SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL. Milano, 13 febbraio 2015 Avv. Prof. Stefano Loconte
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1 SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO Milano, 13 febbraio 2015 Avv. Prof. Stefano Loconte
2 SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO Normativa di riferimento Artt D. Lgs. n. 546/1992 attualmente in vigore Legge delega riforma fiscale (art. 10 Legge n. 23 dell 11/03/2014) Codice del processo Tributario (Titolo IV, artt )
3 SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO Codice del processo Tributario Il titolo IV è composto di quattordici articoli, ripartiti in quattro Capi Capo I «La sospensione del processo» Capo II «L interruzione del processo» Capo III «Disposizioni comuni sulla sospensione e interruzione del processo» Capo IV «L estinzione del processo»
4 SOSPENSIONE DEL PROCESSO DISCIPLINA ATTUALMENTE IN VIGORE Art. 39 D. Lgs. n. 546/1992: Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. Consiste nell arresto temporaneo del suo svolgimento, disposto dal giudice al verificarsi di determinate situazioni. Quando cessa il motivo che ha determinato la sospensione, il contenzioso riprende.
5 SOSPENSIONE DEL PROCESSO La sospensione del processo può essere: 1) necessaria; 2) impropria; 3) per pregiudizialità interna; 4) per pregiudizialità esterna.
6 SOSPENSIONE NECESSARIA L art Lart. 39 del D. Lgs. n. 546/92 contempla due ipotesi di sospensione necessaria: A) la proposizione della quereladifalso in sede civile; B) la decisione in via pregiudiziale di una questione relativa allo stato e capacità dellepersone.
7 SOSPENSIONE NECESSARIA QUERELA DI FALSO E lo strumento che consente di contestare gli atti pubblici e le scritture private autenticate. Es. di atto pubblico: 1) PVC 2) Atti notarili 3) Avviso di ricevimento 4) Relata di notifica 5) Stime dell Agenzia del Territorio
8 SOSPENSIONE NECESSARIA QUERELA DI FALSO Consiste in una domanda giudiziale volta al giudice ordinario civile per accertare la falsità di un documento. Può essere proposta: 1) In via principale 2) In via incidentaleid
9 SOSPENSIONE NECESSARIA QUERELA DI FALSO Ai fini della sospensione, la querela di falso deve essere proposta in maniera rituale. L accertamento della falsità deve essere, ai fini della sospensione, rilevante per la causa. In virtù dell art. 39 del D. Lgs. n. 546/1992, nel caso in cui sia stata presentata querela di falso, il processo deve essere sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile.
10 SOSPENSIONE NECESSARIA QUESTIONI SULLO STATO E CAPACITA DELLE PERSONE Concetto di «stato» della persona: E una situazione soggettiva in cui si trova un soggetto rispetto all appartenenza appartenenza a determinati gruppi giuridici, costituenti fonti di diritti, doveri e poteri (stato di cittadino, padre, coniuge ). Concetto di «capacità» dellapersona: Concetto di «capacità» dellapersona: Deve essere distinto dalla capacità di stare in giudizio, il cui venir meno non determina la sospensione, ma l interruzione del processo.
11 SOSPENSIONE IMPROPRIA Si configura nelle ipotesi in cui essa si rende necessaria per ragioni processuali (ad esempio, nell ipotesi in cui le questioni sorte nel contenzioso sono devolute alla cognizione di altro giudice). Esempi: Sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale; Sia stata rinviata una questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia; Neicasidiregolamento preventivo di giurisdizione; Ni Nei casi di proposizione ii di ricorso per ricusazione i del giudice.
12 SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITA Ricorre quando la definizione di un procedimento costituisce la conseguenza logica e giuridica idi dll della dfiii definizionediundi altro. Può essere: 1) interna: se il rapporto di pregiudizialità intercorre tra controversie rientranti nella giurisdizione tributaria; 2) esterna: nella fattispecie in cui il rapporto di pregiudizialità intercorra tra cause rientranti in giurisdizioni diverse.
13 SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITA INTERNA Es.: 1) liti inerenti il diniego di un agevolazione fiscale, ove tale causa è pregiudiziale rispetto a quella relativa all impugnazione dell avviso di accertamento nel frattempo emanato. 2) Agevolazioni fiscali aventi valenza pluriennale: ove sia pendente un giudizio promosso avverso il rigetto dell istanza di un agevolazione fiscale di portata pluriennale, è obbligatoria la sospensione del contenzioso relativo agli avvisi di accertamento emessi dall Amministrazione per le singole annualità. 3) Liti catastali: es. in caso di impugnazione di un avviso di liquidazione ICI in pendenza del giudizio di impugnazione della rendita catastale, il giudice ha l obbligo di disporre la riunione dei processi o, se questa non è possibile, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento relativo all avviso di liquidazione, in attesa che si definisca quello inerente la rendita.
14 SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITA INTERNA Non si applica la sospensione nei seguenti casi: 1) Soci e società di persone (litisconsorzio necessario) 2) Avviso di accertamento e cartella di pagamento 3) Accertamento sulle imposte sui redditi in attesa della definizione dei processi in materia di Iva
15 SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITA ESTERNA Si ha quando il rapporto di pregiudizialità intercorra tra cause rientranti in giurisdizioni diverse. PREGIUDIZIALE PENALE: Il contenzioso tributario non deve essere sospeso ove penda un processo penale in relazione agli stessi fatti oggetto di accertamento. Soluzione compatibile con il sistema del «doppio binario». PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA: Il processo tributario non può essere sospeso in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla legittimità di un atto da cui dipende l obbligazione fiscale. Secondo C. Cass., SS.UU., , n , il giudice tributario può, se del caso, disapplicare l atto latto amministrativo (contra, C. Cass., , n ).
16 LA QUESTIONE DIBATTUTA DELLA SOSPENSIONE NECESSARIA EX ART. 295 C.P.C. Non è univoca, in dottrina e in giurisprudenza, la questione sulla applicabilità al processo tributario della sospensione ex art. 295 c.p.c. Problema di coordinamento tra normativa del c.p.c. e normativa del D. Lgs. n. 546/1992. Art. 1 D. Lgs. n. 546/1992 «i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile».
17 SOSPENSIONE NECESSARIA EX ART. 295 C.P.C. L art. Lart. 295 c.p.c. prevede che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. La ratio di tale istituto va ricercata nel concetto di pregiudizialità che ricorre quando la definizione di un procedimento costituisce la conseguenza logica e giuridica della definizione di un altro. Pregiudizialità esterna: intercorre tra cause di giurisdizioni differenti Pregiudizialità interna: intercorre tra cause che rientrano nella stessa giurisdizione
18 SOSPENSIONE NECESSARIA EX ART. 295 C.P.C. TesidellaCorte dicassazione (sent. 421/2014) Al fine di evitare contrasti di giudicati, è applicabile l art. 295 c.p.c. ai rapporti interni, cioè tra la giurisdizioneione tributaria, mentre l art. 39 D. Lgs. n. 546/1992 sarebbe al converso applicabile solo ai rapporti esterni, tra giurisdizione tributarie e giurisdizione non tributaria. L art. 39 D. Lgs. n. 546/1992 rimane, pertanto, un limite invalicabile per i «rapporti esterni», cioè per le questioni appartenenti a giurisdizioni diverse.
19 SOSPENSIONE NECESSARIA EX ART. 295 C.P.C. Tesi della dottrina maggioritaria: Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, la dottrina ritiene non applicabile la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. c nel processo tributario, ritenendo applicabile l art. 39 D. Lgs. n. 546/1992 non solo alle ipotesi di pregiudizialità esterna, ma anche alle ipotesi di pregiudizialità interna.
20 SOSPENSIONE NECESSARIA EX ART. 295 C.P.C. TesidellaCorte Costituzionale: sentenza n. 31 del 1998 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 39 del D. Lgs. n. 546/1992 rispetto agli art. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede la sospensione necessaria nei casi di pregiudizialità interna. L art. 39 D. Lgs. n. 546/92 non ld lede né l art. 3 Cost., in quanto rappresenta una scelta legislativa rispettosa del principio di ragionevolezza, né l art. 24 Cost. poiché il contribuente può far valere, indipendentemente dal corso o dall esito del giudizio pregiudiziale, tutte le sue difese. Interpretazione strettamente letterale della norma.
21 SOSPENSIONE DEL PROCESSO NEL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO La sospensione del processo è affidata a due articoli (art. 68 e art. 69) che riprendono i soli due casi disciplinati dall art. 39 D. Lgs. n. 546/1992. Art. 68 fa riferimento solo alla querela di falso, distinguendo due ipotesi: Querela di falso presentata in via principale Querela di falso presentata in via incidentale
22 SOSPENSIONE DEL PROCESSO NEL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO Art. 68Querela difalso presentata inviaprincipale. La domanda finalizzata ad accertare la dichiarazione di falsità del documento, viene presentata dinanzi al tribunale civile, «salvo che il collegio, presa visione della querela, la ritenga manifestatamente irrilevante per la decisione». At Art. 68, comma 2. Querela di fl falso in via incidentaleid dinanzii al giudice tributario. A istanza di parte il giudice fisserà il termine, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni, per la formalizzazione della querela avantial giudice civile. Anche in questo caso il giudizio verrà sospeso se, una volta esaminata la querela, non risulti manifestatamente irrilevante perla decisione. i
23 SOSPENSIONE DEL PROCESSO NEL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO Art. 68 «Altri casi di sospensione del processo» norma di chiusura «oltre che nel caso previsto dall art. 68, il processo tributario è sospeso soltanto qualora debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o capacità delle persone, salvo che si tratti di capacità di stare in giudizio. La sospensione del processo non è ammessa al di fuori dei casi previsti nel presente articolo e nell articolo 68, valendo altrimenti quanto disposto dall art. 14 comma 1».
24 SOSPENSIONE DEL PROCESSO NEL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO Discende che nel disegno di legge per la riforma del processo tributario non si fa alcun cenno alla sospensione ex art. 295 c.p.c. Il giudice tributario può sospendere il processo, previa valutazione sull opportunità per i casi di querela di falso, solo ed esclusivamente in presenza delle due fattispecie di pregiudizialità esterna di cui all art. 39 D. Lgs. n. 546/1992. In tutti gli altri casi, sia nel caso di pregiudizialità esterna che interna, conoscerà e risolverà tali questioni incidenter tantum senza necessità di sospendere. Se il testo del disegno di legge dovesse essere adottato senza ulteriori modifiche, la Corte di Cassazione dovrà cambiare orientamento.
25 PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE La sospensione può assumere la forma di: Decreto, se la stessa è pronunciata dal Presidente di Sezione in sede di esame preliminare delricorso. Ildecreto è reclamabile dalle parti. Ordinanza, se la stessa è pronunciata dalla Commissione. L ordinanza è impugnabile con regolamento di competenza. Nel disegno di legge per la riforma del processo tributario all art 75 viene Nel disegno di legge per la riforma del processo tributario, all art. 75 viene disposto che la sospensione è disposta (e l interruzione dichiarata) dal collegio con ordinanza non impugnabile.
26 GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE Durante la sospensione non possono essere compiuti gliattidiimpulso processuale. Nel disegno di legge per la riforma del processo tributario (art. 76) si specifica che gli atti computi durante la sospensione o interruzione sono nulli. Si specifica, altresì, che possono essere compiuti solo gli atti finalizzati alla p,, p p g tutela cautelare.
27 CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE La sospensione termina con il venire meno della causa che l ha determinata. 1. Passaggio in giudicato della sentenza che decide in via pregiudiziale i sulla querela di falso; 2. Passaggio in giudicato della sentenza che decide in via pregiudiziale sullo stato e sulla capacità delle persone; 3. Pronuncia della Corte di Cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione; 4. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale; 5. Passaggio in giudicato della sentenza pregiudiziale ai sensi dell art. 295 c.p.c..
28 RIPRESA DEL PROCESSO SOSPESO L art. 43 del D. Lgs. n. 546/1992 dispone che una volta cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo prosegue se entro sei mesi una delle parti presenta istanza di trattazione al Presidente di Sezione, il quale con decreto fissa l udienza. Il dies a quo del termine per la riassunzione del processo sospeso deve essere individuato nel momento in cui le parti hanno legale conoscenza della cessazione della causa di sospensione. Nel progetto di legge (art. 77) si riduce a tre mesi il termine in cui è possibile riassumere il processo dopo che è cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro tre mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di fissazione dell udienza al presidente di sezione del giudice tributario, il quale provvede a fissare l udienza con decreto.
29 PROCEDIMENTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO SOSPESO Art. 43 D. Lgs. n. 546/1992 1) Cessazione della causa di sospensione 2) Presentazione, ad opera di una delle parti, dell istanza di trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione 3) Fissazione della trattazione da parte del Presidente 4) Comunicazione della data dell udienza ad opera della segreteria, almeno 30 giorni liberi prima, alle parti costituive alla parte colpita dall evento o ai suoi successori personalmente 5) entro un anno dalla morte di una delle parti (sei mesi nel progetto di riforma del codice del processo tributario) la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalemente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante agli atti del processo.
30 ISTANZA DI TRATTAZIONE Contenuto: 1) Estremi del processo sospeso 2) Estremi del provvedimento di sospensione 3) Indicazione dell evento che ha portato alla sospensione 4) Prova della cessazione della causa della sospensione 5) Sottoscrizione dell istante 6) Sollecitazione della fissazione dell udienza per la trattazione e la decisione della controversia. L istanza deve essere previamente notificata alle parti istanti e poi depositata.
31 INTERRUZIONE DEL PROCESSO Art del D. Lgs. n. 546/92 Ha luogo nei casi in cui, a causa di un evento sopravvenuto, viene lesa l effettività del contraddittorio, perchè una delle parti non può più stare in giudizio. Per evitare il pregiudizio del diritto di difesa, il rito viene momentaneamernte interrotto.
32 INTERRUZIONE DEL PROCESSO Art. 40 del D. Lgs. n. 546/92 elenca le cause di interruzione del processo: 1. Il venir meno, per morte o per altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; 2. La morte, la radiazione o la sospensione dall albo albo o dall elenco di uno dei difensori incaricati ai sensi dell art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992.
33 SOGGETTI INTERESSATI DAGLI EVENTI INTERRUTTIVI 1) La parte 2) Il rappresentante della parte 3) Il difensore
34 EVENTI CONCERNENTI LA PARTE PERSONA FISICA PERSONA FISICA: 1) Morte 2) Perdita della capacità di stare in giudizio: fallimento, inabilitazione, interdizione, dichiarazione di assenza e scomparsa 3) Dichiarazione di morte presunta (a norma dell art. 58 del c.c.)
35 EVENTI CONCERNENTI LA PARTE PERSONA GIURIDICA PERSONA GIURIDICA: 1) Venir meno della persona giuridica (non determina evento interruttivo né la fusione né la trasformazione); 2) Perdita della capacità di stare in giudizio (fallimento, liquidazione coatta amministrativa e sottoposizione ad amministrazione straordinaria). i
36 EVENTI CONCERNENTI LAPARTE PERSONA GIURIDICA LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE Cass., 4060,4061, 4062 del 2010: La cancellazione dal registro delle imprese ne determina comunque l estinzione, anche in caso di creditori rimasti insoddisfatti e se residuano rapporti giuridici non ancora definitivi. Cass., 6070, 6071, 6072 del 2013: le società cancellate dal registro delle imprese si devono considerareestinte, ma si verifica tra soci e società un fenomeno di tipo successorio. Pertanto, se la cancellazione e dunque l estinzione della società interviene nel corso del processo essa costituisce i un evento interruttivo tti del processo, che trova disciplinai negli artt. 299 e ss c.p.c. con conseguente possibile eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci. Se l evento interruttivo non viene rilevato in giudizio nelle modalità previste dagli artt. 299 e ss c.p.c., la prosecuzione del processo, venuta meno la parte, è limitata al grado di giudizio in cui l evento si verifica, per cui l eventuale impugnazione della sentenza dovrà, a pena di inammissibilità, essere proposta o indirizzata dai soci succeduti o nei confrontidiessi.
37 EVENTI CONCERNENTI LAPARTE PERSONA GIURIDICA LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE D. Lgs. n. 175/2014 art. 28 «Decreto semplificazioni»: «Ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso, e riscossione i ditib dei tributiti econtributi, tib ti sanzioni i e interessi, i l estinzione i dll della società di cui all art c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle Imprese». Dicotomia civilistico fiscale: la società non esiste più come soggetto giuridico, ma è fiscalmente esistente solo per essere destinataria di atti di accertamento, di liquidazione, di riscossione. Problema di coordinamento tra la nuova disciplina e la interruzione/successione nel processo. Il testo del D. Lgs. non dice nulla. Si ritiene che mancando comunque una soggettività passiva della società estinta (infatti, il decreto sulle semplificazioni fiscali interviene solo con riferimento alla soggettività fiscale) nulla dovrebbe cambiare, con conseguente interruzione del processo e riassunzione ad opera dei soci. Tuttavia, sarebbe auspicabile, al fine di fugare ogni dubbio, un intervento dell Agenzia delle Entrate in merito.
38 EVENTI INTERRUTTIVI RIFERIBILI AL DIFENSORE DELLA PARTE EVENTI: morte, radiazione, sospensione e cancellazione dall albo professionale Se la parte si è costituita in giudizio per mezzo di più difensori autorizzati a difenderla anche disgiuntamente, la morte di uno solo di essinonè idoneaa determinare lainterruzione delprocesso. Non rilevano, ai fini interruttivi, né la rinuncia né la revoca della procura (art. 301, comma 3, del c.p.c.), c posto che, in tal caso, il difensore continua a rappresentare la parte anche dopo la revoca o la rinuncia, fino a che non viene nominato altro difensore tecnico.
39 EVENTI INTERRUTTIVI RIFERIBILI AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PARTE EVENTI 1) la morte del rappresentante; 2) la perdita della capacità processuale del rappresentante se il rappresentato è una persona fisica; 3) la cessazione del rapporto di rappresentanza.
40 EVENTI INTERRUTTIVI RIFERIBILI AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PARTE CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE Può dipendere da: 1) Il raggiungimento della maggiore età da parte del rappresentato 2) Il riacquisto della capacità processuale da parte del rappresentato, per revocadell interdizione e simili 3) La sostituzione del rappresentante 4) La morte del rappresentato 5) La chiusura o revoca del fallimento
41 GLI EVENTI INTERRUTTIVI NEL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO Art. 70 è dedicato all interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte «venir meno, per morte o altra causa, di una delle parti diversa da quelle alle quali la legge riconosce la facoltà di difendersi autonomamente ovvero qualora la stessa abbia perso la capacità di stare in giudizio» Oppure il legale rappresentante della parte «quando cessa la carica di legale rappresentante di una delle parti di cui all art. 19, primo comma». Art. 71 è dedicato all interruzione del processo per eventi che colpiscono i difensori «morte, radiazione o sospensione dall albo di uno dei difensori delle parti costituite di cui all art. 19, primo comma».
42 MANIFESTAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI EFFETTI INTERRUTTIVI NEL D. LGS. N. 546/1992 L efficacia dell evento interruttivo si realizza (art. 40, comma 2 D. Lgs. n. 546/92): 1) Dal momento dell evento: sel eventoriguarda il difensore osela parte sta in giudizio personalmente 2) Dal momento in cui l evento è dichiarato dal difensore: sel evento riguarda la parte
43 EFFICACIA DELL EVENTO INTERRUTTIVO Gli eventi interruttivi riguardanti la parte assistita dal difensore non comportano pertanto l automatica interruzione del processo. E necessario che l evento interruttivo sia dichiarato dal difensore della parteallealtreparti: 1) per atto scritto, con comunicazione, se prima dell udienza di trattazione 2) in pubblica udienza, ove essa sia già iniziata.
44 EFFICACIA DELL EVENTO INTERRUTTIVO Discrezionalità della dichiarazione del difensore: Costituisce i una scelta affidata alla sua discrezionalitài quella di dichiarare o meno l esistenza della causa idonea a determinare l interruzione del processo. Pertanto, può accadere che l evento non venga dichiarato o comunicato, con la conseguenza che il rapporto processuale rimane immutato e il difensore può continuare ad esercitare il suo mandato nonostante la parte che l aveva laveva conferito sia nel frattempo deceduta o diventata incapace.
45 MANIFESTAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI EFFETTI INTERRUTTIVI NEL NUOVO CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO Art. 70 l interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte «si ha nel momento incui il difensore dll della parte colpita dall evento ne faccia dichiarazione per iscritto od oralmente all udienza. Della dichiarazione orale viene dato atto nel verbale». Art. 71 l interruzione del processo per eventi che colpiscono il difensore «si ha nelmomento delverificarsi dell evento» evento».
46 MOMENTO DI VERIFICAZIONE DELL EVENTO INTERRUTTIVO NEL D. LGS. N. 546/1992 Se l evento interruttivoi si verifica (art. 40, commi 3 e 4) D. Lgs. n. 546/1992): a) durante il termine per la proposizione ii del ricorso: proroga di 6 mesi dei termini per la proposizione; b) dopo la proposizione ii del ricorso ma prima della trattazione/dell ultimo giorno utile per il deposito di memorie: interruzione. c) dopo la trattazione/l ultimo giorno utile per il deposito di memorie: l attività processuale è conclusa e manca solo il pronunciamento del giudice, quindi non si realizza alcun effetto, a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.
47 MOMENTO DI VERIFICAZIONE DELL EVENTO INTERRUTTIVO NEL NUOVO CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO Art. 72 Se uno degli eventi interruttivi che colpiscono i difensori si avvera dopo la chiusura dll della discussionei in pubblica udienza, esso non produce effetti amenoche la sentenza non sia pronunciata e il processo prosegua. Art. 73 Se uno degli eventi interruttivi che colpiscono la parte si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, il difensore della parte colpita dall evento potrà farne dichiarazione a norma dell art. 70, terzo comma, con ogni consequenziale effetto sul prosieguoo del processo. Art. 74 Se uno degli eventi interruttivi che colpiscono la parte si verifica durante il termine per proporre ricorso, il termine per ricorrere è prorogato di tre mesi a decorrere dalla data dell evento. Se uno degli eventi interruttivi che colpiscono il difensore si verifica durante il termine per la costituzione i in giudizio i questo termine è prorogato di un mese dll dalla data dell evento.
48 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE E competente a dichiarare la interruzione del processo: 1) il Presidente della Commissione con ordinanza non impugnabile, prima della fissazione dell udienza di trattazione 2) il Presidente della Sezionecon decreto impugnabile bl conreclamo alla Commissione di cui all art. 28 del D. Lgs. n. 546/92, dopo la fissazione dell udienza di trattazione. 3) Nel nuovo codice del processo tributario l interruzione è dichiarata dal collegio con ordinanza non impugnabile.
49 EFFETTI DELL INTERRUZIONE DEL PROCESSO EFFETTI SUGLI ATTI: Art. 42 del D. Lgs. n. 546/1992 Sono identici alla sospensione del processo: a) NO ATTI DI IMPULSO PROCESSUALE (a pena di nullità sanzione specificata nel nuovo codice del processo tributario art. 76) b) SI ATTI STRUMENTALI ALLA TUTELA CAUTELARE.
50 EFFETTI DELL INTERRUZIONE DEL PROCESSO EFFETTI SU TERMINI I termini processuali in corso al momento del verificarsi dell interruzione sono interrotti e ricominciano a decorrere ex novo dal momento della presentazione dell istanza di cui all art. 43 del D. Lgs. n. 546/1992.
51 RIPRESA DEL PROCESSO INTERROTTO PROSECUZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO: art.43deld.lgs.n. 546/1992 La parte, a cui l evento si riferisce, deve presentare ISTANZA DI TRATTAZIONE al Presidente di Sezione della Commissione adìta ENTRO 6 MESI dalla DICHIARAZIONE della INTERRUZIONE DEL PROCESSO (termine ridotto a 3 mesi dall art. 77 del «nuovo» codice del processo tributario). Il Presidente fissa l udienza e la segreteria inoltra gli avvisi richiesti dalla legge.
52 RIPRESA DEL PROCESSO INTERROTTO SOGGETTI LEGITTIMATI L istanza di trattazione può essere presentata: 1) dalla parte colpita dall evento interruttivo 2) dai suoi successori 3) da qualsiasi altra parte.
53 RIPRESA DEL PROCESSO INTERROTTO ISTANZA DI TRATTAZIONE L istanza di trattazione deve contenere: 1) Gli estremi del processo interrotto 2) L indicazione dell evento interruttivo 3) La descrizione del fatto da cui dipended la possibile bl ripresa del processo 4) La sottoscrizione dell istante 5) La sollecitazione i alla fissazionei dell udienza di per la trattazione e la decisione della controversia.
54 EFFETTI DELLA MANCATA RIASSUNZIONE La mancata riassunzione del processo comporta l estinzione dello stesso per inattività delle parti, ai sensi dell art. 45 del D. Lgs. n. 546/19925, quindi la definitività dell atto impugnato. Se, invece, l estinzione si verifica in appello, ciò comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass., , n ; Cass., , n ).
55 ESTINZIONE DEL PROCESSO CAUSE 1) Per rinuncia al ricorso (Art. 44 D. Lgs. n. 546/1992); 2) Per inattività delle parti (Art. 45 D. Lgs. n. 546/1992); 3) Per cessazione della materia del contendere (art.46d.lgs.n. 546/1992).
56 ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA AL RICORSO Art. 44 D. Lgs. n. 546/1992 Art. 78 del nuovo codice del processo tributario La rinuncia può essere orale (messa a verbale durante l udienza) o scritta (depositata in segreteria) Sottoscritta dalla parte rinunciante/accettante (o dal suo procuratore speciale) e dal difensore, se nominato Accettata incondizionatamente dalle parti che hanno interesse alla prosecuzione della lite Depositata nella segreteria della Commissione Le speseprocessuali salvo diverso accordo sono rimborsate dallaparte Le speseprocessuali, salvo diverso accordo, sono rimborsate dallaparte rinunciante
57 ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITA DELLE PARTI Art. 45 D. Lgs. n. 546/1992 CAUSE Art. 79 del nuovo codice del processo tributario Omessa prosecuzione/riassuzione/integrazione del giudizio ad opera delle parti tenute entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice É rilevata dal giudice d ufficio o dalle parti limitatamente al grado di giudizio in cui si verifica. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. Gli atti compiuti diventano inefficaci L art. 79 del «nuovo codice del processo tributario aggiunge un ultimo innovativo comma, nelqualesiprevedeche«sopravvivono all inefficacia degli atti conseguente all estinzione i dl del processo soltanto t lesentenze o le parti elle sentenze passate in giudicato».
58 ESTINZIONE DEL PROCESSO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE CASISTICA (art. 46 D. Lgs. n. 546/1992) Adempimento spontaneo del contribuente Annullamento dell atto impositivo e autotutela sostitutiva Conciliazione giudiziale (art. 48 D. Lgs. n. 546/92) Condoni (art. 16 L. 289/2002) Altri casi previsti dalla legge (art. 39 comma 12 DL 98/2011).
59 ESTINZIONE DEL PROCESSO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE RILIEVI PROCEDURALI L estinzione del processo tributario per cessata materia del contendere può essere dichiarata a condizione che le parti: 1) si diano reciprocamente atto dell intervenuto mutamento della situazione oggetto della lite 2) sottopongano al giudice conclusioni conformi, chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere Pertanto, è stato escluso che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere nelle ipotesi in cui solo una delle parti abbia affermato l insorgenza di fatti idonei a privare di interesse il proseguimento della lite (Cass., , n. 8607).
60 DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE L estinzione del processo è dichiarata con: 1) decreto, se pronuciato dal Presidente della Sezione, reclamabile ai sensi dell art. 28 D. Lgs. n. 546/1992 (art. 46, comma 2 D. Lgs. n. 546/1992) 2) sentenza, se pronunciata dalla Commissione Nell art. 81, comma 1 del nuovo codice del processo tributario si dispone che l estinzione lestinzione del processo in tutti tre casi (rinuncia al ricorso, inattività delle parti o cessazione della materia del contendere sono pronunciate dal collegio con sentenza.
61 LE SPESE DEL GIUDIZIO NELL ESTINZIONE DEL PROCESSO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Art. 46, comma 3 D. Lgs. n. 546/1992: Le spese del giudizio estinto per cessazione della materia del contendere restano a carico della parte che le ha anticipate, salvoche sia diversamente disposto Tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale, in quanto lesiva del principio p di ragionevolezza nella parte in cui esclude la facoltà del giudice di pronunciarsi sulla condanna alle spese nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie (Corte Cost., sent. del , n. 274). Per effetto di questa sentenza trova pieno riconoscimento anche nel contenzioso tributario il principio di soccombenza virtuale. Art. 80, comma 2 del nuovo codice del processo tributario: lespesedel giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate In ogni altro caso, il collegio liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. E fatta salva la facoltà di compensare le spese soltanto qualora ricorrano I presupposti di cui all art. 21, comma 7 (soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni da motivare).
62 EFFETTI DELL ESTINZIONE DEL PROCESSO Sono differenti a seconda della causa: 1) ESTINZIONE PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato. 2) ESTINZIONE PER RINUNCIA AL RICORSO ED INATTIVITA DELLE PARTI 2.1 Se avviene nel giudizio di primo grado, determina l incontestabilità dell atto impositivo 2.2 Se interviene nel corso del giudizio di impugnazione, si verifica il passaggio in giudicato dellasentenza Se interviene nel corso del giudizio di rinvio fa venir meno tutte le pronunce emanate nel corso del processo, ma non l efficacia lefficacia dell atto impositivo, che diventa definitivo.
63 Avv. Prof. Stefano Loconte Loconte & Partners Studio Legale e Tributario MILANO BARI ROMA PADOVA Via F.lli Gabba, C.so della Carboneria, V. G. Martini, Galleria Porte Contarine, Tel: Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Fax: milano@studioloconte.it bari@studioloconte.it roma@studioloconte.it padova@studioloconte.it Loconte & Partners Studio Legale e Tributario 63
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