Contratto di Assicurazione Multirischi Abitazione / In Casa

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1 Contratto di Assicurazione Multirischi Abitazione / In Casa Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, il Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/ In Casa In Casa

3 NOTA INFORMATIVA In Casa edizione 04/2012 Assicurazione del Ramo Danni/ In Casa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale di Itas Assicurazioni S.p.A., sita in Trento - Italia - Via Mantova, 67 Telefono itas.direzione@gruppoitas.it Itas Assicurazione S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del (G.U. n 101 del 18/04/1974) ed è iscritta all albo gruppi assicurativi al n 010 ed all albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a 6,847 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro di capitale sociale e 1,823 milioni di euro di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è di 1,91 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto, se di durata non inferiore all anno, è stipulato con tacito rinnovo alla scadenza. AVVERTENZA In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il prodotto è rivolto all assicurazione di fabbricati o porzioni di essi ed è strutturato in tre Sezioni, acquistabili anche singolarmente: Sezione Incendio Sezione Furto Sezione Responsabilità Civile Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia. AVVERTENZA Relativamente a ciascuna Sezione sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nei vari articoli delle Condizioni: Art. 11 punto 1 Esclusioni relative alla garanzia Danni Elettrici Art. 11 punto 2 Esclusioni relative alla garanzia Ricorso Terzi e locatari Art. 11 punto 3 Esclusioni relative alla garanzia Acqua Condotta Art. 11 punto 5 Esclusioni relative alla garanzia Eventi atmosferici Art. 11 punto 6 Esclusioni relative alla garanzia Eventi Socio politici Art. 11 punto 7 Esclusioni relative alla garanzia Sovraccarico neve Art. 11 punto 8 Esclusioni relative alla garanzia Gelo Art. 11 punto 9 Esclusioni relative alla garanzia Danni da spargimento di acqua Art. 11 punto 10 Esclusioni relative alla garanzia Allagamenti, alluvioni,inondazioni Art. 12 Esclusioni relative alla garanzia Incendio Art. 14 Esclusioni relative alla garanzia Furto Art. 32 Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile AVVERTENZA Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono. Pagina 3 di 23

4 NOTA INFORMATIVA In Casa edizione 04/2012 Sezione Incendio Art. Garanzia prestata Operatività 10 A) Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta sempre operante aeromobili 10 B) Danni conseguenziali (nell ambito di 20m dalle sempre operante cose assicurate) 10 C) Guasti per arrestare l incendio o limitarne le sempre operante conseguenze 10 D) Spese demolizione, sgombero residui, sempre operante 10 a) Colpa grave dell Assicurato/Contraente sempre operante 10 b) Buona fede sempre operante 10 c) Anticipo indennizzo sempre operante 10 d) Onorario periti sempre operante 10 e) Fumo sempre operante 10 f) Bang sonico sempre operante 10 g) Urto dei veicoli sempre operante Franchigia per sinistro (in euro) 11.1 Danni elettrici sempre operante 150, Ricorso Terzi e locatari sempre operante 11.2 Danni da interruzioni o sospensioni attività sempre operante 11.3 Acqua Condotta sempre operante sempre operante 11.4 Ricerca e ripristino del sempre operante guasto 11.5 Eventi atmosferici sempre operante Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) 10% indennizzo 50% importo stimato sinistro, se indennizzo > ,00 5% indennizzo, massimo 5.000, ,00 10% del massimale 150, ,00 150, ,00 500, Eventi Socio politici sempre operante 500, Sovraccarico neve sempre operante 500, Gelo sempre operante 500, , Danni da spargimento di acqua sempre operante 500, , Sezione furto Allagamenti, alluvioni, inondazioni sempre operante Art. Garanzia prestata Operatività Franchigia per sinistro (in euro) 10% minimo 500,00 Scoperto per sinistro ,00 13 a) Furto con rottura o scasso sempre operante Furto con uso fraudolento sempre operante 13 b) chiavi, grimaldelli o arnesi simili Furto con introduzione per sempre operante 13 c) via diversa da quella ordinaria 13 Rapina ed estorsione sempre operante 13.1 Guasti ai locali sempre operante 2.500, Atti vandalici sempre operante 2.500,00 13 Introduzione con presenza sempre operante di persone 20% 13.3 Rimborso spese rifacimento sempre operante documenti 1.000, Rimborso spese rifacimento sempre operante serrature 1.000,00 Dimora Abituale - Furto con 15 a) scasso dei mezzi di protezione e chiusura non sempre operante 20% conformi all art b) Dimora Secondaria Furto con scasso dei mezzi di sempre operante 20% Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) Pagina 4 di 23

5 NOTA INFORMATIVA In Casa edizione 04/2012 protezione e chiusura conformi all art b) Dimora Secondaria Furto con scasso dei mezzi di protezione e chiusura non sempre operante 30% conformi all art Onorario periti sempre operante 2.000,00 17 Anticipo indennizzo sempre operante 50% importo stimato sinistro, se indennizzo > ,00 18 a) Dimora abituale sempre operante Se locali disabitati o Sospensione/limitazione incustoditi per più 60 giorni garanzia 18 b) Dimora secondaria Furto sempre operante gioielli preziosi valori Limite periodo di abitazione Limite di indennizzo per sempre operante 20 quadri, tappeti, pellicce, 50% con massimo ,00 arazzi, sculture e simili per pezzo oggetti d arte, argenteria 20 Limite di indennizzo per gioielli, preziosi, raccolte e collezioni sempre operante 20 Valori sempre operante 1.000,00 50% con massimo 8.000,00 per pezzo Sezione responsabilità civile Art. Garanzia prestata Operatività 31 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) proprietà del fabbricato 31 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) proprietà del fabbricato: danni spargimento acqua e rigurgiti fogne Esempio di applicazione della franchigia: danno di 1.000,00 euro franchigia 150,00 euro indennizzo 850,00 euro. sempre operante Franchigia per sinistro (in euro) sempre operante 150,00 Scoperto per sinistro Limite di risarcimento per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze di rischio nullita AVVERTENZA Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall art. 1 delle Condizioni di assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta ad ITAS Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio come indicato agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di assicurazione. Esempio: in corso di contratto cambiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. 6. Premi Il contratto può avere durata annuale o poliennale e il premio può avere frazionamento annuale o semestrale a scelta del Contraente. La periodicità di pagamento del premio è chiaramente indicata sul frontespizio del contratto. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. I mezzi di pagamento previsti sono: assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico, R.I.D. rapporti interbancari diretti, vaglia postale o similare, nonchè denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa vigente. AVVERTENZA Il premio non è soggetto a sconti. Nel caso in cui il contratto sia connesso a mutui o ad altri contratti di finanziamento non sono previsti ulteriori costi a carico del contraente e/o del debitore/assicurato. In particolare, il premio è già comprensivo dei caricamenti necessari per far fronte a tutti gli oneri conseguenti al contratto, ivi compresi gli importi percepiti dall intermediario. Questi ultimi sono in media pari ad 25,05 per ciascun contratto (25% del premio imponibile). Pagina 5 di 23

6 NOTA INFORMATIVA In Casa edizione 04/ Rivalse AVVERTENZA ITAS Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l importo indennizzato all Assicurato, ai sensi dell art.1916 del codice civile. L eventuale rinuncia a tale diritto deve risultare espressamente nel contratto. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA Diritto di recesso In caso di contratto annuale entrambe le parti Contraente/assicurato e Itas Assicurazioni S.p.A. - hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Nel caso in cui il contratto poliennale superi i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi. Recesso per sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, entrambe le parti Contraente/assicurato e Itas Assicurazioni S.p.A. - possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte di Itas Assicurazioni S.p.A. essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non in corso (art. 6 delle Condizioni Generali di assicurazione). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. 11. Regime fiscale Al contratto viene applicata l aliquota fiscale del 21,25% e l imposta antiracket pari all 1%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA Il sinistro deve essere denunciato a ITAS Assicurazioni S.p.A. entro tre giorni da quando l Assicurato ne ha avuto la possibilità ai sensi dell art.1913 del codice civile, come stabilito dall art. 23 delle Condizioni Generali di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: ITAS ASSICURAZIONI S.P.A. Servizio Reclami via Mantova, Trento - Fax: reclami@gruppoitas.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP ( Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, Roma Italia, fax o , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l eventuale riscontro fornito dalla stessa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Inoltre, per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare il reclamo a ISVAP, seguendo le indicazioni sopradescritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: Pagina 6 di 23

7 NOTA INFORMATIVA In Casa edizione 04/ Arbitrato AVVERTENZA Premesso che le parti hanno facoltà di concordare direttamente l ammontare del danno, in caso di controversia in merito alla determinazione dell indennizzo le stesse possono attivare, a richiesta, la prevista procedura per la valutazione del danno, secondo le modalità e le indicazioni richiamate nelle relative condizioni generali di assicurazione (CGA). 15. Mediazione AVVERTENZA Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle CGA e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs n. 28 e alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l'esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria di procedibilità di un'eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria. ITAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Ermanno Grassi Direttore Generale ITAS Assicurazioni S.p.A. Pagina 7 di 23

8 NOTA INFORMATIVA In Casa edizione 04/2012 ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. GLOSSARIO CONTENUTO Complesso mobiliare per l arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computer nonché macchine dell eventuale ufficio privato e tutto quanto serve per uso domestico e personale; quadri, tappeti, valori, gioielli e preziosi, pellicce, arazzi sculture e simili oggetti d arte, argenteria, raccolte e collezioni con i limiti di indennizzo per la garanzia Furto - previsti all art. 20. Provviste di famiglia, mobilio, arredamento, vestiario e quant altro di uso domestico o personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non direttamente ed internamente comunicanti con i locali di abitazione. Sono esclusi i veicoli a motore in genere. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. DIMORA ABITUALE L abitazione che l Assicurato o i suoi familiari occupano abitualmente. DIMORA SECONDARIA L abitazione che l Assicurato o i suoi familiari non occupano abitualmente. ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. ESTORSIONE Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale). FABBRICATO L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi ed infissi, impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni compresi gli eventuali cancelli anche elettrici, pannelli solari e fotovoltaici, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, ma esclusi: parchi, alberi d alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico. Rimane inoltre escluso dalla presente Definizione quanto rientrante nella Definizione di Contenuto. Le caratteristiche costruttive del fabbricato possono essere di qualunque tipologia ma i materiali impiegati nella sua costruzione dovranno essere prevalentemente incombustibili. Si intendono comprese ed assicurate le cosiddette Case Clima e cioè i fabbricati costruiti non prima dell anno 2003 purché a norma e con la certificazione CASA CLIMA. NB: NELL'ASSICURAZIONE DI SINGOLE PORZIONI DI FABBRICATO IN COMPROPRIETÀ È COMPRESA ANCHE LA QUOTA AD ESSA PORZIONE RELATIVA DELLE PARTI DI FABBRICATO COSTITUENTI PROPRIETÀ COMUNE. FISSI ED INFISSI Manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l aerazione ed illuminazione delle costruzioni ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione. FRANCHIGIA La parte del danno, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. FURTO L impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale). IMPLOSIONE Pagina 8 di 23

9 NOTA INFORMATIVA In Casa edizione 04/2012 Il cedimento non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. INCENDIO La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILI Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dall Assicurato alla Società. PRIMO RISCHIO La forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito completamente entro i limiti della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile. RAPINA L impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in polizza quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. ROTTURA ACCIDENTALE Rottura fortuita ed imprevista. SCOPERTO La parte del danno, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SCOPPIO Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOCIETA ITAS Assicurazioni S.p.A. SOLAIO Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. TETTO L'insieme delle strutture portanti e non, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. VALORI Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore. VETRO ANTISFONDAMENTO Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da: due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm. Pagina 9 di 23

10 CONDIZIONI GENERALI Polizza incendio/in Casa Polizza multi rischi per l abitazione In Casa Pagina 10 di 23

11 INDICE Pagina DEFINIZIONI 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO 5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE FURTO 10 NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO 12 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE 14 Pagina 11 di 23

12 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell art. 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. Nel testo che segue si intendono per: DEFINIZIONI Assicurato: Assicurazione: Contenuto: Contraente: Dimora abituale: Dimora secondaria: Esplosione: Estorsione: Fabbricato: Fissi ed infissi: Franchigia: Furto: Implosione: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; il contratto di assicurazione; Complesso mobiliare per l arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computers nonché macchine dell eventuale ufficio privato e tutto quanto serve per uso domestico e personale; quadri, tappeti, valori, gioielli e preziosi, pellicce, arazzi sculture e simili, oggetti d arte, argenteria, raccolte e collezioni con i limiti di indennizzo per la garanzia Furto previsti all art. 20; Provviste di famiglia, mobilio, arredamento, vestiario e quant altro di uso domestico o personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non direttamente ed internamente comunicanti con i locali di abitazione. Sono esclusi i veicoli a motore in genere. la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; l abitazione che l Assicurato o i suoi familiari occupano abitualmente; l abitazione che l Assicurato o i suoi familiari non occupano abitualmente; sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità; il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale); l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi ed infissi, impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni compresi gli eventuali cancelli anche elettrici, pannelli solari e fotovoltaici, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, ma esclusi: parchi, alberi d alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico. Rimane inoltre escluso dalla presente Definizione quanto rientrante nella Definizione di Contenuto. Le caratteristiche costruttive del fabbricato possono essere di qualunque tipologia ma i materiali impiegati nella sua costruzione dovranno essere prevalentemente incombustibili. Si intendono comprese ed assicurate le cosiddette Case Clima e cioè i fabbricati costruiti non prima dell anno 2003 purchè a norma e con la certificazione CASA CLIMA. N.B. Nell'assicurazione di singole porzioni di fabbricato in comproprietà è compresa anche la quota ad essa porzione relativa delle parti di fabbricato costituenti parti comuni; Manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l aerazione ed illuminazione delle costruzioni ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e Protezione; la parte del danno, espressa in valore assoluto, che resta a carico dell Assicurato; l impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale). il cedimento non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna; Pagina 12 di 23

13 Incendio: Incombustibili: Indennizzo: Polizza: Premio: Primo rischio: Rapina: Rottura accidentale: Scoperto: Scoppio: Sinistro: Società: Solaio: Tetto: Valori: Vetro antisfondamento: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; il certficato che prova l assicurazione; la somma dovuta dall assicurato alla Società; la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito completamente entro i limiti della somma assicurata a ciascuna partita, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile; l impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in polizza quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; rottura fortuita ed imprevista; la parte del danno, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato; repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Itas Assicurazioni S.p.A. il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature; l insieme delle strutture portanti e non, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici; denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore; manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da: - due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; - manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm; Pagina 13 di 23

14 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Sede della Società. Se i premi o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 3 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 5 DIMINUZIONE DI RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato ai sensi dell'art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, quest ultima - entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso - rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 8 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO Art. 10 RISCHIO ASSICURATO La Società indennizza: A) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, nella forma a primo rischio", dai seguenti eventi: 1) incendio 2) fulmine (esclusi danni elettrici) 3) esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi 4) caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate. B) i danni conseguenti agli eventi di cui alla lettera A) che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esso, causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o Pagina 14 di 23

15 distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. C) i guasti causati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire od arrestare l incendio, sia per ordine dell'autorità che non sconsideratamente dall Assicurato o da terzi. D) le spese per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 29 Limite massimo di indennizzo. Sono sempre prestate le seguenti estensioni di garanzia: a) Colpa grave dell'assicurato. A parziale deroga dell art del Codice Civile, la Società indennizza i danni materiali al fabbricato assicurato direttamente causati da eventi per i quali è prestata l assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave dell Assicurato. b) Buona fede. L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle Condizioni in corso, con un aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. La presente pattuizione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni di assicurazione. In particolare la Società non rinuncia ad avvalersi del disposto dell'art del Codice Civile per quanto non derogato dalla presente clausola. c) Anticipo indennizzo. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro ,00. L'obbligazione della Società: - sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data della denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo; - è condizionata al rispetto da parte dell Assicurato degli obblighi previsti dall art. 23 Obblighi in caso di sinistro. d) Onorario periti. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che l Assicurato avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall art. 25 Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte delle spese ed onorari a carico dell Assicurato medesimo a seguito della nomina del terzo Perito. La presente garanzia è prestata entro il limite del 5% dell indennizzo liquidato ai sensi di polizza e con il massimo di Euro 5.000,00 per singolo sinistro e per ciascun periodo di assicurazione. La Società indennizza inoltre i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato dagli eventi di seguito indicati: e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato e semprechè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. f) Bang sonico (onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere) g) i danni da urto di veicoli, non appartenenti all Assicurato né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di esclusiva pertinenza del fabbricato. Art. 11 GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI 1. Danni elettrici. Qualora risulti assicurato quanto previsto alla voce Fabbricato e/o Contenuto, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati a macchine ed impianti elettrici/elettronici del fabbricato, agli elettrodomestici e apparecchiature elettroniche per la casa, compresi computers non portatili, verificatisi a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati. La Società non risponde dei danni: 1) ai trasformatori elettrici ed ai generatori di corrente; Pagina 15 di 23

16 2) agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici; 3)causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti da usura o manomissione. Rimane convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di Euro 150,00 ed in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di Euro 5.000,00 per ciascun sinistro e periodo di assicurazione. 2. Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza di una somma pari a quella assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto, in deroga a quanto previsto all art. 29 Limite massimo di indennizzo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile. 3. Acqua condotta. La Società risponde dei danni materiali e diretti a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate. La Società non risponde dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; non risarcisce inoltre le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Rimane convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di Euro 150,00 ed in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di Euro ,00 per ciascun sinistro e periodo di assicurazione. 4. Ricerca e ripristino del guasto. A parziale deroga delle esclusioni previste nella garanzia Acqua condotta, la Società risarcisce le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi, che ha dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di fabbricato, effettuate per la ricerca della rottura accidentale di cui sopra. Rimane convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00 ed in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di Euro 5.000,00 per ciascun sinistro e periodo di assicurazione. 5. Eventi atmosferici. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate: a) da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d aria, grandine, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze; b) verificatisi all interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, a condizione che vi siano: - concomitanza e correlazione tra l evento atmosferico di cui al punto a) ed il danno subito come dal punto b); e - l impossibilità temporale dell Assicurato di provvedere al ripristino del danno subito per gli eventi previsti al Pagina 16 di 23

17 punto a) prima che si verificassero i danni come dal presente punto b). La Società non indennizza i danni: 1) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - cedimento, smottamento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; 2) subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica e pannelli solari/fotovoltaici per effetto di grandine. Rimane convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di Euro 500, Eventi Socio-politici. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate: 1. da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2. da altri danni - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, ciò a parziale deroga delle esclusioni di cui all'art. 22 delle Condizioni di assicurazione. La Società non risponde dei danni: - di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Rimane convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di Euro 500, Sovraccarico neve. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. La Società non risponde dei danni causati: - da valanghe e slavine; - da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia); - ai capannoni pressostatici; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. Rimane convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di Euro 500, Gelo. La Società presta le garanzie Acqua condotta e Ricerca e ripristino del guasto, anche nel caso in cui la rottura degli impianti, con conseguente fuoriuscita di acqua, sia causata da gelo o da disgelo. Pagina 17 di 23

18 Sono esclusi i danni causati da: - condutture installate all esterno o interrate; - rottura degli impianti verificatisi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore consecutive prima del sinistro; - umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti e rottura degli impianti automatici di estinzione. Rimane convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00 ed in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di Euro 5.000,00 per ciascun sinistro e periodo di assicurazione. 9. Danni da spargimento di acqua. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato da allagamento verificatosi al suo interno a seguito di fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. La Società non indennizza i danni: dovuti ad umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; non risarcisce inoltre le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Rimane convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con detrazione per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00 ed in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di Euro ,00 per ciascun sinistro e periodo di assicurazione. 10. Allagamenti, alluvioni, inondazioni. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamenti, alluvioni, inondazioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non indennizza i danni: - causati da mareggiata, marea, maremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate; - a enti mobili all'aperto. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di Euro ,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo. Art ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) di smarrimento e di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti dalle presenti Norme che regolano l assicurazione Incendio; b) causati con dolo del Contraente o dell Assicurato; c) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati; d) causati alle macchine od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o un implosione se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; e) alle merci in refrigerazione per mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE FURTO ART. 14 RISCHIO ASSICURATO La Società indennizza nella forma a primo rischio i danni materiali e diretti conseguenti a: - Furto del contenuto dell'abitazione, comprese cose di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse mediante: a) rottura o scasso; b) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; c) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. Pagina 18 di 23

19 Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. - Rapina ed estorsione delle cose assicurate avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La Società risarcisce inoltre fino al limite di indennizzo di Euro 2.500,00: 1. i guasti ai locali che contengono le cose assicurate ad agli infissi; 2. i danni da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati. Introduzione con presenza di persone: sono compresi in garanzia i furti commessi con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate attraverso finestre o porte finestre (esclusa in ogni caso la porta di ingresso dell'abitazione) non protette e/o aperte, quando nei locali stessi vi sia la presenza dell'assicurato o dei suoi familiari. I danni saranno risarciti previa detrazione dello scoperto del 20%. La Società rimborsa inoltre, fino al limite di Euro 1.000,00: 3. le spese necessarie e documentate per il rifacimento di documenti personali sottratti all Assicurato e/o ai componenti del suo nucleo familiare. 4. le spese sostenute per la sostituzione delle serrature a seguito della perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell abitazione. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all Autorità della loro perdita o sottrazione. Art 14 - ESCLUSIONI Sono esclusi i danni : 1. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall Assicurato, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave: - da persone che abitano con l Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali l Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate all Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; 2. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro. Art MEZZI DI PROTEZIONE E DI CHIUSURA - SCOPERTI L assicurazione è prestata alla condizione che le cose assicurate siano poste in locali aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o no. Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. L Assicurato si obbliga comunque a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura esistenti. In caso di sinistro verranno applicati i seguenti scoperti: a) per la Dimora Abituale 20% se le caratteristiche costruttive dei locali ed i mezzi di chiusura non corrispondono almeno a quanto previsto dal presente articolo; b) per la Dimora Secondaria 20% se le caratteristiche costruttive dei locali ed i mezzi di chiusura corrispondono almeno a quanto previsto dal presente articolo, 30% negli altri casi. ART. 16 ONORARIO DEI PERITI In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che l Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell art. 25 nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 2.000,00. Pagina 19 di 23

20 Art. 17 ANTICIPO INDENNIZZO L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro ,00. L obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo e a condizione che l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall art. 23. ART SOSPENSIONE/LIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE a) Relativamente alla Dimora Abituale Sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. b) Relativamente alla Dimora Secondaria L assicurazione, relativamente a gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell Assicurato e/o dei suoi familiari. Art RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza restituzione di premio. Su richiesta dell Assicurato e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo, potranno essere reintegrate nei valori originari; l Assicurato corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Art LIMITI DI INDENNIZZO Con riferimento a quanto previsto alla Definizione di Contenuto, il massimo indennizzo per quadri, tappeti, valori, gioielli e preziosi, pellicce, arazzi sculture e simili oggetti d arte, argenteria, raccolte e collezioni sarà così determinato: - 50% della somma assicurata, con il massimo di Euro ,00 per singolo pezzo relativamente a quadri, tappeti, arazzi sculture e simili oggetti d arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria; - 50% della somma assicurata, con il massimo di Euro 8.000,00 relativamente a gioielli e preziosi (oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni; - Euro 1.000,00 relativamente ai valori NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO Art TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può comunque essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art ESCLUSIONI Sono esclusi i danni causati o agevolati da: - atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione; - terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione; Pagina 20 di 23

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