LE ALTRE COMPETENZE DEL GIUDICE TUTELARE PREVISTE NELLE LEGGI SPECIALI

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1 LE ALTRE COMPETENZE DEL GIUDICE TUTELARE PREVISTE NELLE LEGGI SPECIALI Relatore: dott.ssa Maria Antonietta GUIDA consigliere pretore della Pretura circondariale di Milano Competenze del Giudice Tutelare previste nelle leggi speciali. Viene presa in esame la normativa in ordine al rilascio di documento valido per l espatrio dei minori e dei genitori con figli minori nelle diverse situazioni giuridiche. Vengono esposti i motivi posti a base delle cautele volute dal legislatore e la procedura innanzi al Giudice Tutelare (legge 21 novembre 1967 n. 1185). Viene poi affrontato il tema dell interruzione volontaria della gravidanza (I.V.G.) delle minorenni con riferimento alle norme, ai criteri interpretativi, alle strutture di riferimento ed all esperienza anche sul piano statistico dalla entrata in vigore della norma ad oggi (legge 22 maggio 1978 n. 194). Viene infine trattato il tema della normativa in materia d infermità mentale con brevi cenni storici e in particolare si esamina la disciplina del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale (cosiddetto T.S.O.) con riferimento alla tutela giurisdizionale, all attuazione concreta ed alla natura del provvedimento del Giudice Tutelare (legge 23 dicembre 1978 n. 833). L autorizzazione al rilascio del passaporto ex art. 3 legge 21 novembre 1967 n Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi salvi gli obblighi di legge (art. 16, 2 comma Cost.). La legge del 21 novembre 1967 art la cui rubrica è norme sui passaporti prevede appunto delle limitazioni al diritto di espatrio. In particolare l art. 3 lett. a) e b) contiene delle deroghe rispetto al diritto di espatrio di carattere cautelativo a difesa di soggetti giuridicamente deboli. L impedimento al diritto di espatrio può essere rimosso dall autorizzazione del Giudice Tutelare. L art. 3 della legge citata recita: non possono ottenere il passaporto: a) coloro che essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà (dopo la riforma del 1975 la locuzione deve intendersi come potestà parentale) o alla potestà tutoria siano privi dell assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell assenso anche di questa; o, in difetto, dall autorizzazione del Giudice Tutelare. Soffermando l indagine alla disamina del capo della norma sopra riportato si osserva quanto segue: i soggetti per i quali è previsto un limite al diritto di espatrio sono i minori sottoposti a potestà a tutela (ossia i minori di 18 anni) e gli interdetti. Si tratta di soggetti che dal punto di vista giuridico versano in stato di capacità limitata e dal punto di vista naturale, per la fase evolutiva in cui si trovano (minori), o per i limiti personali (interdetti), versano in condizioni di fragilità rispetto ai soggetti adulti normali. L allontanamento dal territorio del loro paese di origine infatti potrebbe metterli in situazione di rischio.

2 È per questo che essi possono espatriare solo se hanno l assenso dell esercente la potestà o del tutore, o in mancanza, l autorizzazione del Giudice Tutelare. La legge sopra citata è del Successivamente vi sono state riforme sostanziali nel diritto di famiglia. Tra esse, ai fini che qui interessano, ha rilievo l introduzione del divorzio e la modifica dell istituto della potestà: la contitolarità e l esercizio congiunto della potestà da parte dei genitori ha sostituito la patria potestà. Pertanto la norma dell art. 3 lettera a) va interpretata tenendo conto dell attuale quadro normativo. La fattispecie si presenta più delicata nel caso di disgregazione della famiglia di origine del minore. Sembra di poter sostenere che: a) i minori sottoposti alla potestà ove ottengano l assenso di entrambi i genitori coesercenti la potestà possono ottenere il passaporto e ciò quale che sia il regime esistente tra i loro genitori; b) i minori sui quali esercita la potestà un solo genitore in virtù dell affidamento ad esso possono egualmente, quale che sia il regime esistente tra i loro genitori, ottenere il passaporto se vi è l assenso del genitore non affidatario; c) i minori sottoposti alla potestà di un genitore che esso solo eserciti la potestà e sprovvisti di assenso dell altro genitore non decaduto dalla potestà possano ottenerla con decreto del Giudice Tutelare. In tal caso il Giudice Tutelare innanzi al quale si incardina un procedimento volto ad ottenere l autorizzazione sente, se possibile, l altro genitore e poi decide nell interesse del minore. La ratio della norma sembra essere sostanzialmente duplice: 1) consentire al minore di recarsi all estero quando ciò non gli comporta particolari pericoli; 2) evitare che, nel caso di famiglia disgregata, uno dei due genitori porti con sé definitivamente il minore all estero per allontanarlo, o comunque allontanandolo dall altro genitore. Il Giudice Tutelare dovrà acquisire elementi di conoscenza e, se del caso, fare una piccola istruttoria prima di emettere il suo provvedimento. L art b) della norma in esame dispone che non possano ottenere il passaporto i genitori che avendo prole minore, non ottengano l autorizzazione del Giudice Tutelare. Tale autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l assenso dell altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che viva nel territorio della Repubblica. La ratio della norma è da ricercarsi nel pericolo che uno dei due genitori si rechi all estero ed ometta di adempiere al dovere costituzionalmente garantito di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Costituzione). Si tratta di obblighi che comportano una erogazione patrimoniale ma anche altre cure che, per essere proprie del mondo degli affetti, non sono per loro natura coercibili. Un prolungato distacco tuttavia può contribuire a far eludere tali doveri da parte di un genitore che sia poco proclive ad occuparsi dei propri figli con grave danno per i medesimi. Per quanto concerne la situazione in cui vi sia un solo genitore (vedovo o unico genitore che abbia effettuato il riconoscimento) ove non vi siano problemi tra tale genitore ed il figlio che abbiano reso necessario l intervento del Tribunale dei Minorenni non si vede perché tale genitore non possa esprimere con effetti determinanti il consenso senza passare per il vaglio del Giudice Tutelare. Il procedimento si modella secondo le tipologie di procedimenti in camera di Consiglio ex art. 737 e segg. c.p.c..

3 Viene introdotto da un ricorso, si svolge attraverso una istruttoria (audizioni, acquisizioni di elementi) e culmina con un decreto. Nel contemplare l esigenza di espatriare, che talvolta ha alla base anche motivi di lavoro, e la tutela dell adempimento dell obbligo di mantenimento il Giudice Tutelare può richiedere garanzie patrimoniali ovvero concedere l autorizzazione ma per un breve periodo e/o con validità limitata ad alcuni stati stranieri al fine di meglio vigilare (anche ex art. 337 c.c.) sull adempimento degli obblighi patrimoniali e se possibile, anche degli altri obblighi che non hanno minore importanza. Il decreto del Giudice Tutelare è impugnabile innanzi al Tribunale per i minorenni. L art. 12 della legge citata prevede l ipotesi in cui il documento valido per l espatrio sia stato a suo tempo concesso e successivamente sopravvengano circostanze che ne avrebbero legittimato il diniego. In tale caso il passapolto è ritirato: a) in Italia dai Questori e in casi eccezionali agli ispettorati di frontiera per gli italiani all estero, b) all estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari (combinato disposto dagli art. 12, 1 comma e art. 5 legge cit.). Si tratta di un meccanismo di controllo a posteriori che si aziona allorché il soggetto di cui all art. 3, sia già in possesso di passaporto e siano successivamente insorte cause ostative assenti al momento del rilascio. Gli aventi diritto ad obbligazioni alimentari possono obbligare il titolare del passaporto che si trovi all estero ad offrire la prova dell adempimento degli obblighi alimentari che derivino da pronuncia dell autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti ed il coniuge non legalmente separato. Ove tale prova non sia fornita dall interessato al medesimo sarà ritirato il passaporto (art. 12, 2 comma). Il ritiro del passaporto è pure previsto quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolga attività all estero, attività immorali e vi presti lavoro in industrie pericolose e nocive alla salute (art. 12, 3 comma). Il titolare di un passaporto ritirato potrà attivarsi per ottenerlo nuovamente quando siano venute meno le cause ostative. L interruzione volontaria di gravidanza delle minorenni. Il tema dell aborto è nuovamente di scottante attualità sia sotto l aspetto del dibattito fra opposte opinioni sia per quanto riguarda le proposte di riforma legislativa. Esso suscita reazioni intense e coinvolgenti per le sue rilevanti implicazioni oltre che nella sfera personale anche in quella sociale sotto l aspetto ideologico, giuridico e politico. In passato la mancata approvazione della legge regolatrice della materia nel 1976 contribuì a far cadere in anticipo una legislatura e, dopo l entrata in vigore della legge 22 maggio 1978 n. 194 vi furono due richieste di referendum. La consultazione referendaria avvenne il maggio 1981 e si concluse con esito contrario all abrogazione della legge. Sotto l aspetto giuridico, d altra parte, per quanto concerne l I.V.G. delle minorenni, sono state sollevate più volte nel corso di questi anni da diversi Giudici Tutelari eccezioni di legittimità costituzionale dell art. 12 che non hanno trovato accoglimento da parte della Corte Costituzionale. La disciplina vigente L art. 12 della legge prevede l interruzione di gravidanza della minorenne e dispone che la medesima debba avere l assenso degli esercenti la podestà o la tutela. Se la ragazza non vuole coinvolgere nelle sue scelte entrambi i genitori, o se ipotesi nella realtà molto più remota costoro informati rifiutino il loro assenso o esprimano pareri difformi, può, entro i primi novanta giorni della gravidanza, rivolgersi al consultorio o alle strutture sociosanitarie o al medico di fiducia, che, ai sensi dell art. 5, effettueranno i necessari accertamenti medici ed esamineranno con lei le possibili alternative.

4 Ove non vi sia altra soluzione, gli anzidetti soggetti invieranno al Giudice Tutelare del luogo ove essi operano, entro sette giorni, una relazione esprimendo anche il loro parere. Il Giudice Tutelare, sentita la minore e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, potrà autorizzare la ragazza entro cinque giorni, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l interruzione della gravidanza. Diversa è la regolamentazione per il caso in cui il medico accerti l urgenza dell intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minorenne (3 comma) o per l interruzione della gravidanza dopo i novanta giorni (4 comma): in tali ipotesi il problema viene affrontato e risolto a livello sanitario. La disciplina introdotta dall art. 12 della legge n. 194 è la risultante della mediazione tra la posizione di coloro che volevano attribuire ai genitori il potere di decidere e quella opposta che voleva lasciare alla minorenne completa libertà di decisione. Con la regolamentazione introdotta si è voluto da una parte evitare che la minore pur di non far palese ai genitori la sua situazione facesse ricorso all aborto clandestino e, dall altra, far sì che la ragazza non fosse lasciata del tutto arbitra della decisione e sola ad affrontare un evento così potenzialmente traumatico. A tal fine fu individuata nel consultorio la struttura che, presa in carico la situazione della minore in relazione alla gravidanza, all interruzione di essa ed al rapporto della ragazza con i genitori, potesse assumere un ruolo di sostegno sostitutivo ed esprimere una valutazione in ordine all idoneità della ragazza a prendere una decisione così incisiva. Nel Giudice Tutelare fu individuata l autorevole figura che tenendo conto della volontà espressa dalla ragazza, dei motivi da essa addotti e della relazione del Consultorio valutasse l idoneità della minore a decidere in ordine a tale problema e, in caso positivo, rimuovesse con il proprio provvedimento i limiti della minore età, autorizzando la ragazza a decidere. Il decreto del Giudice Tutelare ha aspetti atipici. Esso non ha carattere decisionale ma rimuove l ostacolo inerente alla capacità di agire autorizzando la minorenne a decidere. Esso inoltre non è reclamabile in contrasto con la regola di cui all art. 739 c.p.c.. La ratio di tale disciplina è riconducibile sia all esigenza di celerità che a quella di segretezza. Condizioni per una buona attuazione della legge. Tale essendo il sistema previsto perché esso possa in concreto funzionare non solo sul piano dell efficienza ma anche e soprattutto nell aiutare la minore a prendere coscienza ed a crescere sia pure attraverso l esperienza negativa che si accinge ad affrontare, occorre innanzi tutto che esistano in tutto il Territorio del Paese dei Consultori i cui operatori siano sensibili e competenti, non solo nel settore medico, ma anche in quello psicologico e sociale. Occorre, poi, che l incontro tra la minore ed il Giudice Tutelare non sia la mera fase di un iter burocratico ma un momento di intensa comunicazione in cui il Giudice Tutelare assuma nell interesse della minore, con sofferenza ma anche con empatia, una posizione autorevole che, senza colpevolizzare la ragazza, la metta però di fronte alla responsabilità che ella ha nei confronti di se stessa e del suo futuro. Si è posto il problema dell opportunità di informare i genitori del momento di vita che la loro figlia minorenne sta affrontando. Tale problema va affrontato dal Consultorio o dal medico di fiducia. Ciò emerge oltre che dall interpretazione letterale anche dalla sequenza logica del 2 comma dell art. 12 legge citata. D altra parte è intuitivo che la sede più confidenziale e specialistica è quella più idonea a cercare di comprendere quale sia la situazione psicologica della minore, quale sia la relazione che essa ha con i suoi genitori e quale sia la personalità dei genitori e la loro possibile reazione in chiave di sostegno alla minore in difficoltà e di recupero di livelli di comunicazione evidentemente non esistenti.

5 Il Giudice Tutelare, dal quale peraltro non di rado la minore si presenta in compagnia dell unico genitore informato della situazione, interviene allorquando è stato già percorso un iter di approfondimento. Egli non interpreterebbe correttamente la funzione demandatagli dalla legge che è proprio quella di sostituire con il proprio provvedimento autorizzativo l assenso degli esercenti la potestà se comunque interpellasse i genitori. Occorre, infine, che vi sia tra Giudice Tutelare e Consultorio una stretta collaborazione soprattutto nei casi in cui le ragazze appaiono più fragili e bisognose di sostegno. Nel tentativo di tracciare un bilancio dell applicazione della legge 194 sono d aiuto i dati statistici relativi a tutto il territorio nazionale raccolti dal Ministero di Grazia e Giustizia. Da essi si rileva chiaramente la disomogenea applicazione della legge nelle varie aree del nostro Paese ed il diverso andamento della curva che rappresenta l entità quantitativa del fenomeno, negli anni dal 1978 ad oggi nelle diverse aree geografiche e comunque la contrazione del numero delle minori che hanno fatto ricorso all I.V.G.. Dati di esperienza. Per quanto riguarda la Pretura di Milano i dati statistici indicano che il fenomeno, inizialmente cospicuo quantitativamente, ha subito una sensibile contrazione con progressione costante. Tale diminuzione è avvenuta nonostante che abbiano adito il Giudice Tutelare di Milano ragazze residenti in altre zone, ove le strutture anche quelle giudiziarie hanno opposto resistenza all applicazione della legge. Ciò in base alla norma che radica la competenza territoriale del Giudice Tutelare con riferimento al luogo ove si trova il medico o il consultorio a cui la minore si è rivolta. Inoltre nel corso degli anni è cambiato l atteggiamento delle minorenni nei confronti di questo grave problema. Nei primi tempi dall applicazione della legge, forse anche sotto l influsso del clima socioculturale di quegli anni, le ragazze apparivano spavalde ed oppositive, ostentando una sicurezza molto probabilmente difensiva, ma tale tuttavia da rendere difficile una reale presa di contatto con la sofferenza che l esperienza abortiva comporta. Successivamente l attitudine è man mano cambiata: le ragazze sono apparse più consapevoli degli aspetti dolorosi dell esperienza e, probabilmente quindi, più capaci di elaborarne il significato e com è speranza di chi scrive di scoprire partendo da un esperienza di morte il valore della vita. Per quanto concerne, infine, il problema delle adolescenti per fortuna poche ed in progressiva diminuzione nel tempo che ripetono l esperienza abortiva si può, tranne qualche eccezione, tracciare il loro identikit. Si tratta, in genere, di ragazze che non studiano, non lavorano, sono in situazione di difficoltà sia nell ambito della famiglia che rispetto alla realtà ed a loro stesse. Nel loro caso la gravidanza, l interruzione e la recidiva sono l indice di un profondo e a volte grave disagio psicologico. Per loro, come e più che per le altre, operatori socio-psicologici abili possono cogliere l occasione per offrire quel sostegno psicologico di cui hanno bisogno e per tentare di trasformare un momento di grave caduta nell inizio di un processo di elaborazione. Il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza per malattia mentale. La legge 180 del 1978 ha innovato profondamente il vecchio regime giuridico in materia di malattia mentale regolato dalla legge 14 febbraio 1904 n. 36 all epoca ancora vigente.

6 Essa è stata la risultante sul piano giuridico di nuove forze e del movimento di pensiero e di opinione sviluppatosi negli anni sessanta in altri Paesi ed in Italia che, in materia psichiatrica propugnava la chiusura dei manicomi e l adozione di garanzie per la privazione della libertà personale dell infermo di mente nonché la presa in carico delle esigenze del paziente nel loro complesso. Sul piano politico tale movimento diede luogo ad una richiesta di referendum per la chiusura dei manicomi che non ebbe poi luogo proprio per l affrettata approvazione della legge 180/78 che reca le tracce di una insufficiente e incompleta trattazione della materia. La legge fu poi assorbita nella riforma sanitaria (legge 833/1978). Fra le vecchie norme della legge 1 febbraio 1904 n. 36 e le norme della legge 180 del 1978 come tra le concezioni ispiratrici dell una e dell altra vi è un mutamento radicale tanto che appare giustificata la definizione di riforma psichiatrica per indicare sia tutta l elaborazione culturale sia il mutamento della normativa. La legge del 1904 Legge sui manicomi e sugli alienati nella sua prima parte reca la rubrica Disposizione sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati in cui già dalla sequenza delle espressioni usate si ravvisa l attenzione volta prima alla struttura di contenimento (manicomio) e poi ai soggetti affetti da infermità psichiatriche (alienati) e l accento prima sull esigenza sociale della custodia che sul bisogno del paziente alla cura. Tutta la filosofia della legge è in tal senso com è dato comprendere già dalla formulazione dell art. 1, dall affidamento della vigilanza sui manicomi e sugli alienati (art. 8 e 9 della legge) al Ministro dell Interno ed a i Prefetti come se la malattia mentale fosse una questione principalmente attinente all ordine pubblico. Il ricovero dell alienato in manicomio in via provvisoria era disposto dal Pretore sulla base di un certificato medico (non era prevista la specializzazione del medico in patologie psichiatriche) e di un atto di notorietà. Il ricovero in via definitiva (e spesso per sempre) dell alienato in manicomio era disposto su istanza del Pubblico Ministero dal Tribunale in Camera di Consiglio sulla base di una relazione del direttore del manicomio dopo un periodo non eccedente un mese dal ricovero. La concezione socio-culturale sottesa dalle norme citate è trasparente. In compenso (art. 2 comma 4 e 5 ) in armonia con il sistema dei valori del legislatore dell epoca, in questa ed in altre materie più attento al patrimonio che non alla persona, era disciplinata la gestione patrimoniale dei beni dell alienato al quale era nominato a tale fine un curatore provvisorio. Il procedimento di interdizione a cui fa cenno la norma citata in ben pochi casi veniva successivamente instaurato per cui il regime provvisorio di fatto diveniva definitivo. L ottica della legge 180/78 ruota direi quasi di 360 : non si parla della struttura di contenzione che viene anzi smantellata (art. 64) l attenzione è spostata in senso garantistico sulla procedura con la quale si può privare della libertà personale l infermo di mente e solo per breve tempo. Secondo la legge del 23 novembre 1978 n. 833 nella quale è stata assorbita la legge 180/78 il T.S.O. in materia di infermità mentale può avvenire quando: 1) vi è un infermità mentale tale da richiedere urgenti interventi terapeutici (art. 34, 4 comma). Esulano dalla nozione di infermità mentale gli stati di incapacità derivanti da tossicodipendenza, alcolismo, o infermità non di carattere psichico; 2) manca il consenso dell interessato a sottoporsi alla terapia. Il consenso non deve essere necessariamente espresso verbalmente ma può desumersi dall atteggiamento complessivo del paziente il quale assuma volontariamente i farmaci prescritti, accetti colloqui a carattere terapeutico ecc.

7 D altra parte il consenso va conquistato dagli operatori della idonea struttura con opera di convincimento corretta ed efficace che va posta in essere prima di ricorrere alla coercizione (art. 33, 4 comma); 3) non vi è la possibilità di trattamento extraospedaliero (art. 34, 4 comma). Occorre quindi che gli operatori delle strutture sanitarie abbiano accertato l impossibilità della cura in regime extraospedaliero o ne abbiano invano tentato l esperibilità. La procedura, indicata dell art. 35 in relazione all art. 34, 4 comma e 33, 3 comma è la seguente: gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento dal sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico (art. 33, 3 comma). Il provvedimento del sindaco deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui sopra da parte di un medico dell unità sanitaria locale e dev essere motivato quanto ai suoi presupposti a) alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi terapeutici, b) mancata accettazione dei medesimi da parte del paziente, c) assenza di condizioni e circostanze che consentano l adozione di tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere) (art. 34, 4 comma). Tra la convalida e il provvedimento del sindaco non devono trascorrere più di 48 ore. Entro le successive 48 ore dal ricovero tale provvedimento a mezzo di messo comunale deve essere notificato al Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune (art. 35, 1 comma). Il Giudice Tutelare entro le successive 48 ore assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco (art. 35, 2 comma). Il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi ed i servizi extraospedalieri al fine di garantire la continuità terapeutica (art. 34, 5 comma). I sanitari devono rendere ragione con affermazioni sufficientemente motivate del loro operato. La funzione del Giudice Tutelare che, verificata l esistenza dei presupposti di legge, rende esecutiva la decisione dell autorità amministrativa non investe il merito ma ha carattere di controllo di legittimità. Essa tende a garantire che vi siano i presupposti che legittimano il T.S.O. e che siano stati seguiti in maniera corretta tutti i passaggi previsti dal legislatore con rispetto dei modi e dei tempi indicati. Ma tale controllo come accertamento dell inesistenza di vizi di legittimità dell atto amministrativo qual è l eccesso di potere nelle sue forme della motivazione insufficiente, incongrua, contraddittoria, ecc. può avere se necessario un carattere penetrante. Esso deve però arrestarsi di fronte alle specifiche valutazioni delle tecniche psichiatriche salvo il rimedio del ricorso a visita specialistica o a consulenza tecnica d ufficio (art. 35, 2 comma). La legge ha lasciato dei vuoti che gravano sul tessuto sociale incidendo sugli infermi e sulle loro famiglie il cui malcontento è sfociato in alcune associazioni che hanno canalizzato le loro proteste in varie direzioni. Sostanzialmente si può osservare: i presidi socio-sanitari previsti dalla legge o non sono stati attuati o per vari motivi non sempre imputabili agli operatori non svolgono adeguatamente le loro funzioni; esistono pazienti psichiatrici stabilmente bisognosi di assiduità di cura ma anche di contenimento continuativo anche per lunghi periodi in idonee strutture nel loro interesse e anche contro la loro volontà la cui situazione non è contemplata nelle norme esistenti; mancano anche per pazienti consenzienti strutture che lungi dall assomigliare al vecchio famigerato manicomio siano un reale luogo di cura e di contenimento terapeutico per quei pazienti psichiatrici il cui stato non si presta ad altre soluzioni;

8 non esiste alcuna struttura per pazienti psichiatrici in età adolescenziale per i quali spesso la permanenza in famiglia è patogena e la libertà ha sapore d abbandono e aspetti di grave pericolosità; esiste un vuoto per quanto riguarda la gestione patrimoniale dei beni e anche solo delle piccole rendite di soggetti incapaci e non interdetti (che sono la stragrande maggioranza). Il solo accenno contenuto nel 6 comma dell art. 35 legge 833/78 è assolutamente insufficiente. I progetti di riforma (1) purtroppo non sembrano indirizzati alla reale tutela dei diritti dei malati psichiatrici. Essi tendono alla privatizzazione dell assistenza psichiatrica con il grave rischio di creare strutture non controllabili le quali seguirebbero la logica del profitto a danno per gli infermi. Una struttura infatti davvero idonea per qualità e quantità di personale di ambienti e quant altro alla cura dei pazienti psichiatrici che spesso non possono sopportarne il costo essendo non abbienti è di per sé antieconomica. I progetti di riforma inoltre prevedono l abolizione del controllo giudiziario. Anche tale orientamento non appare ispirato dalla finalità di migliorare le condizioni dei malati di mente. Il controllo giudiziario, infatti, se esercitato con conoscenza della materia, solerzia, equilibrio e spirito di collaborazione pur nella specificità delle funzioni con gli altri Enti istituzionali può avere una sua utilissima funzione di garanzia del rispetto dei diritti dei soggetti più deboli e di stimolo al migliore funzionamento delle strutture. BIBLIOGRAFIA PASSAPORTI Isabella CESARI, L autorizzazione al passaporto, in Minori Giustizia n. 4/1993, p. 87. GRAVIDANZA R. CARINI I. FINZI, Aborto volontario ripetuto e desiderio di gravidanza. Contributi alla prevenzione, pp. 46, 65, 71, Ed. Franco Angeli, TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO BASAGLIA, ACCERTATIS, GIANNICHEDDA, Problemi di legislazione psichiatrica in paesi occidentali: il caso italiano, Arezzo Betti PAVARINI, La tutela sociale della follia. Note teoriche sulla scienza e pratica psichiatrica di fronte alle nuove strategie del controllo sociale, M.G. RUGGIANO, Alcune considerazioni sui trattamenti sanitari obbligatori con particolare riferimento alla situazione bolognese in Diritto di Famiglia e delle Persone, 1992, I, p M.G. RUGGIANO, Il trattamento sanitario obbligatorio del malato di mente in Minori Giustizia, n. 4/1993, p. 92. G. AUSILI, La necessità di cura ed il rifiuto di trattamento in Minori Giustizia n. 4/1993, p. 104.

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