RMSTUDIO DISCUSSION PAPER N 8 BRRD ART. 49 DERIVATI CENSIMENTO DEI DERIVATI FRA LE PASSIVITÀ ASSOGGETTABILI AL BAIL IN. Giugno 2016 RAFFAELE MAZZEO
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1 DISCUSSION PAPER N 8 BRRD ART. 49 DERIVATI CENSIMENTO DEI DERIVATI FRA LE PASSIVITÀ ASSOGGETTABILI AL BAIL IN Giugno
2 Premessa: la BRRD La Direttiva BRRD (cd. Bank Recovery Resolution Directive), entrata in vigore il 1 gennaio 2016, introduce nuove responsabilità per gli amministratori delle banche e richiede il ripensamento dei modelli decisionali, organizzativi e di business. L'obiettivo della BRRD è rafforzare i meccanismi di prevenzione. Si tratta di una logica completamente diversa dalle regole di Basilea II e III. Le regole di Basilea II e III sono fondate sugli elementi chiave dell Attivo, del Capitale e della gestione dei Rischi, attentamente monitorati dalla vigilanza nell ambito del Single Supervisory Mechanism (SSM). La BRRD innesta un nuovo paradigma rispetto alle regole di Basilea II e III. La BRRD poggia sulle Passività e sugli strumenti di Capitale con effetti di ribaltamento dei rischi sui loro possessori: risparmiatori, investitori e azionisti. Il tutto sotto l occhio del Single Resolution Mechanism (SRM). Nella tabella si rappresentano le diverse logiche dei due sistemi. Logiche di Basilea II e III Logiche BRRD Risk Management e misurazione degli assorbimenti Attivita ponderate per il rischio e dotazione di capitale Attivazione misure sul business in termini di gestione attivi e rischi Impatti esterni sulle Autorità di Vigilanza Risk Management e simulazione scenari di crisi Impatti sulle Passività a rischio e sugli strumenti di Capitale Attivazione dispositivi di prevenzione Impatti esterni e rischi su azionisti e risparmiatori 2
3 Sull argomento, oltre quanto stabilito dalla direttiva BRRD, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall Autorità Bancaria Europea (EBA) che in data 17 dicembre 2015, ha pubblicato il progetto finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) dal titolo Draft Regulatory Technical Standards on the valuation of derivatives pursuant to Article 49(4) of the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) sulla metodologia per la valutazione delle passività risultati da derivati, ai fini del bailin durante la risoluzione. Le presenti norme forniscono alle Autorità di Risoluzione dell'ue una metodologia per la valutazione delle passività risultanti da derivati degli enti creditizi sottoposti a risoluzione e assicurano che la regolamentazione introdotta dal nuovo strumento di bail-in possa essere estesa in maniera efficace anche alle suddette passività. L'EBA ha fornito alle Autorità di Risoluzione una serie di strumenti per realizzare una valutazione rapida e oggettiva delle passività relative ai derivati, minimizzando i rischi di violazione del principio che stabilisce che nessun creditore debba ricevere un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione. Le passività risultanti dai derivati nella direttiva BRRD La BRRD sposta dunque il focus sul passivo. Questo Paper si tratta di una particolare categoria di passività: le passività risultanti da strumenti derivati che in base all articolo 49 della BRRD rientrano tra le passività eligibili ai fini del Bail In. I contratti derivati data la loro complessità sono conosciuti prevalentemente dagli addetti ai lavori o dagli esperti in strumenti finanziari. Non tutti i cittadini sono in grado di stabilire come si individuano e si rilevano questi contratti. In sintesi, gli strumenti finanziari derivati in base agli standard contabili internazionali IAS-IFRS vengono iscritti al Fair Value nello stato patrimoniale dei bilanci delle banche e delle imprese. Nei casi in cui il Fair Value dei contratti derivati assume un importo negativo per la banca il relativo valore viene rappresentato nelle passività dello stato 3
4 patrimoniale. Queste passività rientrano nell ambito delle passività eligibili ai fini del Bail In con delle particolari condizioni che vedremo nei paragrafi successivi. L ammontare delle esposizioni passive in derivate di sistema è ricavabile dalle segnalazioni di vigilanza e dai bilanci delle banche. In Italia il fenomeno è relativamente contenuto. Nelle banche estere il fenomeno ha invece una portata rilevante. Questo aspetto è la causa principale di dibattito a livello politico sulla stabilità che mette di fronte le banche del nord Europa con bassi livelli di assorbimento del CET 1 a fronte di elevate esposizioni in derivati e le banche del sud Europa con alto assorbimento del CET 1 a fronte di un elevato stock di crediti non performing. Dal lato delle controparti dei contratti derivati che presentano un Fair Value negativo per le banche, gli stessi contratti assumono un Fair Value positivo generando un esposizione simmetrica attiva esposta al rischio di Bail In. Le controparti possono essere imprese e società non finanziarie, investitori privati, enti pubblici ed altre banche. I numeri del fenomeno dei derivati in Italia e nel mondo Sino al 31 dicembre 2015 le imprese che non adottavano gli standard IAS-IFRS non avevano alcun obbligo di iscrizione dei derivati al Fair Value nello stato patrimoniale. Questo aspetto ha comportato un gap informativo che non consente di conoscere dati di sistema consolidati sulla reale diffusione dei derivati. Il fenomeno esiste e si può desumere indirettamente attingendo da altre basi informative. Da un recente studio sui derivati svolto dall autore nel 2013 in Italia il mercato dei derivati OTC (over the counter) concentrato nelle banche è stato stimato in circa 230 miliardi di euro di Fair Value iscritto rispettivamente nel passivo e nell attivo dello stato patrimoniale delle banche. 4
5 Dalle ultime segnalazioni statistiche di Banca d Italia al 31 dicembre 2015 il numero di società controparti non finanziarie affidate dalle banche italiane in strumenti derivati sono Queste società presentano una esposizione negativa in derivati, corrispondente al mark to market dei loro contratti al 31 dicembre 2015 di - 6,5 md.. Includendo tutte le controparti e non solo le societa non finanziarie, il mark to market negativo cumulato dei contratti derivati sale a - 42,9 md. Il mercato mondiale dei derivati OTC (over the counter), come si evince dalla figura riportata di seguito, rappresenta il 91% del mercato totale dei derivati a livello mondiale secondo dati di giugno Il mercato mondiale dei derivati OTC La stima dell esposizione mondiale in derivati OTC over the counter, effettuata dalla Bank for International Settlements al 30 giugno 2015 ammonta a 553 trilioni di dollari. Si tratta di un dato in diminuzione considerando che al 31 dicembre 2014 era pari a 629 trilioni di dollari. 5
6 L articolo 49 della direttiva BRRD 59/2014/UE: Derivati La direttiva 59/2014/UE comprende fra le passività eligibili anche gli strumenti derivati. L articolo 49 della BRRD 1 stabilisce che l Autorità di Risoluzione possa esercitare i poteri di svalutazione e di conversione in relazione ad una passività risultante da un derivato solo al momento della liquidazione dei derivati o successivamente ad essa. All avvio della procedura di risoluzione, le autorita di risoluzione hanno il potere di risolvere e liquidare per close-out qualsiasi contratto derivato a tal fine. Tuttavia una passività risultante da un derivato può essere esclusa dall applicazione dello strumento del Bail In. La BRRD all articolo 44 comma 3 lettere a), b), c) e d) prescrive che in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l Autorità potrà inoltre escludere, in tutto od in parte, talune passività dall applicazione del bail-in, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passività in tempi ragionevoli; b) l esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per: assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività dell ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operatività e la fornitura di servizi chiave; c) l esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull economia di uno Stato membro o dell Unione europea; d) l inclusione di tali passività nell applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di in caso di esclusione di tali passività dall applicazione del bail-in. 1 Riferimento anche al D.Lgs. 180 del16 novembre 2015 di attuazione della Direttiva 2014/59/UE. Art. 54 Derivati. 6
7 Pertanto, nel caso in cui sia disposta l esclusione dal bail-in di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire, siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale. 7
8 Gli accordi di netting in derivati nella direttiva BRRD L articolo 49 comma 3 della BRRD stabilisce che quando le transazioni sono oggetto di un accordo di netting, l Autorità o un perito indipendente sulla base della valutazione a norma dell articolo 36 e secondo quanto contenuto nel documento EBA del 17 dicembre 2015 Final draft RTS on the methodology for the valuation of derivative liabilities for the purpose of bail-in in resolution che specifica le metodologie ed i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati, determinano il valore della passività risultante da tale transazione su base netta secondo i termini dell accordo. L esposizione eligibile in tale ipotesi non sarebbe il passivo lordo, in quanto se sussiste un accordo di netting le posizioni attive e passive verrebbero a compensarsi e dunque il debito effettivo sarebbe rappresentato dall esposizione netta. Il censimento delle passività delle banche italiane del Single Resolution Board del febbraio 2016 Banca d Italia nel febbraio 2016 su richiesta del Single Resolution Board (SRB) ha iniziato la raccolta di dati riguardanti la struttura delle passività delle banche italiane secondo quanto indicato nella guida pubblicata dal SRB. L obiettivo dell azione intrapresa dal Single Resolution Board è triplice: 1) Fornire una panoramica della struttura del passivo delle istituzioni come punto di partenza per la pianificazione del processo di risoluzione; 2) Le informazioni e i dati raccolti sui requisiti patrimoniali applicabili (e sugli strumenti assoggettabili al Bail In) serviranno a determinare e tarare il M.R.E.L. 3) Le informazioni dettagliate sulle passivita serviranno a definire il confine di responsabilità delle banche 8
9 Il template diffuso dal SRB è articolato in una cartella excel composta da 9 fogli excel di cui si riportano le diverse tipologie di informazioni richieste: Struttura del template excel per la raccolta e il censimento delle passività delle banche italiane Liability Structure (foglio 1) Own funds (foglio 2) Securities (foglio 3) Deposits (foglio 4) Financial Liability (foglio 5) Securities Financing Agreements, SFA (foglio 7) Intragroup Financial Support and Intragroup General Guarantees (foglio 8) Questions (foglio 9) Derivatives (foglio 6) Il template del SRB introduce una codifica a colori delle informazioni basata su 3 livelli di priorità: Rosso (informazioni necessarie per il 2016), Arancione (critiche) e Verde (importanti) Nell allegato Template liabilities Data Requirements si riportano le specifiche informative richieste per ogni categoria di passività e i livelli di priorità: rossoarancione e verde 9
10 Allegato: Template liabilities Data Requirements (SRB e Banca d Italia - febbraio 2016) Liability Structure (foglio 1) Own funds (foglio 2) Securities (foglio 3) Deposits (foglio 4) Financial Liability (foglio 5) Derivatives (foglio 6) Securities Financing Agreements, SFA (foglio 7) Intragroup Financial Support and Intragroup General Guarantees (foglio 8) Questions (foglio 9) Liability Structure (foglio 1): le informazioni qui richieste riguardano sia informazioni di carattere generale (identificazione della controllante, nome della persona giuridica ed altre informazioni) sia informazioni relative alla struttura del passivo distinguendo tra: a) passività escluse dal bail-in già indicate dalla BRRD; b) passività non escluse dal bail-in (tra cui depositi non coperti da garanzie, riserve bancarie, azioni e obbligazioni convertibili, derivati solo close-out, attività garantite per la parte che eccede la garanzia, strumenti strutturati, obbligazioni subordinate, attività senior e altre attività come i proventi da contenzioso); c) fondi propri; d) totale passività e fondi propri; e) totale attivo; f) esposizione finanziaria. 10
11 Own funds (foglio 2): oltre a riportare alcune informazioni già richieste nei dati sulla struttura del passivo foglio 1, dettaglia e specifica maggiormente la composizione dei fondi propri richiedendo dati su: a) importo complessivo dell esposizione al rischio; b) fondi propri; c) Pillar 1 Capital Requirements (%); d) Pillar 2 Capital Requirements (%). Securities (foglio 3): si richiedono ulteriori dettagli sulle passività come la riconciliazione con i dati aggregati, il ranking di insolvenza (con lo scopo di ottenere informazioni sulla gerarchia dei crediti) e le informazioni sulle securities (ossia titoli emessi, strumenti fungibili e negoziabili con valore finanziario indipendentemente dalle loro attuali specificità, questi ultimi includono CET 1, AT 1 e Tier 2 e i primi 1000 titoli emessi). Deposits (foglio 4): gli enti dovranno essere capaci di compilare tutti i dettagli sui depositi richiesti dal template, tuttavia ai fini della risoluzione il set di informazioni richiesto è più limitato per via della copertura di parte dei depositi. Per il 2016 basterà indicare i primi 50 depositi con durata residua superiore all anno. Financial Liability (foglio 5): per il 2016 andranno descritte, secondo i parametri richiesti dal template, solo le prime 50 passività finanziarie. Derivatives (foglio 6): per il 2016 andranno indicati solo i primi 50 gruppi di accordi di netting (in termini di valore di mercato netto), quando un contratto derivato non è soggetto ad accordi di netting bisognerà considerare il singolo contratto derivato. Securities Financing Agreements, SFA (foglio 7): dovranno essere indicati solo i primi 50 SFA in termini di importo netto dei fondi ricevuti. Intragroup Financial Support and Intragroup General Guarantees (foglio 8): un elenco di tutte le modalità di sostegno finanziario di gruppo e garanzie di gruppo. 11
12 Questions (foglio 9): sezione dedicata a domande, richieste di chiarimenti o a suggerimenti ed integrazioni rispetto al template proposto dal SRB. Il template del SRB introduce una codifica a colori delle informazioni basata su 3 livelli di priorità: - Rosso informazioni necessarie per il 2016: se ne menzionano alcune a titolo meramente indicativo come le informazioni generali (controllante, nome della persona giuridica, paese di costituzione ecc ) o, ancora, le informazioni sui fondi propri (Common Equity Tier, Tier 1, Total Capital). - Arancione informazioni critiche (le banche dovrebbero concentrarsi in via prioritaria): come la consistenza delle passività non escluse dal bail-in. - Verde informazioni importanti (fornite sulla base di massimo sforzo): come le passività escluse dal bail-in. 12
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