CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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1 IL DECRETO LEGGE DEL FARE DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL ECONOMIA con allegato il testo coordinato con gli emendamenti approvati durante i lavori di conversione in legge Dossier di documentazione e analisi n. 6/2013 con tabelle sinottiche e testi coordinati a cura dell del Consiglio nazionale forense

2 IL DECRETO LEGGE DEL FARE * SOMMARIO PARTE I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE Premessa. Rilievi generali e profili costituzionali Giudici ausiliari (artt ) Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (art. 73) Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione (art. 74) Misure processuali (artt ) e modifiche all ordinamento giudiziario (art. 81) Intervento del Pubblico Ministero nei giudizi civili dinanzi alla Corte di cassazione (art. 75) e modifiche all ordinamento giudiziario (art. 81) Divisione a domanda congiunta demandata al notaio (art. 76) Conciliazione giudiziale (art. 77) Misure per la tutela del credito (art. 78) Semplificazione della motivazione della sentenza civile Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia: modifiche alla disciplina dell esame di Stato per l abilitazione all esercizio della professione di avvocato (art. 83) Misure in materia di mediazione civile e commerciale (art. 84) * Il presente dossier è stato realizzato da Giuseppe Colavitti (coordinamento), Gianluca Bertolotti, Marina Chiarelli, Riccardo Maria Cremonini, Stefania Gentile, Silvia Izzo, Francesca Mesiti, Angelo Schillaci e Cecilia Zoppé. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/2013 i

3 PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D IMPRESA Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (art. 28) Zone a burocrazia zero (art. 37) Foro delle società con sede all estero (art. 80) Disposizioni in materia di concordato preventivo: considerazioni sul c.d. concordato in bianco e sulla disciplina in tema di crisi d impresa (art. 82) PARTE III ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE Semplificazione del procedimento per l acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia (art. 33) Proroga e differimento di termini in materia di spending review (art. 49) ALLEGATI Testo coordinato del DL 69/2013 con gli emendamenti approvati durante i lavori di conversione in legge Parere del Consiglio Nazionale Forense sul decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 depositato presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, in occasione dell audizione del 3 luglio Parere della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, del 9 luglio 2013 sul disegno di legge as1248, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n Elenco Dossier pubblicati dall Ufficio Studi al 15 luglio Composizione I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/2013 ii

4 PARTE I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE 1. Premessa. Rilievi generali e profili costituzionali. Il d.l. n. 69/2013, al titolo III, contiene molteplici disposizioni in materia di giustizia; si tratta di norme che incidono sia sull ordinamento giudiziario, sia sul codice di rito, sia, infine, sulla legislazione speciale asseritamente accomunate dal riferimento al recupero di «efficienza del sistema giudiziario» e dalla «definizione del contenzioso civile» (sic!). Prima di analizzarle singolarmente nello specifico, appare necessario svolgere alcune considerazioni relative alla fonte ed in particolare al ricorso, nella materia de qua specie con riferimento alle innovazioni in tema di organizzazione giudiziaria al decreto legge. Come noto, infatti, la materia dell ordinamento giudiziario è soggetta, giusta gli artt. 102 e 108 Cost., ad una riserva di legge. Tale riserva, in particolare, affonda le proprie radici nel principio di separazione dei poteri e segnatamente nell esigenza ad esso correlata di mettere l organizzazione del potere giudiziario al riparo da interventi del potere esecutivo. Da simili considerazioni emerge un profilo di dubbia legittimità costituzionale del provvedimento, in quanto la statuizione delle norme in esso contenute è stata effettuata mediante il ricorso alla decretazione d urgenza; in ogni caso è evidente la sua grave inopportunità sul piano degli equilibri degli assetti costituzionali, come ribadito anche dal Parere della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, reso il 9 luglio 2013 in sede consultiva, nell ambito dei lavori di conversione del decreto (vedi l Allegato al presente dossier). Considerazioni in parte analoghe valgono per quelle disposizioni del Titolo III del Decreto che, recando modifiche al diritto processuale segnatamente con riferimento alle modalità di accesso al processo civile, con la reintroduzione dell obbligatorietà della mediazione intervengono incisivamente sulla tutela del diritto costituzionale alla difesa in giudizio. Benché il Decreto legge sia idoneo, almeno in astratto, a soddisfare la riserva di legge in materia di limitazioni a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, il suo utilizzo desta notevoli perplessità, relative in particolare alla circostanza che l adozione del Decreto legge, e i rapidi tempi del procedimento parlamentare di conversione non sono idonei a garantire un adeguata discussione e ponderazione degli interessi in conflitto Sugli artt. 80, comma 5 e 84, comma 2 (differimento dell applicabilità di talune innovazioni apportate dal Decreto). In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile in materia il ricorso alla decretazione d urgenza, gravi perplessità sorgono in merito alla ravvisabilità dei presupposti di necessità ed urgenza di cui all art. 77 Cost. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/2013 1

5 La mancanza di essi, peraltro, è confermata da talune disposizioni del Decreto in esame (segnatamente, gli artt. 80, comma 5 e 84, comma 2), che differisce l applicabilità delle innovazioni ivi contenute relative alla nuova competenza territoriale inderogabile per le controversie di cui sia parte una società avente sede all estero e alla reintroduzione dell obbligatorietà della mediazione al trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, con ciò implicitamente confermando l insussistenza della straordinaria necessità e urgenza dell intervento normativo. Oltre a rappresentare un significativo segnale dell insussistenza dei requisiti di cui all art. 77, comma 2, della Costituzione, l incongruenza appena segnalata vale a confermare l assoluta irragionevolezza del ricorso, in una materia complessa come quella processuale, allo strumento della decretazione d urgenza. Il differimento dell applicabilità di disposizioni contenute in Decreti legge rappresenta una palese violazione della ratio costituzionale dell istituto della decretazione d urgenza, destinato a coprire interventi straordinari dettati dallo stato di necessità e non a recare innovazioni sistematiche di largo respiro, per loro natura comportanti un più o meno lungo periodo di assorbimento, che può tradursi nel differimento dell applicazione delle disposizioni recanti le innovazioni. È appena il caso di osservare, peraltro, che l insussistenza dei requisiti, lungi dall essere sanata dall intervento della legge di conversione, si traduce secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale in vizio della medesima, censurabile nel giudizio di legittimità costituzionale (cfr. da ultimo, Corte cost. sent. n. 171/2007) Contraddittorietà interna del provvedimento. Inoltre, appare opportuno rilevare la contraddittorietà interna che caratterizza le misure in materia di giustizia. Sulla scorta della premessa dello stato di affanno della giustizia civile si prevedono a) un reclutamento straordinario di figure professionali che agevolino il magistrato nel suo compito quotidiano; b) una riallocazione delle risorse esistenti che comporta una massiccia riduzione della presenza del P.M. nel giudizio di cassazione. Tuttavia, nello stesso provvedimento: c) si prevede l impegno dei magistrati in servizio nelle commissioni di abilitazione alla professione forense; d) si destinano (senza peraltro definire, come rilevato dal Servizio studi della Camera dei deputati (3 luglio 2013), lo stato giuridico, la modalità e la tempistica di tale destinazione) un certo numero di magistrati ordinari alla funzione di assistenti di studio dei giudici di cassazione. Se mai vi fosse un recupero di efficienza per quest ultima Corte, di certo sarebbe ampiamente neutralizzato dalla corrispondente perdita di efficienza dell ufficio giudiziario di provenienza. Si tratta, dunque e nel complesso, di un intervento cosmetico che, come rilevato anche dal Presidente Santacroce nell audizione presso la Commissione giustizia della Camera del 3 luglio u.s., costituisce un rilevante successo politico ma difficilmente ci si potrà attendere un realistico effetto deflattivo delle cause ordinarie pendenti davanti ai giudici di merito. Come rilevato dal dossier di analisi del Servizio studi della Camera, infatti, «Il provvedimento si contraddistingue per la genericità di molte delle disposizioni [...] e nella presenza di: 1. un numero elevato di norme prive di portata normativa, in quanto meramente descrittive; 2. rinvii generici alla normativa vigente (risultando così difficilmente individuabile la I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/2013 2

6 disciplina oggetto del rinvio); 3. clausole abrogative generiche; 4. deroghe implicite [...]; 5. «disposizioni avulse da un idoneo tessuto normativo». La circostanza, esecrabile in qualsiasi provvedimento legislativo, lo è vieppiù in un decreto legge, ovvero in un atto promanante da un organo tecnico come il Governo Proposte alternative dell Avvocatura. A fronte dell insufficienza degli interventi apprestati dal Governo per far fronte allo stato di affanno della giustizia civile, il CNF, responsabilmente, ha proposto soluzioni alternative. La proposta dell Avvocatura risponde alla convinzione che l obiettivo di restituire efficienza alla giurisdizione va perseguito in primo luogo attraverso un organico progetto di aumento della capacità di risposta del sistema. Il recupero di efficienza va realizzato anche attraverso la predisposizione di valide alternative al ricorso alla giurisdizione, capaci di coniugare qualità, efficienza e costi calmierati. Si propone così la disciplina delle Camere arbitrali dell Avvocatura, in conformità con la previsione dell art. 39, comma 1, lett. n), della legge n. 247/2012. Si tratta di organismi costituiti presso ciascun Ordine degli Avvocati, al fine di amministrare arbitrati rituali mediante arbitro unico o, su richiesta delle parti, apposito collegio. La Camera è composta dai membri del Consiglio dell Ordine, con il compito di tenere ed aggiornare l elenco degli arbitri, oltre che assegnare gli incarichi: per la definizione dei requisiti per l iscrizione nell elenco e dei criteri per l assegnazione degli incarichi è previsto apposito Regolamento ministeriale, da adottarsi previo parere del C.N.F. Particolarmente significativi, anzitutto, i poteri attribuiti alla Camera arbitrale per ciò che riguarda la competenza a concedere decreto ingiuntivo per le cause di valore inferiore o uguale a Euro e a decidere del relativo giudizio di opposizione, sempre previo accordo delle parti. Altrettanto rilevante, proprio con riguardo al problema della gestione del contenzioso arretrato, pare la previsione relativa alla possibilità per il giudice di primo grado di disporre, su richiesta delle parti, la prosecuzione del giudizio dinanzi alla competente Camera arbitrale dell Avvocatura. Una seconda proposta, che si colloca anch essa sul piano dei meccanismi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione, riguarda l introduzione di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato. Tale procedura si fonda sull accordo tra le parti che non abbiano ancora agito in giudizio di cooperare con buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto o la controversia tramite l assistenza dei propri legali: sono escluse le controversie in tema di diritti indisponibili e le controversie alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, alla certificazione dei contratti di lavoro e alla materia previdenziale; viene altresì fatta salva l instaurazione pur in pendenza di procedura di negoziazione assistita dei procedimenti cautelari o urgenti. L accordo raggiunto tra le parti può essere omologato dal giudice. In caso di mancato accordo e successiva azione in giudizio, le parti saranno dispensate dall esperire il tentativo di conciliazione o la mediazione obbligatoria. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/2013 3

7 2. Giudici ausiliari (artt ). Art. 62 (Finalità e ambito di applicazione) 1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo. 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado. Art. 63 (Giudici ausiliari) 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento. 2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. 3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo; b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo; c) i ricercatori universitari in materie giuridiche; d) gli avvocati, anche se a riposo; e) i notai, anche se a riposo. Art. 64 (Requisiti per la nomina) 1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti non colposi; d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; e) avere idoneità fisica e psichica; f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti. 2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età. 3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età. 4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 5. Non possono essere nominati giudici ausiliari: a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali; b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali; c) gli ecclesiastici e i ministri di culto; d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/2013 4

8 Art. 65 (Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari) 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cui all'articolo 63, comma 3, lettera a), un numero di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di all'articolo 63, comma 3, lettera a), non possono superare complessivamente il numero di quaranta. 2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. E' riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di servizio o di esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia. 3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria. 4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio. Art. 66 (Presa di possesso) 1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4. Art. 67 (Durata dell'ufficio) 1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di cinque anni. 2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71. Art. 68 (Collegi e provvedimenti. Monitoraggio) 1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario. 2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno. 3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell' attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo. Art. 69 (Incompatibilità ed ineleggibilità) 1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari. 2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti. 3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi di giudizio. 4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/2013 5

9 Art. 70 (Astensione e ricusazione) 1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. 2. Il giudice ausiliario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori. Art. 71 (Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca) 1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. 4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato. 5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Art. 72 (Stato giuridico e indennità) 1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari. 2. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali. 4. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. Il capo I del titolo III del decreto reca misure organizzative di carattere straordinario, volte ad incentivare l efficienza del sistema giudiziario, introducendo la nuova figura dei «giudici ausiliari», magistrati onorari in numero massimo di 400 unità, destinati ad integrare i collegi civili delle Corti d appello per contribuire alla riduzione del contenzioso civile pendente. A giustificare l intervento in via di decretazione d urgenza si invocano le critiche provenienti dalla Banca mondiale in merito all eccessiva durata di procedimenti, unitamente all aggravamento delle pendenze presso gli uffici giudiziari civili, situazione che ha determinato il proliferarsi di giudizi risarcitori per la violazione dei termini di ragionevole durata del processo, anch essi gravanti sulle Corti d appello. Di qui l intervento sul sistema giudiziario, in primo luogo attraverso misure di carattere organizzativo, con l introduzione di nuovi magistrati onorari, attraverso una pianta organica ad esaurimento. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/2013 6

10 La figura del giudice onorario, in realtà, non risulta affatto estranea al sistema della giustizia civile: l art. 106, comma 2 Cost., consente la possibilità di affidare a magistrati onorari (anche di nomina elettiva) le funzioni attribuite a giudici singoli; di qui il giudice conciliatore, sostituito poi con la legge 374/1991 dal giudice di pace; nonché, in particolare, la legge 276/1997, che istituiva apposite sezioni stralcio, cui assegnare giudici onorari (c.d. aggregati, i Goa) reclutati in via straordinaria per affrontare l arretrato civile pendente presso i tribunali mediante un procedimento specifico, utilizzando il rito delle vecchie cause, in collegi composti da un giudice togato e da almeno due giudici onorari aggregati. L esperienza, che doveva concludersi entro cinque anni, si è in realtà protratta per un periodo di gran lunga più ampio (sino al 31 dicembre 2006), ed un costo notevolmente superiore a quello inizialmente previsto. L art. 62 del decreto inquadra l ambito di applicazione e la finalità della nuova disciplina, qualificando il giudice ausiliario in chiave di integrazione della composizione dei collegi civili delle Corti d appello, al fine di contribuire allo smaltimento dell arretrato, contribuendo alla realizzazione dei programmi annuali per la gestione dei procedimenti di cui all art. 37 del d.l. 98/ Vengono escluse dalla cognizione dei giudici ausiliari i procedimenti trattati in unico grado dalla Corte d appello (quali, ad esempio, quelli di equa riparazione per eccessiva durata del procedimento, le controversie elettorali e così via) per ragioni di opportunità, ritenendo preferibile la scelta in favore del giudice professionale in mancanza di un provvedimento da impugnare Il numero massimo dei giudici ausiliari è fissato in 400 unità dall art. 63, cifra idonea ad assicurare la definizione di circa procedimenti all anno, considerato l obbligo introdotto dall art. 68, comma 2 di definire almeno 90 procedimenti all anno. Viene disciplinato il procedimento di nomina, affidato ad un decreto del Ministro della giustizia, sulla base di una delibera del CSM, adottata su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio, in composizione allargata ai componenti laici, ai sensi dell art. 16 d.lgs. 25/2006, nonché acquisito il parere del competente consiglio dell ordine forense o notarile, qualora si tratti di nominare avvocati o notai. La disposizione individua le categorie di soggetti che possono essere nominate giudici ausiliari, ricalcando le disposizioni della legge 276/1997 istitutiva delle c.d. sezioni stralcio: magistrati ed avvocati dello Stato a riposo, professori universitari e ricercatori in materie giuridiche, avvocati e notai anche se a riposo. Per quanto concerne i requisiti per la nomina, l art. 64 sembra riprodurre quanto già previsto dagli artt. 42-ter e 42-quater del R.D. 12/1941 sull ordinamento giudiziario (cittadinanza, esercizio dei diritti civili e politici, assenza di condanne per delitti non colposi nonché di misure di sicurezza e prevenzione, assenza di precedenti disciplinari superiori alla sanzione più lieve, incarichi che escludono la possibilità di essere nominati giudici ausiliari). Curiosa risulta la 2 Tale disposizione prevede che i capi degli uffici giudiziari redigano dei programmi annuali per determinare gli obiettivi di riduzione delle pendenze e di rendimento degli uffici, assegnando priorità nella trattazione dei procedimenti alla stregua di criteri oggettivi, tra i quali rilievo primario assume la durata della causa. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/2013 7

11 previsione relativa al requisito anagrafico di cui al comma 2, ove si stabilisce un limite di età per magistrati a riposo e professori universitari pari a 75 anni e, al comma 3, tale limite viene inspiegabilmente ridotto per avvocati e notai a 60 anni. Sempre in relazione ai liberi professionisti, avvocati e notai, viene richiesta l iscrizione al relativo albo da almeno cinque anni, quale indice sintomatico di adeguata esperienza professionale. Allo stesso tempo, si dettano disposizioni particolari per il circondario di Bolzano, in modo da garantire le minoranze linguistiche ed un adeguata competenza. La pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte d appello, sarà determinata in forza dell art. 65 con decreto del Ministero della giustizia, sentito il CSM, entro due mesi dall entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 22 agosto p.v.); lo stesso decreto dovrà prevedere modalità e termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità, ferma la preferenza espressa in favore degli avvocati iscritti all albo ovvero di chi abbia raggiunto la maggiore anzianità di esercizio professionale a parità di titoli. Si prevede altresì un limite numerico per la nomina di magistrati ed avvocati dello Stato (non superiori a 40 né al 10% dei posti previsti presso ciascuna Corte d appello). Viene rimesso al Consiglio giudiziario il compito di formulare proposte di nomina, indicando una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica, una volta acquisito il parere del competente consiglio dell ordine forense o notarile per avvocati o notai, redigendo una graduatoria (comma 3); una volta nominati, e preso possesso dell ufficio entro il termine indicato dal decreto (art. 66), sarà il presidente della Corte d appello ad assegnarli alle diverse sezioni (comma 4). Il carattere di straordinarietà della misura risulta confermato dall art. 67, ove si dispone comporta la temporaneità dell ufficio in quanto la nomina ha la durata di cinque anni, prorogabile per un periodo non superiore ad altri cinque, e dispone la cessazione dall incarico al compimento di 78 anni ovvero in caso decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma. A differenza di quanto disposto nella legge 276/1997 sulle sezioni stralcio, l art. 68 prevede che del collegio giudicante non possa far parte più di un giudice ausiliario, al fine di garantire la presenza di una maggioranza di giudici togati e professionali. Viene introdotto al secondo comma un criterio standard di efficienza da rispettare, pari alla definizione di almeno 90 procedimenti per anno; viene infine affidato al Ministero il monitoraggio con cadenza semestrale del rispetto degli standard produttivi e degli obiettivi fissati (comma 3). L art. 69 prevede l applicazione della disciplina dell incompatibilità ed ineleggibilità stabilita per i magistrati ordinari (artt R.D. 12/1941; art. 8 TU 361/1957; art. 60, co. 1, n. 6 TU 267/2000) anche ai giudici ausiliari. Sono previste specifiche ulteriori ipotesi di incompatibilità per l esercizio delle funzioni di giudice ausiliario nominato tra gli avvocati, al fine di evitare possibili conflitti di interessi, escludendo la possibilità che l avvocato possa svolgere le funzioni nella Corte presso il cui distretto risultava iscritto, così come esercitare la professione dinanzi agli uffici del distretto ove svolge la funzione di giudice ausiliario. La stessa ratio viene seguita in tema I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/2013 8

12 di astensione e ricusazione (art. 70), ove alle ordinarie ipotesi di cui all art. 51, comma 1 c.p.c., si aggiungono ulteriori casi specifici, in relazione all attività professionale svolta (associazione o collegamento con il difensore di una delle parti in causa, aver svolto in passato attività professionale per una delle parti in causa). Vengono regolate le ipotesi di cessazione dall ufficio: la decadenza, qualora vengano meno i requisiti per la nomina ovvero in caso di revoca decisa dal Consiglio giudiziario competente; le dimissioni; la mancata conferma in caso di mancato raggiungimento degli standard di definizione di 90 procedimenti annuali (è il Consiglio giudiziario a procedere a verifica annuale, proponendo al CSM la conferma o meno del magistrato onorario); la revoca, su proposta motivata del presidente della Corte d appello al Consiglio giudiziario, che sentito l interessato formula un parere al CSM che delibera la revoca, poi resa effettiva con decreto del Ministro. I giudici ausiliari,. a norma dell art. 72, acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari. La loro indennità viene fissata in 200 euro, quale onnicomprensiva e da corrispondersi con cadenza trimestrale, per ogni provvedimento che definisce il processo, anche parzialmente su alcune domande o rispetto ad alcune parti. Allo stesso tempo, viene fissato un tetto massimo di euro annui, cumulabili con la percezione di trattamenti pensionistici o di quiescenza, considerato altresì che viene espressamente esclusa la spettanza di contributi previdenziali. La legge 276/1997, al contrario, prevedeva espressamente il diritto dei GOA delle sezioni stralcio ai contributi previdenziali; si è preferito seguire la strada già intrapresa per i Giudici di pace e per i GOT, escludendo la copertura previdenziale L esame complessivo delle disposizioni del capo I consente di rilevare che l impiego di nuove figure di magistrati onorari non sembra destinato a spiegare l efficacia sperata: trattasi, in realtà, di un intervento più cosmetico che effettivamente capace di contribuire alla risoluzione dell eccessivo carico dei ruoli giudiziari civili. Il reclutamento di 400 unità di professionisti del diritto, infatti, unitamente alla previsione di un compenso commisurato unicamente ai provvedimenti adottati, lascia trasparire come la misura sia destinata a costituire un mero palliativo rispetto all elevatissimo numero di pendenze che, pur nell opacità dei dati, pare superare le presso le Corti d appello. Rimedio palliativo che, peraltro, risulta oltremodo oneroso per lo Stato, tenuto a retribuire seppure simbolicamente, in quanto la cifra di 200 euro per ogni provvedimento non risulta affatto remunerativa i professionisti impiegati come giudici ausiliari. I rilevanti oneri finanziari, previsti dall art. 85, comma 1 (quantificati in per il 2013 e a decorrere dall anno 2014, sino all anno 2024) sono determinati assumendo la corresponsione dell indennità nella misura massima, pari a euro: tali oneri, pertanto, servirebbero a finanziare l adozione di provvedimenti (definitivi ma, tuttavia, anche parzialmente); non sembra, pertanto, che possa trattarsi di una misura sufficiente a contribuire in modo effettivo allo smaltimento dell arretrato. Si aggiunga peraltro la considerazione che, come già accennato, il reclutamento di giudici onorari è fenomeno già ampiamente conosciuto dalla legislazione italiana: nonostante gli effetti I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/2013 9

13 positivi ottenuti in taluni casi, non possono tacersi i problematici profili di stabilizzazione del personale impiegato, ormai da decenni, nel servizio giustizia, senza essere inquadrato nei ruoli dell ordinamento giudiziario. Basti pensare alla precaria condizione dei magistrati onorari (giudici di pace, Got e Vpo), il cui incarico viene, di fatto, prorogato di anno in anno, anche dopo la scadenza del mandato, nonché alla mancata copertura previdenziale, ad intero carico del professionista chiamato a svolgere la funzione. Non a caso, in Parlamento pende da diverso tempo l esame di ben quattro disegni di legge sulla riforma della magistratura onoraria (AS 127; 2080; 897e 2359), volti alla risoluzione di tali delicati ulteriori profili. La previsione risulterebbe, dunque, superflua ai fini di un effettivo smaltimento dell arretrato civile presso i giudici del gravame di merito. Sicuramente più positiva ed efficace risulterebbe un progetto più organico di aumento della capacità di risposta del sistema, da attuarsi non attraverso la penalizzazione della domanda di giustizia (rimedio ormai destinato a fare cassa e finanziare, almeno in parte, anche la nuova figura dei giudici ausiliari, nonché a premiare la produttività di uffici già efficienti, a discapito di quelli ove l arretrato non risulta ancora efficacemente gestito), ma attraverso un coordinamento degli strumenti a disposizione, eliminando le sacche di improduttività, promuovendo la diffusione del processo civile telematico e riformando in maniera organica la magistratura onoraria. Allo stesso tempo, occorre prevedere alternative valide rispetto al ricorso alla giurisdizione, capaci di coniugare qualità, efficienza e costi calmierati. Si propone così la disciplina delle Camere arbitrali dell Avvocatura, in conformità con la previsione dell art. 39, comma 1, lett. n), della legge n. 247/2012, con la previsione dell attribuzione di funzioni in materia di decreti ingiuntivi e di opposizione ai decreto ingiuntivi, nonché della possibilità di trasferire agli arbitrati da esse amministrati controversie pendenti in primo grado dinanzi all Autorità Giudiziaria. In ogni caso, affinché la disciplina introdotta possa realizzare le finalità di cui all art. 62, appare necessario quantomeno apportare taluni correttivi all impianto predisposto. In primo luogo, occorrerebbe prevedere criteri più dettagliati e specifici all art. 62, ai fini della determinazione dei giudizi ai quali destinare l intervento dei giudici ausiliari: il riferimento ai programmi per la gestione delle pendenze, redatti dai presidenti delle Corti d appello, non sembra infatti sufficiente ad evitare che tali figure vengano utilizzate per le cause di nuova introduzione. L art. 37 d.l. 98/2011, infatti, con il riferimento alla durata della causa, impone di tenere conto anche della durata del giudizio di primo grado, prevedendo una sorta di totalizzazione del periodo di pendenza; risulterebbe preferibile, tuttavia, limitare l utilizzo al contenzioso cd. arretrato, in modo da contribuire ad una più celere risoluzione delle pendenze, particolarmente quelle giacenti in sede di gravame da tempo maggiore. Potrebbe precisarsi, ad esempio, che i giudici ausiliari vengano impiegati per la decisione delle cause pendenti in grado d appello da più di 18 mesi, nonché per quelle cause per le quali sia già stata fissata l udienza per la precisazione delle conclusioni. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/

14 Allo stesso tempo, come si è esclusa la competenza in relazione ai giudizi di competenza della Corte d appello in grado unico, risulterebbe preferibile escludere la competenza dei giudici ausiliari qualora la sentenza in primo grado sia stata resa da un giudice onorario: ragioni di opportunità, infatti, richiedono che almeno in un grado di giudizio la questione sia delibata compiutamente da un magistrato professionale. Per quanto concerne i soggetti che possono essere chiamati all ufficio di giudice ausiliario, occorrerebbe, in primo luogo, prevedere un limite temporale per l impiego di professionisti ed operatori del diritto dal momento del collocamento a riposo ovvero dalla cancellazione dall albo, al fine di non impiegare nelle funzioni giudicanti giuristi che si siano allontanati troppo dalla pratica del diritto e dalle aule di giustizia. Allo stesso tempo, appare necessario uniformare, come già anticipato, i requisiti anagrafici di cui all art. 64, commi 2-3, elevando l età per tutte le categorie a 75 anni, non sussistendo ragioni di prevedere disposizioni differenti per magistrati, notai ed avvocati. Potrebbe semmai incentivarsi la partecipazione dei giovani professionisti, pur nel rispetto della professionalità e competenza richieste per lo svolgimento dell ufficio. Allo stesso tempo, appare necessario garantire la competenza dei giudici ausiliari, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. A tal uopo, sarebbe utile consentire ai Consigli giudiziari la selezione dei profili curricolari che presentino maggiori garanzie di professionalità e competenza (artt. 64 e 65), in base all attività professionale svolta ed alle specifiche competenze professionali maturate. Occorre prevedere, inoltre, l estensione delle specifiche ipotesi di incompatibilità di cui all art. 69, previste per gli avvocati, anche in relazione ai professionisti nominati tra i notai, al fine di garantire la medesima esigenza perché si eviti un potenziale rischio di conflitto di interessi con le parti del giudizio. 3. Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (art. 73). Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari) 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto- Adige, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/

15 2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. 3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando e' necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell' attività di assistenza e ausilio. L' attività di magistrato formatore e' considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L' attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 ne' ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell' attività formativa. 5. L' attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. 7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. 8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi. 9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. 10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l' attività professionale innanzi al magistrato formatore. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/

16 11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. 12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio. 13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito. 15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario. 16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari". 17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L art. 73 introduce la possibilità, per i laureati in giurisprudenza, di svolgere un periodo di formazione teorico pratica presso gli uffici giudiziari. Tale previsione, che mira ad arricchire la formazione del giurista ma anche a dotare gli uffici giudiziari di utili risorse ausiliarie (specie per le attività di studio) pare in linea con analoghe previsioni recate dagli interventi normativi che, negli ultimi anni, si sono occupate di disciplina dell ordinamento professionale forense e da ultimo, soprattutto, la legge n. 247/12. Allo stesso tempo, tuttavia, la disposizione in esame si rivolge anche a quei laureati che, pur non intendendo accedere alla professione di avvocato, intendano arricchire la propria formazione teorico pratica attraverso la frequenza di uffici giudiziari. L attività di formazione - sottoposta all indirizzo e alla vigilanza di un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando e' necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio (co. 4) consiste nella partecipazione attiva alle attività dell ufficio, ivi compresa la partecipazione alle udienze. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/

17 All esito dello stage è rilasciata una relazione, nella quale il magistrato formatore dà conto delle attività svolte e dell esito complessivo del periodo di formazione. L esito positivo dello stage costituisce titolo per l accesso al concorso per magistrato ordinario, nonché titolo di preferenza, a parità di merito, titolo di preferenza a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'avvocatura dello Stato e per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato: costituisce altresì titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario e a vice procuratore onorario. Nel caso in cui lo stagista sia contestualmente tirocinante avvocato o notaio, lo stage è valutato ai fini del compimento di un anno di tirocinio, nonché - per il medesimo periodo - ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame. Nel complesso, si tratta di una previsione opportuna e sicuramente utile. Devono tuttavia segnalarsi alcune perplessità, relative al coordinamento tra la disciplina in esame e la disciplina del tirocinio per l accesso alla professione forense, ed in particolare: a) appare necessario, anzitutto, coordinare la previsione in esame con la disciplina del tirocinio per l accesso alla professione forense dal momento che la legge n. 247/12 già prevede la possibilità che parte del tirocinio venga svolto attraverso la frequenza di uffici giudiziari, affidando altresì la disciplina di tale modalità di svolgimento del tirocinio ad apposito regolamento del Ministro della Giustizia (cfr. art. 44, l. n. 247/12). A tal fine, potrebbero proporsi emendamenti al comma 13 della disposizione in esame, che rechino un rinvio al predetto regolamento e prevedano il necessario coordinamento tra ufficio giudiziario e Consiglio dell Ordine. Vale rilevare che tale aspetto è stato sottolineato e fatto oggetto di apposito rilievo critico anche dal parere reso dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati nella seduta del 9 luglio 2013 (punto 1.13); b) allo stesso tempo, è opportuno migliorare il coordinamento tra svolgimento dello stage e frequenza delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, ad esempio escludendo che lo stagista che sospenda per il periodo dello stage la frequenza della Scuola, sia comunque tenuto al superamento delle verifiche intermedie. b) con riferimento al comma 6, appare particolarmente problematica la previsione secondo cui lo stagista può assistere alla Camera di consiglio, dal momento che essa è il momento più delicato del procedimento nel quale si forma la volontà dell organo decisionale, come tale assistita da fondamentali garanzie di segretezza. 4. Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione (art. 74). Art. 74 (Magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione) 1. All'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole "Corte di cassazione" sono inserite le seguenti: "e di magistrato assistente di studio della Corte di cassazione". I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/

18 2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 115 e' inserito il seguente: "Art. 115-bis. Magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione. Al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di cassazione sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le attribuzioni di assistente di studio, da destinare alle sezioni civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono essere assegnate a magistrati per i quali e' stato deliberato il conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Le attribuzioni del magistrato assistente di studio sono stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. In ogni caso il magistrato assistente di studio non puo' far parte del collegio giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di magistrato assistente di studio non puo' essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di trasferimento non puo' essere ricoperto. Con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati assistenti di studio. La pianta organica di cui al periodo precedente e' ad esaurimento, fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico in godimento.". 3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo le parole "Corte di cassazione" sono inserite le seguenti: "o quale magistrato assistente di studio della Corte di cassazione"; b) l'allegato 2 e' sostituito dall'allegato A del presente decreto. 4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le funzioni di magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. L art. 74 del d.l. 69/2013 introduce la figura di magistrato assistente di studio da destinare alle sezioni civili della Corte di Cassazione, con l intento di assicurare una celere definizione dei procedimenti pendenti, probabilmente ricalcata sul modello della Corte costituzionale, dove però la posizione dell assistente di studio può essere coperta anche da figure professionali diverse (in particolare, anche personale accademico). Il comma 2 della norma opera una vera e propria integrazione dell ordinamento giudiziario, aggiungendo, dopo l art. 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il nuovo articolo 115-bis che integra la pianta organica della Corte di cassazione attraverso l inserimento temporaneo di 30 magistrati. Tale funzione di assistente di studio può essere assegnata a magistrati per i quali è stato deliberato il conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio (1) e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito (2). Si tratta degli unici due criteri previsti dalla norma nella scelta dei 30 magistrati, ed è il primo Presidente della Corte di Cassazione colui al quale spetta la definizione delle attribuzioni del magistrato, che ad ogni modo non potrà far parte del collegio giudicante. L incertezza di tali criteri risulta in sé non opportuna, trattandosi di una nuova funzione riconosciuta alla Magistratura, e verso la quale, per l importanza del ruolo costituzionale dell organo, ci si sarebbe aspettati una maggiore chiarezza rispetto ai compiti assegnati. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/

19 Il nuovo art. 115-bis stabilisce, inoltre, il periodo di permanenza del nuovo incarico che, salvo gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia, non potrà essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dall assunzione dell ufficio. La ratio sta nel garantire continuità a detta funzione. Ogni anno il Ministro della giustizia procede alla ricognizione dell effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati assistenti di studio, così rendendo temporaneo detto inserimento. Rispetto allo stipendio da magistrato, nessun compenso economico aggiuntivo è riconosciuto a tale funzione. Il comma 3 dell art. 74 apporta talune modifiche anche al d.lgs. 23 gennaio 2006 n. 24, stabilendo, come già previsto per il servizio presso l ufficio del massimario, che lo svolgimento della nuova funzione di assistente di studio per un periodo ininterrotto di almeno otto anni, rappresenta un titolo preferenziale nell attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità, a parità di posizione in graduatoria. Per quanto concerne la previsione di cui al comma 4 dell art. 74, che fissa un termine di 180 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del decreto per la conclusione della prima procedura di copertura di posti di magistrati assistenti di studio, si ribadiscono gravi perplessità in merito alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza di cui all art. 77 Cost.: nel differimento dell applicazione delle innovazioni introdotte dalla norma si può cogliere l implicita conferma dell insussistenza della straordinaria necessità ed urgenza dell intervento normativo in esame, e conseguentemente una palese violazione della ratio costituzionale della decretazione d urgenza. Nello stesso termine di 180 gg., l art. 74, comma 5, sancisce che, alla luce dei trasferimenti dei magistrati presso la Corte di Cassazione con la funzione di assistenti di studio, il Ministro della Giustizia, con decreto e sentito il CSM, provvederà alla rideterminazione delle nuove piante organiche degli uffici giudiziari. A quest ultimo proposito si osserva che la norma in esame appare connotata da un elevata contraddittorietà interna: da un lato mira ad incrementare la produttività degli uffici civili della Cassazione, dall altro determina una diminuzione dell efficienza degli uffici giudiziari dai quali provengono i magistrati assistenti di studio. In termini più generali, non si comprende perché il provvedimento in esame da una parte dispone il reclutamento di nuove figure di magistrati onorari e opera una sostanziale diminuzione dei casi di intervento del procuratore generale presso la Cassazione, dall altro opera un distacco dei magistrati dagli uffici di provenienza al fine di destinarli alla sezioni civili della Corte di Cassazione. Inoltre si rileva la non opportunità dell intervento normativo descritto a fronte della sentita necessità di potenziamento dell ufficio del massimario. I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/

20 A tal proposito la norma sarebbe apparsa più ragionevole e l intervento più organico e logico, se avesse destinato lo stesso apporto quantitativo previsto per l incerta figura dell assistente di studio al rafforzamento di detto ufficio, prevedendo l integrazione dei magistrati più esperti del massimario all interno dei collegi della Corte, e contribuendo in tal modo a garantire un effettiva celere definizione dei procedimenti civili. Sarebbe invece più opportuno impiegare i magistrati attualmente collocati fuori ruolo, per ricoprire incarichi di qualunque natura in qualsiasi amministrazione pubblica: la mole di contenzioso pendente e le attuali carenze di organico giustificano ampiamente tale misura straordinaria, nella convinzione che tutti gli operatori della giustizia debbano farsi carico dell esigenza di gestione delle pendenze. 5. Misure processuali (artt ) e modifiche all ordinamento giudiziario (art. 81) 5.1 Intervento del Pubblico Ministero nei giudizi civili dinanzi alla Corte di cassazione (art. 75) e modifiche all ordinamento giudiziario (art. 81). Art. 75 (Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 70, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge."; b) all'articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono."; c) all'articolo 390, primo comma, le parole "o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375" sono sostituite dalle seguenti: "o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter". 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 81 (Modifiche ai regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) 1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente: "Art. 76 (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione). 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile. 2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge." Tavole sinottiche Art. 75 d.l. 69/2013 I dossier dell del Consiglio nazionale forense n. 6/

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