CONTANTI dai NON RESIDENTI: CONVERSIONE del D.L. 16/2012
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- Rocco Vacca
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1 Guida ai NOVITÀ CONTANTI dai NON RESIDENTI: CONVERSIONE del D.L. 16/2012 In sede di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 sono state introdotte una serie di modifiche alla disciplina che deroga al limite dei pagamenti in contanti quando soggetto pagatore è un non residente. La soglia per gli acquisti è pari ad di BENEDETTO SANTACROCE e ALESSANDRO MASTROMATTEO professore presso l Università telematica Niccolò Cusano di Roma e AVVOCATO in Roma avvocato, Studio legale tributario Santacroce-Procida-Fruscione In sede di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, cd. decreto «semplificazioni fiscali», con L. 26 aprile 2012, n. 44 sono state introdotte una serie di modifiche alla disciplina che deroga al limite dei pagamenti in contanti quando soggetto pagatore è un non residente. È necessario un passo indietro al fine di individuare correttamente l evoluzione normativa che si è succeduta in materia in un arco temporale alquanto breve. Si ricorda infatti che con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 decreto cd. «salva Italia», conv. con modif. con L. 22 dicembre 2011, n. 214 la lotta all evasione fiscale è stata potenziata attraverso un più massiccio ricorso all utilizzo di strumenti in grado di assicurare un più efficace controllo, quasi in tempo reale, delle disponibilità finanziarie dei contribuenti. L emersione di base imponibile è stata per questa ragione perseguita innanzitutto disincentivando l utilizzo di denaro contante, limitandone ad t il trasferimento tra soggetti privati senza l intervento di intermediari finanziari. Più nel dettaglio, con l art. 12, D.L. 201/2011, è stata infatti portata ad t la soglia prevista a fini antiriciclaggio dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 per: utilizzo di denaro contante (art. 49, co. 1 [CFF 2976]); emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità (art. 49, co. 5 e 8); saldo dei libretti di deposito al portatore (art. 49, co. 12 e 13). Di conseguenza, dallo scorso 6 dicembre 2011, non può essere utilizzato denaro contante per un importo pari o superiore ad t 1.000, così come non possono essere emessi assegni, bancari o circolari, privi della clausola di non trasferibilità per gli stessi importi. Con la dichiarata finalità di introdurre facilitazioni per imprese, l art. 3, D.L. 16/2012 [CFF 7199n] ha tuttavia derogato al divieto di contante per trasferimenti superiori ad t in contanti, esentandone, senza alcun limite, i cittadini extraeuropei. N 6 - GIUGNO 2012 IL SOLE 24 ORE 9
2 NOVITÀ Guida ai In sede di conversione in legge, tuttavia, è stata reintrodotta una soglia quantitativa per gli acquisti da non residenti, fissandola ad t Inoltre, tra gli adempimenti richiesti agli operatori, che intendono avvalersi del particolare regime in deroga, la comunicazione preventiva da inviare all Agenzia delle Entrate deve essere integrata con l indicazione del numero di conto corrente su cui saranno depositate le somme in contanti ricevute. Per comprendere meglio l evoluzione normativa e le problematiche che ciò ha comportato e comporta per gli operatori, si ritiene utile individuare innanzitutto la disciplina originariamente introdotta dal decreto «semplificazioni fiscali», per poi passare a verificare le novità introdotte in sede di conversione in legge. DEROGA ai LIMITI al CONTANTE L art. 3, co. 1 e 2, D.L. 16/2012, prima delle modifiche apportate in sede conversione in legge, aveva disposto la non operatività, senza alcuna soglia, del divieto di utilizzo del contante per trasferimenti superiori ad t 1.000, in caso di acquisti di beni o prestazioni di servizi connessi al turismo effettuati presso soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate o agenzie di viaggio e turismo. La finalità della deroga risiede esclusivamente nella volontà di rimuovere un potenziale ostacolo agli scambi commerciali. Più in particolare, con la finalità di agevolare l attività delle imprese italiane, è stato disposto che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati presso imprese che operano nel settore del commercio al minuto e presso agenzie di viaggio e turismo, da persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell Ue ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non trovano applicazione le disposizioni di cui all art. 49, D.Lgs. 231/2007, così come modificate dall art. 12, D.L. 201/2011 che ha posto il divieto del contante al di sopra della soglia di t La deroga alle previsioni generali in materia di limitazioni all uso del contante opera a condizione che il cedente del bene o prestatore del servizio provveda, all atto dell effettuazione dell operazione, ad acquisire: fotocopia del documento di identità del cessionario e/o del committente; apposita autocertificazione, ai sensi dell art. 47, L. 28 dicembre 2000, n. 445 [CFF 2956a], attestante che l acquirente non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell Ue ovvero dello Spazio economico europeo e che abbia la residenza al di fuori del territorio dello Stato. Inoltre, lo stesso cedente o prestatore del servizio, per non incorrere nella violazione del divieto all utilizzo del contante oltre soglia, deve: versare tempestivamente il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso intestato presso un operatore finanziario; consegnare all operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. AMBITO SOGGETTIVO Possono richiedere di beneficiare della deroga: 10 IL SOLE 24 ORE N 6 - GIUGNO 2012
3 Guida ai NOVITÀ gli esercenti il commercio al minuto o le attività assimilate di cui all art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF 222], per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande e prestazioni di trasporto di persone; le agenzie di viaggi e turismo di cui all art. 74-ter, decreto Iva [CFF 274a] per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi. ADEMPIMENTI NECESSARI Gli operatori interessati, oltre ad inviare telematicamente la comunicazione preventiva secondo il modello approvato, sono tenuti, in base alla versione originaria dell art. 3, D.L. 16/2012, a due distinti adempimenti. Innanzitutto, all atto dell operazione, occorre acquisire fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente e un autocertificazione di quest ultimo, attestante che non è cittadino italiano né di uno dei Paesi dell Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che è residente al di fuori del territorio dello Stato. Una volta effettuata l operazione di vendita e l incasso in contanti oltre soglia, nel primo giorno feriale successivo all operazione, occorre versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest ultimo fotocopia del passaporto del cliente, della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. COMUNICAZIONE PREVENTIVA L accesso al particolare regime, che esenta dal divieto di utilizzo del contante oltre soglia, richiede che cedenti o prestatori inviino apposita comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate. Le modalità di comunicazione sono state determinate con provvedimento 23 marzo 2012 del Direttore dell Agenzia delle Entrate. La comunicazione di adesione va inviata dagli operatori interessati, in modalità telematica, all Agenzia delle Entrate prima di porre in essere vendite con utilizzo di contante superiore al limite. Entro il termine 10 aprile 2012, si sarebbero dovute inviare le comunicazioni relative alle transazioni effettuate, in carenza del modello, dallo scorso 2 marzo sino al 10 aprile stesso. Di fatto, con la trasmissione telematica del modello dichiarativo, direttamente da parte del soggetto firmatario o tramite un intermediario abilitato, l operatore non solo comunica la volontà di aderire alla disciplina di deroga ai limiti all uso del contante, ma si impegna anche ad effettuare gli adempimenti richiesti non solo all atto della vendita, acquisendo il passaporto e l autocertificazione dell acquirente, ma anche successivi versando le somme in banca e consegnando copia dei documenti. REGIME TRANSITORIO Al fine di consentire ai contribuenti di usufruire della deroga nel periodo intercorrente tra l entrata in vigore della norma (2 marzo 2012) e l approvazione del modello di comunicazione, per le operazioni effettuate dal 2 marzo al 10 aprile 2012 era stato precisato dall Agenzia delle Entrate come la comunicazione potesse essere trasmessa ex post entro tale ultima data, a condizione che fossero stati tempestivamente rispettati gli altri adempimenti prescritti. Di conseguenza per le: a) operazioni effettuate nel periodo 2 mar- N 6 - GIUGNO 2012 IL SOLE 24 ORE 11
4 NOVITÀ Guida ai zo-10 aprile 2012: la trasmissione del modello di comunicazione poteva essere effettuata entro il 10 aprile 2012, anche quindi dopo avere effettuato le operazioni con pagamento ricevuto in denaro contante oltre soglia. Le operazioni effettuate nel periodo indicato, a condizione che il modello venga trasmesso entro il 10 aprile 2012, non sono in violazione del divieto all utilizzo di contante se: all atto dell effettuazione dell operazione, sono stati acquisiti: fotocopia del documento di identità del cessionario e/o del committente; apposita autocertificazione, ai sensi dell art. 47, L. 445/2000, attestante che l acquirente non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell Ue ovvero dello Spazio economico europeo e che abbia la residenza al di fuori del territorio dello Stato; nel primo giorno feriale successivo all operazione, il denaro contante incassato è stato versato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, e sono stati consegnati a quest ultimo fotocopia del passaporto del cliente, della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso; b) operazioni effettuate dal 10 aprile 2012 in avanti: occorre trasmettere il modello di comunicazione prima di ricevere pagamenti in contanti oltre soglia. Le operazioni non saranno in violazione del divieto a condizione che siano rispettate anche le ulteriori condizioni in precedenza indicate (vedi sub lett. a), nn. 1 e 2). DEROGA al CONTANTE «POST» CONVERSIONE In ragione delle modifiche intervenute in sede di conversione, sono ammessi pagamenti in contanti da non residenti solamente entro il limite di t La novella ha infatti riguardato il testo dell art. 3, co. 1, D.L. 16/2012, che aveva introdotto una deroga generalizzata al limite degli t per l utilizzo del contante. Per ricevere pagamenti in contanti da non residenti, sino ad t , permane in ogni caso l obbligo di inviare una comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate secondo il modello approvato con provvedimento 23 marzo A questo proposito, l ulteriore modifica che ha un impatto diretto sui contribuenti riguarda la necessità di comunicare preventivamente anche il numero di conto corrente su cui verranno versati, entro il primo giorno feriale successivo all operazione, i contanti ricevuti e consegnare all intermediario finanziario solamente una copia della ricevuta delle comunicazione preventiva di adesione al particolare regime e non anche copia del passaporto del cliente, della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. Resta il dubbio se occorre attendere le modifiche al provvedimento del 23 marzo 2012 prima di accedere al particolare regime ovvero se sia sufficiente depositare, presso l intermediario finanziario, una dichiarazione in cui si attesta di volersi avvalere comunque del particolare regime in deroga, in attesa del provvedimento che andrà a modificare il modello di comunicazione. Non è altrettanto pacifico se occorrerà ripetere l adempimento da parte degli operatori interessati che vi abbiano già adempiuto entro lo scorso 10 aprile 2012, data inizialmente fissata per la regolarizzazione ex post delle operazioni oltre soglia effettuate dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto) in avanti. In termini di adempimenti richiesti agli operatori, a seguito della conversione in legge, oltre ad inviare telematicamente la comuni- 12 IL SOLE 24 ORE N 6 - GIUGNO 2012
5 Guida ai NOVITÀ Provvedimento dell Agenzia delle Entrate 23 marzo 2012 Trasmissione «ex post» del modello Ma Cmq entro il 10 aprile 2012 Operazioni oltre soglia effettuate tra 2 marzo-10 aprile 2012 Avvenuta acquisizione copia passaporto e autocertificazione Versamento in banca entro 1 giorno feriale successivo + consegna copia Trasmissione Modello prima di accettare contanti oltre soglia Operazioni oltre soglia effettuate da 10 aprile 2012 in avanti Rispetto altre condizioni normativamente previste «Post» conversione D.L. 16/2012: nella comunicazione preventiva occorre indicare conto corrente utilizzato: - necessaria modifica a modello comunicazione preventiva - nuovo invio per chi ha già adempiuto? - regime transitorio: in attesa del nuovo modello, si può autocertificare all intermediario che si utilizza quel conto per acquisti da non residenti? cazione preventiva, gli operatori interessati devono: i) all atto dell operazione, acquisire fotocopia del passaporto del cessionario e un autocertificazione, in cui si attesta che non è cittadino italiano né di uno dei Paesi dell Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che è residente al di fuori del territorio dello Stato; ii) nel primo giorno feriale successivo all operazione, versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato, consegnando contestualmente copia della ricevuta della comunicazione preventiva (si attendono indicazioni se sia sufficiente consegnare una volta sola tale ricevuta ovvero occorra consegnarla all atto di ogni singolo versamento). N 6 - GIUGNO 2012 IL SOLE 24 ORE 13
6 NOVITÀ Guida ai Limiti al contante: acquisti dai non residenti D.L. 16/2012 (semplificazioni fiscali) conv. con modif. in L. 44/2012 Oggetto Norma Contenuto Limiti al contante Limite contanti ad t per acquisti da parte di non residenti Art. 3 co. 1-2 Condizioni Acquirenti persone fisiche, non residenti in Italia, aventi cittadinanza diversa da quella di uno Stato dell Unione europea e dello Spazio economico europeo Invio comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate (provv. 23 marzo 2012) All atto dell operazione Acquisire fotocopia del passaporto del concessionario e/o del committente e un autocertificazione di quest ultimo, attestante che non è cittadino italiano nè di uno dei Paesi dell Unione europea o dello spazio economico europeo, e che è residente al di fuori del territorio dello Stato Primo giorno feriale successivo Versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario Consegnare all operatore copia della ricevuta della comunicazione preventiva (testo originario D.L. 16/2012 richiedeva consegna di copia del documento di identità del cliente della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso) 14 IL SOLE 24 ORE N 6 - GIUGNO 2012
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