RIVISTA MENSILE GENNAIO S. ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

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1 N. 1 Gennaio

2 SOMMARIO INQUADRAMENTO GIURIDICO La costituzione di un impresa sociale...5 di Sebastiano Di Diego GESTIONE Bilancio sociale: Relazione sulle attività svolte e programmazione per il periodo futuro di Patrizia Camilletti LAVORO Il lavoro accessorio dopo la riforma Fornero di Tamara Capradossi LA SCHEDA INFORMATIVA Le novità della finanziaria di Virginia Tosi LA FORMULA DEL MESE Autodichiarazione del prestatore di lavoro accessorio ai sensi dell art. 46, comma 1, lett. o) del DPR n. 445/ A cura Tamara Capradossi 2

3 QUESITI E RISPOSTE Tassazione dei redditi fondiari per una Fondazione Onlus

4 INQUADRAMENTO GIURIDICO 4

5 La costituzione di una impresa sociale Di Sebastiano Di Diego Proseguendo nell analisi dell impresa sociale, iniziata nel numero precedente 5/2012, è chiaro che la disciplina di riferimento non si esaurisce nel d.lgs.155/2006. Essa, infatti, si ricava dal coordinamento tra: disposizioni del codice civile (o eventuali altre leggi speciali), che regolamentano le forme giuridiche tradizionali e lo stesso d.lgs. 155/2006 sull impresa sociale. Si ricorda che impresa sociale non è una forma giuridica, bensì una qualifica, che può essere adottata in presenza di determinati requisiti. Di seguito alcune informazioni aggiuntive, a completamento della trattazione iniziata nel precedente numero. Sommario 1. L atto costitutivo di una impresa sociale 2. Iscrizione presso il registro delle imprese 3. La responsabilità patrimoniale 4. Il sistema informativo 5. Lavoro nell impresa sociale 6. Le procedure concorsuali 7. Perdita della qualifica d impresa sociale 1. L atto costitutivo di una impresa sociale Le imprese sociali, quale che sia la veste giuridica adottata, devono costituirsi con atto pubblico, il cui contenuto deve essere individuato facendo riferimento, in primo luogo, alle norme che disciplino le diverse forme giuridiche 1. 1 In dettaglio: per le associazioni riconosciute l art. 16.; per le associazioni non riconosciute: l art. 36; per le fondazioni: l art. 16; per le società in nome collettivo: l art. 2295; per le società in accomandita semplice: gli artt e 2316; per le società per azioni: l art. 2328; per le società a responsabilità limitata: l art. 2463; per le società in accomandita per azioni: gli artt e 2455; per le società cooperative: l art. 2521; 5

6 Il contenuto previsto dal codice civile, in base a quanto previsto dall art. 5, comma 1, dovrà poi essere integrato in maniera tale da esplicitare il carattere sociale dell impresa, in conformità a quanto previsto dalla nuova disciplina. In particolare, nell atto costitutivo e/o statuto dovranno essere regolati i seguenti aspetti: l oggetto sociale, in conformità all art. 2 2 l assenza di scopo di lucro, in conformità all articolo 3 3 ;. la denominazione che dovrà contenere la locuzione «impresa sociale» 4 ; la governance, tenendo conto dei seguenti vincoli: a) la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura 5 ; b) non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative 6 ; c) devono essere previsti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali 7 ; d) agli amministratori non possono essere erogati compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire per i consorzi: l art. 2603; per le società consortili: l art ter. 2 Cfr. art. 5, comma 1, d.lgs. 155/ Cfr. art. 5, comma 1, d.lgs. 155/ Cfr. art. 7, comma 1, d.lgs. 155/ Cfr. art. 8, comma 1, d.lgs. 155/ Si veda al riguardo l art. 8, comma 2, che, è stato evidenziato, ha una formulazione ambigua e particolarmente infelice: non è chiaro infatti se essa si limiti ad introdurre una ipotesi (invero singolare) di incompatibilità (escludendo cioè che la carica di amministratore possa essere assunta da soggetti designati dagli enti di cui all art. 4, comma 3, indipendentemente dalle modalità di formazione delle maggioranze assembleari); o se invece la norma abbia la finalità di incidere direttamente sui sistemi di nomina delle cariche sociali, escludendo dal voto le amministrazioni pubbliche ed i soci che esercitano imprese lucrative. La spiegazione contenuta nella relazione di accompagnamento indurrebbe a propendere per la prima soluzione. Non si può nascondere, tuttavia, la difficoltà di individuare una situazione di incompatibilità che si ricollega non ad una condizione soggettiva dell amministratore, bensì ad una circostanza meramente esterna, contingente, e verificabile solo dopo la delibera di nomina: e cioè il fatto che la nomina sia l espressione di una maggioranza di soci costituita da amministrazioni pubbliche e imprese lucrative. Sembrerebbe quindi più logico e coerente con le finalità del D.Lgs. 155/2006 ritenere che la disposizione imponga una restrizione all esercizio dei diritti di voto con riferimento alla nomina delle cariche sociali. Con la conseguenza che gli atti costitutivi dovrebbero uniformarsi necessariamente a tale disposizione, prevedendo che, ai fini del computo dl quorum deliberativo delle assemblee relative alla nomina dell organo amministrativo, debbano essere esclusi i soci che rivestano le caratteristiche di cui all art. 4, comma 3, sopra richiamato. Tale soluzione creerebbe seri problemi di coordinamento con i principi in materia di libertà del voto, allorquando l ente abbia adottato la forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata, e presupporrebbe quindi che la norma in commento comporti a deroga alla disciplina che regola la materia, Alessandro Baudino, L impresa sociale: profili giuridici e problematiche operative, Inserto della Dispensa MAP settembre Cfr. art. 8, comma 3 6

7 specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento 8. gli organi di controllo, attraverso la previsione statutaria per i soggetti diversi dalle società di capitali e dalle cooperative 9 : a) dell obbligo di nomina, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, di uno o più sindaci, che vigilino sull osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile; i sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull andamento delle operazioni o su determinati affari; essi, inoltre, esercitano anche compiti di monitoraggio dell osservanza delle finalità sociali da parte dell impresa, dei cui risultati deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale 10 ; b) dell obbligo di nomina, nel caso in cui l impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel comma 1 dell articolo bis del codice civile, di uno o più revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia cui affidare la revisione legale dei conti; tale funzione può essere attribuita agli stessi sindaci, qualora questi siano tutti revisori 11 ; c) del divieto (salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura) di riservare la nomina della maggioranza dei sindaci e del revisore a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l impresa sociale, 12 ; le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, e il rapporto sociale nel rispetto del principio di non discriminazione; in particolare, deve essere prevista la facoltà dell aspirante socio o del socio di adire l assemblea nei casi, rispettivamente, in cui sia destinatario di un provvedimento di diniego di ammissione o di esclusione 13 8 Cfr. art. 3, comma 2, d.lgs. 155/ A questi soggetti, infatti, si applicano le norme specifiche previste dalla disciplina codicistica di riferimento 10 Cfr. art. 11, d.lgs. 155/ Cfr. Art. 11, d.lgs. 155/ Cfr. art. 8, comma 1, d.lgs. 155/ Cfr. art. 9; su questa norma è stato osservato che Le prescrizioni in tema di ammissione, esclusione e non discriminazione potranno essere agevolmente applicate, mediante introduzione delle necessarie modifiche statutarie, da parte degli enti costituiti in forma di associazione o di società cooperative, il cui modello organizzativo si presta spontaneamente alla creazione di strutture associative aperte. Il problema si pone invece in termini sostanzialmente diversi (con particolare riferimento alle prescrizioni in tema di ammissione dei soci e non discriminazione) per le organizzazioni che si costituiscano nella forma di società a responsabilità limitata e di società per azioni. In questo caso, infatti, l obbligo di rispettare il principio di non discriminazione si sostanzierà nel divieto di introdurre: clausole di gradimento; 7

8 in mancanza di appositi regolamenti, le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività 14 ; per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell ambito dell impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati 15 l obbligo, in caso di cessazione dell impresa, di devolvere il patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie; la norma non si applica agli enti ecclesiastici e alle cooperative per le quali vige la devoluzione ai fondi mutualistici. Nelle imprese sociali a struttura associativa (cioè le associazioni del primo libro del codice civile e le società del quinto libro), non dovranno essere disciplinate le caratteristiche di coloro che possono farne parte. Il decreto, infatti, non richiede particolari requisiti soggettivi in capo ai membri dell impresa sociale. Chiunque può dunque farne parte. Anche enti pubblici e organizzazioni for profit, dal momento che ciò che il decreto si limita a disporre è che «le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un impresa sociale» (art. 4, comma 3) 16. clausole di prelazione; clausole attributive di particolari diritti ai singoli soci; clausole costitutive di categorie diversificate di azioni. Non sembra, invece, che si posa sostenere che l obbligo di non discriminazione imponga altresì di introdurre nello statuto clausole che escludano il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale. La previsione del diritto di opzione costituisce infatti un principio generale connesso alla struttura ed alla forma giuridica dell ente: l obbligo di derogare a tale principio generale sarebbe dunque in contrasto con il criterio interpretativo dettato dal legislatore che impone di dare attuazione alle predette prescrizioni solo nel caso in cui esse siano compatibili con la struttura e con la forma giuridica dell ente, Alessandro Baudino, L impresa sociale: profili giuridici e problematiche operative, cit. 14 Su questo punto è stato rilevato che l impresa sociale, come ipotizzata dal legislatore, deve essere un impresa socialmente responsabile. In questa direzione si spiega la previsione sulla partecipazione nell impresa dei prestatori d opera e dei fruitori. Tuttavia, se per i fruitori le ragioni di questa partecipazione imposta dal legislatore sono evidenti, essendo questi, come si è avuto modo di rilevare, i beneficiari, gli stakeholder dell impresa, non è chiaro perché si debba imporre all impresa sociale di far partecipare i prestatori d opera. L impresa sociale ovviamente, quale datore di lavoro, deve rispettare la disciplina lavoristica, ma ciò, sembra, né più né meno di ogni altro datore di lavoro. Non appare comprensibile dunque questa particolare insistenza del legislatore ( ) sul ruolo dei lavoratori delle imprese sociali, Antonio Fici, Nozione e disciplina dell impresa sociale. Cit, pagg Cfr. art Antonio Fici, La nozione d impresa sociale e le finalità della disicplina, cit, 8

9 2. Iscrizione presso il registro delle imprese L atto costitutivo (e le sue modificazioni) deve essere depositato entro 30 giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l iscrizione in apposita sezione; si applica l articolo 31, comma 2, della legge24 novembre 2000, n L iscrizione ha natura costitutiva ai fini dell acquisizione della qualifica di impresa sociale. Oltre all atto costitutivo, dovranno essere iscritti nel registro delle imprese anche altri fatti relativi all impresa, da determinarsi con decreto del ministro delle attività produttive e del ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese sono tenuti al deposito del solo regolamento La responsabilità patrimoniale La limitazione della responsabilità al solo patrimonio, tipica delle società di capitali, delle cooperative e dei consorzi, viene estesa anche alle altre imprese sociali. Tale beneficio è però subordinato alla sussistenza di un patrimonio superiore a ventimila euro 19 e viene meno qualora, in conseguenza di perdite, il patrimonio diminuisca di oltre un terzo rispetto a tale importo minimo: in questo caso delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell impresa 20 A titolo esemplificativo, con la nuova disciplina è ammissibile un associazione, che esercita impresa sociale, non riconosciuta giuridicamente, che sulla base della sola iscrizione al registro delle imprese e di un patrimonio superiore ai euro, goda di autonomia patrimoniale perfetta 21. La limitazione di responsabilità, comunque, non si applica agli enti ecclesiastici, mancando una distinzione (se non meramente contabile) tra i beni destinati all esercizio dell impresa sociale e quelli dell ente che la esercita Cfr. art. 5, comma 2, d.lgs. 155/ Cfr. art. 5, comma 4, d.lgs. 155/ Cfr. art. 6, comma 1, d.lgs. 155/ Cfr. art. 6, comma 2, d.lgs. 155/ Luca Degani e Raffaele Mozzanica, La nuova figura dell impresa sociale, cit., p Cfr. art. 6, comma 3, d.lgs. 155/

10 4. Il sistema informativo L impresa sociale, quali che siano la veste giuridica adotta e gli specifici obblighi fiscali, deve, in ogni caso: tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile; redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell impresa 23. In aggiunta a questi adempimenti, inoltre, essa deve redigere e depositare presso il registro delle imprese anche il bilancio sociale 24. La redazione del Bilancio sociale, da effettuarsi secondo linee guida adottate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali (sentita l Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ha come finalità quella di favorire l espressione, da parte degli interlocutori (stakeholder), di un giudizio consapevole sull osservanza delle finalità sociali da parte dell impresa sociale 25. Per gli enti ecclesiastici, gli obblighi contabili di cui sopra si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento. 5. Lavoro nell impresa sociale 26 Particolari previsioni sono previste a tutela di coloro che prestano la propria attività lavorativa nell impresa sociale. In particolare viene stabilito che ai lavoratori dell impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. Viene anche disciplinato il ricorso il ricorso al lavoro volontario, che nelle imprese sociali soggiace alle seguenti limitazioni: i volontari non possono superare il limite del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell impresa sociale; trova applicazione l intera disciplina, contenuta negli artt. articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevista per le associazioni di volontariato. 23 Cfr. art. 10, comma 1, d.lgs. 155/ Cfr. art. 10, comma 2, d.lgs. 155/ Su questo argomento di vedano più diffusamente, Silvana Signori e Giovanni Stiz, Accountability e bilancio sociale nella nuova normativa sull impresa sociale, Enti non profit, n. 10/2006, Iposa editore 26 Cfr. art. 14, d.lgs. 155/

11 I lavoratori dell impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale. 6. Le procedure concorsuali 27 In caso di insolvenza, le imprese sociali, con l esclusione degli enti ecclesiastici, sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n Il patrimoni che residua al termine della procedura concorsuale deve essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. 7. Perdita della qualifica d impresa sociale 28 Al Ministero del lavoro è attribuita la vigilanza sulle imprese sociali; in particolare, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive al fine di verificare il rispetto da parte delle imprese sociali dei vincoli di cui sono destinatari. La violazione dei vincoli fondamentali, contenuti negli articoli 1 (Nozione), 2 (Utilità sociale), 3 (Assenza dello scopo di lucro) e 4 (Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi), comporta, se accertata, la perdita della qualifica di impresa sociale e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio in conformità all articolo 13, comma 3. Alla violazione degli altri vincoli ovvero nel caso di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, consegue l irrogazione di una diffida a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale trovano applicazione le sanzioni (perdita della qualifica e devoluzione) di cui si appena detto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui sopra sentita l Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 27 Cfr. art. 15, d.lgs. 155/ Cfr. art. 16, d.lgs. 155/

12 FISCO GESTIONE 12

13 Bilancio sociale: Relazione sulle attività svolte e programmazione per il periodo futuro di Patrizia Camilletti La relazione sulle attività svolte e la programmazione per il periodo futuro costituisce il cuore del bilancio sociale, ciò che lo lega al sistema di programmazione e controllo e non lo fa essere un mero strumento promozionale. Scopo di questo articolo è quello di evidenziare gli elementi fondamentali di questa parte del documento. Anche in questo caso la parte teorica sarà accompagnata da alcuni esempi tratti da bilanci sociali pubblicati. Sommario 1. Articolazione del Bilancio sociale: proposta di struttura 2. La relazione con il sistema di pianificazione e controllo 2.1. Gli obiettivi 2.2. Gli indicatori 3. I contenuti 1. Articolazione del Bilancio sociale: proposta di struttura Nell articolo pubblicato nel numero di settembre 2012 è stato illustrato il ruolo della rendicontazione sociale per gli enti non profit evidenziando principalmente l importanza della redazione del bilancio sociale ai fini della trasparenza e del coinvolgimento degli interlocutori per il miglioramento continuo della gestione e il rafforzamento del rapporto di fiducia. Nel rispetto dei principi e linee guida nazionali ed internazionali è stata inoltre individuata una proposta di articolazione di bilancio sociale pensato con riguardo ad un organizzazione non profit e finalizzato a riflettere chiaramente il percorso di programmazione e controllo. 13

14 In questo articolo si vuole in particolare analizzare, anche con riferimento a parti di bilanci sociali di enti non profit pubblicati, il cuore del bilancio sociale La relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento e la programmazione futura. Tavola 1 - Proposta di indice per il bilancio sociale di un organizzazione non profit Profili introduttivi del bilancio sociale 1. Identità dell ente 2. Persone e organizzazione 3. Relazione sulle attività svolte nel 20xx e programmazione per il 20xx Area di attività A Indirizzi e obiettivi perseguiti Azioni intraprese, risorse impiegate e risultati raggiunti Scostamento tra obiettivi e risultati Programmazione per il 20xx+1 Sintesi dei punti di forza e di migliorabilità della gestione 3.2. Area di attività B Indirizzi e obiettivi perseguiti Azioni intraprese, risorse impiegate e risultati raggiunti Scostamento tra obiettivi e risultati Programmazione per il 20xx+1 Sintesi dei punti di forza e di migliorabilità della gestione 3.3. Area di attività n Indirizzi e obiettivi perseguiti Azioni intraprese, risorse impiegate e risultati raggiunti Scostamento tra obiettivi e risultati Programmazione per il 20xx+1 Sintesi dei punti di forza e di migliorabilità della gestione 4. Profilo economico-finanziario della gestione 20xx 5. Coinvolgimento degli interlocutori 2. La relazione con il sistema di pianificazione e controllo Per illustrare sinteticamente il contenuto del bilancio sociale si può dire che esso deve esprimere il senso dell azione svolta dall organizzazione non profit, cioè la coerenza tra quanto dichiarato dalla mission e dagli obiettivi strategici e le azioni intraprese e i conseguenti risultati. Questo tipo di analisi è possibile solo se 14

15 Feedback Feedback RIVISTA MENSILE GENNAIO S. ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) l organizzazione adotta un efficace sistema di pianificazione e controllo. Ciò non implica l utilizzo di complessi software, ma più semplicemente la diffusione di una cultura di pianificazione e controllo all interno dell azienda con lo scopo di acquisire sempre maggiori informazioni necessarie per l apprendimento ed il miglioramento continuo delle performance. Il sistema di pianificazione e controllo può essere suddiviso nelle seguenti fasi: - pianificazione: processo attraverso il quale i vertici aziendali, coerentemente alla mission dichiarata, definiscono le linee strategiche dell organizzazione; - programmazione: processo attraverso il quale partendo dagli obiettivi strategici di medio-lungo periodo vengono individuati gli obiettivi specifici di breve periodo; - azione: traduzione degli obiettivi specifici in azioni atte al loro raggiungimento; - controllo: misurazione degli scostamenti tra obiettivi programmati e risultati conseguiti attraverso l individuazione di appositi indicatori; - feedback: analisi degli scostamenti al fine dell individuazione delle opportune azione correttive da attuare per il miglioramento continuo della gestione. Tavola 2 - Processo di pianificazione e controllo Mission Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivi operativi Obiettivi operativi Obiettivi operativi Azioni Azioni Azioni Azioni Controllo dei risultati conseguiti e analisi degli scostamenti 15

16 Molto spesso, quando si pensa al controllo di gestione, si fa riferimento esclusivamente ai dati contabili, di carattere economico-finanziario; in realtà il sistema riguarda tutti i fatti di gestione, anche quelli di tipo qualitativo. Lo scostamento tra obiettivi e risultati non sempre dipende da una mala gestione aziendale, ma può dipendere anche da fattori esterni. Si potrebbe, ad esempio, verificare il caso in cui l organizzazione non profit si prefigga come obiettivo quello di attivare un nuovo servizio entro l esercizio futuro, ma ciò non si realizza a causa di inefficienze da parte dell amministrazione pubblica che ne deve deliberare la concessione. A ben vedere, analizzare accuratamente i motivi dello scostamento, prenderne coscienza e comunicali adeguatamente agli interlocutori insieme alle possibili azioni di miglioramento è fondamentale per consolidare il rapporto fiduciario con gli stakeholder Gli obiettivi Come devono essere gli obiettivi? Che caratteristiche devono avere per permettere poi di essere misurati? Secondo Peter Drucker 29, padre storico delle teorie sul management e ideatore del modello di Gestione per Obiettivi, MBO (Management by Objectives), per essere efficace un obiettivo deve essere S.M.A.R.T.: Specific: l obiettivo prefissato deve essere realistico, quindi chiaro e ben definito, non vago. Migliorare l attività formativa rivolta ai volontari è un obiettivo troppo vago. Organizzare due corsi di formazione l anno rivolti a tutti i volontari per la formazione di base indica esattamente cosa l organizzazione vuole fare. Measurable: l obiettivo deve essere misurabile, deve, cioè, permettere di capire se il risultato prefissato è stato effettivamente raggiunto o meno ed eventualmente, quanto ci si è scostati dalla meta. In relazione all esempio sulla formazione, si potrebbe prefissare di incrementare del 30% il numero di ore di formazione per i volontari. Gli obiettivi quantitativi sono molto più semplici da valutare; più difficile, invece, potrebbe sembrare la misurazione di un obiettivo di tipo qualitativo come ad esempio migliorare il clima organizzativo. Per farlo è necessario esprimere tutto in numeri. Nel caso specifico si potrebbe misurare il livello di soddisfazione del tipo di lavoro svolto in una scala che va da 1 (affatto) a 5 (moltissimo). 29 Peter F. Drucker, The Practice of Management, Harper & Row, New York,

17 Achievable: l obiettivo deve essere ambizioso, motivante e stimolante, perché lo stato emozionale delle persone influirà in maniera determinante sulla facilità e rapidità con cui tale obiettivo verrà raggiunto. Realistic: un obiettivo deve essere sì ambizioso, ma anche realisticamente raggiungibile, date le risorse e le capacità dell azienda. Obiettivi troppo lontani dalla realtà infatti finiscono per non essere mai presi realmente in considerazione. Non fissare un incremento delle ore di volontariato del 50% quando si sa che sarà realisticamente impossibile. Time related: la realizzazione di un obiettivo deve essere previsto entro un periodo di tempo ben determinato. Si potrebbe ad esempio stabilire di incrementare del 10% dei pasti consegnati a domicilio entro il primo dell anno successivo. Ciò serve a rendere misurabile l obiettivo ed evitare che esso venga considerato non urgente e messo in fondo alle cose da fare. Tavola 3 - Caratteristiche di un obiettivo OBIETTIVO Specific Specifico, chiaro e ben definito Mesaurable Misurabile Achievable Realizzabile, ambizioso, motivante, stimolante Realistic Realistico Time Related Raggiungibile entro un certo periodo di tempo La comunicazione degli obiettivi rappresenta una parte fondamentale del bilancio sociale, spesso trascurata, in quanto è sinonimo di: Trasparenza: comunicare nel periodo precedente gli obiettivi del periodo futuro significa non poterli modificare, al fine di farli coincidere con i risultati ottenuti evidenziando efficacia gestionale; Responsabilità: dichiarando gli obiettivi alla fine del periodo precedente l ente si assume un impegno nei confronti di tutti gli interlocutori, i quali potranno a loro volta valutare la sua capacità di fornire una risposta; 17

18 Coerenza: dopo l analisi degli scostamenti tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti, la programmazione rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di miglioramento Gli indicatori Come possiamo sapere se quanto dichiarato nella mission è stato effettivamente perseguito? Gli obiettivi prefissati e gli impegni presi nei confronti degli interlocutori sono stati raggiunti? Per rispondere a queste domande è fondamentale individuare degli indicatori che possano misurare e verificare il loro perseguimento. Gli indicatori devono diventare parte integrante della relazione sull attività sostanziali per avere un quadro più oggettivo dell andamento della gestione. Senza l individuazione e la diffusione degli obiettivi, la rendicontazione dei risultati e l analisi degli scostamenti (anche attraverso l utilizzo di specifici indicatori) il bilancio sociale perderebbe la sua valenza di strumento di pianificazione e controllo e diverrebbe un mero strumento promozionale. Per indicatore si intende una misura sintetica, tecnicamente risultante dal rapporto tra due variabili, in grado di misurare l andamento del fenomeno al quale si fa riferimento. Gli indicatori possono essere di tipo quantitativo, quando le variabili sono di carattere numerico (es.: numero di ore di volontariato del servizio A/ totale ore di volontariato), o di tipo qualitativo quando riguardano, ad esempio, il gradimento di un servizio ricevuto. Anche in questo secondo caso, per permettere una misurazione, è necessario trasformare un giudizio qualitativo in un valore quantitativo utilizzando, ad esempio, una scala di valori da 1 a 5 per valutare le diverse caratteristiche del servizio (es.: soluzione del problema, puntualità, professionalità, cortesia, ecc.). Altra distinzione da fare molto interessante è tra indicatori di efficacia, che misurano la capacità dell ente di realizzare gli obiettivi perseguiti (risultati ottenuti/obiettivi programmati) e indicatori di efficienza, che misurano la capacità dell ente di generare la stessa quantità di output con il minimo impiego di risorse (mezzi impiegati/risultati ottenuti). L efficienza è tanto più elevata quanto minore è il valore assunto dall indicatore; per questo motivo spesso si preferisce usare il 18

19 rapporto inverso di produttività (risultati/mezzi), che indica i risultati ottenuti attraverso l impiego di unità di input. Mentre gli indicatori di efficacia danno di per sé delle informazioni, gli indicatori di efficienza acquisiscono significatività attraverso il confronto nel tempo (efficienza realizzata in passato), nello spazio (efficienza tra enti) e rispetto all idea (efficienza-obiettivo). 3. I contenuti Come precedentemente evidenziato, la Relazione sull attività svolta dall ente nel periodo di riferimento e la programmazione futura rappresenta il cuore del bilancio sociale ed evidenzia il collegamento con il sistema di pianificazione e controllo interno. Essendo il bilancio sociale un report globale dell azienda, la relazione deve riguardare tutte le attività svolte in un periodo di tempo oggetto di programmazione e controllo. Proprio per seguire la logica del controllo di gestione si suggerisce, per ciascuna tipologia di area di attività o di servizio, di indicare: indirizzi e obiettivi perseguiti azioni intraprese, risorse impiegate e risultati raggiunti scostamento tra obiettivi e risultati impegni e azioni programmate sintesi dei punti di forza e di migliorabilità della gestione. Relazione sulle attività svolte e programmazione per il futuro Obiettivo 1: mantenere costante il numero di donatori Al 31/12/2011 i soci dell Avis di Osimo erano 1082 (+ 73 rispetto al 2009), così suddivisi: 52 Soci Prima donazione 1036 Soci Donatori (coloro che hanno effettuato 2 o più donazioni) 4 Soci Collaboratori 28 Soci Onorari/Benemeriti Da questi dati possiamo evincere che il numero di donatori è rimasto costante, con una leggera crescita. Leggermente aumentato anche il numero di soci in attesa della seconda donazione per risultare definitivamente iscritti all AVIS di Osimo, mentre abbiamo perso un benemerito perché deceduto e alcuni collaboratori per motivi di età. Nel 2011 la qualifica di 19

20 Benemerito non è stata concessa, in quanto non è stato individuato nessuno che nel corso dell anno 2011 si fosse distinto particolarmente da ricevere tale riconoscimento. Alcuni indici di funzionamento I 1036 soci donatori al 31/12/2011 erano così suddivisi: La fascia d età più rappresentata si è un pochino alzata: nel 2009 e nel 2010 era quella compresa tra i 35 e i 39 anni, mentre nel 2011 è quella dai 40 ai 44 anni. La percentuale di maschi e femmine è praticamente costante, come pure la suddivisione per gruppi sanguigni. 20

21 [ ] Programmazione per il 2012 Per il 2012 il Consiglio Direttivo ha deciso di confermare la stessa programmazione che era stata proposta per il 2011, ed in particolare, per quanto riguarda l attività di raccolta sangue ci impegneremo anche quest anno a: 1. Mantenere costante o leggermente in crescita il numero di soci donatori, cercando principalmente il ricambio per sostituire chi viene sospeso per raggiunti limiti di età, per motivi di salute o chi smette di donare per motivi personali [ ] Associazione di volontariato AVIS di Osimo (Tratto dal Bilancio sociale 2011) 21

22 FISCO LAVORO 22

23 Il lavoro accessorio dopo la riforma Fornero di Tamara Capradossi Il lavoro occasionale accessorio, retribuito attraverso il sistema dei buoni lavoro o dei cosiddetti voucher, è stato riformato dalla L. n. 92/2012, ampliando il campo di applicazione e contemporaneamente riducendo il limite economico per il loro utilizzo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, ha fornito dei chiarimenti di carattere operativo riguardo il campo di applicazione dell istituto, la disciplina negli appalti, la validità del voucher ai fini del permesso di soggiorno, le caratteristiche del buono, la disciplina sanzionatoria e il periodo transitorio. Nella presente trattazione verranno esposte le caratteristiche principali del lavoro occasionale accessorio, integrate con le novità chiarificatrici del Ministero. Sommario 1. Cosa sono i voucher? 2. I voucher dopo la riforma Fornero 2.1 Campo di applicazione 2.2 Limite economico di utilizzo 3. Voucher: appalti e permesso di soggiorno 4. Caratteristiche dei buoni lavoro 5. Regime sanzionatorio 6. Periodo transitorio 7. Considerazioni finali 1. Cosa sono i voucher? L art. 70 del D. Lgs. n.276/2003 definisce le prestazioni di lavoro accessorio come quelle attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno solare, ( ). Tali prestazioni vengono retribuite attraverso un sistema di pagamento mediante buoni lavoro (voucher). Rispetto al testo originario del 2003, numerosi sono stati gli interventi legislativi, la prassi e gli interpelli che, estendendo l ambito di applicazione dei buoni, hanno portato questo strumento ad essere oggi un valido e consolidato sistema di 23

24 controprestazione remunerativa, di una attività lavorativa occasionale non configurabile in un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo o dipendente. Una importante novità riguardo i buoni lavoro è stata disposta dalla riforma del lavoro Fornero, che ha introdotto diverse modifiche, fra cui la più importante riguarda il limite economico; è previsto infatti che i compensi complessivamente percepiti dal prestatore di lavoro non possano superare i euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti 30. La Circolare n. 4/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce dei chiarimenti sul citato limite e riguardo le caratteristiche e il campo di applicazione, la disciplina negli appalti, la validità del voucher ai fini del permesso di soggiorno, la disciplina sanzionatoria e il periodo transitorio. 2. I voucher dopo la riforma Fornero Dalla nuova definizione di lavoro occasionale accessorio si evincono i due nuovi elementi qualificanti: il campo di applicazione e il limite economico di utilizzo. 2.1 Campo di applicazione Prima della L. n. 92/2012 il lavoro occasionale accessorio poteva essere utilizzato solo in presenza di determinati requisiti del prestatore e/o in relazione alla prestazione lavorativa da svolgere. L art. 1, c. 32 della Legge Fornero elimina ogni riferimento a causali oggettive o soggettive legittimanti l utilizzo dei voucher, espandendo di fatto il campo di applicazione a tutti i soggetti in qualsiasi settore produttivo, fermo restando un limite economico massimo e le discipline specifiche per il settore agricolo 31 e il committente pubblico Sempre nel limite dei euro in capo al prestatore le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti non possono comunque superare i euro per ciascun committente. 31 Riguardo il settore agricolo il campo di applicazione è soggetto a dei limiti richiamati dalla Circolare n.4/2013; in particolare le prestazioni accessorie possono essere rese: per attività agricole di carattere stagionale, se effettuate da : pensionati; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell anno se iscritti ad un ciclo di studi presso l Università; per le attività agricole, di qualsiasi tipologia, svolte a favore dei soggetti di cui all articolo 34, comma 6 del DPR n. 633/1972, cioè i produttori agricoli che nell anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d affari non superiore a euro. In questo caso, il lavoro accessorio non può essere svolto dai soggetti che erano iscritti agli elenchi dei lavoratori agricoli nell anno precedente. E chiarito che il tetto massimo che un lavoratore può percepire nell ambito delle prestazioni agricole è di euro Il comma 3 del rinnovato art.70 stabilisce che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico può essere consentito solo nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente 24

25 2.2 Limite economico di utilizzo Il limite massimo che un lavoratore può percepire attraverso i buoni lavoro è pari ad euro Tale importo è riferito all ammontare dei compensi ricevuti nell anno solare (1 gennaio 31 dicembre), indipendentemente dal numero dei committenti. Prima del 18 luglio 2012, entrata in vigore della riforma Fornero, il limite era riferito invece ad ogni singolo committente. La Circolare del Ministero del lavoro n.4/2013 riconosce la sostanziale occasionalità delle prestazioni, considerato il modesto apporto economico al lavoratore. Il Ministero vuole sottolineare come la prestazione è qualificata di lavoro occasionale sulla base del limite economico in capo al prestatore, certamente non in grado di costituire solido sostentamento economico del lavoratore stesso. Nella circolare predetta, viene richiamata la disposizione normativa secondo la quale se il committente è un imprenditore commerciale o un professionista può corrispondere compensi di lavoro accessorio fino ad un massimo di euro Resto comunque fermo, in capo al lavoratore, il rispetto del limite complessivo di euro. Le Circolari del Ministero del lavoro n.18/2012 e n.4/2013 precisano che per imprenditore commerciale si deve intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato. Nello specifico la circolare n.04/2013 evidenzia come l aggettivo commerciale possa in qualche modo circoscrivere l attività d impresa. Quanto illustrato dal Ministero rischia di ricomprendere i soggetti anche del no profit che, anche solo per il fatto di operare sul mercato svolgendo attività commerciale in via non prevalente, si vedrebbero assoggettati al limite dei euro per i prestatori utilizzati in tali attività residuali. Si auspica un ulteriore chiarimento in materia. I limiti si devono intendere al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, e delle trattenute per la gestione del servizio; va considerato quindi l importo netto percepito dal lavoratore 33. Il valore nominale di ciascun buono (10 euro) include la contribuzione in favore della Gestione separata dell Inps (13%), l assicurazione all Inail (7%) e un compenso all Inps per la gestione del servizio (5%) e non è frazionabile. Il valore netto in favore del prestatore è pertanto di 7,50 euro. Ne discende che il limite massimo lordo erogabile corrisponde ad euro Esiste anche la possibilità di utilizzare il buono multiplo, del valore nominale di euro 50,00 (valore netto di euro 37,50) o di euro 20,00 (valore netto di euro 15,00). disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. 33 Cfr. Circolare Inps n. 88/

26 Per completezza di informazione è importante ricordare che per l anno 2013 è stata prorogata la disposizione che permette lo svolgimento di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massimo di euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Gli interventi che si applicano alla disposizione in questione riguarda ogni tipo di integrazione salariale o di prestazione di sostegno, connessa allo stato di disoccupazione, come indennità di mobilità o di disoccupazione ordinaria e anche speciale. Sono escluse le prestazioni integrative pagate sulla base del numero di giornate lavorate. 3. Voucher: appalti e permesso di soggiorno La Circolare ministeriale ribadisce l esclusione del ricorso ai buoni lavoro da parte di un soggetto che voglia utilizzare i prestatori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell appalto e della somministrazione. Infatti, il ricorso ai voucher è possibile solo riguardo al rapporto diretto tra prestatore di lavoro e utilizzatore finale, non essendo possibile ricorrere al lavoro accessorio mediante intermediari di qualsiasi natura 34. I compensi del lavoro accessorio possono essere computati dai prestatori ai fini della determinazione del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Su tale punto il Ministero ricorda che il lavoratore non appartenente all Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. In particolare, nella Circolare viene precisato che normalmente non viene considerato possibile un rinnovo con una busta paga inferiore ad euro 439 mensili nel caso di straniero senza familiari, ossia pari all importo del minimo dell assegno sociale. 4. Caratteristiche dei buoni lavoro I buoni di lavoro accessorio, dopo la L. 92/2012, sono orari, numerati progressivamente e datati. L attuale valore del buono è pari ad euro 10 per ogni ora di prestazione. Dopo la legge Fornero un ora di prestazione è retribuita obbligatoriamente con minimo un buono. Su questo punto, la Circolare ministeriale precisa che la quantificazione del compenso non è più lasciata alla negoziazione tra le parti, ma è ancorata alla durata della prestazione stessa sulla base del 34 Il D.M. 8 agosto 2007 dispone la possibilità di derogare a tale divieto solo nel caso di lavoro accessorio di steward per le società calcistiche. 26

27 parametro orario. É comunque possibile remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore rispetto a quella prevista dal Legislatore corrispondendo per un ora di lavoro anche più voucher. La Circolare ministeriale evidenzia che nel buono il riferimento alla data non può che implicare che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto. Il voucher sarà utilizzabile entro il termine massimo di 30 giorni dall acquisto. La procedura di utilizzo dei voucher è dettagliata e costantemente aggiornata sul sito dell Inps alla sezione dedicata lavoro occasionale accessorio. Di seguito una breve sintesi delle possibili procedure. I buoni lavoro possono essere reperiti attraverso: distribuzione di voucher cartacei presso le sedi Inps modalità di acquisto telematico; acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati; acquisto presso gli sportelli bancari abilitati; acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale. Prima dell inizio della prestazione lavorativa, il committente deve effettuare una comunicazione preventiva, comunicando i suoi dati, quelli del prestatore, il luogo e il periodo dell attività lavorativa. Tale comunicazione è fondamentale per evitare, in sede ispettiva, l applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero, da parte degli organi competenti, e può essere effettuata attraverso: Contact Center Inps/Inail (numero gratuito ); numero di fax gratuito Inail ; sito Sezione Punto Cliente. La riscossione dei buoni lavoro da parte del prestatore avviene in maniera differente a seconda della procedura scelta. 5. Regime sanzionatorio Le principali violazioni in materia di lavoro accessorio riguardano principalmente il superamento dei limiti quantitativi previsti, nonché l utilizzo di voucher oltre i 30 giorni dall acquisto. Il limite quantitativo è considerato elemento qualificatorio del lavoro accessorio e pertanto, è essenziale che non venga superato l importo massimo consentito. Riguardo tale aspetto, il committente può richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, ai sensi dell art. 46, comma 1 lett. o), del D.P.R. n. 445/2000, in quanto tali circostanze non possono non essere conosciute dallo stesso lavoratore. 27

28 Il superamento dei limiti previsti determinerà la trasformazione del lavoro accessorio in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato. La sanzione è applicabili solo nel caso in cui il prestatore sia impiegato, da un impresa o da un lavoratore autonomo, in un attività funzionale all attività di impresa o professionale, cioè quando le mansioni svolte dal lavoratore occasionale sono veramente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell imprenditore o del professionista. Le medesime sanzioni si applicano nel caso di utilizzo del buono lavoro oltre il periodo di validità dello stesso, ovvero oltre 30 giorni dall acquisto. Inoltre, nel caso di superamento del citato limite di utilizzo temporale la prestazione stessa è da ritenersi quale prestazione di fatto, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi in nero. 6. Periodo transitorio Il Ministero precisa, riguardo il periodo transitorio, che i buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013, rispettando la precedente disciplina anche riguardo il campo di applicazione del lavoro accessorio. Nello specifico, tali voucher non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei limiti di euro ed euro e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria. 7. Considerazioni finali Il lavoro occasionale di tipo accessorio rappresenta, anche dopo le recenti modifiche legislative, un valido strumento di flessibilità nel mondo del lavoro. Il buono lavoro può essere un importante strumento utilizzato anche nell ambito del non profit. É pero utile ricordare che, secondo quanto previsto dall art. 2., c. 3, della L. n. 266/91, Legge Quadro sul Volontariato dispone che La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l organizzazione di cui fa parte ; pertanto, essendo il voucher uno strumento di pagamento, non può essere erogato ai volontari, che possono percepire solo rimborsi spese. Tavola 4 Vantaggi e svantaggi per l ente dall uso del lavoro accessorio 28

29 Vantaggi Svantaggi Notevole semplificazione dei procedimenti amministrativi: NO contratto scritto, NO lul, NO orario di lavoro, NO cud, NO mod.770 Massima flessibilità secondo le esigenze aziendali Abbattimento dei costi relativi alla gestione del personale Riduzione del costo del lavoro Nessun potere derivante dal rapporto di lavoro subordinato: direttivo, di controllo e disciplinare Obbligo di comunicazione preventiva all Inail Verifica del requisito reddituale del prestatore per l attivazione del rapporto lavorativo Obbligo di comunicazione degli infortuni Controllo contabile sul compenso massimo di voucher erogabile al singolo lavoratore (5.000 o o euro) Parametrazione compenso /ora Tavola 5 Vantaggi e svantaggi per il prestatore Vantaggi Svantaggi Totale esonero irpef dei compensi percepiti tramite voucher L importo non va dichiarato nel 730 o nell UNICO Totale non cumulabilità con altre forme di integrazione a sostegno del reddito e con le rendite pensionistiche Non rilevanza ai fini del mantenimento dello status di disoccupato e ai fini degli indici ISE/ISEE Copertura assicurativa Inail Copertura previdenziale Inps Gestione Separata Valenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Non è un contratto di lavoro, di conseguenza non si attivano le tutele tipiche del lavoro subordinato La copertura previdenziale non prevede indennità di malattia, maternità, disoccupazione e assegni per il nucleo familiare 29

30 FISCO LA SCHEDA INFORMATIVA 30

31 SCHEDA INFORMATIVA Le novità della finanziaria 2013 (L. n.228/2012) a cura di Virginia Tosi LA FINANZIARIA 2013 Enti non profit Attenzione!! Anche gli enti non profit e le società cooperative sono assoggettati a molte delle novità apportate dalla L. n. 228 del , meglio conosciuta come Finanziaria 2013 o Legge di stabilità Riferimenti normativi L , n.228 Modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2013 alle sole cooperative sociali Abrogazione dell aliquota Iva del 4% alle prestazioni socio sanitarie, educative, assistenziali delle cooperative sociali; Modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2013 relative anche al settore non profit e alle cooperative Finanziamenti per il pagamento delle imposte per i Comuni colpiti dal sisma dell Emilia Romagna dello scorso Maggio 2012; Soppressione della quota Imu destinata allo Stato; Obbligo di indirizzo Pec nelle procedure concorsuali; Introduzione del Cud telematico; Novità in materia di contenuto delle fatture e modalità di fatturazione; Novità in materia di Tares; Novità in materia di contributo per acquisto di un nuovo veicolo a bassa emissione; Ampliamento della categoria degli apparecchi e congegni per il gioco lecito; Incremento dell aliquota Iva; Detassazione dei premi per l incremento della produttività; Incrementi delle deduzioni ai fini Irap; Introduzione della Tobin Tax; Novità in tema di deducibilità dei costi degli autoveicoli; Rivalutazione del reddito dominicale ed agricolo; Riallineamento del valore delle immobilizzazioni immateriali; Novità in materia di imposta patrimoniale sugli immobili e sulle attività finanziarie; Esenzione Iva delle operazioni su azioni, quote sociali, obbligazioni; Novità in materia di riscossione. 31

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