezza della disciplina posta a base del contratto di somministrazione, hanno inevitabilmente portato al superamento di tale primo orientamento. La comprovata difficoltà di inquadrare il contratto di concessione di vendita in uno schema contrattuale tipico ha infatti successivamente orientato la dottrina e la giurisprudenza a qualificare detta fattispecie negoziale I contratti di concessione di vendita e di somministrazione sono caratterizzati da un rapporto di fornitura volto al soddisfacimento di un esigenza non istantanea, ma durevole o periodica di una delle parti Le obbligazioni solitamente poste a carico del concessionario si differenziano rispetto a quelle previste in capo al mandatario, al commissionario o all agente, in quanto più articolate e complesse. ora come contratto misto, ora come contratto innominato, ovvero quale contratto quadro o normativo. Per un autorevole tesi il contratto di concessione di vendita rappresenterebbe un ipotesi di contratto misto, risultante dalla varia combinazione delle cause di due o più distinti schemi negoziali tipici, ora con elementi di mandato e vendita, ora con quelli di somministrazione e agenzia. Anche detta tesi è in via di superamento, in quanto si scontra con le sostanziali differenze esistenti tra i contratti tipici richiamati e la fattispecie del contratto di concessione di vendita. Un diverso e più recente orientamento giurisprudenziale, invece, riconduce il contratto di concessione di vendita alla categoria del c.d. contratto quadro o normativo, al quale si dà esecu-

4 La difficoltà di inquadrare il contratto di concessione di vendita in uno schema contrattuale tipico ha orientato la dottrina e la giurisprudenza a qualificarlo ora come contratto misto, ora come contratto innominato, ovvero quale contratto quadro o normativo zione attraverso i singoli ordini che vengono evasi nel corso del rapporto. Esemplificativa, sul punto, appare la recente qualificazione operata dalla Suprema Corte, secondo la quale: «La concessione di vendita pur presentando aspetti che per qualche aspetto l avvicinano al contratto di somministrazione, non consente tuttavia di essere inquadrata in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto-quadro o contratto- normativo, dal quale deriva l obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti alle condizioni fissate nell accordo iniziale» (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1077). Detta interpretazione giurisprudenziale ha riscontrato anche il favore della dottrina, avendo la stessa rilevato che, già con la formalizzazione della concessione di vendita, il concessionario assume direttamente nei confronti del concedente tutta una serie di stringenti obblighi tanto in termini di promozione che, assai di frequente, di acquisti minimi di prodotto. Affinità e differenze con altre fattispecie contrattuali tipiche Concessione di vendita e contratto di somministrazione I contratti di concessione di vendita e di somministrazione sono entrambi caratterizzati da un rapporto di fornitura volto al soddisfacimento di un esigenza non istantanea, ma durevole o periodica di una delle parti. Tuttavia, mentre il contratto di somministrazione prevede un obbligo di consegna dei prodotti a carico del somministrante (art cod. civ.) che lo espone a responsabilità contrattuale in caso egli non adempia all obbligo assunto, nei contratti di concessione di vendita, invece, il concedente solitamente rifugge dall assunzione di qualsivoglia obbligo di fornitura nei confronti del concessionario. Infatti, avendo - di norma - il concedente molti distributori, un siffatto obbligo lo esporrebbe ad una responsabilità che in particolari condizioni di mercato potrebbe divenire davvero gravosa sia sotto il profilo della difficoltà di evadere ordini eccessivi, sia sotto quello di eventuali azioni proposte dai somministrati non soddisfatti per ordini non evasi. Autorevole dottrina, inoltre, osserva che nel contratto di somministrazione la funzione traslativa è demandata a un negozio unico, che contiene l accordo delle parti in ordine al trasferimento di una quantità di beni previamente determinata o comunque determinabile. Nella concessione di vendita, invece, la funzione traslativa viene rimessa alla stipulazione di futuri ordini d acquisto, cui risulta vincolato il solo concessionario. Infine, è stato evidenziato come l elemento caratterizzante del contratto di concessione di vendita, rappresentato dal rapporto di collaborazione e di dialettica continua tra le parti, è invece estraneo alla funzione essenziale di scambio tipica della somministrazione. Infatti, differentemente dal contratto di concessione di vendita, il contratto di somministrazione non è usualmente classificato quale contratto intuitus personae. Dette differenze si sono rivelate decisive nel superare l iniziale tradizionale orientamento e nell escludere una riconduzione del contratto in questione alla somministrazione. Concessione di vendita e agenzia Fra concessione di vendita e agenzia sussiste una profonda eterogeneità strutturale in quanto diversa è la tipologia del rapporto negoziale fra le parti. I due contratti differiscono per la loro

5 IN PRATICA CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA IN ESCLUSIVA (...), con sede in (...) (...), via (...) (...); iscritta presso il Registro delle imprese di (...) al n. (...), R.e.a. n. (...), C.F. e P. Iva (...), nella persona del legale rappresentante, Signor (...) di seguito, la Concedente e (...), con sede in (...) (.), via (...) (...); iscritta presso il Registro delle imprese di (...) al n. (...), R.e.a. n. (...), C.F. e P. Iva (...), nella persona del legale rappresentante, Signor (...) di seguito, il Concessionario Premesso che: (A) la Concedente è una società leader nella produzione di materiale (i Prodotti) e nella fornitura dei servizi di assistenza pre e post vendita a essi relativi; (B) il Concessionario ha maturato una lunga esperienza nel settore della distribuzione dei Prodotti; (C) è intento delle parti collaborare per una migliore diffusione dei Prodotti all interno del territorio di esclusiva (il Territorio) alle condizioni e obblighi stabiliti dal presente Contratto. Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. Art. 2 Oggetto del contratto e territorio contrattuale 2.1 La Concedente conferisce al Concessionario, che accetta, il diritto di distribuire, commercializzare e rivendere, in esclusiva, nel Territorio, come identificato all Allegato 1(Territorio), i prodotti elencati nell Allegato 2(i Prodotti), secondo le modalità stabilite nel presente Contratto. 2.2 La Concedente si riserva il diritto di ridurre ovvero ampliare la gamma dei Prodotti che costituiranno un evoluzione o rappresentino un integrazione degli stessi. 2.3 La Concedente si impegna, nell ambito di detto Territorio, a non produrre, commercializzare, promuovere, vendere o distribuire attivamente e direttamente i Prodotti, a non nominare altri concessionari di vendita, distributori, agenti, rappresentanti o, comunque, intermediari. Art. 3 Obbligazioni del Concessionario 3.1 Il Concessionario si impegna a vendere i prodotti in nome proprio e per proprio conto e ad agire con propria organizzazione e a proprio rischio, come imprenditore autonomo. In particolare, la Concessionaria non potrà presentarsi con denominazione diversa dalla propria Ditta, né trattare con la clientela con veste diversa da quella di Concessionario. In nessun caso il presente Contratto darà luogo ad un rapporto di agenzia, rappresentanza, joint venture, o società tra le Parti. 3.2 Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a non fabbricare, commerciare, organizzare la vendita direttamente e/o indirettamente, di prodotti concorrenti dei Prodotti. 3.3 Il Concessionario limiterà la sua azione commerciale al territorio e si impegna a non effettuare, al di fuori di esso, azioni commerciali per la ricerca di clientela; in particolare gli sono vietate: operazioni di pubblicità e attività promozionale di vendita; installazione ed esercizio di depositi e di locali di vendita o esposizione di prodotti; partecipazione diretta o indiretta in attività di vendita o assistenza; utilizzazione di servizi di intermediazione contrattuale e di attività commercianti di Prodotti contrattuali residenti fuori del Territorio.

6 3.4 Sulla base delle direttive generali impartite dalla Concedente, il Concessionario si obbliga a promuovere la vendita dei Prodotti contrattuali su tutto il Territorio contrattuale, impegnandosi ad una spesa pubblicitaria da effettuarsi nel suo territorio secondo accordi che saranno di volta in volta presi con la Concedente. 3.5 Il Concessionario si impegna altresì a tutelare gli interessi della Concedente con la dovuta diligenza nonché, in particolare, a istituire e mantenere un adeguata organizzazione di vendita tale da garantire l adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto per tutti i Prodotti contrattuali e su tutto il Territorio contrattuale. Art. 4 Minimo di acquisto 4.1 Il Concessionario si impegna ad acquistare nell arco di ogni anno Prodotti contrattuali in quantità non inferiori a quelle previste nell Allegato Il Concessionario dovrà detenere in magazzino, disponibile per la vendita, una scorta di Prodotti, nei vari modelli, pari al 10 per cento della quantità minima da vendere annualmente. 4.3 Qualora il Concessionario non raggiunga il quantitativo minimo di vendite in vigore per tale anno, la Concedente potrà risolvere il presente contratto mediante comunicazione da inviare al Distributore tramite raccomandata a.r. Art. 5 Ordini e condizioni di vendita 5.1 La vendita dei Prodotti è disciplinata dalle Condizioni Generali, di cui all Allegato 4 al presente Contratto. Il pagamento delle fatture avverrà secondo i criteri di cui alle Condizioni generali. 5.2 Il prezzo di acquisto dei Prodotti da parte del Distributore sarà indicato nel listino di vendita Allegato La Concedente venderà al Concessionario i Prodotti franco fabbrica, presso la quale avverrà la consegna dei Prodotti allo stesso. Tuttavia, nell interesse del Concessionario e per suo incarico, la Concedente potrà farli trasportare al domicilio del Concessionario a suo rischio e spese. 5.4 Il Concessionario si impegna: a non apportare modifiche ai prodotti prima della consegna, salvo le modifiche cui egli è tenuto per legge; a consegnare ai clienti i Prodotti in perfetto stato di uso e di conservazione, conformemente alle istruzioni di consegna; a rispettare, secondo le Condizioni Generali di Vendita, le istruzioni tecniche e le verifiche periodiche previste dal costruttore per la garanzia. Art. 6 Segni distintivi 6.1 La Concedente autorizza il Concessionario ad usare il logo e i segni distintivi, diritti di proprietà artistica, intellettuale e industriale associato ai Prodotti nel Territorio, con l unico scopo e finalità di pubblicizzare, commercializzare distribuire e vendere i Prodotti ai sensi e nei termini prescritti dal presente Contratto. 6.2 Nel caso di cessazione del presente Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta, il Distributore dovrà immediatamente interrompere l uso del logo e dei segni distintivi. 6.3 Il Concessionario si impegna a non cancellare etichette e a non alterare o modificare in nessun modo i contenitori dei Prodotti senza il previo consenso scritto della Concedente e di ogni altro diritto di cui ha ottenuto la concessione solamente in relazione. 6.4 Il Concessionario dovrà informare la Concedente di ogni violazione o rischio di violazione di cui dovesse venire a conoscenza, relativamente ai diritti di proprietà intellettuale e industriale della Concedente. Resta comunque inteso che la Concedente avrà la piena facoltà di decidere in merito all opportunità e alla scelta dei provvedimenti da adottare per porre rimedio a tali violazioni. Il Concessionario si impegna, se necessario, a collaborare con la concedente per porre fine a tali violazioni. Art. 7 Durata e rinnovi 7.1 Il Contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà durata di due (2) anni. 7.2 Il Contratto si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di due anni, salvo il diritto di recesso di ciascuna delle

7 Parti da esercitarsi mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra Parte con un preavviso di almeno sei (6) mesi. Art. 8 Risoluzione 8.1 Il Contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi: a) nel caso di cessione dell attività, conferimento, fusione, modifica relativa al controllo o alla ripartizione del capitale sociale, liquidazione volontaria o giudiziaria, procedura concorsuale o qualsiasi altro motivo di cessazione dell attività commerciale di ciascuna della Parti. A tale proposito, la parte interessata da tali cambiamenti si obbliga a comunicarli immediatamente all altra parte; b) nel caso di violazione o non adempimento di qualsiasi previsione o obbligo previsti dal presente Contratto, se la Parte inadempiente non abbia provveduto a rimediare alla violazione o all inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento di una formale diffida ad adempiere, inviata dalla parte adempiente entro 30 giorni dalla scoperta dell inadempimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; c) nel caso previsto dall art del Contratto. Art. 9 Varie 9.1 Cessione del Contratto Il presente Contratto non potrà essere ceduto o in qualsiasi altro modo trasferito dal Concessionario ad un terzo, senza il previo consenso scritto della Concedente. 9.2 Modifiche per iscritto Nessuna modifica al presente Contratto sarà valida o efficace se non redatta per iscritto e sottoscritta dalle Parti. 9.3 Riservatezza Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente confidenziali e a non rivelare a terzi, per tutta la durata del Contratto e dopo la sua cessazione, ogni informazione riservata relativa all altra Parte, di cui sia venuta a conoscenza in occasione e durante l esecuzione del Contratto. 9.4 Intero accordo Il presente Contratto, con i relativi allegati, costituisce l intero accordo intervenuto tra le Parti e supera ogni precedente intesa, scritta od orale, intercorsa tra le parti e ogni questione ad essa ancillare. 9.5 Forza maggiore Nel caso in cui una delle Parti non possa adempiere alle proprie obbligazioni a causa del verificarsi di eventi di forza maggiore, il relativo inadempimento dovrà essere scusato e non costituirà violazione del Contratto per tutta la durata dell evento. La parte inadempiente ai sensi del presente articolo dovrà comunque adoperarsi in ogni modo possibile per eliminare l evento avverso e dovrà in ogni caso riprendere il puntuale adempimento alla cessazione dell evento o comunque il prima possibile. 9.6 Legge applicabile e foro competente Il Contratto è regolato dal diritto italiano. Qualsiasi controversia sorta tra le Parti in relazione all interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà devoluta al foro di (...) Il presente Contratto è stato sottoscritto a (...), il (...) Si allegano: 1. Territorio 2. Elenco dei Prodotti 3. Ordini minimi di Acquisto 4. Condizioni Generali di Vendita 5. Listino Prezzi La Concedente La Concessionaria (...) (...)

8 funzione economico-sociale, che è di collaborazione fiduciaria nel rapporto di agenzia, di scambio nella concessione di vendita. Infatti, mentre il contratto di concessione di vendita intercorre generalmente tra due imprenditori che perseguono obiettivi autonomi, benché convergenti, l agente è un collaboratore autonomo del preponente, privo di natura imprenditoriale. A ciò va poi aggiunto che, mentre l agente non svolge alcuna attività di rivendita e agisce per conto del preponente promuovendo, per lo più senza intervenire nella fase della stipulazione negoziale, solamente la conclusione di contratti fra questi e i terzi, il concessionario, invece, agisce sempre in nome e per conto proprio - e in ciò consiste anche la differenza con la commissione -, tra l altro rivendendo beni e servizi preventivamente acquistati. Si dibatte se alla concessione di vendita sia applicabile in via Fra concessione di vendita e agenzia sussiste una profonda eterogeneità strutturale: i due contratti differiscono per la loro funzione economico sociale, che è di collaborazione fiduciaria nel rapporto di agenzia, di scambio nella concessione di vendita analogica l art cod. civ. che prevede e regolamenta i casi in cui è dovuta l indennità di clientela in caso di cessazione del rapporto di agenzia. L orientamento prevalente è in senso contrario. Si è infatti rilevato che tale norma ha quale scopo quello di risarcire l agente del danno subito a causa del recesso del preponente, e altresì compensarlo per l attività svolta nello sviluppare la clientela del preponente. Finalità, questa, che mal si concilia con il contratto di concessione di vendita. Infatti, mentre l agente sviluppa la clientela del preponente agendo in suo nome e per suo conto, il concessionario invece coltiva una propria clientela, che potrà rimanere allo stesso fidelizzata anche quando la concessione sia terminata. Del resto, il concessionario è un imprenditore commerciale a tutto tondo, e assume su di sé sia il rischio dell invenduto sia ogni altro rischio inerente all attività di impresa. Concessione di vendita e contratto di commissione La concessione di vendita e il contratto di commissione possono essere fatti rientrare nella categoria dei contratti di distribuzione volti a realizzare un integrazione verticale. Le differenze tra le due fattispecie contrattuali sono da individuare nella circostanza che nella concessione di vendita il concessionario procede alla vendita dei beni e dei servizi in nome e per conto proprio, mentre nella commissione tale attività viene svolta in nome proprio, ma per conto del committente. Per tale ragione, mentre nella concessione di vendita tutte le conseguenze giuridiche dell attività di commercializzazione - positive e negative - si producono nella sfera del concessionario (crediti, rischio di invenduto, insolvenze dei debitori ecc.), nella commissione tali effetti si ripercuotono direttamente in capo al committente. Si tratta, tra l altro, di una differenza che si riverbera anche sulla causa del negozio in quanto attraverso il ricorso allo schema della commissione - al contrario di quanto avviene nell ambito del contratto di concessione di vendita - il committente non consegue né una riduzione del proprio rischio di impresa, né una pianificazione della propria produzione, facendo affidamento su quantitativi minimi d acquisto da parte dei commissionari. Contratto di concessione di vendita e franchising Nelle loro estrinsecazioni registrabili nella prassi tra i due tipi contrattuali sussiste un rapporto caratterizzato da rilevanti momenti di sovrapposizione, i quali hanno talvolta fatto ritenere in dottrina che i due nomen juris si riferissero ad un medesimo schema negoziale. Proprio in considerazione della particolare affinità sussistente tra i contratti di concessione in esame la giurisprudenza è concorde nell affermare che, a prescindere dal nomen juris figurante nel testo contrattuale, è ravvisabile un rapporto contrattuale riconducibile alla figura del

9 franchising quando l integrazione tra rivenditore e società di distribuzione raggiunge un tale grado di intensità da potersi attagliare a detto rapporto la definizione che al riguardo fornisce la recente legge 6 maggio 2004, n. 129, ovvero l art. 1, n. 3, lett. b), reg. Cee n. 4087/1988, laddove il franchising viene individuato come: «il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi» (legge n. 129/2004). Il contratto di concessione di vendita e la disciplina antitrust La concessione di vendita costituisce uno dei modelli contrattuali di intesa verticale più diffusi. Detti modelli di intesa, che nella più parte dei casi sono volti a razionalizzare il circuito distributivo, quando hanno invece quale oggetto o effetto quello di restringere la concorrenza, vengono considerati quali restrizioni verticali al libero svilupparsi della stessa. I contratti di concessione di vendita diffusi nella prassi offrono molti esempi di restrizioni di questo genere che vanno da sistemi di fissazione dei prezzi di rivendita a clausole di esclusiva; da criteri di selezione dei propri concessionari all imposizione di quantitativi minimi di acquisto da parte del concessionario; da obblighi di fornire necessariamente servizi post-vendita ad aderire a determinate operazioni promozionali e/o di marketing. Si tratta di restrizioni, queste, che solitamente prevengono possibili elementi di inefficienza suscettibili di provocare pregiudizi agli interessi dei produttori-concedenti. Pregiudizi che, in taluni casi, potrebbero incidere negativamente sugli stessi interessi dei consumatori finali, nonché sul generale benessere economico-sociale. Tuttavia, le restrizioni verticali, essendo idonee a ridurre la concorrenza, contribuiscono in modo determinante ad ostacolare l ingresso in determinati mercati. Un esame degli aspetti della distribuzione commerciale in genere, e della concessione di vendita in particolare, non può quindi prescindere da una pur breve considerazione sulla disciplina della concorrenza. Dalla fine degli anni Sessanta ad oggi la Commissione europea nel settore ha introdotto una crescente regolamentazione dei contratti di distribuzione. In primo luogo, a fronte della eterogeneità di effetti, da tempo le autorità europee hanno ritenuto di interpretare l art. 81 del trattato di Roma in modo estensivo, facendo rientrare nel divieto di intese ivi previste anche quelle verticali. In base all attuale art. 81, primo paragrafo, del Trattato dell Unione europea (già 85 del Trattato Ce) sono incompatibili con il mercato comune e quindi vietate (pertanto, qualora realizzate, colpite dalla sanzione civilistica della nullità per contrarietà a norme operative) tutte le intese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all interno del mercato comune. Sono state, in particolare, considerate lesive della concorrenza le clausole contrattuali volte: a) a fissare direttamente o indirettamente i prezzi d acquisto, di vendita, ovvero altre condizioni di transazione; b) a limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico e gli investimenti; L orientamento prevalente è in senso contrario all applicazione alla concessione di vendita in via analogica dell art cod. civ. sull indennità di clientela in caso di cessazione del rapporto di agenzia

10 c) a ripartire i mercati e le fonti di approvvigionamento; d) ad applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) a subordinare la conclusione dei contratti all accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l oggetto dei contratti stessi. Appare quindi evidente che, stante la predetta norma, gran parte delle clausole più significative di molti contratti della distribuzione commerciale ricadrebbero nell ambito della censura antitrust. La severità di queste disposizioni è però mitigata dal terzo paragrafo dello stesso articolo che, a sua volta, dispone che il primo paragrafo non trova applicazione qualora le intese verticali contribuiscano a migliorare la produzione, la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico e, ancorché riservando agli utilizzatori una congrua parte dell utile che ne deriva, evitano di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; ovvero evitano di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. L estensione dei divieti di cui all art. 81 del Trattato della Comunità europea anche alle intese verticali è stata sancita dalla Corte di Giustizia europea con una prima pronuncia risalente al 1966, sul presupposto che: «la concorrenza può essere alterata ( ) anche da accordi che impediscono o restringono la concorrenza che potrebbe aver luogo tra una di esse e i terzi così come può avvenire nelle ipotesi di accordo tra operatori economici che agiscono in stadi diversi con il risultato di pregiudicare il commercio tra Stati membri e nel contempo ( ) impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ricadendo, così, sotto il divieto dell art. 85 (ora 81, n.d.a.) paragrafo???» (Corte Giust. Ce 13 luglio 1966, Costen e Grundig c. Commissione). Muovendo da detta considerazione, il legislatore europeo ha proceduto a disciplinare la materia attraverso tutta una serie di provvedimenti normativi riferiti a specifici settori merceologici. Il sovrapporsi di detti provvedimenti ha però portato alla necessità di ridurre ad unità i principi e i criteri applicabili in tema di restrizioni verticali mediante l emanazione del regolamento n. 2790/1999 della Commissione del 22 dicembre Con detto regolamento la Commissione ha individuato, in via generale e astratta, talune condizioni in presenza delle quali, a prescindere dal settore merceologico, può presumersi che l intesa verticale presa in Tra contratto di concessione di vendita e contratto di franchising ci sono momenti di sovrapposizione che hanno fatto ritenere in dottrina, talvolta, che i due nomen juris si riferissero a un medesimo schema negoziale Nella concessione di vendita il concessionario procede alla vendita dei beni e dei servizi in nome e per conto proprio, mentre nella commissione tale attività viene svolta in nome proprio, ma per conto del committente considerazione non produca effetti distorsivi della concorrenza, e altre, invece, in presenza delle quali l accordo appare idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza. In tal caso, l accordo andrà notificato alla Commissione al fine, eventualmente, di ottenere un esenzione individuale. Preliminarmente, in ordine al contenuto del regolamento, occorre rilevare che condizione indispensabile affinché un accordo possa essere esentato dalla necessità di notifiche è che nessuna delle parti detenga una quota del mercato rilevante superiore al 30 per cento. In questa ipotesi, infatti, l intesa resta estranea all ambito di applicazione del regolamento e le parti dovranno richiedere un esenzione individuale alla Commissione Ue. Del pari, non possono essere esentati dal divieto di cui all art.

11 81 del Trattato di Roma gli accordi verticali delle c.d. restrizioni fondamentali sancite all art. 4 del regolamento n. 2790/1999 o uno degli obblighi di cui al successivo art. 5. L art. 4 del regolamento citato, in particolare, ha introdotto: l il divieto di restrizione della facoltà dell acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita, ovvero di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questo, però, non equivalga a un prezzo fisso o a un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti; Dalla fine degli anni Sessanta ad oggi, la Commissione europea ha introdotto nel settore una crescente regolamentazione dei contratti di distribuzione l il divieto di concessioni esclusive incrociate, qualora i fabbricanti di prodotti identici o considerati analoghi dall utilizzatore in ragione delle loro caratteristiche, del loro prezzo e della loro utilizzazione, stipulino fra di loro accordi reciproci di distribuzione esclusiva riguardante questi prodotti; l il divieto di concessioni esclusive territoriali assolute. Sono invece ammesse le clausole che vietano al distributore le vendite attive (ossia quelle che avvengono in conseguenza della promozione commerciale) nel territorio, ovvero quelle alla clientela riservata per esclusiva ad altri o al produttore stesso. Per contro, le vendite passive sono sempre ammesse, ragion per cui il distributore rimane libero di accettare ordini di acquisto provenienti da clienti, anche se non specificamente indicati nel contratto, che spontaneamente si rivolgano a lui. Sono, inoltre, generalmente ritenute lecite: l le indicazioni attraverso cui vengono fissati i prezzi massimi, ovvero raccomandate determinate soglie di prezzo, a condizione, ovviamente, che la raccomandazione non si trasformi in imposizione attraverso l abuso della forza contrattuale del concedente; l le indicazioni che - in relazione alla riserva di una zona di esclusiva o piuttosto di una determinata clientela al concessionario - si limitano a precludere al distributore (il concessionario, nel caso) di effettuare vendite attive nei territori riservati in via esclusiva a terzi, ovvero di effettuare vendite a distributori non autorizzati all interno di un sistema di distribuzione selettiva, nonché di effettuare vendite di beni intermedi univocamente destinati a realizzare prodotti concorrenti. Il regolamento prevede poi, all art. 5, talune restrizioni non fondamentali la cui presenza nel contratto non pregiudica in nessun caso la sua validità, ma comporta eventualmente la sola disapplicazione della clausola contenente dette restrizioni. Tra queste restrizioni si segnala quella relativa agli obblighi, diretti o indiretti, di non concorrenza di durata superiore ai 5 anni, o anche a tempo indeterminato. Divieti più rigidi, inoltre, sono sanciti nell ipotesi in cui il produttore abbia scelto di servirsi di un sistema di distribuzione selettiva, che è una particolare organizzazione della distribuzione di prodotti di alta qualità, di lusso, o fortemente tecnologici, fondata su una rete di distributori indipendenti, selezionati secondo parametri qualitativi idonei alla commercializzazione con le modalità prestabilite dal produttore, tali da assicurare elevati standard tecnici di assistenza pre e post vendita, e quel rispetto dell immagine di alta qualità, che va oltre il prodotto in sé. In tali ipotesi, infatti, pur prescindendo da taluni specifici regolamenti dettati in relazione a determinati ambiti merceologici, la vigente disciplina antitrust sancisce il divieto di ogni ulteriore restrizione verticale. In conclusione La concessione di vendita è un contratto particolarmente diffuso e apprezzato tra gli imprenditori operanti a diversi livelli della catena produttiva in quanto si è appalesato essere lo strumento maggiormente idoneo a recepire i mutevoli input provenienti dal mercato, e a fornire, mediante la continua dialettica imposta alle parti, le più sollecite ed efficaci risposte alle esigenze del mercato stesso.

12 Sviluppatosi nella prassi commerciale, il contratto di concessione di vendita è ancora in attesa di ricevere effettivo riconoscimento da parte del nostro legislatore; nel frattempo, giurisprudenza e dottrina hanno svolto una funzione suppletiva Sviluppatosi nella prassi commerciale, il contratto di concessione di vendita è ancora in attesa di ricevere effettivo riconoscimento da parte del nostro legislatore. Nelle more, la giurisprudenza e la dottrina hanno comunque svolto una funzione suppletiva, individuando i tratti e le caratteristiche salienti di detto fenomeno, nonché le principali differenze rispetto alle fattispecie contrattuali tipiche del nostro ordinamento. Al legislatore europeo, invece, è stato demandato il compito di regolamentare la validità e gli effetti di detti accordi c.d. verticali quando hanno quale oggetto o effetto quello di restringere la concorrenza. A titolo esemplificativo, con riferimento ai diritti di esclusiva a favore del concessionario, la normativa antitrust della Ce ammette la validità delle clausole con le quali il concedente vieta al distributore le vendite attive nel territorio (ossia quelle che avvengono in conseguenza della promozione commerciale), le vendite alla clientela riservata per esclusiva ad altri, ovvero al produttore stesso. Sono inammissibili le clausole che vietano anche le c.d. vendite passive. Il distributore o il produttore medesimo è, pertanto, libero di accettare ordini di acquisto provenienti da clienti appartenenti ad un territorio riservato per esclusiva ad altri e che spontaneamente si rivolgono a lui.

13 ? F.A.Q. le risposte alle domande più ricorrenti R Al contratto di concessione di vendita è applicabile in via analogica l art cod. civ. che prevede, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l indennità di clientela? In ragione delle peculiarità proprie del contratto di concessione di vendita e, in particolare, della natura imprenditoriale di entrambi i contraenti, l orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente esclude che sia dovuta una indennità di clientela in favore del concessionario, in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Il patto di esclusiva è un elemento essenziale del contratto di concessione di vendita? No, il patto di esclusiva non è un elemento essenziale del contratto di concessione di vendita. La giurisprudenza afferma concordemente che l attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario costituisce un elemento accidentale del contratto. Il diritto di esclusiva deve pertanto essere oggetto di una espressa pattuizione. Sono valide le clausole che impongono al concedente il divieto di vendite sia attive che passive nel territorio concesso in esclusiva al concessionario? No, la normativa vigente ammette esclusivamente la validità delle clausole che impongono il divieto delle vendite attive. Il concessionario ovvero il produttore stesso sono, pertanto, liberi di accettare ordini di acquisto da parte di clienti che spontaneamente si rivolgono a loro. È possibile prevedere un patto di durata di non concorrenza superiore a 5 anni? No, la legge prescrive quale termine massimo di durata il limite di 5 anni. La previsione di un termine di durata superiore è pertanto inefficace. I FORMULARI DI GUIDA AL DIRITTO PROCEDURE CONCORSUALI di G. La Croce, S. Sanzo Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all indirizzo Pagg CD-Rom 75,00 Gruppo La cultura dei fatti.

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge LA LEGGE SUL FRANCHISING Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge Art.1 (Definizione) Con il contratto di franchising un impresa, detta affiliante, concede ad un altra, detta affiliata, contro

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y SLOVACCHIA CONTRATTI COMMERCIALI IN SLOVACCHIA di Avv. Francesco Misuraca Contratto di agenzia in Slovacchia La disciplina degli art. 577 e seguenti del Codice commerciale slovacco regola un contratto

Dettagli

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta

Dettagli

CORSO INTEGRATIVO Parte 2 La concessione di vendita

CORSO INTEGRATIVO Parte 2 La concessione di vendita UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA Diritto per il marketing anno accademico 2013/2014 primo semestre - seconda parte CORSO INTEGRATIVO Parte 2 La concessione di vendita SINONIMI:

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Il contratto di distribuzione

Il contratto di distribuzione Fondazione per la Formazione Forense dell'ordine degli Avvocati di Firenze Il contratto di distribuzione Avv. Donato Nitti Firenze, 19 giugno 2012 Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com

Dettagli

Giovedì 13 marzo 2014. Chiesa di Santa Maria Incoronata, Corso Garibaldi 116

Giovedì 13 marzo 2014. Chiesa di Santa Maria Incoronata, Corso Garibaldi 116 Un esame comparato tra le possibili alternative per organizzare le vendite: distribuzione, agenzia, procacciamento d affari. Giovedì 13 marzo 2014. Chiesa di Santa Maria Incoronata, Corso Garibaldi 116

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

CONTRATTO PER LA MOBILITA GRATUITA GARANTITA. L anno, il giorno del mese di in, TRA

CONTRATTO PER LA MOBILITA GRATUITA GARANTITA. L anno, il giorno del mese di in, TRA C O M U N E D I V I G O N Z A PROVINCIA DI PADOVA Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 Tel. 0498090211 - Fax 0498090200 www.comune.vigonza.pd.it SETTORE SERVIZI SOCIALI Allegato n. 1 CONTRATTO PER LA MOBILITA

Dettagli

30/09/2009. Dott.ssa Francesca Picciaia Università di Perugia Facoltà di Economia

30/09/2009. Dott.ssa Francesca Picciaia Università di Perugia Facoltà di Economia Dott.ssa Francesca Picciaia Università di Perugia Facoltà di Economia 2 Caratteristiche: Stipula di un contratto formale in grado di fornire maggiore stabilità al rapporto collaborativo Mantenimento di

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Associazione professionale che rilascia attestato di qualità iscritta c/o il Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 14 gennaio 2013, n.

Associazione professionale che rilascia attestato di qualità iscritta c/o il Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 14 gennaio 2013, n. Associazione professionale che rilascia attestato di qualità iscritta c/o il Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 14 gennaio 2013, n. 4) CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE 1) L' A.I.R.A.C.,

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA

CONTRATTO DI CONSULENZA CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società Con sede in Partita Iva / Codice Fiscale Rappresentata dal sig. Nato a il

Dettagli

I contratti del commercio in Francia: specificità per l'imprenditore italiano

I contratti del commercio in Francia: specificità per l'imprenditore italiano I contratti del commercio in Francia: specificità per l'imprenditore italiano I contratti commerciali sono uno strumento indispensabile per iniziare a sviluppare le vendite all'estero. Proponiamo alcuni

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza

Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza Sistemi Efficienti d Utenza SEU Aspetti regolatori, fiscali e operativi Seminario organizzato da Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico, Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e. Modalità

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

Condizioni derivati DEGIRO

Condizioni derivati DEGIRO Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution

Dettagli

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n. 209 90133 Palermo

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n. 209 90133 Palermo LOTTO N. 12 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER VISITE FUORI COMUNE. IMPORTO DISPONIBILE 27.272,72 oltre IVA (10%) ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

http://www.studiodicarlo.org

http://www.studiodicarlo.org Contratto di affiliazione commerciale Tra le Parti: A s.p.a. , con sede in (provincia di ) in via al civico numero (), capitale sociale deliberato euro (/00),

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione

Dettagli

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento 1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: Il presente contratto si intende stipulato tra Frinzer Srl., con sede in Via Museo 4 39100, Bolzano (BZ) - P.Iva - P.I. 02684100213 (in seguito per brevità

Dettagli

Workshop Rilevanza delle norme antitrust nella scelta del sistema distributivo

Workshop Rilevanza delle norme antitrust nella scelta del sistema distributivo Workshop Rilevanza delle norme antitrust nella scelta del sistema distributivo Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie, a member of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein Rapporti verticali

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

La vendita dei Prodotti Assicurativi

La vendita dei Prodotti Assicurativi La vendita dei Prodotti Assicurativi I prodotti assicurativi formano sempre di più oggetto di campagne di vendita. Vogliamo fornire ai colleghi una breve nota che riepiloghi i punti essenziali della normativa

Dettagli

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

Appendice al CONTRATTO DI FRANCHISING

Appendice al CONTRATTO DI FRANCHISING Appendice al CONTRATTO DI FRANCHISING TRA la società ACI Informatica S.p.A.- Divisione ACI Rete, con sede in Roma, Via Fiume delle Perle n.24, cap.soc..2.064.000, C.F. 00405030586 e P.I. 00883311003, iscritta

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Il contratto di agenzia in Europa

Il contratto di agenzia in Europa Il contratto di agenzia in Europa by Cristina Rigato - Sunday, September 05, 2010 /contratto-agenzia-in-europa-2/ Premessa Tutti i Paesi che fanno parte della UE in sede di adesione si sono impegnati al

Dettagli

Codice di Comportamento Aziendale

Codice di Comportamento Aziendale ALLEGATO 2 Codice di Comportamento Aziendale 1. DESTINATARI - COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE I principi e le disposizioni del presente Codice di Comportamento aziendale sono vincolanti per tutti gli amministratori,

Dettagli

Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216 e-mail: info@studioformat.it sito web: http://www.studioformat.it

Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216 e-mail: info@studioformat.it sito web: http://www.studioformat.it Circolare 9/2012 Sava lì 09 Novembre 2012 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: Tempi certi per il pagamento dei prodotti alimentari Egregio Cliente, Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 il governo

Dettagli

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI 2 Sommario Prima parte: disposizioni generali... 5 1. Finalità... 5 2. Accettazione del Protocollo deontologico... 5 3. Comitato

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

Collaborazione con aziende terze:

Collaborazione con aziende terze: Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita? Lavorare contemporaneamente, successivamente, insieme, ma mai uno contro l altro. Perché la mancanza di coordinamento causa interruzioni di

Dettagli

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 gennaio 2008 RISOLUZIONE N. 7/E OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Srl; IVA, art. 7 del DPR 26 ottobre 1972,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 323/E

RISOLUZIONE N. 323/E RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del

Dettagli

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI 6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE

Dettagli

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE RAPPORTO DI LAVORO 1 Il rapporto individuo azienda si basa su un contratto per lo scambio di una prestazione di lavoro a fronte di un corrispettivo economico retribuzione

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER Allegato 1 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI NUOVE MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRA l Azienda

Dettagli

Allegato A CONVENZIONE

Allegato A CONVENZIONE CONVENZIONE TRA AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO E ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA PER L AMPLIAMENTO DEL QUESTIONARIO DELL INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CONCERNENENTE ASPETTI

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO Reg. Inc. n. Pordenone, lì CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO INFORMATICO ALL ATTIVITÀ DI ESTRAPOLAZIONE, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO STATISTICO

Dettagli

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore

Dettagli

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3459 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore FLERES COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMRE 2012 Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 173, in materia di nuove

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI PER ATTIVITA

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE ART. 1 Oggetto della disciplina 1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO PER L USO TEMPORANEO DI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L USO TEMPORANEO DI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA SCHEMA DI CONTRATTO PER L USO TEMPORANEO DI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA TRA Infrastrutture Lombarde S.p.A. (P.I. 04119220962) con sede in Milano, via Pola n.12/14, qui rappresentata da [ ], in qualità di

Dettagli

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. Internal Dealing Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing" Premessa A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse con

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 Il sito www.worky-italy.com (di seguito, il Sito ) tutela la privacy dei visitatori

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009 RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative

Dettagli

tra: titolare della concessione per n con sede in via n Partita IVA/Codice Fiscale rappresentata dal signor di seguito denominata Titolare di Sistema

tra: titolare della concessione per n con sede in via n Partita IVA/Codice Fiscale rappresentata dal signor di seguito denominata Titolare di Sistema La società Contratto per l affidamento dell attività di commercializzazione ai sensi del decreto del direttore generale dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 21 marzo 2006 tra: titolare

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Città di Castiglione delle Stiviere

Città di Castiglione delle Stiviere Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale

Dettagli

Impegno alla Riservatezza

Impegno alla Riservatezza Allegato 2 [LA PRESENTE DEVE ESSERE RIPRODOTTA SU VOSTRA CARTA INTESTATA] Riservata e Confidenziale Spettabile Investire Partecipazioni S.p.A. Via Calabria, 46 00100 Roma c/o KPMG Advisory S.p.A. Via Ettore

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2.6.3 E 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2.6.3 E 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2.6.3 E 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. 1. PERSONE RILEVANTI * * * * 1.1 Ai sensi dell art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli