COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) ROTONDO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) ROTONDO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ROTONDO GENNARO Nella seduta del 29/10/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente stipula, in data 15 gennaio 2004, un mutuo della durata di 15 anni con pagamento di un premio assicurativo in unica soluzione di 615,04 per assicurazione sulla casa. Estingue con portabilità il mutuo in data 13 febbraio Il 4 maggio 2013, con reclamo alla banca chiede la restituzione di almeno i due terzi della somma pagata per l'assicurazione, stante che l ammortamento del mutuo si è compiuto solo per un terzo della durata convenuta. Quantifica la richiesta in 410,00 e richiede copia della polizza assicurativa, sottolineando che la sua eventuale inesistenza avrebbe causato l'illegittimità del pagamento di 615,04, effettuato nel 2004 a titolo di premio, per assenza di giusta causa, con diritto alla restituzione dell'intera somma senza riproporzionamento. Nessun riscontro segue da parte dell intermediario, il quale si limita solo a richiedere i dati relativi al nuovo mutuo stipulato con altro intermediario per effettuare verifiche sulla relativa polizza assicurativa. Al riguardo, il ricorrente precisa di aver già riferito alla resistente che la banca subentrante si è accollata le spese per la nuova copertura assicurativa sulla casa e sottolinea che la convenuta è al corrente di ciò per essere stata presente, tramite un proprio funzionario, al Pag. 2/6

2 momento della sottoscrizione del nuovo atto. Precisa, altresì, il ricorrente come il diritto alla restituzione della quota parte del premio unico pagato anticipatamente sia univocamente riconosciuto dalle decisioni dell Arbitro Bancario Finanziario e dagli accordi e dalle circolari ABI, per cui è particolarmente grave l'atteggiamento della banca, volto a negare i diritti del cliente, pur in presenza, già dal 2008 di una chiara presa di posizione dell'abi e dell'ania. A distanza di due mesi dal reclamo, inoltre, la banca non ha fornito né la documentazione richiesta né una risposta formale. Pertanto, si rivolge all'arbitro affinché questi accolga le seguenti richieste: 1) in primis, che venga riconosciuto il diritto a ricevere dalla banca, nella fase istruttoria del ricorso, copia della polizza assicurativa, indispensabile per valutare termini e condizioni e, in caso di inesistenza di tale polizza, di voler disporre la restituzione dell'intera somma di 615,04 pagati il 15 gennaio 2004, per inesistenza di giusta causa e per grave inadempimento contrattuale, più interessi da tale data; 2) in via subordinata, che venga riconosciuto il diritto alla restituzione da parte della banca della somma relativa alla quota parte di premio assicurativo non utilizzato per via dell'anticipata estinzione del mutuo (quantificata in 410,00 o altra somma quantificata dall ABF), con maggiorazione degli interessi dalla data dell'inadempimento, cioè dalla data di estinzione del mutuo (15 febbraio 2009); 3) infine, che venga riconosciuto il suo diritto ad ottenere un risarcimento del danno conseguente al comportamento inadempiente e scorretto dell'intermediario, per averlo tenuto all oscuro, dal 2009, del diritto a ricevere la quota-parte del premio unico versato per l'assicurazione e per non aver ancora definito la questione, pur palesandosi la stessa come pacifica, nonché per spese varie sostenute e per il notevole sacrificio del tempo libero, con forte dispendio anche di energie fisiche ed intellettuali, per conoscere dell'esistenza dei suddetti diritti in materia, fare molte ricerche, leggere decisioni di ABF, circolari ABI, presentare il reclamo, istruire il presente ricorso, danno che viene quantificato in almeno 500,00, od altra somma stabilita dall'abf secondo equità e giustizia. In particolare, sul punto precisa che il ricorso ad un avvocato sarebbe costato quanto meno la stessa somma e sarebbe stato ugualmente oggetto di richiesta di risarcimento. Richiama poi diversi precedenti ABF e riferimenti normativi, sia sul tema della quota assicurativa da restituire (ABF Milano n. 4108/12, Roma n. 1142/2011 e n. 2091/2011, Accordo ABI-Ania del 22/10/2008), sia per l'indennizzo del tempo perso e dei disagi/spese sostenuti (ABF Milano n del 17/10/12 e Roma n. 97/12, secondo cui se non può dubitarsi che siano risarcibili le spese che il danneggiato abbia dovuto sopportare per procacciarsi una prestazione sostitutiva, non si vede perché non debba assumere rilevanza, a fini risarcitori, la circostanza che l'interessato, anziché rivolgersi a terzi, svolga personalmente la prestazione stessa (cfr. ABF, Collegio di Roma, decisioni n. 37/2011 e 706/2010 cit.). Nelle proprie controdeduzioni, l intermediario eccepisce preliminarmente l irricevibilità del ricorso per la parte relativa alle richieste di interessi sull'importo da restituire (conteggiati dalla data di surroga) e al risarcimento del danno quantificato in "almeno 500,00", in quanto non precedute da un reclamo preventivo ed esorbitanti rispetto al "petitum" ( 410,00), oltre che riconducibili a comportamenti del cliente non conformi a quelli illustrati dalla banca. Nel merito, precisa che la richiesta del cliente del 4 maggio 2013, volta ad ottenere la restituzione (per intero o in quota parte) del premio assicurativo a copertura del rischio di danni sull immobile ipotecato, pagato in unica soluzione al momento della stipula (15 gennaio 2004), è stata esaminata dalla competente filiale, che ha già rappresentato all'interessato l'iter amministrativo da seguire per ottenere direttamente dalla società Pag. 3/6

3 assicuratrice il relativo rimborso. In tale contesto, atteso che, in data 20 giugno 2013, il ricorrente consegna alla filiale copia della documentazione (contratto di surroga) inerente la nuova polizza assicurativa, quest ultima provvede, il giorno successivo, ad inviare all assicurazione il modulo di "richiesta variazione contratto" propedeutico al successivo invio del modulo "V6 Rimborso premio assicurativo", che però il cliente, più volte ricontattato dalla banca, non provvede a sottoscrivere, ritenendo, viceversa, di presentare ricorso all Arbitro Bancario Finanziario. Produce poi copia della polizza collettiva contenente le relative specifiche e le modalità di calcolo del premio, commisurato al valore cauzionale di ,00, nonché l estratto del contratto di mutuo, ove la parte mutuataria dichiara di essere a conoscenza per averle sottoscritte delle pattuizioni e delle clausole contenute nel Capitolato, allegato A all'atto di mutuo, dove l'art. 2 disciplina la Assicurazione degli immobili ipotecati. Alla luce di quanto sopra, la resistente chiede al Collegio di respingere il ricorso in quanto: infondato nella parte attinente il rimborso poiché la banca ha attivato le previste procedure per ottenere la restituzione in quota parte (2/3) del premio assicurativo pari ad 410,00 non ancora perfezionate a causa della mancata sottoscrizione da parte del cliente della modulistica necessaria, con l acquisita disponibilità della compagnia assicurativa a provvedere ad un sollecito rimborso del dovuto non appena espletate le formalità a carico dell'interessato; non ricevibile in relazione alle altre richieste.. Il ricorrente, in sede di replica, precisa che, dal tenore delle controdeduzioni, risultano confermati (in quanto non smentiti) tutti gli addebiti mossi alla banca in sede di ricorso e cioè che: 1) nel 2009, dopo l'estinzione del mutuo, non sono state restituite pro rata le spese sostenute per assicurare l'immobile ipotecato; 2) l intermediario sino ad oggi non ha ancora restituito nulla, quale che fosse la somma in questione; 3) l intermediario non ha fornito la copia della polizza assicurativa chiesta col reclamo, nei 90 giorni di tempo previsti dalla legge. Dalla lettura degli allegati alle controdeduzioni si evince altresì che: a) nel 2004 non è stata fatta firmare la polizza assicurativa, né ne è stata consegnata copia; b) la banca compare come contraente di una polizza emessa da una società assicuratrice del medesimo gruppo. Al riguardo, il ricorrente dubita che alla luce del testo della clausola riportata nell'allegato "A" del contratto di mutuo (che fa riferimento a una polizza decennale da rinnovarsi, occorrendo, alla scadenza e da vincolarsi a favore della Banca ) il pagamento di un premio unico per 15 anni anziché per 10 anni sia da considerarsi illegittimo. Evidenziava come la scelta del contraente con cui stipulare la polizza sia stata effettuata dalla stessa banca e come quest ultima sia contraente della polizza (anziché il cliente) e non semplice beneficiaria del vincolo, il tutto in assenza di autorizzazione, firma né comunicazione successiva. Il ricorrente prospetta dunque una possibile causa di nullità/illegittimità della polizza originaria, con conseguente diritto alla restituzione dell intero importo. Quanto alla tesi sostenuta dalla banca secondo cui il ricorrente è stato più volte ricontattato, questi precisa come nessuna prova sia stata fornita dalla controparte circa l'invio di lettere, fax, mail ecc. nonostante il lasso di tempo intercorso (2 mesi) tra il reclamo ed il ricorso. Al contrario, la raccomandata a mani del ricorrente costituisce una prova della disponibilità manifestata dal ricorrente e dell acquisita conoscenza da parte della banca dei dati relativi al nuovo mutuo, peraltro ad essa già noti sin dal 2009 (atteso che la surroga doveva essere necessariamente firmata da un funzionario della resistente e che all atto notarile di surroga è allegata la nuova polizza assicurativa dell'immobile, pagata dalla nuova banca e stipulata con altra società assicuratrice). In nessun modo, dunque, l accoglimento della richiesta di restituzione può essere condizionato alla Pag. 4/6

4 sottoscrizione di un modulo di variazione dei dati del contratto o ad altra modulistica di rimborso relativa ai rapporti con la società di assicurazione. L estinzione anticipata del mutuo comporta il venir meno della ragione giustificativa della polizza assicurativa accessoria, facendo sorgere un diritto alla restituzione del premio unico pagato, e per procedere col rimborso sarebbe stato più che sufficiente quanto scritto nel reclamo. Precisa poi che gli adempimenti necessari per soddisfare la pretesa del ricorrente (ovvero la compilazione del modulo Richiesta di variazione contratto propedeutico al successivo invio della richiesta di rimborso) sono estremamente semplici e non giustificano in nessun modo i tempi impiegati dalla resistente (oltre 40 giorni, cioè dal 9 maggio, data di notifica del reclamo, al 21 giugno, data di invio all assicurazione). D altra parte nessuna firma del ricorrente deve considerarsi necessaria ai fini del conseguimento del rimborso, costituente già un obbligo gravante sulla banca e non sull assicurazione. In tal senso, cita decisioni dell'abf, secondo cui accordi, procedure e contratti tra banca ed assicurazione non possono penalizzare il cliente che è in attesa di un rimborso. DIRITTO La questione all esame del Collegio concerne una richiesta di copia del contratto di assicurazione (onde valutare termini e condizioni, nonché, in caso di relativa inesistenza, per ottenere la restituzione dell intera somma corrisposta quale premio) e, in via subordinata, di restituzione dei ratei non maturati del relativo premio, a seguito di estinzione anticipata di un mutuo per intervenuta surroga del creditore (con l aggiunta di una richiesta risarcitoria). Occorre soffermarsi, innanzitutto, sull eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per la parte relativa alle richieste di interessi sull'importo da restituire e al risarcimento del danno quantificato, in quanto non precedute da un reclamo preventivo ed esorbitanti rispetto al "petitum". Le affermazioni della resistente non risultano condivisibili in quanto le richieste di interessi e di danni costituiscono in conformità degli indirizzi di questo Arbitro voci accessorie della domanda principale e, come tali, alla stessa funzionalmente connesse. Inoltre, il Collegio ritiene non possa costituire causa di improcedibilità l ammontare della somma a tale titolo richiesta, in relazione al quantum della domanda. Venendo al merito, in particolare alla pretesa del ricorrente di ottenere la retrocessione del premio pagato o, in subordine, il rimborso della quota di premio non goduta, si deve evidenziare come dal contratto risulti l obbligo di stipula della polizza a copertura dei rischi relativi al cespite ipotecato, mentre, per contro, non consta agli atti alcuna forma di pubblicità precontrattuale circa il prodotto assicurativo, né alcuna evidenza della specifica documentazione di trasparenza inerente il prodotto assicurativo e della sottoscrizione del ricorrente relativamente ad un siffatto contratto (il cliente rivestendo la qualità di assicurato e non di contraente, trattandosi di polizza collettiva). Né, d altra parte, la richiesta di ottenere copia della documentazione assicurativa da parte del ricorrente pare sia stata debitamente soddisfatta dalla convenuta. Per quanto questo Collegio ritenga essere da stigmatizzare la condotta dell intermediario resistente che non ha provveduto a riscontrare prontamente le richieste in proposito del ricorrente, le circostanze di fatto sopra delineate fanno propendere per il carattere genetico del vizio contrattuale invocato dal ricorrente a fondamento della sua prima domanda, con conseguente relativa estraneità secondo il consolidato indirizzo esegetico del Collegio al perimetro della competenza temporale di questo Arbitro (ai sensi della normativa vigente). D altra parte, lo stesso ricorrente, comunque, revoca in dubbio di aver mai sottoscritto il contratto di assicurazione in questione. Il che porterebbe, per coerenza, Pag. 5/6

5 alla cesura del collegamento negoziale tra il mutuo e il contratto di assicurazione, con la conseguenza che eventuali pretese restitutorie andrebbero indirizzate direttamente all impresa di assicurazione, come invero risulta proporre la resistente. Per tali motivi, dunque, la domanda del ricorrente, anche in quanto relativa al rimborso per la quota di premio non goduta, non risulta suscettibile di accoglimento, almeno nei termini in cui si presenta formulata nei confronti dell intermediario. Peraltro, a tale ultimo riguardo, pare pure opportuno evidenziare ai fini della valutazione complessiva dello svolgimento del rapporto con l intermediario e dei comportamenti, anche più recenti, a lui contestati in vista di un affermazione di responsabilità come proprio la semplicità degli adempimenti richiesti al cliente (dall intermediario) al fine del finale soddisfacimento sostanziale del suo interesse (al rimborso della quota di premio non goduta) finisca col deporre nel senso di una mancata prestazione, da parte sua, di quel comportamento collaborativo, che l ordinamento impone ad ambedue le parti del rapporto contrattuale. In merito, poi, alla richiesta di risarcimento dei danni, per quanto riassorbita dal diniego della domanda principale di rimborso, si evidenzia come nel caso di specie, la pretesa afferisca genericamente al presunto pregiudizio subito dal ricorrente per l impegno profuso nel conseguire la soddisfazione del proprio diritto, difettando del tutto una più puntuale definizione, ovvero adeguata qualificazione del pregiudizio subito (in argomento, si rinvia alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte). Infine, circa la ventilata sussistenza di una situazione di conflitto di interessi dell intermediario, in quanto distributore di polizze vincolate a proprio favore ed emesse da una società assicuratrice del gruppo, si fa presente che i riferimenti normativi e la giurisprudenza di questo Arbitro di segno contrario a tale pratica sono tutti successivi alla data di stipula del contratto di mutuo con il ricorrente. Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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