ODCEC DI MANTOVA - COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI - SCHEDE DI DIRITTO CONCORSUALE N. 01/2014

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1 ODCEC DI MANTOVA - COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI - SCHEDE DI DIRITTO CONCORSUALE N. 01/2014 COMUNICAZIONI AI CREDITORI: I NUOVI ADEMPIMENTI TELEMATICI RIFERIMENTI NORMATIVI: PREMESSA: Art. 17 del D.L. n. 179 del 18/10/2012 c.d. Decreto Sviluppo- bis convertito con modificazioni dalla L. n.221 del 17/12/2012, pubblicata in G.U. il 18/12/2012 ed in vigore dal 19/12/2012, e ulteriormente modificato dall art. 1, comma 19, n. 3) lett. a) e b) della L. n. 228 del 24/12/2012 c.d. Legge di Stabilità 2013 Così come si evince dalla Relazione Illustrativa al c.d. Decreto Sviluppo- bis, la ratio di tale novella legislativa è da ricercare nell intento di ridurre, da un lato, i tempi e i costi delle procedure ricorrendo a strumenti di comunicazione di matrice telematica e, dall altro, le incombenze poste a carico della cancelleria del tribunale, trasferendole in parte al curatore. Elemento cardine delle nuove norme è rappresentato dal fatto che le comunicazioni tra i creditori e la procedura, fatte salve alcune eccezioni, non devono più essere depositate presso la cancelleria del tribunale bensì inviate all indirizzo PEC del curatore o meglio della singola procedura. Le novità normative interessano non solo la disciplina della procedura fallimentare, ma anche quella del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa e dell amministrazione straordinaria obbligando rispettivamente il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore (nel seguito curatore ) a comunicare il proprio indirizzo PEC ai creditori e ai titolari di diritti sui beni e a richiedere contestualmente agli stessi i relativi indirizzi PEC. Per meglio comprendere modalità e termini entro cui devono essere effettuate le comunicazioni della PEC ai creditori, facendo riferimento a quanto disposto dall art. 17 commi 4 e 5 del Decreto Sviluppo- bis è necessario distinguere tra: 1 - nuove procedure o procedure già in essere per le quali al 19/12/2012, data di entrata in vigore della legge di conversione, non sia già stata inviata la comunicazione prevista dall art. 92 l.f. in caso di fallimento (avviso ai creditori per l accertamento del passivo), dall art. 171 l.f. in caso di concordato preventivo (avviso di convocazione dell adunanza dei creditori), dall art. 207 l.f. in caso di liquidazione coatta amministrativa (comunicazione ai creditori del credito risultante dalle scritture) e dall'art. 22 del D.lgs. n. 270 del 1999 in caso di amministrazione straordinaria (avviso ai creditori per l accertamento del passivo), di seguito per brevità nuove procedure ; COMUNICAZIONE PEC AI CREDITORI: 2 - procedure già in essere, per le quali al 19/12/2012 sia già stata inviata la comunicazione prevista dall art. 92 l.f. in caso di fallimento (avviso ai creditori per l accertamento del passivo), dall art. 171 l.f. in caso di concordato preventivo (avviso di convocazione dell adunanza dei creditori), dall art. 207 l.f. in caso di liquidazione coatta (comunicazione ai creditori del credito risultante dalle scritture) e dall'art. 22 del D.lgs. n. 270 del 1999 in caso di amministrazione straordinaria (avviso ai creditori per l accertamento del passivo), di seguito per brevità procedure in corso.

2 Comunicazione nelle nuove procedure Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo- bis sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; ne consegue che a partire dal 19/12/2012 per le nuove procedure le comunicazioni fra il curatore e i creditori o i titolari di diritti sui beni devono essere effettuate tramite PEC. Pertanto, dai novellati artt. 92, l.f. e dall'art. 22 del D.lgs. n. 270 del 1999 si evince che il curatore debba provvedere alla comunicazione del proprio indirizzo PEC o meglio dell indirizzo PEC della procedura 1, in occasione della prima comunicazione, di cui agli articoli sopra richiamati, effettuata ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali sui beni in possesso o proprietà del debitore in stato di crisi (di seguito creditori), emersi dall esame delle scritture contabili e dalle altre informazioni utili. Per effettuare tale comunicazione, il curatore dovrà utilizzare quale canale preferenziale la posta elettronica certificata, reperendo gli indirizzi PEC dei destinatari dal registro delle imprese, ovvero dall indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e soltanto qualora non riesca ad individuare il recapito PEC dei destinatari, potranno effettuare la comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell impresa o la residenza del creditore. Inoltre, la prima comunicazione deve contenere, oltre all indicazione dell indirizzo PEC della procedura, l invito ai creditori a fornire il loro indirizzo PEC e a comunicare eventuali successive variazioni dello stesso, avvisandoli che in caso di omissione ovvero in caso di mancata consegna del messaggio PEC per cause loro imputabili, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito delle stesse presso la cancelleria del tribunale (artt. 31- bis, 171, 207 l.f e art. 22 D.lgs. n. 270 del 1999). Sarà dunque cura dei creditori, in occasione della domanda di ammissione al passivo nel fallimento (art. 93 l.f.) e nella amministrazione straordinaria (art. 22 c. 2 D.lgs. n. 270/1999) ovvero nei 15 giorni successivi alla ricezione dell avviso di convocazione dell adunanza dei creditori nel concordato preventivo (art. 171 l.f.) e alla comunicazione di cui all art. 207 nella liquidazione coatta amministrativa, trasmettere l indirizzo PEC in cui intendono ricevere tutte le successive comunicazioni che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore. COMUNICAZIONE PEC AI CREDITORI: Dal quadro appena delineato emerge che: - da parte del curatore la possibilità di effettuare comunicazioni ai creditori a mezzo lettera raccomandata o telefax (casi particolari es. dipendenti, creditori stranieri, ecc.); - da parte del creditore tutte le comunicazioni presentate in modalità cartacea ovvero tramite indirizzo di posta elettronica non PEC sono considerate irricevibili e di conseguenza scartate. Per le procedure in corso l obbligo di utilizzare la posta elettronica certificata per le comunicazioni fra il curatore e i creditori o i titolari di diritti sui beni decorre dal 31/10/2013. Comunicazione nelle procedure in corso A tale scopo, entro il 30/06/2013, il curatore doveva inviare ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, la comunicazione del proprio indirizzo PEC o meglio l indirizzo PEC della procedura richiedendo contestualmente agli stessi di provvedere entro 3 mesi (quindi al più tardi entro il 30/09/2013) ad inviare l indirizzo PEC a cui avrebbero voluto ricevere le successive comunicazioni relative alla procedura. Nella medesima comunicazione il curatore deve altresì informare il creditore e il titolare di diritti sui beni, del fatto che la norma gli attribuisce l onere di comunicare le successive variazioni dell indirizzo PEC e che nel caso di omessa comunicazione dell indirizzo 1 Per agevolare la gestione separata delle diverse procedure ed evitare la saturazione della PEC personale del curatore/commissario/liquidatore è d uso comune la creazione di un indirizzo PEC dedicato per ciascuna procedura e l iscrizione di tale indirizzo PEC al Registro Imprese.

3 PEC e delle successive variazioni, le comunicazioni loro destinate verranno eseguite mediante deposito in cancelleria. La comunicazione del 30/06/2013 a chi era destinata e con quali mezzi? Mezzi di comunicazione: Per le procedure in corso, l art. 17, comma 5 del Decreto Sviluppo- bis, stabilisce che gli obblighi di comunicazione tramite PEC introdotti dalla novella legislativa, siano applicabili solo a decorrere dal 31/10/2013. Pare, dunque, possibile sostenere che la comunicazione dell indirizzo PEC del curatore o della procedura da effettuarsi entro il 30/06/2013, potesse avvenire secondo le modalità ammesse ante riforma. A chi inviare la comunicazione? L art. 17, comma 5 del Decreto Sviluppo- bis individua quali destinatari della comunicazione dell indirizzo PEC del curatore i creditori e i terzi titolari di diritti sui beni. Tale disposizione induce a ritenere che la comunicazione debba rivolgersi alla generalità dei creditori e terzi che emergano come soggetti interessati alla procedura, dall esame delle scritture contabili e delle altre informazioni utili. Pertanto la comunicazione da effettuarsi entro il 30/06/2013 era destinata a raggiungere gli stessi soggetti a cui sono rivolte le comunicazioni di cui agli artt. 92, 171, 207 l.f. e all art. 22 del D.lgs. n. 270/1999 per la procedura di amministrazione straordinaria. Tuttavia tale comunicazione non è da intendersi come una duplicazione di adempimento e quindi un ulteriore avviso ai creditori ai sensi degli articoli in precedenza richiamati, bensì una comunicazione integrativa, che pone tutti i creditori e terzi (ad anche coloro i quali sebbene non ancora insinuati sarebbero ancora nei termini per le tardive) nelle condizioni di poter prendere contatto con il curatore secondo le modalità statuite dalla nuova disciplina. MANCATA COMUNICAZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO Il nuovo art. 31 bis l.f. comma 2 stabilisce che Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Tale norma introduce innanzitutto un principio di autoresponsabilità per i creditori, in caso di: (i) omessa comunicazione del proprio indirizzo PEC o delle variazioni intervenute sullo stesso; (ii) mancata conoscenza della comunicazione regolarmente inviata telematicamente dal curatore o dal commissario all indirizzo PEC dagli stessi indicato. Inoltre consente al curatore di adempiere agli obblighi comunicativi mediante deposito dell atto in cancelleria qualora non sia possibile la comunicazione telematica per causa imputabile al destinatario. A tale riguardo, per comprendere quando il curatore o il commissario siano legittimati al deposito dell atto in cancelleria perché ricorre causa imputabile al destinatario, è doveroso prendere in esame la disciplina che regola il funzionamento della PEC (DPR. N. 68 del 11/2/2005 DPCM del 2/11/2005) e degli avvisi prodotti dal sistema PEC nel caso di invio di un messaggio: - avviso di non accettazione rilasciato al mittente dal proprio gestore PEC quando è impossibile accettare il messaggio in ingresso; - ricevuta di presa in carico, rilasciata dal gestore PEC del destinatario per attestare l avvenuta presa in carico del messaggio da parte del sistema PEC di destinazione che costituisce prova di avvenuta spedizione; - ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore PEC del destinatario nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella PEC del destinatario che costituisce prova di avvenuta ricezione del messaggio producibile nell ambito di un procedimento; - oppure l avviso di mancata consegna, generato dal gestore PEC del destinatario, nel caso in cui il gestore PEC sia impossibilitato a consegnare il messaggio nella casella PEC del destinatario. Pertanto parrebbe plausibile ritenere che il curatore debba effettuare la comunicazione esclusivamente mediante deposito in cancelleria, nel caso in cui inviato il messaggio tramite PEC, riceva avviso di mancata consegna (orientamento Tribunale di Marsala).

4 COME REPERIRE PEC CREDITORI: PEC DA UTILIZZARE: CREDITORI STRANIERI: È possibile reperire la PEC dei creditori secondo le seguenti modalità: quelle dei creditori iscritti al Registro delle Imprese si possono reperire gratuitamente dal sito per imprese e professionisti ci si può avvalere anche dell Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti sul sito per i creditori di cui non si recepisce la PEC la comunicazione avviene tramite raccomandata o fax; le PEC degli enti pubblici, si trovano sul sito Note: Per ogni fallimento è opportuno utilizzare una PEC dedicata. Per utilizzo della PEC non è necessaria l autorizzazione del G.D. Importante controllare la capacità della casella di posta associata Il costo della PEC rientra tra quelli della procedura Per il periodo di due anni dalla chiusura della procedura, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti. Domande tipiche (FAQ) nel caso in cui in un fallimento fossero presenti diversi creditori stranieri: Come è possibile per questi presentare le domande di ammissione al passivo? La PEC è uno strumento valido anche all estero o ha validità solo in Italia? I creditori stranieri hanno la possibilità di rispondere in inglese o essendo un fallimento dichiarato in Italia è obbligatorio che venga tradotto in italiano? Possibili risposte : Non si possono inviare ai creditori stranieri le comunicazioni via PEC, a meno che questi non dispongano di una PEC (il che risulta difficile in quanto la posta elettronica certificata è uno strumento di comunicazione prettamente italiano). Per quanto riguarda la lingua da usare si ritiene che vada utilizzata la lingua italiana dal momento che il fallimento è dichiarato in Italia. Nulla esclude che, per agevolare la lettura, si possa effettuare una traduzione (non necessariamente asseverata), ma nella lingua del posto ove si trova il creditore ricevente, per cui l inglese può andare bene per le comunicazioni inviate in Paesi ove la lingua ufficiale è l inglese. QUADRO D INSIEME DELLE COMUNICAZIONI A MEZZO PEC A CURA DEL CURATORE NEL FALLIMENTO COMUNICAZIONE RIF. NORMATIVO DESCRIZIONE ADEMPIMENTO Comunicazione indirizzo PEC del curatore a R.I. Comunicazioni del curatore ai creditori Invio relazioni semestrali del curatore ai creditori Invio avviso di apertura della procedura Art. 1, comma 19 n. 3) lett. b) L. 228/2012 Art. 31- bis l.f. (disposizione generale) Art. 33, comma 5 l.f. Art. 92, comma 1 l.f. Entro 10 giorni dalla nomina, il curatore deve comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC o meglio quello specifico della procedura ai fini dell iscrizione. Tutte le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni poste a carico del curatore devono essere da questo effettuate all indirizzo PEC indicato dagli interessati nei casi espressamente previsti dalla legge. In mancanza dell indicazione o in caso di mancata consegna del messaggio PEC per causa imputabile al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria. Il curatore deve trasmettere a mezzo PEC ai creditori e ai titolari di diritti sui beni le relazioni semestrali con le eventuali osservazioni del comitato dei creditori o di singoli componenti. Il curatore deve inviare via PEC ai creditori l avviso ex art. 92 indicando, tra le altre: - il proprio indirizzo PEC o meglio quello specifico della procedura; - l avviso che le domande di insinuazione al passivo devono essere presentate al curatore esclusivamente a mezzo PEC; - l invito a comunicare l indirizzo PEC del creditore e ogni successiva variazione; - l avvertimento che nel caso di omessa comunicazione della PEC ovvero di mancata consegna del messaggio PEC per causa imputabile al destinatario

5 Invio progetto di stato passivo Comunicazione esecutività dello stato passivo Previsione di insufficiente realizzo Invio progetto di ripartizione dell attivo Invio rendiconto del curatore Invio proposta di concordato fallimentare Comunicazione approvazione proposta di concordato fallimentare Invio ricorso e decreto per esdebitazione Art. 95, comma 2 l.f. Art. 97 l.f. Art. 102, comma 3 l.f. Art. 110, comma 2 l.f. Art. 116, comma 3 l.f. Art. 125, comma 2 l.f. Art. 129, comma 2 l.f. Art. 143, comma 1 l.f. tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Solo nel caso in cui l indirizzo PEC non risulti dal R.I. o dall INI- PEC il curatore deve inviare l avviso ex art. 92 a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell impresa o la residenza del creditore. Almeno 15 giorni prima dell udienza fissata per l esame dello stato passivo, il curatore deve trasmettere a mezzo PEC ai creditori e ai titolari di diritti sui beni il progetto di stato passivo. Il curatore deve comunicare a mezzo PEC ai creditori e ai titolari di diritti sui beni l esecutività dello stato passivo inviandone copia dello stesso non appena ottenuto il decreto da parte del G.D. Il curatore deve comunicare a mezzo PEC ai creditori e ai titolari di ditti sui beni che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ex artt. 93 e 101 l.f. il decreto con cui il Tribunale dispone la chiusura del procedimento per previsione di insufficiente realizzo. Una volta ordinato il deposito in cancelleria del progetto di ripartizione dell attivo da parte del G.D., il curatore deve darne comunicazione a mezzo PEC a tutti i creditori inviandone copia agli stessi. Una volta ordinato il deposito in cancelleria del rendiconto del curatore e fissata l udienza di discussione da parte del G.D., il curatore deve darne comunicazione a mezzo PEC ai creditori ammessi al passivo, ai creditori che si sono opposti, ai creditori in prededuzione non soddisfatti e al fallito inviandone copia agli stessi. In caso di presentazione di proposta di concordato fallimentare, il curatore - su ordine del G.D. deve inviare ai creditori a mezzo PEC la proposta di concordato, il proprio parere e il parere favorevole del comitato dei creditori. In caso di approvazione della proposta di concordato fallimentare, il curatore - su ordine del G.D. - deve inviarne comunicazione a mezzo PEC al proponente, affinché ne chieda l omologa, al fallito e ai creditori dissenzienti. In caso di esdebitazione, il curatore deve inviare a mezzo PEC ai creditori il ricorso del debitore per esdebitazione e il relativo decreto del Tribunale. QUADRO D INSIEME DELLE COMUNICAZIONI A MEZZO PEC A CURA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO COMUNICAZIONE RIF. NORMATIVO DESCRIZIONE ADEMPIMENTO Comunicazione indirizzo PEC del commissario giudiziale a R.I. Invio avviso di convocazione dell adunanza dei creditori Invio relazione del commissario giudiziale Comunicazione avvio procedura di revoca ammissione al concordato Art. 1, comma 19 n. 3) lett. b) L. 228/2012 Art. 171, comma 2 l.f. Art. 172, comma 1 l.f. Art. 173, comma 1 l.f. Entro 10 giorni dalla nomina, il commissario giudiziale deve comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC o meglio quello della procedura ai fini dell iscrizione. Il commissario giudiziale deve inviare via PEC ai creditori l avviso ex art. 171 indicando, tra le altre: - il proprio indirizzo PEC o meglio quello specifico della procedura; - l invito a comunicare l indirizzo PEC del creditore e ogni successiva variazione; - l avvertimento di cui all art. 92, comma 1 n.3). Solo nel caso in cui l indirizzo PEC non risulti dal R.I. o dall INI- PEC il commissario giudiziale deve inviare l avviso ex art. 171 a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell impresa o la residenza del creditore. Almeno 10 giorni prima dell adunanza dei creditori, il commissario giudiziale deve trasmettere a mezzo PEC ai creditori la relazione ex art. 172 l.f. Al ricorrere di una ipotesi di revoca di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il commissario giudiziale deve comunicare ai creditori a mezzo PEC l avvio della procedura di revoca dell ammissione al concordato disposta dal Tribunale.

6 Invio relazioni semestrali del liquidatore giudiziale Art. 182, comma 6 l.f. In caso di concordato preventivo di tipo liquidatorio, il commissario giudiziale deve comunicare a mezzo PEC ai creditori copia delle relazioni semestrali predisposte e ricevute dal liquidatore giudiziale. Ottobre 2013 Arianna Poltronieri Simone Galli Veronica Ghisi

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