LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI: TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI: TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE"

Transcript

1 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI VICENZA - Circoscrizione del Tribunale di Vicenza Ente Pubblico non economico Vicenza Contrà del Monte, 13 - LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI: TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE a cura della Commissione di Studio per gli Enti Locali Associazioni e Onlus Presidente: CAVESTRO Clodoveo Componenti: BACCINELLI Alessandra BALDINATO Pierpaolo CANTELE Silvia CONTRO Caterina DE DEA Sergio DE ROSSI Claudio DESCOVICH Paolo DONA Antonio EBERLE Cristiano FOSSER Antonio FRAMARIN Ezio PERUFFO Andrea ROSSI Renato Martedì 2 Aprile 2002 AVVERTENZA: «Gli elaborati [ ] sono di proprietà del Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza [ ] Nessun elaborato può essere pubblicato o comunicato a terzi senza il preventivo assenso del Consiglio dell Ordine» (cfr. Art. 7 del Regolamento delle Commissioni di Studio dell Ordine),

2 Liberalità e sponsorizzazioni: trattamento fiscale e contabile 2 Le sponsorizzazioni Relatore ed estensore Pierpaolo Baldinato

3 Liberalità e sponsorizzazioni: trattamento fiscale e contabile 3 DEFINIZIONE: Contratto a prestazioni corrispettive con il quale una parte (lo sponsor) si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo, ad associare (mostrare) pro tempore, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o scientifiche, il nome dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato è conseguente all onere sostenuto dallo sponsor. Con tale definizione l Associazione Dottori Commercialisti di Milano ha accomunato le spese per contratti di sponsorizzazione alle spese sostenute per pubblicità e propaganda, essendo ambedue sostenute specificatamente per trarre benefici alla propria attività di vendita o alla propria immagine. Con la sponsorizzazione vengono utilizzati dei veicoli di pubblicità diversi rispetto a quelli tradizionali (stampa, affissione, televisione.), vengono così individuati nuovi media nello sport, nelle manifestazioni pubbliche di vario genere e nelle singole persone, che nell indossare un certo abbigliamento o nell usare un particolare prodotto, moltiplicano il messaggio per un numero indefinito di volte, con un ritorno di pubblicità a volte maggiore rispetto agli strumenti pubblicitari tipici. Vi sono più correnti di pensiero dottrinali (contratto atipico, contratto di appalto di servizi, contratto tipico, contratti di pubblicità per inserzione), ma l orientamento predominante è quello che riconduce i contratti di sponsorizzazione ai contratti atipici, per i quali non si rinviene nel codice civile un autonoma disciplina, con la conseguenza che sono sottoposti alle regole generali sui contratti (art c.c.). DEDUCIBILITA FISCALE: Anche dal punto di vista delle imposte dirette, le spese di sponsorizzazione vanno assimilate alle spese di pubblicità e propaganda. Qualche problema era sorto con la risoluzione del 5/11/74 n. 2/1016 con la quale l Amministrazione Finanziaria aveva enunciato il principio di carattere generale secondo cui potevano essere considerate di natura pubblicitaria le somme corrisposte a società sportive a condizione che abbiano come unico scopo quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro in tal senso una somma di obblighi contrattuali, anche in fatto osservati, a carico delle società percipienti, in mancanza di tali requisiti le somme devono essere considerate delle mere elargizioni a titolo di liberalità e, pertanto non deducibili. Due sono i punti fondamentali, secondo la risoluzione n. 2/1016, per distinguere le sponsorizzazioni dalle liberalità e dalle spese di rappresentanza: 1. Contratto bilaterale a prestazioni corrispettive: a fronte del corrispettivo versato dallo sponsor in denaro o in natura, lo sponsee di obbliga ad effettuare determinate prestazioni pubblicitarie, che possono essere il semplice abbinamento della denominazione dello sponsor alla denominazione dello sponsee, o la sponsorizzazione propriamente detta, che agisce su una scala più ampia del semplice contratto di abbinamento, attraverso la reclam durante la manifestazione sportiva o culturale o attraverso l intermittenza di messaggi promozionali durante le riprese televisive ecc Qualora manchi il sinallagma contrattuale e vi sia quindi assoluta mancanza reciproca di impegni, la spesa deve ricadere tra le spese di rappresentanza, con una diversa deducibilità dal punto di vista fiscale (art comma: limitata ad un terzo del suo ammontare e deducibile in quote costanti, nell esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi). Diverso è il caso del patrocinio che è una assistenza materiale o finanziaria data senza alcuna pretesa da parte del patrono. Si tratta di una erogazione liberale e quindi non deducibile dal reddito di impresa se non limitatamente ai casi espressamente consentiti dal T.U.I.R. 2. La sponsorizzazione ha lo scopo di reclamizzare i prodotti commerciali dello sponsor al fine di incrementarne i ricavi. Normalmente nella sponsorizzazione ciò che viene reclamizzata è la ditta nella sua globalità e non i singoli prodotti commercializzati da tale ditta. Ciò che viene arricchito con la sponsorizzazione è l immagine dello sponsor e non le caratteristiche dei suoi prodotti. Per fortuna l orientamento della risoluzione n. 2/1016 è stato superato dalla risoluzione ministeriale n. 9/204 del 17 giugno 1992, con la quale il Ministero delle Finanze ha espressamente accomunato le spese di sponsorizzazione alle spese di pubblicità, rilevando che le prime sono connesse ad un contratto la cui caratterizzazione è costituita, di regola, da un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato, in base al quale le parti interessate fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che esse intendono raggiungere. Generalmente mediante tale contratto lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato che, a sua volta, si impegna a

4 Liberalità e sponsorizzazioni: trattamento fiscale e contabile 4 pubblicizzare e/o a propagandare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque, l attività produttiva dello sponsor e, pertanto, le relative spese, cui non può disconoscersi una stretta correlazione con l intento di conseguire maggiori ricavi, rientrano nella previsione normativa di cui alla prima parte del comma 2 dell art. 74 del TUIR, con i conseguenti riflessi in termini fiscali ART 74 comma 2: Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell esercizio stesso e nei quattro successivi. A confermare la tesi dell assimilazione delle spese per sponsorizzazione alle spese di pubblicità vi è anche la sentenza della Cassazione Civile n del che si è pronunciata a favore del contribuente in merito ad una rettifica apportata dall Ufficio distrettuale delle II.DD. il quale con avviso di accertamento riconduceva le spese di sponsorizzazione alle liberalità sostenendo l indeducibilità delle stesse. Ovviamente la deducibilità delle spese di sponsorizzazione è subordinata al rispetto anche delle altre condizioni poste dall art. 76, comma 1, del TUIR: devono essere certe nell esistenza; oggettivamente determinabili nell ammontare, di competenza ed inerenti. Con particolare riferimento all inerenza delle spese di pubblicità, il Ministero delle Finanze ha precisato (R.M. n. 9/2113 del 25 ottobre 1980) che tale requisito risiede nella ricorrenza di quel collegamento dei costi all esercizio dell impresa ed al loro precipuo riferimento ad attività ed operazioni da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito dell impresa. Ne discende che, ove le spese di pubblicità rispondano a tale requisito, esse trovano titolo di deducibilità fiscale. Inoltre la Corte di Cassazione ha recentemente sostenuto che il principio dell inerenza può essere esteso anche a spese effettuate a fini promozionali, e quindi proiettate verso il futuro; mentre, a proposito di pubblicità, va ulteriormente rilevato,, che la pubblicità non svolge più un ruolo puramente informativo di far conoscere l esistenza di un prodotto sul mercato, ma può essere utilizzata anche per sensibilizzare preventivamente l interesse dei consumatori verso beni e servizi non ancora concretamente offerti. Se il messaggio può essere dall impresa proiettato verso il futuro, e non necessariamente ancorato all attività di produzione già svolta, non rileva neppure che alle spese pubblicitarie poste in essere non abbiano, nell immediato corrisposto realizzazioni concrete ed apprezzabili. Non sta dunque all Ufficio valutare la portata dell inerenza delle spese pubblicitarie all attività d impresa, ove quelle spese possano essere obiettivamente rapportate al nome e all oggetto dell impresa ed inquadrate nello svolgimento e nello sviluppo dell attività della stessa, in conformità di tali presupposti LE SPONSORIZZAZIONI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI L attività di sponsorizzazione è attività commerciale e come tale sottoposta alla tassazione del reddito di impresa anche se effettuata da enti non commerciali, ma la percentuale di imponibilità ai fini delle imposte sui redditi varia a seconda del regime di imposizione cui è sottoposto l ente percipiente. Gli enti commerciali in regime di contabilità ordinaria in quanto hanno superato i limiti dimensionali previsti per la contabilità semplificata dovranno assoggettare il reddito da sponsorizzazione al pari di tutte le società commerciali. Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito applicheranno ai redditi da sponsorizzazione i coefficienti di redditività previste per tutti i ricavi conseguiti nell esercizio di attività commerciali:

5 Liberalità e sponsorizzazioni: trattamento fiscale e contabile 5 Attività di prestazioni di servizi: 15% fino a L ; 25% da L a L Altre attività: 10 % fino a L ; 15% da L a L Al reddito si devono aggiungere plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi e interessi, proventi immobiliari. Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco vige un particolare regime forfetario a condizione che abbiano optato per il regime agevolato della L. 398/1991. In tale ipotesi devono assoggettare a tassazione solo il 3% dei ricavi commerciali, sponsorizzazioni comprese (indicando il 97% come costi forfetari). IMPOSTE INDIRETTE Fino al 31/12/1999 il corretto inquadramento dei corrispettivi da sponsorizzazione assumeva estrema rilevanza per l applicazione dell imposta sugli spettacoli. Il regime speciale IVA applicabile alle manifestazioni spettacolistiche è stato profondamente mutato dal 1 gennaio 2000 dal D. Lgs. 60/1999. Il decreto ha sostituito l imposta sugli spettacoli con quella sugli intrattenimenti, il cui ambito oggettivo è limitato ad alcune specifiche attività elencate nella relativa tariffa, mentre per tutte le altre attività spettacolistiche, salvo previsione di forfait e riduzioni per casi specifici, l iva è dovuta nei modi ordinari. Il regime speciale IVA è tuttora applicabile limitatamente agli intrattenimenti ed ai giochi. Il sesto comma dell art.74 DPR 633/72 prevede che l iva si calcolata sulla stessa base imponibile dell imposta sugli intrattenimenti e sia riscossa con le stesse modalità previste per quest ultima. Inoltre la norma prevede che in deroga ai principi generali la detrazione dell Iva sia forfetizzata nella misura del 50% dell imposta sulle operazioni imponibili poste in essere, con alcune deroghe, tra cui la detrazione per le prestazioni di sponsorizzazione per le quali la detrazione è ridotta ad un decimo. L art. 74 DPR 633/72 prevede anche per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge 398/1991 una detrazione forfetaria di un decimo dall iva sulle prestazioni di sponsorizzazione. Per tutti gli altri enti l iva viene calcolata nei modi ordinari, salvo che non ricadano nel regime speciale dell imposta sugli intrattenimenti e sui giochi. Per quanto attiene gli sponsor, è consentita la detrazione dell IVA sulle sponsorizzazioni sportive in quanto tali spese possono accomunarsi a quelle di pubblicità. E importante che il contratto di sponsorizzazione preveda un rapporto sinallagmatico con prestazioni bilaterali, altrimenti potrebbero essere assimilate alle spese di rappresentanza con relativa indetraibilità dell IVA.

6 Liberalità e sponsorizzazioni: trattamento fiscale e contabile 6 Il regime tributario delle liberalità Relatore ed estensore Antonio Donà

7 Liberalità e sponsorizzazioni: trattamento fiscale e contabile 7 REGIME TRIBUTARIO DELLE LIBERALITA Si tratta di contributi di funzionamento per lo svolgimento dell attività istituzionale da parte di enti non profit. Sono esclusi da I.V.A. per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non è prevista la corrispettività della prestazione. L entità della elargizione è svincolata da qualsiasi norma (contrattuale, legislativa etc..) o parametro, il soggetto erogante non si attende alcuna controprestazione. Un sistema classico di agevolazione tributaria e di incentivazione di enti non lucrativi è sempre consistito nella detraibilità delle somme erogate a titolo di liberalità e donazione a soggetti meritevoli di godere di tale vantaggio. Alcuni sistemi tributari basano il sostegno del settore non profit esclusivamente su tale concetto. Il legislatore italiano ha invece sempre preso timidamente questa strada che in maniera compiuta ha avuto una prima definizione soltanto con l introduzione del decreto legislativo 460/1997 istitutivo delle Onlus e degli Enti Non Profit. Anche in tale occasione però la legge introduce con grande prudenza l agevolazione, prevedendo non solo modalità pratiche rigorose ma anche limiti ristretti. L introduzione dell art. 37 della legge 342/2000 ha ampliato di fatto la portata della deducibilità delle liberalità; la disposizione consente contestualmente al donante di effettuare liberalità detraibili e all ente non profit di conseguire entrate non commerciali senza necessità di procedere ad adempimenti formali; si è in pratica opportunamente intervenuti sulle disposizioni di legge che regolano la disciplina degli oneri deducibili. L esame della normativa fiscale relativa alle imposte sui redditi riguardante il trattamento delle erogazioni liberali effettuate da imprese a favore di enti non commerciali e Onlus si basa sui seguenti riferimenti legislativi: - Art. 65 D.P.R. 22/12/1986 n Art. 27 legge 13/05/1999 n Art. 37 legge 21/11/2000 n. 342 (collegato alla legge finanziaria 2000). In linea generale si può osservare che gli strumenti utilizzati dal legislatore per agevolare il benefattore derivano da una stratificazione di misure e comprende una numerosa casistica di fattispecie; le agevolazioni ai Donanti sono infatti concesse sulla base di un preciso dettato normativo che non ammette eccezioni di interpretazione sia per quanto riguarda l ambito soggettivo che oggettivo; infatti le agevolazioni in esame sono considerate numero chiuso non suscettibili quindi di estensione a fattispecie diverse anche se simili a quelle espressamente previste. Valga per tutte la R.M. n. 24 E/94 (.il carattere di tassatività delle disposizioni fiscali in genere e di quelle relative a deduzioni o riduzioni d imposta in particolare non consente un interpretazione estensiva o in via analogica..). E indispensabile quindi procedere alla puntuale identificazione dell ente non profit beneficiario della liberalità. Identificazione dell ente (tipologia di erogazione) - Erogazioni a favore di enti religiosi; - Erogazioni a favore dell arte, dei beni culturali, di mostre e esposizioni di beni artistici, spettacolo; - Erogazioni a favore di enti che perseguono finalità sociale o di ricerca scientifica, di istruzione universitaria; - Erogazioni a favore di fondazioni liriche; - Contribuzione volontaria a movimenti o partiti politici; - Erogazioni corrisposte a favore di Onlus; - Erogazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche; - Erogazioni destinate a interventi umanitari. L art 65 TUIR prevede autonome considerazioni e distinti limiti di deducibilità degli oneri di utilità sociali a seconda dei soggetti destinatari delle erogazioni alle quali si ricollegano gli oneri stessi. Occorre innanzitutto notare che la deduzione è ammessa nella misura massima del reddito dichiarato, in alternativa all importo prefissato e, pertanto, si presuppone il conseguimento di reddito fiscale; non si intende più riferirsi all utile civilistico derivante dal conto economico, bensì al reddito imponibile. Le dichiarazioni contenute nelle tre

8 Liberalità e sponsorizzazioni: trattamento fiscale e contabile 8 lettere del comma II dell articolo in trattazione sono cumulabili a condizione che ciascuna di esse sia calcolata nel rispetto del 2% del reddito dichiarato. In particolare va rilevata una ingiustificata discriminazione tra liberalità in denaro e in natura a favore delle prime. Le agevolazioni per le aziende sono soggette alle seguenti condizioni: a) i destinatari sono esclusivamente quelli indicati dall articolo 65 TUIR; b) le erogazioni in denaro devono essere effettuate a mezzo banca o conto corrente postale; c) il limite dell agevolazione è fissato generalmente in Euro 1.026,00 o al 2% del reddito d impresa dichiarato.

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

SOGGETTI INTERESSATI

SOGGETTI INTERESSATI Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T. I REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI GIAMPIERO LA TORRE Tributarista in Gradisca d'isonzo (GO) SOGGETTI INTERESSATI Associazioni Sportive Dilettantistiche

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 123/E Roma, 07 novembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2006/155146 OGGETTO: Istanza di interpello Art.1 della legge n. 398 del 1991 Superamento nel periodo d imposta del

Dettagli

CIRCOLARE N.24/E. Roma,30 aprile 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N.24/E. Roma,30 aprile 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N.24/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,30 aprile 2003 OGGETTO: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Sanatorie fiscali Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

FARE FUND RAISING IN BIBLIOTECA. Fiscalità italiana: poche idee e ben confuse

FARE FUND RAISING IN BIBLIOTECA. Fiscalità italiana: poche idee e ben confuse FARE FUND RAISING IN BIBLIOTECA La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela e valorizza il patrimonio storico e artistico della nazione. (Art. 9 della

Dettagli

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i seguenti: a) regime ordinario; b) regime semplificato; c) regime

Dettagli

RISOLUZIONE N. 27/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR

RISOLUZIONE N. 27/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 Marzo 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR Con la consulenza specificata

Dettagli

Anno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo

Anno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo Università ità Commerciale Luigi i Bocconi Anno Accademico 2012-2013 Scienza delle Finanze CLEACC classe 12 ENTI NON COMMERCIALI Francesco Dal Santo Panoramica Qualificazione ENTI NON COMMERCIALI Non commercialità:

Dettagli

Le associazioni sportive

Le associazioni sportive L IVA nelle associazioni sportive dilettantistiche 1 Attività «ISTITUZIONALE» Attività «COMMERCIALE» applicazione del regime «ORDINARIO» liquidazione ordinaria dell IVA eccezione per attività spettacolistiche

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

ARTICOLO 100, DPR 917/1986 ARTICOLO 100, DPR 917/1986 Titolo del provvedimento: Testo unico delle imposte sui redditi. art. 100 Titolo: Oneri di utilità sociale. Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato da: DL del 14/03/2005 n.

Dettagli

A) Le Erogazioni liberali (donazioni) effettuate da parte dei commercianti, degli imprenditori individuali e delle società

A) Le Erogazioni liberali (donazioni) effettuate da parte dei commercianti, degli imprenditori individuali e delle società Come i professionisti, i lavoratori dipendenti, i pensionati, le persone fisiche, i commercianti, gli imprenditori possono aiutare la nostra scuola ottenendo significativi benefici fiscali Marco Grumo

Dettagli

Spese di rappresentanza

Spese di rappresentanza Spese di rappresentanza LE NUOVE REGOLE PER LA DEDUCIBILITA Trattamento fiscale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 La normativa previgente non forniva una definizione di spese di rappresentanza

Dettagli

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E OGGETTO: Cessione gratuita di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS. Art 13, comma 3, del decreto legislativo

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

LA NUOVA DEFINIZIONE DI BENEFICENZA E IL SUO IMPATTO SULLE FONDAZIONI DI EROGAZIONE. Stresa 27 novembre 2009

LA NUOVA DEFINIZIONE DI BENEFICENZA E IL SUO IMPATTO SULLE FONDAZIONI DI EROGAZIONE. Stresa 27 novembre 2009 LA NUOVA DEFINIZIONE DI BENEFICENZA E IL SUO IMPATTO SULLE FONDAZIONI DI EROGAZIONE Stresa 27 novembre 2009 EVOLUZIONE STORICA DELLA NOZIONE DI BENEFICENZA art. 10, comma 1, lett. a), n. 3, D. lgs. 460/1997

Dettagli

IRAP determinazione imponibile

IRAP determinazione imponibile Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP L IRAP è stata introdotta nel 1997, dando seguito a moltissime polemiche, in quanto si presenta come un imposta del tutto atipica sia per quanto riguarda

Dettagli

RISOLUZIONE N. 255/E. Roma, 2 ottobre 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 255/E. Roma, 2 ottobre 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 255/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 2 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 cessione dello sfruttamento economico del diritto d immagine

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Oggetto: istanza d interpello ai sensi dell articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 società: "X.Z.Y. srl Spese di pubblicità e rappresentanza

Oggetto: istanza d interpello ai sensi dell articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 società: X.Z.Y. srl Spese di pubblicità e rappresentanza R is oluzione 14 novembre 2002, n.356 E - Caus e r elated marketing, AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 novembre 2002 Oggetto: istanza d interpello ai sensi dell

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. COMUNE DI CERVENO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. (Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 07/05/2012)

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Giovani in Associazione

Giovani in Associazione Giovani in Associazione 16 NOVEMBRE 2011 A cura dei Dottori: Piero Cevola Riccardo Petrignani Componenti del Gruppo di Studio Enti No Profit Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Dettagli

Quali enti sono tenuti a pagare l Irap? Tutti indistintamente, sia che svolgano attività commerciale sia che non la svolgano.

Quali enti sono tenuti a pagare l Irap? Tutti indistintamente, sia che svolgano attività commerciale sia che non la svolgano. Cos è l Irap? E una sorta di tassa sul costo del lavoro. Se l associazione ha personale dipendente, un collaboratore a progetto o delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale deve pagare l Irap su

Dettagli

OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili RISOLUZIONE N. 179/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 dicembre 2005 OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati 15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,

Dettagli

COSTI DI PUBBLICITÀ. Attivo SP B.I.2

COSTI DI PUBBLICITÀ. Attivo SP B.I.2 4 COSTI DI PUBBLICITÀ Attivo SP B.I.2 Prassi Documento OIC n. 24; Comitato consultivo per le norme antielusive, pareri 19.2.2001 n. 1; 24.2.2004 n. 1; 5.5.2005 n. 8 e 7.3.2006 n. 5; R.M. 5.11.74 n. 2/1016;

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 23 del 30 settembre 2009 Enti associativi e società sportive dilettantistiche - Comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati fiscalmente rilevanti - Approvazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA - 1 - INDICE REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA 3 ART. 1 3 ART. 2 3 ART. 3 3 ART. 4 4 ART. 5 4 ART. 6 4 ART. 7 4 ART.8 4 ART. 9 4 ART.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Imposte differire: le voci da controllare

Imposte differire: le voci da controllare Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 125 29.04.2014 Imposte differire: le voci da controllare Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Ai fini della rilevazione in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 47/E. Roma, 28 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 47/E. Roma, 28 maggio 2010 RISOLUZIONE N. 47/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento fiscale delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l acquisto di servizi alberghieri

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 24 Aprile 2009, ore 08:08 Immobili - patrimonio Deducibili gli interessi di finanziamento Rientrano nel novero degli interessi soggetti all art. 96 TUIR quelli di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.

Dettagli

INQUADRAMENTO FISCALE DELL ATTIVITA INTERNA ED ESTERNA DELLE APS

INQUADRAMENTO FISCALE DELL ATTIVITA INTERNA ED ESTERNA DELLE APS S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO INQUADRAMENTO FISCALE DELL ATTIVITA INTERNA ED ESTERNA DELLE APS Borghisani Chiara 17 marzo 2015 - ODCEC MILANO Associazioni di promozione sociale Circolare

Dettagli

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Novembre 2013 Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero

Dettagli

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente: RISOLUZIONE N. 88/E ma, Roma, 25 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore Servizi Energetici - GSE articolo 2 della legge 24 dicembre

Dettagli

Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI PER L ATTIVITA SPORTIVA DILETTANTISTICA 1 REQUISITI FORMALI la COSTITUZIONE Ai sensi dell art. 90 L. 289/2002 e

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002

RISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 Oggetto: Interpello n../2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Deducibilità degli ammortamenti relativi a

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Dettagli

Roma, 28 gennaio 2009

Roma, 28 gennaio 2009 RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 216/E

RISOLUZIONE N. 216/E RISOLUZIONE N. 216/E Roma 09 agosto 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza di interpello - Afa S.p.a. - Applicazione dei principi contabili internazionali - Deduzione di costi

Dettagli

SOMMARIO 1. ENTI NON LUCRATIVI NEL CODICE CIVILE

SOMMARIO 1. ENTI NON LUCRATIVI NEL CODICE CIVILE SOMMARIO 1. ENTI NON LUCRATIVI NEL CODICE CIVILE INTRODUZIONE... 3 FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE... 4 Costituzione di associazioni riconosciute e fondazioni... 4 Riconoscimento della personalità

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

Le Erogazioni Liberali e il Cinque per mille

Le Erogazioni Liberali e il Cinque per mille Bergamo 28 giugno 2011 RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE DEGLI ENTI NON PROFIT dott.ssa Lucia Biondi Esperto Commissione Rendicontazione economicofinanziaria e gestione delle aziende non

Dettagli

CIRCOLARE FISCALE N.1/2015

CIRCOLARE FISCALE N.1/2015 Anche per il 2015, gli enti sportivi ( associazioni e società sportive ) sono interessati da rilevanti novità, che vanno a regolamentare alcune situazioni e fattispecie per le quali si avvertiva da tempo

Dettagli

Auto in uso ai dipendenti

Auto in uso ai dipendenti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 23 23.01.2014 Auto in uso ai dipendenti Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. NOTA OPERATIVA N. 4/2014 OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. - Introduzione L art. 1 comma 618 della legge 147, del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), dà la possibilità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS. - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS. - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE COSA SI PUO DONARE DENARO BENI O SERVIZI IN NATURA COME VERSARE In caso di erogazioni di denaro il donante deve necessariamente

Dettagli

Enti e tributi. Un iniziativa dell Arcidiocesi di Trento

Enti e tributi. Un iniziativa dell Arcidiocesi di Trento Enti e tributi Un iziativa dell Arcidiocesi di Trento 21/06/2013 Numero 9 Titolo: erogazioni liberali a favore di enti e parrocchie. Stesi: la normativa fiscale favorisce la raccolta di fondi da parte

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir -

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA a.a.2013-2014 IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - 1 IRPEF IRPEF: redditi da lavoro autonomo L IRPEF è un imposta personale

Dettagli

FONDAZIONE ARETE ONLUS

FONDAZIONE ARETE ONLUS FONDAZIONE ARETE ONLUS Via Olgettina n. 58 20132 Milano C.f. 97267640155 Bilancio al 31/12/2004 NOTA INTEGRATIVA (Valori in Euro) Il bilancio chiuso al 31/12/04 della Fondazione Aretè Onlus evidenzia un

Dettagli

Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF

Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF Il legislatore, con la Legge 6 luglio 2012 n. 96 recante, tra l altro, norme in materia di riduzione dei contributi pubblici

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 maggio 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP dell IVA non detratta relativa a prestazioni

Dettagli

PUBBLICITA E SPONSORIZZAZIONI.

PUBBLICITA E SPONSORIZZAZIONI. PUBBLICITA E SPONSORIZZAZIONI. Comma 8 Art.90 Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di, associazioni sportive dilettantistiche.omissis. riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE Allegato A alla delibera C.C. N. 17 Del 01.03.2011. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE Art.1 Definizione e finalità Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una

Dettagli

La disciplina fiscale delle ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La disciplina fiscale delle ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE La disciplina fiscale delle ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE Le fonti normative Normativa fiscale Riferimenti D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) Artt. 73, 143-150 L. 398/91 Regime forfetario di determinazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 162/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 162/E QUESITO RISOLUZIONE N. 162/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 giugno 2009 OGGETTO : Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Deducibilità spese per servizi di telefonia fissa e

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

donare&ricevere Guida rapida alle norme sulla donazione + dai - versi!

donare&ricevere Guida rapida alle norme sulla donazione + dai - versi! Guida rapida alle norme sulla donazione + dai - versi! DONARE AL VOLONTARIATO Vantaggi e opportunità per imprese e persone!l attuale normativa, dopo l approvazione anche della legge Le Organizzazioni di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 323/E

RISOLUZIONE N. 323/E RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nell

Dettagli

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine

Dettagli

Spese di Rappresentanza Spese di Pubblicità e Propaganda

Spese di Rappresentanza Spese di Pubblicità e Propaganda S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Spese di Rappresentanza Spese di Pubblicità e Propaganda Enrico Gigliucci 20 Marzo 2009 SPESE DI RAPPRESENTANZA sono le spese il cui scopo è quello di non promuovere le

Dettagli

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato

Dettagli

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI - IMPOSTE SUL REDDITO (IRES) - OBBLIGHI DICHIARATIVI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) - AGEVOLAZIONI/ESENZIONI

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali. CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?

Dettagli

OGGETTO: Omaggi Aziendali

OGGETTO: Omaggi Aziendali Informativa per la clientela di studio N. 146 del 14.12.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Omaggi Aziendali Con l approssimarsi delle festività natalizie, sul trattamento fiscale delle spese per

Dettagli

La fiscalità della sanità integrativa

La fiscalità della sanità integrativa La fiscalità della sanità integrativa 1 Il trattamento tributario dei contributi Fonti normative Art. 10, comma 1, lettera e-ter del tuir 917/86(oneri deducibili) Art. 51, comma 2, lettera a) del tuir

Dettagli

RISOLUZIONE N. 166/E

RISOLUZIONE N. 166/E RISOLUZIONE N. 166/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 aprile 2006 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpello IMAIE Trattamento fiscale da applicare, ai

Dettagli

Fiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie

Dettagli

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. 4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,

Dettagli

Periodico informativo n. 5/2013

Periodico informativo n. 5/2013 Periodico informativo n. 5/2013 Tabelle ACI 2013 aggiornate e auto in uso promiscuo ai soci e dipendenti Gentile Cliente, Le inviamo la presente per comunicarle che l ACI ha pubblicato, come ogni anno,

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli