ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
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- Patrizia Martinelli
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1 ESTREMI: Corte di Cassazione Tributaria Data: Numero: 9806 In tema di definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, l'efficacia preclusiva della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, che impone di considerare definite le imposte per i valori dichiarati dei beni è ostativa all'emissione da parte dell'ufficio di atto successivo alla presentazione dell'istanza che - pur formalmente qualificato come atto di liquidazione - abbia natura di accertamento di maggiore imposta, presupponendo la determinazione della diversa base imponibile in esso indicato, rispetto a quella dichiarata dal contribuente e accertata in sede di liquidazione dell'imposta principale, valutazioni consistenti non in una mera rilevazione dei dati emergenti dall'atto o in un calcolo matematico, ma in una diversa interpretazione giuridica delle norme disciplinanti la base imponibile delle imposte in questione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI Antonino - Presidente - Dott. MELONI Marina - Consigliere - Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere - Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere - Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE FINANZIARIA MACOVI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, T.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato CAMICI GIAMMARIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AVOSSA ESTER giusta delega in calce; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PRATO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimato - avverso la sentenza n. 76/2008 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 03/11/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO; udito per il controricorrente l'avvocato PISANA che ha chiesto il rigetto; DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Corte di Cassazione Tributaria Data: Numero: 9806
2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine rigetto.
3 Svolgimento del processo La società Immobiliare e Finanziaria MA.CO.VI S.r.l. (già Immobiliare e Finanziaria MA.CO.VI S.a.s.) deliberò, con atti del 25 luglio 2001, l'aumento del capitale sociale e il conferimento di due immobili per la sua attuazione per un valore netto di L (equivalenti a Euro 5.000,00) pari alla differenza tra il valore lordo di L (pari a Euro ,00) e le passività su di loro gravanti per L (pari a Euro ,00). L'Ufficio del Registro riscuoteva, in sede principale, le imposte ipotecaria e catastale sul valore netto dichiarato, nella misura di L ciascuna, in quanto tali importi erano superiori alla percentuale del 2% e dell'1% calcolati sull'imponibile dichiarato. La società in data avanzava istanza di definizione agevolata, L. n. 289 del 2002, ex art. 11, nella quale chiedeva di definire con l'aumento del 25% (senza interessi e sanzioni) i valori dichiarati assoggettabili a procedimento di valutazione in relazione all'atto di conferimento d'immobili, con valore dichiarato di Euro 5.000,00. Il 3 maggio 2004 l'agenzia delle Entrate notificava alla società avviso di liquidazione relativo al pagamento dell'imposta suppletiva di trascrizione e catasto determinata sul valore lordo degli immobili conferiti, richiedendo quindi il pagamento delle maggiori imposte con aliquote proporzionali del 2% e dell'1%. La società impugnava tempestivamente dinanzi alla CTP di Prato detto avviso di liquidazione, così come l'ulteriore avviso di liquidazione, notificato il dall'agenzia delle Entrate in conseguenza della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, con il quale applicava la maggiorazione del 25% sul maggior valore imponibile riferito al valore lordo dei beni oggetto di conferimento. L'importo richiesto con il secondo avviso di liquidazione era versato con mod. F23 in data dalla società che, con istanza del , chiedeva all'amministrazione finanziaria il rimborso delle somme pagate in eccesso, ribadendo che il valore sul quale l'ufficio avrebbe dovuto liquidare le imposte era quello determinato in sede di tassazione dell'imposta principale. La società impugnava dinanzi alla CTP di Prato anche il secondo avviso di liquidazione, notificato il , ed il silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle somme ritenute versate in eccesso rispetto al dovuto. La CTP di Prato, riuniti i tre separati ricorsi, li accoglieva, annullando i due avvisi di liquidazione impugnati e determinando in Euro 152,01 la somma dovuta relativamente all'istanza di definizione agevolata, condannando l'agenzia delle Entrate al rimborso della differenza. La CTR della Toscana, con sentenza n. 76/30/08 del 3 novembre 2008, accoglieva l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sentenza resa dal giudice di prime cure, osservando essenzialmente che nel caso di specie l'ufficio non aveva provveduto a rettificare il valore dei beni dichiarati, ma si era limitato a correggere un proprio errore fatto in sede di liquidazione dell'imposta in via principale, emettendo il primo avviso di liquidazione e non di rettifica, donde la legittimità del successivo avviso di liquidazione notificato, che aveva assunto come base imponibile delle imposte in oggetto il valore lordo degli immobili conferiti. Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Motivazione 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, con il primo avviso di liquidazione, l'ufficio non avesse provveduto a rettificare il valore dei beni dichiarati, ma a correggere un proprio errore fatto in sede di liquidazione dell'imposta in via principale, da ciò inferendone in via
4 consequenziale la legittimità anche del secondo avviso di liquidazione, che aveva applicato l'aumento del 25% sui valori dichiarati, assumendo come base imponibile delle imposte il valore lordo dei beni. La ricorrente deduce, infatti, che, ritenendo la legittimità di tale modus operandi, la sentenza impugnata erroneamente non abbia rilevato la preclusione nella quale era incorso l'ufficio a mente della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, atteso che il primo atto notificato il , quindi successivamente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata, non aveva contenuto meramente liquidatorio, assumendo diversa base imponibile rispetto a quella presa come riferimento nella liquidazione dell'imposta in via principale Il motivo è fondato e va accolto. La sentenza impugnata ha ritenuto la legittimità dell'operato dell'ufficio, privilegiando, in primo luogo, l'elemento formale di qualificazione dell'atto notificato il come mero avviso di liquidazione e non come avviso di rettifica del valore dichiarato dei beni oggetto di conferimento nella società. Così facendo, si è posta in contrasto con l'indirizzo espresso in materia da questa Corte, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui "in tema di condono fiscale e, con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti, disciplinata dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, l'immediata liquidazione di un tributo è consentita soltanto sulla base di elementi emergenti ictu oculi dalla dichiarazione e presuppone, pertanto, la mancanza di valutazioni giuridiche, di tal che l'avviso di liquidazione non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, la pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati dall'atto sottoposto a registrazione" (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez febbraio 2009, n. 4129, in tema d'imposta di registro; Cass. civ. sez aprile 2006, n. 8598). Ed invero si è ripetutamente affermato da parte della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di chiusura delle liti fiscali pendenti, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a), ciò che rileva i fini della condonabilità della lite non è la qualificazione formale dell'atto, bensì il suo contenuto sostanziale, quale espressione del potere impositivo dell'amministrazione, la cui contestazione vale ad integrare un controversia effettiva e non apparente sui contenuti dell'obbligazione tributaria, dovendosi ritenere atto impositivo qualsiasi atto dell'ufficio che attenga all'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti e criteri dell'imposizione e non si limiti alla mera liquidazione dell'imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili (cfr. Cass. civ. sez maggio 2006, n ). Nel caso di specie il primo atto impugnato dalla contribuente, definito formalmente "avviso di liquidazione", notificato il 3 maggio 2004 e dunque successivamente alla proposizione da parte della società d'istanza di definizione agevolata, L. n. 289 del 2002, ex art. 11, comma 1, con riferimento ai valori dichiarati dei beni oggetto di conferimento assoggettabili a procedimento di valutazione, presuppone un'interpretazione giuridica in punto d'individuazione di una diversa base imponibile (valore lordo dei beni oggetto del conferimento) in luogo di quella ritenuta per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in via principale (valore netto dei beni, detratte le passività sugli stessi gravanti). La sentenza impugnata avrebbe dunque dovuto rilevarne la natura di accertamento della maggiore pretesa impositiva, ciò comportando che, per effetto dell'istanza di definizione agevolata anteriormente presentata dalla società contribuente, detto potere dell'ufficio era da ritenersi precluso. Ciò posto, la CTR avrebbe dunque dovuto rilevare, al tempo della notifica del secondo avviso di liquidazione, avvenuta il 13 luglio 2004, l'esistenza di "lite pendente" ai sensi della L. n. 289 del 2002, richiamato art. 16, comma 3, lett. a), per effetto della rituale impugnazione da parte della contribuente del primo atto notificato e trarne le dovute conclusioni anche in punto di esame dell'ultimo capo di domanda della contribuente, volto a conseguire declaratoria d'illegittimità del silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto, presentata dalla società il La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo, con rinvio a diversa sezione della CTR della Toscana, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: "In tema di definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, l'efficacia preclusiva
5 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, che impone di considerare definite le imposte per i valori dichiarati dei beni è ostativa all'emissione da parte dell'ufficio di atto successivo alla presentazione dell'istanza che - pur formalmente qualificato come atto di liquidazione - abbia natura di accertamento di maggiore imposta, presupponendo la determinazione della diversa base imponibile in esso indicato, rispetto a quella dichiarata dal contribuente e accertata in sede di liquidazione dell'imposta principale, valutazioni consistenti non in una mera rilevazione dei dati emergenti dall'atto o in un calcolo matematico, ma in una diversa interpretazione giuridica delle norme disciplinanti la base imponibile delle imposte in questione". 2. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, con il quale la contribuente ha denunciato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per non avere espresso le ragioni in forza delle quali si era definito da parte della stessa come mera correzione di "errore" la pretesa impositiva fondata sull'avviso, definito di liquidazione, notificato il , che accertava una diversa base imponibile per l'applicazione delle imposte in oggetto rispetto a quella dichiarata dalla contribuente ed accertata in sede di applicazione dell'imposta principale. PQM La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a diversa sezione della CTR della Toscana, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 marzo Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2014
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