L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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1 Provvedimento n ( I324 ) ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO/REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 11 giugno 1998; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto, pervenuto il 23 gennaio 1998, con il quale l Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa (di seguito San Paolo) ha comunicato all Autorità, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, l accordo, in corso di perfezionamento, con la Società Reale Mutua di Assicurazione (di seguito Reale Mutua), per la produzione, promozione e distribuzione in esclusiva, per una durata di cinque anni, di prodotti assicurativi nei rami danni, di fondi pensione e di fondi sanitari, tramite gli sportelli bancari di San Paolo; VISTA la richiesta di parere inviata all'isvap in data 30 aprile 1998; VISTO il parere dell'isvap, rilasciato il 28 maggio 1998, nel quale non si ravvisano elementi ostativi in merito all'intesa; CONSIDERATO quanto segue: I. Le parti 1. Reale Mutua è la società capogruppo dell'omonimo gruppo assicurativo, autorizzata ad operare nel mercato delle assicurazioni nel ramo vita e in tutti i rami danni. 2. San Paolo è un ente creditizio avente quale oggetto della propria attività la raccolta del risparmio e l esercizio del credito nelle sue varie forme. L'Istituto, attivo nei mercati creditizi e dei servizi finanziari, detiene partecipazioni in imprese operanti in diversi settori economici. In particolare il Gruppo San Paolo risulta presente nei settori: bancario; assicurativo, con speciale riferimento al ramo vita; finanziario; immobiliare; esattoriale; dell intermediazione mobiliare; nonché della locazione finanziaria. II. L'accordo 3. L intesa comunicata ha ad oggetto la collaborazione nella produzione e distribuzione di polizze assicurative dei rami danni, nonché la cooperazione nel settore dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Essa avrà esecuzione attraverso la creazione di imprese comuni di natura cooperativa che dovrebbero operare nei distinti mercati interessati dall accordo in oggetto. 4. In particolare, per quanto concerne la collaborazione nel settore assicurativo rami danni, è prevista l acquisizione, da parte di San Paolo, del 50% del capitale sociale di Egida, società autorizzata ad operare nel mercato assicurativo danni e interamente controllata da Reale Mutua. Con riferimento alla collaborazione nel settore dei fondi pensione promossi da entrambe le parti, è prevista la creazione di un impresa comune, dal momento che Reale Mutua si dichiara disponibile a cedere a

2 San Paolo una quota paritetica del capitale sociale di Fondias Spa, società controllata da Reale Mutua e attiva nel mercato della consulenza e assistenza per la realizzazione di piani previdenziali e assistenziali. Anche nel settore dei fondi sanitari è prevista la creazione di un impresa comune in quanto Reale Mutua cederà a San Paolo una quota paritetica del capitale sociale della società Blue Assistance Spa, società controllata da Reale Mutua che dovrebbe provvedere alla gestione delle liquidazioni delle prestazioni sanitarie e alla gestione dei servizi sanitari e di assistenza. 5. L accordo globale è volto a consentire la distribuzione in esclusiva dei prodotti della Reale Mutua attraverso la rete degli sportelli bancari e dei promotori finanziari di San Paolo. In tal modo Reale Mutua verrebbe ad acquisire un nuovo canale distributivo, mentre il San Paolo acquisirebbe la collaborazione di un partner assicurativo di indubbia esperienza in settori ove l Istituto non dispone di competenze tecniche e gestionali. 6. Con riferimento alla collaborazione nel settore dei fondi pensione e dei fondi sanitari, San Paolo e Reale Mutua promuoveranno i rispettivi ruoli nell impostazione e nella gestione degli stessi. In particolare, oltre a curare la distribuzione, San Paolo sarà la banca di riferimento quale depositaria e veicolo d incasso delle quote e di pagamento delle rendite relative ai fondi promossi da Reale Mutua. Tale accordo prevede una clausola di esclusiva reciproca, in virtù della quale Reale Mutua si impegna a distribuire i propri prodotti nei settori interessati attraverso gli sportelli bancari di San Paolo e a non stipulare accordi di bancassicurazione o altre alleanze strategiche con banche diverse, fatte salve le iniziative in corso per la vendita di prodotti vita e danni con altre banche di carattere locale. A sua volta, San Paolo si impegna a non distribuire i prodotti oggetto dell accordo realizzati da compagnie di assicurazione concorrenti di Reale Mutua. La durata dell accordo globalmente inteso, avente ad oggetto i prodotti assicurativi rami danni, i fondi pensione e i fondi sanitari, risulta fissata in cinque anni. III. I mercati rilevanti i) il mercato del prodotto 7. L accordo in esame riguarda la collaborazione nella produzione e distribuzione di polizze assicurative dei rami danni e di quote di fondi pensione e sanitari. 8. Per quanto concerne il settore assicurativo dei rami danni, secondo gli orientamenti della Commissione e dell'autorità, esistono tanti differenti mercati del prodotto quanti sono i rischi di cui assicurare la copertura essendovi, dal lato della domanda, limitata sostituibilità tra le diverse tipologie di rischio. Dal lato dell'offerta i prodotti assicurativi vengono ugualmente percepiti come poco sostituibili, in ragione delle differenze che li contraddistinguono sul piano tecnico, oltre che delle differenti caratteristiche del rischio assicurato. Importanti distinzioni vengono riscontrate nelle fasi di commercializzazione che, a seconda del tipo di prodotto, possono variare per modalità di pagamento del premio, procedure di accertamento del sinistro e ottenimento dell'indennizzo da parte dell'assicurato. La distribuzione dei prodotti assicurativi avviene in varie forme. Ai tradizionali sistemi di vendita diretta, tramite agenzie e via broker, si è aggiunto in tempi recenti il canale bancario di distribuzione delle polizze di assicurazione mediante la rete di sportelli delle aziende di credito. Con riferimento alla distribuzione di polizze danni, tuttavia, il canale bancario presenta un'incidenza ancora molto modesta, pari all'incirca al 2%. 9. L intesa comunicata concerne, inoltre, la distribuzione e gestione comune dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Con riferimento a tali mercati si sottolinea come la relativa affermazione sia ad oggi in una fase del tutto iniziale. Quanto ai fondi pensione è opportuno osservare come, attualmente, la loro diffusione in Italia sia estremamente limitata, in ragione della recente approvazione della disciplina di settore che ha consentito solo negli ultimi mesi la nascita dei primi fondi pensione. In particolare, si ricorda come l esigenza di una siffatta normativa sia sorta a seguito della riduzione, introdotta dalla cosiddetta riforma Amato, delle prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali pubblici. Considerata l origine e la natura di detti fondi, essi assumono caratteristiche di contiguità con le polizze vita, in considerazione della medesima finalità di integrazione del trattamento pensionistico di base.

3 Tuttavia, le notevoli differenze che contraddistinguono i fondi pensione rispetto alle polizze vita, inducono a considerare i fondi pensione appartenenti a un distinto mercato del prodotto. In particolare, appare differente la struttura contrattuale dei due prodotti in quanto, mentre l assicurazione vita viene stipulata individualmente da un singolo soggetto con una compagnia di assicurazione, i fondi pensione nascono, di regola, dalla contrattazione collettiva o da accordi tra lavoratori. Allo stesso modo risultano diversi i meccanismi di contribuzione dei fondi pensione e dei sistemi assicurativi, il regime fiscale a cui gli stessi sono sottoposti, nonché i metodi di gestione. 10. Analogamente è possibile tracciare delle linee di contiguità tra i fondi sanitari, oggetto della presente intesa, e le polizze sanitarie. I fondi sanitari, infatti, hanno la finalità di integrare le prestazioni del servizio sanitario nazionale e sono stati introdotti con la riforma dello Stato sociale che ha condotto a una rivisitazione dell intero sistema sanitario nazionale. Peraltro, in assenza della regolamentazione attuativa della disciplina di settore, i fondi sanitari non risultano, ad oggi, particolarmente sviluppati. Si contano infatti i soli fondi chiusi di alcune categorie professionali. 11. Pertanto, i mercati rilevanti ai fini del presente procedimento sono quelli della produzione e distribuzione di polizze assicurative dei rami danni e di fondi pensione e sanitari. ii) il mercato geografico 12. Per quanto concerne la produzione dei prodotti oggetto dell intesa, il mercato di riferimento appare avere una dimensione geografica coincidente con il territorio nazionale, in quanto non è dato riscontrare, ad oggi, differenze sostanziali nelle abitudini di consumo e nella tipologia dei prodotti. Tuttavia, a livello distributivo il mercato geografico è necessariamente limitato ad ambiti territoriali più circoscritti, in ragione della circostanza che la domanda è prevalentemente rappresentata dalle famiglie, per le quali è importante il servizio di prossimità che il distributore può assicurare. Pertanto, l ambito geografico di riferimento deve essere considerato locale e, in questo contesto, la provincia può essere ragionevolmente ritenuta l ambito territoriale di riferimento per valutare gli effetti di un intesa. IV. La posizione delle parti 13. Secondo l orientamento costante dell Autorità, la valutazione di un intesa di bancassicurazione va condotta avendo a riferimento le province in cui l istituto bancario interessato risulta attivo con significative quote di mercato nel settore dei depositi bancari. Infatti, i depositi bancari appaiono un criterio di approssimazione appropriato al fine di valutare la capacità distributiva del canale bancario, in quanto le famiglie, che detengono i conti correnti bancari, sono i potenziali acquirenti dei prodotti assicurativi distribuiti tramite detto canale. 14. Nella tabella che segue (tabella 1) vengono presentati i dati relativi alle quote di mercato nei rami danni della Reale Mutua e nei depositi bancari del San Paolo, con riferimento alle province in cui San Paolo detiene quote di mercato significative. Tabella 1. - Quote di mercato (valori percentuali) Reale Mutua(*) San Paolo(**) Provincia Rami danni Depositi Aosta 5.1% 33% Torino 8.2% 25% Asti 12.3% 17% Bergamo 7.4% 15.7% Lodi 3.2% 19% Pavia 4.1% 16.6% Como 3.6% 23% (*) Fonte: ISVAP, dati aggiornati al (**) Fonte: Banca d Italia, dati aggiornati al 31/12/97 La quota di mercato del San Paolo raggiunge un livello significativo nelle province di Aosta, Torino e Como; tuttavia nelle medesime aree geografiche Reale Mutua detiene quote inferiori al 10%. Nell unica

4 provincia in cui Reale Mutua detiene una quota di poco superiore al 10% (Asti), il San Paolo detiene una quota non particolarmente elevata e comunque costituisce il secondo operatore sul mercato del credito, dopo il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti che detiene il 51% dello stesso. In proposito, va comunque sottolineata la rilevanza, ad oggi, del tutto modesta del canale bancario nella distribuzione di prodotti assicurativi nei rami danni. V. Il parere dell ISVAP 15. Con parere pervenuto all'autorità il 28 maggio 1998, l'isvap ha ritenuto che l accordo in esame non presenti aspetti contrari alla normativa sulla concorrenza, in ragione della posizione di Reale Mutua nel mercato assicurativo dei rami danni, considerata altresì la circostanza che per i prodotti dei rami danni, e ancor più per quelli relativi ai fondi pensione e ai fondi sanitari, la commercializzazione attraverso il canale bancario è del tutto marginale ovvero in fase di avviamento. VI. Valutazione dell'intesa 16. L'accordo comunicato dalle parti costituisce un'intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, avente quale scopo la distribuzione in esclusiva di prodotti assicurativi dei rami danni, nonché di fondi pensione e fondi sanitari, tramite sportelli bancari. 17. L'intesa si realizza attraverso la costituzione di imprese comuni, le quali si configurano come società di natura cooperativa, in quanto hanno per oggetto ed effetto principale il coordinamento delle imprese madri. Siffatto tipo di collaborazione ha in sé gli elementi di un'intesa verticale di distribuzione: la banca, infatti, si impegna al collocamento dei prodotti dell'impresa in cui ha assunto una partecipazione rilevante. In merito all'eventuale presenza di restrizioni alla concorrenza nelle intese tra banche e compagnie di assicurazione aventi ad oggetto la distribuzione di polizze attraverso la rete bancaria, gli elementi che sono considerati potenzialmente idonei a determinare una restrizione della concorrenza vanno individuati nell esistenza di rapporti di esclusiva, di fatto e di diritto, e nella durata di questi ultimi. La valutazione dell impatto concorrenziale delle intese di distribuzione esclusiva viene condotta avendo a riferimento il contesto economico e giuridico, nel senso che le intese assumono una rilevanza anticoncorrenziale nei casi in cui il mercato di riferimento risulti difficilmente accessibile per i concorrenti, in quanto già caratterizzato da una diffusa rete di rapporti di distribuzione esclusiva. Laddove poi il sistema, come nel caso della distribuzione bancaria di prodotti assicurativi, si evolva nel senso di un generalizzato ricorso a collaborazioni distributive in esclusiva, ogni singola intesa potrebbe produrre effetti di rilievo per la concorrenza anche quando gli operatori coinvolti non dispongono di quote di mercato particolarmente significative. Tuttavia, nel caso di specie, vanno rilevati elementi idonei a far concludere per la non restrittività degli accordi. 18. In primo luogo, l intesa riguarda la distribuzione attraverso sportelli bancari di prodotti assicurativi dei rami danni, distribuzione ancora poco sviluppata. Infatti, il rilievo del canale bancario per la distribuzione dei prodotti assicurativi danni è assolutamente marginale e, pertanto, per quanto rilevante possa essere la quota di mercato detenuta dalla banca partecipante all accordo di bancassicurazione, l istituto di credito è in grado, ad oggi, di incidere in misura limitata alla capacità distributiva della compagnia di assicurazione. In ragione della attuale scarsa rilevanza del canale bancario per la distribuzione di prodotti assicurativi danni, nonché dal fatto che Reale Mutua non detiene una quota di mercato di speciale rilievo in nessuno dei contesti provinciali considerati, si ritiene che sul mercato della produzione e distribuzione di detti prodotti l intesa in esame non sia suscettibile di creare un effetto blocco e di alterare in maniera significativa le condizioni concorrenziali esistenti. 19. Analogamente, la collaborazione tra banche e compagnie di assicurazioni in materia di fondi pensione e di fondi sanitari risulta ad oggi in fase di avvio e, pertanto, un accordo, che pur preveda un esclusiva, tra San Paolo e Reale Mutua in materia di fondi pensione e fondi sanitari, non appare idoneo, allo stato attuale, a restringere la concorrenza.

5 20. Infine, tenuto conto della quota di mercato del gruppo assicurativo interessato e della presenza di importanti e qualificati concorrenti, l'intesa comunicata, nella sua versione attuale, non appare in grado di apportare un significativo contributo all effetto di blocco del mercato. La validità della presente delibera è limitata alla durata iniziale dell'intesa (cinque anni) e non copre l'eventuale rinnovo o la prosecuzione altrimenti del rapporto contrattuale tra le parti. L'Autorità si riserva, pertanto, laddove oltre tale scadenza l'intesa proseguisse, di procedere a una nuova valutazione della fattispecie. RITENUTO, pertanto, che l'intesa in esame non ha per oggetto di impedire restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nei mercati rilevanti; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate ai soggetti interessati. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

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