Tipologia POLICY Codice POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

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1 Tipologia POLICY Codice Titolo POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE Versione 2 Data POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NOVEMBRE 2013

2 SOMMARIO 1. PREMESSA 3 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 5 3. RICHIAMO AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA 9 4. ATTIVITA DI REVISIONE DELLA POLICY PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE METODOLOGIA INERENTE ALLA MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE MISURE ATTE A GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSE REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE OBBLIGO DI DISCLOUSURE SUI CONFLITTI DI INTERESSE RISULTATI DELL ATTIVITÀ SVOLTA: CONFLITTI DI INTERESSE IDENTIFICATI E RELATIVE MISURE DI GESTIONE ADDOTATTE. 20 2

3 1. PREMESSA Le linee guida contenute nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto a osservare in virtù delle normative di riferimento vigenti. Dette indicazioni, unitamente a quelle contenute nella Policy sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, nella Policy di Classificazione della clientela, nella Policy di Gruppo sulle Operazioni Personali e nelle disposizioni inerenti alla gestione degli eventuali Incentivi percepiti dalla Società, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui uniformare la prestazione dei servizi d investimento o accessori e lo svolgimento delle attività di investimento. In particolare: la Policy sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini riporta, per ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario trattato, i criteri seguiti e le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela; la Policy di Classificazione della clientela definisce le regole secondo le quali la Sim, sulla base delle caratteristiche specifiche dei clienti, inquadra gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa. Tali regole permettono di modulare il livello di tutela, adeguandolo alla classificazione operata; la Policy di Gruppo sulle Operazioni personali definisce il perimetro di applicazione della normativa in materia - individuando i soggetti rilevanti e le operazioni personali da questi compiute - ed inoltre le misure di gestione adottate al fine di impedire la realizzazione di operazioni vietate. Le linee guida definite nelle suddette Policy sono prevalenti, nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con le disposizioni previste nelle procedure e nei regolamenti interni, e costituiscono un adeguato riferimento per la tenuta di una corretta condotta operativa nell erogazione dei servizi di investimento, anche in assenza di puntuali procedure organizzative interne. La normativa in parola, resa accessibile a tutto il personale della Società, è altresì disponibile a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento. Le linee guida della presente norma, inoltre, sono recepite in un documento di sintesi, contenente le informazioni principali sulla Politica di gestione dei conflitti. 3

4 Tale documento di sintesi viene fornito al cliente, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita (art. 34, c. 3, Regolamento Intermediari). Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Sim fornirà maggiori dettagli circa la propria politica in materia su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall art. 36, c. 2 del Regolamento Intermediari. 4

5 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO I principi cui è ispirata la normativa si differenziano in modo significativo rispetto a quanto era precedentemente previsto in argomento, sia in considerazione delle diverse soluzioni previste dal legislatore per disciplinare determinati aspetti, sia, soprattutto, per l'approccio utilizzato. In particolare, nella prestazione dei servizi di investimento, l'orientamento del legislatore si è ormai consolidato nel senso della gestione dei conflitti e non del divieto. Tali considerazioni trovano fondamento nella circostanza che, in un mercato finanziario evoluto, caratterizzato anche da operatori "polifunzionali", è pressoché impossibile eliminare i conflitti di interesse, mentre si può pretendere che essi siano ridotti al minimo e - ove impossibile evitati e che, in ultimo, sia assicurata ai clienti trasparenza ed equo trattamento1. Siffatta linea interpretativa è desumibile dalla lettura dell'art. 18 della MIFID, che prevede testualmente che "le imprese di investimento2 adottino ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse ed i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi". Quindi, il Regolamento Congiunto Consob-Banca d Italia riconosce l impossibilità di eliminare del tutto i conflitti di interesse a causa dell intensificarsi delle attività delle imprese, le quali sono chiamate ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti. Il focus della normativa è, dunque, incentrato sull organizzazione interna, come presidio prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse. I criteri minimali in base ai quali le imprese di investimento debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività si articolano su tre livelli: 1 In merito si rinvia estesamente alla Circolare ABI Serie Tecnica n. 46 del 26 luglio Si vuole precisare che il termine "impresa di investimento" ed il termine "intermediario" sono utilizzati dal legislatore comunitario per tutti gli operatori che prestano servizi di investimento o accessori ed attività di investimento. Nel presente documento, pertanto, si farà un uso indistinto dei termini in questione. 5

6 potenzialità del pregiudizio - l impresa di investimento deve verificare, al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi, se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; perimetro della verifica - il comma 1 dell art. 21 richiede espressamente di prendere in esame non solo l impresa di investimento in sé considerata, ma anche il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono; tipologie di conflitto di interesse, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In tale prospettiva le disposizioni dell art. 25 del richiamato Regolamento Congiunto attribuiscono all Intermediario il dovere di mantenere un efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Tale documento è redatto dalla Funzione di Conformità ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Sim; esso viene sottoposto ad attività di revisione periodica e comunque ogni qualvolta le mutate condizioni di riferimento lo rendano necessario. Laddove le disposizioni organizzative o amministrative adottate per "gestire" i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, grava sull'impresa di investimento un onere di informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse. Appare evidente, pertanto, che lo sforzo richiesto agli intermediari è certamente maggiore rispetto a quello prescritto dal precedente contesto normativo, in quanto si traduce in regole più incisive atte a conciliare le esigenze del mercato con la tutela degli investitori. E infatti necessario, da un lato, limitare i divieti al minimo (pur tuttavia mantenendo divieti ed obblighi di astensione per le fattispecie di conflitti "non gestibili") e, dall'altro, introdurre oneri di informazione selettiva. Giova, peraltro, osservare che la normativa prevede espressamente l'obbligo di dotarsi di una policy di gestione dei conflitti di interesse3, la quale deve essere: formulata per iscritto, adeguata alle dimensioni, all'organizzazione dell'impresa, 3 Cfr. art. 22 Direttiva di Secondo Livello - L2, in attuazione dell'art. 18 della Direttiva MIFID. 6

7 e appropriata rispetto alla natura, alle dimensioni ed alla complessità dell'attività svolta4. La politica di gestione deve, in primo luogo, consentire di individuare, con riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. In secondo luogo, la politica di gestione deve dare conto delle procedure e misure da adottare per gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti. In relazione a ciò, la policy deve essere elaborata in funzione anche dei conflitti legati alla struttura ed attività del gruppo di appartenenza5. Da ultimo, va sottolineato che gli intermediari devono informare i clienti dei contenuti della policy adottata tramite la: consegna di un apposito documento a tutti i clienti, che descriva in forma sintetica la strategia seguita per la gestione dei conflitti di interesse; messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta. Quanto agli obblighi di disclosure sui conflitti di interesse, deve ravvisarsi la valenza ben diversa che essi assumono nell ambito del quadro normativo attuale, il quale li annovera come misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni. In particolare, la disclosure: non esenta l'impresa di investimento dall'obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; 4 La nuova disciplina appare decisamente più articolata rispetto al previgente Regolamento Intermediari n , il quale, come noto, all'art. 56, commi 3 e 4, prescriveva che, al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse, gli intermediari adottassero procedure interne finalizzate ad assicurare che "non si verifichino scambi di informazioni tra gli altri settori aziendali e quello che presta il servizio di gestione di portafogli (e, eventualmente, di consulenza) ovvero con altre società del gruppo che prestano servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e servizi accessori". 5 Il legislatore comunitario fornisce in radice talune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione, quali: misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti; vigilanza separata dei soggetti rilevanti; eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti pertinenti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti pertinenze che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra dette attività; misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto pertinente svolge un servizio di investimento o accessorio; misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto pertinente a servizi di investimento o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. 7

8 è dovuta solo laddove non vi sia la ragionevole certezza che le misure organizzative, adottate in relazione a quanto previsto dalla politica aziendale di gestione dei conflitti, evitino il pregiudizio agli interessi dei clienti. In ogni caso, la disclosure, allorché dovuta, deve essere preliminare rispetto all'operazione da compiere per conto del cliente, deve essere fornita su supporto durevole ed essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, per consentire una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto. Il contesto regolamentare prevede, in ultimo, che la disclosure possa essere variamente "modulata" in funzione della natura del cliente e, conseguentemente, più o meno articolata a seconda che sia indirizzata ad una controparte qualificata, ad un investitore professionale o ad un cliente al dettaglio. Si evidenzia, infine, che la trattazione del quadro normativo di riferimento si completa considerando l obbligo posto in capo a ciascun intermediario di tenere ed aggiornare un registro, nel quale riportare i servizi di investimento o accessori e le attività di investimento per i quali siano sorti, o nel caso di un'attività in corso, possano sorgere conflitti di interessi che possano ledere gravemente gli interessi dei clienti. Lo scopo precipuo di tale strumento è da ricercarsi nell'esigenza di registrare, anche su base storica, una casistica dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse. 8

9 3. RICHIAMO AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA Il Regolamento Congiunto Consob Banca d Italia dispone che le imprese di investimento, nel garantire la conformità ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell attività svolta e dei servizi di investimento prestati. Tale disposizione rappresenta un attuazione specifica del criterio di proporzionalità, inteso come esercizio della discrezionalità, variamente esercitabile da parte del singolo intermediario, in relazione alle modalità con cui lo stesso può disegnare i propri assetti organizzativi e, in particolare, quelli relativi ai processi di controllo. L applicazione concreta del principio di proporzionalità consente l utilizzo di una leva strategica che attribuisce al singolo intermediario la possibilità di focalizzarsi, in relazione alla propria dimensione e complessità organizzativa, sulle aree più sensibili e più meritevoli di controllo, modulando risorse e metodi in modo più o meno incisivo. Considerato che, ai sensi dell art. 25 del richiamato Regolamento, [ ] le imprese di investimento applicano e mantengono un efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità, Finsud Sim, date la natura, le dimensioni e la complessità della propria attività, ha ritenuto di concentrare i propri presidi di analisi e di gestione sulle aree e sui processi aziendali più sensibili al rischio di generare eventuali conflitti in grado di nuocere gli interessi dei propri clienti, anche in relazione ai servizi prestati con il supporto di altre imprese del Gruppo e segnatamente della Capogruppo. 9

10 4. ATTIVITA DI REVISIONE DELLA POLICY Il contenuto della presente Policy è revisionato e sottoposto all approvazione del Consiglio di Amministrazione di FinSud periodicamente oppure ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante, che generi o sia in grado di generare nuovi conflitti di interesse. I suddetti documenti vengono successivamente trasmessi, per le attività di propria competenza, al Responsabile della Funzione di Compliance della Capogruppo. 10

11 5. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE. Pur essendo l attività di ricognizione degli eventuali conflitti di interesse funzionalmente attribuita alla Funzione di Controllo del Rischio di non Conformità alla norma (Compliance), essa è ulteriormente rafforzata, essendo prevista la possibilità, per tutti i dipendenti della Sim, di segnalare eventuali situazioni che potrebbero determinare conflitti fra gli interessi della Società e quelli della clientela; in tal senso è stata individuata una specifica linea di reporting, articolata nel modo seguente. Il dipendente riferirà per iscritto al Responsabile dell Unità organizzativa di appartenenza l eventuale ipotesi di conflitto; a sua volta, il Responsabile/Coordinatore dell Area Organizzativa, cui l unità è riconducibile, interesserà formalmente il Responsabile della funzione di Compliance che, in ossequio alla Policy in parola, valuterà la potenzialità del Conflitto e riferirà agli Organi aziendali per le decisioni conseguenti. 11

12 6. METODOLOGIA INERENTE ALLA MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE Al fine di individuare i potenziali conflitti di interesse riscontrabili nello svolgimento dei servizi di investimento e/o accessori, FinSud Sim utilizza uno schema cognitivo denominato Mappa dei conflitti, attraverso il quale viene sottoposto ad analisi il perimetro inerente ai servizi di investimento ed accessori prestati dalla Finsud Sim 6. L attività di mappatura dei conflitti di interesse è finalizzata ad individuare i potenziali conflitti di interesse riscontrabili nello svolgimento dei servizi di investimento, utilizzando un approccio che consta di due fasi distinte: la prima, inerente alla rilevazione dei conflitti, è condotta attraverso due livelli di indagine; la seconda attiene, invece, alla riconduzione dei potenziali conflitti rilevati alle fattispecie normative. Con riferimento ai due livelli di analisi che costituiscono la prima fase, la suddetta articolazione prevede che il primo livello di indagine attenga alla potenzialità del pregiudizio. Oggetto dell analisi è, pertanto, la valutazione del carattere potenzialmente pregiudizievole, per l investitore, della situazione di conflitto, che deve comunque essere effettuata al momento dell erogazione del servizio. Trattasi, dunque, di una valutazione ex ante, mirata a valutare se ed in quale misura una certa situazione possa produrre un pregiudizio concreto per l investitore. Il secondo livello riguarda l ambito nel quale è necessario condurre la verifica, in quanto le previsioni regolamentari indicano esplicitamente che occorre prendere a riferimento non solo l impresa di investimento, ma l intero perimetro del gruppo di appartenenza, tenuto conto delle attività svolte dalle società del gruppo. L altra fase prevede, invece, la riconduzione dei conflitti eventualmente rilevati alle varie fattispecie previste dalla normativa. Allo scopo di identificare l eventuale sussistenza di situazioni che possano rappresentare un potenziale pregiudizio per l interesse del cliente, vengono analizzate le configurazioni organizzative e le modalità operative che caratterizzano i diversi servizi attualmente 6 Ossia i seguenti servizi: Ricezione e trasmissione di ordini; Esecuzione di ordini per conto dei clienti; Negoziazione per conto proprio; Consulenza in materia di investimenti; Gestione individuale di portafogli. 12

13 offerti dalla Sim. L attività di identificazione dei possibili conflitti viene effettuata attraverso l analisi delle seguenti dimensioni concettuali: tipologia di servizio di investimento prestato; tipologia di prodotto finanziario oggetto del servizio; Unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dall Ordinamento Organizzativo; modalità organizzative e procedurali inerenti all erogazione del servizio di investimento; soggetto emittente. Con particolare riguardo a quest ultimo punto potrebbero, infatti, verificarsi potenziali conflitti di interesse, ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi da Società appartenenti al Gruppo stesso e/o da soggetti nei confronti dei quali il Gruppo intrattenga interessi di diversa natura. Per quanto attiene alle varie tipologie di imprese che, pur non appartenenti al Gruppo, rappresentano per le Società del Gruppo entità verso le quali sono rilevati particolari interessi, l analisi viene condotta utilizzando le seguenti variabili: detenzione di una partecipazione rilevante; interesse legato ad una rilevante posizione creditizia; interesse a sviluppare importanti e consistenti affari o rapporti commerciali. In particolare, con riferimento a quest ultimo ambito, occorre includere: le Società legate al Gruppo da rapporti di outsourcing; le Società emittenti che retrocedono al Gruppo (o alle singole Società del Gruppo) commissioni di negoziazione, che rappresentino almeno il 5% del Margine di Intermediazione del Gruppo (o delle singole Società del Gruppo). Più specificatamente, per quanto attiene all individuazione dei criteri per qualificare come rilevante una partecipazione e per definire quando un interesse possa originare da una rilevante posizione creditizia si fa esplicito rimando alla Policy sui Conflitti di interesse di Gruppo. L approccio utilizzato è finalizzato anche a stabilire se la prestazione di uno o più servizi, da parte della FinSud, possa configurarsi in conflitto con gli interessi del cliente nonché a rilevare se la prestazione contestuale di uno o più servizi, da parte di una delle Società del Gruppo, possa determinare un conflitto di interesse. 13

14 I requisiti ritenuti essenziali cui l analisi deve sottostare al fine di enucleare i potenziali conflitti e poter procedere ad una loro classificazione secondo le categorie istituzionali, sono: il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante; l esistenza di una possibile subordinazione dell interesse del cliente rispetto a quello del Gruppo e/o a quello di un altro cliente; la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell operazione posta in essere, perseguita dal Gruppo al fine di trarne una propria utilità. In ordine al secondo livello di analisi, le indagini relative ai possibili conflitti di interesse e le strategie adottate sono valutate facendo specifico riferimento all'operatività prestata congiuntamente dalla Sim e dalla Capogruppo; ne consegue che le strategie di gestione devono essere eventualmente interpretate ed applicate con riferimento ad alcune tipologie in coordinamento con le medesime policy adottate dalla Banca. A conclusione dell attività è stata prodotta una mappa riepilogativa, denominata, come detto, Mappa dei conflitti, nella quale sono state riportate tutte le ipotesi in cui l interesse dell investitore potrebbe risultare pregiudicato per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della Società o di altre entità appartenenti al Gruppo. La Mappa accoglie i processi potenzialmente a rischio di conflitto di interesse, che risultano tali dopo che l identificazione dei potenziali danni alla clientela assume carattere di significatività, valutata anche la possibile attività di mitigazione ascrivibile all efficacia del sistema dei Controlli Interni della Sim. Nella Mappa possono, peraltro, essere riportate indicazioni inerenti alla declinazione di alcuni principi che troveranno ulteriore esplicitazione operativa nell ambito di disposizioni interne finalizzate alla gestione dei conflitti. La Mappa dei conflitti costituisce anche una ricognizione dalla quale è possibile estrapolare tutte le informazioni necessarie per la compilazione del Registro dei Conflitti, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento e dettagliate nell apposito paragrafo. 14

15 7. MISURE ATTE A GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSE Le possibili misure di gestione dei conflitti di interesse, individuate dalla normativa di riferimento (art. 25 del Regolamento Congiunto), possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse; soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto; soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti, che svolgono prevalentemente una certa attività, e quella di altri soggetti, che esercitano prevalentemente un altra attività, idonee a generare, tra loro, situazioni di potenziale conflitto di interesse; misure volte ad eliminare o limitare l esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o accessorio; misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto pertinente a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. Tenendo in considerazione le misure organizzative previste dalla normativa, i conflitti di interesse individuati nel corso dell attività di mappatura vengono gestiti attraverso presidi organizzativi trasversali, che interessano tutta la struttura organizzativa e più precisamente: definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare (ove possibile) che le Unità Organizzative, titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti, siano attribuite a strutture distinte; separazione fisica, organizzativa e procedurale tra le strutture che prestano il servizio di gestione di portafogli e quelle che svolgono attività di negoziazione in conto proprio ed esecuzione degli ordini della clientela; procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell interesse del cliente; tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente; 15

16 procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato; procedure per l esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso; la materia è oggetto di specifica trattazione, come anticipato in premessa, nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Sim, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio; una gestione dei reclami tale da assicurare che l analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo all operatività; un sistema di remunerazione adeguato e volto a garantire l assenza di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti, che esercitano prevalentemente un attività, ed il risultato economico imputabile alla esecuzione dei vari servizi di investimento ed accessori per cui la Sim è autorizzata. 16

17 8. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE L'art. 26 del Regolamento Congiunto stabilisce che "Gli intermediari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti". In ossequio a tale previsione, FinSud provvede alla istituzione di un proprio registro mediante il quale sono rilevate le singole fattispecie di conflitto che, in concreto, sorgono nel corso dell erogazione di determinati servizi di investimento e per le quali può essere anche prevista la necessità di fornire adeguata informativa alla clientela. Nel dettaglio il Registro di FinSud, ottenuto anche mediante estrazione dei conflitti riportati nel Registro di Gruppo tenuto da BAPR, contiene esclusivamente i conflitti che riguardano la Società stessa e per i quali si ritiene di dover fornire disclosure alla clientela; vengono, altresì, annotati anche i conflitti che possono derivare da circostanze connesse alle attività svolte dalla Capogruppo o da altre Società appartenenti al Gruppo. Il Registro è istituito in formato elettronico (i.e. formato database access o excel), modificabile solamente dal Responsabile della Funzione di Conformità alle norme; le modalità di costruzione del registro sono idonee a consentire un'agevole consultazione ed estrazione dei dati. Nel Registro sono riportate le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. Il registro presenta la seguente articolazione: ID - che determina il codice identificativo del conflitto rinvenibile nella mappa ; Rif. - che indica se il conflitto si riferisce a BAPR o a FinSud ovvero ad altra Società del Gruppo; Descrizione del conflitto - descrizione delle specifiche situazioni che possono dare origine a conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per la clientela; Tipologia di conflitto - riconduzione delle tipologie di conflitto individuate dall'art. 24 del Regolamento Congiunto Consob-Banca d Italia; 17

18 Servizi impattati indicazione dei servizi e delle attività di investimento interessati, in relazione ai quali occorre fornire disclosure alla clientela; Modalità di disclosure - indicazione di come debba essere rese l informativa al cliente, nel caso in cui le misure di gestione previste non siano ritenute sufficienti a gestire in modo efficace il conflitto rilevato. Per quanto detto le Unità Organizzative responsabili della regolare tenuta del registro dei conflitti sono l Ufficio Compliance di BAPR, per il Registro di Gruppo, e il Referente Compliance di FinSud, per il Registro della Società controllata. Con particolare riferimento ai conflitti che caratterizzano FinSud Sim, le modifiche/integrazioni da apportare al Registro dovranno essere segnalate all Ufficio Compliance di BAPR. A riguardo, sarà il Referente Compliance di FinSud ad esaminare individuandole direttamente o previa segnalazione delle Unità Organizzative aziendali le situazioni che possono determinare l insorgenza di nuove fattispecie di conflitto ed a segnalarne gli esiti all Ufficio Compliance di BAPR, al fine di consentire il tempestivo aggiornamento del Registro. L alimentazione del Registro di Gruppo compete esclusivamente all Ufficio Compliance di BAPR, il quale, con cadenza annuale o al verificarsi di circostanze particolari anche segnalate dalle altre Unità Organizzative interessate che possono determinare l insorgenza di nuove fattispecie di conflitto, provvede all aggiornamento dello stesso. Il registro dei conflitti di interesse viene archiviato dal Responsabile della Compliance di FinSud secondo due modalità: in formato elettronico il Registro è reso disponibile su una specifica cartella consultabile esclusivamente dalle Unità Organizzative autorizzate; in formato cartaceo. L aggiornamento del Registro deve avvenire periodicamente ovvero al verificarsi di circostanze particolari che hanno determinato l insorgenza di nuovi conflitti, avendo cura di indicare con precisione la data di aggiornamento dello stesso. Congiuntamente con il Registro, inoltre, può essere archiviata anche una breve nota di sintesi, che riassuma le variazioni apportate nonché la documentazione eventualmente presa in esame al fine di valutare la necessità o meno di apportare modifiche al registro dei conflitti di interesse. 18

19 9. OBBLIGO DI DISCLOUSURE SUI CONFLITTI DI INTERESSE La disclosure sui conflitti di interesse assume una valenza diversa da quella che possedeva in base al previgente sistema regolamentare; essa, infatti, anziché essere dovuta, diviene con la disciplina attuale una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni. Si evidenzia, tuttavia, che la disclosure non esenta l impresa di investimento dall obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative idonee ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; inoltre, essa sarà dovuta esclusivamente nei casi in cui non dovesse esserci la ragionevole certezza che le misure organizzative adottate, in base alla politica aziendale di gestione dei conflitti, evitino il pregiudizio agli interessi dei clienti. A tale fine occorre valutare se l insieme delle misure organizzative adottate possa essere in grado di garantire l indipendenza tra i segmenti di business da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso la disclosure, allorché dovuta, deve essere preliminare rispetto all operazione da compiere per conto del cliente e non si qualifica come un autorizzazione preventiva all impresa di investimento; inoltre, deve essere resa su un supporto durevole ed essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, affinché l investitore possa assumere una decisione informata sul servizio di investimento. In tal senso, la Sim provvede inserendo l eventuale disclosure sugli appositi moduli che accompagnano l erogazione dei vari servizi di investimento, qualificando l eventuale tipologia di conflitto in relazione alle specifiche fattispecie normativamente previste. 19

20 10. RISULTATI DELL ATTIVITÀ SVOLTA: CONFLITTI DI INTERESSE IDENTIFICATI E RELATIVE MISURE DI GESTIONE ADOTTATE. Il presente paragrafo descrive le varie tipologie di conflitti riscontrate ad esito dell attività di mappatura, riclassificate in relazione alle singole fattispecie richiamate dalla normativa. Inoltre, per ciascuna fattispecie, è indicata la modalità con cui la Sim gestisce o intende gestire i potenziali conflitti di interesse, tramite la descrizione sintetica dei presidi adottati. Un primo conflitto individuato si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui FINSUD negoziasse in conto proprio strumenti finanziari di propria emissione oppure strumenti finanziari emessi da BAPR o da soggetti legati da rapporti di particolare natura (i.e. soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante da BAPR e/o da FIN SUD). Il conflitto in parola si potrebbe configurare anche più genericamente, qualora fossero negoziati strumenti finanziari illiquidi: infatti, in tali circostanze, le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbero consentire alla Società di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente. Tale tipologia di conflitto è riconducibile alla categoria prevista all art. 24, comma 1, lett. a) del Regolamento Congiunto Consob - Banca d Italia, in quanto l'intermediario può realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente o nel caso in previsto dalla lett. b) del medesimo articolo, in quanto la Società potrebbe essere portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo. Nel dettaglio, tale categoria di conflitto appare configurabile, allo stato, solo in linea residuale, atteso che, in concreto, potrebbe sussistere soltanto se la Sim prestasse il servizio di negoziazione per conto proprio nei confronti dei clienti retail. Dunque, la semplice formalizzazione, nell ambito dei regolamenti interni di tale strategia aziendale, consente di ritenere adeguatamente gestito il conflitto in parola. Con riferimento ad un ulteriore fattispecie, essa si potrebbe manifestare nell'ipotesi in cui, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Sim preveda la possibilità di aderire a collocamenti di prodotti finanziari effettuati dalla Capogruppo. Più concretamente, il conflitto si manifesterebbe in relazione a strumenti finanziari emessi dalla Sim stessa, dalla Capogruppo o da soggetti legati da rapporti di particolare natura con tali società (i.e. soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante da BAPR e/o da FinSud o legati da importanti relazioni 20

21 d'affari); inoltre, la situazione di conflitto potrebbe originarsi anche con riferimento a prodotti finanziari che prevedono la retrocessione di commissioni. Tali ipotesi di conflitto sono riconducibili alle fattispecie regolamentari di cui all art. 24, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Congiunto Consob - Banca d Italia, in quanto l'intermediario può realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; oppure quando l 'intermediario è portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo. La fattispecie è anche riconducibile all ipotesi prevista dall art. 24, comma 1, lett. d) del Regolamento Congiunto Consob - Banca d Italia, poiché la Sim potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. Al fine di garantire la correttezza nella gestione di tali conflitti, la Sim adotta adeguate misure di separatezza organizzativa (i.e. chinese walls, etc.) e specifici presidi di ordine procedurale. In particolare, sono adottate misure di separatezza tra l Ufficio Gestione e le altre unità della Sim e della Capogruppo; tale separatezza trova ulteriore declinazione anche in ambito procedurale, in virtù della quale gli addetti delle sopra citate Unità organizzative possono accedere solamente agli archivi ed alle procedure informatiche della propria Unità di appartenenza. Inoltre, a maggior presidio, la Sim prevede opportune misure organizzative, diversamente articolate in relazione alla tipologia di strumento finanziario e ad una soglia predeterminata di esposizione, che la Capogruppo potrebbe avere con l emittente. Più analiticamente, in occasione di ogni scelta gestoria che implichi l investimento/disinvestimento in strumenti finanziari diversi dai Titoli di Stato o dalle quote di OICR, l Ufficio Gestioni Patrimoniali riceverà apposito supporto dai competenti Uffici della Capogruppo, al fine di verificare: che l eventuale esposizione della Banca nei confronti dell emittente non superi predeterminate soglie di rischiosità, individuate nella Policy di Gruppo; l esistenza di eventuali rapporti creditizi, nei quali siano coinvolti, a diverso titolo, esponenti aziendali della Sim o della Capogruppo; l'esistenza di eventuali interessenze, detenute dalla Banca nei confronti dell'emittente, che superino determinate soglie di rischiosità individuate nella Policy di Gruppo. 21

22 In assenza di alcuna tra le suddette circostanze, l Ufficio Gestione procederà all operazione, in caso contrario, si asterrà. Inoltre, in occasione dell inserimento di nuove SGR tra le controparti, l attuale processo sarà ulteriormente implementato, prevedendo anche l acquisizione del parere della Funzione di Compliance in merito alla sussistenza di possibili conflitti di interesse. In ultimo, per quanto attiene all eventualità che la Sim riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione ai servizi prestati, sotto forma di denaro, beni, servizi o altre utilità, diversi dalle commissioni o dalle spese normalmente fatturate per tale servizio, si fa rimando alla Mappatura di Gruppo effettuata in materia di inducements ed agli indirizzi espressi dalla Sim e dalla Capogruppo circa le modalità di trattamento degli stessi. Ciò premesso, con specifico riguardo al servizio di gestione di patrimoni avente ad oggetto OICR la Sim, conformemente ai chiarimenti interpretativi in materia di inducements formulati dalla CONSOB in allegato al Regolamento Intermediari, ha ritenuto di rinunciare a qualunque forma di retrocessione monetaria e non (inducements), da parte delle "società prodotto", per gli OICR oggetto di investimento delle proprie linee di gestione (GPF). Analoghe considerazioni valgano, sempre con riferimento alla Sim, per le fattispecie di conflitto inerente al servizio di gestione di portafogli e, segnatamente, all inserimento, nei portafogli dei clienti, di determinate categorie di strumenti finanziari, operando sul mercato secondario. Ebbene, anche nel caso in parola, l operatività aziendale è tale da escludere la possibile ricorrenza dei conflitti astrattamente prefigurati, talché condizione necessaria e sufficiente, ai fini di un adeguata gestione degli stessi, risulta essere la mera previsione, nel Manuale delle Procedure Interne, di uno specifico divieto di impiego degli strumenti finanziari in questione nei portafogli della clientela. Inoltre, con riferimento alle misure atte a gestire i conflitti in parola è formalizzato, tramite apposita disposizione interna, il divieto assoluto al gestore di inserire nei portafogli gestiti strumenti finanziari emessi dalla Capogruppo, nonché di acquistare in sottoscrizione dalla Capogruppo strumenti dalla stessa collocati. Giova, peraltro, ricordare come il contratto per il servizio di gestione di portafogli (mod. PT832GPM), all art. 8, contenga una generica informativa in merito all eventuale verificarsi di situazioni di conflitto d interessi ed un espresso rinvio alla Policy di gestione dei conflitti. 22

23 Per quanto attiene all ipotesi di conflitto riconducibile alla fattispecie indicata dall art. 24, comma 1, lett. b) del Regolamento Congiunto Consob - Banca d Italia e cioè l eventuale vantaggio che la Sim possa ricevere nel servizio prestato al cliente o nell operazione realizzata per conto di quest ultimo, un vantaggio distinto da quello del cliente medesimo, nello specifico, essa è riconducibile alle attività connesse al Servizio di gestione che prevedono l utilizzo della Sala Operativa della stessa Sim per concretizzare le strategie del Gestore. La fattispecie si manifesta, nel concreto, nella possibilità di penalizzare il cliente privilegiando un negoziatore che rischia di non ottimizzare le condizioni degli scambi: infatti, movimentando arbitrariamente il portafoglio della clientela, la Sim potrebbe ottenere un margine di intermediazione più consistente. Con riferimento alle modalità di negoziazione degli strumenti finanziari si evidenzia, innanzitutto, che la Sim è dotata di procedure organizzative interne che prevedono criteri specifici nell'individuazione e selezione di intermediari negoziatori tali da assicurare costantemente il rispetto dei criteri di best execution. Inoltre, per evitare che i conflitti sopra evidenziati possano incidere negativamente sugli interessi della clientela, sono state previste ulteriori misure atte ad irrobustire i processi di gestione; in particolare, è stato previsto, tramite apposita disposizione interna a firma dell Amministratore Delegato, uno specifico: obbligo al Gestore di verificare periodicamente il tasso di rotazione medio dei portafogli in gestione; divieto di eseguire qualsiasi operazione in contropartita diretta con la Società, attivando operazioni in conto proprio o con la Capogruppo. E stata, altresì, introdotta una modalità prescrittiva inerente alle variazioni della struttura commissionale relativa all esecuzione degli ordini, prevedendo che qualsiasi modifica debba essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Responsabile dell Ufficio di Front Office, previo parere delle Funzioni di Controllo. In ultimo, sono introdotti anche meccanismi di formazione ed assegnazione del budget di ricavo inerente al servizio di esecuzione degli ordini della clientela, prevedendo che non è possibile assegnare a ciascun operatore del Front Office, né al Responsabile di tale Unità organizzativa alcun obiettivo reddituale. 23

24 Inoltre, non ritenendo sufficientemente esaustive le misure organizzative predisposte per la gestione del conflitto in parola, si è ritenuto che, in sede di rendiconto del Servizio di gestione, venga effettuata apposita informativa ai clienti, in cui viene esplicitato che Gli ordini di acquisto e di vendita relativi agli strumenti finanziari inseriti nei portafogli dei clienti gestiti vengono inviati al mercato tramite la struttura interna di negoziazione. Per quanto attiene alle ipotesi di conflitto relative alla prestazione, da parte della Sim, del servizio di consulenza, riconducibili alle tipizzazioni normative di cui all art. 24, comma 1, lett. d) del Regolamento Congiunto Consob - Banca d Italia, esse riguardano l eventualità che la Sim possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente. Più analiticamente, l'attuale operatività della Sim potrebbe integrare la fattispecie in parola nel caso in cui la Società raccomandi alla clientela strumenti finanziari emessi da soggetti terzi, verso i quali la Sim o la Capogruppo abbiano rapporti finanziari rilevanti7. Anche in questo caso, al fine di garantire la correttezza nella gestione di eventuali conflitti di interesse, la Sim assicura appropriati presidi in linea. Il Servizio ad oggi è tuttavia in fase di sviluppo e, qualora si dovesse incorrere in situazioni sopra descritte, sarà cura della Società indicare lo strumento, oggetto della raccomandazione, per il quale possa determinarsi una situazione di conflitto. Anche in tale fattispecie si ritiene, infatti, obbligatorio effettuare apposita disclosure, che dovrà essere resa ai clienti di volta in volta, in sede di prestazione delle raccomandazioni personalizzate di investimento. Qualora invece l Organo di indirizzo Strategico provvedesse all emanazione di apposite norme di regolamentazione interna, volte ad inibire la raccomandazione di strumenti emessi da soggetti terzi finanziati o partecipati in misura rilevante - ai sensi dei criteri previsti dalla Politica di gestione dei conflitti di interessi adottata dal Gruppo dalle società del Gruppo -, le fattispecie da ultimo menzionate potrebbero essere espunte dal Registro. 7 Si fa, anche in questo caso, specifico rimando alla Policy di Gruppo. 24

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