ATTIVITA DEI P.I.F. Fate clic per aggiungere testo. Genova 24 settembre Ministero della Salute P.I.F. Genova
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1 ATTIVITA DEI P.I.F. Genova 24 settembre 2014 Fate clic per aggiungere testo Ministero della Salute P.I.F. Genova
2 IMPORTAZIONE: la messa in libera pratica delle merci nonché l intenzione di messa in libera pratica omissis ai sensi dell articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92. (Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 80) l immissione in libera pratica di alimenti o mangimi o l intenzione di messa in libera pratica omissis ai sensi dell articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92. (Da Regolamento 882/04) L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria. Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti.
3 POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA I Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) italiani sono Uffici veterinari periferici del Ministero della Salute riconosciuti ed abilitati, secondo procedure comunitarie, ad effettuare i controlli veterinari su: animali vivi; prodotti di origine animale; prodotti di origine non animale destinati all alimentazione animale. (decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, in attuazione delle direttive del Consiglio n. 2000/77/CE e n. 2001/46/CE). Fate clic per aggiungere testo Parlamento e del In provenienza da Paesi terzi destinati al mercato comunitario o in transito verso altri Paesi terzi. Alcuni P.I.F. effettuano anche, ai sensi del Regolamento CEE 615/98, controlli sul benessere degli animali vivi, bovini in particolare, destinati all'esportazione verso i Paesi Terzi.
4 POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA Ad oggi, per l Italia, risultano essere abilitati ai controlli 35 P.I.F. di cui 23 sono sede di Ufficio veterinario principale e 12 sono sedi dipendenti. Complessivamente l attività viene svolta, in relazione alle esigenze geografiche e commerciali, presso 16 aeroporti e 19 porti. Alcuni Uffici veterinari periferici risultano essere contemporaneamente posti di ispezione frontalieri portuale e aeroportuale.
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6 POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA Ogni P.I.F. è abilitato al controllo di una certa gamma merceologica in funzione delle strutture possedute e secondo le categorie fissate con decisione comunitaria. A partire dal 1991 i P.I.F. sono oggetto di sopralluoghi periodici da parte di ispettori comunitari (FVO).
7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
8 CONTROLLI ALL IMPORTAZIONE Le modalità operative sono definite da due pilastri normativi: Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 (attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea) Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 80 (attuazione delle direttive 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi)
9 CONTROLLI ALL IMPORTAZIONE Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale. Decisione della Commissione del 20 maggio /360/CE: relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da Paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio Decisione 2001/812/CE: stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei B.I.P. per i controlli sui prodotti Decisione. 2007/275/CE: relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i P.I.F. a norma della direttive 91/496/CEE 97/78. Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione: che fissa le modalità dei controlli nei posti d ispezione frontaliera della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi; Decisione 2009/821/CE: recante modifica della decisione 2001/881/CE che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi.
10 PROCEDIMENTO ALL IMPORTAZIONE SCELTA DEL PUNTO DI INGRESSO NELLA U.E. ( solo PIF autorizzati) Limitatamente alla tipologia di merci per cui è abilitato il P.I.F.. (Decisione della Commissione 2009/821/CE recante modifica della decisione 2001/881/CE E 2002/459 che stabilisce l elenco dei posti d ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da paesi terzi )
11 PROCEDIMENTO ALL IMPORTAZIONE PRENOTIFICA DI ARRIVO: con un giorno lavorativo di anticipo per gli animali; anticipatamente per i prodotti
12 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI (Regolamento (CE) N. 853/2004) L importazione può avvenire esclusivamente se: a) Il paese terzo figura in un elenco, compilato a norma dell art. 11 del reg. CE 854/04, da cui sono consentite le importazioni di tali prodotti; b) Lo stabilimento figura in un elenco, compilato a norma dell art. 12 del reg. CE 854/04, dal quale sono consentite le importazioni di tale prodotto; c) Il prodotto soddisfa i requisiti: -in materia di bollatura e marchiatura d identificazione; -i requisiti d igiene reg. CE 852/04; -d importazione previsti dalla normativa comunitaria; d) I certificati e i documenti siano conformi (art. 14 reg. CE 854/04.
13 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI (Regolamento (CE) N. 853/2004) Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale provvedono: a) A controllare che i prodotti siano messi a disposizione per un controllo all importazione ai sensi della direttiva 97/78/CE ; (recepito dal D.Lgs. 25/02/2000, n. 80); b) Pagare le redevences in base alla tipologia del prodotto, del peso...
14 ELENCHI DI PAESI TERZI (art. 11, Regolamento CE 854/04) Criteri per la compilazione ed aggiornamento elenco dei paesi terzi: a) La legislazione concernente (i prodotti di or. an., l uso dei medicinali veterinari, i mangimi); b) Condizioni sanitarie di produzione, lavorazione, manipolazione e spedizione applicate ai prodotti di or. an. destinati alla Comunità; c) Esistenza, applicazione e comunicazione, di programmi approvati di controllo delle zoonosi; d) Esistenza, applicazione e comunicazione, di programmi approvati di controllo dei residui.
15 ELENCHI DEGLI STABILIMENTI (art. 12, Regolamento CE 854/04) Criteri per la compilazione ed aggiornamento elenco degli stabilimenti: a) L autorità competente del paese terzo garantisce che lo stabilimento soddisfa i requisiti comunitari ( Reg. CE 853/04); b) Un servizio ispettivo ufficiale nel paese terzo sorveglia gli stabilimenti e se del caso mette a disposizione della Comunità la tracciabilità delle materie prime; c) L autorità competente dispone effettivamente del potere di fermare le esportazioni in casi di problematiche.
16 ELENCHI DEGLI STABILIMENTI (art. 12, Regolamento CE 854/04) Siti Web : Sistema Traces
17 Senegal Cibo Sezione VIII: prodotti della pesca ( ) Sottoprodotti di origine animale Sezione III: altri impianti per la raccolta o la manipolazione dei soa (materiali non trasformati/grezzi) Sezione IV: impianti di trasformazione ( )
18 DOCUMENTI (art. 14, Regolamento CE 854/04) All atto dell importazione nella Comunità ciascuna partita di prodotti di or. an. è accompagnata da un documento che: a) Deve essere firmato dall autorità competente e deve essere apposto un timbro ufficiale; b) Deve essere redatto nella/e lingue del paese terzo di spedizione e in quella/e dello Stato membro in cui è effettuata l ispezione alla frontiera. Se lo Stato membro di destinazione lo richiede, il certificato può essere inoltre accompagnato da una traduzione conforme nella lingua o nelle lingue ufficiali di tale Stato membro; c) Deve essere composto di un unico foglio di carta, o da 2 o più pagine di un foglio di carta, o da una serie di pagine numerate; d) Deve recare un numero d identificazione unico.
19 PROCEDIMENTO DELLA VISITA VETERINARIA PRESSO I B.I.P. Il veterinario verifica: 1. Se la partita è stata respinta (All. I dec. 92/438) 2. Le condizioni d importazione (all. II dec. 92/438)
20 PROCEDIMENTO DELLA VISITA VETERINARIA PRESSO I B.I.P. CONTROLLI: A. DOCUMENTALE A. IDENTITA A. MATERIALE
21 PROCEDIMENTO DELLA VISITA VETERINARIA PRESSO I B.I.P. CONTROLLI: A. DOCUMENTALE (la verifica dei certificati o documenti veterinari o di altri documenti di accompagnamento della partita) I certificati sanitari devono dare le necessarie garanzie sanitarie.
22 PROCEDIMENTO DELLA VISITA VETERINARIA PRESSO I B.I.P. B. IDENTITA : la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra certificazione sanitaria ed il prodotto Esempi: Corrispondenza dati tra certificazione ed il prodotto; Integrità dei sigilli; Presenza e conformità delle stampigliature, Presenza dei marchi ufficiali che identificano il Paese e lo stabilimento d origine.
23 PROCEDIMENTO DELLA VISITA VETERINARIA PRESSO I B.I.P. C. MATERIALE: il controllo del prodotto stesso che comprende, eventualmente, verifiche dell imballaggio e della temperatura nonché il campionamento ai fini di analisi e prove di laboratorio. Esempio: Esami organolettici (odore, consistenza, gusto); Prove fisiche e chimiche (scongelamento, cottura); Prove di laboratorio (residui, patogeni, contaminanti); Verifica delle condizioni del mezzo di trasporto; Peso effettivo della partita; Materiale d imballaggio; Controllo della T ; N campioni 1% dei pezzi ( tra 2 e 10) ; prodotti sfusi (5 campioni).
24 CONTROLLO ANALITICO E la verifica tramite esami di laboratorio della rispondenza della partita ai requisiti richiesti dalla normativa in vigore. Essa include le modalità di prelievo dei campioni, il loro confezionamento e trasferimento al laboratorio ela gestione dei risultati.
25 CONTROLLO ANALITICO Viene effettuato: In applicazione di misure di salvaguardia o di controllo rafforzato (norme comunitarie/nazionali); Nell ambito dei cointrolli obbligatori su partite oggetto di allerta o notifica CE; Su sospetta irregolarità della partita; Nell ambito dei Piani di Monitoraggio.
26 RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DEI CONTROLLI MATERIALI PRODOTTI A BASE DI PESCE IN RECIPIENTI ERMETICI; CAT. I ( 20%) PESCI FRESCHI CONGELATI E (SURGELATI); PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI E SALATI
27 RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DEI CONTROLLI MATERIALI MOLLUSCHI BIVALVI; MOLLUSCHI CEFALOPODI; CAT. II ( 50%) CROSTACEI; SURIMI
28 RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DEI CONTROLLI MATERIALI CAT. III ( DAL 1 AL 10%): MATERIE PRIME PER ALIMENTI DESTINATI AGLI ANIMALI DOMESTICI
29 CONDIZIONI PER L IMPORTAZIONE Ogni partita deve essere: a) Accompagnata dagli originali dei certificati veterinari o dai documenti prescritti dalla legislazione veterinaria (conservare per 3 anni) b) Sottoposta ad un controllo d identità e al controllo materiale salvo i casi di riduzione della frequenza dei controlli materiali
30 CONDIZIONI PER L IMPORTAZIONE Se la partita soddisfa le condizioni previste per l importazione, il veterinario ufficiale: a) Consegna copia autenticata dei certificati; b) Rilascia il D.V.C.E.(animali/prodotti)
31 PROVVEDIMENTI DELLE PARTITE SOTTOPOSTE A CONTROLLI PRESSO IL PIF IMPORTAZIONE RESPINGIMENTO NON AMMISSIONE DISTRUZIONE TRASFORMAZIONE
32 Rilascio D.V.C.E.: IMPORTAZIONE L originale accompagna la partita fino al primo stabilimento di destinazione; Una copia rimane presso il PIF; Una copia viene consegnata al responsabile al carico; N.B. La conseguenza di tale procedura in ambito comunitario fa si che in Italia possano pervenire prodotti che sono stati sottoposti a visita veterinaria in un P.I.F. comunitario non nazionale, e successivamente sono immessi in libera pratica senza ulteriori possibilità di controllo diretto (per queste merci non è prevista la segnalazione di arrivo né all U.V.A.C., né all A.S.L.)
33 NON AMMISSIONE ALL IMPORTAZIONE MISURE SANITARIE CAUTELARI: RISPEDIZIONE (Importatore > informa A.C. Paese Terzo); DISTRUZIONE (ai sensi Reg.(CE) 1069/2009); TRASFORMAZIONE ( su richiesta interessato al carico e se non vi sono rischi per la salute umana o animale); L 882/04 prevede anche: l uso per fini diversi da quelli originariamente previsti; Trattamenti speciali (decontaminazione) stabilimenti autorizzati e sotto controllo ufficiale). INFORMAZIONE : ALTRI PIF, MIN SALUTE > U.E.
34 INFORMAZIONE L AUTORITA COMPETENTE TRASMETTE ALL OPERATORE O A SUO RAPPRESENTANTE: NOTIFICA SCRITTA DELLA SUA DECISIONE CONCERNENTE L AZIONE DA INTRAPPRENDERE, UNITAMENTE ALLE RELATIVE MOTIVAZIONI; LO INFORMA SUI DIRITTI DI RICORSO AVVERSO, SULLA PROCEDURA E SUI TERMINI APPLICABILI
35 Flusso
36 Apparato sanzionatorio (art D. Lgs 25/02/2000, n. 80)
37 Importazioni Senegal partite su totali 1% Senegal Altri paesi Di cui: 99% 68 molluschi 20 preparazione di pesce (tonno in scatola) 13 pesce 1 crostacei 4 semi di cotone (feed)
38 Importazioni Senegal partite (fino al 31.8) Di cui: 23 molluschi 9 preparazione di pesce (tonno in scatola) 16 filetti di pesce 1 crostacei 1 cera d'api (respingimento)
39 Grazie per l attenzione!
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