Nuova Appendice I ( approvata dal Comitato Esecutivo il 4 e 5 marzo 2004)

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1 Nuova Appendice I ( approvata dal Comitato Esecutivo il 4 e 5 marzo 2004) Lingue: Interpretariato a) Le lingue per le quali si avrà un interpretazione attiva nelle riunioni statutarie e nelle conferenze della FSESP sono: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, e una lingua scandinava. Le riunioni statutarie basate sui collegi elettorali dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta delle lingue attive. b) Si cercherà di assicurare un massimo servizi di interpretazione passiva (parlare ma non ascoltare) e/o altre forme di assistenza linguistica durante le riunioni statutarie e le conferenze della FSESP. c) I servizi di interpretariato si organizzeranno sulla base delle iscrizioni formalizzate nel termine previsto per la registrazione alle riunioni. Non verrà garantito il servizio di interpretariato per quei partecipanti non aventi diritto di parola. Nel caso in cui il partecipante per il quale sono stati contrattati i servizi di interpretariato non può prendere parte alla riunione, l assenza dovrà essere notificata al Segretariato come minimo con quattro settimane d anticipo. Nel caso in cui il termine non venga rispettato il sindacato del partecipante in questione dovrà farsi carico delle spese di interpretariato, salvo che questi non possa parteciparvi per motivi urgenti. Traduzione d) I documenti della FSESP che richiedono una decisione di un organismo statuario della FSESP verranno pubblicati in cinque lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, e svedese (decisione, del Comitato Esecutivo della FSESP, del 14 giugno 2002). e) In conformità all art. 7.1 (cambiata la numerazione) dello Statuto della FSESP, il Comitato Esecutivo avrà la possibilità di modificare le suddette disposizioni con i limiti stabiliti nell art

2 Appendice II ( vecchia appendice I) ( vedi il punto A della prima pagina del presente documento) FEDERAZIONE SINDACALE EUROPEA DEI SERVIZI PUBBLICI Regolamento del Congresso Preparazione del Congresso 1. Il Comitato esecutivo nominerà per elezione/ ratifica del Congresso La Commissione per la verifica dei poteri; Presidenza del Congresso; La Commissione per il regolamento; La Commissione per le risoluzioni; Gli scrutatori Risoluzioni 2. In virtù dell art dello Statuto, il Comitato Esecutivo determinerà le aree in cui desidera sottoporre risoluzioni strategiche al Congresso. Costituirà una Commissione per le risoluzioni formata dai membri del Comitato Esecutivo da ogni collegio elettorale ( un titolare e un sostituto) o rappresentanti delegati di questi. La Commissione per le risoluzioni dovrà preparare progetti di risoluzione a nome del Comitato Esecutivo. Consiglierà il Comitato Esecutivo su come rispondere alle risoluzioni e sugli emendamenti alle risoluzioni presentate dalle organizzazioni affiliate. La Commissione per le risoluzioni verrà costituita 18 mesi prima del Congresso e inizierà le attività il prima possibile, non più tardi di un anno prima che abbia inizio il Congresso. Continuerà le sue attività durante il Congresso. 3. Le organizzazioni affiliate che intendono presentare progetti di risoluzione e modifiche agli Statuti, affinché queste vengano messi all ordine del giorno del Congresso, devono essere comunicate per iscritto al Segretario generale, al massimo, sei mesi prima che abbia inizio il Congresso. Le copie dei progetti di risoluzione validi verranno inviate alle affiliate non più tardi di cinque mesi prima che abbia inizio il Congresso. Gli emendamenti ai progetti di risoluzione verranno comunicati per iscritto al Segretario generale, al massimo, quattro mesi prima che abbia inizio il Congresso. Il Comitato Esecutivo con l aiuto dalla Commissione per le risoluzioni, fornirà raccomandazioni su come votare le risoluzioni e/ o gli emendamenti ricevuti. Le risoluzioni finali verranno consegnate ai delegati del Congresso non più tardi di due mesi prima che abbia inizio il Congresso. Nomine dei candidati per le cariche elettive 4. I termini di tutte le cariche elettive scadranno con l apertura del Congresso. Le affiliate potranno presentare candidature alla Presidenza, Segreteria Generale ed ai Revisori dei conti per la loro elezione da parte del Congresso. Trasmetteranno le candidature al Segretario Generale almeno cinque mesi prima del Congresso. A due mesi dall inizio del Congresso, il Comitato Esecutivo deciderà quali candidature gli sembra opportuno sostenere. Arrivati a questo punto gli attuali titolari delle cariche in riferimento annunceranno la loro intenzione ad essere o meno rieletti. 2

3 Composizione del Congresso 5. Il Congresso sarà composto da: a) Delegati aventi diritto al voto in rappresentanza di organizzazioni membre, secondo quanto stabilito dagli artt e 5.6, sulla base di 2 voti per ogni sindacato membro di circa x membri, o parte proporzionale di suddetto numero, e di un voto in più per ogni x membri addizionali paganti, o parte proporzionale di suddetta quantità. Nessun sindacato ha il diritto a mandare più delegati del numero di voti che gli corrispondono. Il valore di x viene calcolato nel seguente modo: numero di membri paganti/numero di seggi rimanenti dopo l assegnazione di due seggi per sindacato. Si calcolerà la distribuzione delle delegazioni sulla base dei dati di affiliazione disponibili per l anno più vicino al Congresso Ad eccezione dei sindacati che si sono incorporati alla FSESP nel periodo compreso tra i congressi, potranno inviare delegati solo quelle organizzazioni che abbiano versato il corrispettivo finanziario, così come stabilito dagli artt. 5.3, 5.4 e 5.5, per ogni anno nel periodo compreso tra i congressi. Il numero massimo di delegati sarà approssimatamene di 500. b) Il Presidente e il Segretario generale della FSESP aventi diritto di parola e di voto. c) I rappresentanti dell ISP nel Comitato Esecutivo aventi diritto di parola e di voto. d) Rappresentanti della CES ed altre organizzazioni sindacali europee ed internazionali ai quali sono affiliati i sindacati membri, invitati dal Comitato Esecutivo. e) (attuale e) invitati che possono prendere parola nel Congresso, previo invito del Comitato Esecutivo. f) (attuale c) osservatori e personale tecnico di organizzazioni affiliate in numero non superiore alla metà dei delegati autorizzati, e osservatori di organizzazioni non membre, previo invito del Comitato Esecutivo. g) (attuale f) il personale necessario a garantire il funzionamento delle sessioni del Congresso. Costituzione del Congresso 6. Nella sua prima sessione, il Congresso eleggerà o ratificherà: La Commissione per la verifica dei poteri, che sarà incaricata di verificare le credenziali dei delegati. La Commissione ha l autorità di controllare se le affiliate soddisfano i requisiti e gli obblighi stipulati negli statuti. La Commissione per la verifica dei poteri ha il diritto di richiedere al segretario generale, ai membri del Comitato Esecutivo e a qualunque delegato presente al Congresso l informazione necessaria per l adempimento dei loro obblighi o prove di legittimità delle credenziali dei delegati. La Commissione per la verifica dei poteri presenterà al congresso una relazione nella quale vi sarà il numero dei delegati/e iscritti e votanti. Nel caso in cui qualche delegato registrato non possa assistere al Congresso, l organizzazione affiliata, a cui appartiene il delegato, dovrà notificare al segretario generale le generalità del sostituto, di modo che la Commissione per la verifica dei poteri possa approvare la lista esatta dei delegati. Le votazioni o elezioni non si 3

4 terranno finché esso non abbia esaminato e votato il rapporto e le raccomandazioni iniziali della Commissione per la verifica dei poteri. La presidenza del Congresso sarà formata da quattro presidenti (due donne e due uomini). Queste quattro persone si avvicenderanno alla presidenza delle sessioni del Congresso e vigileranno sul corretto svolgimento dei lavori. Verranno assistiti da due segretari (un uomo e una donna) che hanno il compito di mettere a verbale gli interventi a favore o no delle risoluzioni, contabilizzare i voti a favore, contro e le astensioni. La presidenza approverà e firmerà gli atti del congresso I membri della segreteria e i gli assistenti tecnici qualora vengano richiesti assisteranno la presidenza del Congresso. La Commissione delle risoluzioni, che fornirà, qualora lo ritenga conforme, spiegazioni sulle risoluzioni e sulle raccomandazioni di voto La Commissione per il regolamento, ha il compito di raccomandare l ordine dei lavori e la durata limite degli interventi; esaminare e commentare la validità di tutte le risoluzioni e degli emendamenti ricevuti da parte delle organizzazioni affiliate e dal Comitato Esecutivo, e consigliare il Congresso su qualunque questione il cui sviluppo richieda una decisione. Gli scrutatori verranno nominati dal Congresso per accertare il numero di voti. Sviluppo del Congresso Partecipazione ai dibattiti 7. la Presidenza del Congresso avrà il compito di dirigere i dibattiti e organizzare l ordine dei lavori delle sessioni d accordo con l ordine del giorno e con i calendari stabiliti. La Presidenza redigerà la lista dei relatori secondo le richieste di parola. 8. Le richieste di parola dovranno essere trasmesse al tavolo, per iscritto e prima dell inizio della sessione corrispondente, indicando il nome dei delegati, l organizzazione e il paese rappresentato, ed anche il rapporto o l ordine del giorno nel quale si vuole intervenire. 9. ad eccezione della presentazione dei rapporti e delle risoluzioni verrà assegnato ad ogni delegato un tempo massimo di sette minuti. Qualora fosse ritenuto necessario per esigenze di tempo, il Consiglio potrà limitare ancor di più il tempo o chiudere la lista dei relatori riguardo a un determinato argomento. La presidenza potrà interrompere il relatore che va oltre il tempo stabilito o il cui argomento non è inserito nell ordine del giorno. 10. Le risoluzioni ed altri documenti politici sottoposti ad approvazione saranno presentati e proposti da un membro del Comitato Esecutivo. presentatore avrà il diritto di rispondere ad eventuali chiarimenti. 11. il presidente e il segretario generale della FSESP hanno il diritto di intervenire in qualsiasi momento. Votazione 12. Salvo diversa indicazione, le votazioni del congresso richiedono il raggiungimento del 50% + 1 dei delegati iscritti e votanti. 13. La votazione nel Congresso si effettuerà per alzata di tessera tra i delegati aventi diritto al voto, come previsto dagli artt e 5.6 dello Statuto. Qualora fossero disponibili dei sistemi di votazione elettronici, verranno utilizzati per assicurare una rapidità e precisione nel conteggio 14. Supponendo che la maggioranza raggiunta o il quorum necessario creassero dei dubbi, gli scrutatori effettueranno il conteggio. Nel caso di parità dei voti la presidenza procederà a una nuova votazione. Se ci dovesse essere nuovamente una parità si sottoporrà il progetto di risoluzione all attenzione e approvazione del comitato Esecutivo. 4

5 15. Su richiesta di un minimo di 4 sindacati provenienti da 4 paesi diversi, si procederà ad una votazione per mandato, fissando il numero di voti secondo quanto stabilito nel comma 6 a) del regolamento interno. Risoluzioni d urgenza 16. Si potranno presentare delle risoluzioni d urgenza su quelle questioni per le quali si siano prodotte delle novità oltre il termine di presentazione delle proposte. La Commissione per le risoluzioni esaminerà l ammissibilità di tali risoluzioni prima di sottoporle a dibattito e votazione nel Congresso. Mozione d ordine e diritto a pronunciarsi contro 17. I delegati hanno il diritto di richiedere una mozione d ordine fuori della lista degli iscritti a parlare. Verranno ammesse mozioni d ordine relative a una proposta di chiusura della lista degli interventi, alla limitazione del tempo di parola, alla formulazione di una proposta alternativa di presentazione dei punti all ordine del giorno o l applicazione delle procedure di voto. I delegati potranno prendere parola una sola volta durante una mozione d ordine con il tempo a disposizione di due minuti. Non sarà permesso al delegato di prendere parola per una mozione d ordine pronunciandosi sulla sostanza dell oggetto in discussione. Una volta presentata la mozione d ordine, la presidenza del Congresso chiederà ai delegati se qualcuno si vuole pronunciare contro la mozione d ordine. Il delegato che voglia pronunciarsi contro avrà a disposizione solo due minuti. In seguito la mozione verrà sottoposta a votazione. Elezioni della presidenza e della segreteria generale Le rispettive elezioni di presidente e segretario generale avverranno per votazione segreta nel caso siano state presentate varie candidature per la carica. In ogni caso, se venisse richiesto da 4 sindacati provenienti da 4 paesi diversi l elezione avverrà tramite votazione. 5

6 Nuova appendice III REGOLAMENTO INTERNO DELLE RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA FSESP Membri 1. Ogni paese in cui la FSESP abbia delle organizzazioni affiliate ( 1 membro per ogni membri paganti), l ISP più un membro femminile addizionale per collegio elettorale. 2. Il presidente o i vice presidenti, il segretario generale e il segretario generale aggiunto. 3. I presidenti dei Comitati permanenti della FSESP con solo diritto di parola Altri rappresentanti 4. un rappresentante dell organizzazione internazionale affiliata Unyon Syndicale avrà un invito permanente come osservatore. 5. il rappresentante della FSESP in Eurocrades avrà un invito permanente come osservatore. 6. su invito del Segretario generale potranno assistere i rappresentanti della FSESP negli organi della CES. 7. il Segretario generale sarà colui che deciderà chi potrà assistere alla riunione Invitati 8. Verrà fatto un invito permanente al segretario generale della CES 9. Il comitato direttivo o la presidenza o la vice presidenza potranno, attraverso ill segretario generale, invitare una figura pubblica o una organizzazione non affiliata. Assistenti 10. ogni membro titolare, o in loro assenza il membro sostituto, avranno diritto ad essere aiutati da un assistente. I nomi degli assistenti dovranno essere registrati con il segretariato della FSESP nel termine della data dell iscrizione alla riunione. Diritto di parola 11. avranno diritto a parola le seguenti persone: membri titolari e sostituti; presidenti dei Comitati permanenti; altri rappresentanti ( quando gli si dia la parola) rappresentanti invitati della FSESP negli organi della CES ( quando gli si dia parola); membri del segretariato ( quando gli si dia parola) invitati (quando gli si dia parola) rappresentanti autorizzati in assenza dei corrispondenti membri titolari o sostituti ( sempre che il segretariato abbia conferma di ciò) 6

7 Diritto di voto 12. Avranno diritto al voto in virtù di quanto disposto nell art degli statuti della FSESP: membri titolari; membri sostituti in assenza dei loro corrispondenti titolari. Registrazione dei partecipanti 13. I partecipanti verranno iscritti nel registro del segretariato prima di occupare i loro seggi nella sala riunioni. I membri titolari, o in loro assenza i sostituti, riceveranno le schede elettorali nel momento della registrazione. Votazione 14. la Votazione si effettuerà per alzata di tessera. Quando un membro eleggibile del Comitato Esecutivo chiede una votazione verrà sottoposta ad approvazione dei membri. Una volta approvata dai membri per maggioranza semplice, si procederà alla votazione. Servizio di interpretariato 15. Il servizio di interpretariato sarà organizzato come descritto nell art. 6.4 degli statuti della FSESP, sulla base delle iscrizioni formalizzate nel termine previsto. 16. L interpretariato non sarà garantito, come descritto nell art. 6.4 degli statuti della FSESP, per quei partecipanti che si iscrivono oltre il termine 17. L interpretariato non sarà garantito, come descritto nell art degli statuti della FSESP, per quei partecipanti senza diritto di parola. 18. Nel caso in cui il partecipante per il quale sono stati contrattati degli interpreti non possa partecipare alla riunione, l assenza dovrà essere notificata al segretariato come minimo quattro settimane prima. Supponendo che il termine non venga rispettato il sindacato del partecipante in questione, dovrebbe pagare le spese di interpretariato, salvo che questi non possa partecipare per motivi di salute. Documenti della riunione 19. i documenti relativi alle riunioni verranno inviati o distribuiti esclusivamente ai membri titolari o sostituti, ed anche ai partecipanti con diritto di parola. Le versioni inglesi verranno inviate per posta otto settimane e quattro settimane prima della convocazione, salvo in casi di urgenza. Resoconti 20. I resoconti includeranno come minimo: la lista dei partecipanti; l ordine del giorno approvato; la lista di coloro che sono intervenuti; le proposte fatte e i presentatori le decisioni prese 7

8 Nuova Appendice IV Regolamento interno delle riunioni del Comitato direttivo della FSESP Membri 7. Ogni collegio elettorale della FSESP e l ISP possono essere rappresentati dai loro membri. Ci saranno membri del Comitato Esecutivo basati su due rappresentanti per collegio, tre se il collegio ha più di un milione di iscritti, l ISP. Almeno uno dei rappresentanti nominati dovrà essere una donna, Un collegio che non adempirà alla richiesta di nominare una domnna perderà un seggio. Ogni collegio nominerà dei sostituti. 8. nel caso in cui il collegio elettorale sia a favore di un sistema di rotazione dei membri ( titolari e sostituti), i nomi delle persone nelle posizioni di titolare o supplente dovranno essere comunicati per iscritto al segretariato nel termine previsto di iscrizione nella riunione. 9. Il presidente, i vice presidenti, il segretario generale e il segretario generale aggiunto. Osservatori 4. su invito del segretario generale potranno assistere i rappresentanti della FSESP negli organi della CES 5. il segretario generale sarà colui che deciderà chi, del Segretariato, potrà partecipare alle riunioni Invitati 6. il Comitato direttivo o la presidenza o la vicepresidenza potranno, attraverso il segretario generale, invitare una figura pubblica o una organizzazione non affiliata. Assistenti 7. ogni membro titolare, o in loro assenza il membro sostituto, avranno diritto ad essere aiutati da un assistente. I nomi degli assistenti dovranno essere registrati con il segretariato della FSESP nel termine della data dell iscrizione alla riunione. Diritto di parola 8. avranno diritto a parola le seguenti persone: membri titolari e sostituti; rappresentanti invitati della FSESP negli organi della CES ( quando gli si dia parola); rappresentanti autorizzati in assenza dei corrispondenti membri titolari o sostituti ( sempre che il segretariato abbia conferma di ciò) Diritto di voto 9. Avranno diritto al voto in virtù di quanto disposto nell art degli statuti della FSESP: membri titolari; 8

9 membri sostituti in assenza dei loro corrispondenti titolari. Registrazione dei partecipanti 10. I partecipanti verranno iscritti nel registro del segretariato prima di occupare i loro seggi nella sala riunioni. I membri titolari, o in loro assenza i sostituti, riceveranno le schede elettorali nel momento della registrazione. Votazione 11. la Votazione si effettuerà per alzata di tessera. Quando un membro eleggibile del Comitato direttivo chiede una votazione verrà sottoposta ad approvazione dei membri. Una volta approvata dai membri per maggioranza semplice, si procederà alla votazione. Servizio di interpretariato 12. Il servizio di interpretariato sarà organizzato come descritto nell art. 6.4 degli statuti della FSESP, sulla base delle iscrizioni formalizzate nel termine previsto. 13. L interpretariato non sarà garantito, come descritto nell art. 6.4 degli statuti della FSESP, per quei partecipanti che si iscrivono oltre il termine 14. L interpretariato non sarà garantito, come descritto nell art degli statuti della FSESP, per quei partecipanti senza diritto di parola. 15. Nel caso in cui il partecipante per il quale sono stati contrattati degli interpreti non possa partecipare alla riunione, l assenza dovrà essere notificata al segretariato come minimo quattro settimane prima. Supponendo che il termine non venga rispettato il sindacato del partecipante in questione, dovrebbe pagare le spese di interpretariato, salvo che questi non possa partecipare per motivi di salute. Documenti della riunione 16. i documenti relativi alle riunioni verranno inviati o distribuiti esclusivamente ai membri titolari o sostituti, ed anche ai partecipanti con diritto di parola. Le versioni inglesi verranno inviate per posta otto settimane e quattro settimane prima della convocazione, salvo in casi di urgenza. Resoconti 17. I resoconti includeranno come minimo: la lista dei partecipanti; l ordine del giorno approvato; la lista di coloro che sono intervenuti; le proposte fatte e i presentatori le decisioni prese 9

10 Appendice V (vecchia appendice II) Federazione Sindacale Europea dei Servizi Pubblici Lista dei collegi elettorali Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda Regno Unito, Irlanda Germania Benelux, Francia Europa centrale: Austria, Svezia, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia Europa Orientale: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Bulgaria, Turchia Mediterraneo: Italia, Spagna, Portogallo, Malta, Grecia, Cipro Il 23 Aprile 2004 il Comitato esecutivo ha fatto una raccomandazione sul seguente emendamento Modificare: Germania, Austria e Svizzera Modificare: Europa centrale: Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia Ungheria, Slovenia, Croazia Eliminare: Europa Orientale: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia; Bulgaria, Turchia Sostituire la riga eliminata con: Nordest d Europa: Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia Sudest d Europa: Romania, Bulgaria, Macedonia, Serbia e Turchia 10

11 Appendice VI ( vecchia appendice IV) FEDERAZIONE SINDACALE EUROPEA DEI SERVIZI PUBBLICI Direttive relative ai Comitati permanenti Il Comitato Esecutivo potrà istituire Comitati permanenti, all interno della politica e del bilancio della FSESP. Solo quei sindacati che hanno versato la quota di affiliazione alla FSESP o quelli a cui il Comitato abbia concesso una riduzione o esenzione dal pagamento hanno diritto a una rappresentanza nei Comitati Permanenti. Il Comitato Esecutivo potrà inoltre cercare risorse aggiuntive. Comitati Permanenti: obiettivi e funzioni 2. Un Comitato permanente è un organo costituito per un numeroso gruppo di lavoratori di un settore specifico dei servizi pubblici. Esso elaborerà un programma di attività conforme alla politica della FSESP e sarà orientato verso gli interessi dei lavoratori del settore per cui è stato costituito. Il programma dovrà essere approvato dal Comitato Esecutivo. Il Comitato renderà conto delle questioni su cui è impegnato al Comitato Esecutivo o tra le riunioni di questo, al Comitato Direttivo. Il Comitato Permanente presterà consulenza al Comitato Esecutivo sulle politiche realizzabili nel relativo settore per il quale è stato costituito. E autorizzato a formare delle sottosessioni per trattare le questioni che riguardano determinati gruppi di lavoratori del settore per il quale è stato creato, con riserva di approvazione da parte del Comitato Esecutivo. 3. Il Comitato permanente procederà ad uno scambio di informazioni sulla contrattazione collettiva e sugli accordi, condizioni di lavoro, campagne politiche e sindacali che si riferiscono al settore per il quale è stato formato. Vi è la possibilità che questo processo dia luogo a modalità di coordinamento e decisione comuni rispetto agli accordi sindacali a livello europeo. 4. Il Comitato Permanente sarà incaricato del dialogo sociale sotto la direzione del Comitato Direttivo vedi l art ( negoziazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro a livello europeo) nel settore per il quale è stato istituito dal Comitato Esecutivo. Qualsiasi accordo derivato dal processo di dialogo sociale dovrà essere approvato dal Comitato Esecutivo. Il Comitato informerà sullo stato di evoluzione del dialogo sociale il Comitato Esecutivo o tra le sessioni di questo, il Comitato Direttivo. Composizione 5. Il Comitato Permanente sarà composto da responsabili sindacali appartenenti alle organizzazioni affiliate del settore di attività per il quale è stato istituito; che siano responsabili delle negoziazioni collettive nei loro paesi, sulla base di un rappresentante per paese nel quale la FSESP abbia delle organizzazioni e di un membro addizionale nel caso in cui il paese superi il milione di membri paganti. Deve garantirsi così la rappresentanza dei sindacati degli stati membri dell UE e delle amministrazioni e delle istituzioni europee. In questo modo ci si assicura che i datori di lavoro di diversi stati si 11

12 riuniscano con le loro controparti a livello europeo nell ambito del processo di dialogo sociale. 6. Durante l anno successivo al Congresso, il comitato Permanente eleggerà tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti. La presidenza, insieme al segretariato della FSESP, sarà responsabile della gestione ordinaria e delle attività del programma. La presidenza informerà il Comitato Esecutivo o durante le sessioni di questo, il Comitato Direttivo- sulle attività portate a termine e sullo stato del processo di dialogo sociale. Segretariato 7. Il segretariato del Comitato permanente verrà svolto dal segretariato della FSESP o in altri modi che siano decisi dal Comitato Esecutivo. 12

13 Appendice VII ( vecchia appendice V) FEDERAZIONE SINDACALE EUROPEA DEI SERVIZI PUBBLICI Gruppi di lavoro speciali Il Comitato esecutivo potrà formare uno o più gruppi di lavoro speciali per un determinato problema o interesse specifico. Il Comitato esecutivo stabilirà il mandato del gruppo. Il gruppo di lavoro fornirà consulenza al Comitato Esecutivo su come trattare le questioni. Ogni anno, il Comitato Esecutivo si pronuncerà sulla necessità di mantenere il (i) gruppo(i) di lavoro. 2. Il segretariato del gruppo di lavoro sarà diretto o dal segretariato della FSESP o sotto la direzione dalla FSESP. 13

14 Appendice VIII (anteriore appendice VI) (vedi il punto b. della prima pagina del presente documento) PROCEDURA E MANDATI PER IL DIALOGO SOCIALE Nel presente documento sono stabilite le procedure che la FSESP deve eseguire per ottenere un mandato e per adottare le decisioni corrispondenti agli accordi propri del dialogo sociale intersettoriale e settoriale. I. CONTRIBUTO AL DIALOGO SOCIALE: DEFINIZIONE DELLE POSIZIONI GENERALI DELLA FSESP Le posizioni che la FSESP concretizzerà sia rispetto al dialogo sociale intersettoriale che al settoriale dovranno basarsi sulle politiche adottate dal Congresso. Per quanto riguarda il dialogo intersettoriale sarà il Comitato Esecutivo che dovrà sviluppare le politiche, mentre per il dialogo settoriale saranno i Comitati Permanenti. II. DIALOGO INTERSETTORIALE I componenti del Comitato esecutivo, con il fine di consultazione e negoziazione così come stabilito nel capitolo sociale del Trattato dell Unione Europea, avranno la responsabilità politica di coordinare le posizioni con le affiliate e con i membri dei Comitati permanenti degli stati membri dell UE, dell EEA 1 e paesi candidati all adesione. Le informazioni verranno fornite, alle affiliate e ai membri del Comitato esecutivo, nelle lingue disponibili (Commissione e/o CES). Le posizioni della FSESP nella prima e seconda fase di consultazione verranno elaborate in inglese, dato il breve termine e in conformità con la decisione del Comitato esecutivo del maggio per risparmiare tempo, quando sarà possibile la corrispondenza verrà inviata per posta elettronica. La FSESP coordinerà i suoi contributi con la CES. I. Fase di consultazione e informazione 1.1 Inizio del processo di consultazione da parte della Commissione Europea La Commissione sottoporrà alla consultazione delle parti sociali, d accordo con le procedure disposte nel capitolo sociale, un documento o una proposta relativa alla politica sociale. Quando necessario, il segretariato della FSESP sottoporrà un progetto di proposta su una possibile posizione della FSESP, nel quale verranno specificate all attenzione dell insieme di affiliate le conseguenze per i lavoratori del settore pubblico e dei loro 1 Spazio Economico Europeo (European Economic Area): Islanda, Liechtenstein e Norvegia (NdR) 14

15 sindacati, al fine di informare e discutere, e ai membri del Comitato esecutivo per un processo di coordinamento tra le affiliate dei rispettivi paesi. Partendo dai commenti ricevuti, il Segretariato della FSESP sottoporrà ad approvazione del Comitato Direttivo una bozza di documento. Il Comitato direttivo deciderà l opportunità di trasmettere la posizione della FSESP alla Commissione e alla CES all interno del periodo di consultazione di sei settimane. Nel caso in cui non si possa convocare il Comitato direttivo si ricorrerà ad una procedura scritta. Le decisioni saranno comunicate all insieme delle affiliate e ai membri del comitato Esecutivo. 1.2 Seconda fase di consultazione La seconda fase di consultazione seguirà delle regole simili. Quando necessario, il segretariato della FSESP sottoporrà un progetto di proposta su una possibile posizione della FSESP, nel quale verranno specificate all attenzione dell insieme di affiliate le conseguenze per i lavoratori del settore pubblico e dei loro sindacati, al fine di informare e discutere, e ai membri del Comitato esecutivo per un processo di coordinamento tra le affiliate dei rispettivi paesi. Partendo dai commenti ricevuti, il Segretariato della FSESP sottoporrà ad approvazione del Comitato Direttivo una bozza di documento. Il Comitato Direttivo stabilirà se la FSESP crede nell opportunità che la politica sociale sia negoziabile o meno. La decisione che il Comitato Direttivo prenderà, verrà comunicata all insieme delle affiliate, ai membri del Comitato Esecutivo alla CES e alla Commissione. La CES deciderà se negoziare o meno la questione. Se la CES decidesse di non negoziare questo sarà la fine di del procedimento di dialogo sociale intersettoriale. Il periodo di consultazione avrà una durata di sei settimane. Le decisioni che verranno prese si comunicheranno alle affiliate e ai membri del Comitato esecutivo. Vi è la possibilità che la FSESP o le organizzazioni europee dei lavoratori del settore pubblico ritengano conveniente negoziare una determinata questione quando la CES, il CEEP e la Unice abbiano emesso una opinione sfavorevole. (Per questi casi, vedi il capitolo III Dialogo Sociale settoriale). II. Negoziazioni Le negoziazioni avvengono se le parti intersettoriali eiropee (CES, Unice, CEEP) si accordano sulla negoziazione. 2.2 Determinazione del mandato La FSESP riceverà una proposta dalla CES. Quando necessario il segretariato della FSESP formulerà dei commenti sulla proposta della CES basandosi sulla posizione della FSESP nella prima e seconda fase di consultazione. I membri del comitato Esecutivo e le affiliate riceveranno tutta l informazione necessaria sulle proposte della CES, i commenti del segretariato della FSESP riguardo le negoziazioni potenziali almeno quattro settimane prima che sia presa rispetto al mandato una decisione del Comitato Esecutivo della CES. 15

16 Affinché i rappresentanti della FSESP possano intervenire nell esecutivo della CES, i membri del Comitato Esecutivo della FSESP ( coordinando gli input delle affiliate) dovranno trasmettere per iscritto le loro opinioni al segretariato della FSESP, preferibilmente in inglese o in un altra lingua ufficiale della FSESP. Partendo dalle risposte ricevute, i rappresentanti della FSESP ( titolari e sostituti) nel Comitato esecutivo della CES stabiliranno la posizione finale della FSESP nel Comitato Esecutivo della CES. La FSESP informerà la CES che desidera far parte della delegazione trattante della CES e che verrà rappresentata dal segretario Generale della FSESP o da un suo rappresentante designato. 2.2 Monitoraggio delle negoziazioni Le affiliate, il Comitato direttivo ed esecutivo verranno informati regolarmente sui progressi delle negoziazioni. In caso d urgenza, potranno essere prese decisioni riguardanti il mandato o modificare lo stesso facendolo per scritto durante il periodo di consultazione di 4 settimane con i membri del Comitato esecutivo. Le affiliate saranno tenute informate sui fatti Quando le negoziazioni portano alla formulazione di una bozza di accordi, la stessa verrà inviata alle affiliate e al Comitato Esecutivo della FSESP, almeno sei settimane prima che il Comitato Esecutivo della CES prenda una decisione (per permettere la consultazione e la definizione del mandato per il voto) III. DIALOGO SOCIALE SETTORIALE Il processo di dialogo sociale avverrà nel seguente modo. 1. Inizio del processo La FSESP proporrà un tema di discussione con i datori di lavoro di settore o accetterà una proposta di discussione di questi. I comitati permanenti prenderanno le decisioni sulla base della politica generale adottata dalla FSESP e le priorità del programma FSESP. I Comitati Permanenti decideranno sulle questioni da loro ritenute importanti. 2. Nomina della delegazione trattante Verrà nominata una delegazione trattante che avrà il compito di preparare, se è conforme, una posizione congiunta. La nomina dei membri sarà a carico del comitato permanente, che veglierà per stabilire un equilibrio tra le competenze, regioni, uomini e donne. Il gruppo includerà un rappresentante del segretariato della FSESP. Questo potrà redigere proposte e risposte. 3. Negoziazioni Nelle trattative con i datori di lavoro, la delegazione trattante dovrà rendere conto alla presidenza e alla vicepresidenza del Comitato permanente. La presidenza, le vicepresidenze e la delegazione trattante stabiliranno quando richiedere contributi o decisioni ai membri. 4. Comitato di dialogo sociale settoriale 16

17 Le delegazioni della FSESP nei comitati di dialogo sociale settoriale saranno costituiti dai corrispondenti membri dei comitati permanenti, insieme ai rappresentanti di tutti i paesi membri dell UE. Nel caso in cui si stabilisca un dialogo sociale settoriale in un settore che non è rappresentato nel corrispondente comitato permanente, verrà costituito un gruppo negoziatore con rappresentanti dei sindacati interessati. Il gruppo dovrà rendere conto al Comitato permanente. Tutte le affiliate appartenenti ai rispettivi settori verranno informate e consultate sulle posizioni adottate nei Comitati di dialogo sociale settoriale. Il comitato permanente prenderà in considerazione il risultato finale delle negoziazioni settoriali. Sottoporrà ad approvazione del Comitato Esecutivo una raccomandazione da adottare o rifiutare. Nel caso di limitazioni di tempo, si affiderà al comitato Direttivo l approvazione della raccomandazione del Comitato permanente ( se necessario, la pratica potrà avvenire per iscritto) IV. PROCESSO DECISIONALE E VOTAZIONE 1. La votazione sui risultati finali delle negoziazioni (l attuale accordo) avverrà sulla base di una maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri aventi diritto del Comitato esecutivo. Il quorum è fissato al 50% +1 dei membri titolari del Comitato esecutivo. 2. Lo stesso quorum è applicato per la procedura scritta ( 50% +1 dei membri titolari del Comitato Esecutivo), affinché si raggiunga il quorum il risultato dovrà essere per la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Nel caso in cui il tempo sia limitato il Comitato Direttivo potrà approvare i risultati ottenuti tramite risposta scritta e questa verrà trasmesso al Comitato esecutivo. 3. Avranno diritto al voto solo i membri del Comitato Esecutivo provenienti dai paesi dell UE. e dall EEE, poiché gli accordi verranno applicati solo a questi paesi. 4. Tutte le altre votazioni, sia del Comitato Direttivo, Esecutivo e Permanente, si svolgeranno per maggioranza semplice dei presenti e con diritto al voto ( art dello statuto della FSESP. 5. Le astensioni verranno considerate come una posizione di neutralità sulla questione. 6. I membri de Comitato Esecutivo, Direttivo o Permanente dovranno garantire il diritto di consultazione e partecipazione di tutti i sindacati entro i limiti stabiliti 7. Le organizzazioni sindacali che pensano che questa procedura non sia stata rispettata potranno mettersi in contatto con il Comitato Direttivo/Esecutivo attraverso il Segretariato. V. INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO Il Comitato Esecutivo conviene che il segretariato, anche consultando la Presidenza, Vice Presidenza o il Comitato Direttivo laddove ci sia bisogno, sia l interprete del documento nel caso ci fossero domande e pareri relativi a circostanze non contemplate dal presente documento. Il Comitato esecutivo dovrà, in seguito, essere informato 17

18 Appendice IX ( vecchia appendice III) (Il Comitato Esecutivo riunitosi il 4 e 5 marzo 2004 ha convenuto che il dibattito su questo allegato continuerà a livello delle presidenze di entrambe le Organizzazioni) ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA ISP E LA FSESP (adottato da EURECON e dal Comitato Esecutivo dell ISP nel novembre 1999) Il presente accordo basa i suoi fondamenti nel comma 6.2 dello statuto della FSESP 1. Aree di cooperazione L accordo riconosce due obiettivi principali per la FSESP: a) per i sindacati ISP formare la sottoregione ISP nella UE, nello SEE ed anche per i paesi che hanno fatto richiesta di adesione all Unione Europea. b) costruire nell ambito organizzativo della CES una federazione sindacale indipendente di lavoratori del settore pubblico. Il raggiungimento di questi obiettivi richiede accordi di cooperazione tra l ISP e la FSESP ed anche strutture e risorse indipendenti per occuparsi della questione relative al processo di integrazione europea. Relativamente al punto 1a il Comitato Esecutivo dell ISP e il Comitato Regionale Europeo hanno il compito di stabilire le attività regionali europee dell ISP. Per concretizzare suddette responsabilità la FSESP dovrà assistere l ISP per la messa in atto del piano di azione a livello subregionale. Relativamente al punto 1b è compito del Comitato Direttivo ed Esecutivo della FSESP fissare politiche e destinare risorse. Le quote di affiliazione della FSESP dovranno essere versate in euro su un conto bancario alla FSESP. Le affiliate della ISP e della FSESP dichiarano lo stesso numero di membri, per il pagamento delle quote di affiliazione sia all ISP che alla FSESP. La ISP sosterrà l attività della FSESP attraverso: Un adeguato co-finanziamento; mettendo del personale competente a disposizione della FSESP; fornendo assistenza amministrativa e tecnica. 2. Personale a) Ai fini del presente accordo il Segretario generale dell ISP delega al Comitato Direttivo della FSESP la responsabilità del Segretariato della FSESP in conformità dell art. 6.1 dello statuto della FSESP e 16.1 dello statuto dell ISP. Il Segretario Generale della FSESP è responsabile della gestione delle attività comuni del Segretariato rendendo conto al Comitato esecutivo e direttivo della FSESP. Queste competenze includono: L elaborazione e diffusione di documenti e pubblicazioni: L amministrazione generale di attività, uffici e personale; 18

19 L assunzione e il licenziamento di personale (soggetti aventi diritto, così come previsto dall accordo collettivo, al ricorso); Le richieste della FSESP che hanno a che vedere con le risorse finanziarie dell ISP o la gestione del personale, devono essere presentate al Segretario Generale della ISP. b) Il personale della FSESP dovrà essere assicurato dallo stesso datore di lavoro ad eccezione del personale messo a disposizione. c) Tenuto conto del livello insufficiente delle riserve finanziarie della FSESP si dovrà mantenere, per tutta la durata del presente accordo il rapporto di lavoro con l ISP, basato sul contratto collettivo della CISL internazionale. In caso di cambiamenti i diritti acquisiti dei lavoratori dovrebbero essere garantiti anche dal nuovo datore di lavoro e questo richiederà una contrattazione con il personale e con il suo sindacato. 3. Patrimonio Il Comitato Esecutivo della FSESP fisserà le necessità di risorse del segretariato ( ristrutturazione o trasferimento d uffici) nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le richieste di fondi dovranno essere presentate nel momento della stesura del bilancio dell ISP, saranno a carico del Comitato Esecutivo della ISP e verranno stanziati previa autorizzazione. La FSESP cercherà di costituire delle riserve sufficienti, in un tempo ragionevole, per ridurre l importo di risorse ricevute dall ISP come anticipo. 4. Sostegno dell ISP alla FSESP a) Servizi professionali: Collegamento dell Ufficio dell ISP con il contabile della FSESP per garantire una coerente politica contabile; mantenimento e conciliazione del bilancio tra la FSESP e la ISP b) Supporto amministrativo: traduzioni, impaginazioni, fotocopie stampe e spedizioni. c) Il lavoro intrapreso dai membri del personale, per conto della ISP o della FSESP, verrà corrisposto sulla base di una tariffa stabilita, le cui condizioni sono soggette a revisione annuale. In caso di disaccordo rispetto a queste disposizioni, il Presidente della FSESP e della ISP dovranno essere informati. 5. Natura dell accordo Il presente accordo è un allegato dello statuto della FSESP. Esso potrà essere soggetto a revisione annuale e, se è necessario, a modifiche sia da parte del Segretario Generale dell ISP che del Segretario Generale della FSESP. 19

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